Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
((Misure straordinarie volte a sostenere le famiglie  nell'affrontare
  i costi di acquisto dell'energia elettrica e  disposizioni  per  la
  tutela dei clienti finali domestici)) 
 
  1. Per l'anno 2026, ai fini del  riconoscimento  di  un  contributo
straordinario((, che deve essere riportato in  fattura  con  dicitura
univoca e standardizzata definita dall'Autorita' di  regolazione  per
energia, reti e ambiente (ARERA),)) del valore di  115  euro  per  le
forniture di energia elettrica relative ai  titolari,  alla  data  di
entrata in vi gore del presente decreto, del bonus sociale, istituito
ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, si provvede con delibera dell'((ARERA)), nel li mite di spesa di
315 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire alla Cassa  per  i
servizi energetici e ambientali. 
  2. Per ciascuno degli anni 2026 e  2027,  i  venditori  di  energia
elettrica possono riconoscere ai propri clienti domestici  residenti,
che  non  siano  titolari  del  bonus  sociale  istituito  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005  n.  266,  e
con ((indicatore della situazione economica equivalente)) annuale non
superiore a 25.000 euro, un contributo straordinario a  copertura  di
acquisto dell'energia elettrica. Il valore economico  del  contributo
di cui al primo pe  riodo  e'  pari  alla  componente  ((«prezzo  del
l'energia» (PE))) a copertura dei costi di acquisto  dell'energia  di
cui alla ((deliberazione dell'ARERA 26  settembre  2025,  n.  428/25/
R/eel,)) applicata ai consumi del primo  bimestre  dell'anno,  per  i
clienti con forniture attive al 1° gennaio del medesimo anno,  o  del
primo bimestre di fornitura per i  ((clienti  i  cui  contratti  sono
stati attivati)) successivamente, e comunque entro il  31  maggio  di
ciascun anno. Il contributo di cui al primo periodo  e'  riconosciuto
purche' i consumi del bimestre di cui al secondo  periodo  non  siano
superiori a 0,5 ((MWh  e))  i  consumi  registrati  nei  dodici  mesi
antecedenti al termine del medesimo bimestre risultino inferiori a  3
MWh. Il contributo  e'  riconosciuto  come  sconto  sulle  condizioni
contrattuali applicate dal venditore  titolare  delle  forniture  nel
bimestre di cui al secondo periodo  nelle  fatturazioni  relative  ai
consumi del quinto mese successivo al medesimo bimestre. Con apposita
deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata  in
vigore ((del  presente  decreto)),  l'ARERA  definisce  le  modalita'
applicative del primo periodo, al fine di promuovere  la  trasparenza
delle informazioni e la tutela dei consumatori.  ((Il  riconoscimento
del contributo non puo' essere subordinato all'adesione a servizi o a
prodotti  accessori,  ne'  comportare  modifiche  peggiorative  delle
condizioni contrattuali.)) 
  3. Ai venditori che aderiscono a quanto previsto  dal  comma  2  e'
rilasciata una attestazione che puo' essere utilizzata anche  a  fini
commerciali. Con la medesima delibera di  cui  al  comma  2,  l'ARERA
definisce le modalita' di rilascio delle attestazioni e le  forme  di
pubblicazione   delle   stesse   ((nel   proprio   sito    internet))
istituzionale. L'ARERA monitora nel biennio 2026-2027  l'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 2 e di cui al  primo  periodo  del
presente comma. 
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 315  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, si provvede: 
    a) quanto a 100 milioni di euro mediante utilizzo  delle  risorse
iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica,  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma  7,
lettera h), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47; 
    b) quanto a 63 milioni di euro mediante  utilizzo  delle  risorse
iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica,  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma  7,
lettera i), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47; 
    c) quanto a 67 milioni di euro mediante  utilizzo  delle  risorse
iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma  1,  del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; 
    d) quanto a 55 milioni di euro mediante  utilizzo  delle  risorse
iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma  1,  del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; 
    e) quanto a 10 milioni di euro mediante  utilizzo  delle  risorse
iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, ai sensi  dell'arti  colo  23,  comma  7,
lettera r), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47; 
    f) quanto a 20 milioni di euro mediante  utilizzo  delle  risorse
iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, ai sensi  dell'arti  colo  23,  comma  7,
lettera l), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. 
