IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  12,  e  in  particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  concernente
l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, come da
ultimo modificato dal richiamato decreto-legge 9 gennaio 2020, n.  1,
al quale sono attribuite le «funzioni  e  i  compiti  spettanti  allo
Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica,
tecnologica e artistica e di alta  formazione  artistica  musicale  e
coreutica»; 
  Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
recante la «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; 
  Visti gli articoli 2, commi 5, lettere a), b), c)  e  d),  6  e  7,
nonche' l'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
gennaio 1998, n. 25; 
  Visto l'art.  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,
convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
  Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'art.  6,
commi 6 e 7; 
  Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43 e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  22
ottobre  2004,  n.  270,  «Regolamento  recante   norme   concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca  2
maggio   2024,   n.   639,   recante   «Determinazione   dei   gruppi
scientifico-disciplinari e delle relative  declaratorie,  nonche'  la
razionalizzazione      e      l'aggiornamento       dei       settori
scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi
scientifico-disciplinari»; 
  Vista la  dichiarazione  ministeriale  di  Bologna  del  1999  e  i
successivi impegni politici assunti per la costruzione  dello  Spazio
europeo dell'Alta formazione sino  alla  Conferenza  ministeriale  di
Roma del 19 novembre 2020 e di Tirana del 29 e 30  maggio  2024,  tra
cui gli standard e linee  guida  europei  per  l'assicurazione  della
qualita'; 
  Visto, in particolare, il comunicato della Conferenza dei  Ministri
europei responsabili dell'Istruzione superiore a Bergen,  nel  maggio
2005, circa gli schemi  di  riferimento  per  i  titoli  e  circa  la
specificazione degli obiettivi didattici in termini di  risultati  di
apprendimento attesi; 
  Viste le Linee guida europee  per  l'assicurazione  della  qualita'
nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri
europei dell'istruzione superiore  alla  Conferenza  di  Yerevan  nel
maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  30
aprile 2004, n. 9, relativo all'Anagrafe degli studenti ed al diploma
supplement cosi' come integrato  dal  decreto  direttoriale  5  marzo
2019, n. 389; 
  Vista la direttiva  dell'Unione  europea  2005/36/CE  e  successive
modificazioni, concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi  e
certificati, recepita con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206
nonche'   il   coordinamento   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari per le attivita' di infermiere e di ostetrica/o; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  14
ottobre 2021  n.  1154,  con  il  quale  sono  stati  ridefiniti  gli
indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei
corsi universitari, nonche' la valutazione e l'autovalutazione  degli
stessi; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e in particolare l'art. 6, comma 3; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia  di
accessi ai corsi universitari»; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 settembre  1994,  n.
739, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e
del relativo profilo professionale dell'infermiere»; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 settembre  1994,  n.
740, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e
del relativo profilo professionale dell'ostetrica/o.»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 23 maggio  2022,  n.
77 «Regolamento recante la definizione di modelli e standard  per  lo
sviluppo  dell'assistenza   territoriale   nel   servizio   sanitario
nazionale»; 
  Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42; 
  Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251; 
  Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; 
  Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517; 
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante «Delega al Governo  in
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino  delle  professioni  sanitarie  e  per  la  dirigenza
sanitaria del Ministero della salute»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 8 gennaio 2009 (Gazzetta Ufficiale 28 maggio  2009,  n.
