IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 35, 36 e 39 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, recante
«Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del
datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni
applicabili al contratto o al rapporto di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 recante
«Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio
2003, n. 30»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Vista la legge 7 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, l'articolo
51;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di attivare con
immediatezza misure a tutela della dignita' dei lavoratori e delle
imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di
crescente precarizzazione in ambito lavorativo;
Considerata la direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 ottobre 2022 relativa ai salari minimi adeguati
nell'Unione Europea;
Considerato che l'ordinamento italiano risulta conforme ai principi
espressi nella citata direttiva;
Considerato, altresi', che ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2,
della direttiva citata resta impregiudicata la prerogativa di uno
Stato membro di applicare o introdurre disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative piu' favorevoli ai lavoratori o di
promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi che
siano piu' favorevoli ai lavoratori;
Considerato che sussiste la necessita', ai sensi della citata
direttiva, di incentivare la promozione della contrattazione
collettiva e di specificare il monitoraggio dell'adeguatezza
retributiva e la raccolta e trasmissione dei dati;
Ritenuto necessario individuare, ai sensi dell'articolo 10 della
citata direttiva, l'ente che provvede all'inoltro delle informazioni
e delle relazioni periodiche alla Commissione europea;
Vista la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 maggio 2023 concernente l'applicazione del principio
della parita' di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso
lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza
retributiva e i relativi meccanismi di applicazione;
Vista la direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle
condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali;
Ritenuto necessario rafforzare gli strumenti di trasparenza,
monitoraggio e verifica delle retribuzioni effettivamente
corrisposte, anche mediante l'utilizzo delle banche dati pubbliche
disponibili, al fine di prevenire il contenzioso e rendere piu'
efficaci le attivita' di vigilanza;
Ritenuto, altresi', necessario assicurare un quadro normativo
uniforme che consenta di contrastare fenomeni di dumping contrattuale
e di garantire condizioni di concorrenza leale tra imprese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 aprile 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita';
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Bonus donne 2026
1. Al fine di favorire le pari opportunita' nel mercato del lavoro
per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona
economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, fermo restando
quanto previsto dal comma 4, ai datori di lavoro privati che dal 1°
gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, donne di qualsiasi eta', ovunque residenti,
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro
mesi ovvero prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
dodici mesi e che appartengono ad una delle categorie di cui alle
lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» di
cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, e' riconosciuto, per un periodo
massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per
cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base
mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa
autorizzata ai sensi del comma 8 e nel rispetto delle procedure, dei
vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' previsti dal
Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel limite
massimo di importo pari a 800 euro su base mensile se la lavoratrice
di cui al medesimo comma 1 e' residente nelle regioni della ZES unica
per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei
fondi strutturali dell'Unione europea.
3. L'esonero di cui ai commi 1 e 2 e' riconosciuto per un periodo
massimo di dodici mesi in relazione alle assunzioni a tempo
indeterminato di donne che appartengono ad una delle categorie di cui
alle lettere da a) a g) della definizione di «lavoratore
svantaggiato» di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014.
4. L'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta, altresi', con
riferimento alle donne che, alla data dell'assunzione incentivata,
sono state occupate a tempo indeterminato alle dipendenze di un
diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero
di cui al presente articolo.
5. Le assunzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 devono comportare un
incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza
tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il
numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo
e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e
il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei
lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale e'
considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati
verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al
presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai
rapporti di apprendistato.
6. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi
di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei
mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti
collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella
medesima unita' produttiva.
7. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo della
lavoratrice assunta con l'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 o di un
lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unita'
produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi
all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il
recupero del beneficio gia' fruito.
8. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono
riconosciuti nel limite di spesa di 26,5 milioni di euro per l'anno
2026, 63,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 51,3 milioni di euro
per l'anno 2028, a valere sul Programma nazionale giovani donne e
lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i
beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure, dei
vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' allo stesso
applicati. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i
risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Se dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in via prospettica,
il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede
all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai
benefici di cui al presente articolo.
9. L'esonero di cui al presente articolo non e' cumulabile con
altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti
dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente articolo e'
compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo
ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui
all'articolo 1, commi 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n.
207.
10. Il beneficio di cui al presente articolo e' concesso nel
rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014.