Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze,  adottate  nell'ambito  della  cabina   di   coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre  2025,  n.  199,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il  quale
e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza  di  cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026; 
  Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025,  con
il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione
del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma
4, del decreto-legge n. 189 del  2016;  stabilendo  altresi'  che  le
previsioni  di  cui  agli  articoli  3,  50  e  50-bis   del   citato
decreto-legge n. 189 del 2016,  si  applicano  per  l'anno  2026  nel
limite di spesa di 59 milioni di euro; 
  Vista la nota prot.  CGRTS-0038675-P-09/10/2025  con  la  quale  il
Commissario straordinario, ha manifestato la volonta' di procedere al
rinnovo con Fintecna S.p.a. della convenzione  stipulata  in  data  7
dicembre 2016; 
  Vista  la  nota  prot.  CGRTS-0039569-A-14/10/2025  con  la   quale
Fintecna S.p.a. ha riscontrato positivamente la suindicata richiesta,
specificando la data del 28 febbraio 2026 quale termine della proroga
della convenzione in essere; 
  Vista la nota prot. CGRTS-0003815-P-28/01/2026 con cui, inter alia,
e' stato richiesto alla societa' Fintecna S.p.a. di  trasmettere  una
proposta di atto integrativo  e  di  estensione  della  durata  della
convenzione del 6 dicembre 2016, che tenga conto della conferma delle
attivita'  contemplate  nella  convenzione  sottoscritta  nel   2025,
nonche' delle nuove ed ulteriori attivita' come concordate,  completa
di un  quadro  economico,  di  un'ipotesi  di  profili  professionali
analoghi e di ogni altro documento necessario; 
  Vista la nota prot.  CGRTS-0007852-P-24/02/2026  con  la  quale  il
Commissario straordinario ha richiesto a Fintecna S.p.a. la ulteriore
prosecuzione, in regime di proroga  fino  al  31  marzo  2026,  delle
attivita' previste dalla convenzione con originaria  scadenza  al  31
dicembre 2025 e gia' prorogata al 28 febbraio 2026; 
  Vista  la  nota  prot.  CGRTS-0008035-A-25/02/2026  con  la   quale
Fintecna S.p.a. ha confermato la prosecuzione di tutte  le  attivita'
di cui alle convenzioni in essere, in regime di  proroga,  fino  alla
data del 31 marzo 2026; 
  Considerato che: 
    in attuazione della lettera c), del comma  3,  dell'art.  50  del
decreto-legge n. 189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre 2016, n.
2, e' stato approvato lo schema di convenzione  con  Fintecna  S.p.a.
per l'individuazione del personale da  adibire  allo  svolgimento  di
attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico   finalizzate    a
fronteggiare le  esigenze  delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi
sismici a far data dal 24 agosto 2016  nei  territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e in data 7 dicembre 2016  e'  stata
stipulata la relativa convenzione con scadenza il 31  dicembre  2018,
modificata con l'addendum di cui all'ordinanza  commissariale  n.  49
del 26 febbraio 2018; 
    l'ordinanza commissariale n. 74 del 22 febbraio 2019 ha rinnovato
la convenzione del 7 dicembre 2016 con Fintecna S.p.a. per  ulteriori
due anni e pertanto sino al 31 dicembre 2020; 
    con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 e' stato  approvato  lo
schema  di  atto  integrativo  ed  estensione  della   durata   della
convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016,  e  successivamente
integrata, con Fintecna S.p.a. fino al 31 dicembre 2021 conformemente
a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018
come modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge n.  104  del
14 agosto 2020; 
    l'ordinanza n. 125 del 10  febbraio  2022  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA  e  con
Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale  da  adibire  alle
attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo
amministrativo - contabile finalizzate  a  fronteggiare  le  esigenze
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria Anno 2022»; 
    con ordinanza n. 134 del 3 febbraio 2023 e'  stato  approvato  lo
schema  di  atto  integrativo  ed  estensione  della   durata   della
convenzione, fino  al  31  dicembre  2023,  sottoscritta  in  data  7
dicembre 2016, e successivamente integrata, con Fintecna S.p.a.,  per
l'individuazione  del  personale  da  adibire  allo  svolgimento   di
attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico   finalizzate    a
fronteggiare le  esigenze  delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi
sismici del 24 agosto  2016  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria; 
    con ordinanza n. 167 dell'8 febbraio 2024 e' stato approvato, tra
l'altro,  lo  schema  di  convenzione   con   Fintecna   S.p.a.   per
l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di  supporto
tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate
a fronteggiare le esigenze delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi
sismici del 24 agosto  2016  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria. Anno 2024; 
    con ordinanza n. 220 del 30 gennaio 2025 e' stato approvato,  tra
l'altro,  lo  schema  di  convenzione   con   Fintecna   S.p.a.   per
l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di  supporto
tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate
a fronteggiare le esigenze delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi
sismici del 24 agosto  2016  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria. Anno 2025; 
    che la convenzione e' stata  sottoscritta  in  data  28  febbraio
2025; 
  Visti inoltre: 
    il comma 573, dell'art. 1, della legge n.  199  del  30  dicembre
2025, a norma del quale «Per le medesime finalita'  di  cui  all'art.
