La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Comitato interministeriale per le politiche del mare
1. All'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, alinea, le parole: «cadenza triennale» sono
sostituite dalle seguenti: «cadenza quadriennale»;
b) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «sviluppo del sistema
portuale» sono inserite le seguenti: «, ivi compresa la
valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di garantire il coordinamento degli indirizzi
strategici delle politiche del mare, il Comitato promuove il concerto
dei Ministri che lo compongono in relazione agli atti amministrativi
di attuazione del Piano del mare di cui al comma 3 per i quali la
legislazione vigente prevede il concerto di due o piu' Ministri. A
tali fini, il concerto puo' essere espresso dai Ministri nell'ambito
di una riunione del CIPOM, appositamente convocata su richiesta del
Ministro procedente, entro il termine di quindici giorni dal
ricevimento della richiesta, in cui sia posto all'ordine del giorno
lo schema di atto amministrativo da sottoporre a concerto.
3-ter. Gli schemi di regolamento di cui all'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, predisposti in attuazione del
Piano del mare di cui al comma 3 del presente articolo, sono
trasmessi al CIPOM ai fini del monitoraggio di cui al comma 9. Il
CIPOM, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, puo'
esprimere un parere non vincolante sulla coerenza tra la disciplina
recata nello schema di regolamento sottoposto a parere e gli
indirizzi strategici contenuti nel piano del mare»;
d) al comma 4, dopo le parole: «della cultura» sono inserite le
seguenti: «, dell'universita' e della ricerca»;
e) al comma 8, le parole: «cadenza triennale» sono sostituite
dalle seguenti: «cadenza quadriennale»;
f) al comma 9, la parola: «annualmente» e' sostituita dalle
seguenti: «con cadenza biennale».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge modificata o alle quali
e' operato il rinvio e della quale restano invariati il
valore e l'efficacia.
Per gli atti dell'Unione Europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante:
«"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2023, come modificato
dalla presente legge:
«Art.12 (Funzioni in materia di coordinamento delle
politiche del mare e istituzione del Comitato
interministeriale per le politiche del mare). - 1. Al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo l'articolo
4 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Politiche del mare e istituzione del
Comitato interministeriale per le politiche del mare). - 1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina,
indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento
alle politiche del mare.".
2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche
del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme
restando le competenze delle singole amministrazioni, il
coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici
delle politiche del mare.
3. Il Comitato provvede alla elaborazione e
approvazione del Piano del mare, con cadenza quadriennale,
contenente gli indirizzi strategici in materia di:
a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal
punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;
b) valorizzazione economica del mare con
particolare riferimento all'archeologia subacquea, al
turismo, alle iniziative a favore della pesca e
dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse
energetiche;
c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo
del sistema portuale, ivi compresa la valorizzazione della
navigazione commerciale e del diporto nautico;
d) promozione e coordinamento delle politiche
volte al miglioramento della continuita' territoriale da e
per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti
dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle
economie delle isole minori;
e) promozione del sistema-mare nazionale a
livello internazionale, in coerenza con le linee di
indirizzo strategico in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese italiane;
f) valorizzazione del demanio marittimo, con
particolare riferimento alle concessioni demaniali
marittime per finalita' turistico-ricreative.
3-bis. Al fine di garantire il coordinamento degli
indirizzi strategici delle politiche del mare, il Comitato
promuove il concerto dei Ministri che lo compongono in
relazione agli atti amministrativi di attuazione del Piano
del mare di cui al comma 3 per i quali la legislazione
vigente prevede il concerto di due o piu' Ministri. A tali
fini, il concerto puo' essere espresso dai Ministri
nell'ambito di una riunione del CIPOM, appositamente
convocata su richiesta del Ministro procedente, entro il
termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta,
in cui sia posto all'ordine del giorno lo schema di atto
amministrativo da sottoporre a concerto.
3-ter. Gli schemi di regolamento di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, predisposti in attuazione del Piano del mare di cui al
comma 3 del presente articolo, sono trasmessi al CIPOM ai
fini del monitoraggio di cui al comma 9. Il CIPOM, entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta, puo'
esprimere un parere non vincolante sulla coerenza tra la
disciplina recata nello schema di regolamento sottoposto a
parere e gli indirizzi strategici contenuti nel piano del
mare.
4. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le
politiche del mare, ove nominato, ed e' composto dalle
Autorita' delegate per le politiche europee, le politiche
di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominate, e
dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della difesa, dell'economia e delle
finanze, delle imprese e del made in Italy,
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle
infrastrutture e dei trasporti, della cultura,
dell'universita' e della ricerca e del turismo e per gli
affari regionali e le autonomie. Alle riunioni del Comitato
partecipano gli altri Ministri aventi competenza nelle
materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del
giorno. I Ministri possono delegare a partecipare un vice
Ministro o un Sottosegretario di Stato.
5. Alle riunioni del CIPOM, quando si trattano
materie che interessano le regioni e le province autonome,
partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome o un presidente di regione o di
provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi
ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente
dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Puo' essere
invitato a partecipare alle riunioni del Comitato, con
funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile
alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e
delle questioni trattate. Ai componenti e ai partecipanti
alle riunioni del Comitato non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o del Ministro delegato per le politiche del
mare, ove nominato, e' adottato il regolamento interno del
Comitato, che ne disciplina il funzionamento.
7. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina
l'ordine del giorno, ne definisce le modalita' di
funzionamento e ne cura le attivita' propedeutiche e
funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione
delle deliberazioni. Il CIPOM garantisce adeguata
pubblicita' ai propri lavori.
8. Il Piano del mare, approvato dal CIPOM con
cadenza quadriennale, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e costituisce
riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore.
9. Il CIPOM monitora l'attuazione del Piano, lo
aggiorna con cadenza biennale in funzione degli obiettivi
conseguiti e delle priorita' indicate anche in sede europea
e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli
e ritardi.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un
Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31
maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di
attuazione del Piano.
11. La Presidenza del Consiglio dei ministri
assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attivita'
del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».