  5. Le risorse di cui al comma  1,  non  utilizzate  entro  la  fine
dell'anno 2026, sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  e
restano acquisite all'erario. 
  ((5-bis. All'articolo 51 del codice del consumo, di cui al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 8 sono inseriti i
seguenti: 
  «8-bis.  Al  fine  di  rafforzare  la  tutela  dei  clienti  finali
domestici e il loro diritto di scelta  delle  condizioni  economiche,
decorsi sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente   disposizione,   e'   vietato   effettuare   sollecitazioni
commerciali per  telefono,  anche  mediante  l'invio  di  messaggi  a
consumatori,  finalizzate  alla  proposta  o  alla   conclusione   di
contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il  professionista
puo' contattare il consumatore per telefono, anche  mediante  l'invio
di  messaggi,  qualora  vi  sia  stata   una   richiesta   effettuata
direttamente   al   professionista   stesso   attraverso   interfacce
informatiche di quest'ultimo oppure nel caso in cui il  contatto  sia
stato  effettuato  nei  confronti  dei  propri  clienti  di   energia
elettrica e gas che abbiano espresso specifico  consenso  a  ricevere
proposte commerciali.  E'  onere  del  professionista  dimostrare  la
validita' del contatto. 
  8-ter. I contatti telefonici di cui al comma 8-bis sono  effettuati
dal professionista da un numero che  lo  identifica  univocamente.  I
contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di
quanto previsto dal comma 8-bis e dal presente comma sono  nulli.  Il
consumatore puo' avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa
delle controversie di cui alla parte V, titolo II-bis, e del servizio
di conciliazione dell'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e
ambiente. 
  8-quater. Gli utenti possono segnalare al Garante per la protezione
dei  dati  personali  e   all'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni (AGCOM) i casi di chiamata effettuata in violazione  di
quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter, indicando il numero  da  cui
proviene la chiamata.  Qualora  l'AGCOM,  nell'ambito  dell'attivita'
istruttoria svolta d'ufficio o a seguito della segnalazione di cui al
primo periodo, accerti che la chiamata proviene da numeri diversi  da
quelli assegnati al  professionista,  ordina  al  gestore  telefonico
competente l'immediata sospensione  dell'utilizzo  delle  linee  allo
stesso assegnate. Il Garante per la protezione  dei  dati  personali,
nell'ambito  della  propria  attivita'  istruttoria,  puo'   chiedere
all'AGCOM, in presenza di un numero significativo di segnalazioni  di
chiamate  effettuate  senza  previo  consenso,  di   procedere   alla
sospensione di cui al secondo periodo».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 375,  dell'articolo  1,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266: 
                «375. Al fine di completare il processo di  revisione
          delle tariffe elettriche, entro novanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge, con decreto  del
          Ministro delle attivita' produttive, adottato d'intesa  con
          i Ministri dell'economia e delle finanze  e  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  sono  definiti  i  criteri  per
          l'applicazione delle  tariffe  agevolate  ai  soli  clienti
          economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare  una
          revisione  della  fascia  di  protezione  sociale  tale  da
          ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo 9 giugno 2020, n. 47, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020, come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 23 (Messa all'asta delle quote). - 1. Tutte  le
          quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma
          degli  articoli  10-bis   e   10-quater   della   direttiva
          2003/87/CE  e  che   non   sono   immesse   nella   riserva
          stabilizzatrice di mercato  istituita  con  decisione  (UE)
          2015/1814  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio   o
          cancellate  a  norma  dell'articolo  36,   sono   collocate
          all'asta a norma  del  relativo  regolamento  unionale.  Il
          quantitativo  delle  quote   da   collocare   all'asta   e'
          determinato con decisione della Commissione europea. 
                2. Il GSE svolge il  ruolo  di  responsabile  per  il
          collocamento e pone in essere, a  questo  scopo,  tutte  le
          attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti
          in conformita' con le norme unionali. 
