IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 2 e 5;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice
della protezione civile» cosi' come modificato e integrato dal
decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale il sen. Nello Musumeci e' stato nominato Ministro
senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen.
Nello Musumeci e' stato conferito l'incarico per la protezione civile
e le politiche del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen.
Nello Musumeci e' delegato l'esercizio delle funzioni di
coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative anche normative,
vigilanza e verifica, nonche' di ogni altra funzione attribuita dalle
vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di protezione civile, superamento delle emergenze e
ricostruzione civile, nonche' per le politiche del mare;
Visto l'art. 7, comma 1, del richiamato decreto legislativo n.
1/2018, con cui, al fine dello svolgimento delle attivita' di cui
all'art. 2 del medesimo codice, gli eventi emergenziali di protezione
civile si distinguono in tre tipologie, definendo di tipo b) le
emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o
derivanti dall'attivita' dell'uomo che per loro natura o estensione
comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni e
debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da
impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo,
disciplinati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano nell'esercizio della rispettiva potesta' legislativa;
Visto l'art. 45 del citato Codice di protezione civile con cui e'
istituito il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui
finalita' e' contribuire al potenziamento del sistema di protezione
civile delle regioni e degli enti locali, e concorrere agli
interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle
emergenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) del medesimo codice;
Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, recante:
«Disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita' economiche e
imprese, nonche' interventi di carattere sociale e in materia di
infrastrutture, trasporti ed enti territoriali»;
Visto in particolare l'art. 2, commi da 4 a 7 del citato
decreto-legge n. 95/2025, con cui vengono emanate apposite
disposizioni inerenti al Fondo regionale di protezione civile di cui
all'art. 45 del decreto legislativo n. 1/2018;
Considerato che il comma 4 del citato art. 2 finanzia per euro 20
milioni il citato Fondo regionale di protezione civile;
Considerato che il comma 5 del citato art. 2 prevede, alla lettera
a), la destinazione di una quota pari al 40 per cento delle risorse
di cui al comma 4 al potenziamento del sistema di protezione civile
delle regioni e degli enti locali, nonche', alla lettera b), la
destinazione della rimanente quota pari al 60 per cento al concorso
agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti
conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di cui all'art. 7,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018, per i
quali sia stata dichiarata o riconosciuta un'emergenza di rilievo
regionale successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 95/2025, a condizione che la regione abbia
provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e
25, comma 11, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare del 13 gennaio 2026 recante: «Criteri di riparto e
modalita' di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di
protezione civile per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2025, n. 118»;
Visto in particolare l'art. 3, comma 3, del citato decreto del 13
gennaio 2026, che prevede che con successivo decreto del Ministro per
la protezione civile e le politiche del mare si provvede a ripartire
ed assegnare le risorse pari a 12 milioni di euro alle regioni
interessate, per l'annualita' 2025, entro il 30 marzo 2026;
Vista la nota prot. 2188 del 19 gennaio 2026 con cui il
Dipartimento della protezione civile ha chiesto alla Commissione di
protezione civile di comunicare alle regioni la necessita' di
trasmettere, entro il 31 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 2, comma 5,
del decreto del 13 gennaio 2026, in relazione agli stati d'emergenza
regionali dichiarati o riconosciuti successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025, e comunque entro
il 31 dicembre 2025, gli atti adottati, l'istruttoria regionale e il
fabbisogno ammissibile, attestando sia il rispetto di quanto
prescritto dal suddetto decreto nella valutazione dei presupposti di
cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
1/2018 e dell'entita' del fabbisogno ammissibile per le misure e
degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera a), b) e c) del
medesimo decreto legislativo, sia l'aver provveduto alla regolazione
prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del citato
decreto legislativo n. 1/2018;
Considerato che le Regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Lombardia,
Umbria, Valle d'Aosta e Veneto presentano i requisiti previsti dal
citato art. 2, comma 5, lettera b), decreto-legge 30 giugno 2025, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118;
Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha
effettuato l'istruttoria a carattere speditivo volta a verificare che
sia stato attestato il rispetto di quanto prescritto dal
decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, nella valutazione dei presupposti
di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
1/2018 e dell'entita' del fabbisogno ammissibile per le misure e
degli interventi di cui all'art. 25, comma 2 lettera a), b) e c) del
medesimo decreto legislativo;
Considerato che le citate Regioni Basilicata, Emilia-Romagna,
Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto hanno svolto l'istruttoria
tenendo conto dei criteri stabiliti dall'art. 2 del decreto del
Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 13
gennaio 2026;
Viste le note della Regione Basilicata prot. n. 25061 del 5
febbraio 2026, della Regione Emilia-Romagna prot. n. 81032 e prot. n.
81063 del 30 gennaio 2026, della Regione Lombardia prot. n. 2127 del
30 gennaio 2026, della Regione Umbria prot. n. 22669 del 30 gennaio
2026, della Regione autonoma Valle d'Aosta prot. n. 416 del 29
gennaio 2026 e della Regione Veneto prot. n. 50176 del 30 gennaio
2026, con cui sono stati trasmessi i fabbisogni per le misure di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 25 del decreto
legislativo n. 1/2018;
Considerato che al fine di completare le istruttorie per le Regioni
Basilicata e Umbria si e' reso necessario richiedere documentazione
integrativa con note dipartimentali rispettivamente prot. n. 7737 e
n. 7738 del 16 febbraio 2026;
Visto che la Regione Basilicata ha dato riscontro con le note prot.
n. 38338 del 23 febbraio 2026, prot. n. 44073 del 2 marzo 2026 e
prot. n. 47545 del 5 marzo 2026 e che la Regione Umbria ha dato
riscontro con le note prot. n. 51090 del 20 febbraio 2026 e n. 60417
del 2 marzo 2026;
Visto che, anche alla luce delle integrazioni pervenute, le citate
Regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta
e Veneto hanno rappresentato un fabbisogno complessivo di euro
91.766.687,72 per le misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma
2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018;
Tenuto conto che le risorse finanziarie stanziate non consentono di
soddisfare le esigenze rappresentate dalle Regioni per le tre misure
previste dal citato decreto del 13 gennaio 2026 e pertanto si rende
necessario ripartire le stesse in modo proporzionale escludendo,
quindi, dal riparto i fabbisogni relativi alla lettera c) del comma 2
dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1/2018;
Visti gli esiti delle riunioni tenutesi con la Commissione di
protezione civile in data 12 e 29 gennaio 2026, 12 febbraio 2026 e 2
marzo 2026;
Visti gli esiti dell'istruttoria effettuata dal Dipartimento della
protezione civile sulle richieste formulate dalle regioni
interessate, per cui si provvede ad effettuare il riparto delle somme
disponibili, pari ad euro 12 milioni, di cui al citato decreto del
Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 13
gennaio 2026, in misura proporzionale ai fabbisogni ammissibili
accertati, pari a euro 14.351.860,32;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Decreta:
Art. 1
Riparto ed assegnazione delle risorse finanziarie pari ad euro 12
milioni, di cui al decreto del Ministro per la protezione civile e
le politiche del mare del 13 gennaio 2026.
1. Per le motivazioni indicate in premessa le risorse finanziarie,
pari a 12 milioni di euro, di cui al decreto del Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare del 13 gennaio 2026, sono
ripartite ed assegnate alle Regioni Basilicata, Emilia-Romagna,
Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto secondo quanto indicato
nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente
decreto.