Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze,  adottate  nell'ambito  della  cabina   di   coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dei ministri: 
    (i) 6 aprile 2023,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2023; 
    (ii) 11 aprile 2023, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 106 dell'8 maggio 2023; 
    (iii) 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 2023; 
    (iv) 20 marzo 2024, pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2024; 
  Visto l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 29 aprile 2024,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,
il quale  ha  previsto  che  «Il  Commissario  straordinario  di  cui
all'art. 2, comma  2,  del  decreto-legge  11  gennaio  2023,  n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge  10  marzo  2023,  n.  21,
sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni
di cui al decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  provvede  alla
ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il
ripristino  delle  strutture  e  delle  infrastrutture,  pubbliche  e
private, danneggiate per  effetto  degli  eventi  sismici  che  hanno
colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre  2022  e  il
territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali e' stato
dichiarato   lo   stato   di   emergenza   di   rilievo    nazionale,
rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  11
aprile 2023, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  91  del  18  aprile
2023, i  cui  effetti  sono  stati  estesi  dalla  deliberazione  del
Consiglio dei ministri 31  maggio  2023,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del  27  giugno  2023.  La
ricognizione di cui al precedente periodo e'  sottoposta  al  Governo
mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   legge   di   conversione   del   presente   decreto.
All'attuazione del  presente  comma  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, commi 677, 678  e  678-bis,  della
richiamata  legge  n.  207  del  2024,  nel  testo  risultante  dalle
modifiche  e  integrazioni  apportate  dall'art.  21-bis   (rubricato
«Misure urgenti per l'attuazione dei processi  di  ricostruzione  dei
territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti  del  9
novembre  2022  e  del  9  marzo  2023  da  parte   del   Commissario
straordinario di cui  all'art.  2,  comma  2,  del  decreto-legge  11
gennaio 2023, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  10
marzo  2023,  n.  21»)  del  decreto-legge  14  marzo  2025,  n.  25,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  maggio  2025,  n.  69,
secondo cui: 
    «677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione  pubblica  a
seguito degli eventi sismici che  hanno  colpito  i  territori  della
Regione Marche compresi nei Comuni di Ancona,  Fano  e  Pesaro  il  9
novembre 2022 e i territori della Regione Umbria compresi nei  Comuni
di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali e'  stato
dichiarato   lo   stato   di   emergenza   di   rilievo    nazionale,
rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  11
aprile 2023, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 106 dell'8 maggio 2023 e 6 aprile 2023, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  91  del  18  aprile
2023, e' autorizzata la spesa nel limite di 5  milioni  di  euro  per
l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per  le  attivita'
di progettazione,  a  seguito  degli  esiti  della  ricognizione  dei
fabbisogni di cui all'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo
2024, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  aprile
2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2,
del  decreto-legge  11  gennaio   2023,   n.   3,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  10  marzo  2023,  n.  21,  provvede  alle
attivita' di progettazione di cui al primo periodo nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono  trasferite
alla contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi
dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2025 e a 7 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
    678. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione  pubblica
e privata in relazione agli eventi sismici di  cui  al  comma  677  e
delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai  sensi  e  con  le
modalita' di cui ai commi da 644 a 646. Il Commissario  straordinario
di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge  10  marzo  2023,  n.  21,
provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle
procedure,  nei  limiti  delle  risorse  allo  scopo  disponibili   a
legislazione vigente e nell'ambito dei  mezzi  e  nell'esercizio  dei
poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30
a 36, 50  e  50-bis  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
all'art. 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
all'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio  2018,
n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018,  n.
89, e all'art. 20-bis del decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233.
