IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE
Visto l'art. 18, comma 1, lettera e) della legge 9 agosto 2023, n.
111, in materia di principi e criteri direttivi per la revisione del
sistema nazionale della riscossione;
Visto il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante
«Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della
riscossione»;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 110
del 2024, concernente «Adempimenti dell'Agente della riscossione», il
quale rimette ad un decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze il compito di stabilire le modalita' con cui l'Agenzia delle
entrate-riscossione trasmette telematicamente all'ente creditore i
flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle
singole quote, nonche' le riscossioni effettuate nel mese precedente;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 110 del 2024 concernente
il «Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi
effetti», il quale dispone che sono separatamente evidenziate nei
flussi informativi trasmessi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera
d), le quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione a
decorrere dal 1° gennaio 2025 e temporaneamente escluse dal discarico
automatico al verificarsi delle condizioni di cui alle lettere a) e
b) del medesimo articolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito»;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante
«Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante
«Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;
Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle
entrate del Ministero delle finanze del 22 ottobre 1999, recante
«Determinazione delle modalita' di trasmissione, da parte dei
concessionari della riscossione, della comunicazione di
inesigibilita', dello stato delle procedure esecutive riguardanti le
quote dei ruoli ricevuti in carico e delle informazioni relative allo
svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni, ai sensi
degli articoli 19, commi 1 e 2, lettera b), e 36 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16
che prevedono l'attribuzione ai dirigenti generali della gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione all'indirizzo
politico amministrativo degli organi di Governo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
giugno 2019, n. 103, recante il «Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze»;
Decreta:
Art. 1
Modalita' di trasmissione dei flussi informativi concernenti lo stato
delle procedure e le relative riscossioni
1. L'Agenzia delle entrate-riscossione provvede, entro la fine di
ogni mese e con le modalita' indicate nell'allegato 1, alla
trasmissione telematica all'ente creditore dei flussi informativi
concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote ad
essa affidate e le riscossioni effettuate nel mese precedente.
2. Nei flussi informativi di cui al comma 1 sono separatamente
evidenziate le quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione a
decorrere dal 1° gennaio 2025 e temporaneamente escluse dal discarico
automatico per uno dei motivi indicati nell'art. 4, comma 1, lettere
a) e b), del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, di seguito
elencati:
a. al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di
affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora
procedure esecutive o concorsuali;
b. tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a
esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi
di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, o conseguenti all'applicazione di istituti agevolativi
previsti per legge, ancora in essere al predetto 31 dicembre ovvero
per i quali, entro la medesima data, si sono verificati
l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel
medesimo periodo di tempo, e' stata disposta la sospensione della
riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi.