IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure
per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei
carburanti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure in materia di accise e disposizioni finanziarie
1. In considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei
prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul
gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale
usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato
con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
rideterminate, dal 2 maggio 2026 e fino al 10 maggio 2026, nelle
seguenti misure:
a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per
mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77
euro per mille chilogrammi;
d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa
di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo
2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da
idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali
per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni
previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata
nella misura di 472,90 euro per mille litri.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 146,5 milioni
di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni di euro per l'anno 2028, si
provvede, per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che,
alla data del 29 aprile 2026, non sono riassegnate ai pertinenti
programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario e, per
l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307
e' incrementato di 4,9 milioni di euro per l'anno 2027. Al relativo
onere si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dal comma
1.