La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Comitato interministeriale per le politiche del mare 
 
  1. All'articolo 12 del decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.  204,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  3,  alinea,  le  parole:  «cadenza  triennale»  sono
sostituite dalle seguenti: «cadenza quadriennale»; 
    b) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «sviluppo del  sistema
portuale»  sono  inserite   le   seguenti:   «,   ivi   compresa   la
valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico»; 
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. Al fine di garantire il coordinamento  degli  indirizzi
strategici delle politiche del mare, il Comitato promuove il concerto
dei Ministri che lo compongono in relazione agli atti  amministrativi
di attuazione del Piano del mare di cui al comma 3  per  i  quali  la
legislazione vigente prevede il concerto di due o  piu'  Ministri.  A
tali fini, il concerto puo' essere espresso dai Ministri  nell'ambito
di una riunione del CIPOM, appositamente convocata su  richiesta  del
Ministro  procedente,  entro  il  termine  di  quindici  giorni   dal
ricevimento della richiesta, in cui sia posto all'ordine  del  giorno
lo schema di atto amministrativo da sottoporre a concerto. 
      3-ter. Gli schemi di regolamento di cui all'articolo 17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, predisposti in attuazione  del
Piano del mare  di  cui  al  comma  3  del  presente  articolo,  sono
trasmessi al CIPOM ai fini del monitoraggio di cui  al  comma  9.  Il
CIPOM, entro trenta giorni  dal  ricevimento  della  richiesta,  puo'
esprimere un parere non vincolante sulla coerenza tra  la  disciplina
recata  nello  schema  di  regolamento  sottoposto  a  parere  e  gli
indirizzi strategici contenuti nel piano del mare»; 
    d) al comma 4, dopo le parole: «della cultura» sono  inserite  le
seguenti: «, dell'universita' e della ricerca»; 
    e) al comma 8, le parole:  «cadenza  triennale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «cadenza quadriennale»; 
    f) al comma 9,  la  parola:  «annualmente»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «con cadenza biennale». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura della disposizione di legge modificata o alle quali
          e' operato il rinvio e della  quale  restano  invariati  il
          valore e l'efficacia. 
              Per gli atti dell'Unione Europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12   del
          decreto-legge  11   novembre   2022,   n.   173,   recante:
          «"Disposizioni  urgenti  in  materia  di   riordino   delle
          attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni,
          dalla legge 16 dicembre 2022,  n.  204»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2023, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.12 (Funzioni in materia di  coordinamento  delle
          politiche   del   mare   e   istituzione    del    Comitato
          interministeriale per le  politiche  del  mare).  -  1.  Al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo l'articolo
          4 e' inserito il seguente: 
                  "Art. 4-bis (Politiche del mare e  istituzione  del
          Comitato interministeriale per le politiche del mare). - 1.
          Il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   coordina,
          indirizza e promuove l'azione del Governo  con  riferimento
          alle politiche del mare.". 
                  2. E' istituito presso la Presidenza del  Consiglio
          dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche
          del mare (CIPOM),  con  il  compito  di  assicurare,  ferme
          restando le competenze delle  singole  amministrazioni,  il
          coordinamento e la definizione degli  indirizzi  strategici
          delle politiche del mare. 
                  3.  Il  Comitato  provvede  alla   elaborazione   e
          approvazione del Piano del mare, con cadenza  quadriennale,
          contenente gli indirizzi strategici in materia di: 
                    a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal
          punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico; 
                    b)  valorizzazione   economica   del   mare   con
          particolare  riferimento  all'archeologia   subacquea,   al
          turismo,  alle  iniziative   a   favore   della   pesca   e
          dell'acquacoltura  e  dello  sfruttamento   delle   risorse
          energetiche; 
                    c) valorizzazione delle vie del mare  e  sviluppo
          del sistema portuale, ivi compresa la valorizzazione  della
          navigazione commerciale e del diporto nautico; 
                    d) promozione  e  coordinamento  delle  politiche
          volte al miglioramento della continuita' territoriale da  e
          per le isole,  al  superamento  degli  svantaggi  derivanti
          dalla  condizione  insulare  e  alla  valorizzazione  delle
          economie delle isole minori; 
                    e)  promozione  del  sistema-mare   nazionale   a
          livello  internazionale,  in  coerenza  con  le  linee   di
          indirizzo   strategico   in   materia   di   promozione   e
          internazionalizzazione delle imprese italiane; 
                    f)  valorizzazione  del  demanio  marittimo,  con
          particolare   riferimento   alle   concessioni    demaniali
          marittime per finalita' turistico-ricreative. 
