Avvertenza: 
    Si procede alla ripubblicazione del testo  del  decreto-legge  19
febbraio 2026, n. 19, coordinato  con  la  legge  di  conversione  20
aprile 2026, n. 50,  recante:  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e  in
materia di politiche di coesione.», corredato delle relative note, ai
sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione  del  testo
unico delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi,  sulla
emanazione dei  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
D.P.R.  14  marzo  1986,  n.  217.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
             Disposizioni in materia di responsabilita' 
            per il conseguimento degli obiettivi del PNRR 
 
  1. Al fine di rafforzare  il  monitoraggio  sul  conseguimento  dei
traguardi e degli obiettivi finali del Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza (PNRR), i soggetti attuatori degli interventi provvedono a
rendere disponibile, entro il decimo  giorno  di  ciascun  mese,  nel
sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043,  della
legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  il  cronoprogramma  procedurale  e
finanziario aggiornato di ciascun intervento, unitamente al  relativo
stato di avanzamento finanziario e procedurale rilevato alla fine del
mese  precedente,  con  l'attestazione  dell'effettiva  capacita'  di
conseguimento  dell'obiettivo  del  PNRR  assegnato   all'intervento,
ovvero l'evidenza dell'esistenza di eventuali criticita'  rispetto  a
tale conseguimento, anche ai fini  dell'attivazione  della  procedura
per l'esercizio dei poteri sostitutivi prevista dall'articolo 12  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
  1-bis. In relazione agli investimenti finanziati con le risorse del
PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30  giugno  2026,
qualora le convenzioni, i contratti di appalto o gli atti di  obbligo
degli interventi previsti dai medesimi investimenti siano in corso di
esecuzione e rechino una  data  di  ultimazione  anteriore  a  quella
indicata  dal  PNRR,  il  termine  per  l'ultimazione  dei   predetti
interventi, anche ai fini dell'applicazione delle penali  dovute  per
il ritardato adempimento, e' fissato, ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 1339 del codice civile, al 30 giugno 2026. In  caso  di
ultimazione degli interventi di cui al primo periodo  successivamente
alla scadenza del termine indicato nelle convenzioni o nei  contratti
di appalto ovvero negli atti di obbligo ma  anteriormente  alla  data
del 30 giugno 2026, non sono riconosciuti premi di accelerazione.  Le
disposizioni del primo e del secondo periodo si applicano anche  alle
convenzioni, ai contratti di appalto e agli atti di obbligo  relativi
agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi
finali da conseguire entro  il  30  giugno  2026,  per  i  quali  sia
previsto un termine di conclusione degli interventi gia' scaduto alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto e che non siano ultimati alla medesima data. 
  2. Le amministrazioni centrali titolari di  misure  del  PNRR  e  i
soggetti attuatori dei relativi interventi espletano gli  adempimenti
di rispettiva competenza, riguardanti la gestione,  il  monitoraggio,
la rendicontazione e i controlli, anche oltre la data del 31 dicembre
2026, fino al completamento degli obblighi connessi con  l'attuazione
del PNRR per ciascuna misura e intervento, continuando  ad  avvalersi
delle  funzionalita'  del  sistema   informatico   «ReGiS»   di   cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  provvede  allo   sviluppo   delle
necessarie funzionalita' del citato  sistema  informatico  «ReGiS»  a
supporto degli adempimenti di cui al comma 2  anche  in  vista  delle
eventuali esigenze di monitoraggio degli altri programmi e interventi
finanziati con risorse nazionali ed europee, ivi comprese le connesse
azioni di supporto tecnico specialistico. A tal fine, puo' avvalersi,
mediante la stipulazione di apposite convenzioni, della  societa'  di
cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, nonche' di altre societa' a prevalente partecipazione pubblica. 
  4. Agli adempimenti di cui al presente articolo le  amministrazioni
interessate  provvedono  con  le   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1043, dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020: 
              «1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari  dei
          progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050  sono
          responsabili della  relativa  attuazione  conformemente  al
          principio della sana gestione finanziaria e alla  normativa
          nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
          prevenzione, l'individuazione e la correzione delle  frodi,
          la corruzione e i conflitti di interessi,  e  realizzano  i
          progetti   nel   rispetto   dei   cronoprogrammi   per   il
          conseguimento dei relativi target intermedi  e  finali.  Al
          fine  di  supportare   le   attivita'   di   gestione,   di
          monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di  controllo  delle
          componenti   del   Next   Generation   EU,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale   dello   Stato   sviluppa   e   rende
          disponibile un apposito sistema informatico.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  citato
          decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77  recante:  «Governance
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime  misure
          di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e   di
          accelerazione e snellimento  delle  procedure»,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  129  del  31  maggio  2021,
          convertito con modificazioni dalla L. 29  luglio  2021,  n.
          108: 
              «Art. 12 (Poteri sostitutivi, superamento del  dissenso
          e procedure finanziarie). - 1. Nei casi di mancato rispetto
          da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e
          di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle province, dei
          comuni  e  degli  ambiti  territoriali   sociali   di   cui
          all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre
          2000,  n.  328,  degli  obblighi  e   impegni   finalizzati
          all'attuazione del PNRR e assunti in qualita'  di  soggetti
          attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti
          e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano,
          ovvero  nel  ritardo,  nell'inerzia  o  nella   difformita'
          nell'esecuzione  dei  progetti  o  degli   interventi,   il
          Presidente del Consiglio dei  ministri,  ove  sia  messo  a
          rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali
          del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del  Ministro
          competente, assegna al soggetto  attuatore  interessato  un
          termine per provvedere non superiore a quindici giorni.  In
          caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente  del
          Consiglio dei ministri o del Ministro  competente,  sentito
          il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le
          cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua
          l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero  in
          alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai  quali
          attribuisce, in via  sostitutiva,  il  potere  di  adottare
          tutti  gli  atti  o  provvedimenti  necessari   ovvero   di
          provvedere all'esecuzione dei progetti e degli  interventi,
          anche avvalendosi di societa' di  cui  all'articolo  2  del
          decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  175  o  di  altre
          amministrazioni specificamente indicate,  assicurando,  ove
          necessario,  il  coordinamento  operativo  tra   le   varie
          amministrazioni, enti o organi coinvolti. 
