Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 24
febbraio 2026, n. 23, coordinato con la legge di conversione 24
aprile 2026, n. 54, recante: «Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza pubblica, di attivita' di indagine dell'autorita'
giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalita'
delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonche' di
immigrazione e protezione internazionale.», corredato delle relative
note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e
l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Art. 1
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia
di armi o di strumenti atti ad offendere
1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il settimo comma, sono aggiunti i
seguenti:
«Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria
abitazione o delle appartenenze di essa strumenti dotati di lama
affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto,
nonche' strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a
centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo
di blocco della lama oppure apribili con una sola mano e' punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2
dell'articolo 4-bis.
Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto
del luogo della commessa violazione, il quale puo' applicare, per un
periodo fino ad un anno, una o piu' delle seguenti sanzioni
amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorita'
giudiziaria competente:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di
abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori o divieto di
conseguirli;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di
conseguirla.
In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;
b) all'articolo 4-bis:
1) al comma 1, dopo la parola « licenza » sono aggiunte le
seguenti: « , compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta
acuta, » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La medesima
pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o
delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di
lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta
acuta, muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla
presenza del blocco della lama, nonche' strumenti dotati di lama
affilata o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri
strumenti od occultati in altri oggetti. »;
2) al comma 2, alinea, le parole: «porto d'arma» sono
sostituite dalle seguenti: «porto di armi o di strumenti atti ad
offendere»;
2-bis) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «nonche' all'interno dei convogli adibiti al trasporto di
passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto»;
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4,
nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative
accessorie.
2-ter. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli
strumenti di cui al comma 1.»;
3-bis) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Porto di armi per
cui non e' ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e
taglio»;
c) dopo l'articolo 4-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-ter (Sanzioni amministrative connesse al porto di armi
o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni
diciotto). - 1. Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis e'
commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto
che esercita la responsabilita' genitoriale sul minore e' applicata
la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.
2. L'autorita' competente all'irrogazione della sanzione di cui
al comma 1 e' il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di
previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel
medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle
prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale
contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.
Art. 4-quater (Divieto di vendita ai minori di strumenti atti
ad offendere). - 1. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo
cedere a minori di anni diciotto gli strumenti di cui agli articoli
4, ottavo comma, e 4-bis, comma 1.
2. Ai fini dell'osservanza del divieto, chiunque,
nell'esercizio di un'attivita' commerciale, vende gli strumenti di
cui al comma 1, ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto
dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne che
nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, i gestori di siti web e
i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti
di cui al comma 1 adottano efficaci sistemi di verifica della
maggiore eta' prima della conclusione dell'acquisto.
4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla
corretta implementazione dei sistemi di verifica di cui al comma 3 e,
in caso di inadempimento, procede, anche d'ufficio, ai sensi
dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, alla
contestazione della violazione nei confronti dei soggetti di cui al
medesimo comma 3, diffidandoli contestualmente a conformarsi entro
trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorita'
adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della
piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma
3, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida.
5. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nella vendita non
commerciale o nella cessione tra privati.
6. La violazione del divieto di cui al comma 1 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei casi in
cui la violazione e' commessa nell'esercizio di un'attivita'
commerciale, ai sensi del comma 2, puo' essere disposta la chiusura
dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni.
7. Nell'ipotesi di reiterazione della violazione di cui al
comma 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
6.000 euro e, nei casi in cui la violazione e' commessa
nell'esercizio di un'attivita' commerciale, ai sensi del comma 2, e'
disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo compreso tra
quindici e quarantacinque giorni. In caso di ulteriore violazione, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro
e, nei casi in cui la violazione e' commessa nell'esercizio di
un'attivita' commerciale, ai sensi del comma 2, e' disposta la revoca
della licenza all'esercizio dell'attivita'.
8. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del
divieto di cui al comma 1 sono irrogate dal prefetto con
l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelle accessorie dall'autorita'
competente per il rilascio della licenza all'esercizio
dell'attivita'. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di
previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel
medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle
prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale
contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.».
2. All'articolo 4, comma 3, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, dopo le parole «per i reati previsti dall'articolo 380, commi 1
e 2», sono inserite le seguenti «e dall'articolo 381, comma 2,
lettere m) e m-sexies),».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4-quater, commi 3 e 4, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal presente articolo, si
applicano decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 4-bis della
legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere).
- Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma
dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive
modificazioni, non possono essere portati, fuori della
propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi,
mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere,
storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado
di erogare una elettrocuzione.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi,
fuori della propria abitazione o delle appartenenze di
essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da
punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene,
fionde, bulloni, sfere metalliche, nonche' qualsiasi altro
strumento non considerato espressamente come arma da punta
o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze
di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli
strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonche' i
puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser,
di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN
60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.
Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a
tre anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei
casi di lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti
atti ad offendere, puo' essere irrogata la sola pena
dell'ammenda. La pena e' aumentata se il fatto avviene nel
corso o in occasione di manifestazioni sportive.
E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche
anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore e'
punito con l'arresto da due a quattro anni e con l'ammenda
da 3.000 euro a 20.000 euro. La pena e' dell'arresto da tre
a sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro
quando il fatto e' commesso da persona non munita di
licenza.
Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma
precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento
ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo
comma, e' punito con l'arresto da uno a tre anni e con
l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.
La pena prevista dal terzo comma e' raddoppiata
quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo
4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo
che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza
aggravante specifica per il reato commesso.
Con la condanna deve essere disposta la confisca
delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori
della propria abitazione o delle appartenenze di essa,
strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in
lunghezza i centimetri otto, nonche' strumenti con lama
pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri
cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo
di blocco della lama oppure apribili con una sola mano e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica
il comma 2 dell'articolo 4-bis.
Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i
relativi atti al prefetto del luogo della commessa
violazione, il quale puo' applicare, per un periodo fino ad
un anno, una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative
accessorie, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria
competente:
a) sospensione della patente di guida, del
certificato di abilitazione professionale per la guida di
motoveicoli e del certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori o divieto di conseguirli;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o
divieto di conseguirla.
In relazione alle sanzioni di cui al comma
precedente, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9
e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo
comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni
penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli
e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e
nei cortei, ne' gli altri oggetti simbolici usati nelle
stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come
oggetti contundenti.
In deroga a quanto stabilito dal presente articolo,
in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai
partecipanti alle manifestazioni stesse e' consentito
esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi
fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa
autorizzazione dell'autorita' locale di pubblica sicurezza,
rilasciata all'ente organizzatore sulla base di un
dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle
medesime condizioni di cui al periodo precedente e'
consentito anche il porto di archi, balestre, spade,
sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti.»
«Art. 4-bis (Porto di armi per cui non e' ammessa
licenza e di particolari strumenti da punta e taglio). - 1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque,
fuori della propria abitazione o delle appartenenze di
essa, porta un'arma per cui non e' ammessa licenza,
compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta
acuta, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. La
medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della
propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti
con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a
centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di
meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del
blocco della lama, o a scatto oppure apribili con una sola
mano, nonche' strumenti dotati di lama affilata o appuntita
del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti
od occultati in altri oggetti.
2. Salvo che il porto di armi o di strumenti atti ad
offendere sia previsto come elemento costitutivo o
circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la
pena prevista dal comma 1 e' aumentata da un terzo alla
meta' quando il fatto e' commesso:
a) da persone travisate o da piu' persone riunite;
b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero
11-ter), del codice penale;
c) nelle immediate vicinanze di istituti di
credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al
prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al
pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e
luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di
pubblico trasporto nonche' all'interno dei convogli adibiti
al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico
trasporto;
d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di
persone ovvero una riunione pubblica.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni
amministrative accessorie.
2-ter. Con la condanna deve essere disposta la
confisca degli strumenti di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1998, n. 191, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato). - 1.
L'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito, nel
rispetto delle condizioni previste dal codice frontiere
Schengen istituito dal regolamento (UE) 2016/399 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, allo
straniero in possesso del passaporto o di un documento di
viaggio equipollente in corso di validita', nonche' del
visto d'ingresso o dell'autorizzazione ai viaggi di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE)
2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
settembre 2018, o di un permesso di soggiorno, ai sensi del
regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio, del 13 giugno
2002, anch'essi in corso di validita'.
1-bis. L'ingresso in Italia puo' avvenire, salvi i
casi di forza maggiore e i casi di eccezione previsti dal
regolamento (UE) 2016/399, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti.
1-ter. Salvi i casi di esenzione, e' fatto obbligo ai
cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il
regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2017, di fornire i dati
biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera
previste dal codice frontiere Schengen di cui al
regolamento (UE) 2016/399. In caso di rifiuto, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.
1-quater. L'autorita' di frontiera assicura la
registrazione, nel sistema di ingressi/uscite (entry-exit
system-EES) di cui al regolamento (UE) 2017/2226, dei dati
richiesti ai fini del controllo e provvede, in caso di
ingresso sul territorio nazionale, ad informare il
cittadino straniero della durata massima del soggiorno
autorizzato. L'informazione di cui al primo periodo puo'
essere resa anche attraverso attrezzature installate ai
valichi di frontiera. Ai cittadini di Paesi terzi titolari
di un permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorita'
italiane in corso di validita', il personale addetto ai
controlli di frontiera provvede ad apporre sul passaporto
un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o di
uscita.
