IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'articolo 31; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
2021» e, in particolare, l'articolo  1,  comma  1,  e  l'allegato  A,
numero 13); 
  Vista la direttiva (UE) 2021/2118  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 novembre 2021,  recante  modifica  della  direttiva
2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilita'  civile
risultante  dalla  circolazione  di  autoveicoli   e   il   controllo
dell'obbligo di assicurare tale responsabilita'; 
  Visto il decreto legislativo 22  novembre  2023,  n.  184,  recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva
2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilita'  civile
risultante  dalla  circolazione  di  autoveicoli   e   il   controllo
dell'obbligo di assicurare tale responsabilita'»; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
«Codice delle assicurazioni private»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 dicembre 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 marzo 2026; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione e del Ministro delle  imprese  e  del  made  in
Italy, di concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia  e  delle
finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche al codice delle assicurazioni private, 
       di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 
 
  1. Al  codice  delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 122-bis: 
      1) al comma 2: 
        1.1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «La  deroga
di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo  non  e'  idoneo
all'uso come mezzo di trasporto, inclusa l'ipotesi in cui il  veicolo
sia privo di parti essenziali, che lo rendano,  in  maniera  stabile,
inidoneo per  il  suo  utilizzo.  Con  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti sono identificate le parti  essenziali
dei veicoli la cui mancanza li renda, in maniera stabile, inidonei al
loro utilizzo. Tale deroga trova applicazione anche quando l'utilizzo
del  veicolo  e'  stato  volontariamente  sospeso  su  richiesta  dei
soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale
comunicazione   all'impresa   di   assicurazione   resa   ai    sensi
dell'articolo 47 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 
        1.2) e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Ferma
restando la necessita'  che  la  carta  di  circolazione  riporti  la
classificazione conseguita e i  dati  del  certificato  di  rilevanza
storica,  in  relazione   ai   veicoli   di   interesse   storico   e
collezionistico di cui all'articolo 60, comma  4,  del  codice  della
strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
l'obbligo  assicurativo  puo'  essere  adempiuto  anche  con   schemi
assicurativi diversi dallo schema della  responsabilita'  civile  dei
veicoli a motore, sempre che sia  indicato  separatamente  il  premio
relativo al rischio dinamico rispetto a quello statico.»; 
      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Nei casi di uso stagionale, nonche' nelle ipotesi  di
trasferimento di proprieta', demolizione  o  esportazione  definitiva
all'estero dei veicoli, con decreto del Ministro delle imprese e  del
made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito l'IVASS, possono essere, altresi', previsti schemi
di contratti  di  assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'
civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei
natanti la cui  durata  puo'  essere  inferiore  al  termine  di  cui
all'articolo 170-bis.»; 
    b) all'articolo 124: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di
veicoli a motore e le relative prove non possono essere  autorizzate,
anche se in circuiti chiusi o strade interdette alla circolazione, se
l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre l'assicurazione  per
la responsabilita' civile dei veicoli a  motore  o,  in  alternativa,
l'assicurazione generale di cui all'articolo 2, comma 3,  numero  13,
con massimali idonei alla copertura del rischio assicurando.»; 
      2) al comma 2, dopo le parole: «L'assicurazione» sono  inserite
le seguenti: «stipulata dall'organizzatore»; 
    c) all'articolo 134: 
      1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
        «L'IVASS vigila sulla corretta alimentazione e gestione della
banca dati elettronica di cui al comma 2.»; 
      2) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: 
        «L'IVASS con regolamento determina le indicazioni  aggiuntive
relative all'attestazione sullo stato del rischio, rispetto a  quelle
previste dal modello europeo, approvato con regolamento di esecuzione
(UE) 2024/1855 della Commissione, del 3 luglio 2024, ne stabilisce la
validita', comunque non  inferiore  a  dodici  mesi,  e  individua  i
termini relativi  alla  decorrenza  e  alla  durata  del  periodo  di
osservazione del rischio. Le indicazioni contenute  nell'attestazione
sullo stato  del  rischio  devono  comprendere  i  dati  relativi  ai
sinistri e  al  conducente  del  veicolo.  Con  medesimo  regolamento
l'IVASS disciplina le modalita' di alimentazione e  di  accesso  alla
banca dati elettronica di cui al comma 2 e le modalita'  di  consegna
dell'attestato di rischio. Per le finalita' di vigilanza  di  cui  al
comma 1, l'IVASS accede alle banche dati di cui agli articoli  225  e
226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante:  «Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 3 del 4 gennaio 2013: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 dell'allegato  A,
          numero 13), della legge 13 giugno  2025,  n.  91,  recante:
          «Delega al  Governo  per  il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2024»,  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025: 