Al  fine  di  assicurare  l'immediato  avvio  degli   interventi   di
ricostruzione di cui al presente comma e' autorizzata  la  spesa  nel
limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di  euro
per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del  presente
comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a  60  milioni  di
euro per l'anno 2026, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,  comma  362,  lettera
b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
    678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono  applicarsi,
altresi',  nei  limiti  delle  risorse  allo  scopo   disponibili   a
legislazione  vigente,  in  riferimento  a   immobili   distrutti   o
danneggiati situati in comuni delle Regioni Marche e  Umbria  diversi
da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli  interessati  che
dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni verificatisi  e
gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022  e  il  9  marzo  2023,
comprovato da apposita perizia asseverata.»; 
  Visto, altresi', l'art. 1, commi 644, 645, 646, 653  e  673,  della
legge n. 207 del 2024; 
  Visto l'art. 1, commi 592, 593 e 594, della legge 30 dicembre 2025,
n. 199, recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»; 
  Visto, altresi', il comma 615 dell'art. 1 della legge  n.  199  del
2025, ai sensi del quale: 
    «Per  gli  interventi  di  ricostruzione  privata  nei  territori
interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione  Marche
il 9 novembre 2022 e la Regione  Umbria  il  9  marzo  2023,  di  cui
all'art. 1, comma 677, della legge  30  dicembre  2024,  n.  207,  e'
autorizzata la spesa di 20  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  90
milioni di euro per l'anno 2027 e 220  milioni  di  euro  per  l'anno
2028. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2,  comma  2,  del
decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 10 marzo  2023,  n.  21,  provvede  alla  disciplina  dei
criteri  per  la  concessione  e  l'erogazione  dei   contributi   di
ricostruzione, fino al 100 per cento  delle  spese  occorrenti  sulla
base dei danni effettivamente  verificatisi  e  previa  verifica  del
nesso di causalita' con gli eventi calamitosi, con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente.  Le
risorse di cui al primo periodo  sono  trasferite  alla  contabilita'
speciale intestata al medesimo  Commissario  straordinario  ai  sensi
dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.
229.»; 
  Visto l'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29  maggio
2018, n. 55, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
2018, n. 89; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto, in particolare, l'art. 11, commi da 1 a  3,  del  richiamato
decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Visto l'art. 20-bis del decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il
1° luglio 2023; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  2024,  n.  209,  recante
«Disposizioni  integrative  e  correttive  al  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36»,  il
quale  ha  apportato  numerose  modifiche  al  codice  dei  contratti
pubblici vigente; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto e considerato il decreto n. 1 del 28 aprile 2025, a mezzo del
quale il Commissario straordinario ha dettato le  prime  linee  guida
contenenti  indirizzi  e  criteri  per  l'avvio   dei   processi   di
ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi  sismici  che
hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e
il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023; 
  Viste le ordinanze commissariali  emanate  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2,  comma  2,  del
decreto-legge n. 189 del 2016: 
    n. 1  del  2  luglio  2025,  recante  «Disposizioni  urgenti  per
l'attuazione dei processi di ricostruzione  pubblica  e  privata  dei
territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi  sismici
del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023»; 
    n. 2 del 18 dicembre 2025, recante «Modifiche all'ordinanza n.  1
del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678,  della  legge  n.
