Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Art. 1
Prosecuzione dell'((iter)) approvativo del collegamento stabile tra
la Sicilia e la Calabria, commissariamento delle opere a terra e
rimodulazioni connesse al riallineamento temporale delle relative
autorizzazioni di spesa ((nonche' alla prosecuzione di programmi di
titolarita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti))
1. Al fine di conformarsi alle deliberazioni della Corte dei conti
- Sezione centrale del controllo di legittimita' sugli atti del
Governo e delle Amministrazioni dello Stato sulla delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata ai sensi dell'articolo 3,
commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, e sul decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi
dell'articolo 2, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2023,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli
adempimenti necessari, in particolare:
a) a sottoporre al controllo di legittimita' della competente
Sezione della Corte dei conti l'accordo di programma stipulato ai
sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023;
b) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti,
gli adempimenti istruttori propedeutici all'adozione di una nuova
delibera del CIPESS sugli atti e sui documenti di cui all'articolo 3,
comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023, attraverso:
1) l'aggiornamento del piano economico-finanziario della
societa' concessionaria, anche al fine di recepire le variazioni alle
autorizzazioni di spesa per la realizzazione dell'opera disposte
dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 e comunque entro il limite di
spesa autorizzato a legislazione vigente;
2) l'acquisizione del parere dell'Autorita' di regolazione
dei trasporti (ART) sulle tariffe di pedaggio per l'attraversamento
del collegamento stabile stradale, definite nel nuovo piano
economico-finanziario della societa' concessionaria ai sensi
dell'articolo 2, comma 8, lettera c), numero 2), del decreto-legge n.
35 del 2023;
3) la sottoposizione al Consiglio superiore dei lavori
pubblici, nell'ambito delle competenze al medesimo attribuite
dall'articolo 1, comma 4, dell'Allegato I.11 al codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tenuto
conto del parere espresso dal medesimo Consiglio sul progetto di
massima dell'opera nell'adunanza del 10 ottobre 1997, di una
richiesta di parere sui profili tecnici di particolare complessita' e
rilevanza della relazione del progettista di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2023;
c) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti,
gli adempimenti istruttori sull'attuazione dell'articolo 6, paragrafo
4, della direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativo agli esiti procedi-mentali delle conclusioni della
valutazione dell'incidenza sui siti in cui si trovano un tipo di
habitat naturale o una specie prioritari, che si articola:
1) nell'adozione di un provvedimento del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica di ricognizione delle
valutazioni ambientali e dell'incidenza sui siti di cui all'alinea,
anche con riferimento alle soluzioni alternative, inclusa quella di
non intervento;
2) nell'adozione di un provvedimento del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentite le amministrazioni settoriali
competenti, di individuazione delle conseguenze sulla salute
dell'uomo e sulla sicurezza pubblica attese dalla realizzazione
dell'opera, tenuto conto delle soluzioni alternative, inclusa quella
di non intervento;
3) nella sottoposizione al Consiglio dei ministri di una
nuova proposta di deliberazione in merito ai motivi imperativi di
rilevante interesse pubblico che, in considerazione delle conseguenze
individuate dai provvedimenti di cui ai numeri 1) e 2) della presente
lettera, giustificano la realizzazione dell'opera;
d) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti,
gli adempimenti istruttori relativi al dialogo strutturato con la
Commissione europea sulla valutazione della compatibilita' del
progetto con il quadro normativo dell'Unione europea;
e) a svolgere ogni altro compito funzionale alla prosecuzione e
conclusione dell'((iter)) approvativo dell'opera nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n.
35 del 2023 sulla natura sostitutiva della ((delibera del CIPESS))
rispetto ad ogni altra autorizzazione((e approvazione e ogni altro))
parere comunque denominato, propedeutico o successivo alla delibera
medesima, fermo restando quanto espressamente previsto dal predetto
decreto-legge n. 35 del 2023 e dal presente articolo.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS) il piano economico-finanziario, come
modificato all'esito dell'istruttoria svolta in coerenza con quanto
previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, nonche' gli
ulteriori atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 7, del
decreto-legge n. 35 del 2023, per l'approvazione degli stessi ai
sensi del medesimo articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 35
del 2023, previa acquisizione del parere del Nucleo di consulenza per
l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di
pubblica utilita' (NARS) sul piano economico-finanziario.
3. La delibera adottata dal CIPESS ai sensi del comma 2 e'
trasmessa alla competente Sezione della Corte dei conti, secondo le
disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della ((legge 14
gennaio)) 1994, n. 20, per il controllo preventivo di legittimita'.
4. All'esito dell'acquisto di efficacia dell'accordo di programma
di cui al comma 1, lettera a), e della delibera adottata dal CIPESS
ai sensi del comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' autorizzato a sottoscrivere con la societa'
concessionaria un atto aggiuntivo alla convenzione stipulata ai sensi
dell'articolo 7 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante, sotto
forma di allegato, il piano economico-finanziario, come modificato
all'esito dell'istruttoria svolta in coerenza con quanto previsto dal
comma 1, lettera b), del presente articolo. Il decreto di assenso al
predetto atto aggiuntivo, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 8,
del decreto-legge n. 35 del 2023, e' trasmesso, unitamente
all'accordo di programma di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo, alla competente Sezione della Corte dei conti per il
controllo preventivo di legittimita'.
5. L'Amministratore delegato pro tempore ((della societa' Rete))
Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e' nominato Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali
ferroviari complementari al collegamento stabile tra la Sicilia e la
Calabria, individuati e attribuiti alla societa' RFI nell'accordo di
programma stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del
decreto-legge n. 35 del 2023, di cui all'allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
6. Il Commissario straordinario di cui al comma 5 opera con i
poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. L'incarico commissariale decorre dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e cessa alla data
dell'effettiva entrata in esercizio ((delle opere realizzate con gli
interventi)) di cui al comma 5. Per lo svolgimento dei compiti di cui
al comma 5, il Commissario straordinario e' autorizzato a nominare,
in qualita' di subcommissari, i responsabili pro tempore di strutture
((della societa' RFI)), ai quali puo' delegare attivita' e funzioni
proprie, e puo' avvalersi della collaborazione delle strutture della
medesima societa' RFI e delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario straordinario e
agli eventuali ((subcommissari)) nominati non spettano compensi,
gettoni di presenza e indennita', comunque denominati. Gli eventuali
rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio ((della societa'
RFI)).
7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dai commi da 1 a 6 con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementata di 26 milioni
di euro per l'anno 2030, 407 milioni di euro per l'anno 2031, 857
milioni di euro per l'anno 2032, 293 milioni di euro per l'anno 2033
e 1.204 milioni di euro per l'anno 2034.
9. Ai fini della riduzione dell'esposizione debitoria della
societa' Rete Ferroviaria italiana (RFI) e' autorizzata la spesa di
1.800 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro per
l'anno 2027.
10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89((, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2024, n. 120,)) e' incrementata di 109 milioni
di euro per l'anno 2029 e l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e'
incrementata di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030
e 2031.
((10-bis. Al fine di procedere celermente al completamento delle
opere di infrastrutturazione viaria gia' avviate sulla direttrice di
collegamento tra il Mar Ionio e il Mar Adriatico in provincia di
Brindisi, e' autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno
2026 per l'avvio delle attivita' progettuali relative alla
realizzazione della circumvallazione di San Vito dei Normanni. Ai
relativi oneri, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))
11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota
assegnata, con ((il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
dell'11 giugno)) 2019, al Ministero delle infrastrutture e ((dei))
trasporti e destinata al programma ANAS «Ponti, Viadotti e Gallerie»
e' incrementata di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026,
2027 e 2028 e di 54 milioni di euro per l'anno 2029.
12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota
assegnata, con ((il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 dicembre 2020, pubblicato nella)) Gazzetta Ufficiale ((n. 41 del
18 febbraio 2021)), al Ministero delle infrastrutture e ((dei))
trasporti e destinata al programma ANAS «manutenzione straordinaria»
e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e 222 milioni
di euro per l'anno 2028.
13. L'autorizzazione di spesa a favore della societa' Rete
Ferroviaria italiana (RFI) di cui all'articolo 1, comma 86, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040.
14. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30
dicembre 2023, n. 213, e' incrementato di 480 milioni di euro per
l'anno 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 500 milioni di
euro per l'anno 2033.
15. Il fondo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 886,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e' incrementato in termini di
indebitamento netto di 8 milioni di ((euro per l'anno)) 2028, 100
milioni di ((euro per l'anno)) 2029, 26 milioni di((euro per l'anno))
2030, 731 milioni di ((euro per l'anno)) 2031, 1.340 milioni di
((euro per l'anno)) 2032, 830 milioni di ((euro per l'anno)) 2033 e
di 107 milioni di ((euro per l'anno)) 2034, nonche' in termini di
fabbisogno e indebitamento netto di 250 milioni di euro per l'anno
2035 e 124 milioni di euro per l'anno 2036.
16. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 778 milioni di
euro per l'anno 2026, 592 milioni di euro per l'anno 2027, 303
milioni di euro per l'anno 2028 e 507 milioni di euro per l'anno
2029.
17. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16((, ad esclusione del
comma 10-bis)), pari a 2.828 milioni di euro per l'anno 2026, 1.992
milioni di euro per l'anno 2027, 775 milioni di euro per l'anno 2028,
760 milioni di euro per l'anno 2029, 116 milioni di euro per l'anno
2030, 977 milioni di euro per l'anno 2031, 1.107 milioni di euro per
l'anno 2032, 793 milioni di euro per l'anno 2033, 1.204 milioni di
euro per l'anno 2034 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2035 al 2040, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento
netto a 856 milioni di euro per l'anno 2029, 266 milioni di euro per
l'anno 2030, 1.095 milioni di euro per l'anno 2031, 1.340 milioni di
euro per l'anno 2032, 830 milioni di euro per l'anno 2033, 280
milioni di euro per l'anno 2035 e 154 milioni di euro per l'anno
2036, si provvede:
a) quanto a 938 milioni di euro per l'anno 2026, 718 milioni di
euro per l'anno 2027, 632 milioni di euro per l'anno 2028 e 499
milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2031, 22 milioni di
euro per l'anno 2032 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni
2033 e 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 giugno
2024, n. 89((, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2024, n. 120));
c) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032
al 2040, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2025,
n. 199;
d) quanto a 86 milioni di euro per l'anno 2030, 204,76 milioni di
euro per l'anno 2031, 288 milioni di euro per l'anno 2032 e 225
milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota assegnata,
con ((il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11
giugno)) 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
destinata al programma ANAS «Ponti, Viadotti e Gallerie»;
e) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2031, 98 milioni di
euro per l'anno 2032 e 174 milioni di euro per l'anno 2034, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
relativamente alla quota assegnata, con ((il citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri)) 23 dicembre 2020, al
Ministero delle infrastrutture e ((dei)) trasporti e destinata al
programma ANAS «manutenzione straordinaria»;
f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2030, 661,24 milioni di
euro per l'anno 2031, 669,04 milioni di euro per l'anno 2032, 500
milioni di euro per l'anno 2033 e 712 milioni di euro per l'anno
2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
a favore della societa' Rete Ferroviaria italiana (RFI) di cui
all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
g) quanto a 1.890 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274 milioni
di euro per l'anno 2027, 143 milioni di euro per l'anno 2028, 261
milioni di euro per l'anno 2029 e 250 milioni di euro per l'anno
2034, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo
1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
h) quanto a 126 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di
euro per l'anno 2028, 350 milioni di euro per l'anno 2029, 236
milioni di euro per l'anno 2030, 328 milioni di euro per ((l'anno
2032 e)) 35 milioni di euro per l'anno 2033, in termini di fabbisogno
e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
((17-bis. Al fine di consentire la prosecuzione di programmi di
titolarita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche
in relazione ad impegni gia' assunti:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 302,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente alla parte in
conto capitale di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e' incrementata di euro 8.700.000 per l'anno 2026, di euro
8.000.000 per l'anno 2027 e di euro 3.500.000 per l'anno 2028;
b) e' autorizzata la spesa di euro 2.291.597 per ciascuno degli
anni 2026 e 2027 e di euro 2.000.000 per l'anno 2028, per la
realizzazione di interventi sugli immobili che interessano il
patrimonio storico-artistico delle regioni o di altri soggetti
pubblici;
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 241,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di euro
8.167.750 per l'anno 2026 e di euro 13.444.986 per ciascuno degli
anni 2027 e 2028;
d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
destinata a interventi di conservazione, manutenzione, restauro e
valorizzazione dei beni culturali, e' incrementata di euro 4.310.380
per l'anno 2026, di euro 7.614.218 per l'anno 2027 e di euro
7.929.996 per l'anno 2028;
e) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativamente alla quota di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
destinata alla realizzazione di piccole e medie opere nel
Mezzogiorno, e' incrementata di euro 3.823.410 per l'anno 2026;
f) la dotazione finanziaria del programma degli interventi a
titolarita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'allegato 2 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 330 del 12 dicembre 2025 e' incrementata di euro
1.330.000 per l'anno 2026;
g) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
destinata a interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico,
e' incrementata di euro 14.382.598 per l'anno 2026, di euro 1.306.182
per l'anno 2027 e di euro 12.154.212 per l'anno 2028;
h) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e' incrementata di euro
40.000.000 per l'anno 2026, al fine di consentire lo scorrimento
della graduatoria delle istanze relative all'annualita' 2025;
conseguentemente il termine di conclusione dei lavori finanziati ai
sensi della presente lettera e' fissato al 31 dicembre 2026;
i) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di euro
46.805.735 per l'anno 2029, di euro 37.851.248 per l'anno 2030 e di
euro 21.529.194 per l'anno 2031.))
((17-ter. Agli oneri derivanti dal comma 17-bis, pari
complessivamente a euro 83.005.735 per l'anno 2026, a euro 32.656.983
per l'anno 2027, a euro 39.029.194 per l'anno 2028, a euro 46.805.735
per l'anno 2029, a euro 37.851.248 per l'anno 2030 e a euro
21.529.194 per l'anno 2031, si provvede:
a) quanto a euro 80.000.000 per l'anno 2026, a euro 10.656.983
per l'anno 2027 e a euro 15.529.194 per l'anno 2028, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a euro 1.805.735 per l'anno 2026, mediante utilizzo
delle risorse del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) quanto a euro 14.000.000 per l'anno 2027, a euro 20.000.000
per l'anno 2028, a euro 12.000.000 per l'anno 2029 e a euro
27.194.265 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234;
d) quanto a euro 7.500.000 per l'anno 2029, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
e) quanto a euro 291.597 per ciascuno degli anni 2029 e 2030,
mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, derivanti dal
riparto del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma
5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e destinate alle spese per
gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle
regioni o di altri soggetti pubblici;
f) quanto a euro 7.167.750 per l'anno 2029 e a euro 7.444.986 per
ciascuno degli anni 2030 e 2031, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 241, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190;
g) quanto a euro 1.310.380 per l'anno 2029, a euro 1.614.218 per
l'anno 2030 e a euro 1.929.996 per l'anno 2031, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
relativamente alla quota di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti destinata a interventi di
conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni
culturali;
h) quanto a euro 2.823.410 per l'anno 2029, mediante utilizzo
delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, derivanti dal riparto del Fondo di
conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e destinate alle spese per il programma
straordinario di interventi per le piccole e medie opere nel
Mezzogiorno;
i) quanto a euro 1.330.000 per l'anno 2029, mediante utilizzo
delle risorse, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, derivanti dal riparto del Fondo di
conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e finalizzate alla costruzione, sistemazione,
manutenzione e completamento di edifici pubblici statali;
l) quanto a euro 14.382.598 per l'anno 2029, a euro 1.306.182 per
l'anno 2030 e a euro 12.154.212 per l'anno 2031, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
relativamente alla quota di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti destinata a interventi urgenti in
materia di dissesto idrogeologico;
m) quanto a euro 1.200.000 per l'anno 2026, a euro 8.000.000 per
l'anno 2027 e a euro 3.500.000 per l'anno 2028, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 7 e 8 e
dell'articolo 3, commi 2, 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo
2023, n. 35 «Disposizioni urgenti per la realizzazione del
collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023,
n. 58, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2023, n.
125:
«Art. 2 (Rapporto di concessione). - (Omissis)
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis
della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come sostituito
dall'articolo 1 del presente decreto, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia
e delle finanze sono autorizzati a stipulare con la
societa' concessionaria e con i soci di cui all'articolo 1,
primo comma, della medesima legge n. 1158 del 1971, come
modificato dall'articolo 1 del presente decreto, un accordo
di programma per la definizione dei rispettivi impegni di
natura amministrativa e finanziaria connessi al riavvio
dell'attivita' della societa' concessionaria e al
completamento delle procedure di progettazione e di
realizzazione dell'opera.