                  3-bis. Al fine di garantire il coordinamento  degli
          indirizzi strategici delle politiche del mare, il  Comitato
          promuove il concerto dei  Ministri  che  lo  compongono  in
          relazione agli atti amministrativi di attuazione del  Piano
          del mare di cui al comma 3  per  i  quali  la  legislazione
          vigente prevede il concerto di due o piu' Ministri. A  tali
          fini,  il  concerto  puo'  essere  espresso  dai   Ministri
          nell'ambito  di  una  riunione  del  CIPOM,   appositamente
          convocata su richiesta del Ministro  procedente,  entro  il
          termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta,
          in cui sia posto all'ordine del giorno lo  schema  di  atto
          amministrativo da sottoporre a concerto. 
                  3-ter.   Gli   schemi   di   regolamento   di   cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
          400, predisposti in attuazione del Piano del mare di cui al
          comma 3 del presente articolo, sono trasmessi al  CIPOM  ai
          fini del monitoraggio di cui al comma 9.  Il  CIPOM,  entro
          trenta  giorni  dal  ricevimento  della   richiesta,   puo'
          esprimere un parere non vincolante sulla  coerenza  tra  la
          disciplina recata nello schema di regolamento sottoposto  a
          parere e gli indirizzi strategici contenuti nel  piano  del
          mare. 
                  4. Il Comitato e'  presieduto  dal  Presidente  del
          Consiglio dei ministri  o  dal  Ministro  delegato  per  le
          politiche del mare, ove  nominato,  ed  e'  composto  dalle
          Autorita' delegate per le politiche europee,  le  politiche
          di coesione e il coordinamento del PNRR,  ove  nominate,  e
          dai Ministri  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale,  della  difesa,   dell'economia   e   delle
          finanze,   delle   imprese   e   del   made    in    Italy,
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica,  delle
          infrastrutture   e   dei    trasporti,    della    cultura,
          dell'universita' e della ricerca e del turismo  e  per  gli
          affari regionali e le autonomie. Alle riunioni del Comitato
          partecipano gli  altri  Ministri  aventi  competenza  nelle
          materie  oggetto  delle  tematiche  poste  all'ordine   del
          giorno. I Ministri possono delegare a partecipare  un  vice
          Ministro o un Sottosegretario di Stato. 
                  5. Alle riunioni  del  CIPOM,  quando  si  trattano
          materie che interessano le regioni e le province  autonome,
          partecipano il presidente della Conferenza delle regioni  e
          delle province autonome o un presidente  di  regione  o  di
          provincia autonoma da lui  delegato  e,  per  i  rispettivi
          ambiti  di  competenza,  il  presidente   dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI)  e  il  presidente
          dell'Unione delle  province  d'Italia  (UPI).  Puo'  essere
          invitato a partecipare  alle  riunioni  del  Comitato,  con
          funzione consultiva, ogni  altro  soggetto  ritenuto  utile
          alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti  e
          delle questioni trattate. Ai componenti e  ai  partecipanti
          alle riunioni del Comitato non spettano  compensi,  gettoni
          di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti  comunque
          denominati. 
                  6. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, o del Ministro  delegato  per  le  politiche  del
          mare, ove nominato, e' adottato il regolamento interno  del
          Comitato, che ne disciplina il funzionamento. 
                  7. Il Presidente convoca il Comitato, ne  determina
          l'ordine  del  giorno,  ne  definisce   le   modalita'   di
          funzionamento  e  ne  cura  le  attivita'  propedeutiche  e
          funzionali allo svolgimento  dei  lavori  e  all'attuazione
          delle   deliberazioni.   Il   CIPOM   garantisce   adeguata
          pubblicita' ai propri lavori. 
                  8. Il Piano  del  mare,  approvato  dal  CIPOM  con
          cadenza  quadriennale,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   costituisce
          riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore. 
                  9. Il CIPOM monitora  l'attuazione  del  Piano,  lo
          aggiorna con cadenza biennale in funzione  degli  obiettivi
          conseguiti e delle priorita' indicate anche in sede europea
          e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli
          e ritardi. 
                  10. Il Presidente del Consiglio dei ministri  o  un
          Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31
          maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo  stato  di
          attuazione del Piano. 
                  11.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri
          assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attivita'
          del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».