IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128, avente ad oggetto il regolamento di
organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare,
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della transizione
ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, n. 7, di adozione
dell'atto di indirizzo sulle priorita' politiche del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024 e per il
triennio 2024-2026;
Visto il decreto ministeriale 14 marzo 2024, n. 100, di
approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali
sull'attivita' amministrativa e sulla gestione del Ministero per
l'anno 2024;
Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio,
come modificata dalla direttiva (UE) 2018/852;
Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso, come
modificata dalla direttiva (UE) 2018/849;
Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 6 settembre 2006 relativa a pile e accumulatori e ai
rifiuti di pile e accumulatori come modificata dalla direttiva (UE)
2018/849;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851;
Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/849;
Vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
Visto il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e rifiuti di
batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE)
2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE;
Vista la comunicazione COM (2020) 98 dell'11 marzo 2020 della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, relativa a
un Nuovo Piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa piu'
pulita e piu' competitiva;
Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021
sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano»;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante
«Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori
e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE»;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)»;
Visto l'art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale
e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la
funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata» relativo alla predisposizione del piano di emergenza
interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio» che apporta modifiche alla Parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonche' il decreto del
ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
aprile 2008;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213, recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3
settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851,
che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione
della direttiva (UE)2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;
Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131,
recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti
da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e
pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano»
convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166,
relativo alla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.
254, recante «Regolamento recante disciplina della gestione dei
rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.
179»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, recante «Istituzione
e modalita' di funzionamento del registro nazionale dei soggetti
obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e
funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione
delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi e istituzione
del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli
articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151».
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120, recante «Regolamento per
la definizione delle attribuzioni e delle modalita' di organizzazione
dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e
finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e
delle modalita' di iscrizione e dei relativi diritti annuali»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101 «Regolamento recante
l'individuazione delle modalita' di raccolta, di smaltimento e di
distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei
rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie,
ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'art.
34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 20 aprile 2017, recante «Criteri per la
realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale
della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di
sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai
criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad
attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso
a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati»;
Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 agosto
2021, recante «Approvazione delle linee guida per la predisposizione
del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della
popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei
rifiuti»;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica del 24
giugno 2022, n. 259, con il quale e' stata adottata la Strategia
nazionale per l'economia circolare;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica del 24
giugno 2022, n. 257, con il quale e' stato approvato il Programma
nazionale di gestione dei rifiuti;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 luglio 2022,
recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per
gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti»;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica del 7 aprile 2025, recante «Criteri ambientali minimi per
l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della
fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la
raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti)»;
Visto in particolare l'art. 183, comma 1, lettera mm), del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, in cui si dispone l'adozione di
un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
sentita la Conferenza unificata, al fine di disciplinare i centri di
raccolta dei rifiuti definiti alla medesima lettera;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 8 aprile 2008, recante «Disciplina dei centri
di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come
previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13 maggio 2009, recante «Modifica del decreto 8
aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti
urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183,
comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modifiche»;
Ritenuta la necessita' di aggiornare la disciplina dei centri di
raccolta comunali e intercomunali destinati a ricevere i rifiuti
urbani conferiti in maniera differenziata dalle utenze per il
successivo trasporto agli impianti di recupero o smaltimento, al fine
di incrementare i livelli di raccolta differenziata e conseguire, su
tutto il territorio nazionale, gli obiettivi fissati dalla normativa
vigente;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole
nella seduta del 26 febbraio 2026;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina i centri di raccolta di cui
all'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e ne definisce le caratteristiche tecnico-strutturali, i
requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e
le modalita' di gestione.
2. I centri di raccolta sono aree presidiate e allestite, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dove si
svolgono le attivita' di raccolta, mediante raggruppamento
differenziato per frazioni omogenee dei rifiuti urbani conferibili
dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il
soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico, nonche'
dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali
al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
3. Le utenze non domestiche sono quelle di cui all'allegato
L-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 produttrici
dei rifiuti di cui all'allegato L-quater del medesimo decreto
legislativo, nonche' quelle che conferiscono i propri rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche come definiti all'art. 4,
comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Ai
fini del presente decreto sono considerate altresi' utenze non
domestiche le strutture sanitarie produttrici di rifiuti sanitari
assimilati ai rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1, lettera g)
del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.
4. Le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi
dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono essere
ammesse ai centri di raccolta per il conferimento dei rifiuti
raccolti in aree pubbliche nel corso delle campagne volontarie di
pulizia dalle stesse promosse, secondo le modalita' stabilite dal
regolamento di cui al comma 6.
5. Al fine di contribuire in modo efficace ed efficiente alla
raccolta dei rifiuti urbani, gli enti di Governo d'ambito
territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i comuni, in
coerenza con quanto previsto negli atti di pianificazione della
gestione dei rifiuti, realizzano i centri di raccolta a livello
comunale o intercomunale in relazione alle caratteristiche
territoriali, al numero delle utenze servite e all'economicita' del
servizio. Gli enti di cui al primo periodo comunicano la
realizzazione dei centri di raccolta alla provincia e alla regione.
6. Nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, gli enti di
Governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti,
ovvero i comuni, disciplinano con regolamento, sulla base delle
esigenze dell'utenza servita, l'organizzazione e la gestione dei
centri di raccolta, ivi incluse le tipologie di rifiuti conferibili
individuati tra quelli elencati nell'allegato 1 nonche' le modalita'
di accesso delle utenze agli stessi.