IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio  2021,  n.  128,  avente  ad   oggetto   il   regolamento   di
organizzazione  del  Ministero  dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare,
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della transizione
ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
  Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, n.  7,  di  adozione
dell'atto  di  indirizzo  sulle  priorita'  politiche  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024 e  per  il
triennio 2024-2026; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  14  marzo  2024,   n.   100,   di
approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi  generali
sull'attivita' amministrativa e  sulla  gestione  del  Ministero  per
l'anno 2024; 
  Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e  i  rifiuti  di  imballaggio,
come modificata dalla direttiva (UE) 2018/852; 
  Vista  la  direttiva  2000/53/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori  uso,  come
modificata dalla direttiva (UE) 2018/849; 
  Vista  la  direttiva  2006/66/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 6 settembre 2006 relativa a pile e  accumulatori  e  ai
rifiuti di pile e accumulatori come modificata dalla  direttiva  (UE)
2018/849; 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 19 novembre 2008  relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851; 
  Vista  la  direttiva  2012/19/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/849; 
  Vista la direttiva (UE)  2019/904  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 5  giugno  2019,  sulla  riduzione  dell'incidenza  di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente; 
  Visto il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 luglio 2023 relativo  alle  batterie  e  rifiuti  di
batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento  (UE)
2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE; 
  Vista la comunicazione COM  (2020)  98  dell'11  marzo  2020  della
Commissione  al  Parlamento  europeo,  al  Consiglio,   al   Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni,  relativa  a
un Nuovo Piano d'azione per l'economia circolare per  un'Europa  piu'
pulita e piu' competitiva; 
  Vista la risoluzione del Parlamento europeo del  10  febbraio  2021
sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto legislativo 20  novembre  2008,  n.  188,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori
e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso  di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)»; 
  Visto l'art. 26-bis del  decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.  113,
recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale
e  immigrazione,  sicurezza   pubblica,   nonche'   misure   per   la
funzionalita' del Ministero  dell'interno  e  l'organizzazione  e  il
funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata» relativo alla predisposizione  del  piano  di  emergenza
interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti; 
  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica  la  direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti  e  attuazione  della  direttiva  (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli  imballaggi  e  i
rifiuti di imballaggio» che  apporta  modifiche  alla  Parte  IV  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  nonche'  il  decreto  del
ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  8
aprile 2008; 
  Visto il decreto legislativo 23  dicembre  2022,  n.  213,  recante
«Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  3
settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE)  2018/851,
che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione
della direttiva (UE)2018/852, che modifica  la  direttiva  1994/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»; 
  Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 16 settembre  2024,  n.  131,
recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi  derivanti
da  atti  dell'Unione  europea  e  da  procedure  di   infrazione   e
pre-infrazione  pendenti  nei   confronti   dello   Stato   italiano»
convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre  2024,  n.  166,
relativo alla gestione dei rifiuti da apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.
254, recante  «Regolamento  recante  disciplina  della  gestione  dei
rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002,  n.
179»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, recante «Istituzione
e modalita' di funzionamento  del  registro  nazionale  dei  soggetti
obbligati al finanziamento dei sistemi di  gestione  dei  rifiuti  di
apparecchiature elettriche ed  elettroniche  (RAEE),  costituzione  e
funzionamento di un  centro  di  coordinamento  per  l'ottimizzazione
delle attivita' di competenza dei sistemi  collettivi  e  istituzione
del comitato d'indirizzo sulla gestione  dei  RAEE,  ai  sensi  degli
articoli 13, comma 8, e 15,  comma  4,  del  decreto  legislativo  25
luglio 2005, n. 151». 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120, recante «Regolamento per
la definizione delle attribuzioni e delle modalita' di organizzazione
dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti  tecnici  e
finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici,  dei  termini  e
delle modalita' di iscrizione e dei relativi diritti annuali»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 12 maggio 2016,  n.  101  «Regolamento  recante
l'individuazione delle modalita' di raccolta,  di  smaltimento  e  di
distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti,  e  dei
rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi  specie,
ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai  sensi  dell'art.
