IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante  «Delega  al  Governo
per  la  revisione  dello  strumento  militare   nazionale»   e,   in
particolare, l'articolo 9, comma 1, lettere b) ed e); 
  Vista la legge 28 novembre 2023, n. 201, recante «Delega al Governo
per  la  revisione  dello  strumento  militare   nazionale»   e,   in
particolare, l'articolo 2, comma 1, che reca la delega  ad  adottare,
entro ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
medesima legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione dello
strumento    militare    nazionale,    disciplinato    dal     codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, nel  rispetto  dei  principi  e  dei  criteri  direttivi
stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f),  g),  h),
della legge 5 agosto 2022, n. 119; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento militare»; 
  Visto il decreto legislativo 23  novembre  2023,  n.  185,  recante
«Disposizioni in materia di revisione dello  strumento  militare,  ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto
2022, n. 119»; 
  Sentite le Associazioni professionali  a  carattere  sindacale  tra
militari considerate rappresentative a livello nazionale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 gennaio 2026; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 marzo 2026; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della difesa, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Adeguamento  delle  dotazioni  organiche  complessive  del  personale
  militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso  il
  Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 725: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Per gli aspiranti, i sottotenenti e i tenenti  dei  ruoli
normali, delle Armi di fanteria,  cavalleria,  artiglieria,  genio  e
trasmissioni, dell'Arma dei trasporti  e  dei  materiali,  del  Corpo
degli ingegneri, del Corpo di commissariato e  del  Corpo  sanitario,
che superano i corsi presso  l'Accademia  militare  e  le  scuole  di
applicazione, il nuovo  ordine  di  anzianita'  e'  determinato,  con
decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita  secondo  le
norme previste nel regolamento.»; 
      2) il comma 1-bis e' abrogato; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Gli aspiranti e gli ufficiali di cui al comma 1, che: 
          a) non superano per una sola volta uno degli anni del corso
per essi previsto, sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in  ruolo
dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone
la stessa anzianita' assoluta; 
          b) superano il corso per  essi  previsto  con  ritardo  per
motivi  di  servizio  riconosciuti  con  determinazione  ministeriale
ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al  posto  che  a
essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.»; 
      4) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. I sottotenenti di cui al  comma  1  sono  tratti  dai
frequentatori degli istituti di formazione che hanno  completato  con
esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalita' previste
dal piano degli studi della Forza armata e  secondo  quanto  previsto
dal regolamento dell'istituto. 
        2-ter. L'anzianita' di grado dei sottotenenti di cui al comma
1 decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di nomina ad aspirante. 
        2-quater. E' nominato aspirante e ammesso  a  frequentare  il
terzo anno in qualita' di frequentatore, l'allievo dei ruoli  di  cui
al comma 1 risultato idoneo al termine del secondo anno. La nomina ad
aspirante decorre a partire dai  corsi  di  formazione  in  accademia
avviati dall'anno 2024. 
        2-quinquies.  L'alloggiamento  e   il   pernottamento   degli
aspiranti possono essere disciplinati con  regolamento  dell'istituto
di formazione.»; 
      5) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Formazione  degli
aspiranti e degli ufficiali presso l'Accademia militare e  le  scuole
di applicazione»; 
    b) all'articolo 726, comma 2,  dopo  la  parola:  «normali»  sono
inserite le seguenti: «dell'Arma dei trasporti e dei materiali,»; 
    c) all'articolo 760, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Ai marescialli, reclutati ai sensi  dell'articolo  679,
comma 1, lettera a), che hanno superato i corsi di cui  al  comma  1,
all'atto dell'iscrizione in ruolo, si applica una ferma  obbligatoria
di anni 5.»; 
    d) all'articolo 833-ter: 
      1) al comma 1, primo periodo,  le  parole:  «delle  Armi»  sono
soppresse; 
      2) alla rubrica le parole: «delle Armi» sono soppresse; 
    e) all'articolo 975, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Gli ufficiali in servizio permanente, che sono destinati  a
ricoprire   incarichi   particolarmente   qualificanti    in    campo
internazionale o in campo nazionale presso agenzie ed enti esterni al
Ministero della difesa, sono vincolati a una ferma aggiuntiva pari  a
due volte la durata  dell'incarico,  con  decorrenza  dalla  data  di
assunzione dell'incarico. Tale ferma aggiuntiva viene assorbita nella
ferma  eventualmente  gia'  in   atto,   limitatamente   al   periodo
sovrapponibile.»; 
