Avvertenza: 
    Si procede alla ripubblicazione del testo  del  decreto-legge  24
febbraio 2026, n. 23, coordinato  con  la  legge  di  conversione  24
aprile 2026, n. 54, recante:  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di
sicurezza  pubblica,  di   attivita'   di   indagine   dell'autorita'
giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalita'
delle forze di polizia  e  del  Ministero  dell'interno,  nonche'  di
immigrazione e protezione internazionale.», corredato delle  relative
note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del  regolamento  di  esecuzione
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,
sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e  sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
D.P.R.  14  marzo  1986,  n.  217.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati  in  materia
              di armi o di strumenti atti ad offendere 
 
  1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo  4,  dopo  il  settimo  comma,  sono  aggiunti  i
seguenti: 
      «Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria
abitazione o delle appartenenze di  essa  strumenti  dotati  di  lama
affilata o  appuntita  eccedente  in  lunghezza  i  centimetri  otto,
nonche' strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a
centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di  meccanismo
di blocco della lama oppure apribili con una sola mano e' punito  con
la reclusione da  sei  mesi  a  tre  anni.  Si  applica  il  comma  2
dell'articolo 4-bis. 
      Accertati i fatti di cui all'ottavo  comma,  gli  ufficiali  ed
agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto
del luogo della commessa violazione, il quale puo' applicare, per  un
periodo  fino  ad  un  anno,  una  o  piu'  delle  seguenti  sanzioni
amministrative  accessorie,   dandone   comunicazione   all'autorita'
giudiziaria competente: 
        a) sospensione della patente di  guida,  del  certificato  di
abilitazione  professionale  per  la  guida  di  motoveicoli  e   del
certificato di idoneita' alla  guida  di  ciclomotori  o  divieto  di
conseguirli; 
        b) sospensione della licenza di porto  d'armi  o  divieto  di
conseguirla. 
      In relazione alle sanzioni  di  cui  al  comma  precedente,  si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»; 
    b) all'articolo 4-bis: 
      1) al comma 1, dopo la parola «  licenza  »  sono  aggiunte  le
seguenti: « , compresi gli strumenti con lama a due tagli e  a  punta
acuta, » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La  medesima
pena si applica a chiunque porta, fuori della  propria  abitazione  o
delle  appartenenze  di  essa,  strumenti  con  lama  pieghevole   di
lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta
acuta,  muniti  di  meccanismo  a  scatto,  indipendentemente   dalla
presenza del blocco della lama,  nonche'  strumenti  dotati  di  lama
affilata o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da  altri
strumenti od occultati in altri oggetti. »; 
      2)  al  comma  2,  alinea,  le  parole:  «porto  d'arma»   sono
sostituite dalle seguenti: «porto di armi  o  di  strumenti  atti  ad
offendere»; 
  2-bis) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «nonche' all'interno dei convogli  adibiti  al  trasporto  di
passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto»; 
      3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  4,
nono  e  decimo  comma,  in  materia   di   sanzioni   amministrative
accessorie. 
        2-ter. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli
strumenti di cui al comma 1.»; 
  3-bis) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Porto di armi  per
cui non e' ammessa licenza e di  particolari  strumenti  da  punta  e
taglio»; 
    c) dopo l'articolo 4-bis sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 4-ter (Sanzioni amministrative connesse al porto di  armi
o di  strumenti  atti  ad  offendere  da  parte  di  minori  di  anni
diciotto). - 1. Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis e'
commesso da un minore di anni diciotto, nei  confronti  del  soggetto
che esercita la responsabilita' genitoriale sul minore  e'  applicata
la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro. 
      2. L'autorita' competente all'irrogazione della sanzione di cui
al comma 1 e' il prefetto. Si applicano, in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
      3.  Le  entrate  derivanti  dall'applicazione  delle   sanzioni
pecuniarie previste dal presente  articolo  affluiscono  ad  apposito
capitolo  dell'entrata  del   bilancio   dello   Stato   per   essere
riassegnate,  nel  medesimo  esercizio  finanziario,  allo  stato  di
previsione del Ministero dell'interno e per  essere  utilizzate,  nel
medesimo  esercizio   finanziario,   per   la   remunerazione   delle
prestazioni   di   lavoro   straordinario    rese    dal    personale
contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile. 
