Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze,  adottate  nell'ambito  della  cabina   di   coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30  dicembre  2025  n.  199,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il  quale
e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza  di  cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026; 
  Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025,  con
il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione
del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma
4, del decreto-legge n. 189 del  2016;  stabilendo  altresi'  che  le
previsioni  di  cui  agli  articoli  3,  50  e  50-bis   del   citato
decreto-legge n. 189 del 2016,  si  applicano  per  l'anno  2026  nel
limite di spesa di 59 milioni di euro; 
  Visti il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120,  nonche'  il
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il
1° luglio 2023; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  2024,  n.  209,  recante
«Disposizioni  integrative  e  correttive  al  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36»,  il
quale  ha  apportato  numerose  modifiche  al  Codice  dei  contratti
pubblici vigente; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» ove applicabile ratione temporis; 
  Viste le ordinanze: 
    a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di
ricostruzione pubblica ai sensi  del  decreto  legislativo  31  marzo
2023, n. 36»; 
    b. n. 162 del 20  dicembre  2023,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; 
    c. n. 196  del  28  giugno  2024,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; 
    d. n. 214 del 23  dicembre  2024,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28  giugno  2023  e  disposizioni  in
materia di Building Information Modeling - BIM»; 
    e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia  di
ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in
vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; 
    f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia  di
qualificazione delle stazioni appaltanti per la  fase  di  esecuzione
dei contratti pubblici, uffici speciali per  la  ricostruzione  e  di
Building Information Modeling - BIM»; 
    g. n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in  materia
di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione
dei contratti pubblici, uffici speciali per  la  ricostruzione  e  di
Building Information Modeling - BIM»; 
  Vista  l'ordinanza  n.  109   del   23   dicembre   2020,   recante
«Approvazione  elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche
nonche' disposizioni organizzative e definizione delle  procedure  di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
  Vista  l'ordinanza  n.  129   del   13   dicembre   2022,   recante
«Approvazione del Programma  straordinario  di  rigenerazione  urbana
connessa al sisma e del Nuovo piano di ricostruzione di  altre  opere
pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonche'  dell'elenco
degli interventi per il recupero del  tessuto  socio-economico  delle
aree colpite dal sisma  finanziati  con  i  fondi  della  Camera  dei
deputati per la Regione Abruzzo»; 
  Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023,  recante  «Approvazione
del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma
e del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere  pubbliche  per  la
Regione Marche nonche' dell'elenco degli interventi per  il  recupero
del tessuto socio-economico delle aree colpite dal  sisma  finanziati
con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche  e  norme
di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022»; 
  Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109  del  2020,  n.
129 del 2022 e n. 137 del 2023,  sono  stati  approvati  gli  elenchi
degli  interventi  di  ricostruzione,   riparazione,   miglioramento,
ristrutturazione,  rigenerazione  urbana  la  cui  realizzazione   e'
assolutamente  necessaria  e  urgente  (anche  considerato  il  tempo
trascorso) per consentire di tornare in via definitiva ad  uno  stato
dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire
uno svolgimento normale  della  vita,  anche  socio-economica,  delle
popolazioni residenti e del turismo  quale  era  prima  degli  eventi
sismici; 
  Vista  l'ordinanza  n.  250   del   22   dicembre   2025,   recante
«Approvazione  del  Nuovo  piano  di  ricostruzione  di  altre  opere
pubbliche localizzate nei territori della  Regione  Abruzzo  e  della
Regione Lazio»; 
  Visto  il  nuovo  accordo  per  l'esercizio  dei  compiti  di  alta
sorveglianza e di garanzia  della  correttezza  e  della  trasparenza
delle  procedure  connesse  alla  ricostruzione  pubblica  post-sisma
Italia centrale  (Accordo  di  alta  sorveglianza)  sottoscritto  con
l'Autorita'  nazionale  anticorruzione  ai  sensi  dell'art.  32  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visto l'elenco degli ulteriori interventi su opere  pubbliche  site
nella Regione Umbria trasmesso con nota acquisita al protocollo della
Struttura commissariale n. CGRTS-8966 del 2 marzo 2026; 
  Preso  atto  delle  risultanze  del  Comitato  istituzionale  della
Regione Umbria di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge  n.  189
del 2016, del 12 gennaio 2026; 
  Considerata la ripartizione delle risorse tra  le  regioni  per  lo
sviluppo  dei  territori  colpiti  dal   sisma,   inquadrabili   come
ricostruzione  in  senso   proprio,   stabilita   nella   Cabina   di
coordinamento del 6 agosto 2025; 
  Ritenuto, al fine di dare concreta  attuazione,  di  approvare  gli
interventi di cui al menzionato elenco costituente il «Nuovo piano di
ricostruzione di altre  opere  pubbliche  localizzate  nei  territori
della Regione Umbria», destinando per la loro  esecuzione  una  somma
complessiva  pari  a  euro  50.500.423,37  a  copertura  della  spesa
relativa  ai  suddetti  interventi,  a  valere  sulle  risorse  della
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge
n. 189 del 2016; 
  Ritenuto di prevedere delle modalita' operative, delle disposizioni
organizzative e procedimentali analoghe a quelle previste da (e  gia'
in uso per l'attuazione degli interventi inseriti ne) la ordinanza n.
