IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2017,
n.  31,  concernente  «Regolamento   recante   individuazione   degli
interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o  sottoposti  a
procedura autorizzatoria semplificata»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c); 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»  e,  in
particolare, l'articolo 10; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza e, in  particolare,  la  Missione  M1-Riforma
della Pubblica Amministrazione - M1C1-63; 
  Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021»  e,  in  particolare,  l'articolo  26,
comma 13; 
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2024,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n.  143,  recante  «Misure
urgenti di  carattere  fiscale,  proroghe  di  termini  normativi  ed
interventi di carattere  economico»  e,  in  particolare,  l'articolo
7-quinquies; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia» e, in particolare,  l'articolo  3,
comma 1, lettera e.5); 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 19 maggio 2025; 
  Acquisita   l'intesa   della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
sancita nella seduta del 30 luglio 2025; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1308/2025 del 21 novembre
2025, espresso  dalla  Sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi
nell'adunanza del 4 novembre 2025; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 2026; 
  Sulla proposta dei Ministri della cultura e del turismo; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del  Presidente  della  Repubblica  13  febbraio
                             2017, n. 31 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,  n.
31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera A. 27 dell'allegato A sono aggiunte, in fine,  le
seguenti parole: «collocazione da parte del gestore o di terzi, anche
in via continuativa,  all'interno  di  strutture  turistico-ricettive
all'aperto   munite   di   autorizzazione   paesaggistica    inerente
specificamente anche alle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza
elettrica, idrica e fognaria, ivi  insistenti,  di  mezzi  mobili  di
pernottamento, con eventuali pertinenze e accessori,  quali  caravan,
case mobili per vacanze e  autocaravan  con  le  caratteristiche  dei
veicoli ricreazionali definite dalle  norme  UNI  EN  13878:  2007  e
successive modifiche e  aggiornamenti,  aventi  i  requisiti  per  la
circolazione o il  trasporto  su  strada,  dotati  di  meccanismi  di
rotazione   in   funzione,   con   caratteristiche   dimensionali   e
tecnico-costruttive conformi alla normativa regionale di settore  ove
esistente, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al
suolo, siano dotati di sistemi di  aggancio  alle  reti  tecnologiche
facilmente rimuovibili e siano  rimossi  alla  cessazione  definitiva
dell'azienda   turistico-ricettiva    senza    provocare    mutamenti
dell'aspetto esteriore dei luoghi;»; 
    b) alla lettera B. 26 dell'allegato B sono aggiunte, in fine,  le
seguenti  parole:  «interventi  sulle  strutture  turistico-ricettive
all'aperto, munite di autorizzazione paesaggistica, che comportino la
realizzazione di infrastrutture a rete e modifiche del numero o della
collocazione delle  aree  attrezzate  dotate  di  sistemi  di  utenza
elettrica,  idrica  e  fognaria,   senza   realizzazione   di   nuove
costruzioni o aumento della capacita' ricettiva;». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'articolo  87,  quinto  comma,  della  Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
               - Si riporta il testo dell'articolo17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 214  del  12
          settembre 1998: 
                 «Art.  17  (Regolamenti).  - 1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti36 per la disciplina delle materie, non  coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per  le  quali  le  leggi  della  Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.».  
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   13
          febbraio  2017,  n.  31,  recante:   «Regolamento   recante
          individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione
          paesaggistica  o  sottoposti  a  procedura   autorizzatoria
          semplificata», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2017. 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi», e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del  18
          agosto 1990. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in  materia  di
          giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti»,  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 10 del 14 gennaio 1994: 
                «Art. 3 (Norme in materia di  controllo  della  Corte
          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                  a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                  b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                  c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                  c-bis) 
                  d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                  e) Lettera abrogata 
                  f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del
          patrimonio immobiliare; 
                  f-bis) atti e  contratti  di  cui  all'articolo  7,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni; 
                  f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                  g)   decreti   che   approvano   contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto di lavori,  servizi  o  forniture,  se  di
          importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti  passivi,
          se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                  h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,
          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                  i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito
          l'ordine scritto del Ministro; 
                  l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
          preventivo  o  che,  la  Corte  dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
                  1-bis.  Per  i  controlli  previsti  dalle  lettere
          f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la
          sezione centrale del controllo di legittimita'. 
                  1-ter.   Per   i   contratti   pubblici    connessi
          all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
          (PNRR)  e  del  Piano  nazionale   per   gli   investimenti
          complementari al PNRR (PNC),  il  controllo  preventivo  di
          legittimita' di cui al comma 1, lettera g), e'  svolto  sui
          provvedimenti di aggiudicazione, anche  provvisori,  e  sui
          provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che
          non prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al
          comma 2 hanno carattere perentorio; qualora  alla  scadenza
          non sia intervenuta la  deliberazione,  l'atto  si  intende
          registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilita'
          di cui all'articolo  1,  comma  1.  Il  visto  puo'  essere
          ricusato soltanto con deliberazione motivata. 
                  1-quater. Le regioni, le province  autonome  e  gli
          enti locali, con norma  di  legge  o  di  statuto  adottata
          previo parere delle sezioni riunite della Corte dei  conti,
          possono sottoporre al controllo preventivo di  legittimita'
          della Corte medesima  i  provvedimenti  di  aggiudicazione,
          anche provvisori, ovvero i provvedimenti  conclusivi  delle
          procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione
          formale,  relativi  ai  contratti  di  appalto  di  lavori,
          servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai  contratti
          di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR  e  del
          PNC,   di   importo   superiore   alle   soglie    previste
          dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di  cui
          al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
                  1-quinquies. La facolta' di cui al  comma  1-quater
          e' riconosciuta a ogni altro  soggetto  pubblico  attuatore
          del PNRR e  del  PNC  nel  rispetto  delle  previsioni  dei
          rispettivi ordinamenti. 
                  1-sexies. Per gli atti e i provvedimenti di cui  ai
          commi 1-quater e 1-quinquies si applicano  le  disposizioni
          di cui al comma 1-ter. 
                2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi e si intendono registrati a  tutti  gli
          effetti, compresa l'esclusione di responsabilita' ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 1. 
                3. Le sezioni riunite della Corte dei conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
                4. La Corte dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modo e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
                5. Nei confronti delle amministrazioni regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
                6. La Corte dei conti riferisce, almeno  annualmente,
          al Parlamento  ed  ai  consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
                7. Restano ferme, relativamente agli enti locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
                8.  Nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui   al
          presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
          n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
                9. Per l'esercizio delle attribuzioni  di  controllo,
          si applicano, in quanto  compatibili  con  le  disposizioni
          della presente legge, le norme procedurali di cui al  testo
          unico delle leggi sulla  Corte  dei  conti,  approvato  con
          regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214,  e  successive
          modificazioni. 
                10.  La  sezione  del  controllo  e'   composta   dal
          presidente della Corte  dei  conti  che  la  presiede,  dai
          presidenti di sezione preposti al coordinamento e da  tutti
          i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La  sezione
          e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
          parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti  e
          i  presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento.  I
          collegi  hanno  distinta  competenza   per   tipologia   di
          controllo o per materia e deliberano con un  numero  minimo
          di undici votanti. L'adunanza plenaria  e'  presieduta  dal
          presidente  della  Corte  dei  conti  ed  e'  composta  dai
          presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento  e  da
          trentacinque magistrati assegnati a funzioni di  controllo,
          individuati annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in
          ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione  e
          uno  per  ciascuna  delle  sezioni   di   controllo   sulle
          amministrazioni delle regioni a statuto  speciale  e  delle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  L'adunanza
          plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 
                10-bis La sezione del controllo in adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
                11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'articolo 24 del citato testo unico delle  leggi  sulla
          Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
          21  marzo  1953,  n.  161,  la  sezione  del  controllo  si
          pronuncia in ogni caso in cui insorge  il  dissenso  tra  i
          componenti magistrati circa la legittimita'  di  atti.  Del
          collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
          il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
                12. I magistrati addetti al controllo  successivo  di
          cui  al  comma  4  operano  secondo  i  previsti  programmi
          annuali, ma da questi possono temporaneamente  discostarsi,
          per  motivate  ragioni,  in  relazione   a   situazioni   e
          provvedimenti  che  richiedono  tempestivi  accertamenti  e
          verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 
                13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              - Il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          recante: «Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  ai
          sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137»,
          e' pubblicato Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
          n. 45 del 24 febbraio 2004. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante:  «Misure
          urgenti per la semplificazione e  l'innovazione  digitale»,
          e' pubblicato Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
          n. 178 del 16 luglio 2020, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: 
                «Art. 10 (Semplificazioni e altre misure  in  materia
          di edilizia). - 1. Al fine di semplificare e accelerare  le
          procedure  edilizie  e  ridurre  gli  oneri  a  carico  dei
          cittadini  e  delle  imprese,  nonche'  di  assicurare   il
          recupero  e  la  qualificazione  del  patrimonio   edilizio
          esistente  e  lo  sviluppo  di  processi  di  rigenerazione
          urbana,  decarbonizzazione,   efficientamento   energetico,
          messa in sicurezza sismica e contenimento  del  consumo  di
          suolo al  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter e' sostituito
          dal seguente: 
                    "1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la
          demolizione e ricostruzione di edifici,  anche  qualora  le
          dimensioni  del  lotto  di  pertinenza  non  consentano  la
          modifica dell'area di sedime ai  fini  del  rispetto  delle
          distanze  minime  tra  gli  edifici  e  dai   confini,   la
          ricostruzione  e'  comunque  consentita  nei  limiti  delle
          distanze   legittimamente   preesistenti.   Gli   incentivi
          volumetrici  eventualmente  riconosciuti  per  l'intervento
          possono  essere  realizzati  anche  con  ampliamenti  fuori
          sagoma  e   con   il   superamento   dell'altezza   massima
          dell'edificio demolito, sempre nei  limiti  delle  distanze
          legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A  di  cui
          al decreto del Ministro per  i  lavori  pubblici  2  aprile
          1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla
          normativa regionale e ai piani  urbanistici  comunali,  nei
          centri e nuclei storici consolidati e in  ulteriori  ambiti
          di  particolare  pregio  storico  e   architettonico,   gli
          interventi di demolizione e ricostruzione  sono  consentiti
          esclusivamente  nell'ambito  dei   piani   urbanistici   di
          recupero  e  di  riqualificazione   particolareggiati,   di
          competenza  comunale,  fatti  salvi  le  previsioni   degli
          strumenti di pianificazione territoriale,  paesaggistica  e
          urbanistica vigenti e i pareri  degli  enti  preposti  alla
          tutela"; 
                  b) all'articolo 3, comma 1: 
                    1) alla lettera b), primo periodo, le  parole  "e
          non comportino modifiche delle destinazioni  di  uso"  sono
          sostituite dalle  seguenti:  "e  non  comportino  mutamenti
          urbanisticamente   rilevanti   delle   destinazioni   d'uso
          implicanti incremento del carico urbanistico"  e,  dopo  il
          secondo periodo, e' aggiunto il  seguente:  ".  Nell'ambito
          degli  interventi  di   manutenzione   straordinaria   sono
          comprese anche le  modifiche  ai  prospetti  degli  edifici
          legittimamente  realizzati  necessarie  per   mantenere   o
          acquisire l'agibilita' dell'edificio ovvero  per  l'accesso
          allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico
          dell'edificio, purche' l'intervento risulti  conforme  alla
          vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non  abbia  ad
          oggetto immobili sottoposti a tutela ai  sensi  del  Codice
          dei beni culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"; 
                    2) alla lettera d), il terzo e il quarto  periodo
          sono sostituiti dai seguenti: "Nell'ambito degli interventi
          di ristrutturazione edilizia sono ricompresi  altresi'  gli
          interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  di   edifici
          esistenti  con  diversi   sagoma,   prospetti,   sedime   e
          caratteristiche planivolumetriche  e  tipologiche,  con  le
          innovazioni necessarie  per  l'adeguamento  alla  normativa
          antisismica,    per    l'applicazione    della    normativa
          sull'accessibilita',   per   l'istallazione   di   impianti
          tecnologici    e    per    l'efficientamento    energetico.