8. Per le finalita' di cui al comma 7, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a
sottoscrivere con la societa' concessionaria uno o piu'
atti aggiuntivi alla convenzione stipulata ai sensi
dell'articolo 7 della citata legge n. 1158 del 1971. I
predetti atti aggiuntivi, assentiti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Regione siciliana e la regione Calabria, disciplinano, tra
l'altro:
a) la durata residua della concessione, secondo
quanto stabilito nella convenzione di concessione e nei
relativi atti aggiuntivi, fermo restando che la concessione
per la gestione ha una durata di trent'anni decorrenti
dall'entrata in esercizio dell'opera e che eventuali
proroghe dei termini per la realizzazione dell'opera
comportano corrispondenti proroghe della durata della
concessione;
b) il cronoprogramma relativo alla realizzazione
dell'opera, con la previsione che il progetto esecutivo e'
approvato anche per fasi costruttive;
c) il nuovo piano economico-finanziario della
concessione, nel quale sono, in particolare, individuati:
1) la copertura finanziaria dell'investimento,
anche attraverso finanziamenti all'uopo contratti sul
mercato nazionale e internazionale, nonche' gli introiti e
contributi a favore della concessionaria;
2) i ricavi complessivi previsti e le tariffe di
pedaggio per l'attraversamento del collegamento stabile,
stradale e ferroviario, determinate sulla base di uno
studio di traffico aggiornato, secondo criteri idonei a
promuovere la continuita' territoriale tra la Sicilia e la
Calabria, e in misura tale da perseguire la sostenibilita'
economica e finanziaria dell'opera;
3) il canone di utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria riferito alla linea e agli impianti realizzati
dalla societa' concessionaria, riscosso dalla societa'
R.F.I. S.p.a., determinato in misura tale da perseguire la
sostenibilita' economica e finanziaria dell'opera e
trasferito alla societa' concessionaria al netto della
quota del medesimo canone destinata alla copertura dei
costi operativi sostenuti dalla societa' R.F.I. S.p.a.;
4) i costi sostenuti dalla societa' sino alla
data di entrata in vigore del presente decreto per le
prestazioni rese in funzione della realizzazione
dell'opera, limitatamente a quelle funzionali al riavvio
della medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 6;
5) il costo complessivo dell'opera e le singole
voci di spesa che lo compongono, comprensivi degli
eventuali oneri finanziari che si prevede di sostenere per
la realizzazione e gestione dell'opera, rideterminati ai
sensi del comma 8-bis, sulla base del costo dell'opera
indicato nell'Allegato II della Nota di aggiornamento al
Documento di economia e finanza 2012, nel limite del quale
devono essere ricompresi i costi di adeguamento progettuale
di cui all'articolo 3, comma 2.
(Omissis).»
«Art. 3 (Riavvio delle attivita' di programmazione e
progettazione dell'opera). - (Omissis)
2. Il progetto definitivo dell'opera, redatto ai
sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed
approvato dal Consiglio di amministrazione della societa'
concessionaria il 29 luglio 2011, e' integrato da una
relazione del progettista, attestante la rispondenza al
progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate
in sede di approvazione dello stesso, con particolare
riferimento alla compatibilita' ambientale e alla
localizzazione dell'opera. Nella relazione sono altresi'
indicate le ulteriori prescrizioni da sviluppare nel
progetto esecutivo al fine di adeguarlo:
a) alle norme tecniche per le costruzioni NTC2018,
di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2018, e alle conseguenti modifiche alla
modellazione geologica e alla caratterizzazione geotecnica;
b) alla normativa vigente in materia di sicurezza;
c) alle regole di progettazione specifiche di cui
ai manuali di progettazione attualmente in uso, salve
deroghe;
d) alla compatibilita' ambientale;
e) agli eventuali ulteriori adeguamenti progettuali
ritenuti indispensabili anche in relazione all'evoluzione
tecnologica e all'utilizzo dei materiali di costruzione;
f) alle prove sperimentali richieste dal parere
espresso dal Comitato scientifico di cui all'articolo 4,
comma 6, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sul
progetto definitivo approvato dal Consiglio di
amministrazione della societa' il 29 luglio 2011.
(Omissis).
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
verifica la compatibilita' delle valutazioni istruttorie
acquisite dalla conferenza di servizi ai sensi del comma 5
anche alla luce delle risultanze della valutazione di
impatto ambientale. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti trasmette al Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)
per l'approvazione i seguenti atti e documenti:
a) le osservazioni, richieste e prescrizioni
acquisite nella conferenza di servizi e ritenute
assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
b) le eventuali prescrizioni formulate all'esito
del procedimento di valutazione di impatto ambientale;
c) il progetto definitivo e la relazione di cui al
comma 2;
d) il piano economico-finanziario di cui
all'articolo 2, comma 8;
e) la relazione istruttoria del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale
copertura finanziaria dei costi di realizzazione
dell'intervento.
8. L'approvazione richiesta ai sensi del comma 7, da
adottarsi entro il 31 dicembre 2024 con il voto favorevole
della maggioranza dei componenti il CIPESS, sostituisce
ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque
denominato e consente la realizzazione e, per gli
insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le
opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto
approvato.
(Omissis).».
- La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e
bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2025, n.
301.
- Si riporta l'articolo 1, comma 4, dell'allegato I.11
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 marzo 2023, n. 77:
«Allegato I.11 Disposizioni relative
all'organizzazione, alle competenze, alle regole di
funzionamento, nonche' alle ulteriori attribuzioni del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Articolo 1. Ulteriori competenze e attribuzioni.
