IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;
Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;
Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale e' stato
adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle
imprese e del made in Italy»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri»;
Visto il d.d. del 14 maggio 2024 n. 30/SAA/2024, con il quale la
societa' cooperativa «Orizzonti societa' cooperativa sociale -
Onlus», con sede in Guidizzolo (MN), e' stata posta in scioglimento
per atto dell'autorita' con la contestuale nomina a commissario
liquidatore del dott. Emilio Gatto;
Vista la sentenza del 18 dicembre 2025 n. 106/2025 del Tribunale di
Mantova, con la quale e' stato dichiarato lo stato d'insolvenza della
societa' cooperativa «Orizzonti societa' cooperativa sociale -
Onlus»;
Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, e successive modifiche, la stessa e' stata
comunicata all'autorita' competente perche' disponga la liquidazione,
nonche' notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti
dall'art. 45 dello stesso decreto;
Ritenuta l'opportunita' di omettere la comunicazione di avvio del
procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con
prevalenza dei principi di economicita' e speditezza dell'azione
amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione
coatta amministrativa e' atto dovuto e consequenziale alla
dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore e' stato
messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;
Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta societa' cooperativa e nominare il relativo
commissario liquidatore;
Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza
designa il nominativo da preporre alla carica di commissario
liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione
dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere
a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in
osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli
4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;
Ritenuto che, nel caso di specie, il dott. Emilio Gatto e' idoneo
rispetto ai criteri fissati dalle predette direttive, ha ben operato
nel corso della procedura di scioglimento ed e' pienamente a
conoscenza delle problematiche della societa' cooperativa in
argomento;
Ritenuto, altresi', utile preservare il patrimonio informativo
maturato dal commissario liquidatore, dott. Emilio Gatto, nel corso
della procedura di scioglimento per atto dell'autorita', ai fini del
miglior perseguimento dell'interesse pubblico;
Tenuto conto che la Direzione generale per i servizi di vigilanza
ritiene opportuno confermare il commissario in carica nella procedura
di scioglimento, dott. Emilio Gatto, quale professionista incaricato
anche del procedimento di liquidazione coatta amministrativa;
Decreta:
Art. 1
1. La societa' cooperativa «Orizzonti societa' cooperativa sociale
- Onlus», con sede in Guidizzolo (MN) (codice fiscale n.
01944540200), e' posta in liquidazione coatta amministrativa, ai
sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.
2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, si conferma quale commissario
liquidatore il dott. Emilio Gatto, nato a Genova (GE) il 1° ottobre
1969 (codice fiscale GTTMLE69R01D969V), ivi domiciliato in via
Ippolito d'Aste n. 8/7, gia' commissario liquidatore nella procedura
di scioglimento per atto dell'autorita' indicata in premessa;