                3. I proventi delle aste  sono  versati  al  GSE  sul
          conto corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time
          Gross Settlement Express Transfer System»  («TARGET2»).  Il
          GSE  trasferisce  i  proventi  delle  aste  ed  i  relativi
          interessi maturati su un apposito conto  acceso  presso  la
          Tesoreria  dello  Stato,  intestato  al  Dipartimento   del
          tesoro,  dandone  contestuale  comunicazione  ai  Ministeri
          interessati. Detti proventi  sono  successivamente  versati
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnati, fatto salvo quanto previsto dai commi 6  e  7,
          lettera  i-bis),  ad  appositi  capitoli   per   spese   di
          investimento degli stati  di  previsione  interessati,  con
          vincolo di destinazione in  quanto  derivante  da  obblighi
          unionali, ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  direttiva
          2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo  periodo
          del presente comma sono sottoposte a  gestione  separata  e
          non sono pignorabili. 
                4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma  3
          si provvede, previa verifica dei proventi  derivanti  dalla
          messa all'asta delle quote di cui al comma 1,  con  decreti
          del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
          concerto con i Ministri delle imprese e del made in  Italy,
          delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  dell'economia  e
          delle finanze, da emanarsi entro  il  31  maggio  dell'anno
          successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50  per
          cento dei proventi delle aste di cui al  primo  periodo  e'
          assegnato, al netto della  quota  destinata  ai  sensi  del
          comma 8,  complessivamente  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della sicurezza energetica, al Ministero  delle  imprese  e
          del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti. I suddetti proventi sono ripartiti nella  misura
          del  70  per  cento  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
          sicurezza energetica, del 15 per cento al  Ministero  delle
          imprese e del Made in Italy e del 15 per cento al Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
                5. Con il decreto di cui al comma 4 si procede  anche
          alla riassegnazione del 50 per cento delle risorse  di  cui
          al comma 3 al Fondo per l'ammortamento dei titoli di  Stato
          di cui all'articolo 44 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  30  dicembre  2003,  n.   398,   tenuto   conto
          dell'ammontare equivalente  delle  risorse  nazionali  gia'
          destinate alle misure di cui al comma 7. 
                6.   Un'apposita   convenzione   fra   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e
          il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
          qualita' di «responsabile del collocamento»,  ivi  compresa
          la gestione del conto  di  cui  al  presente  articolo.  Ai
          relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste
          ai sensi del comma 7, lettera n). 
                7. Le  risorse  di  cui  al  comma  4,  assegnate  al
          Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,  al
          Ministero delle imprese e del made in Italy e al  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, sono  destinate  alle
          seguenti attivita'  per  misure  aggiuntive  rispetto  agli
          oneri complessivamente derivanti  a  carico  della  finanza
          pubblica dalla normativa vigente alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto fatto salvo quanto previsto  al
          comma 8: 
                  a) ridurre le emissioni dei gas  a  effetto  serra,
          anche  contribuendo  al  Fondo  globale  per   l'efficienza
          energetica  e  le  energie  rinnovabili  e  al   Fondo   di
          adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza  di
          Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4); 
                  b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo  e
          progetti   dimostrativi   volti   all'abbattimento    delle
          emissioni  e  all'adattamento  ai  cambiamenti   climatici,
          compresa  la  partecipazione  alle  iniziative   realizzate
          nell'ambito del Piano strategico europeo per le  tecnologie
          energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; 
                  c) sviluppare energie rinnovabili  e  reti  per  la
          trasmissione dell'energia elettrica al fine  di  rispettare
          l'impegno  dell'Unione  europea  in  materia   di   energia
          rinnovabile      e      gli      obiettivi      dell'Unione
          sull'interconnettivita',    nonche'    sviluppare     altre
          tecnologie  che  contribuiscano  alla   transizione   verso
          un'economia  a  basse  emissioni  di  carbonio   sicura   e
          sostenibile e aiutare a  rispettare  l'impegno  dell'Unione
          europea a incrementare l'efficienza energetica, ai  livelli
          convenuti nei  pertinenti  atti  legislativi,  compresa  la
          produzione  di  energia  elettrica  da  autoconsumatori  di
          energia  da  fonti  rinnovabili  e  comunita'  di   energia
          rinnovabile; 
