La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso
l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici,  all'articolo  96  del
testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,  di  cui  al
decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le parole: «, nel rispetto dei  criteri  stabiliti
dal consiglio scolastico provinciale» sono sostituite dalle seguenti:
«. Resta fermo quanto previsto dal comma 4-bis»; 
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Con apposite convenzioni  il  comune  o  la  provincia,
sentite   le   istituzioni   scolastiche   interessate,   mettono   a
disposizione  delle  societa'  e  delle  associazioni  sportive   gli
impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al  di  fuori
dell'orario di svolgimento del servizio scolastico e delle  attivita'
extracurricolari previste dal piano triennale dell'offerta  formativa
nonche' nel periodo che intercorre  tra  la  fine  e  l'inizio  delle
lezioni dell'anno scolastico. I consigli di  circolo  o  di  istituto
possono negare l'assenso all'utilizzo delle palestre, delle  aree  di
gioco  e  degli  impianti  sportivi  scolastici  nei  casi   previsti
dall'articolo 6, comma 4-bis, del  decreto  legislativo  28  febbraio
2021, n. 38. Sono posti a carico del concessionario gli  obblighi  di
gestione, cura e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi
scolastici  nonche'  gli  adempimenti  occorrenti  per  garantire  la
funzionalita'   degli   stessi   al   termine   di   ogni   utilizzo.
Dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
  2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Le Associazioni e le Societa' Sportive  senza  fini  di
lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio  insiste
l'impianto  sportivo  scolastico  da  rigenerare,   riqualificare   o
ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione  o
l'ammodernamento dell'impianto stesso.  Se  l'ente  locale  riconosce
l'interesse  pubblico  del  progetto,  stipula  una  convenzione  con
l'associazione  o   la   societa'   sportiva   per   l'uso   gratuito
dell'impianto per  una  durata  proporzionalmente  corrispondente  al
valore dell'intervento. Dall'attuazione delle convenzioni di  cui  al
secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
della finanza pubblica»; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 4,  la  parola:  «extracurriculari»  e'  sostituita
dalla seguente: «extracurricolari»  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «anche ai fini dello  svolgimento  delle  sedute  di
allenamento e delle gare ufficiali»; 
      2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
        «4-bis. Per le finalita' di cui al comma  4,  i  consigli  di
istituto    o    di    circolo,    all'atto    dell'approvazione    o
dell'aggiornamento  del  piano  triennale   dell'offerta   formativa,
comunicano all'ente locale proprietario  le  attivita'  didattiche  e
sportive della scuola, di cui al medesimo comma  4,  che  impediscono
l'utilizzo, anche parziale, delle palestre, delle  aree  di  gioco  e
degli impianti sportivi scolastici». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi della   Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 7 aprile 2026 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'articolo 96 del decreto  legislativo  16
          aprile 1994, n. 297, recante: "Approvazione del testo unico
          delle  disposizioni  legislative  vigenti  in  materia   di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115  del  19  maggio
          1994, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 96 (Uso delle  attrezzature  delle  scuole  per
          attivita' diverse da  quelle  scolastiche).  -  1.  Per  lo
          svolgimento   delle   attivita'   rientranti   nelle   loro
          attribuzioni, e'  consentito  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali territoriali l'uso dei locali e  delle  attrezzature
          delle scuole e degli  istituti  scolastici  dipendenti  dal
          Ministero della  pubblica  istruzione,  secondo  i  criteri
          generali deliberati dai consigli scolastici provinciali  ai
          sensi della lettera f) dell'articolo 22. 
                2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra
          le regioni e gli enti locali territoriali con i  competenti
          organi dello Stato. 
                3.  In  esse  sono   stabiliti   le   procedure   per
          l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti
          responsabili e le spese  a  carico  della  regione  per  il
          personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego
          dei servizi strumentali. 
                4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche  possono
          essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico
          per attivita' che realizzino la funzione della scuola  come
          centro di promozione culturale, sociale e civile; il Comune
          o la Provincia hanno facolta'  di  disporne  la  temporanea
          concessione, previo assenso dei consigli di  circolo  o  di
          istituto. Resta fermo quanto previsto dal comma 4-bis. 
                4-bis.  Con  apposite  convenzioni  il  comune  o  la
          provincia, sentite le istituzioni scolastiche  interessate,
          mettono a disposizione delle societa' e delle  associazioni
          sportive gli impianti sportivi  scolastici  e  le  relative
          attrezzature al di fuori  dell'orario  di  svolgimento  del
          servizio  scolastico  e  delle  attivita'  extracurricolari
          previste dal piano triennale dell'offerta formativa nonche'
          nel periodo che intercorre tra la  fine  e  l'inizio  delle
          lezioni dell'anno scolastico. I consigli di  circolo  o  di
          istituto  possono  negare  l'assenso   all'utilizzo   delle
          palestre, delle aree di gioco  e  degli  impianti  sportivi
          scolastici nei casi previsti dall'articolo 6, comma  4-bis,
          del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38. Sono posti
          a carico del concessionario gli obblighi di gestione,  cura
          e pulizia delle  attrezzature  e  degli  impianti  sportivi
          scolastici nonche' gli adempimenti occorrenti per garantire
          la funzionalita' degli stessi al termine di ogni  utilizzo.