                «Art. 1 (Delega al  Governo  per  l'attuazione  e  il
          recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
          Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i  termini,  le
          procedure e i principi e  criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge,  i
          decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
          atti dell'Unione europea di cui agli articoli  da  2  a  21
          della presente legge e all'annesso allegato A. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
                3. Fermo restando quanto previsto  agli  articoli  4,
          comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9,
          comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3,  13,  comma
          17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19,
          comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3,  23,  comma
          3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28,  comma  3,  e
          29, comma 4,  eventuali  spese  non  contemplate  da  leggi
          vigenti e che non riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, nei  soli  limiti  occorrenti  per  l'adempimento
          degli obblighi derivanti dall'esercizio  delle  deleghe  di
          cui al medesimo comma 1. Alla relativa  copertura,  nonche'
          alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
          dall'attuazione delle deleghe, laddove  non  sia  possibile
          farvi fronte con i fondi  gia'  assegnati  alle  competenti
          amministrazioni, si provvede mediante riduzione  del  fondo
          per  il  recepimento  della  normativa  europea,   di   cui
          all'articolo 41-bis della citata legge  n.  234  del  2012.
          Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo  si  rivelasse
          insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali  derivino
          nuovi o maggiori oneri sono  emanati  solo  successivamente
          all'entrata in vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che
          stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
          all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.». 
                «Allegato A (articolo 1, comma 1) 
                Omissis. 
                13) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della
          direttiva  2009/103/CE  concernente  l'assicurazione  della
          responsabilita' civile  risultante  dalla  circolazione  di
          autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare  tale
          responsabilita' (Testo rilevante ai fini del SEE). 
                Omissis.». 
              - La direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della
          direttiva  2009/103/CE  concernente  l'assicurazione  della
          responsabilita' civile  risultante  dalla  circolazione  di
          autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare  tale
          responsabilita'  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE) 2 dicembre 2021, n. L 430. 
              - Il decreto legislativo  22  novembre  2023,  n.  184,
          recante: «Recepimento della direttiva  (UE)  2021/2118  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 24  novembre  2021,
          recante modifica della  direttiva  2009/103/CE  concernente
          l'assicurazione  della  responsabilita'  civile  risultante
          dalla  circolazione   di   autoveicoli   e   il   controllo
          dell'obbligo  di  assicurare   tale   responsabilita'»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13  dicembre
          2023. 
              - Il  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
          recante: «Nuovo codice della strada»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992. 
              - Il decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,
          recante «Codice delle assicurazioni private», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 122-bis, 124 e 134
          del citato decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,
          come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 122-bis (Deroghe). -  1.  In  deroga  a  quanto
          disposto dall'articolo 122, comma 1, del presente codice  e
          dall'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i  veicoli  formalmente
          ritirati dalla circolazione nonche' quelli il  cui  uso  e'
          vietato, in via temporanea o permanente, in  forza  di  una
          misura  adottata  dall'autorita'  competente  conformemente
          alla normativa vigente, non sono  soggetti  all'obbligo  di
          assicurazione. 
                1-bis. La deroga di cui al  comma  1  trova  altresi'
          applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma  1,
          lettera  rrr),  del  presente   codice   rientranti   nella
          tipologia dei carrelli di cui  all'articolo  58,  comma  2,
          lettera c), del codice della  strada,  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  non  immatricolati,
          quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti,
          magazzini o depositi,  nonche'  per  i  veicoli  utilizzati
          esclusivamente in zone non accessibili  al  pubblico  nelle
          aree  ferroviarie,  portuali  e  aeroportuali,  coperti  da
          polizza assicurativa per la  responsabilita'  civile  verso
          terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi  di
          cui al presente comma non vi e' obbligo  di  indennizzo  da
          parte del Fondo di garanzia di  cui  all'articolo  283  del
          presente codice, se la responsabilita' verso terzi,  per  i
          sinistri occorsi nelle aree indicate, e'  comunque  coperta
          da  assicurazione  volontaria  o  contratta  in  forza   di
          disposizioni speciali. 