34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  20  aprile  2017,  recante  «Criteri  per  la
realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione  puntuale
della quantita' di  rifiuti  conferiti  al  servizio  pubblico  o  di
sistemi di gestione caratterizzati  dall'utilizzo  di  correttivi  ai
criteri di  ripartizione  del  costo  del  servizio,  finalizzati  ad
attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio  reso
a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione  dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati»; 
  Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  27  agosto
2021, recante «Approvazione delle linee guida per la  predisposizione
del piano di emergenza esterna e per la relativa  informazione  della
popolazione  per  gli  impianti  di  stoccaggio  e  trattamento   dei
rifiuti»; 
  Visto il decreto del Ministro della transizione  ecologica  del  24
giugno 2022, n. 259, con il quale  e'  stata  adottata  la  Strategia
nazionale per l'economia circolare; 
  Visto il decreto del Ministro della transizione  ecologica  del  24
giugno 2022, n. 257, con il quale e'  stato  approvato  il  Programma
nazionale di gestione dei rifiuti; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno  del  26  luglio  2022,
recante «Approvazione di norme tecniche di  prevenzione  incendi  per
gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti»; 
  Visto il decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica del 7 aprile 2025, recante «Criteri ambientali minimi  per
l'affidamento del  servizio  di  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti
urbani,  del  servizio  di  pulizia  e  spazzamento  stradale,  della
fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti  per  la
raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti)»; 
  Visto in particolare l'art. 183, comma 1, lettera mm),  del  citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, in cui si dispone l'adozione  di
un decreto del Ministro dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,
sentita la Conferenza unificata, al fine di disciplinare i centri  di
raccolta dei rifiuti definiti alla medesima lettera; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 8 aprile 2008, recante «Disciplina  dei  centri
di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo  differenziato,  come
previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 13 maggio 2009, recante «Modifica del decreto 8
aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti
urbani raccolti in modo differenziato, come previsto  dall'art.  183,
comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modifiche»; 
  Ritenuta la necessita' di aggiornare la disciplina  dei  centri  di
raccolta comunali e intercomunali  destinati  a  ricevere  i  rifiuti
urbani  conferiti  in  maniera  differenziata  dalle  utenze  per  il
successivo trasporto agli impianti di recupero o smaltimento, al fine
di incrementare i livelli di raccolta differenziata e conseguire,  su
tutto il territorio nazionale, gli obiettivi fissati dalla  normativa
vigente; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole
nella seduta del 26 febbraio 2026; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina  i  centri  di  raccolta  di  cui
all'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152 e ne definisce le caratteristiche tecnico-strutturali, i
requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e
le modalita' di gestione. 
  2. I centri di raccolta sono aree  presidiate  e  allestite,  senza
nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  dove  si
svolgono  le   attivita'   di   raccolta,   mediante   raggruppamento
differenziato per frazioni omogenee dei  rifiuti  urbani  conferibili
dalle  utenze  domestiche  e  non  domestiche,  anche  attraverso  il
soggetto incaricato della gestione  del  servizio  pubblico,  nonche'
dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali
al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. 
  3. Le  utenze  non  domestiche  sono  quelle  di  cui  all'allegato
L-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 produttrici
dei  rifiuti  di  cui  all'allegato  L-quater  del  medesimo  decreto
legislativo, nonche' quelle che  conferiscono  i  propri  rifiuti  di
apparecchiature elettriche ed elettroniche come definiti all'art.  4,
comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Ai
fini del  presente  decreto  sono  considerate  altresi'  utenze  non
domestiche le strutture sanitarie  produttrici  di  rifiuti  sanitari
assimilati ai rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  g)
del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254. 
  4. Le associazioni di protezione ambientale riconosciute  ai  sensi
dell'art. 13 della legge  8  luglio  1986,  n.  349,  possono  essere
ammesse ai  centri  di  raccolta  per  il  conferimento  dei  rifiuti
raccolti in aree pubbliche nel corso  delle  campagne  volontarie  di
pulizia dalle stesse promosse, secondo  le  modalita'  stabilite  dal
regolamento di cui al comma 6. 
  5. Al fine di contribuire  in  modo  efficace  ed  efficiente  alla
raccolta  dei  rifiuti  urbani,  gli   enti   di   Governo   d'ambito
territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i comuni, in
coerenza con quanto  previsto  negli  atti  di  pianificazione  della
gestione dei rifiuti, realizzano  i  centri  di  raccolta  a  livello
comunale  o   intercomunale   in   relazione   alle   caratteristiche
territoriali, al numero delle utenze servite e  all'economicita'  del
servizio.  Gli  enti  di  cui  al   primo   periodo   comunicano   la
realizzazione dei centri di raccolta alla provincia e alla regione. 
  6. Nell'ambito delle competenze ad essi  attribuite,  gli  enti  di
Governo d'ambito territoriale ottimale, ove  costituiti  e  operanti,
ovvero i comuni,  disciplinano  con  regolamento,  sulla  base  delle
esigenze dell'utenza servita,  l'organizzazione  e  la  gestione  dei
centri di raccolta, ivi incluse le tipologie di  rifiuti  conferibili
individuati tra quelli elencati nell'allegato 1 nonche' le  modalita'
di accesso delle utenze agli stessi.