Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
Prosecuzione dell'((iter)) approvativo del collegamento  stabile  tra
  la Sicilia e la Calabria, commissariamento delle opere  a  terra  e
  rimodulazioni connesse al riallineamento temporale  delle  relative
  autorizzazioni di spesa ((nonche' alla prosecuzione di programmi di
  titolarita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) 
 
  1. Al fine di conformarsi alle deliberazioni della Corte dei  conti
- Sezione centrale del  controllo  di  legittimita'  sugli  atti  del
Governo e  delle  Amministrazioni  dello  Stato  sulla  delibera  del
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata  ai  sensi  dell'articolo  3,
commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, e sul  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 35 del  2023,
il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede  agli
adempimenti necessari, in particolare: 
      a) a sottoporre al controllo di legittimita'  della  competente
Sezione della Corte dei conti l'accordo  di  programma  stipulato  ai
sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023; 
      b) a svolgere, in raccordo con le  amministrazioni  competenti,
gli adempimenti istruttori propedeutici  all'adozione  di  una  nuova
delibera del CIPESS sugli atti e sui documenti di cui all'articolo 3,
comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023, attraverso: 
        1)  l'aggiornamento  del  piano  economico-finanziario  della
societa' concessionaria, anche al fine di recepire le variazioni alle
autorizzazioni di spesa  per  la  realizzazione  dell'opera  disposte
dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 e comunque entro  il  limite  di
spesa autorizzato a legislazione vigente; 
        2) l'acquisizione del parere  dell'Autorita'  di  regolazione
dei trasporti (ART) sulle tariffe di pedaggio  per  l'attraversamento
del  collegamento  stabile  stradale,  definite   nel   nuovo   piano
economico-finanziario  della   societa'   concessionaria   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 8, lettera c), numero 2), del decreto-legge n.
35 del 2023; 
        3)  la  sottoposizione  al  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici,  nell'ambito  delle  competenze  al   medesimo   attribuite
dall'articolo 1, comma 4, dell'Allegato I.11 al codice dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,  tenuto
conto del parere espresso dal  medesimo  Consiglio  sul  progetto  di
massima  dell'opera  nell'adunanza  del  10  ottobre  1997,  di   una
richiesta di parere sui profili tecnici di particolare complessita' e
rilevanza della relazione del  progettista  di  cui  all'articolo  3,
comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2023; 
      c) a svolgere, in raccordo con le  amministrazioni  competenti,
gli adempimenti istruttori sull'attuazione dell'articolo 6, paragrafo
4, della direttiva  92/43/CE  del  Consiglio,  del  21  maggio  1992,
relativo  agli  esiti   procedi-mentali   delle   conclusioni   della
valutazione dell'incidenza sui siti in cui  si  trovano  un  tipo  di
habitat naturale o una specie prioritari, che si articola: 
        1)  nell'adozione   di   un   provvedimento   del   Ministero
dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  di  ricognizione  delle
valutazioni ambientali e dell'incidenza sui siti di  cui  all'alinea,
anche con riferimento alle soluzioni alternative, inclusa  quella  di
non intervento; 
        2) nell'adozione di  un  provvedimento  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, sentite le amministrazioni settoriali
competenti,  di  individuazione  delle   conseguenze   sulla   salute
dell'uomo e  sulla  sicurezza  pubblica  attese  dalla  realizzazione
dell'opera, tenuto conto delle soluzioni alternative, inclusa  quella
di non intervento; 
        3) nella sottoposizione al  Consiglio  dei  ministri  di  una
nuova proposta di deliberazione in merito  ai  motivi  imperativi  di
rilevante interesse pubblico che, in considerazione delle conseguenze
individuate dai provvedimenti di cui ai numeri 1) e 2) della presente
lettera, giustificano la realizzazione dell'opera; 
      d) a svolgere, in raccordo con le  amministrazioni  competenti,
gli adempimenti istruttori relativi al  dialogo  strutturato  con  la
Commissione  europea  sulla  valutazione  della  compatibilita'   del
progetto con il quadro normativo dell'Unione europea; 
      e) a svolgere ogni altro compito funzionale alla prosecuzione e
conclusione dell'((iter)) approvativo dell'opera nel  rispetto  delle
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n.
35 del 2023 sulla natura sostitutiva della  ((delibera  del  CIPESS))
rispetto ad ogni altra autorizzazione((e approvazione e ogni  altro))
parere comunque denominato, propedeutico o successivo  alla  delibera
medesima, fermo restando quanto espressamente previsto  dal  predetto
decreto-legge n. 35 del 2023 e dal presente articolo. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  trasmette  al
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile (CIPESS) il  piano  economico-finanziario,  come
modificato all'esito dell'istruttoria svolta in coerenza  con  quanto
previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, nonche'  gli
ulteriori atti e i documenti di cui  all'articolo  3,  comma  7,  del
decreto-legge n. 35 del 2023,  per  l'approvazione  degli  stessi  ai
sensi del medesimo articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge  n.  35
del 2023, previa acquisizione del parere del Nucleo di consulenza per
l'attuazione delle linee guida per  la  regolazione  dei  servizi  di
pubblica utilita' (NARS) sul piano economico-finanziario. 
  3. La delibera  adottata  dal  CIPESS  ai  sensi  del  comma  2  e'
trasmessa alla competente Sezione della Corte dei conti,  secondo  le
disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della  ((legge  14
gennaio)) 1994, n. 20, per il controllo preventivo di legittimita'. 
  4. All'esito dell'acquisto di efficacia dell'accordo  di  programma
di cui al comma 1, lettera a), e della delibera adottata  dal  CIPESS
ai sensi del  comma  2,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e'   autorizzato   a   sottoscrivere   con   la   societa'
concessionaria un atto aggiuntivo alla convenzione stipulata ai sensi
dell'articolo 7 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante, sotto
forma di allegato, il piano  economico-finanziario,  come  modificato
all'esito dell'istruttoria svolta in coerenza con quanto previsto dal
comma 1, lettera b), del presente articolo. Il decreto di assenso  al
predetto atto aggiuntivo, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 8,
del  decreto-legge  n.  35  del  2023,   e'   trasmesso,   unitamente
all'accordo di programma di cui al comma 1, lettera a), del  presente
articolo, alla competente  Sezione  della  Corte  dei  conti  per  il
controllo preventivo di legittimita'. 
  5. L'Amministratore delegato pro tempore  ((della  societa'  Rete))
Ferroviaria   Italiana   S.p.A.   (RFI)   e'   nominato   Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi  infrastrutturali
ferroviari complementari al collegamento stabile tra la Sicilia e  la
Calabria, individuati e attribuiti alla societa' RFI nell'accordo  di
programma  stipulato  ai  sensi  dell'articolo  2,   comma   7,   del
decreto-legge n. 35 del 2023, di cui all'allegato 1, che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
  6. Il Commissario straordinario di cui  al  comma  5  opera  con  i
poteri di cui all'articolo 4, commi  2  e  3,  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55. L'incarico commissariale decorre  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto   e   cessa   alla   data
dell'effettiva entrata in esercizio ((delle opere realizzate con  gli
interventi)) di cui al comma 5. Per lo svolgimento dei compiti di cui
al comma 5, il Commissario straordinario e' autorizzato  a  nominare,
in qualita' di subcommissari, i responsabili pro tempore di strutture
((della societa' RFI)), ai quali puo' delegare attivita'  e  funzioni
proprie, e puo' avvalersi della collaborazione delle strutture  della
medesima societa' RFI e delle amministrazioni centrali e  periferiche
dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario straordinario e
agli eventuali  ((subcommissari))  nominati  non  spettano  compensi,
gettoni di presenza e indennita', comunque denominati. Gli  eventuali
rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio  ((della  societa'
RFI)). 
  7.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dai commi da 1 a 6  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  8. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  272,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementata di  26  milioni
di euro per l'anno 2030, 407 milioni di euro  per  l'anno  2031,  857
milioni di euro per l'anno 2032, 293 milioni di euro per l'anno  2033
e 1.204 milioni di euro per l'anno 2034. 
  9.  Ai  fini  della  riduzione  dell'esposizione  debitoria   della
societa' Rete Ferroviaria italiana (RFI) e' autorizzata la  spesa  di
1.800 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2027. 
  10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma  1,  del
decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89((, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2024, n. 120,)) e' incrementata di  109  milioni
di  euro  per  l'anno  2029  e  l'autorizzazione  di  spesa  di   cui
all'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2025, n.  199,  e'
incrementata di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030
e 2031. 
  ((10-bis. Al fine di procedere celermente  al  completamento  delle
opere di infrastrutturazione viaria gia' avviate sulla direttrice  di
collegamento tra il Mar Ionio e il  Mar  Adriatico  in  provincia  di
Brindisi, e' autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro  per  l'anno
2026  per  l'avvio  delle   attivita'   progettuali   relative   alla
realizzazione della circumvallazione di San  Vito  dei  Normanni.  Ai
relativi oneri, pari a 0,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.)) 
  11. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  95,
della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  relativamente  alla  quota
assegnata, con ((il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
dell'11 giugno)) 2019, al Ministero delle  infrastrutture  e  ((dei))
trasporti e destinata al programma ANAS «Ponti, Viadotti e  Gallerie»
e' incrementata di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni  2026,
2027 e 2028 e di 54 milioni di euro per l'anno 2029. 
  12. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  14,
della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  relativamente  alla  quota
assegnata, con ((il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 dicembre 2020, pubblicato nella)) Gazzetta Ufficiale ((n.  41  del
18 febbraio 2021)),  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  ((dei))
trasporti e destinata al programma ANAS «manutenzione  straordinaria»
e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e 222  milioni
di euro per l'anno 2028. 
  13.  L'autorizzazione  di  spesa  a  favore  della  societa'   Rete
Ferroviaria italiana (RFI) di cui all'articolo  1,  comma  86,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040. 
  14. Il fondo di cui all'articolo  1,  comma  519,  della  legge  30
dicembre 2023, n. 213, e' incrementato di 480  milioni  di  euro  per
l'anno 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032  e  500  milioni  di
euro per l'anno 2033. 
