LA CORTE 
 
  Visti gli articoli 14, primo comma,  e  22,  secondo  comma,  della
legge 11 marzo 1953, n. 87; 
  Viste le «Norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale» approvate  il  22  luglio  2021  e  pubblicate  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  3  novembre  2021,  n.  262  e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Viste  le  proposte  della  Commissione  per  gli  studi  e  per  i
regolamenti espresse nelle sedute 14  e  19  maggio,  23  giugno,  16
luglio e 4 novembre 2025, 27 gennaio e 9 marzo 2026; 
  Viste le proprie precedenti delibere 23 ottobre, 20  novembre  e  3
dicembre 2025, 28 gennaio, 23 e 26 febbraio 2026; 
 
                              Delibera: 
 
  Gli articoli 4, 5, 6, 10, 19, 20, 26 e 30 delle «Norme  integrative
per i giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale»,  approvate  con
deliberazione 22 luglio 2021 e pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
del  3  novembre  2021,  n.  262,  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni sono cosi' modificati: 
                               Art. 1 
 
  All'art. 4 («Interventi in giudizio») delle «Norme integrative  per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale», dopo  il  comma  3,  e'
inserito il seguente: 
    «4. La Corte puo' inoltre autorizzare l'intervento delle parti di
altri giudizi, pendenti innanzi a un giudice di cui all'art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, alla data di pubblicazione dell'ordinanza
di rimessione  nella  Gazzetta  Ufficiale,  nei  quali  debba  essere
applicata la disposizione censurata e  una  delle  parti  abbia  gia'
formulato  entro  tale  termine  una  eccezione   di   illegittimita'
costituzionale concernente la medesima disposizione.».