Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
((Misure straordinarie volte a sostenere le famiglie nell'affrontare
i costi di acquisto dell'energia elettrica e disposizioni per la
tutela dei clienti finali domestici))
1. Per l'anno 2026, ai fini del riconoscimento di un contributo
straordinario((, che deve essere riportato in fattura con dicitura
univoca e standardizzata definita dall'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA),)) del valore di 115 euro per le
forniture di energia elettrica relative ai titolari, alla data di
entrata in vi gore del presente decreto, del bonus sociale, istituito
ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, si provvede con delibera dell'((ARERA)), nel li mite di spesa di
315 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire alla Cassa per i
servizi energetici e ambientali.
2. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, i venditori di energia
elettrica possono riconoscere ai propri clienti domestici residenti,
che non siano titolari del bonus sociale istituito ai sensi
dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e
con ((indicatore della situazione economica equivalente)) annuale non
superiore a 25.000 euro, un contributo straordinario a copertura di
acquisto dell'energia elettrica. Il valore economico del contributo
di cui al primo pe riodo e' pari alla componente ((«prezzo del
l'energia» (PE))) a copertura dei costi di acquisto dell'energia di
cui alla ((deliberazione dell'ARERA 26 settembre 2025, n. 428/25/
R/eel,)) applicata ai consumi del primo bimestre dell'anno, per i
clienti con forniture attive al 1° gennaio del medesimo anno, o del
primo bimestre di fornitura per i ((clienti i cui contratti sono
stati attivati)) successivamente, e comunque entro il 31 maggio di
ciascun anno. Il contributo di cui al primo periodo e' riconosciuto
purche' i consumi del bimestre di cui al secondo periodo non siano
superiori a 0,5 ((MWh e)) i consumi registrati nei dodici mesi
antecedenti al termine del medesimo bimestre risultino inferiori a 3
MWh. Il contributo e' riconosciuto come sconto sulle condizioni
contrattuali applicate dal venditore titolare delle forniture nel
bimestre di cui al secondo periodo nelle fatturazioni relative ai
consumi del quinto mese successivo al medesimo bimestre. Con apposita
deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore ((del presente decreto)), l'ARERA definisce le modalita'
applicative del primo periodo, al fine di promuovere la trasparenza
delle informazioni e la tutela dei consumatori. ((Il riconoscimento
del contributo non puo' essere subordinato all'adesione a servizi o a
prodotti accessori, ne' comportare modifiche peggiorative delle
condizioni contrattuali.))
3. Ai venditori che aderiscono a quanto previsto dal comma 2 e'
rilasciata una attestazione che puo' essere utilizzata anche a fini
commerciali. Con la medesima delibera di cui al comma 2, l'ARERA
definisce le modalita' di rilascio delle attestazioni e le forme di
pubblicazione delle stesse ((nel proprio sito internet))
istituzionale. L'ARERA monitora nel biennio 2026-2027 l'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 2 e di cui al primo periodo del
presente comma.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 315 milioni di euro per
l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7,
lettera h), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
b) quanto a 63 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7,
lettera i), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
c) quanto a 67 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
d) quanto a 55 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
e) quanto a 10 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, ai sensi dell'arti colo 23, comma 7,
lettera r), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
f) quanto a 20 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, ai sensi dell'arti colo 23, comma 7,
lettera l), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
5. Le risorse di cui al comma 1, non utilizzate entro la fine
dell'anno 2026, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e
restano acquisite all'erario.
((5-bis. All'articolo 51 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 8 sono inseriti i
seguenti:
«8-bis. Al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali
domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche,
decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e' vietato effettuare sollecitazioni
commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi a
consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di
contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il professionista
puo' contattare il consumatore per telefono, anche mediante l'invio
di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata
direttamente al professionista stesso attraverso interfacce
informatiche di quest'ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia
stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia
elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso a ricevere
proposte commerciali. E' onere del professionista dimostrare la
validita' del contatto.
8-ter. I contatti telefonici di cui al comma 8-bis sono effettuati
dal professionista da un numero che lo identifica univocamente. I
contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di
quanto previsto dal comma 8-bis e dal presente comma sono nulli. Il
consumatore puo' avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa
delle controversie di cui alla parte V, titolo II-bis, e del servizio
di conciliazione dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente.