      Art. 4-quater (Divieto di vendita ai minori di  strumenti  atti
ad offendere). - 1. E' vietato vendere  o  in  qualsiasi  altro  modo
cedere a minori di anni diciotto gli strumenti di cui  agli  articoli
4, ottavo comma, e 4-bis, comma 1. 
      2.   Ai   fini   dell'osservanza   del    divieto,    chiunque,
nell'esercizio di un'attivita' commerciale, vende  gli  strumenti  di
cui al comma 1, ha l'obbligo  di  chiedere  all'acquirente,  all'atto
dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne  che
nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta. 
      3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, i gestori di siti web  e
i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti
di cui al  comma  1  adottano  efficaci  sistemi  di  verifica  della
maggiore eta' prima della conclusione dell'acquisto. 
      4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla
corretta implementazione dei sistemi di verifica di cui al comma 3 e,
in  caso  di  inadempimento,  procede,  anche  d'ufficio,  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n.  249,  alla
contestazione della violazione nei confronti dei soggetti di  cui  al
medesimo comma 3, diffidandoli contestualmente  a  conformarsi  entro
trenta giorni. In caso di inottemperanza  alla  diffida,  l'Autorita'
adotta ogni provvedimento utile  per  il  blocco  del  sito  o  della
piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma
3, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida. 
      5. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nella  vendita  non
commerciale o nella cessione tra privati. 
      6. La violazione del divieto di cui al comma 1 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei  casi  in
cui  la  violazione  e'  commessa  nell'esercizio   di   un'attivita'
commerciale, ai sensi del comma 2, puo' essere disposta  la  chiusura
dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni. 
      7. Nell'ipotesi di reiterazione  della  violazione  di  cui  al
comma 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000  a
6.000  euro  e,  nei  casi  in  cui   la   violazione   e'   commessa
nell'esercizio di un'attivita' commerciale, ai sensi del comma 2,  e'
disposta la chiusura  dell'esercizio  per  un  periodo  compreso  tra
quindici e quarantacinque giorni. In caso di ulteriore violazione, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000  euro
e, nei casi in  cui  la  violazione  e'  commessa  nell'esercizio  di
un'attivita' commerciale, ai sensi del comma 2, e' disposta la revoca
della licenza all'esercizio dell'attivita'. 
      8. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni  del
divieto  di  cui  al  comma  1  sono  irrogate   dal   prefetto   con
l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e  quelle  accessorie  dall'autorita'
competente   per   il   rilascio    della    licenza    all'esercizio
dell'attivita'. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dal presente  articolo  affluiscono  ad  apposito
capitolo  dell'entrata  del   bilancio   dello   Stato   per   essere
riassegnate,  nel  medesimo  esercizio  finanziario,  allo  stato  di
previsione del Ministero  dell'interno  per  essere  utilizzate,  nel
medesimo  esercizio   finanziario,   per   la   remunerazione   delle
prestazioni   di   lavoro   straordinario    rese    dal    personale
contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.». 
  2. All'articolo 4, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, dopo le parole «per i reati previsti dall'articolo 380, commi  1
e 2», sono inserite  le  seguenti  «e  dall'articolo  381,  comma  2,
lettere m) e m-sexies),». 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 4-quater, commi 3 e 4, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal  presente  articolo,  si
applicano decorsi sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 4  e  4-bis  della
          legge 18 aprile 1975, n. 110,  recante  «Norme  integrative
          della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
          munizioni e degli  esplosivi»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 aprile 1975, n.  105,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 4 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere).
