IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  12,  e  in  particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  concernente
l'istituzione del Ministero dell'universita' e della  ricerca  e  del
Ministero della salute,  ai  quali  sono  rispettivamente  attribuite
«funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia  di  istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica  e  di
alta formazione artistica musicale e  coreutica»  e  «[...]  funzioni
spettanti allo Stato in materia di  tutela  della  salute  umana,  di
coordinamento del Sistema sanitario nazionale,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  tutti  i  profili  di
carattere finanziario, di sanita' veterinaria, di tutela della salute
nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza  degli  alimenti  [...]»,
nonche' la determinazione delle aree funzionali e  l'ordinamento  dei
suddetti dicasteri; 
  Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
recante la «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; 
  Visti  gli  articoli  2  e  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; 
  Visto l'art.  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,
convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43; 
  Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'art.  6,
commi 6 e 7; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in  particolare  l'art.  1,
comma 1, lettera a); 
  Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, e in particolare l'art.  2,
commi 1, 2 e 3; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  22
ottobre  2004,  n.  270,  «Regolamento  recante   norme   concernenti
l'autonomia didattica  degli  Atenei»  e  successive  integrazioni  e
modificazioni, e in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca  2
maggio   2024,   n.   639,   recante   «Determinazione   dei   gruppi
scientifico-disciplinari e delle relative  declaratorie,  nonche'  la
razionalizzazione      e      l'aggiornamento       dei       settori
scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi
scientifico-disciplinari»; 
  Vista la  dichiarazione  ministeriale  di  Bologna  del  1999  e  i
successivi impegni politici assunti per la costruzione  dello  Spazio
europeo dell'alta formazione sino  alla  Conferenza  ministeriale  di
Roma del 19 novembre 2020 e di Tirana del 29 e 30  maggio  2024,  tra
cui gli Standard e linee  guida  europei  per  l'assicurazione  della
qualita'; 
  Visto, in particolare, il comunicato della Conferenza dei  Ministri
europei responsabili dell'istruzione superiore a Bergen,  nel  maggio
2005, circa gli schemi  di  riferimento  per  i  titoli  e  circa  la
specificazione degli obiettivi didattici in termini di  risultati  di
apprendimento attesi; 
  Viste le Linee guida europee  per  l'assicurazione  della  qualita'
nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri
europei dell'istruzione superiore  alla  Conferenza  di  Yerevan  nel
maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  30
aprile 2004, n. 9, relativo all'Anagrafe degli studenti ed al diploma
supplement cosi' come integrato  dal  decreto  direttoriale  5  marzo
2019, n. 389; 
  Vista la direttiva  dell'Unione  europea  2005/36/CE  e  successive
modificazioni, concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi  e
certificati, recepita con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206
nonche'   il   coordinamento   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari per le attivita' di infermiere e di ostetrica/o; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  14
ottobre 2021, n.  1154,  con  il  quale  sono  stati  ridefiniti  gli
indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei
corsi universitari, nonche' la valutazione e l'autovalutazione  degli
stessi; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive  modificazioni  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 6, comma 3; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 17 gennaio 1997, n.
70, recante «Regolamento concernente la individuazione della figura e
relativo profilo professionale dell'infermiere pediatrico»,  adottato
ai sensi dell'art. 6, comma 3, del predetto  decreto  legislativo  n.