270) recante «Determinazione delle  classi  delle  lauree  magistrali
delle professioni sanitarie, ai sensi  del  decreto  ministeriale  22
ottobre 2004, n. 270»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  28
giugno 2023, n. 802, cosi' come modificato dal  decreto  ministeriale
del 28 luglio 2023, n. 995; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca  4
luglio 2024, n. 931, recante «Definizione  criteri  generali  per  il
riconoscimento  dei  crediti   formativi   (CFU)   extracurriculari -
Attuazione art. 18 DL Pnrr quater»; 
  Visto il decreto del Ministro della  sanita'  di  concerto  con  il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 6 della predetta
legge n. 251/2000, sono state individuate e  classificate  le  figure
professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della  stessa
legge; 
  Viste  le  conclusioni  del  Tavolo  tecnico  su   infermieristica,
istituito con decreto del segretario  generale  MUR  n.  168  del  16
febbraio 2023, composto da rappresentanti del Ministero della salute,
Ministero dell'universita' e  della  ricerca,  FNOPI,  CUN,  ANVUR  e
Conferenza permanente delle lauree delle professioni infermieristiche
e del  Tavolo  tecnico  su  ostetricia,  istituito  con  decreto  del
segretario generale  n.  2002  del  25  novembre  2020,  composto  da
rappresentanti del Ministero della salute, Ministero dell'universita'
e della ricerca, FNOPI, CUN  e  Conferenza  permanente  delle  lauree
delle  professioni  ostetriche,  le  cui   proposte   richiedono   la
definizione di percorsi magistrali  distinti  per  ciascun  indirizzo
specialistico; 
  Vista la richiesta formulata dal Ministero dell'universita' e della
ricerca in  data  4  ottobre  2023,  prot.  n.  17438,  al  Consiglio
universitario nazionale (CUN), ai fini di una proposta  di  revisione
delle classi delle professioni sanitarie, con priorita'  riguardo  al
percorso formativo per l'accesso alle professioni infermieristiche; 
  Viste le proposte formulate del Consiglio  universitario  nazionale
(CUN) nell'adunanza del 18 dicembre 2024; 
  Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca del 27
febbraio 2025 prot. n. 4560, a mezzo della quale  sono  trasmesse  al
Ministero della salute le proposte formulate dal CUN per la revisione
delle  classi  di  laurea  e  laurea  magistrale  delle   professioni
sanitarie   e   l'attivazione   di   nuove    figure    professionali
specialistiche; 
  Vista la successiva nota del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca del 28 aprile 2025 prot.  n.  8843,  trasmessa  al  Ministero
della  salute,  a  mezzo  della  quale,  ai   fini   di   una   piena
formalizzazione delle intese tra  i  due  dicasteri  in  ordine  alla
proposta di revisione delle classi  di  laurea  e  laurea  magistrali
relativamente  alle  professioni  sanitarie,  viene   sostituita   la
precedente nota MUR prot. n. 4560 del 27  febbraio  2025  per  quanto
attiene al contenuto del  paragrafo  «a)  Obiettivi  culturali  della
classe LM/SNT1 B - Scienze infermieristiche specialistiche»; 
  Visto il parere favorevole  del  Consiglio  superiore  di  sanita',
espresso nella seduta del 30 luglio 2025,  in  ordine  alle  proposte
formulate dal CUN, «limitatamente alla proposta  di  revisione  della
classe di laurea magistrale LM/SNT1 (A - Scienze  infermieristiche  e
ostetriche e B - Scienze infermieristiche  specialistiche),  come  da
nota MUR 4560 del 27 febbraio 2025 e successiva nota MUR 8843 del  28
aprile 2025 che integra e sostituisce la precedente nota MUR prot. n.
4560 del 27  febbraio  2025  per  quanto  attiene  al  contenuto  del
paragrafo "a) Obiettivi culturali della classe LM/SNT1  B  -  Scienze
infermieristiche specialistiche")»; 
  Considerata l'esigenza di prevedere un  aggiornamento  dell'attuale
laurea magistrale in scienze infermieristiche e  ostetriche  con  una
distinzione dei  due  profili,  infermieristico  e  ostetrico,  e  lo
sviluppo per entrambi i profili di competenze  avanzate  rispetto  ai
profili  di  cui  al  decreto  ministeriale  n.  739/1994   e decreto
ministeriale n. 740/1994 e per quanto concerne la sezione B - Scienze
infermieristiche specialistiche, di prevedere  l'istituzione  di  tre
nuovi  percorsi  formativi  specialistici   relativi   all'infermiere
specialista nelle cure primarie e infermieristica di  famiglia  e  di
comunita',  all'infermiere  specialista  nelle   cure   neonatali   e
pediatriche e  all'infermiere  specialista  nelle  cure  intensive  e
nell'emergenza; 
  Sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI)
per quanto riguarda il termine di  cui  all'art.  13,  comma  2,  del
decreto ministeriale n. 270/2004,  che  si  e'  espressa  con  parere
favorevole reso in data 4 dicembre  2025,  acquisito  agli  atti  del
Ministero dell'universita' e della ricerca con prot. n. 24935/2025; 
  Acquisiti  i  pareri  della  VII  Commissione  del   Senato   della
Repubblica e della VII Commissione della Camera  dei  deputati,  resi
rispettivamente il 21 gennaio 2026; 
  Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale  degli  studenti
universitari (CNSU), reso nell'adunanza del 3 febbraio 2026; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Modificazioni al decreto ministeriale 
                         dell'8 gennaio 2009 
 
  1. Al decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 8 gennaio 2009, recante  «Determinazione  delle  classi
delle lauree magistrali delle professioni  sanitarie,  ai  sensi  del
decreto ministeriale 22  ottobre  2004,  n.  270»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28  maggio  2009  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'allegato, il  paragrafo  recante  «LM/SNT/1  Classe  delle
lauree  magistrali  in  Scienze  infermieristiche  e  ostetriche»  e'
sostituito con l'allegato di cui al  presente  decreto,  quale  parte
integrante.