          -  Salve  le  autorizzazioni  previste  dal   terzo   comma
          dell'articolo 42 del testo unico delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza  18  giugno  1931,  numero  773,   e   successive
          modificazioni, non  possono  essere  portati,  fuori  della
          propria abitazione o  delle  appartenenze  di  essa,  armi,
          mazze ferrate o bastoni ferrati,  sfollagente,  noccoliere,
          storditori elettrici e altri apparecchi analoghi  in  grado
          di erogare una elettrocuzione. 
                Senza  giustificato  motivo,  non  possono  portarsi,
          fuori della propria  abitazione  o  delle  appartenenze  di
          essa, bastoni muniti di  puntale  acuminato,  strumenti  da
          punta o da taglio atti ad offendere, mazze,  tubi,  catene,
          fionde, bulloni, sfere metalliche, nonche' qualsiasi  altro
          strumento non considerato espressamente come arma da  punta
          o da taglio, chiaramente utilizzabile, per  le  circostanze
          di tempo  e  di  luogo,  per  l'offesa  alla  persona,  gli
          strumenti di cui all'articolo 5, quarto  comma,  nonche'  i
          puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori  laser,
          di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme  CEI  EN
          60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4. 
                Il contravventore e' punito con l'arresto  da  uno  a
          tre anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000  euro.  Nei
          casi di lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti
          atti ad  offendere,  puo'  essere  irrogata  la  sola  pena
          dell'ammenda. La pena e' aumentata se il fatto avviene  nel
          corso o in occasione di manifestazioni sportive. 
                E' vietato  portare  armi  nelle  riunioni  pubbliche
          anche alle persone munite di licenza.  Il  trasgressore  e'
          punito con l'arresto da due a quattro anni e con  l'ammenda
          da 3.000 euro a 20.000 euro. La pena e' dell'arresto da tre
          a sei anni e dell'ammenda  da  5.000  euro  a  20.000  euro
          quando il fatto  e'  commesso  da  persona  non  munita  di
          licenza. 
                Chiunque, all'infuori dei  casi  previsti  nel  comma
          precedente, porta in una riunione  pubblica  uno  strumento
          ricompreso tra quelli indicati  nel  primo  o  nel  secondo
          comma, e' punito con l'arresto da uno  a  tre  anni  e  con
          l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro. 
                La pena  prevista  dal  terzo  comma  e'  raddoppiata
          quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo
          4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo
          che l'uso costituisca elemento  costitutivo  o  circostanza
          aggravante specifica per il reato commesso. 
                Con la condanna  deve  essere  disposta  la  confisca
          delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere. 
                Chiunque,  senza  giustificato  motivo,  porta  fuori
          della propria abitazione  o  delle  appartenenze  di  essa,
          strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente  in
          lunghezza i centimetri otto,  nonche'  strumenti  con  lama
          pieghevole di  lunghezza  pari  o  superiore  a  centimetri
          cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti  di  meccanismo
          di blocco della lama oppure apribili con una sola  mano  e'
          punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica
          il comma 2 dell'articolo 4-bis. 
                Accertati  i  fatti  di  cui  all'ottavo  comma,  gli
          ufficiali ed agenti di polizia  giudiziaria  trasmettono  i
          relativi  atti  al  prefetto  del  luogo   della   commessa
          violazione, il quale puo' applicare, per un periodo fino ad
          un anno, una o piu' delle seguenti sanzioni  amministrative
          accessorie, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria
          competente: 
                  a)  sospensione  della  patente   di   guida,   del
          certificato di abilitazione professionale per la  guida  di
          motoveicoli e del certificato di idoneita'  alla  guida  di
          ciclomotori o divieto di conseguirli; 
                  b) sospensione della  licenza  di  porto  d'armi  o
          divieto di conseguirla. 
                In  relazione  alle  sanzioni   di   cui   al   comma
          precedente,  si  applicano,  in  quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui all'articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9
          e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1990, n. 309. 
                Sono abrogati l'articolo 19  e  il  primo  e  secondo
          comma dell'articolo 42  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza 18 giugno 1931,  n.  773,  e  successive
          modificazioni. 