    f) all'articolo 1524, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis.  Possono  partecipare  ai  pubblici  concorsi  per   il
reclutamento degli atleti e  degli  istruttori  dei  gruppi  sportivi
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare, di cui al libro  quarto,  titolo  XI,  del  regolamento,  i
giovani che, anche senza aver effettuato il servizio quali  volontari
in ferma prefissata iniziale, sono in possesso dei requisiti previsti
per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata  triennale  e,
se vincitori, sono avviati allo specifico corso formativo in qualita'
di volontari in ferma prefissata triennale.»; 
    g) all'articolo 1798, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
      «6-bis. In relazione  a  quanto  previsto  dall'articolo  2268,
comma 1, numero 736), gli allievi dei corsi  regolari  dell'Accademia
militare,  dell'Accademia  navale   e   dell'Accademia   aeronautica,
all'atto della nomina ad aspirante  ufficiale  e  limitatamente  alla
permanenza in detta qualifica, hanno diritto al trattamento economico
iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente.  La
disposizione di cui al presente comma si applica  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente codice.»; 
    h) dopo l'articolo 2196-bis e' inserito il seguente: 
      «Art. 2196-bis.1 (Regime  transitorio  dei  reclutamenti  degli
ufficiali dei ruoli  normali  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Fino  all'anno  2033,  il
limite di eta' per la partecipazione al concorso di cui  all'articolo
652  e'  elevato  a  quaranta  anni  per  il  personale   dei   ruoli
marescialli,   sergenti   e   volontari   in   servizio    permanente
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare.»; 
    i) all'articolo 2197-ter.1: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682  e  760  e
nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata,
e' autorizzato, per il biennio 2026-2027, il reclutamento,  a  nomina
diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente,  mediante
concorso per titoli, di trenta marescialli in servizio permanente.  I
posti a concorso sono ripartiti, per Forza armata, con determinazione
del Capo di stato maggiore della difesa.»; 
      2) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati; 
    l) dopo l'articolo 2197-quater e' inserito il seguente: 
      «Art. 2197-quater.1 (Disposizioni  transitorie  in  materia  di
reclutamento  interno  straordinario  nel   ruolo   dei   marescialli
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare). - 1. Fino all'anno 2033,  per  specifiche  esigenze  delle
Forze  armate,  possono  essere  banditi  concorsi  straordinari  per
titoli,  nei  limiti  delle   risorse   finanziarie   disponibili   a
legislazione   vigente,   per   l'accesso   al   ruolo    marescialli
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare in favore del personale appartenente  ai  ruoli  sergenti  e
volontari in servizio permanente  della  medesima  Forza  armata,  in
possesso dei seguenti requisiti: 
        a) laurea a indirizzo tecnico-ingegneristico,  informatico  e
sanitario; 
        b) eta' non superiore a 52 anni; 
        c)  non  aver  riportato,   nell'ultimo   biennio,   sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna; 
        d) non aver riportato, nell'ultimo biennio,  una  valutazione
inferiore a "superiore alla media" o giudizio corrispondente. 
      2. Il numero dei posti a concorso in applicazione del  comma  1
non puo' superare il 20 per cento dell'entita' dei posti devoluta  ai
sergenti e ai volontari in servizio permanente ai sensi dell'articolo
2197, comma 1, lettera b). 
      3. Il numero dei posti riservati di cui all'articolo 682, comma
5, lettere a) e b), e' ridotto in misura corrispondente al numero dei
posti messi a concorso ai  sensi  del  comma  1,  rispettivamente  in
favore dei sergenti e dei volontari in servizio permanente. 
      4. Le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  compresi  la
tipologia e i criteri di  valutazione  dei  titoli  di  merito,  sono
stabiliti dai rispettivi bandi. 
      5. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi  nel
ruolo marescialli con il grado di maresciallo o grado  corrispondente
e, con il medesimo grado, ove  ritenuto  indispensabile  dalla  Forza
armata di  appartenenza,  sono  tenuti  a  frequentare  un  corso  di
formazione della durata massima di tre mesi.»; 
    m) dopo l'articolo 2197-sexies e' inserito il seguente: 
      «Art. 2197-sexies.1 (Regime transitorio  del  reclutamento  nel
ruolo  sergenti  dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare  e
dell'Aeronautica militare. Ulteriori modalita' per il  reclutamento).
- 1. Fino all'anno 2030, per specifiche esigenze delle singole  Forze
armate, possono essere banditi concorsi  per  titoli  ed  esami,  nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
per il reclutamento  di  personale  con  il  grado  di  sergente.  Ai
predetti concorsi partecipano i  giovani  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
        a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
        b) eta' non superiore a trentadue anni alla data indicata nel
bando di concorso. 
      2. I  concorsi  di  cui  al  comma  1  possono  essere  banditi
nell'anno in corso se, al 31 dicembre dell'anno precedente, il  ruolo
dei sergenti presenta vacanze organiche in misura pari o superiore al
30 per cento delle dotazioni previste dall'articolo 798-bis. 
      3. Il numero massimo dei posti banditi per i concorsi di cui al
comma 1 e' stabilito in misura non superiore al  5  per  cento  delle
vacanze organiche di cui al comma 2. 
      4. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al  comma  1
sono stabilite con decreto di cui all'articolo 690, comma 3. 
      5. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1: 
        a) e' tenuto a  frequentare  un  corso  di  formazione  e  di
specializzazione di durata non  inferiore  a  sei  mesi,  nonche'  un
tirocinio complementare; 
        b) durante la frequenza dei corsi  di  cui  alla  lettera  a)
assume la qualita' di allievo e lo stato giuridico di  volontario  in
ferma iniziale. 
      6. Le modalita' di svolgimento e la  durata  dei  corsi  e  dei
tirocini di cui  al  comma  5,  lettera  a),  sono  disciplinate  con
determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore di Forza  armata
o autorita' dagli stessi delegata. 
      7. L'anzianita' relativa del personale vincitore  dei  concorsi
di cui al comma 1 e' determinata, a  seguito  del  superamento  degli
esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria  del
concorso e di quello conseguito al termine del corso di formazione  e
di specializzazione. 
      8. Il personale vincitore dei concorsi di cui  al  comma  1  e'
iscritto in ruolo con decorrenza dal giorno successivo alla  data  di
nomina dell'ultimo dei sergenti proveniente dai concorsi di cui  agli
articoli 690 e 690-bis, nell'anno di riferimento. 
      9. I candidati che non superano i corsi  di  cui  al  comma  5,
lettera a), sono collocati in congedo,  se  non  devono  assolvere  o
completare gli obblighi di leva. Il periodo di durata dei  corsi  non
e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              -   L'art.76   della   Costituzione   stabilisce    che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12
          settembre 1988: 
                 «Art. 14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9  della  legge  5
          agosto 2022, n. 119, recante:  «Disposizioni  di  revisione
          del modello di Forze armate interamente  professionali,  di
          proroga  del  termine  per  la  riduzione  delle  dotazioni
          dell'Esercito italiano, della Marina militare,  escluso  il
          Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  e   dell'Aeronautica
          militare,  nonche'  in   materia   di   avanzamento   degli
          ufficiali.  Delega  al  Governo  per  la  revisione   dello
          strumento militare nazionale»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2022: 
                «Art. 9 (Delega legislativa per  la  revisione  dello
          strumento militare nazionale). - 1. Il Governo e'  delegato
          ad adottare, entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          per  la  revisione  dello  strumento  militare   nazionale,
          disciplinato dal codice di cui al  decreto  legislativo  15
          marzo 2010, n. 66, nel rispetto  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                  a) ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione
          delle professionalita' dei reparti operativi e  sulla  base
          della  rivalutazione  delle  esigenze  di   impiego   nelle
          operazioni nazionali e internazionali,  della  ripartizione
          delle   dotazioni   organiche   del   personale    militare
          dell'Esercito italiano, della Marina militare,  escluso  il
          Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  e   dell'Aeronautica
          militare, da conseguire  gradualmente  entro  l'anno  2033,
          nell'ambito delle dotazioni organiche  complessive  fissate
          dall'articolo 798, comma 1, del codice di  cui  al  decreto
          legislativo n. 66 del 2010; 
                  b)  revisione,  secondo  criteri  di  efficienza  e
          organicita', degli  strumenti  finalizzati  al  progressivo
          raggiungimento, entro il 2033,  delle  dotazioni  organiche
          complessive del personale militare dell'Esercito  italiano,
          della Marina militare, escluso il Corpo  delle  capitanerie
          di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui  all'articolo
          798, comma 1, del codice di cui al decreto  legislativo  n.
          66 del 2010; 
                  c)  previsione  di  un  incremento   organico,   da
          realizzare  compatibilmente  con   il   conseguimento   dei
          risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d),  della
          legge 31 dicembre 2012, n.  244,  non  superiore  a  10.000
          unita', di volontari in ferma prefissata  iniziale  nonche'
          di personale militare dell'Esercito italiano, della  Marina
          militare, escluso il Corpo delle capitanerie  di  porto,  e
          dell'Aeronautica  militare  ad  alta  specializzazione,  in
          particolare medici, personale delle professioni  sanitarie,
          tecnici di laboratorio,  ingegneri,  genieri,  logisti  dei
          trasporti e dei materiali,  informatici  e  commissari,  in
          servizio permanente,  per  corrispondere  alle  accresciute
          esigenze  in  circostanze  di  pubblica  calamita'   e   in
          situazioni di straordinaria necessita' e urgenza, adottando
          la necessaria disciplina di adeguamento; 
                  d) istituzione  di  una  riserva  ausiliaria  dello
          Stato,  non  superiore  a  10.000   unita'   di   personale
          volontario,  ripartito  in  nuclei  operativi  di   livello
          regionale posti alle dipendenze  delle  autorita'  militari
          individuate  con  decreto  del   Ministro   della   difesa,
          impiegabile nei casi previsti dall'articolo 887,  comma  2,
          del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del  2010  e
          dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui
          al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  ovvero  in
          forma complementare  e  in  attivita'  in  campo  logistico
          nonche' di cooperazione civile-militare, disciplinandone la
          struttura organizzativa,  le  modalita'  di  funzionamento,
          nonche' lo stato  giuridico  militare  e  le  modalita'  di
          reclutamento,  addestramento,  collocamento  in  congedo  e
          richiamo in servizio del relativo personale; 
                  e) previsione della possibilita', per  i  volontari
          in ferma prefissata, di  partecipare  ai  concorsi  per  il
          reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze
          armate ovvero introduzione o incremento  delle  riserve  di
          posti a loro favore nei medesimi concorsi; 
                  f)  previsione  di  iniziative,  nell'ambito  delle
          risorse  umane  e  strumentali  assegnate  a   legislazione
          vigente, per ridefinire  la  formazione  dei  volontari  in
          ferma prefissata  triennale,  associando  all'addestramento
          militare di base e specialistico, compreso quello  relativo
          a  operazioni  cibernetiche,  attivita'  di  studio  e   di
          qualificazione  professionale  volte  all'acquisizione   di
          competenze polifunzionali utilizzabili  anche  nel  mercato
          del lavoro, nonche' mediante l'ottimizzazione  dell'offerta
          formativa del catalogo dei corsi della Difesa; 
                  g)  revisione  della  struttura   organizzativa   e
          ordinativa del Servizio sanitario militare secondo  criteri
          interforze e di specializzazione, prevedendo: 
                    1) l'adeguamento delle strutture e delle  risorse
          strumentali  anche  per  l'utilizzazione  a  supporto   del
          Servizio sanitario nazionale, definendone le modalita'; 
                    2) la possibilita', per i medici  militari  e  il
          personale  militare   delle   professioni   sanitarie,   di
          esercitare  l'attivita'  libero-professionale  intramuraria
          sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero  della
          difesa,   il   Ministero   della   salute,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze e le regioni; 
                  h) istituzione di fascicoli sanitari relativi  agli
          accertamenti  sanitari  effettuati   nell'ambito   di   una
          procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata, prevedendo
          che ad essi sia riconosciuta  validita'  in  riferimento  a
          ulteriori procedure concorsuali della  stessa  o  di  altra
          Forza armata,  per  un  arco  temporale  prestabilito,  nel
          rispetto della normativa in materia di protezione dei  dati
          personali e  senza  alcuna  esplicita  richiesta  da  parte
          dell'interessato. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e del Ministro della difesa, di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze nonche',  per  i  profili  di
          rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il
          Ministro dell'istruzione e con il  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e  del  parere
          del  Consiglio  di  Stato   e   sentite   le   associazioni
          professionali   a   carattere   sindacale   tra    militari
          rappresentative ai sensi  dell'articolo  1478  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le  materie  di  loro
          competenza. Gli schemi dei decreti  legislativi,  corredati
          di  relazione  tecnica  che  dia  conto  della  neutralita'
          finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori  oneri
          da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di  copertura,
          sono trasmessi alle Camere  per  l'espressione  del  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i  profili  finanziari,  le  quali  si  pronunciano   entro
          sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale
          termine,  i  decreti  possono  essere  adottati  anche   in
          mancanza del parere. Se il termine  per  l'espressione  del
          parere parlamentare scade nei trenta giorni  che  precedono
          la  scadenza  del  termine   previsto   dal   comma   1   o
          successivamente,  quest'ultimo  termine  e'  prorogato   di
          novanta giorni. 
                3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
          Governo   puo'   adottare   disposizioni   integrative    e
          correttive, con le modalita' e nel rispetto dei principi  e
          criteri direttivi di cui al presente articolo. 
