IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca e del
Ministero della salute, ai quali sono rispettivamente attribuite
«funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di
alta formazione artistica musicale e coreutica» e «[...] funzioni
spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di
coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di
carattere finanziario, di sanita' veterinaria, di tutela della salute
nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti [...]»,
nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento dei
suddetti dicasteri;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
recante la «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'art. 6,
commi 6 e 7;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in particolare l'art. 1,
comma 1, lettera a);
Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, e in particolare l'art. 2,
commi 1, 2 e 3;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270, «Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei» e successive integrazioni e
modificazioni, e in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 2
maggio 2024, n. 639, recante «Determinazione dei gruppi
scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonche' la
razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi
scientifico-disciplinari»;
Vista la dichiarazione ministeriale di Bologna del 1999 e i
successivi impegni politici assunti per la costruzione dello Spazio
europeo dell'alta formazione sino alla Conferenza ministeriale di
Roma del 19 novembre 2020 e di Tirana del 29 e 30 maggio 2024, tra
cui gli Standard e linee guida europei per l'assicurazione della
qualita';
Visto, in particolare, il comunicato della Conferenza dei Ministri
europei responsabili dell'istruzione superiore a Bergen, nel maggio
2005, circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la
specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di
apprendimento attesi;
Viste le Linee guida europee per l'assicurazione della qualita'
nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri
europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel
maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 30
aprile 2004, n. 9, relativo all'Anagrafe degli studenti ed al diploma
supplement cosi' come integrato dal decreto direttoriale 5 marzo
2019, n. 389;
Vista la direttiva dell'Unione europea 2005/36/CE e successive
modificazioni, concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e
certificati, recepita con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206
nonche' il coordinamento delle disposizioni legislative e
regolamentari per le attivita' di infermiere e di ostetrica/o;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 14
ottobre 2021, n. 1154, con il quale sono stati ridefiniti gli
indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei
corsi universitari, nonche' la valutazione e l'autovalutazione degli
stessi;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni ed
integrazioni, e in particolare l'art. 6, comma 3;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 17 gennaio 1997, n.
70, recante «Regolamento concernente la individuazione della figura e
relativo profilo professionale dell'infermiere pediatrico», adottato
ai sensi dell'art. 6, comma 3, del predetto decreto legislativo n.
502/1992 e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 6 della predetta
legge n. 251/2000, sono state individuate e classificate le figure
professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa
legge;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 19 febbraio 2009, adottato di concerto con il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante la
determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28
giugno 2023, n. 802, concernente l'incremento della numerosita'
massima di studenti prevista dall'allegato D del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca n. 1154/2021 per i corsi di laurea
magistrale a ciclo unico (LMCU) in Medicina e chirurgia (classe
LM-41), laurea in professioni sanitarie infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica/o (classe L/SNT1) e laurea magistrale
in Scienze infermieristiche e ostetriche (classe LM/SNT1), cosi' come
modificato dal decreto ministeriale del 28 luglio 2023, n. 995;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca 18 luglio 2024, concernente
la «modifica del decreto 29 marzo 2001, recante la definizione delle
figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, da
includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4,
della legge 10 agosto 2000, n. 251»;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza
sanitaria del Ministero della salute»;
Considerata l'esigenza di provvedere al riordino dei percorsi della
formazione universitaria per le professioni sanitarie nel quadro
della disciplina generale degli studi universitari in considerazione
dell'evoluzione del Sistema salute italiano e dei mutamenti sociali
ed epidemiologici che hanno reso necessario il rafforzamento delle
conoscenze e delle competenze dei professionisti sanitari,
l'aggiornamento degli obiettivi formativi e l'introduzione di una
maggiore flessibilita' nella costruzione dei corsi di studio;
Viste le conclusioni del Tavolo tecnico su Infermieristica,
istituito con decreto del Segretario generale MUR n. 168 del 16
febbraio 2023, composto da rappresentanti del Ministero della salute,
Ministero dell'universita' e della ricerca, FNOPI, CUN, ANVUR e
Conferenza permanente delle lauree delle professioni
infermieristiche;
Ravvisata la necessita' di procedere con l'attivazione degli
indirizzi specialistici in Infermieristica nelle cure neonatali e
pediatriche, Infermieristica nelle cure primarie e Infermieristica di