          Dall'attuazione delle convenzioni di cui al  primo  periodo
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica. 
                5. Le  autorizzazioni  sono  trasmesse  di  volta  in
          volta, per iscritto, agli interessati che  hanno  inoltrato
          formale istanza e devono stabilire le modalita' dell'uso  e
          le conseguenti responsabilita' in  ordine  alla  sicurezza,
          all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio. 
                6. Nell'ambito delle strutture scolastiche, in  orari
          non dedicati  all'attivita'  istituzionale  o  nel  periodo
          estivo, possono essere attuate,  a  norma  dell'articolo  1
          della legge 19 luglio  1991  n.  216,  iniziative  volte  a
          tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale
          e la socializzazione della persona di eta' minore  al  fine
          di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori  in
          attivita' criminose.». 
              -  Si  riportano  gli  articoli  5  e  6  del   decreto
          legislativo 28 febbraio 2021, n. 38,  recante:  "Attuazione
          dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n.  86,  recante
          misure in materia di riordino  e  riforma  delle  norme  di
          sicurezza per la costruzione e l'esercizio  degli  impianti
          sportivi e della normativa in materia di  ammodernamento  o
          costruzione  di  impianti   sportivi",   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  68  del  19  marzo   2021",   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 5 (Associazioni e Societa' Sportive senza  fini
          di lucro). - 1. Le  Associazioni  e  le  Societa'  Sportive
          senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul
          cui territorio insiste l'impianto sportivo  da  rigenerare,
          riqualificare  o  ammodernare,  un   progetto   preliminare
          accompagnato  da  un  piano   di   fattibilita'   economico
          finanziaria per la  rigenerazione,  la  riqualificazione  e
          l'ammodernamento  e  per  la  successiva  gestione  con  la
          previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione  e
          l'inclusione  sociale  e  giovanile.   Se   l'ente   locale
          riconosce  l'interesse  pubblico   del   progetto,   affida
          direttamente    la    gestione    gratuita    dell'impianto
          all'associazione o alla societa' sportiva  per  una  durata
          proporzionalmente corrispondente al valore  dell'intervento
          e comunque non inferiore a cinque anni. 
                1-bis. Le Associazioni e le Societa'  Sportive  senza
          fini di lucro possono presentare all'ente locale,  sul  cui
          territorio  insiste  l'impianto  sportivo   scolastico   da
          rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la
          rigenerazione,  la  riqualificazione   o   l'ammodernamento
          dell'impianto   stesso.   Se   l'ente   locale    riconosce
          l'interesse pubblico del progetto, stipula una  convenzione
          con  l'associazione  o  la  societa'  sportiva  per   l'uso
          gratuito dell'impianto  per  una  durata  proporzionalmente
          corrispondente al valore  dell'intervento.  Dall'attuazione
          delle convenzioni di cui  al  secondo  periodo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
                «Art. 6 (Uso degli impianti  sportivi).  -  1.  L'uso
          degli impianti sportivi in esercizio da  parte  degli  enti
          locali territoriali e' aperto a tutti i  cittadini  e  deve
          essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a  tutte
          le societa' e associazioni sportive. 
                2. Nei casi in cui l'ente pubblico  territoriale  non
          intenda gestire  direttamente  gli  impianti  sportivi,  la
          gestione e' affidata in  via  preferenziale  a  societa'  e
          associazioni sportive dilettantistiche, enti di  promozione
          sportiva,  discipline  sportive  associate  e   federazioni
          sportive  nazionali,  sulla  base  di  convenzioni  che  ne
          stabiliscono i criteri d'uso  e  previa  determinazione  di
          criteri  generali  e  obiettivi  per  l'individuazione  dei
          soggetti affidatari. 
                3. Gli affidamenti di cui al comma  2  sono  disposti
          nel rispetto delle disposizioni del  Codice  dei  contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.
          36, e della normativa euro-unitaria vigente. 
                4. Le palestre, le  aree  di  gioco  e  gli  impianti
          sportivi  scolastici,  compatibilmente  con   le   esigenze
          dell'attivita' didattica e delle attivita'  sportive  della
          scuola,  comprese  quelle  extracurricolari  ai  sensi  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere  posti  a
          disposizione   di   societa'   e   associazioni    sportive
          dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui  ha
          sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti anche  ai
          fini dello svolgimento delle sedute di allenamento e  delle
          gare ufficiali. 
                4-bis. Per le finalita' di cui al comma 4, i consigli
          di istituto o  di  circolo,  all'atto  dell'approvazione  o
          dell'aggiornamento   del   piano   triennale   dell'offerta
          formativa,  comunicano  all'ente  locale  proprietario   le
          attivita' didattiche e sportive della  scuola,  di  cui  al
          medesimo  comma  4,  che  impediscono   l'utilizzo,   anche
          parziale, delle palestre,  delle  aree  di  gioco  e  degli
          impianti sportivi scolastici.».