IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed in particolare l'art.
2, commi 107 e 109, che ha sancito il venir meno, a decorrere
dall'anno 2010, di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato
in favore delle Province autonome di Trento e Bolzano prevista dalle
leggi di settore;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e in particolare
l'art. 64, comma 5-bis, che istituisce nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo
per le mense scolastiche biologiche, al fine di promuovere il consumo
di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente;
Vista la legge del 9 marzo 2022, n. 23, recante «Disposizioni per
la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola,
agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022,
con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali» assuma la
denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante la riorganizzazione del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro della salute 18
dicembre 2017, n. 14771, recante «Criteri e requisiti delle mense
scolastiche biologiche», come modificato dal decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di
concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il
Ministro della salute 2 maggio 2024, n. 196072;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 febbraio 2018, n. 2026, che
definisce i criteri e le modalita' di ripartizione tra le regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano del Fondo mense scolastiche
biologiche, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 17 giugno
2019, n. 6401;
Visto il decreto direttoriale del 24 maggio 2018, n. 39050, con il
quale e' stata istituita la piattaforma informatica per l'inserimento
dell'istanza di iscrizione, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e il Ministro della salute 18 dicembre 2017, n. 14771;
Visto l'accordo sottoscritto in data 25 settembre 2023 tra il
Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia
di finanza pubblica, che ha confermato la clausola di esclusione
delle province dai finanziamenti per leggi di settore con l'obbligo
di restituzione allo Stato delle eventuali somme erogate «in
difformita'» dalla previsione di cui ai commi 107 e 109 dell'art. 2
della legge n. 191 del 2009;
Rilevata la necessita' di adeguare la normativa concernente i
criteri e le modalita' di ripartizione del Fondo per le mense
scolastiche biologiche ai vigenti riferimenti normativi in materia di
finanza pubblica, tenuto conto del venir meno, a decorrere dall'anno
2010, di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in favore
delle Province autonome di Trento e Bolzano;
Ritenuto che, nel rispetto della vigente normativa in materia di
finanza pubblica, le quote del Fondo riferite alle Province autonome
di Trento e Bolzano, cosi' come determinate in sede di riparto
annuale, restano acquisite all'erario ai sensi dell'art. 2, commi 107
e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Considerato che il Piano d'azione nazionale per la produzione
biologica e i prodotti biologici 2024-2026, di cui al decreto
ministeriale 20 dicembre 2023, n. 696735, prevede lo sviluppo delle
mense biologiche nelle scuole e nella ristorazione collettiva al fine
di educare il consumatore all'uso di prodotti biologici e di
aumentarne la consapevolezza in merito ai benefici per la salute e
l'ambiente;
Considerato che il Fondo per le mense scolastiche biologiche e'
finalizzato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio
di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di
informazione, promozione e accompagnamento al servizio di refezione
scolastica;
Considerato che la Regione Emilia-Romagna ha avanzato, in sede di
Conferenza unificata del 30 luglio 2025, la richiesta di essere
reinserita nella ripartizione del Fondo mense scolastiche biologiche
per la quota destinata alle iniziative di informazione e promozione
nelle scuole;
Visto il concerto espresso dal Ministero dell'istruzione e del
merito con nota prot. n. 60733 del 13 marzo 2026;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella
seduta del 18 marzo 2026;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto interministeriale
22 febbraio 2018, n. 2026
1. Al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 febbraio 2018, n. 2026, cosi'
come modificato dall'art. 1 del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali e del Turismo, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 17 giugno
2019, n. 6401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Definizione dei
criteri e delle modalita' di ripartizione del Fondo per le mense
scolastiche biologiche»;
b) l'art. 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Criteri generali di riparto). - 1. Il Fondo e'
ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il
Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, adottato entro il 30 giugno di ogni anno sulla
base del numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica
biologica e della popolazione scolastica accertata dal Ministero
dell'istruzione e del merito.
2. La ripartizione del Fondo e' operata per quote determinate
per ciascuna regione e per le Province autonome di Trento e di
Bolzano. Le quote riferite alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, determinate in sede di riparto, sono accantonate per essere
acquisite all'erario, ai sensi dell'art. 2, commi 107 e 109, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e non sono oggetto di trasferimento
ai rispettivi bilanci.
3. Il Fondo e' assegnato alle regioni e alle Province autonome
di Trento e Bolzano per almeno l'86% sulla base del numero dei
beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica, risultanti al
31 marzo di ogni anno nell'elenco delle stazioni appaltanti e dei
soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica di cui
all'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro della salute, 18
dicembre 2017, n. 14771, come modificato dal decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di
concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il
Ministro della salute 2 maggio 2024, n. 196072. Il contributo a
favore di ogni stazione appaltante e soggetto erogante il servizio di
mensa scolastica biologica non puo' superare il 16% dell'importo
complessivo del Fondo di cui al comma 1.
4. Entro il 31 luglio di ogni anno, ciascuna regione, cui e'
stata assegnata la quota parte del Fondo di cui al comma 3, invia al
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste una relazione illustrativa, redatta secondo lo schema
ministeriale all'uopo predisposto, delle iniziative realizzate
nell'anno precedente che evidenzia i risultati conseguiti in termini
di riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa
scolastica biologica in valori assoluti. Tali relazioni sono
pubblicate nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
5. Il Fondo e' assegnato, per un importo non superiore al 14%,
alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base
della popolazione scolastica accertata per ciascun anno scolastico
dal Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di realizzare
iniziative di informazione, promozione nelle scuole e accompagnamento
al servizio di refezione.
6. Entro il 31 luglio di ogni anno ciascuna regione, cui e'
stata assegnata la quota parte del Fondo di cui al comma 5, invia al
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste una relazione illustrativa, redatta secondo lo schema
ministeriale all'uopo predisposto, dei progetti e delle iniziative
intraprese nelle scuole, compreso il numero degli utenti coinvolti
nelle iniziative di informazione, promozione nelle scuole e
accompagnamento al servizio di refezione»;
c) all'art. 4, le parole: «e le Province autonome di Trento e di
Bolzano», ovunque ricorrenti, sono soppresse.