207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  189  del
2016»; 
    n. 3 del 19 dicembre 2025, recante «Proroga termini in materia di
ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza  n.  1  del
2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024  e
dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»; 
    n. 4 del 27 gennaio 2026,  recante  «Contributo  per  il  disagio
abitativo finalizzato alla ricostruzione»; 
    n. 5 del 23 febbraio  2026,  recante  «Ulteriori  disposizioni  e
termini in materia di ricostruzione pubblica e privata, di interventi
su chiese e edifici di culto, nonche'  per  l'immediato  avvio  delle
attivita' di progettazione»; 
    n. 6 del 9 marzo 2026,  recante  «Piano  di  ricostruzione  delle
chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche  e
Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo
2023 ai sensi dell'art. 3-bis, commi da 1 a 3,  dell'ordinanza  n.  1
del 2 luglio 2025 (primo stralcio)»; 
  Visto,  in  particolare,   l'art.   2   («Ricostruzione   privata»)
dell'ordinanza n. 1 del 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678,  della
legge n. 207 del 2024 e successive modifiche e integrazioni,  che  ha
stabilito quanto segue: 
    «1. Ai  processi  di  ricostruzione  privata  si  applicano,  ove
compatibili, le  disposizioni  contenute  nelle  seguenti  ordinanze,
emanate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n.  189  del
2016 e successive modifiche e integrazioni: 
      a. n. 130 del 15 dicembre 2022, recante "Approvazione del testo
unico della ricostruzione privata"; 
      b.  n.  5  del  28  novembre  2016,  recante  "Delocalizzazione
immediata e temporanea di  stalle,  fienili  e  depositi  danneggiati
dagli  eventi  sismici  del  26  e  30  ottobre  2016  e   dichiarati
inagibili"; 
      c.  n.  9  del  14  dicembre  2016,  recante  "Delocalizzazione
immediata e temporanea delle attivita' economiche  danneggiate  dagli
eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016"; 
      d.  n.  21  del  28  aprile  2017,  recante  "Assegnazione   di
contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili  di
abitazioni  dichiarate  totalmente  inagibili  nei  territori   delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria,  a  seguito  degli  eventi
sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016  e  modifiche
all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017"; 
      e. n. 51  del  28  marzo  2018  "Attuazione  dell'art.  13  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. Interventi  di  ricostruzione  su  edifici  pubblici  e
privati gia' interessati da precedenti eventi sismici"; 
      f. n. 108 del 10 ottobre 2020, recante "Disciplina dei compensi
dei  professionisti  in  attuazione  dell'art.  34,  comma   5,   del
decreto-legge  n.  189/2016,  come  modificato   dall'art.   57   del
decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, e ulteriori disposizioni"; 
      g. n. 183 del 13 maggio 2024,  recante  "Esercizio  dei  poteri
sostitutivi nell'ambito della ricostruzione privata". 
    2. Salvo che  non  sia  diversamente  previsto,  le  modifiche  e
integrazioni che dovessero essere apportate alle  ordinanze  elencate
al precedente comma 1,  si  applicheranno  automaticamente  anche  ai
processi di ricostruzione privata di cui alla presente ordinanza. 
    3. Per  gli  interventi  di  ricostruzione  privata,  i  soggetti
interessati possono presentare manifestazione di volonta' secondo  lo
schema allegato al decreto del Commissario straordinario n. 1 del  28
aprile 2025  (recante  «Linee  guida  contenenti  primi  indirizzi  e
criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e  privata
a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio  della
Regione Marche il 9 novembre  2022  e  il  territorio  della  Regione
Umbria il 9 marzo 2023»), in  riferimento  ad  immobili  distrutti  o
danneggiati dagli eventi sismici di cui  all'art.  1  della  presente
ordinanza, in possesso di apposita scheda Aedes con esito B, C ed  E.
La manifestazione di volonta' di cui al presente comma, e' presentata
all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente  per  territorio
attraverso la piattaforma Ge.Di.Si. entro il 31 marzo 2026. 
    4. Entro  il  31  marzo  2026,  i  soggetti  interessati  possono
domandare all'Ufficio speciale per la  ricostruzione  competente  per
territorio una valutazione preventiva all'istanza  di  contributo  in
ordine alla definizione del livello operativo. 
    5. Entro il medesimo termine di cui  al  comma  4,  nel  caso  di
edifici interessati da ordinanze di inagibilita' emesse sulla base di
schede Aedes con esito B o C, in relazione ai quali il professionista
incaricato dai soggetti interessati ritenga di poter  documentare  un
livello di danneggiamento difforme e piu' grave, come definito  dalla
tabella 1 degli allegati 4 e 5 al  testo  unico  della  ricostruzione
privata (ordinanza n. 130 del  2022  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni),  deve  essere  chiesta  all'Ufficio  speciale  per  la
ricostruzione la  determinazione  preventiva  del  livello  operativo
contestualmente  alla  verifica  dello  stato  di   danno   ai   fini
dell'autorizzazione    alla    progettazione    dell'intervento    di
miglioramento   sismico   o   adeguamento    sismico/demolizione    e
ricostruzione.  L'Ufficio  speciale   per   la   ricostruzione,   nel
rilasciare l'autorizzazione  alla  progettazione  dell'intervento  di
miglioramento  o  adeguamento  sismico/demolizione  e  ricostruzione,
indica   anche   il   livello    operativo    derivante    dall'esito
dell'istruttoria  e  dall'ultima  conforme  dimostrazione  del  danno
asseverata dal professionista. 
