IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 35, 36 e 39 della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  152,  recante
«Attuazione della  direttiva  91/533/CEE  concernente  l'obbligo  del
datore  di  lavoro  di  informare  il  lavoratore  delle   condizioni
applicabili al contratto o al rapporto di lavoro»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il  decreto  legislativo  23  aprile  2004,  n.  124  recante
«Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di  previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14  febbraio
2003, n. 30»; 
  Visto il decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e   donna,   a   norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
  Vista la legge 7 dicembre 2006, n. 296, recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro»; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in  particolare,  l'articolo
51; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  attivare  con
immediatezza misure a tutela della dignita' dei  lavoratori  e  delle
imprese,  introducendo  disposizioni  per  contrastare  fenomeni   di
crescente precarizzazione in ambito lavorativo; 
  Considerata la direttiva (UE) 2022/2041 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 19 ottobre 2022 relativa ai salari minimi adeguati
nell'Unione Europea; 
  Considerato che l'ordinamento italiano risulta conforme ai principi
espressi nella citata direttiva; 
  Considerato, altresi', che ai sensi dell'articolo 16, paragrafo  2,
della direttiva citata resta impregiudicata  la  prerogativa  di  uno
Stato membro di  applicare  o  introdurre  disposizioni  legislative,
regolamentari o amministrative piu' favorevoli  ai  lavoratori  o  di
promuovere o consentire l'applicazione di  contratti  collettivi  che
siano piu' favorevoli ai lavoratori; 
  Considerato che sussiste  la  necessita',  ai  sensi  della  citata
direttiva,  di  incentivare  la   promozione   della   contrattazione
collettiva  e  di  specificare   il   monitoraggio   dell'adeguatezza
retributiva e la raccolta e trasmissione dei dati; 
  Ritenuto necessario individuare, ai sensi  dell'articolo  10  della
citata direttiva, l'ente che provvede all'inoltro delle  informazioni
e delle relazioni periodiche alla Commissione europea; 
  Vista la direttiva (UE)  2023/970  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 10 maggio 2023 concernente l'applicazione del principio
della parita' di retribuzione tra  uomini  e  donne  per  uno  stesso
lavoro o per un lavoro  di  pari  valore  attraverso  la  trasparenza
retributiva e i relativi meccanismi di applicazione; 
  Vista la direttiva (UE) 2024/2831  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  23  ottobre  2024,  relativa  al  miglioramento  delle
condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali; 
  Ritenuto  necessario  rafforzare  gli  strumenti  di   trasparenza,
monitoraggio   e   verifica   delle    retribuzioni    effettivamente
corrisposte, anche mediante l'utilizzo delle  banche  dati  pubbliche
disponibili, al fine di  prevenire  il  contenzioso  e  rendere  piu'
efficaci le attivita' di vigilanza; 
  Ritenuto,  altresi',  necessario  assicurare  un  quadro  normativo
uniforme che consenta di contrastare fenomeni di dumping contrattuale
e di garantire condizioni di concorrenza leale tra imprese; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 aprile 2026; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                          Bonus donne 2026 
 
  1. Al fine di favorire le pari opportunita' nel mercato del  lavoro
per  le  lavoratrici  svantaggiate,  anche  nell'ambito  della   Zona
economica speciale per il Mezzogiorno -  ZES  unica,  fermo  restando
quanto previsto dal comma 4, ai datori di lavoro privati che  dal  1°
gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono, con contratto di lavoro  a
tempo indeterminato, donne  di  qualsiasi  eta',  ovunque  residenti,
prive di un impiego regolarmente retribuito  da  almeno  ventiquattro
mesi ovvero prive di un impiego  regolarmente  retribuito  da  almeno
dodici mesi e che appartengono ad una delle  categorie  di  cui  alle
lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»  di
cui  all'articolo  2  del  regolamento   (UE)   n.   651/2014   della
Commissione, del 17 giugno 2014,  e'  riconosciuto,  per  un  periodo
massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento  del  100  per
cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi  e  contributi  dovuti  all'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro
(INAIL), nel limite massimo di  importo  pari  a  650  euro  su  base
mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei  limiti  della  spesa
autorizzata ai sensi del comma 8 e nel rispetto delle procedure,  dei
vincoli territoriali e dei criteri  di  ammissibilita'  previsti  dal
Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta  ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
  2. Il beneficio di cui  al  comma  1  e'  riconosciuto  nel  limite
massimo di importo pari a 800 euro su base mensile se la  lavoratrice
di cui al medesimo comma 1 e' residente nelle regioni della ZES unica
per il Mezzogiorno,  ammissibili  ai  finanziamenti  nell'ambito  dei
fondi strutturali dell'Unione europea. 
