IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2026, con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire
dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia;
Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato esondazioni,
allagamenti, movimenti franosi, gravi danni alle infrastrutture
viarie, a edifici pubblici e privati, alle attivita' produttive e
alla rete dei servizi essenziali, la cui compiuta ricognizione e' in
corso e che appare evidente che ricorrono le condizioni di cui al
citato art. 7, comma 1, lettera c) del suddetto decreto legislativo
n. 1 del 2018;
Considerato, altresi', che a seguito dei citati eventi si e'
riattivata la frana presso il Comune di Petacciato, in Provincia di
Campobasso, causando un significativo impatto sulla viabilita'
stradale e ferroviaria, nonche' sugli insediamenti presenti nell'area
interessata;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione dei primi
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna
e che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza,
non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede
l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
Vista la nota prot. n. 390163 del 30 aprile 2026 con cui Anas
S.p.a., al fine di provvedere al celere ripristino del Viadotto
Trigno, ubicato al km 526+200 della S.S. 16, nel Comune di Montenero
di Bisaccia, in Provincia di Campobasso, danneggiato dagli eventi in
premessa, ha richiesto di essere individuata quale soggetto attuatore
usufruendo delle deroghe previste per l'emergenza;
Sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con
riferimento all'art. 16;
Acquisita l'intesa delle Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia;
Dispone:
Art. 1
Piano degli interventi
1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi di cui in
premessa, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e
Puglia sono nominati commissari delegati.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente
ordinanza, i commissari delegati, che operano a titolo gratuito,
possono avvalersi delle strutture e degli uffici delle regioni, delle
province, dei comuni e dei relativi enti strumentali nonche' delle
forme associative degli enti locali comunali e provinciali, oltre che
delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche'
individuare soggetti attuatori, ivi comprese societa' in house o
partecipate dalle regioni o dagli enti territoriali interessati, che
agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. I commissari delegati possono
avvalersi di Anas, in qualita' di soggetto attuatore, per la
realizzazione degli interventi per il ripristino della viabilita'
regionale, provinciale e comunale, su richiesta delle competenti
amministrazioni e comunque previa intesa con le stesse. Per
l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, i
commissari delegati possono individuare il Direttore regionale di
protezione civile quale soggetto responsabile del coordinamento delle
attivita'.
3. I commissari delegati predispongono, nel limite delle risorse
disponibili di cui all'art. 14, entro trenta giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi
urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento
della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli
interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza e fatto
salvo il nesso di causalita' con gli eventi, volti:
a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata
dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche, alle attivita' di gestione dei
rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle
terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonche' alla
realizzazione delle misure volte a garantire la continuita'
amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi
di natura temporanea.
4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura,
ove compatibile con la specifica tipologia, la localita', le
coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la
durata e l'indicazione dell'oggetto della criticita', nonche'
l'indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle
vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto
dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli
interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche
successivamente all'approvazione del medesimo purche' nel termine di
quindici giorni dall'approvazione e comunque prima
dell'autorizzazione del commissario delegato ai soggetti attuatori ai
fini della realizzazione dello specifico intervento di cui al
precedente comma 3 e comunque prima della successiva adozione del
Piano, o sue rimodulazioni, da parte del commissario delegato.
5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, puo' essere
successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di
cui all'art. 14, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che
potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto
dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi
di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2, del medesimo
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 nonche' attraverso altre
fonti di finanziamento sia statali sia regionali. Il piano rimodulato
deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del
Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla
pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di
stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione
dell'ordinanza di cui all'art. 14, comma 4, del presente
provvedimento.
6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle
rese disponibili con la delibera del Consiglio dei ministri di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018,
possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia
differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo,
rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione
del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo
del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata
richiesta del commissario delegato che attesti altresi' la non
sussistenza di ulteriori necessita' per la tipologia di misura
originaria.
7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere
corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 10, comma 1, secondo
la tempistica ivi prevista.
8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma
2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di
documentazione comprovante la spesa sostenuta, al netto di eventuali
risarcimenti assicurativi riconosciuti in relazione agli eventi di
che trattasi, ed attestazione della sussistenza del nesso di
causalita' con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei
soggetti attuatori degli interventi, i commissari delegati possono
erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli
interventi.
9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' ed, ove occorra,
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e
apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.
10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui
alla presente ordinanza, i commissari delegati, anche avvalendosi dei
soggetti attuatori, provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione
degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola
presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione
d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.