                  d) adottare misure atte a evitare la deforestazione
          e a sostenere la protezione e il  ripristino  di  torbiere,
          foreste e altri ecosistemi  terrestri  o  marini,  fra  cui
          misure volte a contribuire alla protezione, al ripristino e
          a  una  migliore  gestione  dei  suddetti  ecosistemi,   in
          particolare delle zone marine  protette  e  habitat  marini
          protetti, cosi' come ad accrescere  l'afforestazione  e  la
          riforestazione rispettose della  biodiversita',  anche  nei
          paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo  di
          Parigi collegato alla Convenzione  quadro  sui  cambiamenti
          climatici,  adottato  a  Parigi  il   12   dicembre   2015,
          ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre
          2016, n. 204; 
                  e) trasferire tecnologie e  favorire  l'adattamento
          agli effetti avversi del cambiamento climatico negli  Stati
          e territori  parte  dell'Accordo  di  Parigi  di  cui  alla
          lettera d); 
                  f) favorire il sequestro  del  carbonio  nel  suolo
          mediante silvicoltura nell'Unione; 
                  g) rafforzare la tutela degli ecosistemi  terrestri
          e  marini,  a  partire  dalle  aree  e  dai  siti  protetti
          nazionali,  internazionali  e  dell'Unione  europea,  anche
          mediante l'impiego di  idonei  mezzi  e  strutture  per  il
          monitoraggio,    il    controllo     e     il     contrasto
          dell'inquinamento; 
                  h) attuare la cattura  e  lo  stoccaggio  geologico
          sicuri sotto il profilo ambientale di CO2,  in  particolare
          quella emessa dalle centrali a combustibili fossili  solidi
          e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche
          nei  paesi  terzi,  e  metodi  tecnologici  innovativi   di
          rimozione  del  carbonio,  come  la  cattura   direttamente
          dall'atmosfera e il suo stoccaggio; 
                  i)  incentivare  il  passaggio   a   modalita'   di
          trasporto pubblico a basse emissioni,  nonche'  a  forme  e
          modalita'  di  trasporto,  che   contribuiscano   in   modo
          significativo alla decarbonizzazione del settore,  compresi
          lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e merci
          e i servizi e  le  tecnologie  per  autobus  ambientalmente
          sostenibili; 
                  i-bis)  incentivare  il  riequilibrio  modale   dal
          trasporto  stradale  di  merci   a   quello   marittimo   e
          ferroviario, ivi comprese le misure previste  dall'articolo
          1, commi 647 e 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e
          nel rispetto della disciplina europea in materia  di  aiuti
          di Stato; 
                  l)   finanziare   la   ricerca   e   lo    sviluppo
          dell'efficienza energetica e delle  tecnologie  pulite  nei
          settori disciplinati dal presente decreto; 
                  m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
          energetica   e   efficienza   idrica,    i    sistemi    di
          teleriscaldamento, la cogenerazione ad  alto  rendimento  e
          l'isolamento delle  abitazioni  o  a  fornire  un  sostegno
          finanziario per affrontare  le  problematiche  sociali  dei
          nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando  il  fondo
          nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15  del
          decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»; 
                  n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6,
          7 e 12, all'articolo 4-bis, commi 6, 7 e  10,  all'articolo
          24,  comma  3-bis  e  all'articolo  43,  comma  2-quinquies
          nonche' e le spese amministrative  connesse  alla  gestione
          del sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma
          5, nonche' le spese, nel limite massimo annuo di 3  milioni
          di euro, per il supporto  tecnico-operativo  assicurato  da
          societa'  a  prevalente  partecipazione  pubblica  ai  fini
          dell'efficace attuazione delle attivita' di cui al presente
          comma; 
                  o) compensare i costi come definiti  dal  paragrafo
          26 delle  linee  guida  di  cui  alla  comunicazione  della
          Commissione europea C 2012  3230  final  con  priorita'  di
          assegnazione alle imprese accreditate della  certificazione
          ISO 50001; 
                  p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
          terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli  impatti  dei
          cambiamenti climatici; 
                  q) promuovere  la  creazione  di  competenze  e  il
          ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a  una
          transizione giusta verso un'economia climaticamente neutra,
          in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla
          transizione occupazionale, in stretto coordinamento con  le
          parti sociali, e investire nel  miglioramento  del  livello
          delle competenze e nella riqualificazione professionale dei
          lavoratori potenzialmente  interessati  dalla  transizione,
          compresi i lavoratori del trasporto marittimo; 
                  r)  sostenere  le  azioni   e   le   infrastrutture
          funzionali  all'abbandono  del  carbone  nella  generazione
          termoelettrica. 