50, comma 9-quater,  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n.  189
del  2016  puo',  con  propri  provvedimenti  da  adottare  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, del  citato  decreto-legge  n.  189  del  2016,
destinare ulteriori unita' di personale agli Uffici speciali  per  la
ricostruzione, agli  enti  locali  e  alla  struttura  commissariale,
mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'art. 50,  comma  3,
lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite
di spesa di 7,5 milioni di euro per  l'anno  2026.  A  tale  fine  e'
autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026»; 
    il comma 586, dell'art. 1, della legge n.  199  del  30  dicembre
2025,  a  norma  del  quale  «Per  i  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato stipulati con il personale in servizio presso gli  Uffici
speciali per la ricostruzione e presso gli altri  enti  compresi  nel
cratere del sisma del 2016, nonche' per i contratti di lavoro a tempo
determinato di cui alle convenzioni con le societa' indicate all'art.
50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 sono effettuati
in  deroga,  limitatamente  alla  predetta  annualita',   ai   limiti
temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti  del
pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21  e
23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»; 
  Ritenuto, altresi',  per  le  ragioni  sopra  riportate,  di  dover
integrare ed  estendere  la  convenzione  sottoscritta  con  Fintecna
S.p.a. in data 7 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni,
fino al 31 dicembre 2026, secondo lo schema  allegato  alla  presente
ordinanza sotto la lettera «A»; 
  Considerato inoltre che  i  costi  lordi  previsti  dalla  suddetta
convenzione con Fintecna  S.p.a.  per  l'acquisizione  di  personale,
oltre all'importo dell'IVA trova copertura finanziaria sul  fondo  di
cui all'art. 4, comma 3, decreto-legge n. 189 del 2016, sulle risorse
di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, art. 50,  comma  8  e  comma
9-quater, introdotto dall'art. 57, comma 3-quinquies, del  richiamato
decreto-legge n. 104 del 2020, e che la liquidazione  dell'IVA  sara'
effettuata secondo le modalita'  indicate  dall'art.  1,  comma  629,
lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment); 
  Verificata  la  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie   nella
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge
n. 189 del 2016 che alla data del  1°  marzo  2026  e'  pari  a  euro
1.553.929.025,04; 
  Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte  le  condizioni  previste
dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24  novembre  2000,  n.  340,  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Considerata la necessita' di non generare soluzioni di  continuita'
nelle  attivita'  connesse  alla  ricostruzione  e  riparazione   dei
territori del centro Italia interessati dagli eventi  sismici  a  far
data dal 24 agosto  2016  e  supportate  dalle  attivita'  svolte  da
Fintecna S.p.a. in virtu' della convenzione; 
  Ritenuto, pertanto, la  necessita'  di  dichiarare  la  provvisoria
esecutivita' della presente ordinanza; 
  Dato atto dell'intesa acquisita  con  i  Presidenti  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del  5
marzo 2026; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
        Approvazione schema di atto integrativo ed estensione 
         della durata della convenzione con Fintecna S.p.a. 
 
  1. E' approvato lo schema di atto integrativo ed  estensione  della
durata della convenzione sottoscritta in  data  7  dicembre  2016,  e
successivamente  integrata,  con  Fintecna  S.p.a.,   allegato   alla
presente ordinanza sotto la lettera  «B»,  per  l'individuazione  del
personale da  adibire  allo  svolgimento  di  attivita'  di  supporto
tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le  esigenze  delle
popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. 
  2. La convenzione e' integrata ed  estesa  fino  31  dicembre  2026
conformemente a quanto previsto, da ultimo, dall'art. 1,  comma  570,
della citata legge n. 199 del 2025,  con  il  quale,  allo  scopo  di
assicurare  il  proseguimento  e  l'accelerazione  del  processo   di
ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine
della  gestione  straordinaria  di  cui  all'art.  1,  comma  4,  del
decreto-legge n. 189 del 2016. 
  3. Agli oneri  lordi  connessi  all'attuazione  della  convenzione,
stimati  nella  misura  di  euro  7.500.000,00  esclusa   IVA,   come
specificato nel  relativo  allegato  «Quadro  economico  previsionale
2026» si provvede con le risorse assegnate al fondo di  cui  all'art.
4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.