IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Visto l'art. 21 del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,  che
sottopone ad accisa i prodotti energetici; 
  Visto l'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
con  il  quale  si  stabilisce  che,   con   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle  aliquote
di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti  ovvero  come
combustibili per riscaldamento per usi civili sono diminuite al  fine
di compensare le maggiori entrate dell'imposta  sul  valore  aggiunto
derivanti dalle variazioni del  prezzo  internazionale,  espresso  in
euro, del petrolio greggio; 
  Visto l'art. 1, comma 291, della predetta legge n.  244  del  2007,
che stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di
cui al comma 290; 
  Considerato che, con riferimento al periodo dal  1°  aprile  al  30
aprile 2026 si sono verificate le condizioni di cui all'art. 1, comma
291, della predetta legge n. 244 del 2007, per l'adozione del decreto
previsto dall'art. 1, comma 290, della medesima legge; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Riduzione delle aliquote di accisa 
         su taluni prodotti energetici usati come carburanti 
 
  1. Al fine di  compensare  le  maggiori  entrate  dell'imposta  sul
valore   aggiunto   rispetto   all'ultima    previsione,    derivanti
dall'aumento  del  prezzo  internazionale,  espresso  in  euro,   del
petrolio greggio, a decorrere dall'11 maggio 2026 e fino al 22 maggio
2026, le aliquote di accisa, di cui all'Allegato  I  al  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504  e
successive  modificazioni,   dei   sotto   indicati   prodotti   sono
rideterminate nelle seguenti misure: 
    a) benzina: 622,90 euro per mille litri; 
    b) oli da gas o gasolio usato come carburante:  472,90  euro  per
mille litri; 
    c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77
euro per mille chilogrammi; 
    d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.