1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di
cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22) e 26),
del regolamento (UE) 2017/2226, con uno o piu' decreti
adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e della giustizia, sono:
a) determinate le autorita' di frontiera, nonche'
quelle competenti in materia di immigrazione;
b) designate le autorita' responsabili per
finalita' di prevenzione, accertamento e indagine di reati
di terrorismo o altri reati gravi;
c) disciplinate le modalita' tecniche di accesso,
consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei
dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di
eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali,
nonche' di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41
del regolamento (UE) 2017/2226.
2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello
Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.
Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai
visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici
accordi, dalle autorita' diplomatiche o consolari di altri
Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso
l'autorita' diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui
comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese,
spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello
straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa
in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorita'
diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero
in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico
il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda
le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22,
24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di
documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni
a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente,
oltre alle relative responsabilita' penali,
l'inammissibilita' della domanda. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini
del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva
comunicazione all'autorita' di frontiera.
2-bis. L'autorizzazione ai viaggi di cui al comma 1
e' richiesta dai cittadini di Paesi terzi di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2018/1240, secondo le modalita' previste dagli articoli 15,
17 e 18 del medesimo regolamento. L'autorizzazione e'
rilasciata, rifiutata, annullata o revocata dall'Unita'
nazionale ETIAS (European travel information ad
authorisation system) in attuazione del Capo VI del
medesimo regolamento (UE) 2018/1240. La comunicazione
relativa al rilascio, al rifiuto, all'annullamento o alla
revoca dell'autorizzazione e' effettuata, secondo le
modalita' previste dagli articoli 38 e 42 del predetto
regolamento (UE) 2018/1240, esclusivamente tramite il
servizio di posta elettronica ed e' inviata all'indirizzo
di posta elettronica di cui all'articolo 17, paragrafo 2,
lettera g), del medesimo regolamento, fornito dal
richiedente nel modulo di domanda. La notificazione si
intende perfezionata nel momento dell'avvenuto invio del
messaggio di posta elettronica. Avverso le decisioni
adottate dall'Unita' nazionale ETIAS la tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui
all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104.
2-ter. Per l'adempimento alle disposizioni di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, punti 4), 21) e 22), del
regolamento (UE) 2018/1240, con uno o piu' decreti adottati
dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e della
giustizia sono:
a) determinate le autorita' di frontiera, nonche'
quelle competenti in materia di immigrazione;
b) designate le autorita' responsabili per
finalita' di prevenzione, accertamento e indagine di reati
di terrorismo o altri reati gravi;
c) disciplinate le modalita' tecniche di accesso,
consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei
dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione
di viaggi (European travel information ad authorisation
system-ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale
conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonche' di
comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del
regolamento (UE) 2018/1240.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti
con l'adesione a specifici accordi internazionali,
consentira' l'ingresso nel proprio territorio allo
straniero che dimostri di essere in possesso di idonea
documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni
del soggiorno, nonche' la disponibilita' di mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e,
fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di
lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I
mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva
emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri
indicati nel documento di programmazione di cui
all'articolo 3, comma 1. Non e' ammesso in Italia lo
straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per reati previsti
dall'articolo 380, commi 1 e 2 e dall'articolo 381, comma
2, lettere m) e m-sexies), del codice di procedura penale,
per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al
secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e
583-quinquies del codice penale, ovvero per reati inerenti
gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
o di minori da impiegare in attivita' illecite. Impedisce
l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con
sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle
disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del
diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice
penale, nonche' dall'articolo 1 del decreto legislativo 22
gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773. Lo straniero per il quale e'
richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi
dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando
rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con
i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone.
4. L'ingresso in Italia puo' essere consentito con
visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90
giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per
il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in
Italia con motivazione identica a quella menzionata nel
visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno
considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati
in visti rilasciati da autorita' diplomatiche o consolari
di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme
comunitarie.
4-bis. All'atto della domanda del visto nazionale, i
richiedenti forniscono gli identificatori biometrici
richiesti dalla normativa dell'Unione europea per i visti
di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime
modalita' previste dalla medesima normativa, fatti salvi i
casi di esenzione che possono essere previsti con decreto
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone
tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o
modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano
soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di
obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello
Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri
espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di
ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di
ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle
relazioni internazionali.
6-bis. Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2,
lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la
decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di
informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso ai
sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del predetto
regolamento, e' adottata dal direttore della Direzione
centrale della Polizia di prevenzione del Ministero
dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica
antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge
3 agosto 2007, n. 124.
7. L'ingresso e' comunque subordinato al rispetto
degli adempimenti e delle formalita' prescritti con il
regolamento di attuazione.
7-bis. L'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241, non si applica ai procedimenti relativi ai visti di
ingresso nonche' al rifiuto e alla revoca del permesso di
soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.»