IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed in  particolare  l'art.
2, commi 107 e 109,  che  ha  sancito  il  venir  meno,  a  decorrere
dall'anno 2010, di ogni erogazione a carico del bilancio dello  Stato
in favore delle Province autonome di Trento e Bolzano prevista  dalle
leggi di settore; 
  Visto il decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito  con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017,  n.  96  e  in  particolare
l'art. 64, comma 5-bis, che istituisce nello stato di previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  il  Fondo
per le mense scolastiche biologiche, al fine di promuovere il consumo
di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente; 
  Vista la legge del 9 marzo 2022, n. 23, recante  «Disposizioni  per
la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola,
agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali»   assuma   la
denominazione  di  «Ministero  dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante  la  riorganizzazione  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste a norma dell'art. 1, comma 2,  del  decreto-legge  22  aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali,   di   concerto   con   il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  e  il  Ministro  della  salute  18
dicembre 2017, n. 14771, recante «Criteri  e  requisiti  delle  mense
scolastiche biologiche», come modificato  dal  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  di
concerto con il Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  e  con  il
Ministro della salute 2 maggio 2024, n. 196072; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali,   di   concerto   con   il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  22  febbraio  2018,  n.  2026,  che
definisce i criteri e le modalita' di ripartizione tra le  regioni  e
le Province autonome di Trento e Bolzano del Fondo mense  scolastiche
biologiche, come modificato dal decreto del Ministro delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del  turismo,  di  concerto  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 17  giugno
2019, n. 6401; 
  Visto il decreto direttoriale del 24 maggio 2018, n. 39050, con  il
quale e' stata istituita la piattaforma informatica per l'inserimento
dell'istanza di iscrizione, di cui all'art. 3, comma 3,  del  decreto
del Ministro delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e il Ministro della salute 18 dicembre 2017, n. 14771; 
  Visto l'accordo sottoscritto in  data  25  settembre  2023  tra  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  la  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e Bolzano in  materia
di finanza pubblica, che ha  confermato  la  clausola  di  esclusione
delle province dai finanziamenti per leggi di settore  con  l'obbligo
di  restituzione  allo  Stato  delle  eventuali  somme  erogate   «in
difformita'» dalla previsione di cui ai commi 107 e 109  dell'art.  2
della legge n. 191 del 2009; 
  Rilevata la necessita'  di  adeguare  la  normativa  concernente  i
criteri e le  modalita'  di  ripartizione  del  Fondo  per  le  mense
scolastiche biologiche ai vigenti riferimenti normativi in materia di
finanza pubblica, tenuto conto del venir meno, a decorrere  dall'anno
2010, di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in  favore
delle Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Ritenuto che, nel rispetto della vigente normativa  in  materia  di
finanza pubblica, le quote del Fondo riferite alle Province  autonome
di Trento e Bolzano,  cosi'  come  determinate  in  sede  di  riparto
annuale, restano acquisite all'erario ai sensi dell'art. 2, commi 107
e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  Considerato che il  Piano  d'azione  nazionale  per  la  produzione
biologica e  i  prodotti  biologici  2024-2026,  di  cui  al  decreto
ministeriale 20 dicembre 2023, n. 696735, prevede lo  sviluppo  delle
mense biologiche nelle scuole e nella ristorazione collettiva al fine
di  educare  il  consumatore  all'uso  di  prodotti  biologici  e  di
aumentarne la consapevolezza in merito ai benefici per  la  salute  e
l'ambiente; 
  Considerato che il Fondo per le  mense  scolastiche  biologiche  e'
finalizzato a ridurre i costi a carico dei beneficiari  del  servizio
di  mensa  scolastica  biologica  e  a   realizzare   iniziative   di
informazione, promozione e accompagnamento al servizio  di  refezione
scolastica; 
  Considerato che la Regione Emilia-Romagna ha avanzato, in  sede  di
Conferenza unificata del 30  luglio  2025,  la  richiesta  di  essere
reinserita nella ripartizione del Fondo mense scolastiche  biologiche
per la quota destinata alle iniziative di informazione  e  promozione
nelle scuole; 
  Visto il concerto espresso  dal  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito con nota prot. n. 60733 del 13 marzo 2026; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  nella
seduta del 18 marzo 2026; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Modifiche al decreto interministeriale 
                      22 febbraio 2018, n. 2026 
 
  1. Al decreto del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali,   di   concerto   con   il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 febbraio  2018,  n.  2026,  cosi'
come modificato dall'art. 1 del decreto del Ministro delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del  Turismo,  di  concerto  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 17  giugno
2019, n. 6401, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Definizione  dei
criteri e delle modalita' di ripartizione  del  Fondo  per  le  mense
scolastiche biologiche»; 
    b) l'art. 3 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 3 (Criteri  generali  di  riparto).  -  1.  Il  Fondo  e'
ripartito annualmente  con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e  delle  foreste,  di  concerto  con  il
Ministro dell'istruzione e del  merito,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, adottato entro il 30 giugno di ogni  anno  sulla
base del numero dei beneficiari  del  servizio  di  mensa  scolastica
biologica e della  popolazione  scolastica  accertata  dal  Ministero
dell'istruzione e del merito. 
      2. La ripartizione del Fondo e' operata per  quote  determinate
per ciascuna regione e per  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. Le quote riferite alle Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, determinate in sede di riparto, sono accantonate per  essere
acquisite all'erario, ai sensi dell'art. 2, commi 107  e  109,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e non sono oggetto  di  trasferimento
ai rispettivi bilanci. 
      3. Il Fondo e' assegnato alle regioni e alle Province  autonome
di Trento e Bolzano per  almeno  l'86%  sulla  base  del  numero  dei
beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica, risultanti al
31 marzo di ogni anno nell'elenco delle  stazioni  appaltanti  e  dei
soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica  biologica  di  cui
all'art.  3  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  e  il  Ministro  della  salute,  18
dicembre 2017, n. 14771, come modificato  dal  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  di
concerto con il Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  e  con  il
Ministro della salute 2 maggio  2024,  n.  196072.  Il  contributo  a
favore di ogni stazione appaltante e soggetto erogante il servizio di
mensa scolastica biologica non  puo'  superare  il  16%  dell'importo
complessivo del Fondo di cui al comma 1. 
      4. Entro il 31 luglio di ogni anno, ciascuna  regione,  cui  e'
stata assegnata la quota parte del Fondo di cui al comma 3, invia  al
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste  una  relazione  illustrativa,  redatta  secondo  lo   schema
ministeriale  all'uopo  predisposto,  delle   iniziative   realizzate
nell'anno precedente che evidenzia i risultati conseguiti in  termini
di riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa
scolastica  biologica  in  valori  assoluti.  Tali   relazioni   sono
pubblicate nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 
      5. Il Fondo e' assegnato, per un importo non superiore al  14%,
alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base
della popolazione scolastica accertata per  ciascun  anno  scolastico
dal Ministero dell'istruzione e del merito,  al  fine  di  realizzare
iniziative di informazione, promozione nelle scuole e accompagnamento
al servizio di refezione. 
      6. Entro il 31 luglio di ogni anno  ciascuna  regione,  cui  e'
stata assegnata la quota parte del Fondo di cui al comma 5, invia  al
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste  una  relazione  illustrativa,  redatta  secondo  lo   schema
ministeriale all'uopo predisposto, dei progetti  e  delle  iniziative
intraprese nelle scuole, compreso il numero  degli  utenti  coinvolti
nelle  iniziative  di  informazione,  promozione   nelle   scuole   e
accompagnamento al servizio di refezione»; 
    c) all'art. 4, le parole: «e le Province autonome di Trento e  di
Bolzano», ovunque ricorrenti, sono soppresse.