              2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di
          cui al comma 1, e nei casi ivi previsti,  il  Ministro  per
          gli affari regionali e  le  autonomie  puo'  promuovere  le
          opportune  iniziative  di  impulso  e   coordinamento   nei
          riguardi di regioni,  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, anche  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
          nonche' di Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.77 
              3.  Nel  caso  in  cui  l'inadempimento,  il   ritardo,
          l'inerzia  o  la  difformita'  di  cui  al  comma   1   sia
          ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle  regioni,
          dalle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  dalle
          citta'  metropolitane,  dalle  province   o   dai   comuni,
          all'assegnazione  del  termine  non  superiore  a  quindici
          giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con
          le stesse modalita' previste dal secondo periodo del  comma
          1 provvede direttamente il Ministro competente.  Lo  stesso
          Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta
          di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque
          ragione,  direttamente  da  un  soggetto   attuatore,   ivi
          compresi le regioni, le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni. 
              4.  Ove   il   Ministro   competente   non   adotti   i
          provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i  casi  in  cui
          situazioni  o  eventi  ostativi  alla   realizzazione   dei
          progetti  rientranti  nel  PNRR  non  risultino  altrimenti
          superabili con celerita', su proposta  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  o  della  Cabina  di  regia,   il
          Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le
          modalita' previste dal comma 1. 
              5.  L'amministrazione,  l'ente,   l'organo,   l'ufficio
          individuati o i commissari ad acta nominati  ai  sensi  dei
          commi  precedenti,  ove  strettamente  indispensabile   per
          garantire il  rispetto  del  cronoprogramma  del  progetto,
          provvedono  all'adozione   dei   relativi   atti   mediante
          ordinanza   motivata,   contestualmente   comunicata   alla
          Struttura di  missione  PNRR  di  cui  all'articolo  2  del
          decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga
          ad ogni disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,
          fatto   salvo   il   rispetto   dei    principi    generali
          dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione di cui  al  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'  dei  vincoli
          inderogabili   derivanti    dall'appartenenza    all'Unione
          europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione
          regionale, l'ordinanza e' adottata, previa intesa  in  sede
          di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano,  da
          adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga  riguardi
          la legislazione in materia di tutela  della  salute,  della
          sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del
          patrimonio  culturale,  l'ordinanza  e'   adottata   previa
          autorizzazione della Cabina di regia, qualora il  Consiglio
          dei ministri non abbia gia' autorizzato detta deroga con la
          delibera adottata ai sensi del  comma  1,  ultimo  periodo.
          Tali  ordinanze  sono  immediatamente   efficaci   e   sono
          pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso  di  esercizio
          dei poteri  sostitutivi  relativi  ad  interventi  di  tipo
          edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni  di
          cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,  nonche'  le
          disposizioni di cui all'articolo 4,  commi  2  e  3,  terzo
          periodo,  del  decreto-legge  18  aprile   2019,   n.   32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55. 
              5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4  e  5
          si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia  riguardi
          una pluralita' di  interventi  ovvero  l'attuazione  di  un
          intero programma di interventi. 
              6. La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  le
          amministrazioni centrali titolari  di  interventi  previsti
          dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto  contrattuale  e
          obbligatorio    discendente    dall'adozione    di    atti,
          provvedimenti  e  comportamenti  da  parte   dei   soggetti
          individuati  o  nominati   per   l'esercizio   dei   poteri
          sostitutivi ai sensi del presente  articolo.  Di  tutte  le
          obbligazioni nei confronti dei  terzi  rispondono,  con  le
          risorse del piano o con risorse proprie,  esclusivamente  i
          soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari
          di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione  dei
          relativi compensi, si applicano le procedure e le modalita'
          applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3,  del
          decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111.  Gli
          eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a
          carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti. 
              6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              "5-bis. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  possono
          essere applicate anche agli enti sottoposti alla  vigilanza
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e'  disposta
          con deliberazione della  rispettiva  giunta,  che  provvede
          altresi' alla  nomina  del  commissario  e  agli  ulteriori
          adempimenti previsti dal comma 1".». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1339  del  Codice
          civile: 
              «Art. 1339 (Inserzione automatica di  clausole).  -  Le
          clausole, i prezzi di beni  o  di  servizi,  imposti  dalla
          legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti  nel
          contratto, anche in sostituzione  delle  clausole  difformi
          apposte dalle parti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 83, comma  15,  del
          decreto-legge   25   giugno   2008,   n.   112,    recante:
          «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147  del  25  giugno
          2008, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto
          2008, n. 133: 
              «Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria).
          - Omissis. 
              15. Al fine di garantire la continuita' delle  funzioni
          di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e  finanziari,
          i diritti dell'azionista della  societa'  di  gestione  del
          sistema  informativo  dell'amministrazione  finanziaria  ai
          sensi dell'articolo 22, comma 4, della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
          delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  7,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede  agli  atti
          conseguenti  in  base  alla  legislazione   vigente.   Sono
          abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili   con   il
          presente comma. Il consiglio di  amministrazione,  composto
          di cinque componenti, e' conseguentemente  rinnovato  entro
          il 30 giugno 2008 senza  applicazione  dell'articolo  2383,
          terzo comma, del codice civile. 
              Omissis.».