Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 19
febbraio 2026, n. 19, coordinato con la legge di conversione 20
aprile 2026, n. 50, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in
materia di politiche di coesione.», corredato delle relative note, ai
sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e
l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Art. 1
Disposizioni in materia di responsabilita'
per il conseguimento degli obiettivi del PNRR
1. Al fine di rafforzare il monitoraggio sul conseguimento dei
traguardi e degli obiettivi finali del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), i soggetti attuatori degli interventi provvedono a
rendere disponibile, entro il decimo giorno di ciascun mese, nel
sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, il cronoprogramma procedurale e
finanziario aggiornato di ciascun intervento, unitamente al relativo
stato di avanzamento finanziario e procedurale rilevato alla fine del
mese precedente, con l'attestazione dell'effettiva capacita' di
conseguimento dell'obiettivo del PNRR assegnato all'intervento,
ovvero l'evidenza dell'esistenza di eventuali criticita' rispetto a
tale conseguimento, anche ai fini dell'attivazione della procedura
per l'esercizio dei poteri sostitutivi prevista dall'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
1-bis. In relazione agli investimenti finanziati con le risorse del
PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026,
qualora le convenzioni, i contratti di appalto o gli atti di obbligo
degli interventi previsti dai medesimi investimenti siano in corso di
esecuzione e rechino una data di ultimazione anteriore a quella
indicata dal PNRR, il termine per l'ultimazione dei predetti
interventi, anche ai fini dell'applicazione delle penali dovute per
il ritardato adempimento, e' fissato, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1339 del codice civile, al 30 giugno 2026. In caso di
ultimazione degli interventi di cui al primo periodo successivamente
alla scadenza del termine indicato nelle convenzioni o nei contratti
di appalto ovvero negli atti di obbligo ma anteriormente alla data
del 30 giugno 2026, non sono riconosciuti premi di accelerazione. Le
disposizioni del primo e del secondo periodo si applicano anche alle
convenzioni, ai contratti di appalto e agli atti di obbligo relativi
agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi
finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, per i quali sia
previsto un termine di conclusione degli interventi gia' scaduto alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e che non siano ultimati alla medesima data.
2. Le amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR e i
soggetti attuatori dei relativi interventi espletano gli adempimenti
di rispettiva competenza, riguardanti la gestione, il monitoraggio,
la rendicontazione e i controlli, anche oltre la data del 31 dicembre
2026, fino al completamento degli obblighi connessi con l'attuazione
del PNRR per ciascuna misura e intervento, continuando ad avvalersi
delle funzionalita' del sistema informatico «ReGiS» di cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato provvede allo sviluppo delle
necessarie funzionalita' del citato sistema informatico «ReGiS» a
supporto degli adempimenti di cui al comma 2 anche in vista delle
eventuali esigenze di monitoraggio degli altri programmi e interventi
finanziati con risorse nazionali ed europee, ivi comprese le connesse
azioni di supporto tecnico specialistico. A tal fine, puo' avvalersi,
mediante la stipulazione di apposite convenzioni, della societa' di
cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, nonche' di altre societa' a prevalente partecipazione pubblica.
4. Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1043, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020:
«1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono
responsabili della relativa attuazione conformemente al
principio della sana gestione finanziaria e alla normativa
nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi,
la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i
progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il
conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al
fine di supportare le attivita' di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende
disponibile un apposito sistema informatico.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante: «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021,
convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n.
108:
«Art. 12 (Poteri sostitutivi, superamento del dissenso
e procedure finanziarie). - 1. Nei casi di mancato rispetto
da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e
di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle province, dei
comuni e degli ambiti territoriali sociali di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre
2000, n. 328, degli obblighi e impegni finalizzati
all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti
attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti
e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano,
ovvero nel ritardo, nell'inerzia o nella difformita'
nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il
Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a
rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali
del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro
competente, assegna al soggetto attuatore interessato un
termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In
caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito
il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le
cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare
tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di
provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi,
anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre
amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove
necessario, il coordinamento operativo tra le varie
amministrazioni, enti o organi coinvolti.
2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di
cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie puo' promuovere le
opportune iniziative di impulso e coordinamento nei
riguardi di regioni, province autonome di Trento e di
Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, anche in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
nonche' di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.77
3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo,
l'inerzia o la difformita' di cui al comma 1 sia
ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni,
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle
citta' metropolitane, dalle province o dai comuni,
all'assegnazione del termine non superiore a quindici
giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con
le stesse modalita' previste dal secondo periodo del comma
1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso
Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta
di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque
ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi
compresi le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni.
4. Ove il Ministro competente non adotti i
provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui
situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei
progetti rientranti nel PNRR non risultino altrimenti
superabili con celerita', su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il
Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le
modalita' previste dal comma 1.
5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio
individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei
commi precedenti, ove strettamente indispensabile per
garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto,
provvedono all'adozione dei relativi atti mediante
ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla
Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga
ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,
fatto salvo il rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione
regionale, l'ordinanza e' adottata, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi
la legislazione in materia di tutela della salute, della
sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del
patrimonio culturale, l'ordinanza e' adottata previa
autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio
dei ministri non abbia gia' autorizzato detta deroga con la
delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo.
Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio
dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo
edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di
cui al primo periodo del presente comma, nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55.
5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5
si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi
una pluralita' di interventi ovvero l'attuazione di un
intero programma di interventi.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e
obbligatorio discendente dall'adozione di atti,
provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti
individuati o nominati per l'esercizio dei poteri
sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le
obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le
risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i
soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari
di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei
relativi compensi, si applicano le procedure e le modalita'
applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli
eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a
carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono
essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e' disposta
con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede
altresi' alla nomina del commissario e agli ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1".».
- Si riporta il testo dell'articolo 1339 del Codice
civile:
«Art. 1339 (Inserzione automatica di clausole). - Le
clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla
legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel
contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi
apposte dalle parti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133:
«Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria).
- Omissis.
15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni
di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari,
i diritti dell'azionista della societa' di gestione del
sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti
conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del codice civile.
Omissis.».