502/1992 e successive modificazioni; 
  Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42; 
  Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251; 
  Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; 
  Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517; 
  Visto il decreto del Ministro della  sanita'  di  concerto  con  il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 6 della predetta
legge n. 251/2000, sono state individuate e  classificate  le  figure
professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della  stessa
legge; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 19 febbraio 2009, adottato di concerto con il  Ministro
del lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali,  recante  la
determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  28
giugno 2023,  n.  802,  concernente  l'incremento  della  numerosita'
massima di studenti prevista dall'allegato D del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca n. 1154/2021 per i corsi  di  laurea
magistrale a ciclo unico  (LMCU)  in  Medicina  e  chirurgia  (classe
LM-41),  laurea   in   professioni   sanitarie   infermieristiche   e
professione sanitaria ostetrica/o (classe L/SNT1) e laurea magistrale
in Scienze infermieristiche e ostetriche (classe LM/SNT1), cosi' come
modificato dal decreto ministeriale del 28 luglio 2023, n. 995; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro dell'universita' e della ricerca 18 luglio 2024, concernente
la «modifica del decreto 29 marzo 2001, recante la definizione  delle
figure  professionali  di  cui  all'art.  6,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive  modificazioni,  da
includere nelle fattispecie previste dagli articoli  1,  2,  3  e  4,
della legge 10 agosto 2000, n. 251»; 
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino  delle  professioni  sanitarie  e  per  la  dirigenza
sanitaria del Ministero della salute»; 
  Considerata l'esigenza di provvedere al riordino dei percorsi della
formazione universitaria per  le  professioni  sanitarie  nel  quadro
della disciplina generale degli studi universitari in  considerazione
dell'evoluzione del Sistema salute italiano e dei  mutamenti  sociali
ed epidemiologici che hanno reso necessario  il  rafforzamento  delle
conoscenze  e   delle   competenze   dei   professionisti   sanitari,
l'aggiornamento degli obiettivi formativi  e  l'introduzione  di  una
maggiore flessibilita' nella costruzione dei corsi di studio; 
  Viste  le  conclusioni  del  Tavolo  tecnico  su   Infermieristica,
istituito con decreto del Segretario  generale  MUR  n.  168  del  16
febbraio 2023, composto da rappresentanti del Ministero della salute,
Ministero dell'universita' e  della  ricerca,  FNOPI,  CUN,  ANVUR  e
Conferenza    permanente    delle    lauree     delle     professioni
infermieristiche; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  procedere  con  l'attivazione  degli
indirizzi specialistici in Infermieristica  nelle  cure  neonatali  e
pediatriche, Infermieristica nelle cure primarie e Infermieristica di
famiglia  e  comunita'  e  Infermieristica  nelle  cure  intensive  e
nell'emergenza con contestuale  soppressione  dell'attuale  corso  di
laurea in Infermieristica pediatrica; 
  Vista la richiesta formulata dal Ministero dell'universita' e della
ricerca in  data  4  ottobre  2023,  prot.  n.  17438,  al  Consiglio
universitario nazionale (CUN), ai fini di una proposta  di  revisione
delle classi delle professioni sanitarie, con priorita'  riguardo  al
percorso formativo per l'accesso alle professioni infermieristiche; 
  Viste le proposte formulate del Consiglio  universitario  nazionale
(CUN) nell'adunanza del 18 dicembre 2024; 
  Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca del 27
febbraio 2025, prot. n. 4560, a mezzo della quale sono  trasmesse  al
Ministero della salute le proposte formulate dal CUN per la revisione
delle  classi  di  laurea  e  laurea  magistrale  delle   professioni
sanitarie   e   l'attivazione   di   nuove    figure    professionali
specialistiche; 
  Vista la successiva nota del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca del 28 aprile 2025, prot. n.  8843,  trasmessa  al  Ministero
della  salute,  a  mezzo  della  quale,  ai   fini   di   una   piena
formalizzazione delle intese tra  i  due  dicasteri  in  ordine  alla
proposta di revisione delle classi  di  laurea  e  laurea  magistrali
relativamente  alle  professioni  sanitarie,  viene   sostituita   la
precedente nota MUR prot. n. 4560 del 27  febbraio  2025  per  quanto
attiene al contenuto del  paragrafo  «a)  Obiettivi  culturali  della
classe LM/SNT1 B - Scienze infermieristiche specialistiche»; 