                4. In conformita' all'art. 17, comma 2,  della  legge
          31 dicembre 2009,  n.  196,  qualora  uno  o  piu'  decreti
          legislativi  adottati  ai  sensi  del   presente   articolo
          determinino  nuovi  o  maggiori  oneri  che   non   trovino
          compensazione al  loro  interno,  essi  sono  emanati  solo
          successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse finanziarie. 
                5.   Gli   interventi   normativi   previsti    dalle
          disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi  del
          presente articolo sono effettuati apportando le  necessarie
          modificazioni al codice di cui al  decreto  legislativo  15
          marzo 2010, n. 66. 
                6.  Il  Governo  apporta   al   testo   unico   delle
          disposizioni  regolamentari  in  materia   di   ordinamento
          militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          15 marzo 2010,  n.  90,  le  modificazioni  occorrenti  per
          l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi  del
          presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  1,  della
          legge 28 novembre 2023, n. 201  recante:  «Disposizioni  in
          materia di associazioni professionali a carattere sindacale
          tra militari, delega al  Governo  per  la  revisione  dello
          strumento  militare  nazionale,  nonche'  disposizioni   in
          materia di termini legislativi», pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023:  
                «Art. 2 (Delega al Governo  per  la  revisione  dello
          strumento militare nazionale). - 1. Il Governo e'  delegato
          ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'   decreti
          legislativi  per  la  revisione  dello  strumento  militare
          nazionale,   disciplinato   dal   codice   dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti
          dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g) e  h),
          della legge 5 agosto 2022, n. 119. 
                Omissis.». 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  recante:
          «Codice  dell'ordinamento  militare»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010.  
              - Il decreto legislativo  23  novembre  2023,  n.  185,
          recante:  «Disposizioni  in  materia  di  revisione   dello
          strumento militare, ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  1,
          lettere a) e c), della legge 5  agosto  2022,  n.  119»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13  dicembre
          2023. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  725,  726,  760,
          833-ter, 975, 1524 e 1798, del citato  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  725  (Formazione  degli  aspiranti   e   degli
          ufficiali  presso  l'Accademia  militare  e  le  scuole  di
          applicazione). - 1. Per gli aspiranti, i sottotenenti  e  i
          tenenti  dei  ruoli  normali,  delle  Armi   di   fanteria,
          cavalleria, artiglieria, genio  e  trasmissioni,  dell'Arma
          dei trasporti e dei materiali, del Corpo  degli  ingegneri,
          del Corpo di  commissariato  e  del  Corpo  sanitario,  che
          superano i corsi presso l'Accademia militare e le scuole di
          applicazione, il nuovo ordine di anzianita' e' determinato,
          con  decreto  ministeriale,  in   base   alla   graduatoria
          stabilita secondo le norme previste nel regolamento. 
                1-bis. (Abrogato) 
                2. Gli aspiranti e gli ufficiali di cui al  comma  1,
          che: 
                  a) non superano per una sola volta uno  degli  anni
          del corso per essi previsto, sono  ammessi  a  ripeterlo  e
          sono iscritti in ruolo  dopo  l'ultimo  dei  parigrado  del
          corso cui sono aggregati, assumendone la stessa  anzianita'
          assoluta; 
                  b) superano il corso per essi previsto con  ritardo
          per motivi  di  servizio  riconosciuti  con  determinazione
          ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti  in
          ruolo al posto che a  essi  sarebbe  spettato  se  avessero
          superato il corso al loro turno. 
                2-ter. L'anzianita' di grado dei sottotenenti di  cui
          al comma 1 decorre, ai soli fini giuridici, dalla  data  di
          nomina ad aspirante. 
                2-quater.  E'  nominato   aspirante   e   ammesso   a
          frequentare il terzo anno  in  qualita'  di  frequentatore,
          l'allievo dei ruoli di cui al comma 1 risultato  idoneo  al
          termine del secondo anno. La nomina ad aspirante decorre  a
          partire  dai  corsi  di  formazione  in  accademia  avviati
          dall'anno 2024. 
              2-quinquies. L'alloggiamento e il  pernottamento  degli
          aspiranti  possono  essere  disciplinati  con   regolamento
          dell'istituto di formazione.». 
                «Art.  726  (Mancato   superamento   del   corso   di
          applicazione).  -  1.  Fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 660,  i  sottotenenti  e  i  tenenti  di  cui
          all'articolo 725, comma 1, che  non  superano  i  corsi  di
          applicazione per essi prescritti e ottengono a  domanda  di
          permanere in servizio permanente,  ai  sensi  dell'articolo
          655,  comma  1,  lettera  d),  sono  trasferiti,  anche  in
          soprannumero, nei ruoli speciali e sono  iscritti  in  tali
          ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita'
          assoluta. 