                  r-bis)  affrontare  eventuali  rischi  residui   di
          rilocalizzazione delle emissioni di  carbonio  nei  settori
          coperti dall'allegato I del regolamento (UE)  2023/956  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  10  maggio  2023,
          sostenendo    la    transizione    e    promuovendone    la
          decarbonizzazione in conformita' delle norme in materia  di
          aiuti di Stato; 
                  r-ter) investire in misure volte  a  decarbonizzare
          il   settore   marittimo,   compreso    il    miglioramento
          dell'efficienza  energetica  delle  navi,  anche   mediante
          riqualificazione energetica di quelle esistenti, dei porti,
          tecnologie  e  infrastrutture  innovative  e   combustibili
          alternativi sostenibili, come  l'idrogeno,  il  metanolo  e
          l'ammoniaca  prodotti  a  partire  da  fonti   rinnovabili;
          l'applicazione sui mezzi navali di  tecnologie  innovative,
          tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione
          delle navi; misure a sostegno della decarbonizzazione degli
          aeroporti   conformemente   alle   norme   unionali   sulla
          realizzazione  di  un'infrastruttura  per  i   combustibili
          alternativi e che assicurino la parita' di  condizioni  per
          un trasporto aereo sostenibile. 
                8. La quota annua dei proventi derivanti dalle  aste,
          eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
          nell'ambito delle attribuzioni di cui  al  secondo  periodo
          del comma  4,  nella  misura  massima  complessiva  di  600
          milioni di euro annui, nel rispetto della normativa europea
          in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa  al
          sistema per lo scambio di quote  di  emissioni  dei  gas  a
          effetto  serra  di  cui  alla  direttiva   2003/87/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al
          Fondo   per   la   transizione   energetica   nel   settore
          industriale, con l'assegnazione di  una  quota  fino  a  10
          milioni  di  euro  al  finanziamento   di   interventi   di
          decarbonizzazione  e  di  efficientamento  energetico   del
          settore industriale e della restante quota  alle  finalita'
          di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche',  nella  misura
          massima di 150 milioni di  euro  annui,  al  Fondo  per  il
          sostegno alla transizione industriale di  cui  all'articolo
          1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
                8-bis. 
                9. Al fine di consentire alla Commissione europea  la
          predisposizione  della  relazione  sul  funzionamento   del
          mercato del carbonio di cui all'articolo 10,  paragrafo  5,
          della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni
          informazione  pertinente  sia  trasmessa  alla  Commissione
          almeno  due  mesi  prima  che   quest'ultima   approvi   la
          relazione. A tale fine,  fermo  restando  gli  obblighi  di
          riservatezza, il Comitato puo' richiedere  le  informazioni
          necessarie  al  GSE  relativamente  alla  sua  funzione  di
          responsabile per il collocamento. 
                9-bis. Fino al 2030, il 50 per cento dei proventi  di
          cui all'articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo  comma,
          della direttiva 2003/87/CE, se  attribuito  all'Italia,  e'
          destinato a promuovere la decarbonizzazione del settore del
          trasporto  marittimo  ai  fini  di  cui  all'articolo   10,
          paragrafo 3,  primo  comma,  lettera  g),  per  il  settore
          marittimo, e lettere f) e i), della medesima direttiva.». 
              - Si riporta l'articolo 15 del  decreto  legislativo  8
          novembre 2021, n. 199, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 285 del 30 novembre 2021: 
                «Art. 15 (Utilizzo dei proventi delle aste della  CO2
          per la copertura  dei  costi  degli  incentivi  alle  fonti
          rinnovabili e all'efficienza energetica). - 1. A  decorrere
          dall'anno 2022, una quota dei  proventi  annuali  derivanti
          dalla messa all'asta delle quote di emissione di CO2 di cui
          all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno  2020,  n.
