IL DIRETTORE 
                     dell'Agenzia delle entrate 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                     per gli affari di giustizia 
                    del Ministero della giustizia 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, e successive modificazioni,
recante «Modifiche al libro  sesto  del  codice  civile  e  norme  di
servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di
elaborazione   automatica   nelle    conservatorie    dei    registri
immobiliari»; 
  Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e successive
modificazioni, recante  «Semplificazione  in  materia  di  versamenti
unitari  per  tributi  determinati  dagli  enti   impositori   e   di
adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma  dell'articolo
3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»,
e in particolare gli articoli 3-bis,  3-ter  e  3-sexies  riguardanti
l'utilizzazione di  procedure  telematiche  per  gli  adempimenti  in
materia  di  registrazione  degli  atti  relativi  a  diritti   sugli
immobili,  di  trascrizione,  di  iscrizione,  di  annotazione  e  di
voltura, nonche' di autoliquidazione dell'imposta; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 64, rubricato  «Ulteriori  funzioni  dell'Agenzia
delle entrate»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n.
308, recante il «Regolamento concernente l'utilizzazione di procedure
telematiche  per  gli  adempimenti  tributari  in  materia  di   atti
immobiliari»; 
  Visto il decreto interministeriale  13  dicembre  2000,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29  dicembre  2000,  emanato  dal
direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle
finanze e dal direttore generale del Dipartimento del territorio  del
Ministero delle finanze, di concerto con il  direttore  generale  del
Dipartimento degli affari  civili  e  delle  libere  professioni  del
Ministero  della  giustizia,  recante  «Utilizzazione  di   procedure
telematiche per gli  adempimenti  in  materia  di  atti  immobiliari:
approvazione del modello unico informatico e delle modalita' tecniche
necessarie per la trasmissione dei dati»; 
  Visto il  decreto  12  dicembre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  297  del  22  dicembre  2001,  emanato  dal  direttore
dell'Agenzia  del  territorio  e  dal  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli  affari  di
giustizia del Ministero della giustizia, recante  «Attivazione  della
trasmissione per via telematica del modello unico informatico per  la
registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi  a  diritti
sugli immobili»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, concernente il «Codice in materia  di  protezione  dei
dati    personali,    recante    disposizioni    per    l'adeguamento
dell'ordinamento  nazionale  al   regolamento   (UE)   2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto-legge 10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante  «Interventi
urgenti per i  settori  dell'agricoltura,  dell'agroindustria,  della
pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa», e in  particolare
l'art.  1,  comma  3,  il  quale  prevede  che,   con   provvedimento
interdirigenziale  dei  direttori  dell'Agenzia   delle   entrate   e
dell'Agenzia del territorio,  di  concerto  con  il  Ministero  della
giustizia, sono stabiliti i termini e le modalita' della  progressiva
estensione delle procedure telematiche  di  cui  all'art.  3-bis  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,  a  tutti  i  soggetti,
nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce,
la presentazione di dichiarazioni di  successione,  le  trascrizioni,
iscrizioni e annotazioni nei  registri  immobiliari  e  alle  volture
catastali, da qualunque titolo derivanti,  ed  inoltre  le  modalita'
tecniche della trasmissione del titolo per via  telematica,  relative
sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime; 
  Visto il provvedimento 6 dicembre 2006, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  288  del  12  dicembre  2006,  emanato  dai  direttori
dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, di concerto
con il  Capo  del  Dipartimento  per  gli  affari  di  giustizia  del
Ministero  della  giustizia,  recante  «Estensione  delle   procedure
telematiche  per  gli  adempimenti  in  materia   di   registrazione,
trascrizione,  iscrizione,  annotazione  e   voltura   ad   ulteriori
tipologie di atti e di soggetti», e in particolare l'art. 9, il quale
prevede che l'ulteriore estensione delle procedure telematiche di cui
all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  463,  e'
attuata con successivi provvedimenti dei direttori dell'Agenzia delle
entrate e dell'Agenzia del territorio, di concerto tra loro e con  il
Ministero della giustizia; 
  Visto  il  provvedimento  interdirigenziale   21   dicembre   2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  302  del  28  dicembre  2010,
emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con  il
direttore generale della giustizia civile del  Dipartimento  per  gli
affari  di  giustizia  del   Ministero   della   giustizia,   recante
«Attivazione,  a  titolo  sperimentale,  del  regime  transitorio  di
facoltativita' della trasmissione, per via telematica, del titolo  da
presentare al conservatore dei registri immobiliari nell'ambito delle
procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del  decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 463»; 
  Visto il  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario»,  e  in  particolare
