Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189
del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21;
Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale
e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;
Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con
il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione
del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma
4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le
previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel
limite di spesa di 59 milioni di euro;
Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' il
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il
1° luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante
«Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il
quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti
pubblici vigente;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» ove applicabile ratione temporis;
Viste le ordinanze:
a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di
ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36»;
b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime
transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime
transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime
transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in
materia di Building Information Modeling - BIM»;
e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di
ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in
vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;
f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di
qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione
dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di
Building Information Modeling - BIM»;
g. n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia
di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione
dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di
Building Information Modeling - BIM»;
Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante
«Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche
nonche' disposizioni organizzative e definizione delle procedure di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante
«Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana
connessa al sisma e del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere
pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonche' dell'elenco
degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle
aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei
deputati per la Regione Abruzzo»;
Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante «Approvazione
del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma
e del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la
Regione Marche nonche' dell'elenco degli interventi per il recupero
del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati
con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme
di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022»;
Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n.
129 del 2022 e n. 137 del 2023, sono stati approvati gli elenchi
degli interventi di ricostruzione, riparazione, miglioramento,
ristrutturazione, rigenerazione urbana la cui realizzazione e'
assolutamente necessaria e urgente (anche considerato il tempo
trascorso) per consentire di tornare in via definitiva ad uno stato
dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire
uno svolgimento normale della vita, anche socio-economica, delle
popolazioni residenti e del turismo quale era prima degli eventi
sismici;
Vista l'ordinanza n. 250 del 22 dicembre 2025, recante
«Approvazione del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere
pubbliche localizzate nei territori della Regione Abruzzo e della
Regione Lazio»;
Visto il nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta
sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza
delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma
Italia centrale (Accordo di alta sorveglianza) sottoscritto con
l'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 32 del
decreto-legge n. 189 del 2016;
Visto l'elenco degli ulteriori interventi su opere pubbliche site
nella Regione Umbria trasmesso con nota acquisita al protocollo della
Struttura commissariale n. CGRTS-8966 del 2 marzo 2026;
Preso atto delle risultanze del Comitato istituzionale della
Regione Umbria di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 189
del 2016, del 12 gennaio 2026;
Considerata la ripartizione delle risorse tra le regioni per lo
sviluppo dei territori colpiti dal sisma, inquadrabili come
ricostruzione in senso proprio, stabilita nella Cabina di
coordinamento del 6 agosto 2025;
Ritenuto, al fine di dare concreta attuazione, di approvare gli
interventi di cui al menzionato elenco costituente il «Nuovo piano di
ricostruzione di altre opere pubbliche localizzate nei territori
della Regione Umbria», destinando per la loro esecuzione una somma
complessiva pari a euro 50.500.423,37 a copertura della spesa
relativa ai suddetti interventi, a valere sulle risorse della
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
n. 189 del 2016;
Ritenuto di prevedere delle modalita' operative, delle disposizioni
organizzative e procedimentali analoghe a quelle previste da (e gia'
in uso per l'attuazione degli interventi inseriti ne) la ordinanza n.
137 del 2023;
Ritenuto, conseguentemente, di fissare in una successione temporale
analoga a quella originariamente prevista dalla medesima ordinanza n.
137 del 2023, le scadenze temporali per: (i) produzione del
cronoprogramma; (ii) nomina del RUP; (iii) avvio delle procedure di
affidamento delle progettazioni; (iv) avvio delle procedure di
affidamento dei lavori;
Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023, recante
«Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in
attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13
dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della richiamata
ordinanza speciale n. 49 del 2023, «gli interventi connessi ai danni
provocati dagli eventi sismici a far data dal 2016 e in attuazione
delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre
2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario straordinario del
Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono qualificati come
interventi di particolare criticita' e urgenza, in considerazione
della loro natura essenziale e strategica per la ripresa della vita
civile, sociale ed economica, nonche' per il lungo lasso di tempo
trascorso dal sisma medesimo»;
Considerato, altresi', che la medesima ordinanza speciale n. 49 del
2023 stabilisce le seguenti modalita' procedurali semplificate e
deroghe per l'esecuzione degli interventi connessi alla ricostruzione
e al ripristino delle opere pubbliche contenute negli elenchi delle
richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del
2023:
(i) art. 1, comma 2, «Ai fini di cui al comma precedente, i
soggetti responsabili degli interventi, possono procedere
all'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura e
dell'attivita' di progettazione fino alla soglia prevista dall'art.
14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e, quindi, per un
importo massimo di euro 215.000, con le modalita' previste dall'art.
50, comma 1, del richiamato decreto legislativo e applicando la
relativa disciplina.