          47,  di  competenza   del   Ministero   della   transizione
          ecologica,  e'  destinata  alla  copertura  dei  costi   di
          incentivazione delle fonti  rinnovabili  e  dell'efficienza
          energetica mediante  misure  che  trovano  copertura  sulle
          tariffe dell'energia. A tal fine, con  il  decreto  di  cui
          all'articolo 23, comma 4 del decreto legislativo n. 47  del
          2020 e' definita la quota annualmente utilizzabile  per  le
          finalita' di cui al periodo precedente. 
                2. Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  1,  nonche'
          tenuto  conto  di  quanto  previsto  dall'articolo  2   del
          decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,
          all'articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del  2020,  il
          comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                  "2. Il Comitato e' un organo collegiale composto da
          quindici membri, dei quali dieci  con  diritto  di  voto  e
          cinque con funzioni consultive, nominati  con  decreto  del
          Ministro della transizione ecologica. Dei dieci membri  con
          diritto di  voto  quattro,  compreso  il  Presidente  e  il
          Vicepresidente,   sono   designati   dal   Ministro   della
          transizione ecologica;  due  dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico; uno dal Ministro della Giustizia che ha  diritto
          di   voto   esclusivamente   sulle    questioni    inerenti
          all'attivita'  sanzionatoria;  tre   dal   Ministro   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  di  cui  due
          appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione  civile  di
          seguito  ENAC.  I  membri  designati  dal  Ministro   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili hanno  diritto
          di  voto  esclusivamente  sulle   questioni   inerenti   il
          trasporto aereo. I cinque membri  con  funzioni  consultive
          sono designati: uno  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due
          dal Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale   e   svolgono   le   funzioni    consultive
          esclusivamente con riferimento alle  attivita'  di  cui  al
          comma 10.".». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15,  comma  1,  del
          decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014: 
                «Art.   15   (Fondo   nazionale   per    l'efficienza
          energetica). - 1. E' istituito presso  il  Ministero  dello
          sviluppo economico il  «Fondo  nazionale  per  l'efficienza
          energetica», di  seguito  «Fondo»,  che  opera  secondo  le
          modalita' di cui al comma 2 e per le finalita'  di  cui  al
          comma 3. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma
          4, del decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  come
          modificato  dall'articolo  4-ter,  comma  2   del   decreto
          legislativo  19  agosto  2005,   n.   192,   sono   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato, per  l'importo  di  5
          milioni di euro nell'anno 2014 e  di  25  milioni  di  euro
          nell'anno  2015,  per  essere  riassegnate   nei   medesimi
          esercizi al Fondo. A tal fine, la Cassa conguaglio  per  il
          settore elettrico provvede al  versamento  all'entrata  del
          bilancio  dello  Stato  degli  importi  indicati  al  primo
          periodo, a valere sulle disponibilita' giacenti  sul  conto
          corrente bancario intestato al  predetto  Fondo,  entro  30
          giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto  per
          l'importo relativo al 2014 ed entro  il  31  marzo  per  il
          2015. La dotazione del Fondo puo' essere integrata: 
                  a) per il periodo 2015-2030, a valere sulle risorse
          annualmente confluite nel fondo  di  cui  all'articolo  22,
          comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  come
          modificato  dall'articolo  4-ter,  comma  2   del   decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 192, secondo le modalita' di
          cui al presente comma, previa  determinazione  dell'importo
          da versare con il medesimo decreto di cui  all'articolo  5,
          comma 12, lettera a); 
                  b) fino a 15 milioni  euro  annui  per  il  periodo
          2014-2030 a carico del Ministero dello sviluppo economico e
          fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2030  a
          carico del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, a valere sui  proventi  annui  delle
          aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai  progetti
          energetico ambientali  cui  all'articolo  19,  del  decreto
          legislativo  13  marzo  2013,  n.   30,   previa   verifica
          dell'entita' dei proventi disponibili annualmente,  con  le
          modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6  dello  stesso
          articolo 19. 
                  b-bis) ulteriori risorse  a  carico  del  Ministero
          dello sviluppo economico o del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela  del  territorio  e  del  mare  a  valere  sui
          proventi annui delle aste delle quote di emissione  di  CO2
          destinati   ai   progetti   energetico    ambientali    cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo  2013,  n.