  Visto il parere favorevole  del  Consiglio  superiore  di  sanita',
Sezione II, espresso nella seduta del 30 luglio 2025, in ordine  alle
proposte formulate dal CUN, «limitatamente alla proposta di revisione
della  classe   di   laurea   magistrale   LM/SNT1   (A   -   Scienze
infermieristiche  e  ostetriche  e  B  -   Scienze   infermieristiche
specialistiche), come da  nota  MUR  4560  del  27  febbraio  2025  e
successiva nota MUR 8843 del 28 aprile 2025 che integra e sostituisce
la precedente nota MUR prot. n. 4560 del 27 febbraio 2025 per  quanto
attiene al contenuto del  paragrafo  "a)  Obiettivi  culturali  della
classe LM/SNT1 B - Scienze infermieristiche specialistiche")»; 
  Sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI)
per quanto riguarda il termine di  cui  all'art.  13,  comma  2,  del
decreto ministeriale n. 270/2004,  che  si  e'  espressa  con  parere
favorevole reso in data 4 dicembre  2025,  acquisito  agli  atti  del
Ministero dell'universita' e della ricerca con prot. n. 24935/2025; 
  Acquisito  il  preliminare  concerto  del  Ministero  della  salute
espresso il 23 dicembre 2025 con nota prot. n. 35694-P; 
  Acquisiti  i  pareri  della  VII  Commissione  del   Senato   della
Repubblica e della VII Commissione della Camera  dei  deputati,  resi
rispettivamente il 21 gennaio 2026; 
  Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale  degli  studenti
universitari (CNSU), reso nell'adunanza del 3 febbraio 2026; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Modificazioni al decreto interministeriale 
                        del 19 febbraio 2009 
 
  1. Al decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro, della salute  e
delle politiche sociali 19  febbraio  2009,  recante  «Determinazione
delle classi dei corsi di laurea per  le  professioni  sanitarie,  ai
sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.  270»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  25  maggio
2009, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 6, comma 2, le  parole  «dell'infermiere  pediatrico»
sono soppresse; 
    b) all'allegato, nel  paragrafo  recante  la  declaratoria  della
classe  «L/SNT/1  Classe  delle  lauree  in   professioni   sanitarie
infermieristiche e professione sanitaria  ostetrica/o»,  il  seguente
periodo e' soppresso  «Nell'ambito  della  professione  sanitaria  di
infermiere pediatrico, i laureati sono  professionisti  sanitari  cui
competono le  attribuzioni  previste  dal  decreto  ministeriale  del
Ministero  della  sanita'  17  gennaio  1997,  n.  70  e   successive
modificazioni   ed    integrazioni;    ovvero    sono    responsabili
dell'assistenza   infermieristica   pediatrica.   Detta    assistenza
infermieristica  pediatrica,  preventiva,  curativa,   palliativa   e
riabilitativa e' di natura tecnica, relazionale, educativa.  Le  loro
principali funzioni sono la prevenzione delle malattie,  l'assistenza
dei malati e dei disabili in eta' evolutiva e l'educazione sanitaria.
I    laureati    in    infermieristica     pediatrica     partecipano
all'identificazione dei bisogni  di  salute  fisica  e  psichica  del
neonato, del bambino, dell'adolescente, della famiglia;  identificano
i bisogni di assistenza  infermieristica  pediatrica  e  formulano  i
relativi obiettivi; pianificano, conducono  e  valutano  l'intervento
assistenziale, infermieristico, pediatrico; partecipano ad interventi
di educazione sanitaria sia  nell'ambito  della  famiglia  che  della
comunita', alla cura di individui sani in eta' evolutiva  nel  quadro
di programmi di promozione della salute e prevenzione delle  malattie
e  degli  incidenti,  all'assistenza  ambulatoriale,  domiciliare   e
ospedaliera dei neonati, all'assistenza ambulatoriale, domiciliare  e
ospedaliera dei soggetti di eta' inferiore a diciotto  anni,  affetti
da malattie acute e croniche,  alla  cura  degli  individui  in  eta'
adolescenziale nel quadro dei programmi  di  prevenzione  e  supporto
socio-sanitario;  garantiscono   la   corretta   applicazione   delle
prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agiscono  sia  individualmente
sia in collaborazione  con  gli  operatori  sanitari  e  sociali;  si
avvalgono, ove necessario, dell'opera del personale di  supporto  per
l'espletamento  delle  loro  funzioni;  svolgono  la  loro  attivita'
professionale  in  strutture  sanitarie,  pubbliche  o  private,  nel
territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di  dipendenza  o
libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di
supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro
profilo professionale e alla ricerca.»; 
    c) alla tabella denominata Attivita' formative indispensabili  la
sezione «Scienze infermieristiche pediatriche» e' soppressa.