Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2026 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1
Disposizioni in materia di responsabilita'
per il conseguimento degli obiettivi del PNRR
1. Al fine di rafforzare il monitoraggio sul conseguimento dei
traguardi e ((degli)) obiettivi finali del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori degli interventi provvedono
a rendere disponibile, entro il decimo giorno di ciascun mese, ((nel
sistema)) informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il cronoprogramma procedurale e
finanziario aggiornato di ciascun intervento, unitamente al relativo
stato di avanzamento finanziario e procedurale rilevato alla fine del
mese precedente, con l'attestazione ((dell'effettiva)) capacita' di
conseguimento dell'obiettivo del PNRR assegnato all'intervento,
ovvero l'evidenza dell'esistenza di eventuali criticita' rispetto a
tale conseguimento, anche ai fini dell'attivazione della procedura
per l'esercizio dei poteri ((sostitutivi)) prevista dall'articolo 12
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
((1-bis. In relazione agli investimenti finanziati con le risorse
del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno
2026, qualora le convenzioni, i contratti di appalto o gli atti di
obbligo degli interventi previsti dai medesimi investimenti siano in
corso di esecuzione e rechino una data di ultimazione anteriore a
quella indicata dal PNRR, il termine per l'ultimazione dei predetti
interventi, anche ai fini dell'applicazione delle penali dovute per
il ritardato adempimento, e' fissato, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1339 del codice civile, al 30 giugno 2026. In caso di
ultimazione degli interventi di cui al primo periodo successivamente
alla scadenza del termine indicato nelle convenzioni o nei contratti
di appalto ovvero negli atti di obbligo ma anteriormente alla data
del 30 giugno 2026, non sono riconosciuti premi di accelerazione. Le
disposizioni del primo e del secondo periodo si applicano anche alle
convenzioni, ai contratti di appalto e agli atti di obbligo relativi
agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi
finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, per i quali sia
previsto un termine di conclusione degli interventi gia' scaduto alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e che non siano ultimati alla medesima data.))
2. Le amministrazioni centrali titolari di ((misure del PNRR)) e i
soggetti attuatori dei relativi interventi espletano gli adempimenti
di rispettiva competenza, riguardanti la gestione, il monitoraggio,
la rendicontazione e i controlli, anche oltre la data del 31 dicembre
2026((, fino)) al completamento degli obblighi connessi con
l'attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento, continuando
ad avvalersi delle funzionalita' del sistema informatico «ReGiS» di
cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato provvede allo sviluppo delle
necessarie funzionalita' del citato sistema informatico «ReGiS» a
supporto degli adempimenti di cui al comma 2 anche in vista delle
eventuali esigenze di monitoraggio degli altri programmi e interventi
finanziati con risorse nazionali ed europee, ivi comprese le connesse
azioni di supporto tecnico specialistico. A tal fine, puo' avvalersi,
((mediante la stipulazione)) di apposite convenzioni, della societa'
di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, nonche' di altre societa' a prevalente partecipazione pubblica.
4. Agli adempimenti di cui al presente articolo ((le
amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie)) disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.