IL DIRETTORE GENERALE 
               per il digitale e le telecomunicazioni 
               Istituto superiore delle comunicazioni 
                e delle tecnologie dell'informazione 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare gli  art.  2  e  27  che
istituiscono il Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» e in particolare l'art.  23
concernente  gli  obblighi   di   pubblicazione   dei   provvedimenti
amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76,  recante  «Misure
urgenti per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»  e,  in
particolare, l'art. 38; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» che dispone all'art. 2  il  cambio  di  denominazione  del
Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese  e  del
made in Italy; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 281  del  1°  dicembre  2023  recante  «Regolamento  di
organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
  Visto il citato decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
del  30  ottobre  2023,  n.  174,  che  all'art.  4   istituisce   il
Dipartimento per il digitale, la connettivita' e le nuove tecnologie,
e in particolare al comma 2 stabilisce che lo stesso e' articolato in
due uffici di livello dirigenziale generale,  tra  cui  la  Direzione
generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto  superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  29
dicembre 2023 con il quale a Patrizia Catenacci, dirigente di seconda
fascia del ruolo dirigenziale di questo Ministero, e' stato conferito
l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di  direttore
della Direzione generale per il  digitale  e  le  telecomunicazioni -
Istituto   superiore   delle   comunicazioni   e   delle   tecnologie
dell'informazione (DGTEL-ISCTI) - Dipartimento per  il  digitale,  la
connettivita' e le nuove tecnologie, registrato dalla Corte dei conti
il 2 febbraio 2024 al n. 217; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  207,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  istituisce  il  codice
europeo delle comunicazioni elettroniche»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  31
agosto 2022, recante «Piano nazionale di ripartizione delle frequenze
tra 0 e 3000 GHz»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  24  marzo  2024,  n.  48,  recante
«Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.
207, di attuazione della  direttiva  (UE)  2018/1972  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  dell'11  dicembre  2018,  che  modifica  il
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il  codice  delle
comunicazioni elettroniche» e, in particolare, l'art. 2, comma 3; 
  Considerato  che  l'art.  38,  comma   1,   lettera   d-bis),   del
decreto-legge 16 luglio  2020,  n.  76,  ha  introdotto  la  modifica
all'art. 104, comma 1, lettera c) numero  2.8-bis  del  codice  delle
comunicazioni elettroniche ai sensi della quale e' consentita,  sotto
il regime di autorizzazione generale, l'installazione ed esercizio di
apparati concentratori in tecnologie LPWAN, fatte salve  le  esigenze
di difesa e sicurezza dello Stato; 
  Visto il decreto 4 marzo 2026 del Ministro delle imprese e del made
in Italy, di concerto con il Ministro della  difesa,  recante  «Linee
guida per l'installazione e l'esercizio di apparati concentratori  in
tecnologie Low Power Wide Area Network (LPWAN)», cosi' come  previsto
dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48; 
  Ravvisata  pertanto,  la  necessita'  di   dover   conseguentemente
procedere all'urgente adeguamento delle disposizioni di cui  all'art.
33, comma 1, dell'allegato 25 al codice recante disciplinare  tecnico
dei contributi per il primo conseguimento, la modifica e  il  rinnovo
di autorizzazioni  generali  per  reti  e  servizi  di  comunicazione
elettronica ad uso privato, in  coerenza  organica  con  quanto  gia'
dispone il successivo art. 34 del medesimo allegato; 
  Considerato che l'art. 220, comma 2, del codice delle comunicazioni
elettroniche  prevede  che  «Le  disposizioni  degli  allegati,   nel
rispetto delle attribuzioni del  Ministero  e  dell'autorita',  delle
disposizioni di cui al codice, di quelle assunte in sede  comunitaria
e  dell'art.  36  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234),   sono
modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministero delle imprese e
del made in Italy»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  All'art. 33, comma 1, lettera c), dell'allegato 25  al  codice,  la
parola «2.8)» e' sostituita da «2.8-bis),». 
  L'art. 33, comma 1 di cui al  capoverso  precedente  e'  modificato
introducendo, dopo la lettera c), la seguente: «d) nelle  ipotesi  di
cui all'art. 104, comma 1, lettera c), numero 2.8-bis del codice:  1)
a euro 100,00 per ogni dichiarazione  di  utilizzo  fino  a  quindici
apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2)  a
euro 200,00 per ogni dichiarazione  di  utilizzo  da  sedici  fino  a
quaranta  apparati  concentratori   ubicati   nello   stesso   ambito
provinciale; 3) a euro 300,00 per ogni dichiarazione di  utilizzo  da
quarantuno fino a cento apparati concentratori ubicati  nello  stesso
ambito provinciale; 4)  a  euro  400,00  per  ogni  dichiarazione  di
utilizzo da centouno fino a trecento apparati  concentratori  ubicati
nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 500,00 con oltre  trecento
apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale.».