                1-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso
          perche' non idonei in attitudine  militare  sono  posti  in
          congedo secondo le modalita'  previste  dall'articolo  935,
          comma 1, lettera c-bis). 
                2. Gli ufficiali  dei  ruoli  normali  dell'Arma  dei
          trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri e  del
          Corpo sanitario che non hanno completato il ciclo di  studi
          per  essi  previsto  per  il  conseguimento  della  laurea,
          possono  ottenere  con  determinazione   ministeriale,   su
          proposta delle autorita' gerarchiche, la proroga fino a  un
          massimo di due anni accademici. Se completano il  ciclo  di
          studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una
          detrazione  di  anzianita'  nel  ruolo  pari  alla  proroga
          concessa. 
                3.  Agli  ufficiali  di  cui  al  comma  2  che   non
          conseguono  il  diploma  di  laurea  nei  limiti  di  tempo
          prescritti, compresa l'eventuale proroga, si  applicano  le
          disposizioni di cui al comma 1, con destinazione a uno  dei
          ruoli speciali esistenti, individuati secondo  le  esigenze
          di Forza armata, nonche' una detrazione di  anzianita'  nel
          ruolo pari alla proroga concessa.». 
                «Art. 760 (Svolgimento dei corsi e nomina nel grado).
          -  1.  Il  personale  vincitore   del   concorso   di   cui
          all'articolo 679, comma 1, lettere a) e  b),  e'  tenuto  a
          frequentare un corso di formazione e  di  specializzazione,
          nonche' il tirocinio complementare  fino  alla  concorrenza
          dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto  riguardo
          alle assegnazioni, agli incarichi,  alle  specializzazioni,
          alle categorie e specialita', alle esigenze  specifiche  di
          Forza armata, al risultato della selezione  psico-fisica  e
          attitudinale,  nonche'  alle  preferenze   espresse   dagli
          arruolati;  al  termine  del  periodo   di   formazione   e
          istruzione nonche' dei periodi di tirocinio  complementare,
          gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti  d'ufficio
          per il periodo necessario all'espletamento delle prove. 
                1-bis. In relazione alle esigenze di  ciascuna  Forza
          armata,  il  personale  vincitore  del  concorso   di   cui
          all'articolo 679, comma 1, lettera b),  in  alternativa  al
          corso di cui al comma 1 del presente articolo, puo'  essere
          avviato a frequentare un corso di formazione  professionale
          di durata comunque non inferiore a tre mesi. All'esito  dei
          corsi di formazione,  il  medesimo  personale  puo'  essere
          impiegato anche nella  sede  di  servizio  di  provenienza,
          tenuto conto delle  esigenze  dell'amministrazione  di  cui
          alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata  e,  ove
          possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso. 
                2. Al superamento degli esami  sono  nominati,  sulla
          base della  graduatoria  di  merito,  marescialli  e  gradi
          corrispondenti in servizio permanente, con  decorrenza  dal
          giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine  gli
          esami  finali;  gli  allievi  non  idonei  possono   essere
          trattenuti a domanda per sostenere per una  sola  volta  il
          primo esame utile. 
                2-bis.   Ai   marescialli,   reclutati    ai    sensi
          dell'articolo 679, comma 1, lettera a), che hanno  superato
          i corsi di cui al  comma  1,  all'atto  dell'iscrizione  in
          ruolo, si applica una ferma obbligatoria di anni 5. 
                3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste
          dal regolamento per lo svolgimento dei corsi. 
                4. Gli  allievi  impediti  da  infermita'  temporanea
          debitamente accertata o imputati in procedimento penale per
          delitto   non   colposo   o   sottoposti   a   procedimento
          disciplinare   o   sospesi   dal   servizio   per    motivi
          precauzionali  o  per  altra  comprovata  causa  di   forza
          maggiore non possono  partecipare  agli  esami  finali  per
          l'immissione nel servizio permanente.  Essi  proseguono  il
          servizio mediante rafferma  annuale  rinnovabile,  fino  al
          cessare delle cause impeditive e, se le predette cause  non
          comportano proscioglimento dalla ferma, sono  ammessi  alla
          prima sessione di esami  utili.  Coloro  che  superano  gli
          esami sono promossi e immessi nel servizio  permanente  con
          la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con  i  quali
          sarebbero stati valutati in assenza delle cause  impeditive
          di cui sopra e con l'anzianita'  relativa  determinata  dal
          posto che avrebbero occupato,  in  relazione  al  punteggio
          globale ottenuto, nella  graduatoria  di  merito  dei  pari
          grado medesimi. 