          L'intervento  puo'  prevedere  altresi',  nei   soli   casi
          espressamente previsti dalla legislazione vigente  o  dagli
          strumenti urbanistici comunali,  incrementi  di  volumetria
          anche per promuovere interventi  di  rigenerazione  urbana.
          Costituiscono   inoltre   ristrutturazione   edilizia   gli
          interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
          eventualmente  crollati  o  demoliti,  attraverso  la  loro
          ricostruzione,  purche'   sia   possibile   accertarne   la
          preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
          agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del  codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche', fatte salve le
          previsioni legislative e  degli  strumenti  urbanistici,  a
          quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto  del
          Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in
          zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale
          e ai  piani  urbanistici  comunali,  nei  centri  e  nuclei
          storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare
          pregio  storico  e  architettonico,   gli   interventi   di
          demolizione e ricostruzione e gli interventi di  ripristino
          di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi  di
          ristrutturazione  edilizia  soltanto  ove  siano  mantenuti
          sagoma,     prospetti,     sedime     e     caratteristiche
          planivolumetriche e tipologiche dell'edificio  preesistente
          e non siano previsti incrementi di volumetria."; 
                    2-bis) alla lettera  e),  il  capoverso  e.5)  e'
          sostituito dal seguente: 
                    e.5) l'installazione di manufatti leggeri,  anche
          prefabbricati, e di strutture di  qualsiasi  genere,  quali
          roulotte, camper,  case  mobili,  imbarcazioni,  che  siano
          utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
          depositi, magazzini e simili, ad eccezione  di  quelli  che
          siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee  o
          delle tende e delle unita' abitative mobili con  meccanismi
          di rotazione in funzione, e loro  pertinenze  e  accessori,
          che  siano  collocate,  anche  in  via   continuativa,   in
          strutture ricettive all'aperto per la sosta e il  soggiorno
          dei  turisti  previamente  autorizzate  sotto  il   profilo
          urbanistico, edilizio e, ove previsto,  paesaggistico,  che
          non posseggano alcun collegamento di natura  permanente  al
          terreno e  presentino  le  caratteristiche  dimensionali  e
          tecnico-costruttive previste dalle normative  regionali  di
          settore ove esistenti"; 
                  c) all'articolo 6, comma 1, la  lettera  e-bis)  e'
          sostituita dalla seguente: 
                    "e-bis) le opere stagionali e  quelle  dirette  a
          soddisfare obiettive esigenze,  contingenti  e  temporanee,
          purche'  destinate  ad  essere  immediatamente  rimosse  al
          cessare della temporanea necessita' e, comunque,  entro  un
          termine non superiore a centottanta giorni comprensivo  dei
          tempi di allestimento e smontaggio  del  manufatto,  previa
          comunicazione  di  avvio  dei  lavori   all'amministrazione
          comunale"; 
                  d) all'articolo 9-bis: 
                    1) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
                    "1-bis.  Lo  stato  legittimo   dell'immobile   o
          dell'unita' immobiliare  e'  quello  stabilito  dal  titolo
          abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che  ne  ha
          legittimato la stessa  e  da  quello  che  ha  disciplinato
          l'ultimo intervento edilizio che  ha  interessato  l'intero
          immobile o unita' immobiliare, integrati con gli  eventuali
          titoli successivi che hanno abilitato interventi  parziali.
          Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era
          obbligatorio acquisire il titolo abilitativo  edilizio,  lo
          stato legittimo e'  quello  desumibile  dalle  informazioni
          catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti,
          quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i
          documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato,  di
          cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo
          che ha disciplinato l'ultimo  intervento  edilizio  che  ha
          interessato  l'intero  immobile   o   unita'   immobiliare,
          integrati con gli eventuali  titoli  successivi  che  hanno
          abilitato interventi parziali. Le disposizioni  di  cui  al
          secondo periodo si  applicano  altresi'  nei  casi  in  cui
          sussista un principio di prova del titolo  abilitativo  del
          quale, tuttavia, non sia disponibile copia"; 
                    2)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
          "Documentazione  amministrativa  e  stato  legittimo  degli
          immobili."; 
                  e) all'articolo 10,  comma  1,  la  lettera  c)  e'
          sostituita  dalla   seguente:   "c)   gli   interventi   di
          ristrutturazione  edilizia  che  portino  ad  un  organismo
          edilizio in tutto o in parte diverso  dal  precedente,  nei
          casi in cui comportino  anche  modifiche  della  volumetria
          complessiva degli edifici ovvero  che,  limitatamente  agli
          immobili  compresi  nelle  zone  omogenee   A,   comportino
          mutamenti della destinazione d'uso, nonche' gli  interventi
          che  comportino  modificazioni   della   sagoma   o   della
          volumetria complessiva degli edifici  o  dei  prospetti  di
          immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42."; 
                  f) all'articolo 14: 
                    1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
                    1-bis. Per  gli  interventi  di  ristrutturazione
          edilizia, la richiesta di permesso di costruire  in  deroga
          e' ammessa previa deliberazione del consiglio comunale  che
          ne  attesta   l'interesse   pubblico   limitatamente   alle
          finalita' di  rigenerazione  urbana,  di  contenimento  del
          consumo  del  suolo  e  di  recupero   sociale   e   urbano
          dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti
          commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; 
                    2) al comma 3, le parole "nonche',  nei  casi  di
          cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso" sono  sostituite
          dalle   seguenti:   "nonche'    le    destinazioni    d'uso
          ammissibili"; 
                  g) all'articolo 16, comma  4,  lettera  d-ter),  le
          parole ", in deroga o con  cambio  di  destinazione  d'uso"
          sono sostituite dalle seguenti: "o in deroga"; 
                  h) all'articolo 17, il comma  4-bis  e'  sostituito
          dal seguente: 
                    "4-bis. Al fine di agevolare  gli  interventi  di
          rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento
          energetico, messa in sicurezza sismica e  contenimento  del
          consumo di suolo, di ristrutturazione, nonche' di  recupero
          e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il
          contributo  di  costruzione  e'  ridotto  in   misura   non
          inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle
          tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la  facolta'
          di  deliberare  ulteriori  riduzioni  del   contributo   di
          costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso."; 
                  i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo,
          e' aggiunto, in fine,  il  seguente:  "Fermi  restando  gli
          effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello  unico
          per l'edilizia rilascia  anche  in  via  telematica,  entro
          quindici   giorni   dalla    richiesta    dell'interessato,
          un'attestazione  circa   il   decorso   dei   termini   del
          procedimento,  in  assenza  di  richieste  di  integrazione
          documentale o istruttorie inevase  e  di  provvedimenti  di
          diniego;  altrimenti,  nello   stesso   termine,   comunica
          all'interessato che tali atti sono intervenuti."; 
                  l) all'articolo 22, comma 1, lettera  a),  dopo  le
          parole "parti strutturali dell'edificio", sono inserite  le
          seguenti "o i prospetti"; 
                  m) all'articolo 23-ter, il comma  2  e'  sostituito
          dal seguente: 
                    "2.  La  destinazione   d'uso   dell'immobile   o
          dell'unita'   immobiliare   e'   quella   stabilita   dalla
          documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis."; 
                  m-bis) nel capo III del titolo II  della  parte  I,
          dopo l'articolo 23-ter e' aggiunto il seguente: 
                    "Art. 23-quater (Usi temporanei). - 1. Allo scopo
          di  attivare   processi   di   rigenerazione   urbana,   di
          riqualificazione di aree urbane degradate,  di  recupero  e
          valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via
          di dismissione e favorire, nel  contempo,  lo  sviluppo  di
          iniziative economiche, sociali,  culturali  o  di  recupero
          ambientale,  il  comune  puo'  consentire   l'utilizzazione
          temporanea di edifici ed aree per  usi  diversi  da  quelli
          previsti dal vigente strumento urbanistico. 
                    2.  L'uso  temporaneo  puo'  riguardare  immobili
          legittimamente esistenti ed aree sia di proprieta'  privata
          che di proprieta' pubblica, purche' si tratti di iniziative
          di rilevante interesse pubblico o generale  correlate  agli
          obiettivi  urbanistici,   socio-economici   ed   ambientali
          indicati al comma 1. 
                    3.   L'uso   temporaneo   e'   disciplinato    da
          un'apposita convenzione che regola: 
                    a) la durata dell'uso temporaneo e  le  eventuali
          modalita' di proroga; 
                    b) le  modalita'  di  utilizzo  temporaneo  degli
          immobili e delle aree; 
                    c)  le  modalita',  i  costi,  gli  oneri  e   le
          tempistiche  per  il  ripristino  una  volta  giunti   alla
          scadenza della convenzione; 
                    d)  le  garanzie  e  le  penali   per   eventuali
          inadempimenti agli obblighi convenzionali. 
                    4.  La  stipula  della  convenzione   costituisce
          titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali
          interventi di adeguamento  che  si  rendano  necessari  per
          esigenze di accessibilita', di sicurezza negli ambienti  di
          lavoro e di tutela della salute, da  attuare  comunque  con
          modalita'  reversibili,  secondo  quanto  stabilito   dalla
          convenzione medesima. 
                    5. L'uso temporaneo  non  comporta  il  mutamento
          della  destinazione  d'uso  dei  suoli   e   delle   unita'
          immobiliari interessate. 
                    6. Laddove  si  tratti  di  immobili  o  aree  di
          proprieta' pubblica  il  soggetto  gestore  e'  individuato
          mediante procedure di evidenza pubblica; in  tali  casi  la
          convenzione    specifica    le    cause    di     decadenza
          dall'assegnazione per gravi motivi. 
                    7. Il consiglio comunale individua  i  criteri  e
          gli  indirizzi  per  l'attuazione  delle  disposizioni  del
          presente  articolo  da  parte  della  giunta  comunale.  In
          assenza di tale atto consiliare lo  schema  di  convenzione
          che regola l'uso temporaneo e' approvato con  deliberazione
          del consiglio comunale. 
                    8.   Le   leggi   regionali    possono    dettare
          disposizioni di maggior  dettaglio,  anche  in  ragione  di
          specificita'  territoriali  o  di  esigenze  contingenti  a
          livello locale"; 
                  n) all'articolo 24, dopo il comma 7 e' aggiunto  il
          seguente: 
                    "7-bis. La segnalazione certificata puo' altresi'
          essere presentata, in assenza di lavori, per  gli  immobili
          legittimamente   realizzati   privi   di   agibilita'   che
          presentano i requisiti definiti con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro della salute, con il Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro  per
          la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro  novanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione."; 
                  o) all'articolo 34, il comma 2-ter e' abrogato; 
                  p) dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente: 
                    "Art. 34-bis (Tolleranze costruttive).  -  1.  Il
          mancato  rispetto  dell'altezza,   dei   distacchi,   della
          cubatura,  della  superficie  coperta  e  di   ogni   altro
          parametro delle singole unita' immobiliari non  costituisce
          violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2  per
          cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 
                    2.  Fuori  dai  casi   di   cui   al   comma   1,
          limitatamente agli immobili  non  sottoposti  a  tutela  ai
          sensi del decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarita'
          geometriche e le modifiche alle finiture degli  edifici  di
          minima entita', nonche' la diversa collocazione di impianti
          e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione
          di  titoli  abilitativi  edilizi,  a  condizione  che   non
          comportino  violazione  della  disciplina  urbanistica   ed
          edilizia e non pregiudichino l'agibilita' dell'immobile. 