    6. Entro il 31 dicembre 2026, i soggetti  interessati  presentano
all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per  territorio,
tramite la piattaforma Ge.Di.Si., la richiesta per la concessione del
contributo finalizzato alla ricostruzione privata. 
    7. Entro il 30 giugno  2026,  al  fine  di  consentire  una  piu'
efficiente ed efficace gestione dei procedimenti per  la  concessione
dei contributi,  ove  non  sia  gia'  stata  presentata  la  relativa
richiesta, i soggetti interessati depositano all'Ufficio speciale per
la  ricostruzione,  tramite  la  piattaforma  Ge.Di.Si.,  copia   del
contratto con il quale e' stato incaricato  un  professionista  della
progettazione degli interventi che formeranno oggetto di richiesta di
contributo. 
    8. Le modalita' per la concessione e l'erogazione dei  contributi
riguardanti gli interventi di ricostruzione privata saranno stabilite
dal Commissario straordinario con successivo decreto.»; 
  Considerata la prossima scadenza, al 31  marzo  2026,  dei  termini
previsti dai commi 4 e 5 del richiamato art.  2,  per  consentire  ai
soggetti interessati rispettivamente: 
    (i) di domandare all'USR una valutazione  preventiva  all'istanza
di contributo in ordine alla definizione del livello operativo; 
    (ii) nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilita'
emesse sulla base di schede Aedes con esito B o C,  in  relazione  ai
quali il professionista incaricato dai soggetti  interessati  ritenga
di poter documentare un livello di  danneggiamento  difforme  e  piu'
grave (come definito dalla tabella 1 degli allegati 4 e  5  al  testo
unico  della  ricostruzione  privata)   di   domandare   all'USR   la
determinazione preventiva del livello operativo contestualmente  alla
verifica dello  stato  di  danno  ai  fini  dell'autorizzazione  alla
progettazione dell'intervento di miglioramento sismico o  adeguamento
sismico/demolizione e ricostruzione; 
  Ritenuto opportuno lasciare ai soggetti interessati la facolta'  di
presentare le suddette istanze all'USR, senza vincolarli al  rispetto
di uno specifico termine; 
  Ritenuto, pertanto, di modificare in  tal  senso  i  commi  4  e  5
dell'art. 2; 
  Visto, altresi', l'art. 3 («Ricostruzione pubblica») dell'ordinanza
n. 1 del 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della  legge  n.  207
del 2024 e successive modifiche  e  integrazioni,  che  ha  stabilito
quanto segue: 
    «1. Ai processi  di  ricostruzione  pubblica  si  applicano,  ove
compatibili, le  disposizioni  contenute  nelle  seguenti  ordinanze,
emanate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n.  189  del
2016 e successive modifiche e integrazioni: 
      a. n. 227 del 9 aprile 2025, recante "Disposizioni  in  materia
di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata
in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209"; 
      b. n. 223 del 31 gennaio 2025, recante "Nuova disciplina  delle
modalita' e dei criteri di  ripartizione  delle  risorse  finanziarie
destinate agli incentivi tecnici  di  cui  all'art.  45  del  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato  dall'art.  16  del
decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) e di costituzione di un
fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui  all'art.  45,
comma  5,  del  decreto  legislativo  n.  36  del  2023.  Abrogazione
dell'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024"; 
      c. n. 214 del 23 dicembre 2024,  recante  "Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28  giugno  2023  e  disposizioni  in
materia di Building Information Modeling - BIM"; 
      d. n. 145 del 28 giugno 2023, recante "Disposizioni in  materia
di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo  31  marzo
2023, n. 36". 