  3. L'esonero di cui ai commi 1 e 2 e' riconosciuto per  un  periodo
massimo  di  dodici  mesi  in  relazione  alle  assunzioni  a   tempo
indeterminato di donne che appartengono ad una delle categorie di cui
alle  lettere  da  a)  a  g)   della   definizione   di   «lavoratore
svantaggiato» di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n.  651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014. 
  4. L'esonero di cui ai  commi  1,  2  e  3  spetta,  altresi',  con
riferimento alle donne che, alla  data  dell'assunzione  incentivata,
sono state occupate a  tempo  indeterminato  alle  dipendenze  di  un
diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero
di cui al presente articolo. 
  5. Le assunzioni di cui ai commi 1, 2  e  3  devono  comportare  un
incremento occupazionale netto calcolato sulla base della  differenza
tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese  e  il
numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo
e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore  pattuite  e
il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro  dei
lavoratori a tempo pieno. L'incremento della  base  occupazionale  e'
considerato al netto delle  diminuzioni  del  numero  degli  occupati
verificatesi  in  societa'   controllate   o   collegate   ai   sensi
dell'articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti  capo,  anche  per
interposta  persona,  allo  stesso  soggetto.  L'esonero  di  cui  al
presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai
rapporti di apprendistato. 
  6. Fermi restando i principi generali di fruizione degli  incentivi
di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che,  nei  sei
mesi precedenti l'assunzione, non  hanno  proceduto  a  licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a  licenziamenti
collettivi, ai sensi della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  nella
medesima unita' produttiva. 
  7.  Il  licenziamento  per  giustificato  motivo  oggettivo   della
lavoratrice assunta con l'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3  o  di  un
lavoratore impiegato con la stessa qualifica  nella  medesima  unita'
produttiva  del  primo,  se  effettuato  nei  sei   mesi   successivi
all'assunzione incentivata, comporta  la  revoca  dell'esonero  e  il
recupero del beneficio gia' fruito. 
  8. I  benefici  contributivi  di  cui  al  presente  articolo  sono
riconosciuti nel limite di spesa di 26,5 milioni di euro  per  l'anno
2026, 63,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 51,3 milioni di  euro
per l'anno 2028, a valere sul Programma  nazionale  giovani  donne  e
lavoro  2021-2027,  a  copertura  degli  interventi  previsti  per  i
beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure, dei
vincoli territoriali e dei  criteri  di  ammissibilita'  allo  stesso
applicati.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i
risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Se dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in  via  prospettica,
il  raggiungimento  del  limite  di   spesa,   l'INPS   non   procede
all'accoglimento  delle  ulteriori  comunicazioni  per  l'accesso  ai
benefici di cui al presente articolo. 
  9. L'esonero di cui al presente  articolo  non  e'  cumulabile  con
altri esoneri o riduzioni delle aliquote  di  finanziamento  previsti
dalla normativa vigente. L'esonero di cui  al  presente  articolo  e'
compatibile senza alcuna riduzione con  la  maggiorazione  del  costo
ammesso  in  deduzione  in  presenza  di  nuove  assunzioni  di   cui
all'articolo 1, commi 399 e 400, della legge  30  dicembre  2024,  n.
207. 
  10. Il beneficio di  cui  al  presente  articolo  e'  concesso  nel
rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del  17
giugno 2014.