                4-bis. Il personale vincitore  del  concorso  interno
          per il reclutamento dei  marescialli  di  cui  all'articolo
          679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di cui  al
          comma 1 del presente articolo , al superamento degli  esami
          e' nominato, sulla base della stessa graduatoria di  merito
          del personale di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a),
          maresciallo o grado corrispondente in servizio  permanente,
          con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno
          avuto termine gli esami finali. 
                5. Il personale vincitore del concorso interno per il
          reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma
          1, lettera b), che frequenta il corso di qualificazione  di
          cui al comma 1-bis, e' inserito nel ruolo  dei  marescialli
          con il grado di  maresciallo  e  gradi  corrispondenti  con
          decorrenza  dal  giorno  successivo  alla  data  di  nomina
          dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso,  di  cui  al
          comma 1, concluso nell'anno. 
                5-bis.  I   candidati   utilmente   collocati   nelle
          graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 682,
          comma 5-bis, frequentano corsi applicativi  di  durata  non
          superiore a  un  anno  accademico  le  cui  modalita'  sono
          disciplinate con  determinazione  dei  rispettivi  Capi  di
          stato maggiore. 
                5-ter. L'anzianita' relativa dei marescialli  di  cui
          al comma 5-bis e' rideterminata, a seguito del  superamento
          degli esami di fine corso, dalla media del punteggio  della
          graduatoria del concorso e di quello conseguito al  termine
          del corso applicativo. Gli stessi sono  iscritti  in  ruolo
          dopo i marescialli che hanno frequentato il corso di cui al
          comma 1 e comunque prima di  quelli  di  cui  al  comma  5,
          iscritti in ruolo nello stesso anno. 
                5-quater. I  candidati  che  non  superano  il  corso
          applicativo  di  cui  al  comma  5-bis  sono  collocati  in
          congedo, se non devono assolvere o completare gli  obblighi
          di leva, ovvero reintegrati nel  ruolo  di  provenienza  se
          gia' in servizio, in  tal  caso  il  periodo  svolto  quale
          allievo  e'  riconosciuto  come   servizio   effettivamente
          svolto. Il periodo di durata del corso non  e'  computabile
          ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.». 
                «Art. 833-ter (Transito dal ruolo  normale  al  ruolo
          speciale  degli  ufficiali  con  grado   fino   a   tenente
          colonnello dell'Aeronautica militare). - 1. In relazione  a
          particolari esigenze  funzionali,  gli  ufficiali  fino  al
          grado di tenente colonnello possono transitare, a  domanda,
          dal  ruolo  normale  al  ruolo  speciale   dell'Aeronautica
          militare, nel numero  e  con  le  modalita'  stabilite  con
          decreto ministeriale. Gli ufficiali transitati ai sensi del
          presente articolo mantengono  il  grado,  la  posizione  di
          stato, l'anzianita' di  grado  e  sono  iscritti  in  ruolo
          secondo le modalita' di cui all'articolo  797,  commi  2  e
          3.». 
                «Art. 975 (Ufficiali). - 1. Gli ufficiali in servizio
          permanente  che  sono  destinati  a   ricoprire   incarichi
          particolarmente qualificanti in campo internazionale  o  in
          campo nazionale presso agenzie ed enti esterni al Ministero
          della difesa, sono vincolati a una ferma aggiuntiva pari  a
          due volte la durata  dell'incarico,  con  decorrenza  dalla
          data di assunzione  dell'incarico.  Tale  ferma  aggiuntiva
          viene assorbita nella ferma  eventualmente  gia'  in  atto,
          limitatamente al periodo sovrapponibile. 
                2. Il Ministro della difesa  definisce,  con  proprio
          decreto  da  pubblicare  nella  Gazzetta   Ufficiale,   gli
          incarichi di cui al comma 1.». 