                    3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e  2
          realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi,  non
          costituendo  violazioni  edilizie,  sono   dichiarate   dal
          tecnico abilitato, ai fini  dell'attestazione  dello  stato
          legittimo degli  immobili,  nella  modulistica  relativa  a
          nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero
          con apposita dichiarazione asseverata  allegata  agli  atti
          aventi per oggetto  trasferimento  o  costituzione,  ovvero
          scioglimento della comunione, di diritti reali.»; 
                  p-bis) all'articolo 94: 
                    1) al comma 1, la parola: "scritta" e' soppressa; 
                    2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                    "2. L'autorizzazione e' rilasciata  entro  trenta
          giorni dalla richiesta"; 
                    3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
                    "2-bis.  Decorso  inutilmente  il   termine   per
          l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o
          il responsabile dell'ufficio  non  abbia  opposto  motivato
          diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato
          il silenzio assenso. Fermi restando  gli  effetti  comunque
          prodotti dal silenzio assenso ai sensi del  primo  periodo,
          lo sportello unico per l'edilizia rilascia,  anche  in  via
          telematica,   entro   quindici   giorni   dalla   richiesta
          dell'interessato,  un'attestazione  circa  il  decorso  dei
          termini  del  procedimento,  in  assenza  di  richieste  di
          integrazione  documentale  o  istruttorie  inevase   e   di
          provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine,
          comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti"; 
                    4) al comma 3, le parole: ", o nei confronti  del
          mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2,"  sono
          soppresse; 
                  p-ter) all'articolo 94-bis,  comma  3,  la  parola:
          "scritta" e' soppressa; 
                  p-quater) all'articolo 103, comma 2,  e'  aggiunto,
          in fine,  il  seguente  periodo:  "Ai  fini  dell'esercizio
          dell'attivita'  prevista  dal   presente   articolo,   sono
          individuati come prioritari i lavori avviati  o  effettuati
          sulla  base  di  autorizzazione   rilasciata   secondo   le
          modalita' di cui all'articolo 94, comma 2-bis". 
                2.  Nelle  more  dell'approvazione  del  decreto  del
          Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma  1-bis,
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro  per
          la  sanita'  5  luglio  1975,  pubblicato  sulla   Gazzetta
          Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975,  si  interpretano  nel
          senso che i  requisiti  relativi  all'altezza  minima  e  i
          requisiti igienico-sanitari dei locali  di  abitazione  ivi
          previsti non si  considerano  riferiti  agli  immobili  che
          siano stati realizzati  prima  della  data  di  entrata  in
          vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle  zone
          A o B, di cui al decreto ministeriale  2  aprile  1968,  n.
          1444, o  in  zone  a  queste  assimilabili,  in  base  alla
          normativa regionale e ai  piani  urbanistici  comunali.  Ai
          fini  della  presentazione  e  del  rilascio   dei   titoli
          abilitativi per il recupero e  la  qualificazione  edilizia
          dei medesimi  immobili  e  della  segnalazione  certificata
          della loro agibilita', si fa  riferimento  alle  dimensioni
          legittimamente preesistenti. 
                2-bis. In deroga alle disposizioni  del  decreto  del
          Ministro per la sanita' 5  luglio  1975,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  190  del  18  luglio   1975,   con
          riferimento   agli   immobili   di   interesse   culturale,
          sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni  culturali
          e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42: 
                  a)  l'altezza  minima  interna  utile  dei   locali
          adibiti ad abitazione e' fissata in 2,4 metri, riducibili a
          2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i  bagni,
          i gabinetti e i ripostigli; 
                  b)  per  ciascun  locale  adibito  ad   abitazione,
          l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo
          da assicurare un valore di fattore luce  diurna  medio  non
          inferiore  all'1  per  cento  e,  comunque,  la  superficie
          finestrata  apribile  non  deve  essere  inferiore   a   un
          sedicesimo della superficie del pavimento; 
                  c) ai fini della presentazione e del  rilascio  dei
          titoli abilitativi per il recupero e per la  qualificazione
          edilizia degli immobili di cui al presente  comma  e  della
          segnalazione  certificata  della  loro  agibilita',  si  fa
          riferimento  alle  dimensioni  legittimamente  preesistenti
          anche nel caso  di  interventi  di  ristrutturazione  e  di
          modifica di destinazione d'uso. 
                3.  Ciascun  partecipante   alla   comunione   o   al
          condominio puo' realizzare a proprie spese  ogni  opera  di
          cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989,  n.  13,  e
          119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,   anche
          servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui
          all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n.  13  del
          1989 sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine,
          i seguenti periodi: "Le  innovazioni  di  cui  al  presente
          comma non sono  considerate  in  alcun  caso  di  carattere
          voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo  comma,  del
          codice  civile.  Per  la  loro  realizzazione  resta  fermo
          unicamente il divieto di  innovazioni  che  possano  recare
          pregiudizio  alla   stabilita'   o   alla   sicurezza   del
          fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo  1120  del
          codice civile."; 
                  b) l'articolo 8 e' abrogato. 
                4.  Per  effetto  della  comunicazione  del  soggetto
          interessato di volersi avvalere del  presente  comma,  sono
          prorogati rispettivamente di  un  anno  e  di  tre  anni  i
          termini di inizio  e  di  ultimazione  dei  lavori  di  cui
          all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001,  n.  380,  come  indicati  nei  permessi  di
          costruire  rilasciati  o  comunque  formatisi  fino  al  31
          dicembre 2020, purche' i suddetti termini  non  siano  gia'
          decorsi al momento della comunicazione  dell'interessato  e
          sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto,
          al momento della comunicazione dell'interessato, con  nuovi
          strumenti urbanistici approvati o adottati. Le disposizioni
          di cui al primo periodo del  presente  comma  si  applicano
          anche   ai   permessi   di   costruire    per    i    quali
          l'amministrazione  competente  abbia  gia'  accordato   una
          proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del
          Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380.  La
          medesima proroga si applica alle  segnalazioni  certificate
          di inizio attivita' presentate entro lo stesso  termine  ai
          sensi degli articoli 22 e 23  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
                4-bis. Il termine di validita' nonche' i  termini  di
          inizio  e  fine  lavori  previsti  dalle   convenzioni   di
          lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17  agosto
          1942, n. 1150, dagli accordi similari  comunque  denominati
          dalla  legislazione  regionale,  nonche'  i   termini   dei
          relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad  essi
          propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati
          di tre anni. La presente disposizione si applica  anche  ai
          diversi termini delle convenzioni di lottizzazione  di  cui
          all'articolo 28 della legge 17  agosto  1942,  n.  1150,  o
          degli   accordi   similari   comunque   denominati    dalla
          legislazione regionale nonche' dei relativi piani attuativi
          che hanno usufruito della proroga di cui  all'articolo  30,
          comma 3-bis, del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. 
                5. Non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli
          articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del  Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n.  42,  la  posa  in  opera  di  elementi  o
          strutture amovibili sulle  aree  di  cui  all'articolo  10,
          comma 4, lettera g), del medesimo Codice,  fatta  eccezione
          per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi  aperti  urbani
          prospicienti  a  siti  archeologici  o  ad  altri  beni  di
          eccezionale valore storico o  artistico.  Con  decreto  del
          Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono  definite  le  modalita'  di  attuazione  del
          presente comma. 
                6. All'articolo 12, comma  2,  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016, n.  229,  dopo  le  parole  "titolo
          edilizio"   sono   aggiunte   le   seguenti:   "ai    sensi
          dell'articolo  20  del  testo  unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli  articoli
          22 e 23 del medesimo decreto. La conformita' urbanistica e'
          attestata  dal  professionista  abilitato  o   dall'Ufficio
          comunale tramite i titoli edilizi  legittimi  dell'edificio
          preesistente, l'assenza di  procedure  sanzionatorie  o  di
          sanatoria   in   corso,   l'inesistenza   di   vincoli   di
          inedificabilita'  assoluta.  Nei  comuni   indicati   negli
          allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi  di  ricostruzione  di
          edifici privati in tutto o in parte lesionati,  crollati  o
          demoliti,  od  oggetto  di  ordinanza  di  demolizione  per
          pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati  con  SCIA
          edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo  3-bis,
          comma  2,  del  decreto-legge  24  ottobre  2019,  n.  123,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre
          2019, n. 156, anche  con  riferimento  alle  modifiche  dei
          prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni.". 
                7. All'articolo 12 del decreto-legge 8  aprile  2020,
          n. 23, convertito, con modificazioni. dalla legge 5  giugno
          2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole  "alle
          quote   di   mutuo   relative   alle   unita'   immobiliari
          appartenenti  alle  cooperative   edilizie   a   proprieta'
          indivisa adibite ad abitazione principale e  alle  relative
          pertinenze  dei  soci  assegnatari  che  si  trovino"  sono
          sostituite dalle seguenti:  "alle  cooperative  edilizie  a
          proprieta'  indivisa,  per  mutui  ipotecari  erogati  alle
          predette cooperative, di importo massimo pari  al  prodotto
          tra l'importo di cui  alla  lettera  b)  e  il  numero  dei
          rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci assegnatari
          di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi, al
          momento   dell'entrata    in    vigore    della    presente
          disposizione,"; 
                  b) al comma 2-ter,  dopo  la  lettera  a-bis)  sono
          inserite le seguenti: 
                    "a-ter) la sospensione delle rate  del  mutuo  di
          cui al comma a-bis) puo' essere concessa nella misura di: 
                    1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo
          2, comma  479,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
          verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano
          un numero di assegnatari pari ad almeno il 10 per cento dei
          soci; 
                    2)  12  mesi,   qualora   gli   eventi   di   cui
          all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244,  verificatisi  successivamente  al  31  gennaio  2020,
          riguardano un numero di assegnatari compreso tra un  valore
          superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci; 
                    3)  18  mesi,   qualora   gli   eventi   di   cui
          all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244,  verificatisi  successivamente  al  31  gennaio  2020,
          riguardano un numero di assegnatari  superiore  al  40  per
          cento dei soci; 
                    a-quater) l'istanza di sospensione e'  presentata
          dalla   societa'   cooperativa   mutuataria   alla   banca,
          attraverso  il   modulo   pubblicato,   entro   30   giorni
          dall'entrata  in  vigore  del  presente  comma,  nel   sito
          internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma
          475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  che
          riporta l'indicazione dei documenti probatori degli  eventi
          che  determinano  la  richiesta  di   sospensione,   previa
          delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le
          modalita' e nei  termini  previsti  dall'atto  costitutivo,
          dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima
          societa'. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze possono essere  stabilite  ulteriori  modalita'  di
          attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter."; 
                  c) il comma 2-quater e' abrogato. 