8-quater. Gli utenti possono segnalare al Garante per la protezione
dei dati personali e all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni (AGCOM) i casi di chiamata effettuata in violazione di
quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter, indicando il numero da cui
proviene la chiamata. Qualora l'AGCOM, nell'ambito dell'attivita'
istruttoria svolta d'ufficio o a seguito della segnalazione di cui al
primo periodo, accerti che la chiamata proviene da numeri diversi da
quelli assegnati al professionista, ordina al gestore telefonico
competente l'immediata sospensione dell'utilizzo delle linee allo
stesso assegnate. Il Garante per la protezione dei dati personali,
nell'ambito della propria attivita' istruttoria, puo' chiedere
all'AGCOM, in presenza di un numero significativo di segnalazioni di
chiamate effettuate senza previo consenso, di procedere alla
sospensione di cui al secondo periodo».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 375, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266:
«375. Al fine di completare il processo di revisione
delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, adottato d'intesa con
i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e
delle politiche sociali, sono definiti i criteri per
l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti
economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una
revisione della fascia di protezione sociale tale da
ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 23 (Messa all'asta delle quote). - 1. Tutte le
quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma
degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva
2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva
stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o
cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate
all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il
quantitativo delle quote da collocare all'asta e'
determinato con decisione della Commissione europea.
2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il
collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le
attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti
in conformita' con le norme unionali.
3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul
conto corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time
Gross Settlement Express Transfer System» («TARGET2»). Il
GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi
interessi maturati su un apposito conto acceso presso la
Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del
tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri
interessati. Detti proventi sono successivamente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7,
lettera i-bis), ad appositi capitoli per spese di
investimento degli stati di previsione interessati, con
vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi
unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva
2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo
del presente comma sono sottoposte a gestione separata e
non sono pignorabili.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3
si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy,
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e
delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno
successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50 per
cento dei proventi delle aste di cui al primo periodo e'
assegnato, al netto della quota destinata ai sensi del
comma 8, complessivamente al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e
del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. I suddetti proventi sono ripartiti nella misura
del 70 per cento al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, del 15 per cento al Ministero delle
imprese e del Made in Italy e del 15 per cento al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con il decreto di cui al comma 4 si procede anche
alla riassegnazione del 50 per cento delle risorse di cui
al comma 3 al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, tenuto conto
dell'ammontare equivalente delle risorse nazionali gia'
destinate alle misure di cui al comma 7.
6. Un'apposita convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
qualita' di «responsabile del collocamento», ivi compresa
la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai
relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste
ai sensi del comma 7, lettera n).
7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al
Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate alle
seguenti attivita' per misure aggiuntive rispetto agli
oneri complessivamente derivanti a carico della finanza
pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto fatto salvo quanto previsto al
comma 8:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,
anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza
energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di
adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di
Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);
b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e
progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle
emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici,
compresa la partecipazione alle iniziative realizzate
nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
c) sviluppare energie rinnovabili e reti per la
trasmissione dell'energia elettrica al fine di rispettare
l'impegno dell'Unione europea in materia di energia
rinnovabile e gli obiettivi dell'Unione
sull'interconnettivita', nonche' sviluppare altre
tecnologie che contribuiscano alla transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e
sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione
europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli
convenuti nei pertinenti atti legislativi, compresa la
produzione di energia elettrica da autoconsumatori di
energia da fonti rinnovabili e comunita' di energia
rinnovabile;
d) adottare misure atte a evitare la deforestazione
e a sostenere la protezione e il ripristino di torbiere,
foreste e altri ecosistemi terrestri o marini, fra cui
misure volte a contribuire alla protezione, al ripristino e
a una migliore gestione dei suddetti ecosistemi, in
particolare delle zone marine protette e habitat marini
protetti, cosi' come ad accrescere l'afforestazione e la
riforestazione rispettose della biodiversita', anche nei
paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo di
Parigi collegato alla Convenzione quadro sui cambiamenti
climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre
2016, n. 204;
e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento
agli effetti avversi del cambiamento climatico negli Stati
e territori parte dell'Accordo di Parigi di cui alla
lettera d);
f) favorire il sequestro del carbonio nel suolo
mediante silvicoltura nell'Unione;
g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri
e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti
nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche
mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il
monitoraggio, il controllo e il contrasto
dell'inquinamento;
h) attuare la cattura e lo stoccaggio geologico
sicuri sotto il profilo ambientale di CO2, in particolare
quella emessa dalle centrali a combustibili fossili solidi
e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche
nei paesi terzi, e metodi tecnologici innovativi di
rimozione del carbonio, come la cattura direttamente
dall'atmosfera e il suo stoccaggio;
i) incentivare il passaggio a modalita' di
trasporto pubblico a basse emissioni, nonche' a forme e
modalita' di trasporto, che contribuiscano in modo
significativo alla decarbonizzazione del settore, compresi
lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e merci
e i servizi e le tecnologie per autobus ambientalmente
sostenibili;
i-bis) incentivare il riequilibrio modale dal
trasporto stradale di merci a quello marittimo e
ferroviario, ivi comprese le misure previste dall'articolo
1, commi 647 e 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e
nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti
di Stato;
l) finanziare la ricerca e lo sviluppo
dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei
settori disciplinati dal presente decreto;
m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e efficienza idrica, i sistemi di
teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e
l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno
finanziario per affrontare le problematiche sociali dei
nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il fondo
nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»;
n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6,
7 e 12, all'articolo 4-bis, commi 6, 7 e 10, all'articolo
24, comma 3-bis e all'articolo 43, comma 2-quinquies
nonche' e le spese amministrative connesse alla gestione
del sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma
5, nonche' le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni
di euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da
societa' a prevalente partecipazione pubblica ai fini
dell'efficace attuazione delle attivita' di cui al presente
comma;
o) compensare i costi come definiti dal paragrafo
26 delle linee guida di cui alla comunicazione della
Commissione europea C 2012 3230 final con priorita' di
assegnazione alle imprese accreditate della certificazione
ISO 50001;
p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici;
q) promuovere la creazione di competenze e il
ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una
transizione giusta verso un'economia climaticamente neutra,
in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla
transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le
parti sociali, e investire nel miglioramento del livello
delle competenze e nella riqualificazione professionale dei
lavoratori potenzialmente interessati dalla transizione,
compresi i lavoratori del trasporto marittimo;
r) sostenere le azioni e le infrastrutture
funzionali all'abbandono del carbone nella generazione
termoelettrica.
r-bis) affrontare eventuali rischi residui di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori
coperti dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023,
sostenendo la transizione e promuovendone la
decarbonizzazione in conformita' delle norme in materia di
aiuti di Stato;
r-ter) investire in misure volte a decarbonizzare
il settore marittimo, compreso il miglioramento
dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante
riqualificazione energetica di quelle esistenti, dei porti,
tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili
alternativi sostenibili, come l'idrogeno, il metanolo e
l'ammoniaca prodotti a partire da fonti rinnovabili;
l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative,
tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione
delle navi; misure a sostegno della decarbonizzazione degli
aeroporti conformemente alle norme unionali sulla
realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili
alternativi e che assicurino la parita' di condizioni per
un trasporto aereo sostenibile.
8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste,
eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo
del comma 4, nella misura massima complessiva di 600
milioni di euro annui, nel rispetto della normativa europea
in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al
Fondo per la transizione energetica nel settore
industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10
milioni di euro al finanziamento di interventi di
decarbonizzazione e di efficientamento energetico del
settore industriale e della restante quota alle finalita'
di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', nella misura
massima di 150 milioni di euro annui, al Fondo per il
sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo
1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
8-bis.
9. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del
mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5,
della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni
informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione
almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la
relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di
riservatezza, il Comitato puo' richiedere le informazioni
necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di
responsabile per il collocamento.
9-bis. Fino al 2030, il 50 per cento dei proventi di
cui all'articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma,
della direttiva 2003/87/CE, se attribuito all'Italia, e'
destinato a promuovere la decarbonizzazione del settore del
trasporto marittimo ai fini di cui all'articolo 10,
paragrafo 3, primo comma, lettera g), per il settore
marittimo, e lettere f) e i), della medesima direttiva.».