  15. Il fondo di conto capitale di cui all'articolo  1,  comma  886,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e' incrementato  in  termini  di
indebitamento netto di 8 milioni di ((euro  per  l'anno))  2028,  100
milioni di ((euro per l'anno)) 2029, 26 milioni di((euro per l'anno))
2030, 731 milioni di ((euro  per  l'anno))  2031,  1.340  milioni  di
((euro per l'anno)) 2032, 830 milioni di ((euro per l'anno))  2033  e
di 107 milioni di ((euro per l'anno)) 2034,  nonche'  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto di 250 milioni di  euro  per  l'anno
2035 e 124 milioni di euro per l'anno 2036. 
  16. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 778 milioni  di
euro per l'anno 2026, 592  milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  303
milioni di euro per l'anno 2028 e 507  milioni  di  euro  per  l'anno
2029. 
  17. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16((, ad  esclusione  del
comma 10-bis)), pari a 2.828 milioni di euro per l'anno  2026,  1.992
milioni di euro per l'anno 2027, 775 milioni di euro per l'anno 2028,
760 milioni di euro per l'anno 2029, 116 milioni di euro  per  l'anno
2030, 977 milioni di euro per l'anno 2031, 1.107 milioni di euro  per
l'anno 2032, 793 milioni di euro per l'anno 2033,  1.204  milioni  di
euro per l'anno 2034 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2035 al 2040, che aumentano in termini di fabbisogno e  indebitamento
netto a 856 milioni di euro per l'anno 2029, 266 milioni di euro  per
l'anno 2030, 1.095 milioni di euro per l'anno 2031, 1.340 milioni  di
euro per l'anno 2032, 830  milioni  di  euro  per  l'anno  2033,  280
milioni di euro per l'anno 2035 e 154  milioni  di  euro  per  l'anno
2036, si provvede: 
    a) quanto a 938 milioni di euro per l'anno 2026, 718  milioni  di
euro per l'anno 2027, 632 milioni di  euro  per  l'anno  2028  e  499
milioni di euro per l'anno 2029,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272,  della
legge 30 dicembre 2023, n. 213; 
    b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno  2031,  22  milioni  di
euro per l'anno 2032 e 38 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2033 e 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 1,  del  decreto-legge  29  giugno
2024, n. 89((, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8  agosto
2024, n. 120)); 
    c) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2032
al 2040, mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2025,
n. 199; 
    d) quanto a 86 milioni di euro per l'anno 2030, 204,76 milioni di
euro per l'anno 2031, 288 milioni di  euro  per  l'anno  2032  e  225
milioni di euro per l'anno 2033,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  95,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla  quota  assegnata,
con ((il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  dell'11
giugno)) 2019, al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e
destinata al programma ANAS «Ponti, Viadotti e Gallerie»; 
    e) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2031,  98  milioni  di
euro per l'anno 2032 e 174 milioni di euro per l'anno 2034,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 14, della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,
relativamente alla quota  assegnata,  con  ((il  citato  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri))  23  dicembre  2020,   al
Ministero delle infrastrutture e ((dei))  trasporti  e  destinata  al
programma ANAS «manutenzione straordinaria»; 
    f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2030, 661,24 milioni di
euro per l'anno 2031, 669,04 milioni di euro  per  l'anno  2032,  500
milioni di euro per l'anno 2033 e 712  milioni  di  euro  per  l'anno
2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
a favore della  societa'  Rete  Ferroviaria  italiana  (RFI)  di  cui
all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    g) quanto a 1.890 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274  milioni
di euro per l'anno 2027, 143 milioni di euro  per  l'anno  2028,  261
milioni di euro per l'anno 2029 e 250  milioni  di  euro  per  l'anno
2034, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo
1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; 
    h) quanto a 126 milioni di euro per l'anno 2027,  50  milioni  di
euro per l'anno 2028, 350  milioni  di  euro  per  l'anno  2029,  236
milioni di euro per l'anno 2030, 328 milioni  di  euro  per  ((l'anno
2032 e)) 35 milioni di euro per l'anno 2033, in termini di fabbisogno
e indebitamento netto, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione  vigente,  anche  conseguenti   all'attualizzazione   di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. 
  ((17-bis. Al fine di consentire la  prosecuzione  di  programmi  di
titolarita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche
in relazione ad impegni gia' assunti: 
    a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  302,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213,  relativamente  alla  parte  in
conto capitale di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e' incrementata di euro 8.700.000 per l'anno 2026, di euro
8.000.000 per l'anno 2027 e di euro 3.500.000 per l'anno 2028; 
    b) e' autorizzata la spesa di euro 2.291.597 per  ciascuno  degli
anni 2026 e 2027  e  di  euro  2.000.000  per  l'anno  2028,  per  la
realizzazione  di  interventi  sugli  immobili  che  interessano   il
patrimonio  storico-artistico  delle  regioni  o  di  altri  soggetti
pubblici; 
    c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  241,
della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  e'  incrementata  di  euro
8.167.750 per l'anno 2026 e di euro  13.444.986  per  ciascuno  degli
anni 2027 e 2028; 
    d) l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  95,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  relativamente  alla  quota  di
competenza  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti
destinata a interventi di  conservazione,  manutenzione,  restauro  e
valorizzazione dei beni culturali, e' incrementata di euro  4.310.380
per l'anno 2026,  di  euro  7.614.218  per  l'anno  2027  e  di  euro
7.929.996 per l'anno 2028; 
    e) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  relativamente  alla  quota  di
competenza  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti
destinata  alla  realizzazione  di  piccole   e   medie   opere   nel
Mezzogiorno, e' incrementata di euro 3.823.410 per l'anno 2026; 
    f) la dotazione finanziaria  del  programma  degli  interventi  a
titolarita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'allegato 2 al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 330  del  12  dicembre  2025  e'  incrementata  di  euro
1.330.000 per l'anno 2026; 
    g) l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  95,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  relativamente  alla  quota  di
competenza  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti
destinata a interventi urgenti in materia di dissesto  idrogeologico,
e' incrementata di euro 14.382.598 per l'anno 2026, di euro 1.306.182
per l'anno 2027 e di euro 12.154.212 per l'anno 2028; 
    h) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 19,  comma  1,  del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  9  ottobre  2023,  n.  136,  e'  incrementata  di  euro
40.000.000 per l'anno 2026, al  fine  di  consentire  lo  scorrimento
della  graduatoria  delle  istanze  relative   all'annualita'   2025;
conseguentemente il termine di conclusione dei lavori  finanziati  ai
sensi della presente lettera e' fissato al 31 dicembre 2026; 
    i) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  394,
della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  e'  incrementata  di  euro
46.805.735 per l'anno 2029, di euro 37.851.248 per l'anno 2030  e  di
euro 21.529.194 per l'anno 2031.)) 
  ((17-ter.   Agli   oneri   derivanti   dal   comma   17-bis,   pari
complessivamente a euro 83.005.735 per l'anno 2026, a euro 32.656.983
per l'anno 2027, a euro 39.029.194 per l'anno 2028, a euro 46.805.735
per l'anno  2029,  a  euro  37.851.248  per  l'anno  2030  e  a  euro
21.529.194 per l'anno 2031, si provvede: 
    a) quanto a euro 80.000.000 per l'anno 2026,  a  euro  10.656.983
per l'anno 2027  e  a  euro  15.529.194  per  l'anno  2028,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    b) quanto a euro 1.805.735 per  l'anno  2026,  mediante  utilizzo
delle risorse del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto  nello  stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    c) quanto a euro 14.000.000 per l'anno 2027,  a  euro  20.000.000
per l'anno  2028,  a  euro  12.000.000  per  l'anno  2029  e  a  euro
27.194.265  per  l'anno  2030,  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    d)  quanto  a  euro   7.500.000   per   l'anno   2029,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; 
    e) quanto a euro 291.597 per ciascuno degli  anni  2029  e  2030,
mediante utilizzo delle risorse iscritte nello  stato  di  previsione
del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  derivanti  dal
riparto del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma
5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e destinate alle  spese  per
gli immobili che interessano il  patrimonio  storico-artistico  delle
regioni o di altri soggetti pubblici; 
    f) quanto a euro 7.167.750 per l'anno 2029 e a euro 7.444.986 per
ciascuno degli anni 2030 e 2031,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 241,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    g) quanto a euro 1.310.380 per l'anno 2029, a euro 1.614.218  per
l'anno  2030  e  a  euro  1.929.996   per   l'anno   2031,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 95, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
relativamente  alla  quota  di   competenza   del   Ministero   delle
infrastrutture  e   dei   trasporti   destinata   a   interventi   di
conservazione,  manutenzione,  restauro  e  valorizzazione  dei  beni
culturali; 
    h) quanto a euro 2.823.410 per  l'anno  2029,  mediante  utilizzo
delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, derivanti dal riparto  del  Fondo  di
conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196,  e  destinate  alle  spese  per  il  programma
straordinario  di  interventi  per  le  piccole  e  medie  opere  nel
Mezzogiorno; 
    i) quanto a euro 1.330.000 per  l'anno  2029,  mediante  utilizzo
delle risorse, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, derivanti dal riparto  del  Fondo  di
conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, e finalizzate alla costruzione,  sistemazione,
manutenzione e completamento di edifici pubblici statali; 
    l) quanto a euro 14.382.598 per l'anno 2029, a euro 1.306.182 per
l'anno  2030  e  a  euro  12.154.212  per   l'anno   2031,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 95, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
relativamente  alla  quota  di   competenza   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti  destinata  a  interventi  urgenti  in
materia di dissesto idrogeologico; 
    m) quanto a euro 1.200.000 per l'anno 2026, a euro 8.000.000  per
l'anno  2027  e  a  euro  3.500.000   per   l'anno   2028,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2026-2028,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2026,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 7  e  8  e
          dell'articolo 3, commi 2, 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo
          2023, n. 35 «Disposizioni urgenti per la realizzazione  del
          collegamento  stabile  tra  la  Sicilia  e  la   Calabria»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023,  n.  77,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio  2023,
          n. 58, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2023,  n.
          125: 
                «Art. 2 (Rapporto di concessione). - (Omissis) 
                7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis
          della legge 17 dicembre  1971,  n.  1158,  come  sostituito
          dall'articolo 1 del presente  decreto,  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti e il Ministro  dell'economia
          e  delle  finanze  sono  autorizzati  a  stipulare  con  la
          societa' concessionaria e con i soci di cui all'articolo 1,
          primo comma, della medesima legge n. 1158  del  1971,  come
          modificato dall'articolo 1 del presente decreto, un accordo
          di programma per la definizione dei rispettivi  impegni  di
          natura amministrativa e  finanziaria  connessi  al  riavvio
          dell'attivita'   della   societa'   concessionaria   e   al
          completamento  delle  procedure  di  progettazione   e   di
          realizzazione dell'opera. 
                8. Per le finalita' di cui al comma 7,  il  Ministero
          delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  autorizzato  a
          sottoscrivere con la societa'  concessionaria  uno  o  piu'
          atti  aggiuntivi  alla  convenzione  stipulata   ai   sensi
          dell'articolo 7 della citata legge  n.  1158  del  1971.  I
          predetti  atti  aggiuntivi,  assentiti  con   decreto   del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite  la
          Regione siciliana e la regione Calabria, disciplinano,  tra
          l'altro: 
                  a) la durata  residua  della  concessione,  secondo
          quanto stabilito nella convenzione  di  concessione  e  nei
          relativi atti aggiuntivi, fermo restando che la concessione
          per la gestione ha  una  durata  di  trent'anni  decorrenti
          dall'entrata  in  esercizio  dell'opera  e  che   eventuali
          proroghe  dei  termini  per  la  realizzazione   dell'opera
          comportano  corrispondenti  proroghe  della  durata   della
          concessione; 
                  b) il cronoprogramma  relativo  alla  realizzazione
          dell'opera, con la previsione che il progetto esecutivo  e'
          approvato anche per fasi costruttive; 
                  c)  il  nuovo  piano  economico-finanziario   della
          concessione, nel quale sono, in particolare, individuati: 
                    1) la  copertura  finanziaria  dell'investimento,
          anche  attraverso  finanziamenti  all'uopo  contratti   sul
          mercato nazionale e internazionale, nonche' gli introiti  e
          contributi a favore della concessionaria; 
                    2) i ricavi complessivi previsti e le tariffe  di
          pedaggio per l'attraversamento  del  collegamento  stabile,
          stradale e  ferroviario,  determinate  sulla  base  di  uno
          studio di traffico aggiornato,  secondo  criteri  idonei  a
          promuovere la continuita' territoriale tra la Sicilia e  la
          Calabria, e in misura tale da perseguire la  sostenibilita'
          economica e finanziaria dell'opera; 
                    3)  il  canone  di  utilizzo  dell'infrastruttura
          ferroviaria riferito alla linea e agli impianti  realizzati
          dalla  societa'  concessionaria,  riscosso  dalla  societa'
          R.F.I. S.p.a., determinato in misura tale da perseguire  la
          sostenibilita'  economica  e   finanziaria   dell'opera   e
          trasferito alla  societa'  concessionaria  al  netto  della
          quota del medesimo  canone  destinata  alla  copertura  dei
          costi operativi sostenuti dalla societa' R.F.I. S.p.a.; 
                    4) i costi sostenuti  dalla  societa'  sino  alla
          data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  per  le
          prestazioni   rese   in   funzione   della    realizzazione
          dell'opera, limitatamente a quelle  funzionali  al  riavvio
          della medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 6; 
                    5) il costo complessivo dell'opera e  le  singole
          voci  di  spesa  che  lo  compongono,   comprensivi   degli
          eventuali oneri finanziari che si prevede di sostenere  per
          la realizzazione e gestione  dell'opera,  rideterminati  ai
          sensi del comma 8-bis,  sulla  base  del  costo  dell'opera
          indicato nell'Allegato II della Nota  di  aggiornamento  al
          Documento di economia e finanza 2012, nel limite del  quale
          devono essere ricompresi i costi di adeguamento progettuale
          di cui all'articolo 3, comma 2. 
                    (Omissis).» 
                «Art. 3 (Riavvio delle attivita' di programmazione  e
          progettazione dell'opera). - (Omissis) 
                2. Il  progetto  definitivo  dell'opera,  redatto  ai
          sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002,  n.  190,  ed
          approvato dal Consiglio di amministrazione  della  societa'
          concessionaria il 29  luglio  2011,  e'  integrato  da  una
          relazione del progettista,  attestante  la  rispondenza  al
          progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni  dettate
          in sede  di  approvazione  dello  stesso,  con  particolare
          riferimento   alla   compatibilita'   ambientale   e   alla
          localizzazione dell'opera. Nella  relazione  sono  altresi'
          indicate  le  ulteriori  prescrizioni  da  sviluppare   nel
          progetto esecutivo al fine di adeguarlo: 
                  a) alle norme tecniche per le costruzioni  NTC2018,
          di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti  17  gennaio  2018,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n.  8  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  42  del  20
          febbraio  2018,   e   alle   conseguenti   modifiche   alla
          modellazione geologica e alla caratterizzazione geotecnica; 
                  b) alla normativa vigente in materia di sicurezza; 
                  c) alle regole di progettazione specifiche  di  cui
          ai manuali  di  progettazione  attualmente  in  uso,  salve
          deroghe; 
                  d) alla compatibilita' ambientale; 
                  e) agli eventuali ulteriori adeguamenti progettuali
          ritenuti indispensabili anche in  relazione  all'evoluzione
          tecnologica e all'utilizzo dei materiali di costruzione; 
                  f) alle prove  sperimentali  richieste  dal  parere
          espresso dal Comitato scientifico di  cui  all'articolo  4,
          comma 6,  della  legge  17  dicembre  1971,  n.  1158,  sul
          progetto   definitivo   approvato    dal    Consiglio    di
          amministrazione della societa' il 29 luglio 2011. 
                  (Omissis). 
                7. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          verifica la compatibilita'  delle  valutazioni  istruttorie
          acquisite dalla conferenza di servizi ai sensi del comma  5
          anche alla  luce  delle  risultanze  della  valutazione  di
          impatto ambientale. Il Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti trasmette al Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)
          per l'approvazione i seguenti atti e documenti: 
                  a)  le  osservazioni,  richieste   e   prescrizioni
          acquisite  nella   conferenza   di   servizi   e   ritenute
          assentibili  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti; 
                  b) le eventuali  prescrizioni  formulate  all'esito
          del procedimento di valutazione di impatto ambientale; 
                  c) il progetto definitivo e la relazione di cui  al
          comma 2; 
                  d)   il   piano   economico-finanziario   di    cui
          all'articolo 2, comma 8; 
                  e) la relazione  istruttoria  del  Ministero  delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  che  indichi  l'integrale
          copertura   finanziaria   dei   costi   di    realizzazione
          dell'intervento. 
                8. L'approvazione richiesta ai sensi del comma 7,  da
          adottarsi entro il 31 dicembre 2024 con il voto  favorevole
          della maggioranza dei  componenti  il  CIPESS,  sostituisce
          ogni altra autorizzazione, approvazione e  parere  comunque
          denominato  e  consente  la  realizzazione   e,   per   gli
          insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le
          opere,  prestazioni  e  attivita'  previste  nel   progetto
          approvato. 
                (Omissis).». 
              - La legge  30  dicembre  2025,  n.  199  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2026  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2026-2028),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  2025,  n.
          301. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 4, dell'allegato  I.11
          al decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36  (Codice  dei
          contratti pubblici  in  attuazione  dell'articolo  1  della
          legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al  Governo  in
          materia di contratti pubblici)  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 31 marzo 2023, n. 77: 
                «Allegato      I.11       Disposizioni       relative
          all'organizzazione,  alle  competenze,   alle   regole   di
          funzionamento,  nonche'  alle  ulteriori  attribuzioni  del
          Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
                Articolo 1. Ulteriori competenze e attribuzioni. 
                (Omissis) 
                4. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
          parere sulle questioni comunque pertinenti alle materie  di
          cui al comma  1,  sottoposte  al  suo  esame  dagli  organi
          costituzionali, dal Presidente del Consiglio dei  ministri,
          dai singoli ministri, dai presidenti delle regioni e  delle
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  dagli  enti
          locali,  da  altri  enti   pubblici   e   dalle   autorita'
          indipendenti e puo' redigere norme tecniche particolari  su
          richiesta degli stessi soggetti. Su richiesta del  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   il   Consiglio
          superiore dei lavori pubblici svolge,  inoltre,  specifiche
          missioni tecniche in merito a problematiche di  particolare
          complessita'. 
                (Omissis).» 
              - La direttiva 92/43/CE del Consiglio,  del  21  maggio
          1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali  e
          seminaturali e della flora e  della  fauna  selvatiche,  e'
          pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del
          22 luglio 1992, n. L 206. 
              - Si riporta l'articolo 3,  comma  1,  della  legge  14
          gennaio  1994,  n.   20   (Disposizioni   in   materia   di
          giurisdizione e controllo della Corte dei conti) pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10: 
                «Art. 3 (Norme in materia di  controllo  della  Corte
          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                  a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei ministri; 
                  b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                  c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                  c-bis) i provvedimenti  commissariali  adottati  in
          attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
          Ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma  2,  della
          legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
                  d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                  e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti
          collettivi, secondo quanto previsto  dall'articolo  51  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
                  f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del
          patrimonio immobiliare; 
                  f-bis) atti e  contratti  di  cui  all'articolo  7,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni; 
                  f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                  g)   decreti   che   approvano   contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto di lavori,  servizi  o  forniture,  se  di
          importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti  passivi,
          se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                  h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,
          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                  i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito
          l'ordine scritto del Ministro; 
                  l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
          preventivo  o  che,  la  Corte  dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
                  (Omissis).» 
              - Si riporta l'articolo 7 della legge 17 dicembre 1971,
          n. 1158 (Collegamento viario e ferroviario fra  la  Sicilia
          ed il continente) pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  11
          gennaio 1972, n. 8: 
                «Art. 7. - 1. Alla disciplina  dei  rapporti  tra  il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   la
          societa'  concessionaria  relativi  alla  costruzione   del
          collegamento viario  e  ferroviario  ed  all'esercizio  del
          collegamento stradale tra la Sicilia ed  il  continente  si
          provvede, con apposita convenzione, da stipularsi entro  60
          giorni dall'approvazione del progetto preliminare. 
                2. La convenzione di cui al comma 1 e' approvata  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentite le Regioni Sicilia e Calabria. 
                3. In particolare la convenzione,  nel  quadro  delle
          previsioni del progetto preliminare approvato,  disciplina,
          tra l'altro: 
                  a) il programma di costruzione di tutte  le  opere,
          fissando i relativi termini  di  ultimazione  e  quelli  di
          avvio della gestione; 
                  b) le caratteristiche  funzionali,  impiantistiche,
          tecniche ed architettoniche delle opere da  eseguire  e  lo
          standard dei servizi; 
                  c) le modalita' di realizzazione delle  prestazioni
          da parte della societa' Stretto di Messina S.p.A.,  secondo
          le  disposizioni  e   le   procedure   previste,   per   la
          realizzazione  delle  infrastrutture   strategiche   e   di
          preminente interesse nazionale, dal decreto legislativo  20
          agosto 2002, n. 190, e successive  modificazioni,  mediante
          affidamento ad uno o piu' contraenti  generali  o  mediante
          concessione di costruzione e gestione; 
                  d) le modalita' ed i termini per il collaudo  delle
          opere secondo le previsioni  di  cui  all'articolo  11  del
          decreto legislativo 20 agosto 2002,  n.  190,  nonche'  per
          l'entrata in esercizio del collegamento  sia  stradale  che
          ferroviario; 
                  e)  le  modalita'  di  esercizio  dei   poteri   di
          vigilanza  da  parte  del  concedente,  ferma  restando  la
          responsabilita' a carico  della  concessionaria  sia  della
          progettazione che dell'esecuzione dei lavori; 
                  f)    le    modalita'     per     la     riconsegna
          all'Amministrazione   statale   dell'opera    e    relative
          pertinenze al termine della concessione; 
                  g) le  penali  e  le  ipotesi  di  decadenza  dalla
          concessione, con le relative procedure, nonche' i criteri e
          le modalita' per l'acquisizione allo Stato  delle  opere  e
          degli impianti; 
                  h) casi in cui lo Stato puo' esercitare il riscatto
          anticipato  dell'opera  pubblica  oggetto  della   presente
          legge, nonche' i termini e le modalita' per l'esercizio del
          riscatto stesso; 
                  i) l'assunzione da parte  della  concessionaria  di
          tutti  i  costi  di   progettazione,   costruzione   e   di
          manutenzione,  anche  straordinaria,  dell'opera,   nonche'
          delle spese di  esercizio  del  collegamento  stradale  per
          l'intera durata della concessione; 
                  l) il piano economico-finanziario, la durata  della
          concessione  e  l'eventuale  contributo  da  accordare   in
          stretta osservanza  alle  previsioni  contenute  nel  piano
          economico-finanziario  stesso,  nonche'  le  modalita'   di
          corresponsione del contributo stesso secondo la  disciplina
          prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto  legislativo
          20 agosto 2002, n. 190; la previsione che alla approvazione
          del progetto definitivo dell'opera, nonche' all'entrata  in
          esercizio del collegamento sullo stretto,  sara'  accertato
          il costo aggiornato dei lavori e stabilito, per differenza,
          l'eventuale contributo integrativo  da  corrispondere  alla
          societa' concessionaria per gli aumenti di costo  derivanti
          da  forza  maggiore,   sorpresa   geologica,   sopravvenute
          prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque  derivanti
          da  richieste  del   concedente;   l'eventuale   contributo
          integrativo sara' determinato  in  stretta  osservanza  del
          piano economico-finanziario ed ai relativi oneri  si  fara'
          fronte  con  le  risorse  stanziate  annualmente   per   le
          infrastrutture strategiche di cui alla  legge  21  dicembre
          2001, n. 443; 
                  m)  la  specificazione  della  quota   annuale   di
          ammortamento degli investimenti in stretta osservanza  alle
          previsioni contenute nel piano economico  finanziario,  con
          la indicazione del  valore  residuo  dell'investimento  non
          ammortizzato al termine  della  concessione;  le  modalita'
          finanziarie di devoluzione allo Stato dell'opera e relative
          pertinenze al termine della concessione e le  modalita'  di
          revisione periodica del piano economico finanziario; 
                  n) le modalita'  di  reperimento,  da  parte  della
          societa' concessionaria, dei  mezzi  finanziari  occorrenti
          per la realizzazione delle  prestazioni  affidate,  tenendo
          conto della possibilita' di cedere in proprieta' o  diritto
          di godimento beni immobili allo scopo espropriati,  la  cui
          utilizzazione  sia   strumentale   o   connessa   all'opera
          affidata, secondo le previsioni dell'articolo 19, comma  2,
          della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla
          legge 1° agosto 2002, n. 166; 
                  o) la eventuale partecipazione  al  capitale  della
          societa'  Stretto  di  Messina  S.p.A.  di  altri  soggetti
          pubblici e privati;  in  tale  caso  saranno  apportate  le
          conseguenti modifiche allo statuto della societa' stessa; 
                  p) le modalita' e i termini per la  manutenzione  e
          gestione delle opere, nonche' i  poteri  di  controllo  del
          concedente sulla gestione stessa; 
                  q) la devoluzione in  favore  della  concessionaria
          degli introiti derivanti dalla  gestione  del  collegamento
          stradale; 
                  r) l'entita'  e  le  modalita'  di  versamento  del
          canone da corrispondersi alla concessionaria da RFI -  Rete
          Ferroviaria Italiana S.p.a. per l'esercizio degli  impianti
          ferroviari, per il  primo  anno  di  esercizio,  nonche'  i
          criteri e le modalita' da seguire per la determinazione del
          canone  stesso  per  gli  ulteriori  anni  di  esercizio  e
          relative  modalita'  di  versamento.  Sono  devolute   alla
          concessionaria,  a  decorrere   dall'avvio   dell'esercizio
          ferroviario, le somme riconosciute ad RFI Spa per gli oneri
          di collegamento ferroviario tra la penisola e  la  Sicilia,
          nella misura prevista  dall'Accordo  di  programma  vigente
          alla  stipula  della   convenzione,   con   gli   eventuali
          aggiornamenti; 
                  s) i criteri per la determinazione e  l'adeguamento
          delle tariffe di pedaggio determinate  in  misura  tale  da
          favorire una giusta politica  di  valorizzazione  economica
          del Mezzogiorno; 
                  t) la possibilita' di deferire al  giudizio  di  un
          collegio  arbitrale,   secondo   le   previsioni   di   cui
          all'articolo 12 del decreto legislativo 20 agosto 2002,  n.
          190, le  eventuali  controversie  tra  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, da una parte, e la societa'
          concessionaria,  dall'altra,  relative   alla   esecuzione,
          interpretazione e risoluzione della convenzione; 
                  u)  l'inserimento,  negli  atti   contrattuali   di
          affidamento  dell'opera  a  terzi,  della  facolta'   della
          societa'  Stretto  di  Messina  S.p.A.  di   recedere   dal
          contratto ove il  progetto  redatto  dall'affidatario  dopo
          l'aggiudicazione comporti sostanziali modifiche alle  opere
          ovvero aumenti di prezzo.». 
              - Si riporta all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile
          2019, n. 32  (Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del
          settore dei contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli
          interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana  e  di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici.)  pubblicato  in
          Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2019, n. 92,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14  giugno   2019,   n.   55,
          pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2019, n. 140: 
                «Art.   4   (Commissari   straordinari,    interventi
          sostitutivi e responsabilita' erariali). -  1.  Con  uno  o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  da
          adottare  entro  il  31  dicembre  2020,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
          competenti Commissioni parlamentari, sono  individuati  gli
          interventi infrastrutturali caratterizzati  da  un  elevato
          grado  di  complessita'  progettuale,  da  una  particolare
          difficolta' esecutiva o attuativa,  da  complessita'  delle
          procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
          rilevante impatto sul tessuto socio - economico  a  livello
          nazionale, regionale o locale, per la cui  realizzazione  o
          il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
          piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
          decreti. Il parere  delle  Commissioni  parlamentari  viene
          reso  entro   venti   giorni   dalla   richiesta;   decorso
          inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
          parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare  con
          le modalita' di cui al primo periodo entro il  31  dicembre
          2021,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   puo'
          individuare, sulla base dei  medesimi  criteri  di  cui  al
          primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
          nomina  di  Commissari  straordinari.  In  relazione   agli
          interventi  infrastrutturali  di  rilevanza  esclusivamente
          regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
          adottati,  ai  soli  fini   dell'individuazione   di   tali
          interventi, previa intesa con il Presidente  della  Regione
          interessata. Gli interventi di  cui  al  presente  articolo
          sono identificati con  i  corrispondenti  codici  unici  di
          progetto  (CUP)  relativi  all'opera  principale   e   agli
          interventi ad essa collegati. Il Commissario  straordinario
          nominato, prima dell'avvio  degli  interventi,  convoca  le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          livello  nazionale.  Quando,   per   sopravvenute   ragioni
          soggettive od  oggettive,  e'  necessario  provvedere  alla
          sostituzione dei Commissari, si  procede  con  le  medesime
          modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di
          cui al primo e al secondo periodo. 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo  scopo
          di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
          realizzazione  dei  lavori,  i   Commissari   straordinari,
          individuabili anche nell'ambito delle societa' a  controllo
          pubblico, cui spetta l'assunzione  di  ogni  determinazione
          ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione  dei
          lavori,    anche    sospesi,    provvedono    all'eventuale
          rielaborazione  e  approvazione  dei  progetti  non  ancora
          appaltati,  operando  in  raccordo  con  i   Provveditorati
          interregionali  alle  opere   pubbliche,   anche   mediante
          specifici protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle
          migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
          Commissari straordinari, d'intesa con  i  Presidenti  delle
          regioni territorialmente competenti, sostituisce,  ad  ogni
          effetto di legge,  ogni  autorizzazione,  parere,  visto  e
          nulla osta occorrenti per l'avvio  o  la  prosecuzione  dei
          lavori, fatta eccezione per  quelli  relativi  alla  tutela
          ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
          sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela  di  beni
          culturali e  paesaggistici,  per  i  quali  il  termine  di
          adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
          fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla  data
          di  ricezione  della  richiesta,  decorso  il  quale,   ove
          l'autorita' competente non si sia pronunciata,  detti  atti
          si  intendono  rilasciati.  L'autorita'   competente   puo'
          altresi' chiedere chiarimenti  o  elementi  integrativi  di
          giudizio; in tal caso  il  termine  di  cui  al  precedente
          periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
          richiesta e, a  partire  dall'acquisizione  della  medesima
          documentazione, per un periodo massimo  di  trenta  giorni,
          decorso il quale i chiarimenti o gli  elementi  integrativi
          si intendono comunque acquisiti  con  esito  positivo.  Ove
          sorga l'esigenza di procedere  ad  accertamenti  di  natura
          tecnica,   l'autorita'   competente   ne   da'   preventiva
          comunicazione al Commissario straordinario e il termine  di
          sessanta giorni di cui al presente comma e'  sospeso,  fino
          all'acquisizione delle  risultanze  degli  accertamenti  e,
          comunque, per un periodo massimo di trenta giorni,  decorsi
          i quali  si  procede  comunque  all'iter  autorizzativo.  I
          termini di cui ai periodi precedenti si applicano  altresi'
          per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
          alla gestione aerobica della frazione organica dei  rifiuti
          solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti  organici  in  generale
          della regione Lazio e di Roma Capitale,  fermi  restando  i
          principi di cui alla parte prima del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
          contenute  nella  parte  seconda   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 152 del 2006. Per gli interventi  ricompresi
          negli allegati II e II-bis alla parte seconda  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,   il   Commissario
          straordinario, d'intesa  con  i  Presidenti  delle  regioni
          territorialmente competenti, puo' richiedere  al  Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica  di  individuare
          la regione  quale  autorita'  competente  allo  svolgimento
          della procedura di valutazione di impatto ambientale  (VIA)
          o alla verifica di assoggettabilita' a  VIA.  Entro  e  non
          oltre i successivi quindici giorni, il  competente  ufficio
          del Ministero comunica al Commissario straordinario e  alla
          regione   la   determinazione   in   merito   all'autorita'
          competente. 
                2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture
          ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere ad
          oggetto  anche  il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione  che  detto
          progetto sia redatto secondo le modalita' e le  indicazioni
          di cui  all'articolo  48,  comma  7,  quarto  periodo,  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.  In  tal
          caso, fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  3,  la
          stazione appaltante pone a base  di  gara  direttamente  il
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato dal
          Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti  delle
          regioni territorialmente competenti. 
                3. Per l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari
          straordinari   possono   essere   abilitati   ad   assumere
          direttamente le funzioni di stazione appaltante  e  operano
          in  deroga  alle  disposizioni  di  legge  in  materia   di
          contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
          cui agli articoli 30, 34 e 42 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni  del  codice
          delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
          al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  e  dei
          vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
          europea,  ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
          2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
          subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  primo
          periodo, il  Commissario  straordinario  provvede  anche  a
          mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per  le
          espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
          interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
          provvedono alla redazione dello stato di consistenza e  del
          verbale di immissione in possesso dei suoli  anche  con  la
          sola presenza di due rappresentanti della regione  o  degli
          enti territoriali interessati, prescindendo da  ogni  altro
          adempimento. 
                3-bis.  E'   autorizzata   l'apertura   di   apposite
          contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
          nominati ai sensi del presente articolo, per  le  spese  di
          funzionamento e di realizzazione degli interventi nel  caso
          svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
          predispone  e  aggiorna,  mediante  apposito  sistema  reso
          disponibile  dal  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale
          dello  Stato,  il  cronoprogramma   dei   pagamenti   degli
          interventi in base al quale le amministrazioni  competenti,
          ciascuna per la parte di propria competenza,  assumono  gli
          impegni pluriennali di spesa a  valere  sugli  stanziamenti
          iscritti  in  bilancio  riguardanti  il  trasferimento   di
          risorse alle contabilita'  speciali.  Conseguentemente,  il
          Commissario,  nei  limiti  delle   risorse   impegnate   in
          bilancio, puo' avviare  le  procedure  di  affidamento  dei
          contratti anche nelle more del trasferimento delle  risorse
          sulla  contabilita'  speciale.  Gli   impegni   pluriennali
          possono essere  annualmente  rimodulati  con  la  legge  di
          bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
          dei pagamenti nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica.
          Le risorse destinate alla  realizzazione  degli  interventi
          sono   trasferite,   previa   tempestiva   richiesta    del
          Commissario   alle   amministrazioni   competenti,    sulla
          contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
          dell'intervento comunicati al Commissario. I  provvedimenti
          di natura regolatoria, ad esclusione di  quelli  di  natura
          gestionale,  adottati  dai  Commissari  straordinari   sono
          sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti  e
          pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale   della   Repubblica
          italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui  all'articolo  27,
          comma 1,  della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  sono
          dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della  fase
          del controllo,  l'organo  emanante  puo',  con  motivazione
          espressa,    dichiarare    i     predetti     provvedimenti
          provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a  norma
          degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater,  della  legge  7
          agosto 1990,  n.  241.  Il  monitoraggio  degli  interventi
          effettuati dai Commissari straordinari avviene  sulla  base
          di quanto disposto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre
          2011, n. 229. 
                4. I Commissari straordinari trasmettono al  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica,  per  il
          tramite del Ministero competente, i progetti approvati,  il
          relativo quadro economico, il cronoprogramma dei  lavori  e
          il relativo stato di avanzamento,  rilevati  attraverso  il
          sistema di cui al decreto  legislativo  n.  229  del  2011,
          segnalando altresi'  semestralmente  eventuali  anomalie  e
          significativi scostamenti rispetto ai termini  fissati  nel
          cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai  fini
          della valutazione di definanziamento degli  interventi.  Le
          modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad  eccezione  di
          quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
          di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai  commi  3  e
          3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi  di  assistenza
          tecnica nell'ambito del  quadro  economico  dell'opera,  si
          applicano anche agli interventi dei commissari  di  Governo
          per  il  contrasto  del  dissesto   idrogeologico   e   dei
          Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di  cui
          all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
          cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29  dicembre
          2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
          febbraio 2017,  n.  18  e  all'articolo  5,  comma  6,  del
          decreto-legge 14  ottobre  2019  n.  111,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n.  141  e  dei
          Commissari per la bonifica dei siti di interesse  nazionale
          di cui all'articolo 252, del decreto legislativo  3  aprile
          2006, n. 152. 
                5. Con i medesimi decreti di cui  al  comma  1  sono,
          altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse  alla
          realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale  del
          quadro   economico   degli   interventi    da    realizzare
          eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
          al compenso per i Commissari straordinari. I  compensi  dei
          Commissari, ove previsti,  sono  stabiliti  in  misura  non
          superiore a quella indicata all'articolo 15, comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  Per  il
          supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
          dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
          dell'amministrazione centrale o  territoriale  interessata,
          dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui  all'articolo  5,
          comma 1,  del  decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
          n.  6,  nonche'  di  societa'  controllate  direttamente  o
          indirettamente  dallo  Stato,  dalle  Regioni  o  da  altri
          soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico  dei
          quadri  economici  degli   interventi   da   realizzare   o
          completare nell'ambito della percentuale di  cui  al  primo
          periodo. I  Commissari  straordinari  possono  nominare  un
          sub-commissario. L'eventuale compenso del  sub  commissario
          da determinarsi in misura non superiore a  quella  indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111,  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
          dell'intervento  da  realizzare,  nell'ambito  della  quota
          percentuale di cui al primo periodo. 
                6. Al fine di fronteggiare  la  situazione  di  grave
          degrado in cui  versa  la  rete  viaria  provinciale  della
          Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in  conseguenza  dei
          recenti eventi meteorologici che  hanno  interessato  vaste
          aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
          interventi    di    riqualificazione,    miglioramento    e
          rifunzionalizzazione della stessa rete  viaria  provinciale
          al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
          e  adeguata  mobilita',  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  il  Presidente
          della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il  28
          febbraio   2020,   e'   nominato    apposito    Commissario
          straordinario, il quale, con i medesimi  poteri  di  cui  i
          commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la  progettazione,
          l'affidamento  e  l'esecuzione  di  interventi  sulla  rete
          viaria provinciale della Regione Siciliana, anche  mediante
          apposite convenzioni da stipulare  con  le  amministrazioni
          competenti.  Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al  primo
          periodo,  sono  stabiliti  i  termini,  le  modalita',   le
          tempistiche, il supporto  tecnico,  le  attivita'  connesse
          alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
          i cui oneri sono posti a carico del quadro economico  degli
          interventi  da  realizzare  o  completare.  Il  Commissario
          straordinario per la realizzazione  degli  interventi  puo'
          avvalersi, sulla base  di  apposite  convenzioni,  di  ANAS
          S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche  dello
          Stato e degli enti pubblici dotati di specifica  competenza
          tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Gli  oneri
          di cui alle predette convenzioni sono posti  a  carico  dei
          quadri  economici  degli  interventi  da   realizzare.   Il
          compenso  del  Commissario  e'  stabilito  in  misura   non
          superiore a quella indicata all'articolo 15, comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito   con
          modificazioni dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Il
          commissario puo' avvalersi, senza nuovi  o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, di strutture  dell'amministrazione
          interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima. 
                6-bis.   Per   la   prosecuzione   dei   lavori    di
          realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico  per
          la tutela e la salvaguardia della Laguna di  Venezia,  noto
          come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti  i
          Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e delle politiche agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
          e il comune di Venezia, da  adottare  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente   decreto,   e'   nominato   un   Commissario
          straordinario incaricato di  sovraintendere  alle  fasi  di
          prosecuzione dei lavori volti al completamento  dell'opera.
          A tal fine il Commissario  puo'  assumere  le  funzioni  di
          stazione appaltante e opera in raccordo  con  la  struttura
          del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche  per
          il Veneto, il  Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli  Venezia
          Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita'  assegnate
          al Commissario straordinario, con il medesimo decreto  sono
          altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
          l'eventuale supporto tecnico, il compenso del  Commissario,
          il cui  onere  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
          dell'opera. Il  compenso  del  Commissario  e'  fissato  in
          misura non superiore a  quella  indicata  all'articolo  15,
          comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Il Commissario straordinario opera in  deroga  alle
          disposizioni di legge in  materia  di  contratti  pubblici,
          fatto salvo il rispetto dei  principi  generali  posti  dai
          Trattati dell'Unione europea  e  dalle  disposizioni  delle
          direttive di settore, anche come recepiti  dall'ordinamento
          interno. Il Commissario puo' avvalersi di  strutture  delle
          amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
          di societa' controllate dallo Stato o  dalle  regioni,  nel
          limite delle risorse disponibili e senza nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione  degli
          interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia,  le
          risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852,  della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          dal 2019 al 2024, e destinate ai  comuni  della  Laguna  di
          Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
          legge 29 novembre 1984, n.  798,  sono  ripartite,  per  le
          annualita' 2018 e 2019,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
          Al fine della piu' celere  realizzazione  degli  interventi
          per la salvaguardia della  Laguna  di  Venezia  nell'intero
          territorio comunale, per gli anni  dal  2020  al  2024,  le
          risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
          anno, nel modo  seguente:  euro  28.225.000  al  comune  di
          Venezia, euro 5.666.666,66  al  comune  di  Chioggia,  euro
          1.775.000   al   comune   di    Cavallino-Treporti,    euro
          1.166.666,67 a  ciascuno  dei  comuni  di  Mira  e  Jesolo,
          nonche' euro 500.000 a ciascuno dei  comuni  di  Musile  di
          Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino. 
                6-quater. Al fine di assicurare la piena  fruibilita'
          degli spazi  costruiti  sull'infrastruttura  del  Ponte  di
          Parma   denominato   "Nuovo   Ponte   Nord",   la   regione
          Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
          verificata la presenza sul corso d'acqua principale su  cui
          insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
          di altre opere idrauliche a monte del  manufatto  idonee  a
          garantire un  franco  di  sicurezza  adeguato  rispetto  al
          livello  delle  piene,   possono   adottare   i   necessari
          provvedimenti   finalizzati   a   consentirne    l'utilizzo
          permanente attraverso l'insediamento  di  attivita'  sia  a
          scala  urbana  che  extraurbana,  anche  in   deroga   alla
          pianificazione vigente, nel rispetto  della  pianificazione
          di bacino  e  delle  relative  norme  di  attuazione.  Tale
          utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria.  Al
          fine   di   consentire    l'intervento    di    adeguamento
          dell'infrastruttura di cui al presente comma e il  recupero
          e  l'utilizzo  degli   spazi   costruiti   sulla   medesima
          infrastruttura,  e'  concesso  al  comune   di   Parma   un
          contributo di 2 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma,
          pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025
          e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2024,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
                6-quinquies. Al fine  di  procedere  celermente  alla
          realizzazione delle  opere  di  infrastrutturazione  viaria
          nella regione Sardegna,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  il  Presidente
          della Giunta regionale della regione Sardegna, da  adottare
          entro il 30 giugno 2020, e' nominato  apposito  Commissario
          straordinario, il quale, con i medesimi poteri  di  cui  ai
          commi  2  e  3,  e'  incaricato  di   sovraintendere   alla
          programmazione,  alla  progettazione,   all'affidamento   e
          all'esecuzione degli interventi  sulla  rete  viaria  della
          regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui  al  primo
          periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
          supporto tecnico, le attivita' connesse alla  realizzazione
          dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri  sono
          posti a carico del quadro  economico  degli  interventi  da
          realizzare o da completare. Il compenso del Commissario  e'
          stabilito  in  misura  non  superiore  a  quella   indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
          dell'amministrazione  interessata   nonche'   di   societa'
          controllate dalla medesima. 
                6-sexies. Anche per le  finalita'  di  cui  al  comma
          6-quinquies  del  presente  articolo,  il  comma   4-novies
          dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.  111,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre
          2019, n. 141, e'  sostituito  dal  seguente:  "4-novies.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle  aree  interessate  da
          pericolosita' o da rischio idraulico  di  grado  elevato  o
          molto  elevato,  come  definite  dalle  norme  tecniche  di
          attuazione  dei  relativi  Piani  di   bacino,   non   sono
          consentiti    incrementi    delle    attuali    quote    di
          impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque  fatte  salve
          le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei  piani
          di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
          cui al periodo precedente". 
                7. Alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto  sono   da   intendersi
          conclusi i programmi infrastrutturali  "6000  Campanili"  e
          "Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge  21
          giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla  legge
          9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n.  147,
          e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito  con
          modificazioni in  legge  11  novembre  2014,  n.  164.  Con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottarsi entro 30  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  provvedimento,  si   provvede   alla
          ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
          anche in conto residui,  e  non  piu'  dovute  relative  ai
          predetti programmi, con esclusione delle somme perenti.  Le
          somme accertate a seguito della predetta ricognizione  sono
          mantenute  nel  conto  del  bilancio  per  essere   versate
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nell'anno   2019,
          qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
          e riassegnate ad apposito capitolo di  spesa  da  istituire
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento  di  un
          nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per  Piccoli
          Comuni fino a 3.500 abitanti. Con  il  decreto  di  cui  al
          precedente  periodo  sono  individuate  le  modalita'  e  i
          termini  di  accesso  al  finanziamento  del  programma  di
          interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
          abitanti per lavori di  immediata  cantierabilita'  per  la
          manutenzione di strade, illuminazione  pubblica,  strutture
          pubbliche comunali  e  per  l'abbattimento  delle  barriere
          architettoniche. 
                7-bis. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono  individuati  gli   interventi   per   realizzare   la
          Piattaforma unica nazionale (PUN) di  cui  all'articolo  8,
          comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.  257,
          e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
          per  la  ricarica  dei  veicoli   alimentati   ad   energia
          elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
          di progetti di realizzazione di reti di  infrastrutture  di
          ricarica  dedicate  ai  veicoli   alimentati   ad   energia
          elettrica,   immediatamente   realizzabili,   valutati    e
          selezionati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. 
                7-ter.  All'onere  derivante  dal  comma  7-bis,  nel
          limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno  2019,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 1091, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205. 
                8.  Al  fine  di  garantire  la  realizzazione  e  il
          completamento delle opere  di  cui  all'articolo  86  della
          legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche  sulla
          base della ricognizione delle pendenze di cui  all'articolo
          49, comma 2, del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, a individuare: 
                  a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
          rapporti  attivi   e   passivi   della   cessata   gestione
          commissariale, rispetto all'avvio ovvero  al  completamento
          degli interventi di cui  all'articolo  86  della  legge  27
          dicembre 2002,  n.  289,  con  relativa  indicazione  delle
          modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio  o  il
          completamento degli interventi stessi; 
                  b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
          interventi   completati    da    parte    della    gestione
          commissariale; 
                  c)  i  centri  di   costo   delle   amministrazioni
          competenti  cui  trasferire  le  risorse   presenti   sulla
          contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario  ad
          acta, provenienti dalla contabilita' speciale n.  1728,  di
          cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
          n. 289. 
                9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
          Regione Campania provvede al completamento delle  attivita'
          relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
          A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana  Strada
          a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda"  subentrando  nei
          rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
          autorizzata alla liquidazione delle  somme  spettanti  alle
          imprese esecutrici utilizzando  risorse  finanziarie  nella
          propria disponibilita', comunque destinate al completamento
          del  citato  collegamento  e   provvede   alle   occorrenti
          attivita'  di  esproprio  funzionali   alla   realizzazione
          dell'intervento.  La   Regione   Campania   puo'   affidare
          eventuali contenziosi all'Avvocatura  dello  Stato,  previa
          stipula di apposita  convenzione,  ai  sensi  dell'articolo
          107,  terzo  comma,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
                10. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo
          economico, da emanarsi entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
          di  vigilanza  per   l'attuazione   degli   interventi   di
          completamento   della   strada   a    scorrimento    veloce
          "Lioni-Grottaminarda", anche  ai  fini  dell'individuazione
          dei lotti  funzionali  alla  realizzazione  dell'opera.  La
          costituzione e il funzionamento del Comitato,  composto  da
          cinque  componenti  di  qualificata   professionalita'   ed
          esperienza cui non spettano compensi, gettoni di  presenza,
          rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati,  non
          comporta nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                11.  Ai   fini   degli   effetti   finanziari   delle
          disposizioni di cui ai commi 8 e 9,  le  risorse  esistenti
          sulla contabilita' speciale 3250, intestata al  commissario
          ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale  n.  1728,
          di cui all'articolo 86, comma 3  della  legge  27  dicembre
          2002, n. 289, sono riassegnate,  ove  necessario,  mediante
          versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  alle
          Amministrazioni titolari degli interventi. 
                12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi
          8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
          comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
          territori della Campania,  Basilicata,  Puglia  e  Calabria
          colpiti  dagli  eventi  sismici  del  novembre  1980,   del
          febbraio  1981  e  del  marzo  1982,  di  cui  al   decreto
          legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 
                12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,
          n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente: 
                  "148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si
          applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  853,  della  legge  27
          dicembre  2017,  n.   205.   Per   tali   contributi   sono
          conseguentemente disapplicate le  disposizioni  di  cui  ai
          commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della  citata  legge  n.
          205 del 2017". 
                12-ter. All'articolo  1,  comma  1,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
          seguente: "La  gravita'  della  colpa  e  ogni  conseguente
          responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni  profilo
          se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
          la  cessazione  anticipata,  per  qualsiasi   ragione,   di
          rapporti  di  concessione  autostradale,  allorche'   detti
          decreti siano stati vistati e registrati  dalla  Corte  dei
          conti in  sede  di  controllo  preventivo  di  legittimita'
          svolto su richiesta dell'amministrazione procedente". 
                12-quater. All'articolo 16 della  legge  27  febbraio
          1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
                  "In caso di assenza o  impedimento  temporaneo  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  il  Comitato  e'
          presieduto dal Ministro dell'economia e  delle  finanze  in
          qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
          assenza o di impedimento temporaneo anche di  quest'ultimo,
          le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
          anziano per eta'". 
                12-quinquies. All'articolo 61  del  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 6, le parole: "31 dicembre  2019"  sono
          sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021"; 
                  b) al comma 9, le parole: "con  la  consegna  delle
          opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite
          dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021". 
                12-sexies.   Al   primo   periodo   del   comma    13
          dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo
          le parole: "Nodo stazione  di  Verona"  sono  aggiunte,  in
          fine,  le  seguenti:  "nonche'  delle  iniziative  relative
          all'interporto di  Trento,  all'interporto  ferroviario  di
          Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di  Valdaro
          (Mantova)". 
                12-septies. Al fine di consentire il  celere  riavvio
          dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e  assicurare  il
          collegamento dell'ultimo miglio tra  il  Terzo  Valico  dei
          Giovi  e  il  Porto   storico   di   Genova,   i   progetti
          "Potenziamento  infrastrutturale  Voltri-Brignole",  "Linea
          AV/AC   Milano-Genova:   Terzo   Valico   dei   Giovi"    e
          "Potenziamento  Genova-Campasso"  sono  unificati   in   un
          Progetto unico, il cui  limite  di  spesa  e'  definito  in
          6.853,23 milioni  di  euro  ed  e'  interamente  finanziato
          nell'ambito delle risorse del contratto di  programma  RFI.
          Tale  finalizzazione  e'  recepita  nell'aggiornamento  del
          contratto  di  programma  -  parte  investimenti   tra   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
          per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
          unitario del  Progetto  unico  e  il  cronoprogramma  degli
          interventi. Le  risorse  che  si  rendono  disponibili  sui
          singoli  interventi  del  Progetto  unico  possono   essere
          destinate agli altri interventi  nell'ambito  dello  stesso
          Progetto  unico.   Le   opere   civili   degli   interventi
          "Potenziamento    infrastrutturale    Voltri-Brignole"    e
          "Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
          costituiscono lavori  supplementari  all'intervento  "Linea
          AV/AC Milano-Genova:  Terzo  Valico  dei  Giovi"  ai  sensi
          dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio   2014.   E'
          autorizzato l'avvio della  realizzazione  del  sesto  lotto
          costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo  Valico
          dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia'  assegnate
          alla RFI per il finanziamento del contratto di programma  -
          parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni  di  euro
          anche  nell'ambito  del   riparto   del   Fondo   per   gli
          investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del  Paese,  di
          cui all'articolo 1, comma 1072,  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205. 
                12-octies. Entro trenta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  il
          Presidente della Giunta regionale  della  Liguria,  nomina,
          con proprio decreto e senza oneri per la finanza  pubblica,
          il  Commissario  straordinario  per  il  completamento  dei
          lavori del Nodo ferroviario di Genova  e  del  collegamento
          dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
          storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.» 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 272 e 519, della legge
          30 dicembre 2023, n.  213  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2024  e  bilancio  pluriennale
          per  il  triennio  2024-2026)  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis) 
                272. Al fine di consentire  l'approvazione  da  parte
          del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo  del
          collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai  sensi
          dell'articolo 3, commi 7 e 8, del  decreto-legge  31  marzo
          2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
          maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti
          di finanziamento  atte  a  ridurre  l'onere  a  carico  del
          bilancio dello Stato, e' autorizzata la  spesa  complessiva
          di 6.962 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro
          per l'anno 2024, 485 milioni di euro per l'anno  2025,  918
          milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni  di  euro  per
          l'anno 2028, 1.400 milioni di euro  per  l'anno  2029,  902
          milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro  per
          l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032. 
                (Omissis). 
                519. Il fondo per  la  sistemazione  contabile  delle
          partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  e'
          rifinanziato di 2 miliardi di euro per ciascuno degli  anni
          2024, 2025  e  2026.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato a ripartire le risorse del  predetto
          fondo  tra  gli   stati   di   previsione   dei   Ministeri
          interessati, ovvero, al  fine  di  accelerare  l'estinzione
          delle  suddette  partite,  ad  assegnare  direttamente   le
          medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto  cui
          e' affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il  quale
          provvede alla relativa sistemazione, fornendo al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello   Stato   e   alla   competente
          Amministrazione  ogni  elemento  informativo  utile   delle
          operazioni effettuate di individuazione  e  regolazione  di
          ciascuna  partita,  secondo   lo   schema   trasmesso   dal
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato.  Le
          risorse del suddetto  fondo  non  utilizzate  entro  il  31
          dicembre di ciascun anno sono conservate  in  bilancio  per
          essere utilizzate nell'esercizio successivo.» 
              - Si riporta l'articolo 5, comma 1,  del  decreto-legge
          29  giugno  2024,  n.  89  (Disposizioni  urgenti  per   le
          infrastrutture e gli investimenti di interesse  strategico,
          per il processo penale e in materia di  sport.)  pubblicato
          in Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2024, n.  151,  convertito,
          con  modificazioni  dalla  legge  8  agosto  2024,   n.120,
          pubblicata in Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2024, n. 194: 
                «Art. 5 (Disposizioni urgenti per il completamento di
          interventi infrastrutturali). - 1. Al fine di  fronteggiare
          gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi  dei  materiali   da
          costruzione e di consentire il celere avvio dei  lavori  di
          realizzazione      del      collegamento       autostradale
          Cisterna-Valmontone, e' autorizzata la spesa di 155 milioni
          di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per ciascuno
          degli anni dal 2025 al 2031, di  22  milioni  di  euro  per
          l'anno 2032 e di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2033 e 2034. Gli importi di cui al precedente periodo  sono
          versati nella contabilita' speciale di cui all'articolo  1,
          comma 475, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Agli oneri
          derivanti dal primo  periodo  si  provvede,  quanto  a  153
          milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante  versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato  delle  disponibilita'
          in conto residui del Fondo di cui  all'articolo  1-septies,
          comma  8,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,   n.   73,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n. 106, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno  2024,  20
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025  al  2031,
          22 milioni di euro per l'anno 2032 e a 38 milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2033  e  2034,  mediante  riduzione
          delle  risorse  destinate  al  completamento   del   tratto
          autostradale    Roma-Latina,    autorizzate    ai     sensi
          dell'articolo 4, comma 176, della legge 24  dicembre  2003,
          n. 350. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo  1,  comma  480,  della  citata
          legge 30 dicembre 2025, n.199: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali del  bilancio  dello
          Stato). - (Omissis) 
                480.  Al  fine   di   consentire   la   realizzazione
          dell'intervento «Collegamento stradale Cisterna-Valmontone»
          e relative opere connesse e' autorizzata  la  spesa  di  30
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032  al  2040.
          Entro il 31 marzo 2026,  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   si   provvede   alla
          predisposizione  di   un   cronoprogramma   procedurale   e
          finanziario che tenga conto delle diverse fonti normative e
          di finanziamento insistenti sull'opera. Il mancato rispetto
          del termine di adozione  del  decreto  di  cui  al  secondo
          periodo comporta la revoca delle risorse assegnate che sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate  al  fondo  per   gli   investimenti   di   cui
          all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n.
          207. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresi'
          previsti i criteri e le modalita'  di  revoca  in  caso  di
          mancato  rispetto   del   cronoprogramma   o   di   mancata
          alimentazione  dei  sistemi  informativi  della  Ragioneria
          generale dello Stato. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta l'articolo 1, comma  95,  della  legge  30
          dicembre 2018, n.145 (Bilancio di  previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2019-2021), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
          dicembre 2018, n. 302: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis) 
                95.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di
          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta il comma 14 dell'articolo 1,  della  legge
          27 dicembre 2019, n.  160  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2020  e  bilancio  pluriennale
          per  il  triennio  2020-2022.)   pubblicata   in   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304: 
                «(Omissis) 
                14.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  435  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934
          milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni  di  euro
          per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno  2024,
          di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513  milioni
          di euro per l'anno 2026,  di  1.672  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta il comma 86 dell'articolo 1,  della  legge
          23 dicembre 2025, n. 266 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria  2006)  pubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale  29
          dicembre 2005, n. 302: 
                «(Omissis) 
                86.   Il   finanziamento    concesso    al    Gestore
          dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli
          investimenti  relativi  alla  rete  tradizionale,  compresi
          quelli per manutenzione straordinaria, avviene,  a  partire
          dalle somme erogate  dal  1°  gennaio  2006,  a  titolo  di
          contributo    in     conto     impianti.     Il     gestore
          dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno  del
          sistema di contabilita' regolatoria, tiene in  evidenza  la
          quota   figurativa   relativa   agli   ammortamenti   delle
          immobilizzazioni  finanziate  con   detta   modalita'.   La
          modifica del sistema di finanziamento di  cui  al  presente
          comma avviene senza oneri per lo Stato  e  per  il  Gestore
          dell'infrastruttura         ferroviaria          nazionale;
          conseguentemente, i  finanziamenti  di  cui  al  comma  84,
          effettuati a titolo di contributo  in  conto  impianti,  si
          considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
          il valore fiscale del bene. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 886,  della  legge  30
          dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2025-2027) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  31
          dicembre 2024, n. 305: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis) 
                886.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze sono istituiti due fondi, uno
          di parte corrente e uno di conto capitale,  destinati  alla
          compensazione  degli  eventuali  scostamenti  dal  percorso
          della  spesa  netta  indicato  nel  Piano  strutturale   di
          bilancio di medio termine 2025-2029. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 27, comma 17, del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute,
          sostegno al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche
          sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.)
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 maggio  2020,  n.  128,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2020,  n.
          180: 
                «Art. 27 (Patrimonio Destinato). - (Omissis) 
                17. Ai fini degli apporti  di  cui  al  comma  2,  e'
          autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di  titoli
          di Stato, nel  limite  massimo  di  44  miliardi  di  euro,
          appositamente  emessi  ovvero,  nell'ambito  del   predetto
          limite,  l'apporto  di   liquidita'.   Detti   titoli   non
          concorrono a formare il limite delle  emissioni  nette  per
          l'anno 2020 stabilito  dalla  legge  di  bilancio  e  dalle
          successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
          dell'operazione, a fronte del controvalore  dei  titoli  di
          Stato assegnati, il corrispondente importo e'  iscritto  su
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  ed  e'  regolato  mediante
          pagamento  commutabile  in   quietanza   di   entrata   sul
          pertinente capitolo dello stato di previsione  dell'entrata
          relativo all'accensione di prestiti. Il  medesimo  capitolo
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e' utilizzato per gli apporti di  liquidita'.
          Ai  maggiori  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede ai sensi dell'articolo  265.  I  titoli  di  Stato
          eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
          esserlo, in alternativa all'apporto  di  liquidita',  negli
          anni successivi e non concorrono al limite delle  emissioni
          nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta l'articolo  1,  comma  480,  della  citata
          legge 30 dicembre 2025, n. 199: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali del  bilancio  dello
          Stato). - (Omissis) 
                480.  Al  fine   di   consentire   la   realizzazione
          dell'intervento «Collegamento stradale Cisterna-Valmontone»
          e relative opere connesse e' autorizzata  la  spesa  di  30
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032  al  2040.
          Entro il 31 marzo 2026,  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   si   provvede   alla
          predisposizione  di   un   cronoprogramma   procedurale   e
          finanziario che tenga conto delle diverse fonti normative e
          di finanziamento insistenti sull'opera. Il mancato rispetto
          del termine di adozione  del  decreto  di  cui  al  secondo
          periodo comporta la revoca delle risorse assegnate che sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate  al  fondo  per   gli   investimenti   di   cui
          all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n.
          207. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresi'
          previsti i criteri e le modalita'  di  revoca  in  caso  di
          mancato  rispetto   del   cronoprogramma   o   di   mancata
          alimentazione  dei  sistemi  informativi  della  Ragioneria
          generale dello Stato. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta il comma 511 dell'articolo 1, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 2007))  pubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale  27
          dicembre 2006, n. 299: 
                «(Omissis) 
                511.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
          per l'anno  2007,  un  Fondo  per  la  compensazione  degli
          effetti finanziari non  previsti  a  legislazione  vigente,
          anche   conseguenti   all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali, ai sensi del  comma  177-bis  dell'articolo  4
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal  comma
          512 del presente articolo. All'utilizzo del  Fondo  per  le
          finalita' di cui al primo periodo si provvede  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere
          al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  e  alla
          Corte dei conti. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta l'articolo  1,  comma  302,  della  citata
          legge 30 dicembre 2023, n. 213: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis) 
                302.  Al  fine  di  assicurare  il  finanziamento  di
          interventi urgenti di  riqualificazione,  ristrutturazione,
          ammodernamento e ampliamento di strutture e  infrastrutture
          pubbliche, finalizzati  al  riequilibrio  socioeconomico  e
          allo sviluppo dei territori, nello stato di previsione  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
          un fondo con una dotazione  di  7,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024 e di 17,5 milioni di euro  annui  per  ciascuno
          degli anni 2025 e 2026. Con  decreto  del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   il
          Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono stabiliti le categorie di beneficiari,
          i criteri e le modalita' di riparto del  fondo  di  cui  al
          presente  comma  nonche'  le  modalita'  di   assegnazione,
          erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei
          corrispondenti  interventi,  prevedendo  che   gli   stessi
          debbano essere identificati da un codice unico di  progetto
          (CUP)  e  corredati  di  cronoprogramma  procedurale  e  di
          realizzazione. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta il comma 241 dell'articolo 1, della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge  di
          stabilita'  2015)  pubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale   29
          dicembre 2014, n. 300: 
                «(Omissis) 
                241. Al fine di tutelare e promuovere  il  patrimonio
          culturale e storico e' autorizzata la spesa di 5,5  milioni
          di euro per l'anno 2015. Gli interventi da finanziare  sono
          individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle
          attivita' culturali e del turismo. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta l'articolo 32, comma 1, del  decreto-legge
          6  luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti   per   la
          stabilizzazione finanziaria) convertito  con  modificazioni
          dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 e  pubblicato  in  Gazzetta
          Ufficiale 16 luglio 2011, n. 155: 
                «Art. 32 (Disposizioni in materia di finanziamento  e
          potenziamento delle infrastrutture). - (Omissis) 
                1. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  e'  istituito  il  "Fondo
          infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere  di
          interesse strategico nonche'  per  gli  interventi  di  cui
          all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984,  n.  798"  con
          una dotazione di  930  milioni  per  l'anno  2012  e  1.000
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013  al  2016.
          Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE,  su  proposta
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  e
          sono destinate prioritariamente alle opere  ferroviarie  da
          realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e  234,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai  contratti
          di programma con RFI SpA e ANAS SpA. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta l'articolo 19, comma 1, del  decreto-legge
          10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli
          utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie  e
          investimenti strategici) convertito con modificazioni dalla
          L.  9  ottobre  2023,  n.  136  e  pubblicato  in  Gazzetta
          Ufficiale 9 ottobre 2023, n. 236: 
                «Art. 19 (Interventi per la  messa  in  sicurezza  di
          tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli  enti
          locali). - (Omissis) 
                1. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  e'  istituito  un  fondo,
          denominato  «Fondo  investimenti   stradali   nei   piccoli
          comuni», con una dotazione di 18 milioni di euro per l'anno
          2023, 21,5 milioni di euro per l'anno 2024 ((,  12  milioni
          di euro per l'anno 2025 e 10 milioni  di  euro  per  l'anno
          2026)). Le risorse del fondo di cui al primo  periodo  sono
          destinate ai comuni  individuati  ai  sensi  del  comma  2,
          lettera a), per il finanziamento di interventi di messa  in
          sicurezza e manutenzione di strade comunali, di importo non
          superiore alla soglia determinata ai  sensi  del  comma  2,
          lettera b). Sono considerate ammissibili anche le spese  di
          progettazione, ove previste. Nell'anno 2023 le  risorse  di
          cui al presente comma sono  assegnate  prioritariamente  ai
          comuni per i quali nel medesimo anno sia  stato  dichiarato
          lo stato di emergenza ai sensi del codice della  protezione
          civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 394,  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2022-2024) pubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 2021, n. 310: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis) 
                394. Per l'accelerazione degli interventi finalizzati
          alla promozione del trasporto con caratteristiche  di  alta
          velocita' e alta capacita' (AV/AC) sulla linea  ferroviaria
          adriatica,  anche  al  fine  dell'inserimento  nella   rete
          centrale  (Core  Network)  della   Rete   transeuropea   di
          trasporto  (TEN-T),  e'  autorizzata,  in  favore  di  Rete
          ferroviaria italiana Spa (RFI),  la  spesa  complessiva  di
          5.000 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per l'anno
          2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023,  150  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno  2025,
          250 milioni di euro per ciascuno degli anni  2026  e  2027,
          400 milioni di euro per l'anno 2028, 410  milioni  di  euro
          per l'anno 2029, 420 milioni di euro per l'anno  2030,  450
          milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2032 al 2034 e 450 milioni di  euro
          per l'anno 2035. Le risorse di cui al presente  comma  sono
          immediatamente  disponibili,  ai  fini  dell'assunzione  di
          impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata  in
          vigore della presente legge. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta l'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica) pubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale  31  dicembre
          2009, n. 303: 
                «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale
          dei residui passivi). - (Omissis) 
                5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. 
                Annualmente, successivamente al giudizio di  parifica
          della Corte dei conti, con la legge di bilancio,  le  somme
          corrispondenti agli importi di cui  al  periodo  precedente
          possono  essere  reiscritte,  del  tutto  o  in  parte,  in
          bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi
          programmati di  finanza  pubblica,  su  appositi  Fondi  da
          istituire con la medesima legge, negli stati di  previsione
          delle amministrazioni interessate. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta l'articolo  1,  comma  392,  della  citata
          legge 30 dicembre 2021, n. 234: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis) 
                392. Al fine di contribuire al  raggiungimento  degli
          obiettivi di cui al pacchetto di  misure  presentato  dalla
          Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalita'  di
          ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il
          55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990,
          sino al raggiungimento, da parte  dell'Unione  europea,  di
          emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione
          del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
          sostenibili e' istituito un  apposito  fondo  denominato  «
          Fondo per la strategia di mobilita' sostenibile », con  una
          dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
          2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
          2027 e 2028, 200 milioni  di  euro  per  l'anno  2029,  300
          milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni dal  2031  al  2034.  Con  decreto  del
          Ministro   delle   infrastrutture   e    della    mobilita'
          sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo
          e l'entita' delle risorse destinate tra l'altro al  rinnovo
          del  parco   autobus   del   trasporto   pubblico   locale,
          all'acquisto di treni ad idrogeno sulle  linee  ferroviarie
          non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane  e
          turistiche, allo sviluppo del trasporto  merci  intermodale
          su  ferro,  all'adozione  di  carburanti  alternativi   per
          l'alimentazione di navi ed aerei e  al  rinnovo  dei  mezzi
          adibiti all'autotrasporto.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro   delle   infrastrutture   e    della    mobilita'
          sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a
          tali fini destinate  con  il  decreto  di  cui  al  secondo
          periodo, gli interventi ammissibili a  finanziamento  e  il
          relativo soggetto attuatore,  con  indicazione  dei  codici
          unici  di  progetto,  le  modalita'  di  monitoraggio,   il
          cronoprogramma  procedurale  con  i   relativi   obiettivi,
          determinati in coerenza con  gli  stanziamenti  di  cui  al
          presente comma, nonche' le modalita' di revoca in  caso  di
          mancata alimentazione dei  sistemi  di  monitoraggio  o  di
          mancato rispetto dei termini  previsti  dal  cronoprogramma
          procedurale. 
                Le informazioni  necessarie  per  l'attuazione  degli
          interventi  di  cui  al  presente   comma   sono   rilevate
          attraverso il sistema di monitoraggio  di  cui  al  decreto
          legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,  e   i   sistemi
          collegati. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.  Al  predetto  finanziamento  accedono  anche  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
                (Omissis).»