IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Disposizioni di
revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di
proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie
di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di
avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello
strumento militare nazionale» e, in particolare, l'articolo 9, comma
1, lettera g), numeri 1) e 2);
Visto la legge 28 novembre 2023, n. 201, recante «Disposizioni in
materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare
nazionale, nonche' disposizioni in materia di termini legislativi» e,
in particolare, l'articolo 2;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in
particolare, gli articoli 8-quater e 8-quinquies;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante
«Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in
particolare, l'articolo 19, comma 5-bis;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'articolo
51, commi 8-ter e 8-quater;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare»;
Sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari riconosciute rappresentative del personale militare ai sensi
dell'articolo 1478 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025;
Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 15 gennaio 2026;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 gennaio 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 marzo 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione, dell'economia e delle finanze, della salute e del
lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto disciplina, nell'ambito dell'unitaria
attuazione dei principi di delega per la revisione dello strumento
militare nazionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), numeri
1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 119, la revisione della
struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
"Art. 14 Decreti legislativi
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai
sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di
"decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 5
agosto 2022, n. 119, recante: "Disposizioni di revisione
del modello di Forze armate interamente professionali, di
proroga del termine per la riduzione delle dotazioni
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il
Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica
militare, nonche' in materia di avanzamento degli
ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello
strumento militare nazionale", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2022:
«Art. 9 Delega legislativa per la revisione dello
strumento militare nazionale - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato
dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione
delle professionalita' dei reparti operativi e sulla base
della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle
operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione
delle dotazioni organiche del personale militare
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il
Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica
militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033,
nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate
dall'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010;
b) revisione, secondo criteri di efficienza e
organicita', degli strumenti finalizzati al progressivo
raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche
complessive del personale militare dell'Esercito italiano,
della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie
di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo
798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n.
66 del 2010;
c) previsione di un incremento organico, da
realizzare compatibilmente con il conseguimento dei
risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della
legge 31 dicembre 2012, n. 244, non superiore a 10.000
unita', di volontari in ferma prefissata iniziale nonche'
di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina
militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in
particolare medici, personale delle professioni sanitarie,
tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei
trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in
servizio permanente, per corrispondere alle accresciute
esigenze in circostanze di pubblica calamita' e in
situazioni di straordinaria necessita' e urgenza, adottando
la necessaria disciplina di adeguamento;
d) istituzione di una riserva ausiliaria dello
Stato, non superiore a 10.000 unita' di personale
volontario, ripartito in nuclei operativi di livello
regionale posti alle dipendenze delle autorita' militari
individuate con decreto del Ministro della difesa,
impiegabile nei casi previsti dall'articolo 887, comma 2,
del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e
dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero in
forma complementare e in attivita' in campo logistico
nonche' di cooperazione civile-militare, disciplinandone la
struttura organizzativa, le modalita' di funzionamento,
nonche' lo stato giuridico militare e le modalita' di
reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e
richiamo in servizio del relativo personale;
e) previsione della possibilita', per i volontari
in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il
reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze
armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di
posti a loro favore nei medesimi concorsi;
f) previsione di iniziative, nell'ambito delle
risorse umane e strumentali assegnate a legislazione
vigente, per ridefinire la formazione dei volontari in
ferma prefissata triennale, associando all'addestramento
militare di base e specialistico, compreso quello relativo
a operazioni cibernetiche, attivita' di studio e di
qualificazione professionale volte all'acquisizione di
competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato
del lavoro, nonche' mediante l'ottimizzazione dell'offerta
formativa del catalogo dei corsi della Difesa;
g) revisione della struttura organizzativa e
ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri
interforze e di specializzazione, prevedendo:
1) l'adeguamento delle strutture e delle risorse
strumentali anche per l'utilizzazione a supporto del
Servizio sanitario nazionale, definendone le modalita';
2) la possibilita', per i medici militari e il
personale militare delle professioni sanitarie, di
esercitare l'attivita' libero-professionale intramuraria
sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della
difesa, il Ministero della salute, il Ministero
dell'economia e delle finanze e le regioni;
h) istituzione di fascicoli sanitari relativi agli
accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una
procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata, prevedendo
che ad essi sia riconosciuta validita' in riferimento a
ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra
Forza armata, per un arco temporale prestabilito, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali e senza alcuna esplicita richiesta da parte
dell'interessato.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze nonche', per i profili di
rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il
Ministro dell'istruzione e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere
del Consiglio di Stato e sentite le associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le materie di loro
competenza. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati
di relazione tecnica che dia conto della neutralita'
finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri
da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura,
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, le quali si pronunciano entro
sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale
termine, i decreti possono essere adottati anche in
mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del
parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono
la scadenza del termine previsto dal comma 1 o
successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di
novanta giorni.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e
correttive, con le modalita' e nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui al presente articolo.