                Non sono considerate armi ai fini delle  disposizioni
          penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli
          e degli striscioni usate nelle pubbliche  manifestazioni  e
          nei cortei, ne' gli altri  oggetti  simbolici  usati  nelle
          stesse circostanze, salvo che non  vengano  adoperati  come
          oggetti contundenti. 
                In deroga a quanto stabilito dal  presente  articolo,
          in occasione di manifestazioni di rievocazione storica,  ai
          partecipanti  alle  manifestazioni  stesse  e'   consentito
          esibire, portare e usare, con cartucce  a  salve,  le  armi
          fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa
          autorizzazione dell'autorita' locale di pubblica sicurezza,
          rilasciata  all'ente  organizzatore  sulla   base   di   un
          dettagliato elenco delle armi e dei  loro  portatori.  Alle
          medesime  condizioni  di  cui  al  periodo  precedente   e'
          consentito  anche  il  porto  di  archi,  balestre,  spade,
          sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti.» 
                «Art. 4-bis (Porto di armi per  cui  non  e'  ammessa
          licenza e di particolari strumenti da punta e taglio). - 1.
          Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  chiunque,
          fuori della propria  abitazione  o  delle  appartenenze  di
          essa,  porta  un'arma  per  cui  non  e'  ammessa  licenza,
          compresi gli strumenti con lama  a  due  tagli  e  a  punta
          acuta, e' punito con la reclusione da uno a  tre  anni.  La
          medesima pena si applica  a  chiunque  porta,  fuori  della
          propria abitazione o delle appartenenze di essa,  strumenti
          con  lama  pieghevole  di  lunghezza  pari  o  superiore  a
          centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta,  muniti  di
          meccanismo a scatto, indipendentemente dalla  presenza  del
          blocco della lama, o a scatto oppure apribili con una  sola
          mano, nonche' strumenti dotati di lama affilata o appuntita
          del tipo "a farfalla" oppure camuffati da  altri  strumenti
          od occultati in altri oggetti. 
                2. Salvo che il porto di armi o di strumenti atti  ad
          offendere  sia  previsto  come   elemento   costitutivo   o
          circostanza aggravante specifica per il reato commesso,  la
          pena prevista dal comma 1 e' aumentata  da  un  terzo  alla
          meta' quando il fatto e' commesso: 
                  a) da persone travisate o da piu' persone riunite; 
                  b)  nei  luoghi  di  cui  all'articolo  61,  numero
          11-ter), del codice penale; 
                  c)  nelle  immediate  vicinanze  di   istituti   di
          credito, uffici postali o sportelli automatici  adibiti  al
          prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti  al
          pubblico,  stazioni  ferroviarie,  anche  metropolitane,  e
          luoghi destinati alla sosta o  alla  fermata  di  mezzi  di
          pubblico trasporto nonche' all'interno dei convogli adibiti
          al  trasporto  di  passeggeri  o  dei  mezzi  di   pubblico
          trasporto; 
                  d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di
          persone ovvero una riunione pubblica. 
                2-bis.  Si   applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni
          amministrative accessorie. 
                2-ter.  Con  la  condanna  deve  essere  disposta  la
          confisca degli strumenti di cui al comma 1.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  recante  «Testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18  agosto
          1998, n. 191, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato).  -  1.
          L'ingresso nel territorio dello Stato  e'  consentito,  nel
          rispetto delle condizioni  previste  dal  codice  frontiere
          Schengen  istituito  dal  regolamento  (UE)  2016/399   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,  allo
          straniero in possesso del passaporto o di un  documento  di
          viaggio equipollente in corso  di  validita',  nonche'  del
          visto d'ingresso o dell'autorizzazione  ai  viaggi  di  cui
          all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE)
          2018/1240 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  12
          settembre 2018, o di un permesso di soggiorno, ai sensi del
          regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio, del 13 giugno
          2002, anch'essi in corso di validita'. 
                1-bis. L'ingresso in Italia puo'  avvenire,  salvi  i
          casi di forza maggiore e i casi di eccezione  previsti  dal
          regolamento (UE) 2016/399, soltanto attraverso i valichi di
          frontiera appositamente istituiti. 