                7-bis. All'articolo 5  del  decreto-legge  28  maggio
          2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          luglio 2004, n. 186, dopo il comma 2-bis  sono  aggiunti  i
          seguenti: 
                  2-ter. Al fine di ridurre i tempi di  realizzazione
          dei progetti di lavori  pubblici  di  interesse  statale  o
          comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato,
          la verifica preventiva di cui all'articolo 26  del  decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  accerta  anche  la
          conformita'  dei  progetti  alle  norme  tecniche  per   le
          costruzioni  di  cui  al   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018,  pubblicato
          nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta  Ufficiale  n.
          42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per  la
          progettazione  e  la  costruzione  degli   sbarramenti   di
          ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  26  giugno  2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  156  dell'8  luglio
          2014. L'esito positivo  della  verifica  di  cui  al  primo
          periodo esclude  l'applicazione  delle  previsioni  di  cui
          all'articolo 4 della legge 5 novembre  1971,  n.  1086,  al
          capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n.  64,
          e alla sezione II del capo IV della parte  II  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380.  I
          progetti corredati dalla verifica di cui al  primo  periodo
          sono   depositati,   con   modalita'   telematica,   presso
          l'archivio    informatico     nazionale     delle     opere
          pubbliche-AINOP, di  cui  all'articolo  13,  comma  4,  del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la
          stessa modalita' di cui al terzo periodo sono depositati le
          varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate  e
          i documenti di cui agli  articoli  6  e  7  della  legge  5
          novembre 1971, n. 1086, nonche' agli articoli 65, comma  6,
          ove applicabile, e 67, commi 7 e  8-ter,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
                  2-quater.  In  relazione  ai  progetti  di   lavori
          pubblici di interesse statale  o  comunque  finanziati  per
          almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati  nel  periodo
          compreso tra la data  di  entrata  in  vigore  delle  norme
          tecniche per le costruzioni di cui al decreto del  Ministro
          delle  infrastrutture  14  gennaio  2008,  pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29  del  4
          febbraio 2008, e la data di entrata in vigore  del  decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  17
          gennaio 2018, l'accertamento  della  conformita'  di  detti
          progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro
          delle infrastrutture 14 gennaio 2008e' effettuato entro  il
          31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle  stazioni
          appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  dal
          Consiglio superiore dei lavori pubblici  per  i  lavori  di
          importo superiore a 50  milioni  di  euro  e  dai  comitati
          tecnici amministrativi istituiti  presso  i  provveditorati
          interregionali per le  opere  pubbliche  per  i  lavori  di
          importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora  il  lavoro
          pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti
          elementi   di   particolare   rilevanza   e   complessita',
          l'accertamento di cui al primo periodo  e'  effettuato  dal
          Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  su   richiesta
          motivata  del  provveditore  interregionale  per  le  opere
          pubbliche. 
                  2-quinquies.   In   caso   di    esito    positivo,
          l'accertamento di cui al comma 2-quater produce i  medesimi
          effetti degli adempimenti  e  dell'autorizzazione  previsti
          dagli articoli 93 e 94 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  dall'articolo  4  della
          legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17,  18  e
          19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati
          dall'accertamento positivo di cui al  comma  2-quater  sono
          depositati, con  modalita'  telematica,  presso  l'archivio
          informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP,  di  cui
          all'articolo 13, comma 4, del  decreto-legge  28  settembre
          2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalita'  di  cui  al
          secondo periodo sono depositati le  varianti  di  carattere
          sostanziale regolarmente approvate e  i  documenti  di  cui
          agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971,  n.  1086,
          nonche' agli articoli 65, comma 6, ove applicabile,  e  67,
          comma 7 o comma 8-ter, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380". 
                7-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n. 380,  le  opere  edilizie  finalizzate  a  realizzare  o
          qualificare   edifici    esistenti    da    destinare    ad
          infrastrutture    sociali,    strutture    scolastiche    e
          universitarie,  residenze   per   studenti,   strutture   e
          residenze sanitarie  o  assistenziali,  ostelli,  strutture
          sportive di  quartiere  ed  edilizia  residenziale  sociale
          comunque    denominata,     realizzate     da     pubbliche
          amministrazioni, da societa' controllate o  partecipate  da
          pubbliche  amministrazioni  o  enti  pubblici   ovvero   da
          investitori istituzionali di cui all'articolo 1,  comma  1,
          lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite
          con SCIA, purche' iniziate entro  il  31  dicembre  2023  e
          realizzate, sotto controllo pubblico,  mediante  interventi
          di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione
          e  ricostruzione.  Tali  interventi  possono  prevedere  un
          incremento fino  a  un  massimo  del  20  per  cento  della
          volumetria o della superficie lorda  esistente.  I  diritti
          edificatori di cui al presente comma non sono  trasferibili
          su  aree  diverse  da  quella  di  intervento.  I  predetti
          interventi  sono  sempre  consentiti  sugli   edifici   che
          rientrano nelle categorie funzionali  di  cui  all'articolo
          23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c),  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
          ferme restando  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
          Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.  1444.  Le
          regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui
          al presente articolo entro sessanta  giorni;  decorso  tale
          termine trovano applicazione diretta  le  disposizioni  del
          presente articolo. Restano comunque ferme  le  disposizioni
          del codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.». 
              - Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 12  febbraio  2021,  che  istituisce  il
          dispositivo per  la  ripresa  e  la  resilienza,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  18
          febbraio 2021, n. L 57/17. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 26  della  legge  5
          agosto 2022, n. 118, recante: «Legge annuale per il mercato
          e  la  concorrenza  2021»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 188  del  12  agosto
          2022. 
                «Art. 26 (Delega al  Governo  per  la  revisione  dei
          procedimenti amministrativi in funzione  di  sostegno  alla
          concorrenza e per la semplificazione in  materia  di  fonti
          energetiche rinnovabili). - 1. Ai fini  dell'individuazione
          dell'elenco dei nuovi regimi amministrativi delle attivita'
          private, della semplificazione e della  reingegnerizzazione
          in digitale delle procedure amministrative, il  Governo  e'
          delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per  la
          ricognizione, la semplificazione e  l'individuazione  delle
          attivita'   oggetto   di   procedimento   di   segnalazione
          certificata di  inizio  attivita'  o  di  silenzio  assenso
          nonche' di quelle per le  quali  e'  necessario  il  titolo
          espresso o e'  sufficiente  una  comunicazione  preventiva.
          L'individuazione dei regimi amministrativi delle  attivita'
          e' effettuata al fine di eliminare le autorizzazioni e  gli
          adempimenti non necessari, eventualmente anche  modificando
          la disciplina generale delle attivita' private non soggette
          ad autorizzazione espressa, di  cui  alla  legge  7  agosto
          1990,  n.  241,  nel  rispetto  dei  principi  del  diritto
          dell'Unione europea relativi all'accesso alle attivita'  di
          servizi e in modo da ridurre  gli  oneri  amministrativi  a
          carico dei cittadini e delle imprese, anche  tenendo  conto
          dell'individuazione di  cui  alla  tabella  A  allegata  al
          decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,   secondo   principi    di    ragionevolezza    e
          proporzionalita', nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                  a) tipizzare e individuare le attivita' soggette ad
          autorizzazione,  giustificata  da  motivi   imperativi   di
          interesse generale, e i provvedimenti autorizzatori posti a
          tutela   di   principi   e   interessi   costituzionalmente
          rilevanti; 
                  b) tipizzare e individuare le attivita' soggette ai
          regimi amministrativi di cui agli articoli 19, 19-bis e  20
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' quelle  soggette
          a mero obbligo di comunicazione, individuando  gli  effetti
          della presentazione della  comunicazione  e  i  poteri  che
          possono essere esercitati dalla pubblica amministrazione in
          fase di controllo; 
                  c) eliminare  i  provvedimenti  autorizzatori,  gli
          adempimenti  e  le  misure  incidenti  sulla  liberta'   di
          iniziativa economica non indispensabili, fatti salvi quelli
          previsti dalla normativa dell'Unione europea o quelli posti
          a  tutela  di  principi  e   interessi   costituzionalmente
          rilevanti; 
                  d)  semplificare   i   procedimenti   relativi   ai
          provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti  e  le  misure
          non eliminati ai sensi delle lettere a), b) e c),  in  modo
          da ridurre il numero  delle  fasi  procedimentali  e  delle
          amministrazioni    coinvolte,    anche     eliminando     e
          razionalizzando le competenze degli uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei e individuando  discipline  e
          tempi uniformi  per  tipologie  omogenee  di  procedimenti,
          anche prevedendo  la  possibilita'  di  delegare  un  altro
          soggetto,  persona  fisica  o  libero   professionista,   a
          provvedere   agli   adempimenti    presso    la    pubblica
          amministrazione; 
                  e)  estendere  l'ambito  delle  attivita'   private
          liberamente  esercitabili   senza   necessita'   di   alcun
          adempimento, inclusa la mera comunicazione; 
                  f) semplificare e reingegnerizzare le  procedure  e
          gli adempimenti  per  la  loro  completa  digitalizzazione,
          anche prevedendo  la  possibilita'  di  delegare  un  altro
          soggetto,  persona  fisica  o  libero   professionista,   a
          provvedere   agli   adempimenti    presso    la    pubblica
          amministrazione; 
                  g) eliminare i livelli di regolazione  superiori  a
          quelli minimi richiesti per  l'adeguamento  alla  normativa
          dell'Unione europea; 
                  h) ridurre i tempi dei  procedimenti  autorizzatori
          per l'avvio dell'attivita' di impresa; 
                  i)   ridefinire   i   termini   dei    procedimenti
          amministrativi   dimezzandone   la   durata,    salva    la
          possibilita'    di    individuare,    d'intesa    con    le
          amministrazioni  competenti,   quelli   esclusi   da   tale
          riduzione, prevedendo che tra i criteri base di valutazione
          della performance individuale e organizzativa sia compreso,
          ove applicabile, il monitoraggio dei tempi  di  trattazione
          dei procedimenti e il livello di soddisfazione dell'utenza; 
                  l)   introdurre   misure    per    consentire    la
          tracciabilita' digitale dei procedimenti; 
                  m) armonizzare,  attraverso  l'adozione  di  moduli
          unificati e standardizzati da approvare mediante accordo in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la  modulistica
          per la presentazione delle istanze,  delle  segnalazioni  o
          delle comunicazioni alle pubbliche  amministrazioni,  anche
          relative alle attivita' commerciali; 
                  n)  promuovere  lo   sviluppo   della   concorrenza
          nell'esercizio  della  libera   professione   mediante   le
          opportune semplificazioni  di  carattere  procedimentale  e
          amministrativo. 
                3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge, su proposta del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione  di  concerto  con  i  Ministri
          competenti   per   materia,   sentiti    le    associazioni
          imprenditoriali   e   professionali   nonche'   gli    enti
          rappresentativi del sistema camerale,  previa  acquisizione
          del parere  e,  per  i  profili  di  competenza  regionale,
          dell'intesa della Conferenza unificata di cui  all'articolo
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  e  del
          parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
          quarantacinque  giorni  dalla  data  di   trasmissione   di
          ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
          Governo puo'  comunque  procedere.  Lo  schema  di  ciascun
          decreto  legislativo  e'  successivamente  trasmesso   alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari,   che   si   pronunciano   nel    termine    di
          quarantacinque giorni dalla data di  trasmissione,  decorso
          il  quale  il  decreto  legislativo  puo'  essere  comunque
          adottato. 
