IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE 
                       E LE POLITICHE DEL MARE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 2 e 5; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione  civile»  cosi'  come  modificato  e  integrato  dal
decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale il sen. Nello Musumeci e' stato nominato  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
10 novembre 2022, con il quale al  Ministro  senza  portafoglio  sen.
Nello Musumeci e' stato conferito l'incarico per la protezione civile
e le politiche del mare; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 novembre 2022, con il quale al  Ministro  senza  portafoglio  sen.
Nello  Musumeci   e'   delegato   l'esercizio   delle   funzioni   di
coordinamento, indirizzo, promozione  d'iniziative  anche  normative,
vigilanza e verifica, nonche' di ogni altra funzione attribuita dalle
vigenti disposizioni al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in
materia  di  protezione  civile,  superamento   delle   emergenze   e
ricostruzione civile, nonche' per le politiche del mare; 
  Visto l'art. 7, comma 1,  del  richiamato  decreto  legislativo  n.
1/2018, con cui, al fine dello svolgimento  delle  attivita'  di  cui
all'art. 2 del medesimo codice, gli eventi emergenziali di protezione
civile si distinguono in tre  tipologie,  definendo  di  tipo  b)  le
emergenze connesse  con  eventi  calamitosi  di  origine  naturale  o
derivanti dall'attivita' dell'uomo che per loro natura  o  estensione
comportano l'intervento coordinato di piu' enti o  amministrazioni  e
debbono essere  fronteggiati  con  mezzi  e  poteri  straordinari  da
impiegare  durante  limitati  e   predefiniti   periodi   di   tempo,
disciplinati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano nell'esercizio della rispettiva potesta' legislativa; 
  Visto l'art. 45 del citato Codice di protezione civile con  cui  e'
istituito il «Fondo regionale di  protezione  civile»,  iscritto  nel
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri la  cui
finalita' e' contribuire al potenziamento del sistema  di  protezione
civile  delle  regioni  e  degli  enti  locali,  e  concorrere   agli
interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti  conseguenti  alle
emergenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) del medesimo codice; 
  Visto il decreto-legge  30  giugno  2025,  n.  95,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  8  agosto   2025,   n.   118,   recante:
«Disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita' economiche  e
imprese, nonche' interventi di carattere  sociale  e  in  materia  di
infrastrutture, trasporti ed enti territoriali»; 
  Visto  in  particolare  l'art.  2,  commi  da  4  a  7  del  citato
decreto-legge  n.  95/2025,  con   cui   vengono   emanate   apposite
disposizioni inerenti al Fondo regionale di protezione civile di  cui
all'art. 45 del decreto legislativo n. 1/2018; 
  Considerato che il comma 4 del citato art. 2 finanzia per  euro  20
milioni il citato Fondo regionale di protezione civile; 
  Considerato che il comma 5 del citato art. 2 prevede, alla  lettera
a), la destinazione di una quota pari al 40 per cento  delle  risorse
di cui al comma 4 al potenziamento del sistema di  protezione  civile
delle regioni e degli enti  locali,  nonche',  alla  lettera  b),  la
destinazione della rimanente quota pari al 60 per cento  al  concorso
agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti
conseguenti alle emergenze derivanti da eventi  di  cui  all'art.  7,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1  del  2018,  per  i
quali sia stata dichiarata o  riconosciuta  un'emergenza  di  rilievo
regionale  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del
decreto-legge  n.  95/2025,  a  condizione  che  la   regione   abbia
provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24,  comma  9,  e
25, comma 11, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Visto il decreto  del  Ministro  per  la  protezione  civile  e  le
politiche del mare del 13 gennaio 2026 recante: «Criteri di riparto e
modalita' di trasferimento  delle  risorse  del  Fondo  regionale  di
protezione civile per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2025, n. 118»; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 3, del citato decreto  del  13
gennaio 2026, che prevede che con successivo decreto del Ministro per
la protezione civile e le politiche del mare si provvede a  ripartire
ed assegnare le risorse pari  a  12  milioni  di  euro  alle  regioni
interessate, per l'annualita' 2025, entro il 30 marzo 2026; 
  Vista  la  nota  prot.  2188  del  19  gennaio  2026  con  cui   il
Dipartimento della protezione civile ha chiesto alla  Commissione  di
protezione  civile  di  comunicare  alle  regioni  la  necessita'  di
trasmettere, entro il 31 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 2, comma 5,
del decreto del 13 gennaio 2026, in relazione agli stati  d'emergenza
regionali dichiarati o  riconosciuti  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025, e comunque  entro
il 31 dicembre 2025, gli atti adottati, l'istruttoria regionale e  il
fabbisogno  ammissibile,  attestando  sia  il  rispetto   di   quanto
prescritto dal suddetto decreto nella valutazione dei presupposti  di
cui all'art. 7, comma 1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  n.