(ii) art. 1, comma 2-bis, «Ai fini di cui al primo comma, i
soggetti responsabili degli interventi di attuazione delle citate
ordinanze, possono procedere all'affidamento diretto dei contratti di
lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36
del 2023, sino a un importo massimo di euro 400.000 e fermo il
rispetto del principio di rotazione»;
(iii) art. 1, comma 3, «Ai fini di cui al presente articolo e
nell'ottica del principio del risultato, e' comunque consentita
l'esecuzione anticipata del contratto nelle more della verifica dei
requisiti di ordine generale e di ordine speciale del contraente
privato. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il
possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione
appaltante applica le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 36 del 2023»;
(iv) art. 2, comma 1, «Fatte salve le procedure gia' avviate alla
data di entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti
responsabili degli interventi si attengono preferibilmente agli "Atti
tipo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e
dell'attivita' di progettazione", approvati con decreto del
Commissario straordinario n. 547 del 24 luglio 2023, e pubblicati sul
sito istituzionale della Struttura commissariale, anche ai fini
dell'applicazione delle procedure semplificate dei controlli
concordate con ANAC nell'ambito dell'Accordo di alta sorveglianza di
cui all'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016»;
(v) art. 2, comma 1-bis «Per l'affidamento dei contratti di
lavori, i soggetti responsabili degli interventi si attengono
preferibilmente agli "atti e procedure tipo, previamente condivisi
con l'ANAC, relativi alle diverse fasi procedimentali, per la
semplificazione dello svolgimento delle funzioni della stazione
appaltante nell'ambito della ricostruzione pubblica nei territori
colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017", approvati con decreto
del Commissario straordinario n. 234 del 4 aprile 2024, e pubblicati
sul sito istituzionale della Struttura commissariale, anche ai fini
dei controlli concordati con ANAC nell'ambito dell'Accordo di alta
sorveglianza di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016»;
(vi) art. 2, comma 2, «I soggetti responsabili degli interventi
motivano le ragioni per cui intendono discostarsi dagli atti tipo di
cui ai precedenti commi»;
Ritenuto, anche per garantire una uniformita' delle disposizioni
applicabili alla ricostruzione delle opere pubbliche nell'ambito
dell'intero cratere dei terremoti a far data dal 24 agosto 2016 e un
piu' rapido ed efficace esercizio dei poteri di alta sorveglianza da
parte di ANAC, di confermare queste deroghe alla normativa vigente e
le correlate modalita' esecutive anche per l'esecuzione degli
interventi contenuti nell'elenco approvati con la presente ordinanza;
Ritenuto, sempre a garanzia dell'uniformita' delle disposizioni
applicabili alla ricostruzione pubblica, di confermare, anche per gli
ulteriori interventi di cui alla presente ordinanza, quanto previsto
dall'art. 2, comma 2-bis, dell'ordinanza n. 137 del 2023, come
introdotto dall'ordinanza n. 212 del 6 novembre 2024, per cui al fine
di accelerare le procedure di ricostruzione e per la peculiarita'
delle stesse che, in ogni caso, non sempre concernono attivita' di
nuova costruzione bensi' interventi su edifici esistenti o
preesistenti, occorre rimettere alla discrezionalita' delle singole
amministrazioni competenti e ai singoli attuatori, l'applicabilita'
delle percentuali e dei criteri previsti dall'art. 1 della legge 29
luglio 1949, n. 717;
Considerato, altresi', che tale opzione di facoltativita'
applicativa delle percentuali e dei criteri previsti dalla legge n.
717 del 1949 si pone, altresi', come necessaria allo scopo di evitare
dubbi o ritardi nella predisposizione dei progetti e nella successiva
realizzazione delle opere;
Ritenuto opportuno, per il resto e per quanto non diversamente
previsto nella presente ordinanza, fare riferimento a quanto
disciplinato dalle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del
13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 e successive modifiche,
relativamente alle modalita' attuative ed esecutive, di gestione e di
monitoraggio, nonche' alle responsabilita' e agli obblighi per
l'attuazione degli interventi di cui all'elenco di interventi
allegato;
Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
n. 189 del 2016 che alla data del 1° marzo 2026 e' pari a euro
1.553.929.025,04, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle
risorse disponibili per la nuova programmazione e' pari a euro
646.154.677,30;
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste
dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive
modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali
divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere al fine di avviare nel piu'
breve tempo possibile le attivita' di ricostruzione o comunque
adeguamento delle ulteriori opere pubbliche individuate come
essenziali con la presente ordinanza, il tutto in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto
2016, cosi' da garantire la prosecuzione della ripresa sociale dei
territori dell'Italia centrale coinvolti;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 5 marzo 2026
con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1
Approvazione del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere
pubbliche localizzate nei territori della Regione Umbria
1. E' approvato il Nuovo piano di ricostruzione di altre opere
pubbliche localizzate nei territori della Regione Umbria colpiti
dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 e
contenuti nell'elenco di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono qualificati come
interventi di particolare criticita' e urgenza, in considerazione
della loro natura essenziale e strategica per la ripresa della vita
civile, sociale ed economica dei territori interessati, nonche' per
il lungo lasso di tempo trascorso dagli eventi sismici.