                1-ter. Salvi i casi di esenzione, e' fatto obbligo ai
          cittadini di Paesi terzi nei cui confronti  si  applica  il
          regolamento (UE) 2017/2226 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  30  novembre  2017,  di  fornire  i   dati
          biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di  frontiera
          previste  dal  codice  frontiere   Schengen   di   cui   al
          regolamento (UE) 2016/399. In caso di rifiuto, si applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1. 
                1-quater.  L'autorita'  di  frontiera   assicura   la
          registrazione, nel sistema di  ingressi/uscite  (entry-exit
          system-EES) di cui al regolamento (UE) 2017/2226, dei  dati
          richiesti ai fini del controllo  e  provvede,  in  caso  di
          ingresso  sul  territorio  nazionale,   ad   informare   il
          cittadino straniero  della  durata  massima  del  soggiorno
          autorizzato. L'informazione di cui al  primo  periodo  puo'
          essere resa anche  attraverso  attrezzature  installate  ai
          valichi di frontiera. Ai cittadini di Paesi terzi  titolari
          di un permesso  di  soggiorno  rilasciato  dalle  Autorita'
          italiane in corso di validita',  il  personale  addetto  ai
          controlli di frontiera provvede ad apporre  sul  passaporto
          un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o di
          uscita. 
                1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni  di
          cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22)  e  26),
          del regolamento (UE) 2017/2226,  con  uno  o  piu'  decreti
          adottati dal  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
          Ministri  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale e della giustizia, sono: 
                  a) determinate le autorita' di  frontiera,  nonche'
          quelle competenti in materia di immigrazione; 
                  b)  designate   le   autorita'   responsabili   per
          finalita' di prevenzione, accertamento e indagine di  reati
          di terrorismo o altri reati gravi; 
                  c) disciplinate le modalita' tecniche  di  accesso,
          consultazione, inserimento, modifica  e  cancellazione  dei
          dati nel sistema EES a cura dei  soggetti  autorizzati,  di
          eventuale conservazione negli archivi o sistemi  nazionali,
          nonche' di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41
          del regolamento (UE) 2017/2226. 
                2.  Il  visto  di  ingresso   e'   rilasciato   dalle
          rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  italiane  nello
          Stato di origine o di stabile  residenza  dello  straniero.
          Per soggiorni non superiori a tre mesi sono  equiparati  ai
          visti  rilasciati  dalle  rappresentanze   diplomatiche   e
          consolari italiane quelli emessi, sulla base  di  specifici
          accordi, dalle autorita' diplomatiche o consolari di  altri
          Stati. Contestualmente al rilascio del  visto  di  ingresso
          l'autorita' diplomatica o consolare italiana consegna  allo
          straniero  una  comunicazione  scritta  in  lingua  a   lui
          comprensibile  o,  in  mancanza,  in   inglese,   francese,
          spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i  doveri  dello
          straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in  Italia.
          Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa
          in vigore per procedere al rilascio del visto,  l'autorita'
          diplomatica o consolare comunica il diniego allo  straniero
          in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in  inglese,
          francese, spagnolo o arabo. In deroga  a  quanto  stabilito
          dalla  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico
          il diniego non deve essere motivato, salvo quando  riguarda
          le domande di visto presentate ai sensi degli articoli  22,
          24,  26,  27,  28,  29,  36  e  39.  La  presentazione   di
          documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni
          a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente,
          oltre     alle     relative     responsabilita'     penali,
          l'inammissibilita'  della  domanda.  Per  lo  straniero  in
          possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente,  ai  fini
          del reingresso nel territorio dello Stato,  una  preventiva
          comunicazione all'autorita' di frontiera. 