    2. Salvo che  non  sia  diversamente  previsto,  le  modifiche  e
integrazioni che dovessero essere apportate alle  ordinanze  elencate
al precedente comma 1,  si  applicheranno  automaticamente  anche  ai
processi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza. 
    3. Agli interventi di ricostruzione pubblica di cui alla presente
ordinanza trova applicazione il nuovo  accordo  per  l'esercizio  dei
compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e  della
trasparenza delle  procedure  connesse  alla  ricostruzione  pubblica
post-sisma   Italia   centrale   (accordo   di   alta   sorveglianza)
sottoscritto  con  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione  ai   sensi
dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016  e  datato  21  luglio
2023. 
    4. In deroga all'art. 50 del decreto legislativo 31  marzo  2023,
n. 36, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente
ordinanza: 
      a. e' consentito l'affidamento diretto dei contratti relativi a
servizi di ingegneria e architettura o all'attivita' di progettazione
fino alla soglia di 215.000 euro di cui all'art. 14, comma 1, lettera
c),  del  medesimo  decreto  legislativo  n.  36  del   2023,   ferma
l'applicazione del principio di rotazione; 
      b. e' consentito affidamento diretto dei  contratti  di  lavori
sino all'importo massimo di 400.000 euro,  ferma  l'applicazione  del
principio di rotazione. 
    5.  Sino  al  31  dicembre  2026,  nell'ambito  dei  processi  di
ricostruzione di cui alla presente ordinanza, in deroga agli articoli
62 e 63 e all'allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023: 
      a.  e'  sospeso  l'obbligo  di  qualificazione  delle  stazioni
appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici; 
      b.  e'  sospeso  l'obbligo  di  qualificazione  delle  stazioni
appaltanti per i soli Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  delle
Marche e dell'Umbria, sia per la  fase  relativa  alla  progettazione
tecnico-amministrativa e all'affidamento, sia per  la  fase  relativa
all'esecuzione dei contratti pubblici. 
    6.  Sino  al  31  dicembre  2026,  nell'ambito  dei  processi  di
ricostruzione di cui alla presente ordinanza, in deroga  all'art.  43
del decreto legislativo n. 36 del 2023 e all'art. 48,  comma  6,  del
decreto-legge n. 77 del 2021, e' sospeso l'obbligo  per  le  stazioni
appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi  e  strumenti  di
gestione informativa digitale delle costruzioni per la  progettazione
e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi
su costruzioni esistenti per un  importo  inferiore  alle  soglie  di
rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) e comma  2,
lettera a), del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la facolta'
dei soggetti  attuatori  di  applicare  le  disposizioni  oggetto  di
deroga, anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento
di specifici contratti pubblici. 
    7. Entro il 31 marzo 2026, i soggetti  interessatati  trasmettono
all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio i
documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui all'art. 41  e
all'allegato  I.7  del  decreto  legislativo  n.  36  del   2023,   o
l'eventuale superiore  livello  di  progettazione  gia'  predisposto,
relativi agli interventi di ricostruzione pubblica di cui si richiede
il finanziamento ai sensi dell'art. 1, commi 677 e 678,  della  legge
n. 207 del  2024.  Tra  gli  interventi  di  cui  al  presente  comma
rientrano   tutti   quelli   su   immobili,    edifici,    strutture,
infrastrutture ed opere pubblici, le chiese e gli  altri  edifici  di
culto civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se  formalmente
non dichiarati tali  ai  sensi  dell'art.  12  del  medesimo  decreto
legislativo e utilizzati per le esigenze di culto, nonche' tutti  gli
altri immobili equiparati ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016,
che siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi  sismici  del  9
novembre 2022 e del 9 marzo 2023. 