          30, non diversamente  impegnate  e  previa  verifica  delle
          disponibilita' accertate. 
                  Omissis.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  51  del  decreto
          legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.235  del  08  ottobre   2005,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  51  (Requisiti  formali  per  i  contratti   a
          distanza). - 1. Per quanto riguarda i contratti a  distanza
          il professionista  fornisce  o  mette  a  disposizione  del
          consumatore le informazioni di cui all'articolo  49,  comma
          1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza
          impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile.  Nella
          misura in cui dette  informazioni  sono  presentate  su  un
          supporto durevole, esse devono essere leggibili. 
                2.  Se  un  contratto  a  distanza  che  deve  essere
          concluso  con  mezzi  elettronici  impone  al   consumatore
          l'obbligo di pagare, l'operatore economico gli comunica  in
          modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo
          49, comma 1, lettere a), e), n-bis), q) e r),  direttamente
          prima   che   il   consumatore   inoltri    l'ordine.    Il
          professionista garantisce  che,  al  momento  di  inoltrare
          l'ordine,  il  consumatore  riconosca   espressamente   che
          l'ordine  implica  l'obbligo  di   pagare.   Se   l'inoltro
          dell'ordine implica di azionare un pulsante o una  funzione
          analoga, il pulsante o la  funzione  analoga  riportano  in
          modo facilmente leggibile soltanto le  parole  "ordine  con
          obbligo  di  pagare"  o  una  formulazione   corrispondente
          inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine  implica
          l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista
          non osserva  il  presente  comma,  il  consumatore  non  e'
          vincolato dal contratto o dall'ordine. 
                3. I siti di commercio elettronico indicano  in  modo
          chiaro e leggibile, al piu' tardi all'inizio  del  processo
          di ordinazione, se si applicano restrizioni  relative  alla
          consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati. 
                4. Se il contratto e' concluso mediante un  mezzo  di
          comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo
          limitato per comunicare le informazioni, il  professionista
          fornisce, su o mediante  quello  specifico  mezzo  e  prima
          della conclusione del  contratto,  almeno  le  informazioni
          precontrattuali riguardanti le  caratteristiche  principali
          dei beni o  servizi,  l'identita'  del  professionista,  il
          prezzo  totale,  il  diritto  di  recesso,  la  durata  del
          contratto e, nel caso di contratti a  tempo  indeterminato,
          le condizioni di risoluzione del contratto,  come  indicato
          rispettivamente all'articolo 49, comma 1, lettere  a),  b),
          e), h) e q), eccetto il modulo di  recesso  tipo  figurante
          all'allegato I, parte B, di cui alla lettera h).  Le  altre
          informazioni di cui all'articolo 49, comma 1,  compreso  il
          modello  del  modulo   di   recesso,   sono   fornite   dal
          professionista in  un  modo  appropriato  conformemente  al
          comma 1 del presente articolo. 
                5. Fatto salvo  il  comma  4,  se  il  professionista
          telefona al consumatore al fine di concludere un  contratto
          a  distanza,  all'inizio   della   conversazione   con   il
          consumatore egli deve rivelare  la  sua  identita'  e,  ove
          applicabile, l'identita'  della  persona  per  conto  della
          quale effettua la telefonata, nonche' lo scopo  commerciale
          della chiamata e l'informativa di cui all'articolo  10  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2010,
          n. 178. 
                6.  Quando  un  contratto  a  distanza  deve   essere
          concluso per telefono, il  professionista  deve  confermare
          l'offerta al consumatore, il quale e' vincolato  solo  dopo
          aver  firmato  l'offerta  o  dopo  averla   accettata   per
          iscritto; in tali casi il documento informatico puo' essere
          sottoscritto con firma elettronica ai  sensi  dell'articolo
          21  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   e
          successive modificazioni.  Dette  conferme  possono  essere
          effettuate, se  il  consumatore  acconsente,  anche  su  un
          supporto durevole. In ogni caso il consenso non  e'  valido
          se il consumatore  non  ha  preliminarmente  confermato  la
          ricezione del  documento  contenente  tutte  le  condizioni
          contrattuali,  trasmesse  su  supporto  cartaceo  o   altro
          supporto durevole disponibile e accessibile. 
