Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio  2026  si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note. 
 
                               Art. 1 
 
             Disposizioni in materia di responsabilita' 
            per il conseguimento degli obiettivi del PNRR 
 
  1. Al fine di rafforzare  il  monitoraggio  sul  conseguimento  dei
traguardi e ((degli)) obiettivi finali del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori degli interventi provvedono
a rendere disponibile, entro il decimo giorno di ciascun mese,  ((nel
sistema)) informatico «ReGiS» di  cui  all'articolo  1,  comma  1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il cronoprogramma procedurale e
finanziario aggiornato di ciascun intervento, unitamente al  relativo
stato di avanzamento finanziario e procedurale rilevato alla fine del
mese precedente, con l'attestazione ((dell'effettiva))  capacita'  di
conseguimento  dell'obiettivo  del  PNRR  assegnato   all'intervento,
ovvero l'evidenza dell'esistenza di eventuali criticita'  rispetto  a
tale conseguimento, anche ai fini  dell'attivazione  della  procedura
per l'esercizio dei poteri ((sostitutivi)) prevista dall'articolo  12
del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
  ((1-bis. In relazione agli investimenti finanziati con  le  risorse
del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire  entro  il  30  giugno
2026, qualora le convenzioni, i contratti di appalto o  gli  atti  di
obbligo degli interventi previsti dai medesimi investimenti siano  in
corso di esecuzione e rechino una data  di  ultimazione  anteriore  a
quella indicata dal PNRR, il termine per l'ultimazione  dei  predetti
interventi, anche ai fini dell'applicazione delle penali  dovute  per
il ritardato adempimento, e' fissato, ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 1339 del codice civile, al 30 giugno 2026. In  caso  di
ultimazione degli interventi di cui al primo periodo  successivamente
alla scadenza del termine indicato nelle convenzioni o nei  contratti
di appalto ovvero negli atti di obbligo ma  anteriormente  alla  data
del 30 giugno 2026, non sono riconosciuti premi di accelerazione.  Le
disposizioni del primo e del secondo periodo si applicano anche  alle
convenzioni, ai contratti di appalto e agli atti di obbligo  relativi
agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi
finali da conseguire entro  il  30  giugno  2026,  per  i  quali  sia
previsto un termine di conclusione degli interventi gia' scaduto alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto e che non siano ultimati alla medesima data.)) 
  2. Le amministrazioni centrali titolari di ((misure del PNRR)) e  i
soggetti attuatori dei relativi interventi espletano gli  adempimenti
di rispettiva competenza, riguardanti la gestione,  il  monitoraggio,
la rendicontazione e i controlli, anche oltre la data del 31 dicembre
2026((,  fino))  al  completamento  degli   obblighi   connessi   con
l'attuazione del PNRR per ciascuna misura e  intervento,  continuando
ad avvalersi delle funzionalita' del sistema informatico  «ReGiS»  di
cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  provvede  allo   sviluppo   delle
necessarie funzionalita' del citato  sistema  informatico  «ReGiS»  a
supporto degli adempimenti di cui al comma 2  anche  in  vista  delle
eventuali esigenze di monitoraggio degli altri programmi e interventi
finanziati con risorse nazionali ed europee, ivi comprese le connesse
azioni di supporto tecnico specialistico. A tal fine, puo' avvalersi,
((mediante la stipulazione)) di apposite convenzioni, della  societa'
di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, nonche' di altre societa' a prevalente partecipazione pubblica. 
  4.  Agli   adempimenti   di   cui   al   presente   articolo   ((le
amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie)) disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.