    8. Gli Uffici speciali per la ricostruzione verificati, sotto  il
profilo tecnico-amministrativo, i DIP di cui al precedente  comma  7,
li trasmettono al Commissario  straordinario  esprimendo  il  proprio
parere in ordine alla finanziabilita'  del  relativo  intervento.  Il
Commissario    straordinario,    secondo    criteri    di    urgenza,
indifferibilita'   e   priorita'   per   il    funzionamento    delle
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di  consentire
una piu' rapida ricostruzione e riparazione  sociale  dei  territori,
individuera' con ordinanza gli interventi di  ricostruzione  pubblica
da finanziare nei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente. 
    8-bis.   Per   lo   sviluppo   dei   progetti   di   fattibilita'
tecnico-economica  (PFTE)  relativi  agli  interventi   di   cui   al
precedente  comma  8,  nonche'  per  lo  svolgimento  delle  connesse
attivita' e funzioni tecniche, il Commissario straordinario riconosce
una percentuale massima del 10% del valore  complessivo  del  singolo
intervento quale risultante dal quadro  economico  dell'opera  o  del
lavoro ricavato dal DIP. Le somme  di  cui  al  presente  comma  sono
trasferite  agli  Uffici  speciali  per  la  ricostruzione   che   le
erogheranno ai soggetti attuatori con le seguenti tempistiche: 
      20% alla sottoscrizione del contratto di appalto di servizi  di
progettazione; 
      30% al momento del deposito del  PFTE  da  parte  del  soggetto
attuatore presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione; 
      50% al momento della approvazione del PFTE. 
    9.  Gli  affidamenti  dei  contratti   pubblici   inerenti   agli
interventi di ricostruzione pubblica di cui alla  presente  ordinanza
sono effettuati mediante l'utilizzo degli atti e delle procedure tipo
approvati dal Commissario straordinario e previamente  condivisi  con
l'Autorita' nazionale anticorruzione.»; 
  Considerata la prossima scadenza del termine  di  cui  all'art.  3,
comma 7, dell'ordinanza n. 1 del 2025, ai sensi  dell'art.  1,  comma
678, della legge n. 207 del 2024, per la presentazione dei  documenti
di indirizzo della progettazione (DIP) relativi  agli  interventi  di
ricostruzione pubblica di cui si domanda il finanziamento; 
  Ritenuto necessario posticipare tale termine di modo da  consentire
a tutti i  soggetti  interessati  di  sviluppare  i  relativi  DIP  e
presentarli  al  fine  di  avviare   le   successive   attivita'   di
ricostruzione; 
  Ritenuto congruo fissare tale nuovo termine al 31 dicembre  2026  e
di modificare in tal senso l'art. 3, comma 7, dell'ordinanza n. 1 del
2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Considerata l'urgenza  di  provvedere  allo  scopo  di  avviare  (e
comunque  non  generare  soluzioni  di  continuita')  i  processi  di
ricostruzione pubblica e privata dei territori  di  Marche  e  Umbria
colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo  2023,
secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 677, 678 e 678-bis, della
legge n. 207 del 2024, anche a valle della legge n. 199 del 2025,  il
tutto nell'ottica dei principi di efficacia, efficienza  e  risultato
dell'azione amministrativa, per cui  occorre  perseguire  la  massima
tempestivita'  nella  ricostruzione  o  riparazione  degli   immobili
necessari  alla  ripresa  dei  territori,   dell'economia   e   delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2022 e 2023; 
  Ritenuta,  pertanto,  sussistente  la  necessita'   di   dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza; 
  Acquisita l'intesa con i Presidenti delle Regioni Umbria  e  Marche
nella cabina di coordinamento del 26 marzo 2026; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                       Disposizioni in materia 
                      di ricostruzione privata 
 
  1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 1  del  2  luglio  2025,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 678, della  legge  30  dicembre  2024,  n.  207  e
dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono
apportate le seguenti modifiche: 
    (a) al comma  4,  le  parole  «Entro  il  31  marzo  2026,»  sono
soppresse; 
    (b) al comma 5, le parole «Entro il medesimo termine  di  cui  al
comma 4,» sono soppresse.