4. In conformita' all'art. 17, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti
legislativi adottati ai sensi del presente articolo
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al loro interno, essi sono emanati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
5. Gli interventi normativi previsti dalle
disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del
presente articolo sono effettuati apportando le necessarie
modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
6. Il Governo apporta al testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per
l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del
presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della
legge 28 novembre 2023, n. 201 recante: "Disposizioni in
materia di associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari, delega al Governo per la revisione dello
strumento militare nazionale, nonche' disposizioni in
materia di termini legislativi", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023:
«Art. 2 Delega al Governo per la revisione dello
strumento militare nazionale
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato
dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1,
lettere b), d), e), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022,
n. 119.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze nonche', per i profili di
rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il
Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione
dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, relativamente all'attuazione dei principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), f),
g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e del parere
del Consiglio di Stato, sentito, per le sole materie di sua
competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza
militare. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di
relazione tecnica che da' conto della neutralita'
finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri
da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura,
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, le quali si pronunciano entro
sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale
termine, i decreti possono essere adottati anche in
mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del
parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono
la scadenza del termine previsto dal comma 1 o
successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di
novanta giorni.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e
correttive, con le modalita' e nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui al presente articolo.
4. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti
legislativi adottati ai sensi del presente articolo, in
particolare quelli attuativi dei principi e criteri
direttivi di cui alle lettere b), d) e g) del comma 1
dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, determinino
nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al
loro interno, essi sono emanati solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
5. Gli interventi normativi previsti dalle
disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del
presente articolo sono effettuati apportando le necessarie
modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
6. Il Governo apporta al testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per
l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del
presente articolo.».
- Si riporta il testo degli articoli 8-quater e
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 recante: "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305
del 30 dicembre 1992:
«Art. 8-quater Accreditamento istituzionale
1. L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla
regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed
ai professionisti che ne facciano richiesta, nonche' alle
organizzazioni pubbliche e private autorizzate per
l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla
loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione,
alla loro funzionalita' rispetto agli indirizzi di
programmazione regionale e alla verifica positiva
dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di
individuare i criteri per la verifica della funzionalita'
rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la
regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le
funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario
regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di
assistenza, nonche' gli eventuali livelli integrativi
locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di
cui all'articolo 9.
La regione provvede al rilascio dell'accreditamento
ai professionisti, nonche' a tutte le strutture pubbliche
ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo
periodo del presente comma, alle strutture private non
lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture
private lucrative.
2. La qualita' di soggetto accreditato non
costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio
sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle
prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali
di cui all'articolo 8- quinquies. I requisiti ulteriori
costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo
per la definizione delle prestazioni previste nei programmi
di attivita' delle strutture accreditate, cosi' come
definiti dall'articolo 8-quinquies.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai
sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentiti
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio
superiore di sanita', e, limitatamente all'accreditamento
dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i
criteri generali uniformi per:
a) la definizione dei requisiti ulteriori per
l'esercizio delle attivita' sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture
sanitarie e dei professionisti, nonche' la verifica
periodica di tali attivita';
b) la valutazione della rispondenza delle strutture
al fabbisogno , tenendo conto anche del criterio della
soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le
risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da
parte delle singole strutture sanitarie, e alla
funzionalita' della programmazione regionale, inclusa la
determinazione dei limiti entro i quali sia possibile
accreditare quantita' di prestazioni in eccesso rispetto al
fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace
competizione tra le strutture accreditate;
c) le procedure ed i termini per l'accreditamento
delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la
possibilita' di un riesame dell'istanza, in caso di esito
negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto
richiedente nonche' la verifica periodica dei requisiti
ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica
negativa.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato nel
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture
relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il
rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica
periodica;
b) garantire il rispetto delle condizioni di
incompatibilita' previste dalla vigente normativa nel
rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in
tutte le strutture;
c) assicurare che tutte le strutture accreditate
garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche
appropriate per quantita', qualita' e funzionalita' in
relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili ed
alle necessita' assistenziali degli utilizzatori dei
servizi;
d) garantire che tutte le strutture accreditate
assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna,
con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e
alla qualificazione professionale del personale
effettivamente impiegato;
e) prevedere la partecipazione della struttura a
programmi di accreditamento professionale tra pari;
f) prevedere la partecipazione degli operatori a
programmi di valutazione sistematica e continuativa
dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro
qualita', interni alla struttura e interaziendali;
g) prevedere l'accettazione del sistema di
controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualita'
delle prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi
dell'articolo 8-octies;
h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini
e degli utilizzatori dei servizi alla verifica
dell'attivita' svolta e alla formulazione di proposte
rispetto all'accessibilita' dei servizi offerti, nonche'
l'adozione e l'utilizzazione sistematica della carta dei
servizi per la comunicazione con i cittadini, inclusa la
diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui
alle lettere e) ed f);
i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi
sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente,
prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in
applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque
equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla
struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di
indirizzo e coordinamento;
l) indicare i requisiti specifici per
l'accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in
relazione alla complessita' organizzativa e funzionale
della struttura, alla competenza e alla esperienza del
personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie
o in relazione all'attuazione degli, obiettivi prioritari
definiti dalla programmazione nazionale;
m) definire criteri per la selezione degli
indicatori relativi all'attivita' svolta ed ai suoi
risultati finali dalle strutture e dalle funzioni
accreditate, in base alle evidenze scientifiche
disponibili;
n) definire i termini per l'adozione dei
provvedimenti attuativi regionali e per l'adeguamento
organizzativo delle strutture gia' autorizzate;
o) indicare i requisiti per l'accreditamento
istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla
specifica esperienza professionale maturata e ai crediti
formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione
continua di cui all'articolo 16-ter;
p) individuare l'organizzazione dipartimentale
minima e le unita' operative e le altre strutture complesse
delle aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla
consistenza delle risorse umane, tecnologiche e
finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla
complessita' dell'organizzazione interna;
q) prevedere l'estensione delle norme di cui al
presente comma alle attivita' e alle strutture
sociosanitarie, ove compatibili.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni definiscono, in conformita' ai criteri
generali uniformi ivi previsti, i requisiti per
l'accreditamento, nonche' il procedimento per la loro
verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento
dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli
Ordini e dei Collegi professionali interessati.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento
delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi
dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e delle altre gia' operanti.
7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte
di nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita' in
strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere
concesso in base alla qualita' e ai volumi dei servizi da
erogare, nonche' sulla base dei risultati dell'attivita'
eventualmente gia' svolta, tenuto altresi' conto degli
obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli
esiti delle attivita' di controllo, vigilanza e
monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate in
termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza, le cui
modalita' sono definite con decreto del Ministro della
salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131.
8. In presenza di una capacita' produttiva superiore
al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al
comma 3, lettera b), le regioni e le unita' sanitarie
locali attraverso gli accordi contrattuali di cui
all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del
Servizio sanitario nazionale un volume di attivita'
comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi
della programmazione nazionale. In caso di superamento di
tale limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato
intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si
procede, con le modalita' di cui all'articolo 28, commi 9 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n.448, alla revoca
dell'accreditamento della capacita' produttiva in eccesso,
in misura proporzionale al concorso a tale superamento
apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle
strutture private non lucrative e dalle strutture private
lucrative.
Art. 8-quinquies Accordi contrattuali
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, definiscono l'ambito di applicazione degli accordi
contrattuali ed individuano i soggetti interessati, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate
alla regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie
locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
verifica del loro rispetto;
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di
attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione
delle funzioni e delle attivita' da potenziare e da
depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita'
relative alle alte specialita' ed alla rete dei servizi di
emergenza;
d) criteri per la determinazione della
remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato
volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo
concordato, tenuto conto del volume complessivo di
attivita' e del concorso allo stesso da parte di ciascuna
struttura.
1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono
individuati, ai fini della stipula degli accordi
contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non
discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle
regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di
selezione, che valorizzino prioritariamente la qualita'
delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La
selezione di tali soggetti deve essere effettuata
periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria
regionale e sulla base di verifiche delle eventuali
esigenze di razionalizzazione della rete in
convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini si tiene
conto altresi' dell'effettiva alimentazione in maniera
continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario
elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo 12, nonche' degli esiti delle attivita'
di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione
delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con
il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e con
le modalita' di cui al comma 1-bis, la regione e le unita'
sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative
della qualita' e dei costi, definiscono accordi con le
strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende
ospedaliero universitarie, e stipulano contratti con quelle
private e con i professionisti accreditati, nonche' con le
organizzazioni pubbliche e private accreditate per
l'erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con
le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
che indicano: (62)
a) gli obiettivi di salute e i programmi di
integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le
strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima
unita' sanitaria locale, si impegnano ad assicurare,
distinto per tipologia e per modalita' di assistenza. Le
regioni possono individuare prestazioni o gruppi di
prestazioni per i quali stabilire la preventiva
autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale
competente, alla fruizione presso le strutture o i
professionisti accreditati;
c) i requisiti del servizio da rendere, con
particolare riguardo ad accessibilita', appropriatezza
clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuita'
assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle
attivita' concordate, globalmente risultante dalla
applicazione dei valori tariffari e della remunerazione
extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici
per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure
che dovranno essere seguite per il controllo esterno della
appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto
dall'articolo 8-octies.
e-bis) la modalita' con cui viene comunque
garantito il rispetto del limite di remunerazione delle
strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai
sensi della lettera d), prevedendo che in caso di
incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute
nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari
regionali per la remunerazione delle prestazioni di
assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale, nonche' delle altre
prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume
massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b),
si intende rideterminato nella misura necessaria al
mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta
salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel
rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato.
2-bis.
2-ter.
2-quater. Le regioni stipulano accordi con le
fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che
sono definiti con le modalita' di cui all'articolo 10 comma
2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le
regioni stipulano altresi' accordi con gli istituti, enti
ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale,
attuata in coerenza con la programmazione sanitaria
regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di
spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente
dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di
bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali
risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai
predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le
disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed
e-bis.
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi
di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei
professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio
sanitario nazionale interessati e' sospeso.».
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia
di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre
1999.
- Il decreto legislativo 16 marzo 2010, n. 66 recante:
"Codice dell'ordinamento militare" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010.
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 5-bis,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: "Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio
2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre
2020, n. 120:
«Art. 19 Misure di semplificazione in materia di
organizzazione del sistema universitario
- 1. - 5. (Omissis).
5-bis. I medici della Polizia di Stato, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle
Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in
servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di
anzianita' di servizio, sono ammessi a domanda, fuori
contingente e senza borsa di studio, ai corsi di formazione
specifica in medicina generale. Le ore di attivita' svolte
dai suddetti medici in favore delle amministrazioni di
appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali
attivita' pratiche, da computare nel monte ore complessivo,
previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368. Le amministrazioni di appartenenza
certificano l'attivita' di servizio prestata dai medici in
formazione presso le strutture dalle stesse individuate e
ne validano i contenuti ai fini del richiamato articolo 26,
fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attivita'
didattica di natura teorica. I predetti medici, previo
conseguimento del titolo, su richiesta delle aziende del
Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di
riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
compatibilmente con le esigenze operative e funzionali
delle amministrazioni interessate nonche' con i doveri
attinenti al servizio, possono svolgere attivita' di
medicina generale, subordinatamente all' espletamento delle
procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti
dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina
Generale- del 23 marzo 2005, e successive modificazioni,
prioritariamente in favore del personale delle medesime
amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i
criteri, le modalita' e i limiti stabiliti con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro della
difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro
dell'economia e delle finanze.
6. - 6-quinquies. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 51, commi 8-ter e
8-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante:
"Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114
del 17 maggio 2022, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91:
«Art. 51 Disposizioni in materia di pubblica
amministrazione
- 1. - 8-bis. (Omissis).
8-ter. Tenuto conto delle specifiche e particolari
circostanze che caratterizzano le operazioni svolte dalle
forze speciali delle Forze armate e della necessita' di
garantire l'immediatezza e la continuita' degli interventi
di soccorso, e' istituita la qualifica del "soccorritore
militare per le forze speciali", in possesso di titolo
conseguito all'esito della frequentazione di appositi corsi
di formazione, il quale puo' effettuare manovre per il
sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il
supporto di base e avanzato nella fase di gestione
pre-ospedaliera del traumatizzato.
8-quater. Con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro della salute, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
criteri e i percorsi di formazione, da attivare nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente per le
finalita' formative, per l'accesso alla qualifica di cui al
comma 8-ter, nonche' i limiti e le modalita' di intervento
dei soccorritori militari per le forze speciali.
9. - 11. (Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 recante: "Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 dell'8 giugno
2010.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: "Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata
1. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' unificata per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 9 della legge 5 agosto
2022, n. 119, si vedano le note alle premesse.