137 del 2023; 
  Ritenuto, conseguentemente, di fissare in una successione temporale
analoga a quella originariamente prevista dalla medesima ordinanza n.
137  del  2023,  le  scadenze  temporali  per:  (i)  produzione   del
cronoprogramma; (ii) nomina del RUP; (iii) avvio delle  procedure  di
affidamento  delle  progettazioni;  (iv)  avvio  delle  procedure  di
affidamento dei lavori; 
  Vista l'ordinanza speciale  n.  49  del  26  luglio  2023,  recante
«Disposizioni urgenti per  la  semplificazione  degli  interventi  in
attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13
dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma  1,  della  richiamata
ordinanza speciale n. 49 del 2023, «gli interventi connessi ai  danni
provocati dagli eventi sismici a far data dal 2016  e  in  attuazione
delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del  13  dicembre
2022 e n. 137 del 29 marzo 2023  del  Commissario  straordinario  del
Governo per  la  riparazione,  la  ricostruzione,  l'assistenza  alla
popolazione e  la  ripresa  economica  dei  territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,  sono  qualificati  come
interventi di particolare criticita'  e  urgenza,  in  considerazione
della loro natura essenziale e strategica per la ripresa  della  vita
civile, sociale ed economica, nonche' per il  lungo  lasso  di  tempo
trascorso dal sisma medesimo»; 
  Considerato, altresi', che la medesima ordinanza speciale n. 49 del
2023 stabilisce le  seguenti  modalita'  procedurali  semplificate  e
deroghe per l'esecuzione degli interventi connessi alla ricostruzione
e al ripristino delle opere pubbliche contenute negli  elenchi  delle
richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e  n.  137  del
2023: 
    (i) art. 1, comma 2, «Ai fini  di  cui  al  comma  precedente,  i
soggetti   responsabili   degli   interventi,    possono    procedere
all'affidamento diretto dei servizi di ingegneria  e  architettura  e
dell'attivita' di progettazione fino alla soglia  prevista  dall'art.
14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e,  quindi,  per  un
importo massimo di euro 215.000, con le modalita' previste  dall'art.
50, comma 1, del  richiamato  decreto  legislativo  e  applicando  la
relativa disciplina. 
    (ii) art. 1, comma 2-bis, «Ai fini  di  cui  al  primo  comma,  i
soggetti responsabili degli interventi  di  attuazione  delle  citate
ordinanze, possono procedere all'affidamento diretto dei contratti di
lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n.  36
del 2023, sino a un importo  massimo  di  euro  400.000  e  fermo  il
rispetto del principio di rotazione»; 
    (iii) art. 1, comma 3, «Ai fini di cui  al  presente  articolo  e
nell'ottica del  principio  del  risultato,  e'  comunque  consentita
l'esecuzione anticipata del contratto nelle more della  verifica  dei
requisiti di ordine generale e  di  ordine  speciale  del  contraente
privato. Quando in conseguenza della verifica non sia  confermato  il
possesso dei requisiti generali o speciali  dichiarati,  la  stazione
appaltante applica le disposizioni di cui all'art. 52, comma  2,  del
decreto legislativo n. 36 del 2023»; 
    (iv) art. 2, comma 1, «Fatte salve le procedure gia' avviate alla
data di entrata  in  vigore  della  presente  ordinanza,  i  soggetti
responsabili degli interventi si attengono preferibilmente agli "Atti
tipo per l'affidamento dei servizi di  ingegneria  e  architettura  e
dell'attivita'  di  progettazione",   approvati   con   decreto   del
Commissario straordinario n. 547 del 24 luglio 2023, e pubblicati sul
sito istituzionale  della  Struttura  commissariale,  anche  ai  fini
dell'applicazione  delle   procedure   semplificate   dei   controlli
concordate con ANAC nell'ambito dell'Accordo di alta sorveglianza  di
cui all'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016»; 
    (v) art. 2, comma  1-bis  «Per  l'affidamento  dei  contratti  di
lavori,  i  soggetti  responsabili  degli  interventi  si   attengono
preferibilmente agli "atti e procedure  tipo,  previamente  condivisi
con  l'ANAC,  relativi  alle  diverse  fasi  procedimentali,  per  la
semplificazione  dello  svolgimento  delle  funzioni  della  stazione
appaltante nell'ambito della  ricostruzione  pubblica  nei  territori
colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017", approvati con  decreto
del Commissario straordinario n. 234 del 4 aprile 2024, e  pubblicati