(Omissis)
4. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
parere sulle questioni comunque pertinenti alle materie di
cui al comma 1, sottoposte al suo esame dagli organi
costituzionali, dal Presidente del Consiglio dei ministri,
dai singoli ministri, dai presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti
locali, da altri enti pubblici e dalle autorita'
indipendenti e puo' redigere norme tecniche particolari su
richiesta degli stessi soggetti. Su richiesta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio
superiore dei lavori pubblici svolge, inoltre, specifiche
missioni tecniche in merito a problematiche di particolare
complessita'.
(Omissis).»
- La direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e'
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del
22 luglio 1992, n. L 206.
- Si riporta l'articolo 3, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in
attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti
collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto di lavori, servizi o forniture, se di
importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti passivi,
se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 7 della legge 17 dicembre 1971,
n. 1158 (Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia
ed il continente) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
gennaio 1972, n. 8:
«Art. 7. - 1. Alla disciplina dei rapporti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la
societa' concessionaria relativi alla costruzione del
collegamento viario e ferroviario ed all'esercizio del
collegamento stradale tra la Sicilia ed il continente si
provvede, con apposita convenzione, da stipularsi entro 60
giorni dall'approvazione del progetto preliminare.
2. La convenzione di cui al comma 1 e' approvata con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le Regioni Sicilia e Calabria.
3. In particolare la convenzione, nel quadro delle
previsioni del progetto preliminare approvato, disciplina,
tra l'altro:
a) il programma di costruzione di tutte le opere,
fissando i relativi termini di ultimazione e quelli di
avvio della gestione;
b) le caratteristiche funzionali, impiantistiche,
tecniche ed architettoniche delle opere da eseguire e lo
standard dei servizi;
c) le modalita' di realizzazione delle prestazioni
da parte della societa' Stretto di Messina S.p.A., secondo
le disposizioni e le procedure previste, per la
realizzazione delle infrastrutture strategiche e di
preminente interesse nazionale, dal decreto legislativo 20
agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni, mediante
affidamento ad uno o piu' contraenti generali o mediante
concessione di costruzione e gestione;
d) le modalita' ed i termini per il collaudo delle
opere secondo le previsioni di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nonche' per
l'entrata in esercizio del collegamento sia stradale che
ferroviario;
e) le modalita' di esercizio dei poteri di
vigilanza da parte del concedente, ferma restando la
responsabilita' a carico della concessionaria sia della
progettazione che dell'esecuzione dei lavori;
f) le modalita' per la riconsegna
all'Amministrazione statale dell'opera e relative
pertinenze al termine della concessione;
g) le penali e le ipotesi di decadenza dalla
concessione, con le relative procedure, nonche' i criteri e
le modalita' per l'acquisizione allo Stato delle opere e
degli impianti;
h) casi in cui lo Stato puo' esercitare il riscatto
anticipato dell'opera pubblica oggetto della presente
legge, nonche' i termini e le modalita' per l'esercizio del
riscatto stesso;
i) l'assunzione da parte della concessionaria di
tutti i costi di progettazione, costruzione e di
manutenzione, anche straordinaria, dell'opera, nonche'
delle spese di esercizio del collegamento stradale per
l'intera durata della concessione;
l) il piano economico-finanziario, la durata della
concessione e l'eventuale contributo da accordare in
stretta osservanza alle previsioni contenute nel piano
economico-finanziario stesso, nonche' le modalita' di
corresponsione del contributo stesso secondo la disciplina
prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190; la previsione che alla approvazione
del progetto definitivo dell'opera, nonche' all'entrata in
esercizio del collegamento sullo stretto, sara' accertato
il costo aggiornato dei lavori e stabilito, per differenza,
l'eventuale contributo integrativo da corrispondere alla
societa' concessionaria per gli aumenti di costo derivanti
da forza maggiore, sorpresa geologica, sopravvenute
prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque derivanti
da richieste del concedente; l'eventuale contributo
integrativo sara' determinato in stretta osservanza del
piano economico-finanziario ed ai relativi oneri si fara'
fronte con le risorse stanziate annualmente per le
infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443;
m) la specificazione della quota annuale di
ammortamento degli investimenti in stretta osservanza alle
previsioni contenute nel piano economico finanziario, con
la indicazione del valore residuo dell'investimento non
ammortizzato al termine della concessione; le modalita'
finanziarie di devoluzione allo Stato dell'opera e relative
pertinenze al termine della concessione e le modalita' di
revisione periodica del piano economico finanziario;
n) le modalita' di reperimento, da parte della
societa' concessionaria, dei mezzi finanziari occorrenti
per la realizzazione delle prestazioni affidate, tenendo
conto della possibilita' di cedere in proprieta' o diritto
di godimento beni immobili allo scopo espropriati, la cui
utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera
affidata, secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 2,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla
legge 1° agosto 2002, n. 166;
o) la eventuale partecipazione al capitale della
societa' Stretto di Messina S.p.A. di altri soggetti
pubblici e privati; in tale caso saranno apportate le
conseguenti modifiche allo statuto della societa' stessa;
p) le modalita' e i termini per la manutenzione e
gestione delle opere, nonche' i poteri di controllo del
concedente sulla gestione stessa;
q) la devoluzione in favore della concessionaria
degli introiti derivanti dalla gestione del collegamento
stradale;
r) l'entita' e le modalita' di versamento del
canone da corrispondersi alla concessionaria da RFI - Rete
Ferroviaria Italiana S.p.a. per l'esercizio degli impianti
ferroviari, per il primo anno di esercizio, nonche' i
criteri e le modalita' da seguire per la determinazione del
canone stesso per gli ulteriori anni di esercizio e
relative modalita' di versamento. Sono devolute alla
concessionaria, a decorrere dall'avvio dell'esercizio
ferroviario, le somme riconosciute ad RFI Spa per gli oneri
di collegamento ferroviario tra la penisola e la Sicilia,
nella misura prevista dall'Accordo di programma vigente
alla stipula della convenzione, con gli eventuali
aggiornamenti;
s) i criteri per la determinazione e l'adeguamento
delle tariffe di pedaggio determinate in misura tale da
favorire una giusta politica di valorizzazione economica
del Mezzogiorno;
t) la possibilita' di deferire al giudizio di un
collegio arbitrale, secondo le previsioni di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190, le eventuali controversie tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da una parte, e la societa'
concessionaria, dall'altra, relative alla esecuzione,
interpretazione e risoluzione della convenzione;
u) l'inserimento, negli atti contrattuali di
affidamento dell'opera a terzi, della facolta' della
societa' Stretto di Messina S.p.A. di recedere dal
contratto ove il progetto redatto dall'affidatario dopo
l'aggiudicazione comporti sostanziali modifiche alle opere
ovvero aumenti di prezzo.».