                4. Il Governo e'  delegato,  altresi',  ad  adottare,
          entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, uno o  piu'  decreti  legislativi  in
          materia di fonti energetiche  rinnovabili,  anche  ai  fini
          dell'adeguamento  della  normativa   vigente   al   diritto
          dell'Unione europea, della razionalizzazione, del  riordino
          e della semplificazione  della  medesima  normativa,  della
          riduzione degli oneri regolatori a carico dei  cittadini  e
          delle imprese e della crescita di competitivita' del Paese. 
                5. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  4  sono
          adottati nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a) ricognizione e riordino della normativa  vigente
          in materia di fonti energetiche  rinnovabili,  al  fine  di
          conseguire una significativa riduzione e  razionalizzazione
          delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari   e   di
          assicurare un maggior grado di certezza del  diritto  e  di
          semplificazione dei procedimenti, in  considerazione  degli
          aspetti peculiari della materia; 
                  b)  coordinamento,  sotto  il  profilo  formale   e
          sostanziale,  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
          materia  di  fonti  energetiche   rinnovabili,   anche   di
          attuazione della normativa dell'Unione europea,  apportando
          le modificazioni necessarie a garantire o a  migliorare  la
          coerenza  della  normativa  medesima   sotto   il   profilo
          giuridico, logico e sistematico; 
                  c) assicurare  l'unicita',  la  contestualita',  la
          completezza, la chiarezza e la semplicita' della disciplina
          in materia di  fonti  energetiche  rinnovabili  concernente
          ciascuna attivita' o ciascun gruppo di attivita'; 
                  d) semplificazione dei procedimenti  amministrativi
          nel settore  delle  fonti  energetiche  rinnovabili,  anche
          mediante  la   soppressione   dei   regimi   autorizzatori,
          razionalizzazione  e  accelerazione  dei   procedimenti   e
          previsione  di  termini  certi  per  la   conclusione   dei
          procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, in particolare,
          l'avvio dell'attivita' economica nonche' l'installazione  e
          il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico; 
                  e) aggiornamento  delle  procedure,  prevedendo  la
          piu'    estesa    e    ottimale     utilizzazione     della
          digitalizzazione, anche  nei  rapporti  con  i  destinatari
          dell'azione amministrativa; 
                  f)  adeguamento  dei  livelli  di  regolazione   ai
          livelli  minimi  richiesti  dalla   normativa   dell'Unione
          europea. 
                6. I decreti legislativi di cui al comma  4  abrogano
          espressamente tutte le disposizioni oggetto di  riordino  o
          comunque con  essi  incompatibili  e  recano  le  opportune
          disposizioni   di   coordinamento   in    relazione    alle
          disposizioni non abrogate o non modificate. 
                7. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  4  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del
          Ministro per le riforme istituzionali e la  semplificazione
          normativa e del Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e  con  il  Ministro  della  cultura,  previa
          intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  previa
          acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che e' reso
          nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione  di
          ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
          Governo puo' comunque procedere.  Gli  schemi  dei  decreti
          legislativi sono trasmessi alle  Camere  per  l'espressione
          dei pareri da parte della Commissione parlamentare  per  la
          semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti
          per materia e per i profili finanziari, che si  pronunciano
          nel termine di trenta giorni dalla  data  di  trasmissione,
          decorso il  quale  i  decreti  legislativi  possono  essere
          comunque  adottati.  Qualora  il   termine   previsto   per
          l'espressione del  parere  delle  Commissioni  parlamentari
          scada nei trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  del
          termine di delega previsto dal comma 4, o  successivamente,
          quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. 
                8. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
          Governo  puo'  adottare  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto
          della procedura di cui al comma 3 e dei principi e  criteri
          direttivi di cui al comma 2. 
                9. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un  anno
          dalla data di entrata in vigore  di  ciascuno  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  4,  uno  o  piu'   decreti
          legislativi recanti disposizioni integrative e  correttive,
          nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di  cui  al
          comma 5 e della procedura di cui al comma 7. 
                10.    La    Commissione    parlamentare    per    la
          semplificazione  verifica  periodicamente   lo   stato   di
          attuazione del presente articolo e ne  riferisce  ogni  sei
          mesi alle Camere. 
                11.  Il  Governo,   nelle   materie   di   competenza
          legislativa  esclusiva  dello  Stato,   adotta   le   norme
          regolamentari di attuazione  o  esecuzione  adeguandole  ai
          decreti  legislativi  adottati  ai   sensi   del   presente
          articolo. 
                12. Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza  pubblica.  A  tale  fine,  le
          amministrazioni provvedono agli  adempimenti  previsti  dai
          decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4  con  le  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente. 
                13. Entro quarantotto mesi dalla data di  entrata  in
          vigore della  presente  legge  sono  adottate  disposizioni
          modificative  e  integrative  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio  2017,
          n. 31, al fine di ampliare  e  precisare  le  categorie  di
          interventi e opere di lieve  entita'  e  di  operare  altre
          semplificazioni  procedimentali,   individuando   ulteriori
          tipologie di  interventi  non  soggetti  ad  autorizzazione
          paesaggistica   oppure   sottoposti    ad    autorizzazione
          paesaggistica semplificata, nonche' al fine di  riordinare,
          introducendo  la  relativa   disciplina   nell'ambito   del
          predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti
          a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  7-quinquies  del
          decreto-legge 9  agosto  2024,  n.  113,  recante:  «Misure
          urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi
          ed interventi di carattere economico», e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186  del  9
          agosto 2024, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          ottobre 2024, n. 143: 
                «Art.  7-quinquies   (Irrilevanza   catastale   degli
          allestimenti mobili  in  strutture  ricettive  all'aperto).
          - 1. A decorrere dal  1°  gennaio  2025,  gli  allestimenti
          mobili di pernottamento dotati di meccanismi  di  rotazione
          in funzione, ubicati nelle strutture ricettive  all'aperto,
          non  rilevano  ai  fini  della   rappresentazione   e   del
          censimento catastale e sono pertanto  esclusi  dalla  stima
          diretta di cui all'articolo 30 del regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 1°  dicembre  1949,
          n. 1142, per la determinazione della rendita catastale. 
                2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1,
          nella stima diretta della rendita catastale delle strutture
          ricettive all'aperto il valore delle  aree  attrezzate  per
          gli allestimenti  di  cui  al  comma  1  e  di  quelle  non
          attrezzate  destinate  al  pernottamento  degli  ospiti  e'
          aumentato rispettivamente nella misura dell'85 per cento  e
          del  55  per   cento   rispetto   a   quello   di   mercato
          ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari. 
                3. Gli intestatari catastali delle strutture  di  cui
          al comma 1, a decorrere dal 1°  gennaio  2025,  presentano,
          entro il 15 dicembre 2026, atti di aggiornamento geometrico
          ai sensi dell'articolo 8 della legge 1°  ottobre  1969,  n.
          679, per l'aggiornamento  della  mappa  catastale,  nonche'
          atti di aggiornamento ai sensi del regolamento  di  cui  al
          decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.  701,
          per l'aggiornamento del Catasto dei fabbricati, in coerenza
          con quanto previsto ai commi 1 e 2 del  presente  articolo.
          Si  applicano  le  sanzioni  previste  per  le   violazioni
          dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
          652, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto
          1939, n. 1249. 
                4. L'Agenzia delle entrate, qualora rilevi la mancata
          presentazione degli atti di aggiornamento di cui  al  comma
          3, attiva il procedimento di cui all'articolo 1, comma 277,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
                5. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministro  del  turismo,  da
          emanare entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono individuate le eventuali ulteriori  fonti  informative
          necessarie per le attivita' di monitoraggio. 
                6. Limitatamente all'anno  di  imposizione  2025,  in
          deroga all'articolo 1, comma 745, della legge  27  dicembre
          2019, n. 160, per gli  atti  di  aggiornamento  di  cui  al
          presente articolo, presentati entro il 15 dicembre 2026, le
          rendite  catastali  rideterminate  hanno  effetto  dal   1°
          gennaio 2025. 
                7. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  recante
          «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in  materia  edilizia»,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 245 del  20  ottobre
          2001: 
                «Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi).  - 1.
          Ai fini del presente testo unico si intendono per: 
                  a)  "interventi  di  manutenzione  ordinaria",  gli
          interventi edilizi che riguardano le opere di  riparazione,
          rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici  e
          quelle necessarie ad integrare o  mantenere  in  efficienza
          gli impianti tecnologici esistenti; 
                  b) "interventi di manutenzione  straordinaria",  le
          opere e le modifiche necessarie per rinnovare e  sostituire
          parti  anche  strutturali  degli   edifici,   nonche'   per
          realizzare  ed  integrare  i  servizi  igienico-sanitari  e
          tecnologici,  sempre  che  non   alterino   la   volumetria
          complessiva  degli  edifici  e  non  comportino   mutamenti
          urbanisticamente   rilevanti   delle   destinazioni   d'uso
          implicanti incremento del carico  urbanistico.  Nell'ambito
          degli  interventi  di   manutenzione   straordinaria   sono
          ricompresi anche quelli  consistenti  nel  frazionamento  o
          accorpamento delle unita'  immobiliari  con  esecuzione  di
          opere anche se comportanti la  variazione  delle  superfici
          delle  singole  unita'  immobiliari  nonche'   del   carico
          urbanistico  purche'  non  sia  modificata  la   volumetria
          complessiva  degli  edifici  e  si  mantenga   l'originaria
          destinazione  di  uso.  Nell'ambito  degli  interventi   di
          manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche
          ai  prospetti  degli  edifici   legittimamente   realizzati
          necessarie   per   mantenere   o   acquisire   l'agibilita'
          dell'edificio ovvero per l'accesso  allo  stesso,  che  non
          pregiudichino  il  decoro   architettonico   dell'edificio,
          purche'  l'intervento   risulti   conforme   alla   vigente
          disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia  ad  oggetto
          immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42; 
                  c)  "interventi  di  restauro  e   di   risanamento
          conservativo", gli interventi edilizi rivolti a  conservare
          l'organismo edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita'
          mediante un insieme sistematico di opere che, nel  rispetto
          degli   elementi   tipologici,   formali   e    strutturali
          dell'organismo stesso, ne  consentano  anche  il  mutamento
          delle  destinazioni  d'uso  purche'   con   tali   elementi
          compatibili,  nonche'  conformi  a  quelle  previste  dallo
          strumento  urbanistico  generale  e  dai   relativi   piani
          attuativi. Tali interventi comprendono  il  consolidamento,
          il ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi  costitutivi
          dell'edificio, l'inserimento  degli  elementi  accessori  e
          degli   impianti   richiesti   dalle   esigenze   dell'uso,
          l'eliminazione  degli   elementi   estranei   all'organismo
          edilizio; 
                  d) "interventi di ristrutturazione  edilizia",  gli
          interventi rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi
          mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  che  possono
          portare ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono  il
          ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
          dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e  l'inserimento
          di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
          di ristrutturazione edilizia sono ricompresi  altresi'  gli
          interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  di   edifici
          esistenti  con  diversi   sagoma,   prospetti,   sedime   e
          caratteristiche planivolumetriche  e  tipologiche,  con  le
          innovazioni necessarie  per  l'adeguamento  alla  normativa
          antisismica,    per    l'applicazione    della    normativa
          sull'accessibilita',   per   l'istallazione   di   impianti
          tecnologici    e    per    l'efficientamento    energetico.
          L'intervento  puo'  prevedere  altresi',  nei   soli   casi
          espressamente previsti dalla legislazione vigente  o  dagli
          strumenti urbanistici comunali,  incrementi  di  volumetria
          anche per promuovere interventi  di  rigenerazione  urbana.