                1-ter. La deroga di cui al  comma  1  trova  altresi'
          applicazione per le macchine agricole di  cui  all'articolo
          57 del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n.  285,  non  immatricolate  o  prive  del
          certificato di idoneita'  tecnica  alla  circolazione,  che
          operano  esclusivamente  all'interno  di  fondi   agricoli,
          aziende agrarie o spazi a uso interno  non  accessibili  al
          pubblico,  a  condizione  che  siano  coperte  da   polizza
          assicurativa per  la  responsabilita'  civile  verso  terzi
          diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al
          presente comma non vi e' obbligo di indennizzo da parte del
          Fondo di garanzia di  cui  all'articolo  283  del  presente
          codice, se la responsabilita' verso terzi, per  i  sinistri
          occorsi  nelle  aree  indicate,  e'  comunque  coperta   da
          assicurazione  volontaria   o   contratta   in   forza   di
          disposizioni speciali. 
                2. La deroga di cui  al  comma  1  si  applica  anche
          quando il veicolo non  e'  idoneo  all'uso  come  mezzo  di
          trasporto, inclusa l'ipotesi in cui il veicolo sia privo di
          parti essenziali,  che  lo  rendano,  in  maniera  stabile,
          inidoneo per il suo utilizzo.  Con  decreto  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti sono  identificate  le
          parti essenziali dei veicoli la cui mancanza li  renda,  in
          maniera stabile, inidonei al  loro  utilizzo.  Tale  deroga
          trova applicazione anche quando l'utilizzo del  veicolo  e'
          stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti  di
          cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di  una  formale
          comunicazione all'impresa di assicurazione  resa  ai  sensi
          dell'articolo  47  del  testo  unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.  Il  termine   di
          sospensione,   inizialmente   comunicato    dal    soggetto
          legittimato,  puo'  essere  prorogato  piu'  volte,  previa
          formale  comunicazione  all'impresa  di  assicurazione   da
          effettuarsi entro dieci giorni  prima  della  scadenza  del
          periodo di sospensione in corso e non puo' avere una durata
          superiore a dieci  mesi,  rispetto  all'annualita'.  Per  i
          veicoli di cui all'articolo 60 del decreto  legislativo  30
          aprile  1992,  n.   285,   il   termine   di   sospensione,
          inizialmente  comunicato  dal  soggetto  legittimato,  puo'
          essere prorogato piu' volte, previa  formale  comunicazione
          all'impresa di assicurazione da  effettuarsi  entro  cinque
          giorni prima della scadenza del periodo di  sospensione  in
          corso e non puo' avere una durata superiore a undici  mesi,
          rispetto all'annualita'. Con  decreto  del  Ministro  delle
          imprese  e  del  made  in  Italy  e  del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti,  sentito  l'Ivass,  possono
          essere  disciplinati  ulteriori   casi   e   modalita'   di
          sospensione  dell'obbligo  assicurativo  tenuto  conto  del
          precipuo valore  collezionistico  dei  veicoli  di  cui  al
          medesimo articolo 60. Ferma restando la necessita'  che  la
          carta di circolazione riporti la classificazione conseguita
          e i dati del certificato di rilevanza storica, in relazione
          ai veicoli di interesse storico e  collezionistico  di  cui
          all'articolo 60, comma 4, del codice della strada,  di  cui
          al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  l'obbligo
          assicurativo  puo'  essere  adempiuto  anche   con   schemi
          assicurativi diversi  dallo  schema  della  responsabilita'
          civile dei  veicoli  a  motore,  sempre  che  sia  indicato
          separatamente  il  premio  relativo  al  rischio   dinamico
          rispetto a quello statico. 
                2-bis. Nei casi  di  uso  stagionale,  nonche'  nelle
          ipotesi  di  trasferimento  di  proprieta',  demolizione  o
          esportazione definitiva all'estero dei veicoli, con decreto
          del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto
          con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
          sentito l'IVASS, possono essere, altresi', previsti  schemi
          di   contratti   di   assicurazione   obbligatoria    della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore e dei natanti la cui  durata  puo'  essere
          inferiore al termine di cui all'articolo 170-bis. 
                3. La sospensione di cui al comma 2 e'  attivata  dal
          momento  della  registrazione  nella  banca  dati  di   cui
          all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
          al decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  agosto
          2013, n. 110, secondo le modalita'  previste  dall'articolo
          3, comma 2, del medesimo regolamento. 