                2-bis. L'autorizzazione ai viaggi di cui al  comma  1
          e'  richiesta  dai  cittadini  di  Paesi   terzi   di   cui
          all'articolo  1,  paragrafo   1,   del   regolamento   (UE)
          2018/1240, secondo le modalita' previste dagli articoli 15,
          17 e  18  del  medesimo  regolamento.  L'autorizzazione  e'
          rilasciata, rifiutata,  annullata  o  revocata  dall'Unita'
          nazionale   ETIAS   (European   travel    information    ad
          authorisation  system)  in  attuazione  del  Capo  VI   del
          medesimo  regolamento  (UE)  2018/1240.  La   comunicazione
          relativa al rilascio, al rifiuto, all'annullamento  o  alla
          revoca  dell'autorizzazione  e'  effettuata,   secondo   le
          modalita' previste dagli articoli  38  e  42  del  predetto
          regolamento  (UE)  2018/1240,  esclusivamente  tramite   il
          servizio di posta elettronica ed e'  inviata  all'indirizzo
          di posta elettronica di cui all'articolo 17,  paragrafo  2,
          lettera  g),  del   medesimo   regolamento,   fornito   dal
          richiedente nel modulo  di  domanda.  La  notificazione  si
          intende perfezionata nel momento  dell'avvenuto  invio  del
          messaggio  di  posta  elettronica.  Avverso  le   decisioni
          adottate   dall'Unita'   nazionale    ETIAS    la    tutela
          giurisdizionale  davanti  al  giudice   amministrativo   e'
          disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui
          all'allegato 1 al decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.
          104. 
                2-ter. Per l'adempimento  alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 3, paragrafo 1,  punti  4),  21)  e  22),  del
          regolamento (UE) 2018/1240, con uno o piu' decreti adottati
          dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale  e  della
          giustizia sono: 
                  a) determinate le autorita' di  frontiera,  nonche'
          quelle competenti in materia di immigrazione; 
                  b)  designate   le   autorita'   responsabili   per
          finalita' di prevenzione, accertamento e indagine di  reati
          di terrorismo o altri reati gravi; 
                  c) disciplinate le modalita' tecniche  di  accesso,
          consultazione, inserimento, modifica  e  cancellazione  dei
          dati nel sistema europeo di informazione  e  autorizzazione
          di viaggi (European  travel  information  ad  authorisation
          system-ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale
          conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonche' di
          comunicazione  dei  dati  ai  sensi  dell'articolo  65  del
          regolamento (UE) 2018/1240. 
                3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
          3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli  obblighi  assunti
          con  l'adesione   a   specifici   accordi   internazionali,
          consentira'  l'ingresso   nel   proprio   territorio   allo
          straniero che dimostri di  essere  in  possesso  di  idonea
          documentazione atta a confermare lo scopo e  le  condizioni
          del  soggiorno,  nonche'  la  disponibilita'  di  mezzi  di
          sussistenza sufficienti per  la  durata  del  soggiorno  e,
          fatta eccezione per i permessi di soggiorno per  motivi  di
          lavoro, anche per il ritorno nel Paese  di  provenienza.  I
          mezzi di sussistenza sono definiti con  apposita  direttiva
          emanata dal Ministro dell'interno, sulla base  dei  criteri
          indicati   nel   documento   di   programmazione   di   cui
          all'articolo 3, comma  1.  Non  e'  ammesso  in  Italia  lo
          straniero  che  non  soddisfi  tali  requisiti  o  che  sia
          considerato  una  minaccia  per  l'ordine  pubblico  o   la
          sicurezza dello Stato o  di  uno  dei  Paesi  con  i  quali
          l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone  dei
          controlli alle frontiere interne e la  libera  circolazione
          delle persone o che risulti condannato, anche con  sentenza
          non definitiva,  compresa  quella  adottata  a  seguito  di
          applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
          444 del codice di  procedura  penale,  per  reati  previsti
          dall'articolo 380, commi 1 e 2 e dall'articolo  381,  comma
          2, lettere m) e m-sexies), del codice di procedura  penale,
          per i reati di cui all'articolo 582, nel  caso  di  cui  al
          secondo comma, secondo periodo, e agli articoli  583-bis  e
          583-quinquies del codice penale, ovvero per reati  inerenti
          gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il  favoreggiamento
          dell'immigrazione    clandestina    verso    l'Italia     e
          dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri  Stati
          o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
          alla prostituzione o allo sfruttamento della  prostituzione
          o di minori da impiegare in attivita'  illecite.  Impedisce
          l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con
          sentenza irrevocabile, per uno  dei  reati  previsti  dalle
          disposizioni del titolo III, capo III,  sezione  II,  della
          legge 22 aprile 1941, n.  633,  relativi  alla  tutela  del
          diritto di autore, e degli articoli 473 e  474  del  codice
          penale, nonche' dall'articolo 1 del decreto legislativo  22
          gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del  regio  decreto
          18 giugno 1931, n.  773.  Lo  straniero  per  il  quale  e'
          richiesto   il   ricongiungimento   familiare,   ai   sensi
          dell'articolo  29,  non  e'  ammesso   in   Italia   quando
          rappresenti una minaccia concreta e  attuale  per  l'ordine
          pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con
          i  quali  l'Italia  abbia  sottoscritto  accordi   per   la
          soppressione dei controlli  alle  frontiere  interne  e  la
          libera circolazione delle persone. 
