IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica
tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in
materia di diffusione radiofonica e televisiva», e in particolare gli
articoli 19 e 20, che disciplinano gli obblighi, in capo alla
societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
relativi ai servizi aggiuntivi a quelli in concessione e dispongono
che tali servizi siano regolati mediante apposite convenzioni fra la
stessa societa' concessionaria e la competente amministrazione dello
Stato;
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modificazioni,
recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche» e, in particolare, l'art. 2 che prevede «In attuazione
dell'art. 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali
stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica
tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e
il sardo»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante «Riforma della RAI
e del servizio pubblico radiotelevisivo»;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208,
recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di
media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del
mercato", che conferma le competenze in materia di servizi di media
audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23
maggio 2017 - Serie generale - n. 118 e, in particolare, l'art. 1,
comma 1, ai sensi del quale e' concesso alla RAI l'esercizio del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero
territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data
del 30 aprile 2017;
Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico relativo al
quinquennio 2023-2028 stipulato ai sensi dell'art. 59 del sopracitato
testo unico tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la
Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., e in particolare, l'art. 9,
comma 4, in base al quale «la Rai, al fine di sostenere la tutela e
la valorizzazione delle minoranze linguistiche, e' tenuta a garantire
(...) la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e
televisive, nonche' di contenuti audiovisivi (...) in lingua francese
per la Regione autonoma Valle d'Aosta»;
Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198 e successive modificazioni,
recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della
disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e
dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di
profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle
competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.
Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della medesima legge 26
ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'art. 1, comma 315, lettera
a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024),
che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, il «Fondo unico per il pluralismo e
l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria», di seguito
denominato «Fondo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19
giugno 2025, adottato di concerto con i Ministri delle imprese e del
made in Italy e dell'economia e delle finanze registrato alla Corte
dei conti il 25 luglio 2025 al numero 1984 con cui, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, della sopra citata legge 26 ottobre 2016, n.
198, le risorse del Fondo per l'esercizio finanziario 2025 sono state
ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il
Ministero delle imprese e del made in Italy, per gli interventi di
rispettiva competenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'art. 1, comma 6, della citata legge 26 ottobre 2016, n. 198,
emanato in data 31 luglio 2025, registrato alla Corte dei conti il 10
settembre 2025 al numero 2397, con cui sono state ripartite per
l'anno 2025 le risorse destinate alle diverse finalita' di competenza
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Considerato che, con il citato decreto in data 31 luglio 2025 sono
state stanziate, tra l'altro, le risorse necessarie alla copertura
degli oneri relativi ai previsti rinnovi annuali - con decorrenza dal
30 ottobre 2025 al 29 ottobre 2026 - delle convenzioni stipulate il
28 ottobre 2021 per i servizi per la tutela delle minoranze
linguistiche, aggiuntivi a quelli in concessione, ai sensi dell'art.
19, punto c), della legge 14 aprile 1975, n. 103 e dell'art. 12 della
legge 15 dicembre 1999, n. 482;
Considerato che, successivamente all'adozione del citato decreto in
data 31 luglio 2025, con nota in data 9 ottobre 2025, la RAI -
Radiotelevisione italiana, in previsione della scadenza al 29 ottobre
2025 delle convenzioni in essere con la Presidenza del Consiglio dei
ministri per i servizi per la tutela delle minoranze linguistiche,
aggiuntivi a quelli in concessione, ha rappresentato al Dipartimento
l'impatto inflattivo registrato negli ultimi dieci anni, con effetti
negativi sull'intera struttura dei costi e ha chiesto di voler
valutare un incremento del contributo economico tale da mitigare,
almeno parzialmente, gli effetti dell'aumento dei costi, anche al
fine di continuare a gestire al meglio la produzione delle ore di
programmazione televisive e radiofoniche previste, senza incidere
sulla qualita' del prodotto;
Ritenuto ragionevole e doveroso, anche alla luce del principio di
conservazione dell'equilibrio negoziale delle prestazioni tra le
parti, rideterminare il corrispettivo delle convenzioni stipulate con
la RAI - Radiotelevisione italiana per i servizi speciali aggiuntivi
rispetto a quelli in concessione, con particolare riferimento ai
servizi finalizzati alla tutela delle minoranze linguistiche;
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla stipula di nuovi atti
convenzionali sulla base dei corrispettivi rideterminati;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'art. 1, comma 6, della citata legge 26 ottobre 2016, n. 198 del
2016, emanato in data 15 ottobre 2025, in corso di registrazione, con
cui si e' provveduto a integrare le risorse stanziate con il citato
decreto in data 31 luglio 2025, al fine di assicurare la copertura
dei maggiori oneri derivanti dalla stipula delle nuove convenzioni
con la RAI - Radiotelevisione italiana;
Considerato che le risorse finanziarie necessarie alla copertura
degli oneri generati dalla convenzione in oggetto sono a valere sul
«Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale
dell'informazione e dell'editoria»;
Vista la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2025 tra la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di
programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione
autonoma Valle d'Aosta, per il periodo di un anno a decorrere dal 30
ottobre 2025, per un importo di euro 2.400.000,00 comprensivo di IVA;
Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n.
286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui
agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono
approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle
comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui
all'art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli
affari esteri»;
Visto l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 novembre 2022, n.
173, convertito, con modificazioni, con la legge 16 dicembre 2022, n.
204, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro delle imprese e
del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy»
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni
«Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo
economico»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022 con il quale l'On. Giancarlo Giorgetti e' stato nominato
Ministro dell'economia e delle finanze e il Sen. Adolfo Urso e' stato
nominato Ministro delle imprese e del made in Italy;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, emanato in data
31 ottobre 2022, con il quale il Sen. Alberto Barachini e' stato
nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato
in data 25 novembre 2022, con cui al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Sen. Alberto Barachini, sono
state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei
ministri in materia di informazione ed editoria;
Decreta:
Art. 1
E' approvata l'annessa convenzione stipulata in data 29 ottobre
2025 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di
programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione
autonoma Valle d'Aosta.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di
competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di
regolarita' amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 25 marzo 2026
p. il Presidente
il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
con delega in materia
di informazione ed editoria
Barachini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1282