- Si riporta l'articolo 15 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 285 del 30 novembre 2021:
«Art. 15 (Utilizzo dei proventi delle aste della CO2
per la copertura dei costi degli incentivi alle fonti
rinnovabili e all'efficienza energetica). - 1. A decorrere
dall'anno 2022, una quota dei proventi annuali derivanti
dalla messa all'asta delle quote di emissione di CO2 di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.
47, di competenza del Ministero della transizione
ecologica, e' destinata alla copertura dei costi di
incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza
energetica mediante misure che trovano copertura sulle
tariffe dell'energia. A tal fine, con il decreto di cui
all'articolo 23, comma 4 del decreto legislativo n. 47 del
2020 e' definita la quota annualmente utilizzabile per le
finalita' di cui al periodo precedente.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, nonche'
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
all'articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Comitato e' un organo collegiale composto da
quindici membri, dei quali dieci con diritto di voto e
cinque con funzioni consultive, nominati con decreto del
Ministro della transizione ecologica. Dei dieci membri con
diritto di voto quattro, compreso il Presidente e il
Vicepresidente, sono designati dal Ministro della
transizione ecologica; due dal Ministro dello sviluppo
economico; uno dal Ministro della Giustizia che ha diritto
di voto esclusivamente sulle questioni inerenti
all'attivita' sanzionatoria; tre dal Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui due
appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile di
seguito ENAC. I membri designati dal Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili hanno diritto
di voto esclusivamente sulle questioni inerenti il
trasporto aereo. I cinque membri con funzioni consultive
sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle
finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due
dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e svolgono le funzioni consultive
esclusivamente con riferimento alle attivita' di cui al
comma 10.".».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 1, del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014:
«Art. 15 (Fondo nazionale per l'efficienza
energetica). - 1. E' istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico il «Fondo nazionale per l'efficienza
energetica», di seguito «Fondo», che opera secondo le
modalita' di cui al comma 2 e per le finalita' di cui al
comma 3. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma
4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5
milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro
nell'anno 2015, per essere riassegnate nei medesimi
esercizi al Fondo. A tal fine, la Cassa conguaglio per il
settore elettrico provvede al versamento all'entrata del
bilancio dello Stato degli importi indicati al primo
periodo, a valere sulle disponibilita' giacenti sul conto
corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per
l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il
2015. La dotazione del Fondo puo' essere integrata:
a) per il periodo 2015-2030, a valere sulle risorse
annualmente confluite nel fondo di cui all'articolo 22,
comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, secondo le modalita' di
cui al presente comma, previa determinazione dell'importo
da versare con il medesimo decreto di cui all'articolo 5,
comma 12, lettera a);
b) fino a 15 milioni euro annui per il periodo
2014-2030 a carico del Ministero dello sviluppo economico e
fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2030 a
carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle
aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti
energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, con le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso
articolo 19.
b-bis) ulteriori risorse a carico del Ministero
dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare a valere sui
proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2
destinati ai progetti energetico ambientali cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.
30, non diversamente impegnate e previa verifica delle
disponibilita' accertate.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.235 del 08 ottobre 2005, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Requisiti formali per i contratti a
distanza). - 1. Per quanto riguarda i contratti a distanza
il professionista fornisce o mette a disposizione del
consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma
1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza
impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella
misura in cui dette informazioni sono presentate su un
supporto durevole, esse devono essere leggibili.
2. Se un contratto a distanza che deve essere
concluso con mezzi elettronici impone al consumatore
l'obbligo di pagare, l'operatore economico gli comunica in
modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo
49, comma 1, lettere a), e), n-bis), q) e r), direttamente
prima che il consumatore inoltri l'ordine. Il
professionista garantisce che, al momento di inoltrare
l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che
l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro
dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione
analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in
modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con
obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente
inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica
l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista
non osserva il presente comma, il consumatore non e'
vincolato dal contratto o dall'ordine.
3. I siti di commercio elettronico indicano in modo
chiaro e leggibile, al piu' tardi all'inizio del processo
di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla
consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.
4. Se il contratto e' concluso mediante un mezzo di
comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo
limitato per comunicare le informazioni, il professionista
fornisce, su o mediante quello specifico mezzo e prima
della conclusione del contratto, almeno le informazioni
precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali
dei beni o servizi, l'identita' del professionista, il
prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del
contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato,
le condizioni di risoluzione del contratto, come indicato
rispettivamente all'articolo 49, comma 1, lettere a), b),
e), h) e q), eccetto il modulo di recesso tipo figurante
all'allegato I, parte B, di cui alla lettera h). Le altre
informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, compreso il
modello del modulo di recesso, sono fornite dal
professionista in un modo appropriato conformemente al
comma 1 del presente articolo.