                4. L'ingresso in Italia puo'  essere  consentito  con
          visti per soggiorni di  breve  durata,  validi  fino  a  90
          giorni e per soggiorni di lunga durata che  comportano  per
          il titolare la concessione di un permesso di  soggiorno  in
          Italia con motivazione identica  a  quella  menzionata  nel
          visto.  Per  soggiorni  inferiori  a  tre   mesi,   saranno
          considerati validi anche i motivi  esplicitamente  indicati
          in visti rilasciati da autorita' diplomatiche  o  consolari
          di altri Stati in base a specifici  accordi  internazionali
          sottoscritti  e  ratificati  dall'Italia  ovvero  a   norme
          comunitarie. 
                4-bis. All'atto della domanda del visto nazionale,  i
          richiedenti  forniscono   gli   identificatori   biometrici
          richiesti dalla normativa dell'Unione europea per  i  visti
          di ingresso per soggiorni di breve durata, con le  medesime
          modalita' previste dalla medesima normativa, fatti salvi  i
          casi di esenzione che possono essere previsti  con  decreto
          del Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
                5. Il Ministero degli affari esteri  adotta,  dandone
          tempestiva  comunicazione   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari, ogni opportuno provvedimento di  revisione  o
          modifica  dell'elenco  dei  Paesi  i  cui  cittadini  siano
          soggetti ad  obbligo  di  visto,  anche  in  attuazione  di
          obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore. 
                6. Non possono fare  ingresso  nel  territorio  dello
          Stato  e  sono  respinti  dalla  frontiera  gli   stranieri
          espulsi,   salvo   che   abbiano   ottenuto   la   speciale
          autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di
          ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli
          segnalati,  anche  in  base  ad   accordi   o   convenzioni
          internazionali  in  vigore   in   Italia,   ai   fini   del
          respingimento o della non ammissione per  gravi  motivi  di
          ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di  tutela  delle
          relazioni internazionali. 
                6-bis. Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo  2,
          lettera  b),  del  regolamento  (CE)   n.   1987/2006   del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la
          decisione di inserimento della segnalazione nel sistema  di
          informazione Schengen, ai fini del rifiuto di  ingresso  ai
          sensi  dell'articolo  24,   paragrafo   1,   del   predetto
          regolamento, e'  adottata  dal  direttore  della  Direzione
          centrale  della  Polizia  di  prevenzione   del   Ministero
          dell'interno, su parere del comitato di analisi  strategica
          antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge
          3 agosto 2007, n. 124. 
                7. L'ingresso e'  comunque  subordinato  al  rispetto
          degli adempimenti e  delle  formalita'  prescritti  con  il
          regolamento di attuazione. 
                7-bis. L'articolo 10-bis della legge 7  agosto  1990,
          n. 241, non si applica ai procedimenti relativi ai visti di
          ingresso nonche' al rifiuto e alla revoca del  permesso  di
          soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.»