          Costituiscono   inoltre   ristrutturazione   edilizia   gli
          interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
          eventualmente  crollati  o  demoliti,  attraverso  la  loro
          ricostruzione,  purche'   sia   possibile   accertarne   la
          preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
          agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del  codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  ad  eccezione  degli
          edifici situati in aree tutelate ai  sensi  degli  articoli
          136, comma 1, lettere c) e d), e 142, nonche', fatte  salve
          le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici,  a
          quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto  del
          Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in
          zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale
          e ai  piani  urbanistici  comunali,  nei  centri  e  nuclei
          storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare
          pregio  storico  e  architettonico,   gli   interventi   di
          demolizione e ricostruzione e gli interventi di  ripristino
          di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi  di
          ristrutturazione  edilizia  soltanto  ove  siano  mantenuti
          sagoma,     prospetti,     sedime     e     caratteristiche
          planivolumetriche e tipologiche dell'edificio  preesistente
          e non siano previsti incrementi di volumetria; 
                  e) "interventi di  nuova  costruzione",  quelli  di
          trasformazione edilizia e urbanistica  del  territorio  non
          rientranti   nelle   categorie   definite   alle    lettere
          precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 
                    e.1) la costruzione di  manufatti  edilizi  fuori
          terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
          all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
          interventi  pertinenziali,  quanto  previsto  alla  lettera
          e.6); 
                    e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria  e
          secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; 
                    e.3) la  realizzazione  di  infrastrutture  e  di
          impianti, anche  per  pubblici  servizi,  che  comporti  la
          trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 
                    e.4) l'installazione  di  torri  e  tralicci  per
          impianti  radio-ricetrasmittenti  e  di  ripetitori  per  i
          servizi di telecomunicazione; 
                    e.5) l'installazione di manufatti leggeri,  anche
          prefabbricati, e di strutture di  qualsiasi  genere,  quali
          roulotte, camper,  case  mobili,  imbarcazioni,  che  siano
          utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
          depositi, magazzini e simili, ad eccezione  di  quelli  che
          siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee  o
          delle tende e delle unita' abitative mobili con  meccanismi
          di rotazione in funzione, e loro  pertinenze  e  accessori,
          che  siano  collocate,  anche  in  via   continuativa,   in
          strutture ricettive all'aperto per la sosta e il  soggiorno
          dei  turisti  previamente  autorizzate  sotto  il   profilo
          urbanistico, edilizio e, ove previsto,  paesaggistico,  che
          non posseggano alcun collegamento di natura  permanente  al
          terreno e  presentino  le  caratteristiche  dimensionali  e
          tecnico-costruttive previste dalle normative  regionali  di
          settore ove esistenti; 
                    e.6) gli interventi pertinenziali  che  le  norme
          tecniche degli strumenti  urbanistici,  in  relazione  alla
          zonizzazione e al pregio ambientale e  paesaggistico  delle
          aree, qualifichino come interventi  di  nuova  costruzione,
          ovvero  che  comportino  la  realizzazione  di  un   volume
          superiore al 20% del volume dell'edificio principale; 
                    e.7) la realizzazione di depositi di merci  o  di
          materiali,  la  realizzazione  di  impianti  per  attivita'
          produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
          cui  consegua  la  trasformazione  permanente   del   suolo
          inedificato; 
                  f)    gli    "interventi    di     ristrutturazione
          urbanistica",  quelli  rivolti  a  sostituire   l'esistente
          tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso,  mediante
          un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con  la
          modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e  della
          rete stradale. 
                2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono  sulle
          disposizioni degli strumenti  urbanistici  generali  e  dei
          regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
          prevista  dall'articolo  34  del  decreto  legislativo   29
          ottobre 1999, n. 490.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  recante:  «Definizione
          ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,  per
          le materie ed i compiti di interesse comune delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed  autonomie  locali»,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 202  del  30  agosto
          1997: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli allegati A e B  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio  2017,
          n. 31, come modificato dal presente decreto: 
                «Allegato A (di cui all'art. 2, comma  1)  Interventi
          ed opere  in  aree  vincolate  esclusi  dall'autorizzazione
          paesaggistica 
                A.1.  Opere  interne  che  non   alterano   l'aspetto
          esteriore  degli  edifici,  comunque  denominate  ai   fini
          urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento  della
          destinazione d'uso; 
                A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli
          edifici, purche'  eseguiti  nel  rispetto  degli  eventuali
          piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche
          architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali  e  delle
          finiture  esistenti,  quali:   rifacimento   di   intonaci,
          tinteggiature, rivestimenti esterni o manti  di  copertura;
          opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne;
          integrazione o sostituzione di  vetrine  e  dispositivi  di
          protezione delle attivita' economiche, di finiture  esterne
          o manufatti quali infissi, cornici, parapetti,  lattonerie,
          lucernari, comignoli e simili; interventi di  coibentazione
          volti a migliorare l'efficienza  energetica  degli  edifici
          che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti
          emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti  sulle
          falde  di  copertura.  Alle  medesime  condizioni  non   e'
          altresi' soggetta ad autorizzazione la realizzazione  o  la
          modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purche'
          tali interventi non interessino i beni vincolati  ai  sensi
          del Codice,  art.  136,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c)
          limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse
          storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
          l'edilizia rurale tradizionale, isolati  o  ricompresi  nei
          centri o nuclei storici; 
                A.3.   interventi   che    abbiano    finalita'    di
          consolidamento statico  degli  edifici,  ivi  compresi  gli
          interventi che si rendano necessari per il miglioramento  o
          l'adeguamento ai fini antisismici, purche' non  comportanti
          modifiche   alle   caratteristiche   morfotipologiche,   ai
          materiali di finitura o di rivestimento, o alla  volumetria
          e all'altezza dell'edificio; 
                A.4. interventi indispensabili per l'eliminazione  di
          barriere architettoniche, quali la realizzazione  di  rampe
          esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60
          cm,  l'installazione  di  apparecchi  servoscala   esterni,
          nonche' la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni
          non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni  o
          di altri manufatti consimili; 
                A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni  a
          servizio di singoli edifici non soggette  ad  alcun  titolo
          abilitativo edilizio, quali condizionatori  e  impianti  di
          climatizzazione  dotati   di   unita'   esterna,   caldaie,
          parabole,  antenne,   purche'   effettuate   su   prospetti
          secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni
          comunque non visibili dallo spazio pubblico, o  purche'  si
          tratti di impianti integrati nella  configurazione  esterna
          degli edifici, ed a condizione che tali  installazioni  non
          interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136,
          comma  1,  lettere  a),  b)   e   c)   limitatamente,   per
          quest'ultima,     agli      immobili      di      interesse
          storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
          l'edilizia rurale tradizionale, isolati  o  ricompresi  nei
          centri o nuclei storici; 
                A.6. installazione  di  pannelli  solari  (termici  o
          fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove  posti
          su coperture piane e in modo da non essere  visibili  dagli
          spazi pubblici esterni; installazione  di  pannelli  solari
          (termici o fotovoltaici) a  servizio  di  singoli  edifici,
          purche' integrati nella configurazione delle  coperture,  o
          posti in aderenza ai tetti  degli  edifici  con  la  stessa
          inclinazione e lo stesso  orientamento  della  falda  degli
          edifici, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3
          marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'art.
          136, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42; 
                A.7. installazione di  micro  generatori  eolici  con
          altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro  non
          superiore  a  ml  1,00,   qualora   tali   interventi   non
          interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136,
          comma  1,  lettere  a),  b)   e   c)   limitatamente,   per
          quest'ultima,     agli      immobili      di      interesse
          storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
          l'edilizia rurale tradizionale, isolati  o  ricompresi  nei
          centri o nuclei storici; 
                A.8. interventi di adeguamento funzionale  di  cabine
          per  impianti  tecnologici  a   rete,   ivi   compresa   la
          sostituzione delle cabine esistenti con manufatti  analoghi
          per tipologia e dimensioni,  nonche'  interventi  destinati
          all'installazione   e   allo   sviluppo   della   rete   di
          comunicazione elettronica ad alta velocita',  ivi  compresi
          gli incrementi di altezza non superiori a cm 50; 
                A.9.  installazione  di  dispositivi   di   sicurezza
          anticaduta sulle coperture degli edifici; 
                A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi
          esterni,  pubblici  o   privati,   relative   a   manufatti
          esistenti, quali marciapiedi,  banchine  stradali,  aiuole,
          componenti di arredo urbano, purche' eseguite nel  rispetto
          delle caratteristiche morfo-tipologiche,  dei  materiali  e
          delle finiture preesistenti, e  dei  caratteri  tipici  del
          contesto locale; 
                A.11. opere di urbanizzazione  primaria  previste  in
          piani attuativi gia' valutati ai  fini  paesaggistici,  ove
          oggetto di accordi di collaborazione tra il  Ministero,  le
          Regioni  e  gli  Enti  Locali  o  di  specifica  disciplina
          contenuta  nel  piano  paesaggistico  approvato  ai   sensi
          dell'art. 143 del codice; 
                A.12.  interventi  da   eseguirsi   nelle   aree   di
          pertinenza  degli  edifici  non  comportanti  significative
          modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali
          l'adeguamento di spazi  pavimentati,  la  realizzazione  di
          camminamenti, sistemazioni a verde e  opere  consimili  che
          non incidano sulla morfologia del terreno,  nonche',  nelle
          medesime aree, la  demolizione  parziale  o  totale,  senza
          ricostruzione, di  volumi  tecnici  e  manufatti  accessori
          privi di valenza architettonica,  storica  o  testimoniale,
          l'installazione di serre ad uso  domestico  con  superficie
          non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non
          interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettera b)
          del Codice; 
                A.13.  interventi  di  manutenzione,  sostituzione  o
          adeguamento di cancelli, recinzioni, muri  di  cinta  o  di
          contenimento   del   terreno,   inserimento   di   elementi
          antintrusione sui cancelli, le recinzioni  e  sui  muri  di
          cinta   eseguiti   nel   rispetto   delle   caratteristiche
          morfotipologiche, dei materiali e delle finiture  esistenti
          che non interessino i beni vincolati ai sensi  del  Codice,
          art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)  limitatamente,  per
          quest'ultima,     agli      immobili      di      interesse
          storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
          l'edilizia rurale tradizionale, isolati  o  ricompresi  nei
          centri o nuclei storici; 
                A.14. sostituzione o  messa  a  dimora  di  alberi  e
          arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o  private,
          eseguita con esemplari adulti  della  stessa  specie  o  di
          specie autoctone o comunque  storicamente  naturalizzate  e
          tipiche dei luoghi, purche' tali interventi non interessino
          i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a)  e  b)  del
          Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove
          prevista; 
                A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei  beni
          archeologici nonche' le eventuali  specifiche  prescrizioni
          paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico
          di cui all'art. 142, comma 1, lettera  m)  del  Codice,  la
          realizzazione e manutenzione di interventi  nel  sottosuolo
          che non comportino la modifica permanente della  morfologia
          del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali,
          quali:  volumi  completamente  interrati  senza  opere   in
          soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere
          di presa e prelievo da falda senza manufatti  emergenti  in
          soprasuolo; impianti  geotermici  al  servizio  di  singoli
          edifici;  serbatoi,  cisterne  e  manufatti  consimili  nel
          sottosuolo; tratti  di  canalizzazioni,  tubazioni  o  cavi
          interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di
          pubblico interesse o di fognatura  senza  realizzazione  di
          nuovi manufatti emergenti in  soprasuolo  o  dal  piano  di
          campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete.  Nei  casi
          sopraelencati e' consentita la realizzazione di pozzetti  a
          raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm; 
                A.16.  occupazione  temporanea  di   suolo   privato,
          pubblico  o  di  uso  pubblico  mediante  installazione  di
          strutture o di manufatti semplicemente  ancorati  al  suolo
          senza opere murarie o di  fondazione,  per  manifestazioni,
          spettacoli, eventi o per esposizioni e  vendita  di  merci,
          per il solo periodo di  svolgimento  della  manifestazione,
          comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare; 
                A.17.  installazioni  esterne  poste  a  corredo   di
          attivita' economiche quali esercizi di somministrazione  di
          alimenti     e     bevande,     attivita'      commerciali,
          turistico-ricettive,   sportive   o   del   tempo   libero,
          costituite da elementi facilmente  amovibili  quali  tende,
          pedane,    paratie    laterali    frangivento,    manufatti
          ornamentali,  elementi  ombreggianti  o   altre   strutture
          leggere di copertura,  e  prive  di  parti  in  muratura  o
          strutture stabilmente ancorate al suolo; 
                A.18.  installazione  di  strutture  di  supporto  al
          monitoraggio ambientale o a prospezioni  geognostiche,  con
          esclusione di quelle destinate ad attivita' di  ricerca  di
          idrocarburi; 
                A.19. nell'ambito degli interventi  di  cui  all'art.