famiglia e comunita' e Infermieristica nelle cure intensive e
nell'emergenza con contestuale soppressione dell'attuale corso di
laurea in Infermieristica pediatrica;
Vista la richiesta formulata dal Ministero dell'universita' e della
ricerca in data 4 ottobre 2023, prot. n. 17438, al Consiglio
universitario nazionale (CUN), ai fini di una proposta di revisione
delle classi delle professioni sanitarie, con priorita' riguardo al
percorso formativo per l'accesso alle professioni infermieristiche;
Viste le proposte formulate del Consiglio universitario nazionale
(CUN) nell'adunanza del 18 dicembre 2024;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca del 27
febbraio 2025, prot. n. 4560, a mezzo della quale sono trasmesse al
Ministero della salute le proposte formulate dal CUN per la revisione
delle classi di laurea e laurea magistrale delle professioni
sanitarie e l'attivazione di nuove figure professionali
specialistiche;
Vista la successiva nota del Ministero dell'universita' e della
ricerca del 28 aprile 2025, prot. n. 8843, trasmessa al Ministero
della salute, a mezzo della quale, ai fini di una piena
formalizzazione delle intese tra i due dicasteri in ordine alla
proposta di revisione delle classi di laurea e laurea magistrali
relativamente alle professioni sanitarie, viene sostituita la
precedente nota MUR prot. n. 4560 del 27 febbraio 2025 per quanto
attiene al contenuto del paragrafo «a) Obiettivi culturali della
classe LM/SNT1 B - Scienze infermieristiche specialistiche»;
Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita',
Sezione II, espresso nella seduta del 30 luglio 2025, in ordine alle
proposte formulate dal CUN, «limitatamente alla proposta di revisione
della classe di laurea magistrale LM/SNT1 (A - Scienze
infermieristiche e ostetriche e B - Scienze infermieristiche
specialistiche), come da nota MUR 4560 del 27 febbraio 2025 e
successiva nota MUR 8843 del 28 aprile 2025 che integra e sostituisce
la precedente nota MUR prot. n. 4560 del 27 febbraio 2025 per quanto
attiene al contenuto del paragrafo "a) Obiettivi culturali della
classe LM/SNT1 B - Scienze infermieristiche specialistiche")»;
Sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI)
per quanto riguarda il termine di cui all'art. 13, comma 2, del
decreto ministeriale n. 270/2004, che si e' espressa con parere
favorevole reso in data 4 dicembre 2025, acquisito agli atti del
Ministero dell'universita' e della ricerca con prot. n. 24935/2025;
Acquisito il preliminare concerto del Ministero della salute
espresso il 23 dicembre 2025 con nota prot. n. 35694-P;
Acquisiti i pareri della VII Commissione del Senato della
Repubblica e della VII Commissione della Camera dei deputati, resi
rispettivamente il 21 gennaio 2026;
Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale degli studenti
universitari (CNSU), reso nell'adunanza del 3 febbraio 2026;
Decreta:
Art. 1
Modificazioni al decreto interministeriale
del 19 febbraio 2009
1. Al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 19 febbraio 2009, recante «Determinazione
delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai
sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 maggio
2009, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 6, comma 2, le parole «dell'infermiere pediatrico»
sono soppresse;
b) all'allegato, nel paragrafo recante la declaratoria della
classe «L/SNT/1 Classe delle lauree in professioni sanitarie
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o», il seguente
periodo e' soppresso «Nell'ambito della professione sanitaria di
infermiere pediatrico, i laureati sono professionisti sanitari cui
competono le attribuzioni previste dal decreto ministeriale del
Ministero della sanita' 17 gennaio 1997, n. 70 e successive
modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili
dell'assistenza infermieristica pediatrica. Detta assistenza
infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e
riabilitativa e' di natura tecnica, relazionale, educativa. Le loro
principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza
dei malati e dei disabili in eta' evolutiva e l'educazione sanitaria.
I laureati in infermieristica pediatrica partecipano
all'identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del
neonato, del bambino, dell'adolescente, della famiglia; identificano
i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formulano i
relativi obiettivi; pianificano, conducono e valutano l'intervento
assistenziale, infermieristico, pediatrico; partecipano ad interventi
di educazione sanitaria sia nell'ambito della famiglia che della
comunita', alla cura di individui sani in eta' evolutiva nel quadro
di programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie
e degli incidenti, all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e
ospedaliera dei neonati, all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e
ospedaliera dei soggetti di eta' inferiore a diciotto anni, affetti
da malattie acute e croniche, alla cura degli individui in eta'
adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto
socio-sanitario; garantiscono la corretta applicazione delle
prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agiscono sia individualmente
sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali; si
avvalgono, ove necessario, dell'opera del personale di supporto per
l'espletamento delle loro funzioni; svolgono la loro attivita'
professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel
territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o
libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di
supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro
profilo professionale e alla ricerca.»;
c) alla tabella denominata Attivita' formative indispensabili la
sezione «Scienze infermieristiche pediatriche» e' soppressa.