                L'impresa    ne    da'    tempestiva    comunicazione
          all'assicurato. 
                4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui
          ai commi 1  e  2,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 283, comma 1, lettera b). 
                5.  Qualora  il  veicolo  responsabile  del  sinistro
          stazioni abitualmente in un altro Stato membro, il Fondo di
          garanzia  di  cui  all'articolo  283  puo'  presentare  una
          richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia
          nello   Stato   membro   in   cui   il   veicolo   staziona
          abitualmente.». 
                «Art. 124 (Gare e competizioni  sportive).  -  1.  Le
          gare e le competizioni  sportive  di  qualsiasi  genere  di
          veicoli a motore e le relative  prove  non  possono  essere
          autorizzate,  anche  se  in  circuiti   chiusi   o   strade
          interdette alla circolazione, se l'organizzatore non  abbia
          provveduto   a    contrarre    l'assicurazione    per    la
          responsabilita'  civile  dei  veicoli  a   motore   o,   in
          alternativa, l'assicurazione generale di  cui  all'articolo
          2, comma 3, numero 13, con massimali idonei alla  copertura
          del rischio assicurando. 
                2. L'assicurazione stipulata dall'organizzatore copre
          la  responsabilita'  dell'organizzatore   e   degli   altri
          obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e
          alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti  stessi
          e ai veicoli da essi adoperati.». 
                «Art. 134 (Attestazione sullo stato del  rischio).  -
          1. Il contraente o, se  persona  diversa,  il  proprietario
          ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato
          dominio o il locatario in  caso  di  locazione  finanziaria
          hanno  diritto  di  esigere  in  qualunque  momento,  entro
          quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato
          del rischio relativo ad almeno gli ultimi cinque  anni  del
          contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli
          a motore, oppure dell'assenza di sinistri.  Le  imprese  di
          assicurazione  non  trattano  i   contraenti   in   maniera
          discriminatoria, ne' maggiorano i premi  in  ragione  della
          loro  nazionalita'  o  unicamente  sulla  base   del   loro
          precedente Stato membro di residenza. 
                Le imprese di assicurazione trattano le  attestazioni
          emesse in altri Stati membri alla pari di quelle emesse  da
          un'impresa di  assicurazione  avente  sede  nel  territorio
          della Repubblica, anche in  relazione  all'applicazione  di
          eventuali sconti. La consegna dell'attestazione sullo stato
          del rischio e' effettuata per  via  telematica,  attraverso
          l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2
          o di cui all'articolo 135. L'IVASS  vigila  sulla  corretta
          alimentazione e gestione della banca  dati  elettronica  di
          cui al comma 2. 
                1-bis. 
                1-ter. 
                2.   L'impresa   di   assicurazione   inserisce    le
          informazioni riportate sull'attestato  di  rischio  in  una
          banca dati elettronica detenuta da  enti  pubblici  ovvero,
          qualora  gia'  esistente,  da  enti  privati,  al  fine  di
          consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti
          di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In  ogni
          caso l'IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente
          le informazioni sull'attestazione. 
                3. La classe di  merito  indicata  sull'attestato  di
          rischio si riferisce al proprietario del  veicolo.  L'IVASS
          con  regolamento  determina   le   indicazioni   aggiuntive
          relative all'attestazione sullo stato del rischio, rispetto
          a  quelle  previste  dal  modello  europeo,  approvato  con
          regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione,
          del 3 luglio 2024, ne stabilisce la validita', comunque non
          inferiore a dodici mesi, e  individua  i  termini  relativi
          alla decorrenza e alla durata del periodo  di  osservazione
          del rischio.  Le  indicazioni  contenute  nell'attestazione
          sullo stato del rischio devono comprendere i dati  relativi
          ai sinistri e  al  conducente  del  veicolo.  Con  medesimo
          regolamento   l'IVASS   disciplina    le    modalita'    di
          alimentazione e di accesso alla banca dati  elettronica  di
          cui al comma 2 e le modalita' di consegna dell'attestato di
          rischio. Per le finalita' di vigilanza di cui al  comma  1,
          l'IVASS accede alle banche dati di cui agli articoli 225  e
          226 del codice della strada, di cui al decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285. 