sul sito istituzionale della Struttura commissariale, anche  ai  fini
dei controlli concordati con ANAC nell'ambito  dell'Accordo  di  alta
sorveglianza di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016»; 
    (vi) art. 2, comma 2, «I soggetti responsabili  degli  interventi
motivano le ragioni per cui intendono discostarsi dagli atti tipo  di
cui ai precedenti commi»; 
  Ritenuto, anche per garantire una  uniformita'  delle  disposizioni
applicabili alla  ricostruzione  delle  opere  pubbliche  nell'ambito
dell'intero cratere dei terremoti a far data dal 24 agosto 2016 e  un
piu' rapido ed efficace esercizio dei poteri di alta sorveglianza  da
parte di ANAC, di confermare queste deroghe alla normativa vigente  e
le  correlate  modalita'  esecutive  anche  per  l'esecuzione   degli
interventi contenuti nell'elenco approvati con la presente ordinanza; 
  Ritenuto, sempre a  garanzia  dell'uniformita'  delle  disposizioni
applicabili alla ricostruzione pubblica, di confermare, anche per gli
ulteriori interventi di cui alla presente ordinanza, quanto  previsto
dall'art. 2, comma  2-bis,  dell'ordinanza  n.  137  del  2023,  come
introdotto dall'ordinanza n. 212 del 6 novembre 2024, per cui al fine
di accelerare le procedure di ricostruzione  e  per  la  peculiarita'
delle stesse che, in ogni caso, non sempre  concernono  attivita'  di
nuova  costruzione  bensi'  interventi   su   edifici   esistenti   o
preesistenti, occorre rimettere alla discrezionalita'  delle  singole
amministrazioni competenti e ai singoli  attuatori,  l'applicabilita'
delle percentuali e dei criteri previsti dall'art. 1 della  legge  29
luglio 1949, n. 717; 
  Considerato,  altresi',  che   tale   opzione   di   facoltativita'
applicativa delle percentuali e dei criteri previsti dalla  legge  n.
717 del 1949 si pone, altresi', come necessaria allo scopo di evitare
dubbi o ritardi nella predisposizione dei progetti e nella successiva
realizzazione delle opere; 
  Ritenuto opportuno, per il resto  e  per  quanto  non  diversamente
previsto  nella  presente  ordinanza,  fare  riferimento   a   quanto
disciplinato dalle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129  del
13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 e  successive  modifiche,
relativamente alle modalita' attuative ed esecutive, di gestione e di
monitoraggio,  nonche'  alle  responsabilita'  e  agli  obblighi  per
l'attuazione  degli  interventi  di  cui  all'elenco  di   interventi
allegato; 
  Verificata  la  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie   nella
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge
n. 189 del 2016 che alla data del  1°  marzo  2026  e'  pari  a  euro
1.553.929.025,04,  mentre,  alla  medesima  data,  l'ammontare  delle
risorse disponibili per  la  nuova  programmazione  e'  pari  a  euro
646.154.677,30; 
  Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte  le  condizioni  previste
dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Considerata l'urgenza di provvedere al fine  di  avviare  nel  piu'
breve tempo  possibile  le  attivita'  di  ricostruzione  o  comunque
adeguamento  delle  ulteriori  opere   pubbliche   individuate   come
essenziali con la  presente  ordinanza,  il  tutto  in  favore  delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici a far  data  dal  24  agosto
2016, cosi' da garantire la prosecuzione della  ripresa  sociale  dei
territori dell'Italia centrale coinvolti; 
  Ritenuta,  pertanto,  sussistente  la  necessita'   di   dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza; 
  Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 5  marzo  2026
con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione  del  Nuovo  piano  di  ricostruzione  di  altre   opere
      pubbliche localizzate nei territori della Regione Umbria 
 
  1. E' approvato il Nuovo piano  di  ricostruzione  di  altre  opere
pubbliche localizzate nei  territori  della  Regione  Umbria  colpiti
dagli eventi sismici  occorsi  a  far  data  dal  24  agosto  2016  e
contenuti nell'elenco di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza. 
  2.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1  sono  qualificati  come
interventi di particolare criticita'  e  urgenza,  in  considerazione
della loro natura essenziale e strategica per la ripresa  della  vita
civile, sociale ed economica dei territori interessati,  nonche'  per
il lungo lasso di tempo trascorso dagli eventi sismici.