IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2026, con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a  partire
dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio  delle  Regioni
Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia; 
  Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato esondazioni,
allagamenti,  movimenti  franosi,  gravi  danni  alle  infrastrutture
viarie, a edifici pubblici e privati,  alle  attivita'  produttive  e
alla rete dei servizi essenziali, la cui compiuta ricognizione e'  in
corso e che appare evidente che ricorrono le  condizioni  di  cui  al
citato art. 7, comma 1, lettera c) del suddetto  decreto  legislativo
n. 1 del 2018; 
  Considerato, altresi', che  a  seguito  dei  citati  eventi  si  e'
riattivata la frana presso il Comune di Petacciato, in  Provincia  di
Campobasso,  causando  un  significativo  impatto  sulla   viabilita'
stradale e ferroviaria, nonche' sugli insediamenti presenti nell'area
interessata; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  disporre  l'attuazione   dei   primi
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna
e che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri  d'urgenza,
non consente l'espletamento di procedure ordinarie,  bensi'  richiede
l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; 
  Vista la nota prot. n. 390163 del  30  aprile  2026  con  cui  Anas
S.p.a., al fine di  provvedere  al  celere  ripristino  del  Viadotto
Trigno, ubicato al km 526+200 della S.S. 16, nel Comune di  Montenero
di Bisaccia, in Provincia di Campobasso, danneggiato dagli eventi  in
premessa, ha richiesto di essere individuata quale soggetto attuatore
usufruendo delle deroghe previste per l'emergenza; 
  Sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con
riferimento all'art. 16; 
  Acquisita l'intesa delle Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                       Piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi  di  cui  in
premessa, i Presidenti delle Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Molise  e
Puglia sono nominati commissari delegati. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza, i commissari delegati,  che  operano  a  titolo  gratuito,
possono avvalersi delle strutture e degli uffici delle regioni, delle
province, dei comuni e dei relativi enti  strumentali  nonche'  delle
forme associative degli enti locali comunali e provinciali, oltre che
delle amministrazioni centrali e  periferiche  dello  Stato,  nonche'
individuare soggetti attuatori, ivi  comprese  societa'  in  house  o
partecipate dalle regioni o dagli enti territoriali interessati,  che
agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi  o  maggiori
oneri  per  la  finanza  pubblica.  I  commissari  delegati   possono
avvalersi  di  Anas,  in  qualita'  di  soggetto  attuatore,  per  la
realizzazione degli interventi per  il  ripristino  della  viabilita'
regionale, provinciale e  comunale,  su  richiesta  delle  competenti
amministrazioni  e  comunque  previa  intesa  con  le   stesse.   Per
l'espletamento delle attivita' di  cui  alla  presente  ordinanza,  i
commissari delegati possono individuare  il  Direttore  regionale  di
protezione civile quale soggetto responsabile del coordinamento delle
attivita'. 
  3. I commissari delegati predispongono, nel  limite  delle  risorse
disponibili  di  cui  all'art.  14,   entro   trenta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza,  un  piano  degli  interventi
urgenti da sottoporre  all'approvazione  del  Capo  del  Dipartimento
della  protezione  civile.  Tale  piano  contiene  le  misure  e  gli
interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza  e  fatto
salvo il nesso di causalita' con gli eventi, volti: 
    a) al soccorso ed  all'assistenza  alla  popolazione  interessata
dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2; 
    b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche, alle attivita'  di  gestione  dei
rifiuti, delle macerie, del  materiale  vegetale,  alluvionale  delle
terre  e  rocce  da  scavo  prodotti  dagli  eventi,   nonche'   alla
realizzazione  delle  misure  volte  a   garantire   la   continuita'
amministrativa nel territorio interessato, anche mediante  interventi
di natura temporanea. 
  4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna  misura,
ove  compatibile  con  la  specifica  tipologia,  la  localita',   le
coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con  la
durata  e  l'indicazione  dell'oggetto  della   criticita',   nonche'
l'indicazione della relativa  stima  di  costo.  Ove  previsto  dalle
vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto
dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.  120,  i  CUP  degli
interventi devono  essere  acquisiti  ed  inseriti  nel  piano  anche
successivamente all'approvazione del medesimo purche' nel termine  di
quindici    giorni     dall'approvazione     e     comunque     prima
dell'autorizzazione del commissario delegato ai soggetti attuatori ai
fini  della  realizzazione  dello  specifico  intervento  di  cui  al
precedente comma 3 e comunque prima  della  successiva  adozione  del
Piano, o sue rimodulazioni, da parte del commissario delegato. 
  5. Il predetto piano, articolato anche  per  stralci,  puo'  essere
successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse  di
cui all'art. 14, nonche'  delle  ulteriori  risorse  finanziarie  che
potranno essere rese disponibili anche ai sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,
ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per  gli  interventi
di cui alle lettere c) e d)  dell'art.  25,  comma  2,  del  medesimo
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1  nonche'  attraverso  altre
fonti di finanziamento sia statali sia regionali. Il piano rimodulato
deve essere sottoposto alla  preventiva  approvazione  del  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile  entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione  della  delibera  del   Consiglio   dei   ministri   di
stanziamento  di  ulteriori  risorse,  ovvero   dalla   pubblicazione
dell'ordinanza  di  cui  all'art.   14,   comma   4,   del   presente
provvedimento. 
  6. Eventuali somme residue o non  programmate,  rispetto  a  quelle
rese disponibili con la delibera del Consiglio dei ministri di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 24 del  decreto  legislativo  n.  1  del  2018,
possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia
differente, nell'ambito di quanto  previsto  dal  medesimo  articolo,
rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa  rimodulazione
del piano degli interventi da sottoporre  all'approvazione  del  Capo
del Dipartimento  della  protezione  civile,  corredata  di  motivata
richiesta del  commissario  delegato  che  attesti  altresi'  la  non
sussistenza di  ulteriori  necessita'  per  la  tipologia  di  misura
originaria. 
  7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere
corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 10, comma  1,  secondo
la tempistica ivi prevista. 
  8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante  presentazione  di
documentazione comprovante la spesa sostenuta, al netto di  eventuali
risarcimenti assicurativi riconosciuti in relazione  agli  eventi  di
che  trattasi,  ed  attestazione  della  sussistenza  del  nesso   di
causalita' con lo stato  di  emergenza.  Su  richiesta  motivata  dei
soggetti attuatori degli interventi, i  commissari  delegati  possono
erogare anticipazioni  volte  a  consentire  il  pronto  avvio  degli
interventi. 
  9. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti, indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  ed,  ove  occorra,
costituiscono  variante  agli   strumenti   urbanistici   vigenti   e
apposizione di vincolo preordinato all'esproprio. 
  10. Al fine di garantire l'espletamento  degli  interventi  di  cui
alla presente ordinanza, i commissari delegati, anche avvalendosi dei
soggetti attuatori, provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per  la  realizzazione
degli interventi, alla redazione dello stato  di  consistenza  e  del
verbale di immissione del  possesso  dei  suoli  anche  con  la  sola
presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione
d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.