                4. L'attestazione sullo stato del  rischio,  all'atto
          della stipulazione di un contratto per il medesimo  veicolo
          al   quale   si   riferisce   l'attestato,   e'   acquisita
          direttamente dall'impresa assicuratrice in  via  telematica
          attraverso le banche dati di cui al comma  2  del  presente
          articolo e di cui all'articolo 135. 
                4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di
          stipulazione di un nuovo contratto e in  tutti  i  casi  di
          rinnovo di contratti gia' stipulati, purche' in assenza  di
          sinistri  con  responsabilita'  esclusiva  o  principale  o
          paritaria  negli  ultimi  cinque  anni,  sulla  base  delle
          risultanze  dell'attestato  di  rischio,  relativi   a   un
          ulteriore veicolo, anche di diversa  tipologia,  acquistato
          dalla persona fisica gia' titolare di polizza  assicurativa
          o da un componente stabilmente convivente  del  suo  nucleo
          familiare, non puo' assegnare al contratto  una  classe  di
          merito  piu'  sfavorevole  rispetto  a  quella   risultante
          dall'ultimo attestato di  rischio  conseguito  sul  veicolo
          gia' assicurato e non puo' discriminare in  funzione  della
          durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di
          merito, le condizioni di premio assegnate  agli  assicurati
          aventi le stesse caratteristiche di  rischio  del  soggetto
          che stipula il nuovo contratto. 
                4-ter.  Conseguentemente   al   verificarsi   di   un
          sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare
          alcuna  variazione  di  classe  di  merito  prima  di  aver
          accertato l'effettiva responsabilita' del  contraente,  che
          e' individuata nel responsabile  principale  del  sinistro,
          secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno  e
          fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove
          non sia possibile accertare la responsabilita'  principale,
          ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio,  in  caso  di
          liquidazione parziale, la responsabilita'  si  computa  pro
          quota in relazione al numero dei conducenti  coinvolti,  ai
          fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu'
          sinistri.  In  ogni  caso,   le   variazioni   peggiorative
          apportate alla classe di merito e i conseguenti  incrementi
          del premio per  gli  assicurati  che  hanno  esercitato  la
          facolta' di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera  b),
          devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati. 
                4-ter.1.  Conseguentemente  al  verificarsi   di   un
          sinistro, qualora l'assicurato accetti  l'installazione  di
          uno  dei  dispositivi  di  cui  all'articolo  132-ter,   le
          variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i
          conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a
          quelli altrimenti applicati. 
                4-ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si  sia
          reso  responsabile  in  via  esclusiva  o   principale   un
          conducente collocato nella classe di merito piu' favorevole
          per  il  veicolo  di  diversa  tipologia  ai  sensi   delle
          disposizioni del comma 4-bis  e  che  abbia  comportato  il
          pagamento di un  indennizzo  complessivamente  superiore  a
          euro  5.000,  le  imprese  di  assicurazione,  alla   prima
          scadenza successiva del contratto, possono  assegnare,  per
          il  solo  veicolo  di  diversa  tipologia   coinvolto   nel
          sinistro, una classe di  merito  superiore  fino  a  cinque
          unita' rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del
          presente articolo. Le disposizioni del  presente  comma  si
          applicano    unicamente     ai     soggetti     beneficiari
          dell'assegnazione della classe di  merito  piu'  favorevole
          per il solo veicolo di diversa  tipologia  ai  sensi  delle
          disposizioni  del  comma  4-bis   nel   testo   in   vigore
          successivamente  alle  modifiche  introdotte  dall'articolo
          55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge  26  ottobre
          2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre 2019, n. 157. 
                4-quater. E' fatto comunque obbligo alle  imprese  di
          assicurazione di comunicare tempestivamente  al  contraente
          le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito. 
                4-quinquies. L'impresa adotta, ai sensi dell'articolo
          30, comma 5, politiche relative all'uso delle  attestazioni
          di sinistralita' pregressa nel calcolare i premi e pubblica
          una panoramica generale delle stesse. 
                4-sexies.  Fino   all'emanazione   da   parte   della
          Commissione  europea  dell'atto  di   esecuzione   di   cui
          all'articolo 16 della direttiva 2009/103/CE del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 16  settembre  2009,  il  quale
          specifica, per mezzo di un modello, la forma e il contenuto
          delle attestazioni di sinistralita' pregressa, si applicano
          le   disposizioni   adottate   dall'IVASS    con    proprio
          regolamento.».