IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  definire  misure
necessarie per favorire  la  realizzazione  e  la  valorizzazione  di
interventi  di  edilizia  residenziale   pubblica   e   di   edilizia
convenzionata destinati  alla  vendita  o  alla  locazione  a  prezzo
calmierato, con l'obiettivo di incrementare l'offerta sostenibile  di
alloggi a prezzi accessibili; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
di  sostegno  in  favore  dei  conduttori  di  alloggi  di   edilizia
residenziale  pubblica  che  versino  in  condizioni   di   morosita'
incolpevole; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
ulteriori misure di contrasto al  disagio  abitativo  sul  territorio
nazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 aprile 2026; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di  coesione,
dell'economia e delle finanze e dell'interno; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Il Piano  casa  di  cui  al  presente  decreto  contiene  misure
straordinarie, necessarie e urgenti per favorire la  realizzazione  e
la valorizzazione di interventi di  edilizia  residenziale  pubblica,
sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo
calmierato, anche tramite interventi  di  sostituzione  edilizia,  di
recupero e  riconversione  di  immobili  del  patrimonio  immobiliare
pubblico non redditizi e non  in  uso  e  progetti  di  contrasto  al
degrado  urbanistico,   edilizio,   ambientale   e   sociale   o   di
rigenerazione  urbana,  con  l'obiettivo  di  incrementare  l'offerta
sostenibile di alloggi a prezzi accessibili. 
  2.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1  sono  finalizzati,   in
particolare, a fornire  una  risposta  ai  fabbisogni  abitativi  dei
giovani e degli studenti universitari,  dei  lavoratori  fuori  sede,
delle giovani coppie e dei genitori  separati,  ovvero  a  realizzare
modelli di coabitazione solidale domiciliare per le  persone  anziane
(senior cohousing) e di  coabitazione  intergenerazionale  (cohousing
intergenerazionale),  nel  rispetto  dei   requisiti   reddituali   e
patrimoniali previsti dalla legislazione vigente.