- Si riporta all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici.) pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2019, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2019, n. 140:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o
il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene
reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con
le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre
2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
nomina di Commissari straordinari. In relazione agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente
regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali
interventi, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati con i corrispondenti codici unici di
progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli
interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario
nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni
soggettive od oggettive, e' necessario provvedere alla
sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime
modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di
cui al primo e al secondo periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo
di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006. Per gli interventi ricompresi
negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario
straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni
territorialmente competenti, puo' richiedere al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare
la regione quale autorita' competente allo svolgimento
della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)
o alla verifica di assoggettabilita' a VIA. Entro e non
oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio
del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla
regione la determinazione in merito all'autorita'
competente.
2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture
ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere ad
oggetto anche il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto
progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni
di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal
caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la
stazione appaltante pone a base di gara direttamente il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato dal
Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
3-bis. E' autorizzata l'apertura di apposite
contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di
funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso
svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso
disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
interventi in base al quale le amministrazioni competenti,
ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti
iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di
risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente, il
Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in
bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse
sulla contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali
possono essere annualmente rimodulati con la legge di
bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi
sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario alle amministrazioni competenti, sulla
contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti
di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura
gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono
sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase
del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione
espressa, dichiarare i predetti provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma
degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi
effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base
di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, per il
tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il
relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e
il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011,
segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini
della valutazione di definanziamento degli interventi. Le
modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e
3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza
tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si
applicano anche agli interventi dei commissari di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico e dei
Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei
Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale
di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono,
altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse alla
realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale del
quadro economico degli interventi da realizzare
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei
Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il
supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o
completare nell'ambito della percentuale di cui al primo
periodo. I Commissari straordinari possono nominare un
sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario
da determinarsi in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota
percentuale di cui al primo periodo.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave
degrado in cui versa la rete viaria provinciale della
Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in conseguenza dei
recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste
aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e
rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale
al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28
febbraio 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i
commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete
viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante
apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni
competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le
tempistiche, il supporto tecnico, le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli
interventi da realizzare o completare. Il Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi puo'
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS
S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri
di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare. Il
compenso del Commissario e' stabilito in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima.
6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di
realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per
la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto
come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i beni e le
attivita' culturali e delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di
prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.
A tal fine il Commissario puo' assumere le funzioni di
stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura
del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per
il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia
Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate
al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono
altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario,
il cui onere e' posto a carico del quadro economico
dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai
Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle
direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento
interno. Il Commissario puo' avvalersi di strutture delle
amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni, nel
limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli
interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le
risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di
Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le
annualita' 2018 e 2019, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi
per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero
territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al comune di
Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro
1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro
1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo,
nonche' euro 500.000 a ciascuno dei comuni di Musile di
Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita'
degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di
Parma denominato "Nuovo Ponte Nord", la regione
Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui
insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a
garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al
livello delle piene, possono adottare i necessari
provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo
permanente attraverso l'insediamento di attivita' sia a
scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla
pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione
di bacino e delle relative norme di attuazione. Tale
utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria. Al
fine di consentire l'intervento di adeguamento
dell'infrastruttura di cui al presente comma e il recupero
e l'utilizzo degli spazi costruiti sulla medesima
infrastruttura, e' concesso al comune di Parma un
contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025
e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla
realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria
nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare
entro il 30 giugno 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai
commi 2 e 3, e' incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della
regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono
posti a carico del quadro economico degli interventi da
realizzare o da completare. Il compenso del Commissario e'
stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione interessata nonche' di societa'
controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalita' di cui al comma
6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies
dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, e' sostituito dal seguente: "4-novies. A
decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da
pericolosita' o da rischio idraulico di grado elevato o
molto elevato, come definite dalle norme tecniche di
attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono
consentiti incrementi delle attuali quote di
impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve
le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani
di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
cui al periodo precedente".
7. Alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono da intendersi
conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e
"Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con
modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, si provvede alla
ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai
predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le
somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019,
qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un
nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli
Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al
precedente periodo sono individuate le modalita' e i
termini di accesso al finanziamento del programma di
interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
abitanti per lavori di immediata cantierabilita' per la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture
pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati gli interventi per realizzare la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di
ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia
elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e
selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel
limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il
completamento delle opere di cui all'articolo 86 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla
base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo
49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
rapporti attivi e passivi della cessata gestione
commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento
degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle
modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il
completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
interventi completati da parte della gestione
commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni
competenti cui trasferire le risorse presenti sulla
contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario ad
acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di
cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
Regione Campania provvede al completamento delle attivita'
relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada
a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda" subentrando nei
rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle
imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella
propria disponibilita', comunque destinate al completamento
del citato collegamento e provvede alle occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione
dell'intervento. La Regione Campania puo' affidare
eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa
stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo
107, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
di vigilanza per l'attuazione degli interventi di
completamento della strada a scorrimento veloce
"Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione
dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La
costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da
cinque componenti di qualificata professionalita' ed
esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle
disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti
sulla contabilita' speciale 3250, intestata al commissario
ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728,
di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle
Amministrazioni titolari degli interventi.
12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi
8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente:
"148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si
applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono
conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai
commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n.
205 del 2017".
12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente".
12-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio
1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"In caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in
qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo,
le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
anziano per eta'".
12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono
sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021";
b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle
opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021".
12-sexies. Al primo periodo del comma 13
dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo
le parole: "Nodo stazione di Verona" sono aggiunte, in
fine, le seguenti: "nonche' delle iniziative relative
all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di
Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro
(Mantova)".
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio
dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il
collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei
Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e
"Potenziamento Genova-Campasso" sono unificati in un
Progetto unico, il cui limite di spesa e' definito in
6.853,23 milioni di euro ed e' interamente finanziato
nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del
contratto di programma - parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli
interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui
singoli interventi del Progetto unico possono essere
destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso
Progetto unico. Le opere civili degli interventi
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e
"Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi
dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. E'
autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto
costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico
dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate
alla RFI per il finanziamento del contratto di programma -
parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro
anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina,
con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica,
il Commissario straordinario per il completamento dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento
dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.»
- Si riporta l'articolo 1, commi 272 e 519, della legge
30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale
per il triennio 2024-2026) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis)
272. Al fine di consentire l'approvazione da parte
del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del
collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi
dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo
2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti
di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del
bilancio dello Stato, e' autorizzata la spesa complessiva
di 6.962 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro
per l'anno 2024, 485 milioni di euro per l'anno 2025, 918
milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per
l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902
milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per
l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032.
(Omissis).
519. Il fondo per la sistemazione contabile delle
partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e'
rifinanziato di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a ripartire le risorse del predetto
fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri
interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione
delle suddette partite, ad assegnare direttamente le
medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui
e' affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale
provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e alla competente
Amministrazione ogni elemento informativo utile delle
operazioni effettuate di individuazione e regolazione di
ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le
risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31
dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per
essere utilizzate nell'esercizio successivo.»
- Si riporta l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
29 giugno 2024, n. 89 (Disposizioni urgenti per le
infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico,
per il processo penale e in materia di sport.) pubblicato
in Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2024, n. 151, convertito,
con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n.120,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2024, n. 194:
«Art. 5 (Disposizioni urgenti per il completamento di
interventi infrastrutturali). - 1. Al fine di fronteggiare
gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da
costruzione e di consentire il celere avvio dei lavori di
realizzazione del collegamento autostradale
Cisterna-Valmontone, e' autorizzata la spesa di 155 milioni
di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2025 al 2031, di 22 milioni di euro per
l'anno 2032 e di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni
2033 e 2034. Gli importi di cui al precedente periodo sono
versati nella contabilita' speciale di cui all'articolo 1,
comma 475, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Agli oneri
derivanti dal primo periodo si provvede, quanto a 153
milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilita'
in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies,
comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, 20
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031,
22 milioni di euro per l'anno 2032 e a 38 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante riduzione
delle risorse destinate al completamento del tratto
autostradale Roma-Latina, autorizzate ai sensi
dell'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 480, della citata
legge 30 dicembre 2025, n.199:
«Art. 1 (Risultati differenziali del bilancio dello
Stato). - (Omissis)
480. Al fine di consentire la realizzazione
dell'intervento «Collegamento stradale Cisterna-Valmontone»
e relative opere connesse e' autorizzata la spesa di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040.
Entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla
predisposizione di un cronoprogramma procedurale e
finanziario che tenga conto delle diverse fonti normative e
di finanziamento insistenti sull'opera. Il mancato rispetto
del termine di adozione del decreto di cui al secondo
periodo comporta la revoca delle risorse assegnate che sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al fondo per gli investimenti di cui
all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n.
207. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresi'
previsti i criteri e le modalita' di revoca in caso di
mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata
alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria
generale dello Stato.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2018, n.145 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2018, n. 302:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis)
95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.
(Omissis).»
- Si riporta il comma 14 dell'articolo 1, della legge
27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022.) pubblicata in Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304:
«(Omissis)
14. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per
l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934
milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro
per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024,
di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni
di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.
(Omissis).»
- Si riporta il comma 86 dell'articolo 1, della legge
23 dicembre 2025, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006) pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2005, n. 302:
«(Omissis)
86. Il finanziamento concesso al Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli
investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi
quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire
dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di
contributo in conto impianti. Il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del
sistema di contabilita' regolatoria, tiene in evidenza la
quota figurativa relativa agli ammortamenti delle
immobilizzazioni finanziate con detta modalita'. La
modifica del sistema di finanziamento di cui al presente
comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84,
effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si
considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
il valore fiscale del bene.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 886, della legge 30
dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il
triennio 2025-2027) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2024, n. 305:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis)
886. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze sono istituiti due fondi, uno
di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla
compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso
della spesa netta indicato nel Piano strutturale di
bilancio di medio termine 2025-2029.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 27, comma 17, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.)
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2020, n.
180:
«Art. 27 (Patrimonio Destinato). - (Omissis)
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli
di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto
limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non
concorrono a formare il limite delle emissioni nette per
l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle
successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di
Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata
relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato
eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
esserlo, in alternativa all'apporto di liquidita', negli
anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni
nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 1, comma 480, della citata
legge 30 dicembre 2025, n. 199:
«Art. 1 (Risultati differenziali del bilancio dello
Stato). - (Omissis)
480. Al fine di consentire la realizzazione
dell'intervento «Collegamento stradale Cisterna-Valmontone»
e relative opere connesse e' autorizzata la spesa di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040.
Entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla
predisposizione di un cronoprogramma procedurale e
finanziario che tenga conto delle diverse fonti normative e
di finanziamento insistenti sull'opera. Il mancato rispetto
del termine di adozione del decreto di cui al secondo
periodo comporta la revoca delle risorse assegnate che sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al fondo per gli investimenti di cui
all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n.
207. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresi'
previsti i criteri e le modalita' di revoca in caso di
mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata
alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria
generale dello Stato.
(Omissis).»
- Si riporta il comma 511 dell'articolo 1, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)) pubblicata in Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2006, n. 299:
«(Omissis)
511. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma
512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla
Corte dei conti.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 1, comma 302, della citata
legge 30 dicembre 2023, n. 213:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis)
302. Al fine di assicurare il finanziamento di
interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione,
ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture
pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e
allo sviluppo dei territori, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
un fondo con una dotazione di 7,5 milioni di euro per
l'anno 2024 e di 17,5 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2025 e 2026. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti le categorie di beneficiari,
i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al
presente comma nonche' le modalita' di assegnazione,
erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei
corrispondenti interventi, prevedendo che gli stessi
debbano essere identificati da un codice unico di progetto
(CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di
realizzazione.
(Omissis).»
- Si riporta il comma 241 dell'articolo 1, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2015) pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2014, n. 300:
«(Omissis)
241. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio
culturale e storico e' autorizzata la spesa di 5,5 milioni
di euro per l'anno 2015. Gli interventi da finanziare sono
individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 32, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria) convertito con modificazioni
dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 e pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 16 luglio 2011, n. 155:
«Art. 32 (Disposizioni in materia di finanziamento e
potenziamento delle infrastrutture). - (Omissis)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito il "Fondo
infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di
interesse strategico nonche' per gli interventi di cui
all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" con
una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016.
Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e
sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da
realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai contratti
di programma con RFI SpA e ANAS SpA.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge
10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli
utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e
investimenti strategici) convertito con modificazioni dalla
L. 9 ottobre 2023, n. 136 e pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 9 ottobre 2023, n. 236:
«Art. 19 (Interventi per la messa in sicurezza di
tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti
locali). - (Omissis)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo,
denominato «Fondo investimenti stradali nei piccoli
comuni», con una dotazione di 18 milioni di euro per l'anno
2023, 21,5 milioni di euro per l'anno 2024 ((, 12 milioni
di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno
2026)). Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono
destinate ai comuni individuati ai sensi del comma 2,
lettera a), per il finanziamento di interventi di messa in
sicurezza e manutenzione di strade comunali, di importo non
superiore alla soglia determinata ai sensi del comma 2,
lettera b). Sono considerate ammissibili anche le spese di
progettazione, ove previste. Nell'anno 2023 le risorse di
cui al presente comma sono assegnate prioritariamente ai
comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato
lo stato di emergenza ai sensi del codice della protezione
civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 1, comma 394, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024) pubblicata in Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2021, n. 310:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis)
394. Per l'accelerazione degli interventi finalizzati
alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta
velocita' e alta capacita' (AV/AC) sulla linea ferroviaria
adriatica, anche al fine dell'inserimento nella rete
centrale (Core Network) della Rete transeuropea di
trasporto (TEN-T), e' autorizzata, in favore di Rete
ferroviaria italiana Spa (RFI), la spesa complessiva di
5.000 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per l'anno
2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di
euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025,
250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027,
400 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro
per l'anno 2029, 420 milioni di euro per l'anno 2030, 450
milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2032 al 2034 e 450 milioni di euro
per l'anno 2035. Le risorse di cui al presente comma sono
immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di
impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in
vigore della presente legge.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica) pubblicata in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
2009, n. 303:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - (Omissis)
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati.
Annualmente, successivamente al giudizio di parifica
della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme
corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente
possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in
bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi
programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da
istituire con la medesima legge, negli stati di previsione
delle amministrazioni interessate.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 1, comma 392, della citata
legge 30 dicembre 2021, n. 234:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis)
392. Al fine di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla
Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalita' di
ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il
55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990,
sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di
emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e' istituito un apposito fondo denominato «
Fondo per la strategia di mobilita' sostenibile », con una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni
2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300
milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo
e l'entita' delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo
del parco autobus del trasporto pubblico locale,
all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie
non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e
turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale
su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per
l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi
adibiti all'autotrasporto. Con uno o piu' decreti del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a
tali fini destinate con il decreto di cui al secondo
periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il
relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici
unici di progetto, le modalita' di monitoraggio, il
cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi,
determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al
presente comma, nonche' le modalita' di revoca in caso di
mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di
mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma
procedurale.
Le informazioni necessarie per l'attuazione degli
interventi di cui al presente comma sono rilevate
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi
collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio. Al predetto finanziamento accedono anche le
province autonome di Trento e di Bolzano.
(Omissis).»