IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che
sottopone ad accisa i prodotti energetici;
Visto l'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
con il quale si stabilisce che, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote
di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come
combustibili per riscaldamento per usi civili sono diminuite al fine
di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto
derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in
euro, del petrolio greggio;
Visto l'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007,
che stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di
cui al comma 290;
Considerato che, con riferimento al periodo dal 1° aprile al 30
aprile 2026 si sono verificate le condizioni di cui all'art. 1, comma
291, della predetta legge n. 244 del 2007, per l'adozione del decreto
previsto dall'art. 1, comma 290, della medesima legge;
Decreta:
Art. 1
Riduzione delle aliquote di accisa
su taluni prodotti energetici usati come carburanti
1. Al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul
valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti
dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del
petrolio greggio, a decorrere dall'11 maggio 2026 e fino al 22 maggio
2026, le aliquote di accisa, di cui all'Allegato I al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono
rideterminate nelle seguenti misure:
a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per
mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77
euro per mille chilogrammi;
d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.