IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 18, comma 1, lettera e) della legge 9 agosto 2023,  n.
111, in materia di principi e criteri direttivi per la revisione  del
sistema nazionale della riscossione; 
  Visto il decreto  legislativo  29  luglio  2024,  n.  110,  recante
«Disposizioni in materia di  riordino  del  sistema  nazionale  della
riscossione»; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 110
del 2024, concernente «Adempimenti dell'Agente della riscossione», il
quale rimette ad un  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze il compito di stabilire le modalita' con cui l'Agenzia  delle
entrate-riscossione trasmette telematicamente  all'ente  creditore  i
flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle
singole quote, nonche' le riscossioni effettuate nel mese precedente; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 110 del 2024  concernente
il «Differimento del discarico automatico e produzione  dei  relativi
effetti», il quale dispone che  sono  separatamente  evidenziate  nei
flussi informativi trasmessi ai sensi dell'art. 2, comma  1,  lettera
d),  le  quote  affidate  all'Agenzia  delle  entrate-riscossione   a
decorrere dal 1° gennaio 2025 e temporaneamente escluse dal discarico
automatico al verificarsi delle condizioni di cui alle lettere  a)  e
b) del medesimo articolo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante «Disposizioni sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito»; 
  Visto il decreto legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  recante
«Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a  norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»; 
  Visto il decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  recante
«Riordino del servizio nazionale  della  riscossione,  in  attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»; 
  Visto il decreto del  direttore  generale  del  Dipartimento  delle
entrate del Ministero delle finanze  del  22  ottobre  1999,  recante
«Determinazione  delle  modalita'  di  trasmissione,  da  parte   dei
concessionari   della    riscossione,    della    comunicazione    di
inesigibilita', dello stato delle procedure esecutive riguardanti  le
quote dei ruoli ricevuti in carico e delle informazioni relative allo
svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni, ai  sensi
degli articoli 19, commi  1  e  2,  lettera  b),  e  36  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16
che prevedono l'attribuzione ai  dirigenti  generali  della  gestione
finanziaria, tecnica ed  amministrativa  in  relazione  all'indirizzo
politico amministrativo degli organi di Governo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
giugno 2019, n. 103, recante il «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita' di trasmissione dei flussi informativi concernenti lo stato
  delle procedure e le relative riscossioni 
 
  1. L'Agenzia delle entrate-riscossione provvede, entro la  fine  di
ogni  mese  e  con  le  modalita'  indicate  nell'allegato  1,   alla
trasmissione telematica all'ente  creditore  dei  flussi  informativi
concernenti lo stato delle procedure relative alle singole  quote  ad
essa affidate e le riscossioni effettuate nel mese precedente. 
  2. Nei flussi informativi di cui  al  comma  1  sono  separatamente
evidenziate le quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione a
decorrere dal 1° gennaio 2025 e temporaneamente escluse dal discarico
automatico per uno dei motivi indicati nell'art. 4, comma 1,  lettere
a) e b), del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110,  di  seguito
elencati: 
    a. al  31  dicembre  del  quinto  anno  successivo  a  quello  di
affidamento risulta sospesa  la  riscossione  ovvero  pendono  ancora
procedure esecutive o concorsuali; 
    b. tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno  a
esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi
di impresa e  dell'insolvenza,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14,  ovvero  sono  intervenute  dilazioni  ai  sensi
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, o conseguenti all'applicazione di istituti  agevolativi
previsti per legge, ancora in essere al predetto 31  dicembre  ovvero
per  i  quali,  entro  la   medesima   data,   si   sono   verificati
l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio  ovvero,  nel
medesimo periodo di tempo, e' stata  disposta  la  sospensione  della
riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi.