LA CORTE
Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87;
Viste le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale» approvate il 22 luglio 2021 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2021, n. 262 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Viste le proposte della Commissione per gli studi e per i
regolamenti espresse nelle sedute 14 e 19 maggio, 23 giugno, 16
luglio e 4 novembre 2025, 27 gennaio e 9 marzo 2026;
Viste le proprie precedenti delibere 23 ottobre, 20 novembre e 3
dicembre 2025, 28 gennaio, 23 e 26 febbraio 2026;
Delibera:
Gli articoli 4, 5, 6, 10, 19, 20, 26 e 30 delle «Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale», approvate con
deliberazione 22 luglio 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
del 3 novembre 2021, n. 262, e successive modificazioni ed
integrazioni sono cosi' modificati:
Art. 1
All'art. 4 («Interventi in giudizio») delle «Norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale», dopo il comma 3, e'
inserito il seguente:
«4. La Corte puo' inoltre autorizzare l'intervento delle parti di
altri giudizi, pendenti innanzi a un giudice di cui all'art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, alla data di pubblicazione dell'ordinanza
di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, nei quali debba essere
applicata la disposizione censurata e una delle parti abbia gia'
formulato entro tale termine una eccezione di illegittimita'
costituzionale concernente la medesima disposizione.».