Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189
del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21;
Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale
e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;
Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con
il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione
del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma
4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le
previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel
limite di spesa di 59 milioni di euro;
Vista la convenzione stipulata tra il Commissario straordinario e
Fintecna S.p.a. in data 7 dicembre 2016 per l'individuazione del
personale da adibire allo svolgimento di attivita' di supporto
tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con
scadenza il 31 dicembre 2018 nonche' l'addendum approvato con
ordinanza commissariale n. 49 del 2018 e l'ordinanza commissariale n.
74 del 22 febbraio 2019, con la quale la predetta convenzione e'
stata successivamente rinnovata per ulteriori due anni;
Vista la comunicazione prot. CGRTS-0028261-P del 18 novembre 2020
con la quale il Commissario straordinario ha proposto a Fintecna
S.p.a. di prorogare la convenzione fino al 31 dicembre 2021, nonche'
di impiegare risorse ulteriori per «elaborare un progetto di
ampliamento del sistema informatico» in uso per la gestione delle
pratiche di ricostruzione, con costi a valere sui risparmi di spesa
realizzati rispetto al plafond di cui alla convenzione, nonche' la
successiva nota del 26 novembre 2020, prot. Fintecna 7477, prot.
CGRTS-0029361-A del 27 novembre 2020, di adesione da parte di
Fintecna S.p.a. alla richiesta del Commissario straordinario, dando
avvio alla realizzazione della piattaforma informatica «GE.DI.SI. -
Gestione Digitale Sisma»;
Considerato che con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 la
convenzione e' stata rinnovata, con integrazioni, fino al 31 dicembre
2021 e, in seguito, con ordinanza commissariale n. 125 del 2022, sino
al 31 dicembre 2022;
Vista l'ordinanza n. 138 del 3 maggio 2023 avente ad oggetto
«Convenzione per lo sviluppo delle piattaforme informatiche del
Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016»;
Vista la convenzione per lo sviluppo delle piattaforme informatiche
del commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, sottoscritta in data 8 maggio 2023;
Vista l'ordinanza commissariale n. 168 del 9 febbraio 2024 con la
quale e' stato approvato il rinnovo della convenzione per le
attivita' di implementazione evolutiva e manutenzione correttiva
della piattaforma informatica del Commissario straordinario del
Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, tra la Struttura
commissariale e Fintecna S.p.a., fino al 31 dicembre 2024;
Vista l'ordinanza commissariale n. 221 del 30 gennaio 2025 con la
quale e' stato approvato il rinnovo della convenzione per le
attivita' di implementazione evolutiva e manutenzione correttiva
della piattaforma informatica del Commissario straordinario del
Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, tra la Struttura
commissariale e Fintecna S.p.a., fino al 31 dicembre 2025;
Visto il comma 743 dell'art. 1 della legge del 29 dicembre 2022, n.
197, come modificato dal comma 588 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2025, n. 199 che ha autorizzato la spesa di 1 milione di
euro per l'anno 2026;
Vista la comunicazione prot. CGRTS-0038674-P-09/10/2025 con la
quale il Commissario straordinario ha rappresentato a Fintecna S.p.a.
la necessita' di prosecuzione delle attivita' previste dalla vigente
convenzione, nelle more del perfezionamento del quadro normativo;
Vista la nota prot. CGRTS-0039571-A-14/10/2025 con la quale
Fintecna S.p.a. ha aderito alla richiesta di proroga per il tempo
necessario alla sottoscrizione della convenzione informatica per il
2026 e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2026;
Vista la nota prot. CGRTS-0047899-A-02/12/2025 con la quale
Fintecna S.p.a. ha precisato che qualora entro il 31 dicembre 2025
non dovesse intervenire la proroga legislativa, con conseguente
scadenza della convenzione informatica al 31 dicembre 2025, gli
effetti dei contratti rinnovati/prorogati dalla scrivente prima del
suddetto termine del 31 dicembre 2025 resteranno in ogni caso salvi
sino al 28 febbraio 2026, prevedendo la rendicontazione delle
relative prestazioni a valere sulle economie registrate
sull'annualita' in corso e/o sugli anni precedenti;
Vista la nota prot. CGRTS-0003815-P-28/01/2026 con cui, inter alia,
e' stato richiesto alla societa' Fintecna S.p.a. di trasmettere una
proposta di convenzione per le attivita' di manutenzione correttiva e
implementazione evolutiva della piattaforma informatica, completa di
quadro economico, unitamente ad un quadro dei profili professionali
occorrenti, e di ogni altro documento necessario;
Vista la nota prot. CGRTS-0007852-P-24/02/2026 con la quale il
Commissario straordinario ha richiesto a Fintecna S.p.a. la ulteriore
prosecuzione, in regime di proroga fino al 31 marzo 2026, delle
attivita' previste dalla convenzione con originaria scadenza al 31
dicembre 2025 e gia' prorogata al 28 febbraio 2026;
Vista la nota prot. CGRTS-0008035-A-25/02/2026 con la quale
Fintecna S.p.a. ha confermato la prosecuzione di tutte le attivita'
di cui alle convenzioni in essere, in regime di proroga, fino alla
data del 31 marzo 2026;
Considerato che la predetta convenzione e' stata sottoscritta dalla
Struttura commissariale e da Fintecna S.p.a. rispettivamente in data
24 febbraio 2025;
Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
n. 189 del 2016 che alla data del 1° marzo 2026 e' pari a euro
1.553.929.025,04;
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste
dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive
modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali
divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata la necessita' di non generare soluzioni di continuita'
nelle attivita' connesse alla ricostruzione e riparazione dei
territori del centro Italia interessati dagli eventi sismici a far
data dal 24 agosto 2016 e supportate dalle attivita' svolte Fintecna
S.p.a.;
Ritenuto, pertanto, la necessita' di dichiarare la provvisoria
esecutivita' della presente ordinanza;
Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 5
marzo 2026;
Dispone:
Art. 1
Oggetto
1. La presente ordinanza approva lo schema di rinnovo della
convenzione, allegato A, per lo sviluppo delle piattaforme
informatiche del Commissario straordinario del Governo per la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la
ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016, nonche' il Quadro economico previsionale 2026,
allegato 1 al predetto schema di convenzione.
2. Per lo svolgimento delle attivita' oggetto dello schema di
convenzione di cui al precedente comma, alla societa' Fintecna S.p.a.
e' riconosciuto un corrispettivo determinato sulla base del «Quadro
economico previsionale 2026», di cui all'allegato 1 allo schema di
convenzione, comprensivo di spese e di ogni altro accessorio comunque
denominato, nonche' quale rimborso del costo delle prestazioni di
servizi, il tutto fino ad un massimo di euro
unmilionesettecentocinquantamila (1.750.000,00) (IVA esclusa) nella
misura di legge, previa presentazione della documentazione attestante
le spese effettivamente sostenute.