1/2018 e dell'entita' del fabbisogno  ammissibile  per  le  misure  e
degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera a), b) e c) del
medesimo decreto legislativo, sia l'aver provveduto alla  regolazione
prevista dagli articoli 24, comma 9,  e  25,  comma  11,  del  citato
decreto legislativo n. 1/2018; 
  Considerato che le Regioni Basilicata,  Emilia-Romagna,  Lombardia,
Umbria, Valle d'Aosta e Veneto presentano i  requisiti  previsti  dal
citato art. 2, comma 5, lettera b), decreto-legge 30 giugno 2025,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118; 
  Considerato  che  il  Dipartimento  della  protezione   civile   ha
effettuato l'istruttoria a carattere speditivo volta a verificare che
sia  stato  attestato  il   rispetto   di   quanto   prescritto   dal
decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, nella valutazione dei  presupposti
di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo  n.
1/2018 e dell'entita' del fabbisogno  ammissibile  per  le  misure  e
degli interventi di cui all'art. 25, comma 2 lettera a), b) e c)  del
medesimo decreto legislativo; 
  Considerato  che  le  citate  Regioni  Basilicata,  Emilia-Romagna,
Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto hanno svolto  l'istruttoria
tenendo conto dei criteri  stabiliti  dall'art.  2  del  decreto  del
Ministro per la protezione civile e le  politiche  del  mare  del  13
gennaio 2026; 
  Viste le note  della  Regione  Basilicata  prot.  n.  25061  del  5
febbraio 2026, della Regione Emilia-Romagna prot. n. 81032 e prot. n.
81063 del 30 gennaio 2026, della Regione Lombardia prot. n. 2127  del
30 gennaio 2026, della Regione Umbria prot. n. 22669 del  30  gennaio
2026, della Regione autonoma  Valle  d'Aosta  prot.  n.  416  del  29
gennaio 2026 e della Regione Veneto prot. n.  50176  del  30  gennaio
2026, con cui sono stati trasmessi i fabbisogni per le misure di  cui
alle lettere a), b) e  c)  del  comma  2  dell'art.  25  del  decreto
legislativo n. 1/2018; 
  Considerato che al fine di completare le istruttorie per le Regioni
Basilicata e Umbria si e' reso necessario  richiedere  documentazione
integrativa con note dipartimentali rispettivamente prot. n.  7737  e
n. 7738 del 16 febbraio 2026; 
  Visto che la Regione Basilicata ha dato riscontro con le note prot.
n. 38338 del 23 febbraio 2026, prot. n. 44073  del  2  marzo  2026  e
prot. n. 47545 del 5 marzo 2026 e  che  la  Regione  Umbria  ha  dato
riscontro con le note prot. n. 51090 del 20 febbraio 2026 e n.  60417
del 2 marzo 2026; 
  Visto che, anche alla luce delle integrazioni pervenute, le  citate
Regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Lombardia, Umbria, Valle  d'Aosta
e Veneto  hanno  rappresentato  un  fabbisogno  complessivo  di  euro
91.766.687,72 per le misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma
2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018; 
  Tenuto conto che le risorse finanziarie stanziate non consentono di
soddisfare le esigenze rappresentate dalle Regioni per le tre  misure
previste dal citato decreto del 13 gennaio 2026 e pertanto  si  rende
necessario ripartire le  stesse  in  modo  proporzionale  escludendo,
quindi, dal riparto i fabbisogni relativi alla lettera c) del comma 2
dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1/2018; 
  Visti gli esiti delle  riunioni  tenutesi  con  la  Commissione  di
protezione civile in data 12 e 29 gennaio 2026, 12 febbraio 2026 e  2
marzo 2026; 
  Visti gli esiti dell'istruttoria effettuata dal Dipartimento  della
protezione   civile   sulle   richieste   formulate   dalle   regioni
interessate, per cui si provvede ad effettuare il riparto delle somme
disponibili, pari ad euro 12 milioni, di cui al  citato  decreto  del
Ministro per la protezione civile e le  politiche  del  mare  del  13
gennaio 2026,  in  misura  proporzionale  ai  fabbisogni  ammissibili
accertati, pari a euro 14.351.860,32; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Riparto ed assegnazione delle risorse finanziarie  pari  ad  euro  12
  milioni, di cui al decreto del Ministro per la protezione civile  e
  le politiche del mare del 13 gennaio 2026. 
 
  1. Per le motivazioni indicate in premessa le risorse  finanziarie,
pari a 12 milioni di euro, di cui al  decreto  del  Ministro  per  la
protezione civile e le politiche del mare del 13 gennaio  2026,  sono
ripartite  ed  assegnate  alle  Regioni  Basilicata,  Emilia-Romagna,
Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta e  Veneto  secondo  quanto  indicato
nell'allegato  1  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto.