IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettere m), q) e r) e comma 3,
e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 6, comma 1,
lettera b), il quale attribuisce allo Stato la funzione
amministrativa concernente la profilassi delle malattie infettive e
diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o
misure quarantenarie, nonche' gli interventi contro le epidemie e le
epizoozie;
Visto l'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che attribuisce
al Ministero della salute ogni iniziativa volta alla cura delle
patologie epidemico-pandemiche emergenti;
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2018
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - 5 novembre 2018, n. 257, recante - «Istituzione
dell'Anagrafe nazionale vaccini»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - 31 marzo 1992, n. 76, recante «Atto di indirizzo e
coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di
assistenza sanitaria di emergenza»;
Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza permanente tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 25 gennaio 2021 (Rep. atti n. 11/CSR), sul documento
«Piano strategico - operativo nazionale di preparazione e risposta a
una pandemia influenzale (PanFlu 2021 - 2023)», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del
29 gennaio 2021, n. 23;
Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sul documento recante «Piano nazionale di
prevenzione vaccinale (PNPV) 2023-2025» e sul documento recante
«Calendario nazionale vaccinale»;
Vista la circolare del Ministero della salute n. 669 del 25 luglio
2025, recante «Prevenzione e controllo dell'influenza:
raccomandazioni per la stagione 2025-2026», che prevede che «i dati,
relativi alla stagione 2025-2026, delle dosi di vaccino
antiinfluenzale somministrate alla popolazione target saranno
raccolti tramite l'Anagrafe vaccinale nazionale (AVN) del Ministero
della salute» e che «Le regioni alimenteranno l'Anagrafe vaccinale
nazionale in accordo con le specifiche richieste dal Ministero»;
Considerato quindi che si rende necessario utilizzare il sistema
dell'Anagrafe nazionale vaccini per il monitoraggio tempestivo ed
efficace della copertura vaccinale dell'influenza al fine di
intervenire rapidamente in caso di criticita' o ritardi e migliorare
la risposta sanitaria a livello nazionale e locale;
Acquisito il nulla osta del Garante per la protezione dei dati
personali, reso con nota prot. GPDP n. 176451 del 19 dicembre 2025;
Ritenuto, dunque, necessario prevedere una modifica del decreto del
Ministro della salute del 17 settembre 2018 recante «Istituzione
dell'Anagrafe nazionale vaccini» e definire ulteriori modalita' e
tempi di trasmissione dei dati, per il monitoraggio della copertura
vaccinale dell'influenza con cadenza settimanale;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome, resa nella seduta del 5
febbraio 2026 (Rep. atti n. 5/CSR);
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2018
recante «Istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini»
1. Al decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 257 del 5 novembre 2018, recante «Istituzione
dell'Anagrafe nazionale vaccini», e' apportata la seguente modifica:
a) all'art. 2, comma 3 le parole «con cadenza trimestrale, entro
il mese successivo al trimestre di riferimento» sono sostituite dalle
seguenti «con cadenza settimanale, entro la settimana successiva a
quella di riferimento».