IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 1,  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,
recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per  il
riordino  degli  incentivi  all'occupazione  e  della  normativa  che
disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino  degli  enti
previdenziali», con il quale, al fine di migliorare e  dare  maggiore
qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle  politiche
di  sviluppo,  e'  stata  prevista   la   costituzione,   presso   le
amministrazioni centrali e regionali, di propri Nuclei di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  10
settembre 1999, recante  «Costituzione  di  appositi  nuclei  con  la
funzione di garantire il supporto tecnico alla  programmazione,  alla
valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici»; 
  Visto l'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale   dello   Stato   (legge   finanziaria    2001)»,    che,
nell'integrare la dotazione annuale del Fondo previsto  dall'art.  1,
comma  7,  della  legge  n.  144/1999,  prevede  la  possibilita'  di
fronteggiare, con  tale  dotazione,  anche  le  esigenze  finanziarie
relative al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, nonche'  i  costi
di funzionamento dei predetti Nuclei concernenti anche i compensi per
gli esperti interni ed esterni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche», ed in particolare l'art.  7,  comma  6-quater,  il  quale
prevede che le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter  non  si
applicano ai componenti degli organismi indipendenti  di  valutazione
di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e
dei nuclei di valutazione, nonche' degli organismi  operanti  per  le
finalita' di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999,  n.
144; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile 2001, recante «Indirizzi operativi  per  la  costituzione  dei
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti
dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in vista  del  riparto
delle risorse previste dal  comma  10,  dell'art.  145,  della  legge
finanziaria per il 2001»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2008 e successive modificazioni,  recante  «Istituzione  del
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti  pubblici  presso
il Dipartimento per il coordinamento della politica economica»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita'  e  finanza  pubblica»,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.  228,
recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b),  c)  e  d)
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli
investimenti relativi ad opere pubbliche»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  recante
«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del  Consiglio
dei  ministri»,  ed  in  particolare   l'art.   20   concernente   il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica che stabilisce, tra l'altro,  che  presso  il  Dipartimento
opera il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
(NUVV),  alla  cui  organizzazione  si  provvede  con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
dicembre 2012, n. 262, recante «Regolamento  recante  disciplina  dei
nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello  Stato  con
la funzione di garantire il  supporto  tecnico  alla  programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
febbraio 2019, recante «Istituzione della Cabina di  regia  Strategia
Italia», con il quale e' stata istituita la Cabina di regia Strategia
Italia, ai sensi dell'art. 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito con modificazioni dalla legge 16  novembre  2018,  n.
130, rispetto alla quale il Dipartimento per la programmazione  e  il
coordinamento  della  politica  economica  assicura  l'attivita'   di
supporto  tecnico,  istruttorio  e  organizzativo  avvalendosi,   ove
necessario, dell'apporto di specifiche  professionalita'  nell'ambito
dei Nuclei istituiti nel Dipartimento stesso; 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, recante  «Misure
urgenti per il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e  proroga  del  termine  di  cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229», il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021  il
CIPE assuma «la denominazione di Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)» e che  a
decorrere dalla medesima data «in ogni  altra  disposizione  vigente,
qualunque   richiamo   al   Comitato   interministeriale    per    la
programmazione  economica  deve  intendersi  riferito   al   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo
2022, registrato presso la Corte dei conti al  n.  1329  in  data  31
marzo  2022,  recante  la  modifica  dell'articolazione  interna  del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39,  convertito
con  modificazioni  dalla  legge  13  giugno  2023,  n.  68,  recante
«Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsita' idrica  e  per
il potenziamento e l'adeguamento  delle  infrastrutture  idriche»,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata
istituita la Cabina di regia per la crisi idrica, prevedendo  che  il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  svolga  le
funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia e, a  tal  fine,
puo' avvalersi del numero massimo di due esperti o consulenti, di cui
all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,
da inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione  e  verifica  degli
investimenti pubblici del medesimo  Dipartimento  che,  pertanto,  e'
riorganizzato mediante apposito decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri recante anche i criteri di designazione e  le  modalita'
di selezione del personale delle professionalita' necessarie; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
ottobre 2023, che riorganizza il Nucleo  di  valutazione  e  verifica
degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione  e
il  coordinamento  della  politica  economica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, definendone le funzioni, la composizione e il
funzionamento,  nonche'  i  requisiti  professionali,  i  criteri  di
designazione e le modalita' di selezione dei componenti unitamente al
trattamento economico attribuibile ai medesimi, e abroga  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  25  novembre  2008,  come
modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri  15
luglio 2009, 5 dicembre 2019 e 19 ottobre 2022, nonche' i decreti del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
con delega al CIPE del 28 gennaio 2009, del 17 novembre 2009, del  17
febbraio 2020 e del 9 settembre 2021; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
aprile  2024,  recante  «Regolamento  di  autonomia   finanziaria   e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
febbraio 2025, con il quale e' stato modificato l'art. 7  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2023; 
  Visto, in particolare, l'art. 8, coomma 3, del citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2023, che  disciplina
i compensi spettanti ai componenti del Nucleo scelti tra  i  soggetti
di cui all'art. 3, comma 3, secondo e terzo periodo; 
  Ravvisata l'esigenza di regolare  l'attribuzione  dei  compensi  ai
dipendenti  di  amministrazioni  pubbliche,  di  enti   pubblici   ed
autorita'  amministrative  indipendenti,   di   organi   di   rilievo
costituzionale, prevedendo un piu' ampio margine di  graduazione  dei
medesimi, che sia proporzionato alle  specifiche  professionalita'  e
competenze  possedute  in  relazione  alle  attivita'  oggetto  dello
specifico incarico di componente del Nucleo, fermi restando i  limiti
previsti dall'art. 8, comma 2, e, in generale, i  limiti  retributivi
normativamente previsti; 
  Ritenuto, pertanto, necessario modificare il decreto del Presidente
del Consiglio dei  ministri  3  ottobre  2023,  come  modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2025; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott.  Alfredo  Mantovano,  e'
delegata la firma dei decreti, degli  atti  e  dei  provvedimenti  di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,  ad  esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del  Consiglio
dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5
della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
                            ottobre 2023 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  3  ottobre
2023, come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 17 febbraio 2025, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 3 dell'art. 8 e'  sostituito  con  il  seguente:  «Il
Coordinatore e i componenti del Nucleo scelti tra i soggetti  di  cui
all'art.  3,  comma  3,  secondo  periodo,  del   presente   decreto,
mantengono    il    trattamento    economico    fondamentale    delle
amministrazioni   di   appartenenza,   compresa    l'indennita'    di
amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse.
E' a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri il solo onere
relativo al compenso spettante ai sensi del comma 1 e del comma 2 del
presente articolo.».