                «Art. 1524 (Reclutamento  e  trasferimento  ad  altri
          ruoli). - 1. Nel regolamento sono determinate le  modalita'
          per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli,  per
          sopravvenuta  inidoneita'  alle  specifiche  mansioni,  del
          personale dei gruppi sportivi delle Forze  armate,  nonche'
          le  condizioni  per  le  sponsorizzazioni   individuali   e
          collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri: 
                  a) valutazione, per il personale da  reclutare  nei
          gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno  nazionale
          ottenuti nell'anno precedente; 
                  b) previsione che i  gruppi  sportivi  delle  Forze
          armate, firmatari di apposite convenzioni con  il  Comitato
          olimpico nazionale  italiano  (CONI)  e  rappresentati  nel
          Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti  ai
          fini  sportivi  e  possano  ottenere  l'affiliazione   alle
          federazioni sportive sulla base  delle  disposizioni  dello
          statuto del CONI,  anche  in  deroga  ai  principi  e  alle
          disposizioni per l'affiliazione e il  riconoscimento  delle
          societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche; 
                  c) previsione che il personale non piu' idoneo alle
          attivita'  dei  gruppi  sportivi,  ma  idoneo  ai   servizi
          d'istituto,  possa  essere  impiegato  in  altre  attivita'
          istituzionali   o   trasferito   in   altri   ruoli   delle
          Amministrazioni di appartenenza; 
                  d) assicurare criteri omogenei di  valutazione  per
          l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e  di  destinazione
          dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo
          43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
                1-bis. Possono partecipare ai pubblici  concorsi  per
          il reclutamento degli atleti e degli istruttori dei  gruppi
          sportivi dell'Esercito italiano, della  Marina  militare  e
          dell'Aeronautica militare, di cui al libro  quarto,  titolo
          XI, del  regolamento,  i  giovani  che,  anche  senza  aver
          effettuato il servizio quali volontari in ferma  prefissata
          iniziale, sono  in  possesso  dei  requisiti  previsti  per
          l'arruolamento  quali   volontari   in   ferma   prefissata
          triennale e, se  vincitori,  sono  avviati  allo  specifico
          corso  formativo  in  qualita'  di   volontari   in   ferma
          prefissata triennale. 
                2. Al personale dei gruppi sportivi si  applicano  le
          disposizioni del presente libro, salvo quanto previsto  dal
          regolamento. Per particolari discipline  sportive  indicate
          dal bando di concorso, i limiti minimo e  massimo  di  eta'
          per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi  delle
          Forze armate sono fissati, rispettivamente, in  diciassette
          e trentacinque anni. Il personale reclutato  ai  sensi  del
          presente articolo non puo' essere  impiegato  in  attivita'
          operative fino al compimento del diciottesimo anno di eta'.
          Il limite di eta' per il reclutamento degli istruttori  dei
          gruppi  sportivi  delle  Forze   armate   e'   fissato   in
          trentacinque anni.». 
                «Art. 1798 (Retribuzione degli allievi  di  scuole  e
          accademie militari). - Omissis. 
                6-bis. In relazione a quanto  previsto  dall'articolo
          2268, comma 1, numero 736), gli allievi dei corsi  regolari
          dell'Accademia   militare,    dell'Accademia    navale    e
          dell'Accademia  aeronautica,  all'atto  della   nomina   ad
          aspirante ufficiale  e  limitatamente  alla  permanenza  in
          detta qualifica, hanno  diritto  al  trattamento  economico
          iniziale  del  sottotenente  o  guardiamarina  in  servizio
          permanente. La disposizione di cui al presente comma  trova
          applicazione  a  decorrere  dall'entrata  in   vigore   del
          presente codice.». 
                «Art. 2197-ter.1 (Reclutamento straordinario  per  il
          ruolo dei marescialli). - 1. In deroga  a  quanto  previsto
          dagli articoli 682 e 760 e  nell'ambito  delle  consistenze
          del personale di ciascuna Forza armata, e' autorizzato, per
          il biennio 2026 - 2027, il reclutamento, a  nomina  diretta
          con  il  grado  di  maresciallo  o  grado   corrispondente,
          mediante concorso per  titoli,  di  trenta  marescialli  in
          servizio permanente. I posti a concorso sono ripartiti, per
          Forza armata, con determinazione del Capo di stato maggiore
          della difesa. 
                2. Il concorso di cui al  comma  1  e'  riservato  al
          personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti  e
          dei volontari in servizio permanente, anche  in  deroga  ai
          vigenti limiti di eta', in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) laurea  per  le  professioni  sanitarie  di  cui
          all'articolo  212,  comma  1,   e   relativa   abilitazione
          professionale; 
                  b) non aver riportato nell'ultimo biennio  sanzioni
          disciplinari piu' gravi della consegna. 
                3. Le modalita' di svolgimento del concorso, compresi
          la tipologia e i  criteri  di  valutazione  dei  titoli  di
          merito ai fini della  formazione  della  graduatoria,  sono
          stabiliti dal bando di concorso. 
                3-bis. (abrogato) 
                3-ter. (abrogato).».