                7.  Il  professionista  fornisce  al  consumatore  la
          conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro
          un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto  a
          distanza e al piu' tardi al momento della consegna dei beni
          oppure prima che l'esecuzione del  servizio  abbia  inizio.
          Tale conferma comprende: 
                  a) tutte le informazioni di  cui  all'articolo  49,
          comma 1, a  meno  che  il  professionista  non  abbia  gia'
          fornito l'informazione al consumatore su un mezzo  durevole
          prima della conclusione del contratto a distanza; e 
                  b) se del caso, la  conferma  del  previo  consenso
          espresso e dell'accettazione del consumatore  conformemente
          all'articolo 59, lettera o).8. Se un consumatore vuole  che
          la prestazione dei servizi ovvero la  fornitura  di  acqua,
          gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in  un
          volume  limitato  o  in   quantita'   determinata,   o   di
          teleriscaldamento  inizi  durante  il  periodo  di  recesso
          previsto all'articolo 52, comma 2, e il contratto impone al
          consumatore l'obbligo di pagare,  il  professionista  esige
          che il consumatore ne faccia richiesta esplicita  e  chiede
          inoltre al consumatore di riconoscere che, una volta che il
          contratto   sara'   stato    interamente    eseguito    dal
          professionista, il consumatore non avra' piu' il diritto di
          recesso. 
                8-bis. Al fine di rafforzare la  tutela  dei  clienti
          finali  domestici  e  il  loro  diritto  di  scelta   delle
          condizioni economiche, decorsi sessanta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  e'
          vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono,
          anche  mediante  l'invio   di   messaggi   a   consumatori,
          finalizzate alla proposta o alla conclusione  di  contratti
          di fornitura di energia elettrica e gas. Il  professionista
          puo' contattare il consumatore per telefono, anche mediante
          l'invio di messaggi, qualora vi  sia  stata  una  richiesta
          effettuata direttamente al professionista stesso attraverso
          interfacce informatiche di quest'ultimo oppure nel caso  in
          cui il contatto sia  stato  effettuato  nei  confronti  dei
          propri clienti di  energia  elettrica  e  gas  che  abbiano
          espresso   specifico   consenso   a    ricevere    proposte
          commerciali. E'  onere  del  professionista  dimostrare  la
          validita' del contatto. 
                8-ter. I contatti telefonici di cui  al  comma  8-bis
          sono effettuati dal professionista  da  un  numero  che  lo
          identifica univocamente. I contratti stipulati a seguito di
          contatto effettuato in violazione di  quanto  previsto  dal
          comma 8-bis e dal presente comma sono nulli. Il consumatore
          puo' avvalersi degli strumenti di  risoluzione  alternativa
          delle controversie di cui alla parte V,  titolo  II-bis,  e
          del servizio di conciliazione dell'Autorita' di regolazione
          per energia, reti e ambiente. 
                8-quater. Gli utenti possono segnalare al Garante per
          la protezione dei dati personali  e  all'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)  i  casi  di  chiamata
          effettuata in violazione di quanto previsto dai commi 8-bis
          e 8-ter, indicando il numero da cui proviene  la  chiamata.
          Qualora  l'AGCOM,  nell'ambito  dell'attivita'  istruttoria
          svolta d'ufficio o a seguito della segnalazione di  cui  al
          primo periodo, accerti che la chiamata proviene  da  numeri
          diversi da quelli assegnati al  professionista,  ordina  al
          gestore  telefonico  competente   l'immediata   sospensione
          dell'utilizzo delle linee allo stesso assegnate. Il Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  nell'ambito  della
          propria attivita' istruttoria, puo' chiedere all'AGCOM,  in
          presenza di un  numero  significativo  di  segnalazioni  di
          chiamate effettuate senza  previo  consenso,  di  procedere
          alla sospensione di cui al secondo periodo. 
                9. Il  presente  articolo  lascia  impregiudicate  le
          disposizioni  relative  alla   conclusione   di   contratti
          elettronici e all'inoltro di  ordini  per  via  elettronica
          conformemente agli articoli 12, commi  2  e  3,  e  13  del
          decreto legislativo 9 aprile  2003,  n.  70,  e  successive
          modificazioni.».