          149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti
          idraulici agrari privi di valenza storica  o  testimoniale;
          installazione di  serre  mobili  stagionali  sprovviste  di
          strutture in muratura;  palificazioni,  pergolati,  singoli
          manufatti amovibili, realizzati in legno  per  ricovero  di
          attrezzi agricoli, con superficie coperta non  superiore  a
          cinque metri quadrati e  semplicemente  ancorati  al  suolo
          senza opere di fondazione o opere  murarie;  interventi  di
          manutenzione    strettamente     pertinenti     l'esercizio
          dell'attivita' ittica;  interventi  di  manutenzione  della
          viabilita'  vicinale,  poderale   e   forestale   che   non
          modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati;
          interventi di manutenzione e  realizzazione  di  muretti  a
          secco   ed   abbeveratoi    funzionali    alle    attivita'
          agro-silvo-pastorali, eseguiti  con  materiali  e  tecniche
          tradizionali;   installazione   di    pannelli    amovibili
          realizzati  in  legno  o  altri   materiali   leggeri   per
          informazione      turistica      o      per       attivita'
          didattico-ricreative;  interventi   di   ripristino   delle
          attivita' agricole e pastorali nelle aree rurali invase  da
          formazioni  di  vegetazione  arbustiva  o  arborea,  previo
          accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale,  da
          parte delle autorita' competenti e ove tali aree  risultino
          individuate dal piano paesaggistico regionale; 
                A.20. nell'ambito degli interventi  di  cui  all'art.
          149,   comma   1,   lettera   c)   del   Codice:   pratiche
          selvicolturali  autorizzate  in  base  alla  normativa   di
          settore;  interventi  di  contenimento  della   vegetazione
          spontanea  indispensabili   per   la   manutenzione   delle
          infrastrutture pubbliche  esistenti  pertinenti  al  bosco,
          quali elettrodotti, viabilita' pubblica, opere  idrauliche;
          interventi di realizzazione o adeguamento della  viabilita'
          forestale al servizio delle attivita' agrosilvopastorali  e
          funzionali alla gestione e tutela del  territorio,  vietate
          al  transito  ordinario,  con  fondo  non  asfaltato  e   a
          carreggiata  unica,  previsti  da  piani  o  strumenti   di
          gestione forestale approvati dalla  Regione  previo  parere
          favorevole del Soprintendente  per  la  parte  inerente  la
          realizzazione o adeguamento della viabilita' forestale; 
                A.21. realizzazione  di  monumenti,  lapidi,  edicole
          funerarie ed opere di arredo all'interno dei cimiteri; 
                A.22. installazione di tende  parasole  su  terrazze,
          prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato; 
                A.23.   installazione   di   insegne   per   esercizi
          commerciali o altre attivita'  economiche,  ove  effettuata
          all'interno dello spazio vetrina o  in  altra  collocazione
          consimile  a  cio'  preordinata;  sostituzione  di  insegne
          esistenti,  gia'  legittimamente  installate,  con  insegne
          analoghe  per  dimensioni   e   collocazione.   L'esenzione
          dall'autorizzazione non  riguarda  le  insegne  e  i  mezzi
          pubblicitari a messaggio o luminosita' variabile; 
                A.24. installazione o modifica di impianti delle reti
          di comunicazione elettronica o di impianti  radioelettrici,
          di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12  settembre
          2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          novembre 2014,  n.  164,  nonche'  smantellamento  di  reti
          elettriche aeree; 
                A.25. interventi di manutenzione degli  alvei,  delle
          sponde e degli  argini  dei  corsi  d'acqua,  compresi  gli
          interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva,
          finalizzati a garantire il libero deflusso  delle  acque  e
          che non comportino  alterazioni  permanenti  della  visione
          d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di
          manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e
          smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo; 
                A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica
          diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione
          del suolo che prevedano l'utilizzo di  piante  autoctone  e
          pioniere, anche in combinazione  con  materiali  inerti  di
          origine locale o con materiali artificiali biodegradabili; 
                A.27.  interventi  di  manutenzione  o  sostituzione,
          senza ampliamenti dimensionali, delle  strutture  amovibili
          esistenti  situate  nell'ambito  di   strutture   ricettive
          all'aria   aperta    gia'    munite    di    autorizzazione
          paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle  caratteristiche
          morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
          collocazione da parte del gestore o di terzi, anche in  via
          continuativa, all'interno di strutture  turistico-ricettive
          all'aperto munite di autorizzazione paesaggistica  inerente
          specificamente anche alle aree attrezzate dotate di sistemi
          di utenza elettrica, idrica e fognaria, ivi insistenti,  di
          mezzi mobili di pernottamento, con eventuali  pertinenze  e
          accessori,  quali  caravan,  case  mobili  per  vacanze   e
          autocaravan   con   le    caratteristiche    dei    veicoli
          ricreazionali definite dalle norme UNI  EN  13878:  2007  e
          successive modifiche e aggiornamenti,  aventi  i  requisiti
          per la circolazione o il trasporto  su  strada,  dotati  di
          meccanismi di rotazione in  funzione,  con  caratteristiche
          dimensionali e tecnico-costruttive conformi alla  normativa
          regionale di settore ove esistente, che non  abbiano  alcun
          collegamento di natura permanente al suolo, siano dotati di
          sistemi  di  aggancio  alle  reti  tecnologiche  facilmente
          rimuovibili e  siano  rimossi  alla  cessazione  definitiva
          dell'azienda turistico-ricettiva senza provocare  mutamenti
          dell'aspetto esteriore dei luoghi; 
                A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture
          stagionali munite di autorizzazione paesaggistica; 
                A.29. interventi di fedele ricostruzione di  edifici,
          manufatti e impianti  tecnologici  che  in  conseguenza  di
          calamita' naturali o catastrofi risultino  in  tutto  o  in
          parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza  di
          demolizione per pericolo di crollo, purche'  sia  possibile
          accertarne la consistenza e  configurazione  legittimamente
          preesistente  ed  a   condizione   che   l'intervento   sia
          realizzato entro dieci  anni  dall'evento  e  sia  conforme
          all'edificio o manufatto originario quanto a  collocazione,
          ingombro planivolumetrico, configurazione degli  esterni  e
          finiture,  fatte  salve   esclusivamente   le   innovazioni
          necessarie per l'adeguamento alla normativa  antisismica  e
          di sicurezza degli impianti tecnologici; 
                A.30. demolizioni  e  rimessioni  in  pristino  dello
          stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi  di
          abusi; 
                A.31.  opere  ed  interventi  edilizi   eseguiti   in
          variante a progetti autorizzati ai fini  paesaggistici  che
          non eccedano il due  per  cento  delle  misure  progettuali
          quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie  coperta
          o traslazioni dell'area di sedime.». 
