IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
per contenere  gli  effetti  derivanti  dall'aumento  del  costo  dei
carburanti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 aprile 2026; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
       Misure in materia di accise e disposizioni finanziarie 
 
  1. In considerazione del perdurare dell'incremento dei  prezzi  dei
prodotti energetici, le  aliquote  di  accisa  sulla  benzina  e  sul
gasolio, sui gas di petrolio liquefatti  (GPL)  e  sul  gas  naturale
usati come carburanti, di cui all'Allegato I  al  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali  e  amministrative,  approvato
con  il  decreto  legislativo  26  ottobre   1995,   n.   504,   sono
rideterminate, dal 2 maggio 2026 e fino  al  10  maggio  2026,  nelle
seguenti misure: 
    a) benzina: 622,90 euro per mille litri; 
    b) oli da gas o gasolio usato come carburante:  472,90  euro  per
mille litri; 
    c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77
euro per mille chilogrammi; 
    d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo. 
  2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di  accisa
di cui all'articolo 3, comma 4,  del  decreto  legislativo  28  marzo
2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da
idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in  consumo  tal  quali
per essere impiegati come carburanti, che  soddisfano  le  condizioni
previste dall'articolo 44,  paragrafo  5,  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del  17  giugno  2014,  e'  rideterminata
nella misura di 472,90 euro per mille litri. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 146,5  milioni
di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni di euro per  l'anno  2028,  si
provvede, per l'anno 2026,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
somme  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   ai   sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che,
alla data del 29 aprile 2026,  non  sono  riassegnate  ai  pertinenti
programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario  e,  per
l'anno 2028, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  4. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004,  n.  307
e' incrementato di 4,9 milioni di euro per l'anno 2027.  Al  relativo
onere si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti  dal  comma
1.