IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il
riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali», con il quale, al fine di migliorare e dare maggiore
qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche
di sviluppo, e' stata prevista la costituzione, presso le
amministrazioni centrali e regionali, di propri Nuclei di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10
settembre 1999, recante «Costituzione di appositi nuclei con la
funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla
valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici»;
Visto l'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», che,
nell'integrare la dotazione annuale del Fondo previsto dall'art. 1,
comma 7, della legge n. 144/1999, prevede la possibilita' di
fronteggiare, con tale dotazione, anche le esigenze finanziarie
relative al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, nonche' i costi
di funzionamento dei predetti Nuclei concernenti anche i compensi per
gli esperti interni ed esterni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche», ed in particolare l'art. 7, comma 6-quater, il quale
prevede che le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si
applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione
di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e
dei nuclei di valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n.
144;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24
aprile 2001, recante «Indirizzi operativi per la costituzione dei
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti
dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in vista del riparto
delle risorse previste dal comma 10, dell'art. 145, della legge
finanziaria per il 2001»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
novembre 2008 e successive modificazioni, recante «Istituzione del
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso
il Dipartimento per il coordinamento della politica economica»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228,
recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d)
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli
investimenti relativi ad opere pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, recante
«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei ministri», ed in particolare l'art. 20 concernente il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica che stabilisce, tra l'altro, che presso il Dipartimento
opera il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
(NUVV), alla cui organizzazione si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
dicembre 2012, n. 262, recante «Regolamento recante disciplina dei
nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con
la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
febbraio 2019, recante «Istituzione della Cabina di regia Strategia
Italia», con il quale e' stata istituita la Cabina di regia Strategia
Italia, ai sensi dell'art. 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n.
130, rispetto alla quale il Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica assicura l'attivita' di
supporto tecnico, istruttorio e organizzativo avvalendosi, ove
necessario, dell'apporto di specifiche professionalita' nell'ambito
dei Nuclei istituiti nel Dipartimento stesso;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, recante «Misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229», il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021 il
CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)» e che a
decorrere dalla medesima data «in ogni altra disposizione vigente,
qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la
programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo
2022, registrato presso la Corte dei conti al n. 1329 in data 31
marzo 2022, recante la modifica dell'articolazione interna del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito
con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante
«Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsita' idrica e per
il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche», e
successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata
istituita la Cabina di regia per la crisi idrica, prevedendo che il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri svolga le
funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia e, a tal fine,
puo' avvalersi del numero massimo di due esperti o consulenti, di cui
all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
da inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici del medesimo Dipartimento che, pertanto, e'
riorganizzato mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri recante anche i criteri di designazione e le modalita'
di selezione del personale delle professionalita' necessarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
ottobre 2023, che riorganizza il Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e
il coordinamento della politica economica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, definendone le funzioni, la composizione e il
funzionamento, nonche' i requisiti professionali, i criteri di
designazione e le modalita' di selezione dei componenti unitamente al
trattamento economico attribuibile ai medesimi, e abroga il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, come
modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 15
luglio 2009, 5 dicembre 2019 e 19 ottobre 2022, nonche' i decreti del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega al CIPE del 28 gennaio 2009, del 17 novembre 2009, del 17
febbraio 2020 e del 9 settembre 2021;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
febbraio 2025, con il quale e' stato modificato l'art. 7 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2023;
Visto, in particolare, l'art. 8, coomma 3, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2023, che disciplina
i compensi spettanti ai componenti del Nucleo scelti tra i soggetti
di cui all'art. 3, comma 3, secondo e terzo periodo;
Ravvisata l'esigenza di regolare l'attribuzione dei compensi ai
dipendenti di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici ed
autorita' amministrative indipendenti, di organi di rilievo
costituzionale, prevedendo un piu' ampio margine di graduazione dei
medesimi, che sia proporzionato alle specifiche professionalita' e
competenze possedute in relazione alle attivita' oggetto dello
specifico incarico di componente del Nucleo, fermi restando i limiti
previsti dall'art. 8, comma 2, e, in generale, i limiti retributivi
normativamente previsti;
Ritenuto, pertanto, necessario modificare il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2023, come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2025;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e'
delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio
dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Decreta:
Art. 1
Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
ottobre 2023
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre
2023, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 17 febbraio 2025, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell'art. 8 e' sostituito con il seguente: «Il
Coordinatore e i componenti del Nucleo scelti tra i soggetti di cui
all'art. 3, comma 3, secondo periodo, del presente decreto,
mantengono il trattamento economico fondamentale delle
amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennita' di
amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse.
E' a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri il solo onere
relativo al compenso spettante ai sensi del comma 1 e del comma 2 del
presente articolo.».