                «Allegato B (di  cui  all'art.  3,  comma  1)  Elenco
          interventi  di  lieve  entita'  soggetti   a   procedimento
          autorizzatorio semplificato 
                B.1. Incrementi di volume non  superiori  al  10  per
          cento  della  volumetria  della  costruzione  originaria  e
          comunque non superiori a  100  mc,  eseguiti  nel  rispetto
          delle caratteristiche  architettoniche,  morfo-tipologiche,
          dei materiali e delle finiture  esistenti.  Ogni  ulteriore
          incremento sullo stesso immobile da  eseguirsi  nei  cinque
          anni successivi  all'ultimazione  lavori  e'  sottoposto  a
          procedimento autorizzatorio ordinario; 
                B.2. realizzazione o modifica di aperture  esterne  o
          finestre a tetto riguardanti beni vincolati  ai  sensi  del
          Codice,  art.  136,  comma  1,  lettere   a),   b)   e   c)
          limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse
          storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
          l'edilizia rurale tradizionale, isolati  o  ricompresi  nei
          centri o nuclei  storici,  purche'  tali  interventi  siano
          eseguiti     nel     rispetto     delle     caratteristiche
          architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali  e  delle
          finiture esistenti; 
                B.3. interventi sui prospetti, diversi da  quelli  di
          cui alla voce  B.2,  comportanti  alterazione  dell'aspetto
          esteriore   degli   edifici   mediante    modifica    delle
          caratteristiche  architettoniche,  morfo-tipologiche,   dei
          materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle
          facciate  mediante  realizzazione  o  riconfigurazione   di
          aperture esterne, ivi comprese  vetrine  e  dispositivi  di
          protezione delle attivita' economiche, o di manufatti quali
          cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture
          esterne,  con  rifacimento  di  intonaci,  tinteggiature  o
          rivestimenti esterni, modificativi di quelli  preesistenti;
          realizzazione, modifica o chiusura di balconi  o  terrazze;
          realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne; 
                B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di
          cui alla voce  B.2,  comportanti  alterazione  dell'aspetto
          esteriore   degli   edifici   mediante    modifica    delle
          caratteristiche  architettoniche,  morfo-tipologiche,   dei
          materiali o delle finiture  esistenti,  quali:  rifacimento
          del manto del tetto con materiali diversi;  modifiche  alle
          coperture   finalizzate   all'installazione   di   impianti
          tecnologici;   modifiche   alla   inclinazione    o    alla
          configurazione  delle  falde;  realizzazione  di   lastrici
          solari o terrazze a tasca; inserimento di canne  fumarie  o
          comignoli; realizzazione di finestre  a  tetto,  lucernari,
          abbaini o elementi consimili; 
                B.5.  interventi  di   adeguamento   alla   normativa
          antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei  consumi
          energetici degli edifici, laddove  comportanti  innovazioni
          nelle   caratteristiche   morfotipologiche,   ovvero    nei
          materiali di finitura o di rivestimento preesistenti; 
                B.6.  interventi  necessari  per  il  superamento  di
          barriere   architettoniche,    laddove    comportanti    la
          realizzazione di rampe per  il  superamento  di  dislivelli
          superiori a 60 cm, ovvero  la  realizzazione  di  ascensori
          esterni o di manufatti consimili  che  alterino  la  sagoma
          dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico; 
                B.7. installazione di impianti tecnologici esterni  a
          servizio  di  singoli  edifici,  quali   condizionatori   e
          impianti  di  climatizzazione  dotati  di  unita'  esterna,
          caldaie, parabole, antenne, su  prospetti  prospicienti  la
          pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo  spazio
          pubblico, o laddove si tratti  di  impianti  non  integrati
          nella configurazione esterna degli edifici  oppure  qualora
          tali installazioni riguardino beni vincolati ai  sensi  del
          Codice,  art.  136,  comma  1,  lettere   a),   b)   e   c)
          limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse
          storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
          l'edilizia rurale tradizionale, isolati  o  ricompresi  nei
          centri o nuclei storici; 
                B.8. installazione  di  pannelli  solari  (termici  o
          fotovoltaici)  a  servizio  di  singoli  edifici,   purche'
          integrati nella configurazione delle coperture, o posti  in
          aderenza ai tetti degli edifici con la stessa  inclinazione
          e  lo  stesso  orientamento  della  falda   degli   edifici
          ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1,  lettere
          b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42;
          installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a
          servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni
          visibili dagli spazi pubblici esterni; 
                B.9. installazione di  micro  generatori  eolici  con
          altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro  non
          superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino  i
          beni vincolati ai sensi del  Codice,  art.  136,  comma  1,
          lettere a), b) e c) limitatamente, per  quest'ultima,  agli
          immobili    di    interesse    storico-architettonico     o
          storico-testimoniale,  ivi   compresa   l'edilizia   rurale
          tradizionale, isolati o  ricompresi  nei  centri  o  nuclei
          storici; 
                B.10.   Installazione   di   cabine   per    impianti
          tecnologici   a   rete,   fatta   salva   la    fattispecie
          dell'installazione  delle  stesse   all'interno   di   siti
          recintati gia' attrezzati con apparati  di  rete  che,  non
          superando l'altezza della recinzione del sito, non comporti
          un  impatto  paesaggistico  ulteriore  del  sito  nel   suo
          complesso, da intendersi ricompresa  e  disciplinata  dalla
          voce A.8  dell'allegato  A,  o  colonnine  modulari  ovvero
          sostituzione  delle  medesime   con   altre   diverse   per
          tipologia, dimensioni e localizzazione; 
                B.11.  interventi  puntuali  di   adeguamento   della
          viabilita' esistente,  quali:  sistemazioni  di  rotatorie,
          riconfigurazione  di  incroci  stradali,  realizzazione  di
          banchine,  pensiline,  marciapiedi  e  percorsi  ciclabili,
          manufatti necessari per la  sicurezza  della  circolazione,
          realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o  che
          assicuri adeguata permeabilita' del suolo; 
                B.12.  interventi  sistematici   di   arredo   urbano
          comportanti  l'installazione  di  manufatti  e  componenti,
          compresi gli impianti di pubblica illuminazione; 
                B.13. opere di urbanizzazione  primaria  previste  in
          piani attuativi gia' valutati ai  fini  paesaggistici,  ove
          non siano oggetto  di  accordi  di  collaborazione  tra  il
          Ministero, le regioni e gli  enti  locali  o  di  specifica
          disciplina contenuta nel piano paesaggistico  approvato  ai
          sensi dell'art. 143 del codice; 
                B.14. interventi di cui alla voce A.12  dell'Allegato
          «A», da eseguirsi nelle aree di pertinenza  degli  edifici,
          ove si tratti di beni vincolati  ai  sensi  dell'art.  136,
          comma 1, lettera b) del Codice; 
                B.15. interventi di demolizione  senza  ricostruzione
          di  edifici,  e  manufatti  edilizi  in  genere,  privi  di
          interesse architettonico, storico o testimoniale; 
                B.16. realizzazione di autorimesse,  collocate  fuori
          terra ovvero parzialmente interrate, con  volume  emergente
          fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i  percorsi  di
          accesso e le eventuali rampe; 
                B.17. realizzazione di tettoie,  porticati,  chioschi
          da giardino di  natura  permanente  e  manufatti  consimili
          aperti su piu' lati, aventi una superficie non superiore  a
          30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con  volume
          emergente fuori terra non superiore a 30 mc; 
                B.18. interventi sistematici di configurazione  delle
          aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da  quelli
          di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi
          pedonali e  carrabili,  modellazioni  del  suolo  incidenti
          sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere
          fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali; 
                B.19. installazione di tettoie aperte di  servizio  a
          capannoni  destinati  ad   attivita'   produttive,   o   di
          collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10
          per cento della superficie coperta preesistente; 
                B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici
          esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo
          stoccaggio dei prodotti ovvero per  la  canalizzazione  dei
          fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne; 
                B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri  di
          cinta  o  di  contenimento  del  terreno,  inserimento   di
          elementi antintrusione sui cancelli, le  recinzioni  e  sui
          muri di cinta, interventi di manutenzione,  sostituzione  o
          adeguamento  dei  medesimi  manufatti,  se   eseguiti   con
          caratteristiche  morfo-tipologiche,  materiali  o  finiture
          diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino
          beni vincolati ai sensi del  Codice,  art.  136,  comma  1,
          lettere a), b) e c) limitatamente, per  quest'ultima,  agli
          immobili    di    interesse    storico-architettonico     o
          storico-testimoniale,  ivi   compresa   l'edilizia   rurale
          tradizionale, isolati o  ricompresi  nei  centri  o  nuclei
          storici; 
                B.22. taglio, senza sostituzione,  di  alberi,  ferma
          l'autorizzazione degli  uffici  competenti,  ove  prevista;
          sostituzione o messa a dimora di  alberi  e  arbusti  nelle
          aree, pubbliche o private,  vincolate  ai  sensi  dell'art.
          136,  comma  1,  lettere  a)  e  b)   del   Codice,   ferma
          l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; 
                B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo
          correlate  alla  realizzazione  di  reti  di  distribuzione
          locale di servizi di pubblico interesse o di  fognatura,  o
          ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete; 
                B.24. posa  in  opera  di  manufatti  parzialmente  o
          completamente interrati  quali  serbatoi  e  cisterne,  ove
          comportanti la modifica  permanente  della  morfologia  del
          terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di
          recinzione o  sistemazione  correlate;  posa  in  opera  in
          soprasuolo  dei  medesimi  manufatti,  con  dimensioni  non
          superiori a  15  mc,  e  relative  opere  di  recinzione  o
          sistemazione; 
                B.25.  occupazione  temporanea  di   suolo   privato,
          pubblico, o di  uso  pubblico,  mediante  installazione  di
          strutture o di manufatti semplicemente  ancorati  al  suolo
          senza opere murarie o  di  fondazione  per  manifestazioni,
          spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita  di  merci,
          per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni
          nell'anno solare; 
                B.26. verande e strutture in genere poste all'esterno
          (dehors), tali da configurare spazi  chiusi  funzionali  ad
          attivita' economiche quali esercizi di somministrazione  di
          alimenti     e     bevande,     attivita'      commerciali,
          turistico-ricettive,   sportive   o   del   tempo   libero;
          installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione,
          consistenti in  opere  di  carattere  non  stagionale  e  a
          servizio della balneazione, quali,  ad  esempio,  chioschi,
          servizi  igienici   e   cabine;   prima   collocazione   ed
          installazione dei predetti manufatti amovibili o di  facile
          rimozione  aventi  carattere  stagionale  interventi  sulle
          strutture   turistico-ricettive   all'aperto,   munite   di
          autorizzazione    paesaggistica,    che    comportino    la
          realizzazione di infrastrutture  a  rete  e  modifiche  del
          numero o della collocazione delle aree attrezzate dotate di
          sistemi di  utenza  elettrica,  idrica  e  fognaria,  senza
          realizzazione  di  nuove  costruzioni   o   aumento   della
          capacita' ricettiva; 
                B.27.  manufatti   in   soprasuolo   correlati   alla
          realizzazione di pozzi ed opere  di  presa  e  prelievo  da
          falda per uso domestico; 
                B.28. realizzazione di ponticelli di  attraversamento
          di corsi d'acqua, o  tombinamento  parziale  dei  medesimi,
          limitatamente al tratto  necessario  per  dare  accesso  ad
          edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura
          di tratti tombinati di corsi d'acqua; 
                B.29.  manufatti  per  ricovero  attrezzi   agricoli,
          realizzati  con  opere  murarie  o   di   fondazione,   con
          superficie non superiore a dieci metri quadrati; 
                B.30.  realizzazione  di  nuove  strutture   relative
          all'esercizio  dell'attivita'  ittica  con  superficie  non
          superiore a 30 mq; 
                B.31.  interventi  di  adeguamento  della  viabilita'
          vicinale e poderale eseguiti nel rispetto  della  normativa
          di settore; 
                B.32.  interventi  di  ripristino   delle   attivita'
          agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni
          di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del
          preesistente  uso  agricolo  o  pastorale  da  parte  delle
          autorita' competenti, ove  eseguiti  in  assenza  di  piano
          paesaggistico regionale che individui tali aree; 
                B.33.  interventi   di   diradamento   boschivo   con
          inserimento di colture agricole di radura; 
                B.34. riduzione  di  superfici  boscate  in  aree  di
          pertinenza  di  immobili  esistenti,  per   superfici   non
          superiori a 2.000  mq,  purche'  preventivamente  assentita
          dalle amministrazioni competenti; 
                B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della
          viabilita' forestale in assenza di  piani  o  strumenti  di
          gestione forestale approvati dalla  Regione  previo  parere
          favorevole del Soprintendente  per  la  parte  inerente  la
          realizzazione o adeguamento della viabilita' forestale; 
                B.36.  posa  in  opera  di  cartelli  e  altri  mezzi
          pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153,  comma  1,
          del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq,  ivi  compresi
          le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosita'
          variabile, nonche' l'installazione di insegne  fuori  dagli
          spazi vetrina o da  altre  collocazioni  consimili  a  cio'
          preordinate; 
                B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche
          su palo  a  servizio  di  singole  utenze  di  altezza  non
          superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30; 
                B.38.  installazione  di  impianti  delle   reti   di
          comunicazione elettronica  o  di  impianti  radioelettrici,
          diversi  da  quelli  di  cui  all'art.  6,  comma  4,   del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.  164,  che
          comportino la realizzazione  di  supporti  di  antenne  non
          superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti,  e/o
          la realizzazione di sopralzi  di  infrastrutture  esistenti
          come pali o tralicci, non  superiori  a  6  metri,  e/o  la
          realizzazione di apparati di telecomunicazioni  a  servizio
          delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da
          non superare l'altezza di metri 3 se collocati  su  edifici
          esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra; 
                B.39. interventi di modifica di manufatti  di  difesa
          dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi  per
          adeguamento funzionale; 
                B.40.   interventi    sistematici    di    ingegneria
          naturalistica diretti alla regimazione  delle  acque,  alla
          conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane
          e slavine; 
                B.41. interventi di demolizione  e  ricostruzione  di
          edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici,
          con volumetria, sagoma ed area di sedime  corrispondenti  a
          quelle preesistenti, diversi dagli  interventi  necessitati
          di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte
          crollati o demoliti in conseguenza di calamita' naturali  o
          catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato  gli
          interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i
          beni di cui all'art. 136, comma 1,  lettere  a)  e  b)  del
          Codice; 
                B.42.  interventi  di  ripascimento  circoscritti  di
          tratti  di  arenile  in  erosione,  manutenzione  di   dune
          artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di
          difesa esistenti sulla costa.».