5. Fatto salvo il comma 4, se il professionista
telefona al consumatore al fine di concludere un contratto
a distanza, all'inizio della conversazione con il
consumatore egli deve rivelare la sua identita' e, ove
applicabile, l'identita' della persona per conto della
quale effettua la telefonata, nonche' lo scopo commerciale
della chiamata e l'informativa di cui all'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 178.
6. Quando un contratto a distanza deve essere
concluso per telefono, il professionista deve confermare
l'offerta al consumatore, il quale e' vincolato solo dopo
aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per
iscritto; in tali casi il documento informatico puo' essere
sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo
21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni. Dette conferme possono essere
effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un
supporto durevole. In ogni caso il consenso non e' valido
se il consumatore non ha preliminarmente confermato la
ricezione del documento contenente tutte le condizioni
contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro
supporto durevole disponibile e accessibile.
7. Il professionista fornisce al consumatore la
conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro
un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a
distanza e al piu' tardi al momento della consegna dei beni
oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio.
Tale conferma comprende:
a) tutte le informazioni di cui all'articolo 49,
comma 1, a meno che il professionista non abbia gia'
fornito l'informazione al consumatore su un mezzo durevole
prima della conclusione del contratto a distanza; e
b) se del caso, la conferma del previo consenso
espresso e dell'accettazione del consumatore conformemente
all'articolo 59, lettera o).8. Se un consumatore vuole che
la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua,
gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un
volume limitato o in quantita' determinata, o di
teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso
previsto all'articolo 52, comma 2, e il contratto impone al
consumatore l'obbligo di pagare, il professionista esige
che il consumatore ne faccia richiesta esplicita e chiede
inoltre al consumatore di riconoscere che, una volta che il
contratto sara' stato interamente eseguito dal
professionista, il consumatore non avra' piu' il diritto di
recesso.
8-bis. Al fine di rafforzare la tutela dei clienti
finali domestici e il loro diritto di scelta delle
condizioni economiche, decorsi sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, e'
vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono,
anche mediante l'invio di messaggi a consumatori,
finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti
di fornitura di energia elettrica e gas. Il professionista
puo' contattare il consumatore per telefono, anche mediante
l'invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta
effettuata direttamente al professionista stesso attraverso
interfacce informatiche di quest'ultimo oppure nel caso in
cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei
propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano
espresso specifico consenso a ricevere proposte
commerciali. E' onere del professionista dimostrare la
validita' del contatto.
8-ter. I contatti telefonici di cui al comma 8-bis
sono effettuati dal professionista da un numero che lo
identifica univocamente. I contratti stipulati a seguito di
contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal
comma 8-bis e dal presente comma sono nulli. Il consumatore
puo' avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa
delle controversie di cui alla parte V, titolo II-bis, e
del servizio di conciliazione dell'Autorita' di regolazione
per energia, reti e ambiente.
8-quater. Gli utenti possono segnalare al Garante per
la protezione dei dati personali e all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) i casi di chiamata
effettuata in violazione di quanto previsto dai commi 8-bis
e 8-ter, indicando il numero da cui proviene la chiamata.
Qualora l'AGCOM, nell'ambito dell'attivita' istruttoria
svolta d'ufficio o a seguito della segnalazione di cui al
primo periodo, accerti che la chiamata proviene da numeri
diversi da quelli assegnati al professionista, ordina al
gestore telefonico competente l'immediata sospensione
dell'utilizzo delle linee allo stesso assegnate. Il Garante
per la protezione dei dati personali, nell'ambito della
propria attivita' istruttoria, puo' chiedere all'AGCOM, in
presenza di un numero significativo di segnalazioni di
chiamate effettuate senza previo consenso, di procedere
alla sospensione di cui al secondo periodo.
9. Il presente articolo lascia impregiudicate le
disposizioni relative alla conclusione di contratti
elettronici e all'inoltro di ordini per via elettronica
conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive
modificazioni.».