l'art. 23-quater che ha disposto,  con  decorrenza  dal  1°  dicembre
2012, l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle
entrate; 
  Visto il provvedimento interdirigenziale 20 luglio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 173  del  26  luglio  2012,  emanato  dal
direttore dell'Agenzia del territorio di concerto  con  il  direttore
generale della giustizia civile del Dipartimento per  gli  affari  di
giustizia del Ministero della giustizia, recante «Estensione a  tutto
il territorio nazionale  del  regime  transitorio  di  facoltativita'
della trasmissione per via telematica del  titolo  da  presentare  al
conservatore dei registri  immobiliari  nell'ambito  delle  procedure
telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 463»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  117  del  21
maggio 2013, recante «Regole  tecniche  in  materia  di  generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate
e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3,  24,  comma  4,  28,
comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71»; 
  Visto il provvedimento interdirigenziale 10 marzo 2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  19  marzo  2014,  emanato  dal
direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto  con  il  Capo  del
Dipartimento  per  gli  affari  di  giustizia  del  Ministero   della
giustizia,  recante  «Estensione  ad  altri   soggetti   del   regime
transitorio  di  facoltativita'  della  trasmissione  telematica  del
titolo da presentare  al  conservatore  dei  registri  immobiliari  -
Restituzione  per  via  telematica  del   certificato   di   eseguita
formalita'»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014  in   materia   di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; 
  Visto il provvedimento interdirigenziale 17 marzo 2016,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n.  73  del  29  marzo  2016,  emanato  dal
direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto  con  il  Capo  del
Dipartimento  per  gli  affari  di  giustizia  del  Ministero   della
giustizia, recante «Approvazione delle nuove specifiche tecniche  per
gli  adempimenti  in  materia  di  registrazione,  di   trascrizione,
iscrizione e  annotazione  nei  registri  immobiliari  e  di  voltura
catastale»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Viste le «Linee guida sulla formazione,  gestione  e  conservazione
dei  documenti  informatici»,  adottate  dall'Agenzia  per   l'Italia
digitale con la  determinazione  del  9  settembre  2020,  n.  407  e
successivamente aggiornate con la determinazione del 17 maggio  2021,
n. 371; 
  Visto  il  provvedimento   interdirigenziale   23   gennaio   2024,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  22  del  27  gennaio  2024,
emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con  il
Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della
giustizia, recante «Estensione delle  procedure  telematiche  di  cui
all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  463,
ad  atti  e  provvedimenti  amministrativi  emanati  dalle  pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165»; 
  Visto  il  provvedimento   interdirigenziale   31   ottobre   2024,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  263  del  9  novembre  2024,
emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con  il
Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della
giustizia recante «Estensione  delle  procedure  telematiche  di  cui
all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  463,  ai
soggetti affidatari, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera  b),
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 degli atti  relativi
alla riscossione delle entrate locali»; 
  Visto  il  provvedimento  interdirigenziale   11   dicembre   2024,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  298  del  20  dicembre  2024,
emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con  il
Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della
giustizia, recante «Estensione delle  procedure  telematiche  di  cui
all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  463,
alle procure presso la Corte dei conti per le richieste di formalita'
connesse alle azioni a tutela delle ragioni del credito erariale»; 
  Ritenuto opportuno modificare le modalita'  di  sottoscrizione  del
certificato  di  eseguita   formalita'   nei   registri   immobiliari
restituito per via telematica in caso  di  utilizzo  delle  procedure
telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 463, ovvero in caso di utilizzo del servizio  telematico  di
restituzione  del  duplo,  eliminando  la  qualifica   del   titolare
all'interno del certificato di firma; 
 
                             Dispongono: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita' di sottoscrizione del certificato  di  eseguita  formalita'
  nei registri immobiliari restituito per via telematica 
 
  1. A decorrere dal 1°  luglio  2026,  il  certificato  di  eseguita
formalita' restituito telematicamente al richiedente e'  sottoscritto
dal conservatore, ovvero da un suo sostituto, con una firma digitale,
di cui al decreto legislativo  del  7  marzo  2005,  n.  82,  il  cui
certificato non reca l'indicazione delle relative funzioni. 
  2.  La  presente  disposizione  sostituisce   le   previsioni   dei
provvedimenti  interdirigenziali   le   quali   dispongono   che   il
certificato  di  eseguita  formalita'  sia  sottoscritto  con   firma
digitale con attestazione delle funzioni del sottoscrittore.