IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 5 agosto 2022,  n.  119,  recante  «Disposizioni  di
revisione del modello di Forze armate interamente  professionali,  di
proroga del termine per la riduzione  delle  dotazioni  dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo  delle  capitanerie
di  porto,  e  dell'Aeronautica  militare,  nonche'  in  materia   di
avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello
strumento militare nazionale» e, in particolare, l'articolo 9,  comma
1, lettera g), numeri 1) e 2); 
  Visto la legge 28 novembre 2023, n. 201, recante  «Disposizioni  in
materia di  associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  tra
militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare
nazionale, nonche' disposizioni in materia di termini legislativi» e,
in particolare, l'articolo 2; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino  della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a   norma
dell'articolo  1  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421»  e,   in
particolare, gli articoli 8-quater e 8-quinquies; 
  Visto il decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  recante
«Attuazione  della  direttiva  93/16/CEE   in   materia   di   libera
circolazione dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei  loro
diplomi, certificati ed altri  titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE»; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento militare»; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,  e,  in
particolare, l'articolo 19, comma 5-bis; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina» e, in  particolare,  l'articolo
51, commi 8-ter e 8-quater; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in  materia
di ordinamento militare»; 
  Sentite le associazioni professionali  a  carattere  sindacale  tra
militari riconosciute rappresentative del personale militare ai sensi
dell'articolo 1478 del codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025; 
  Vista l'intesa raggiunta in sede di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
seduta del 15 gennaio 2026; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 gennaio 2026; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 marzo 2026; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della difesa, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione, dell'economia e delle finanze, della  salute  e  del
lavoro e delle politiche sociali; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1.  Il  presente  decreto  disciplina,  nell'ambito   dell'unitaria
attuazione dei principi di delega per la  revisione  dello  strumento
militare nazionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), numeri
1) e 2), della legge 5  agosto  2022,  n.  119,  la  revisione  della
struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni  di  legge,  modificate  o  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.  
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988:  
                "Art. 14 Decreti legislativi 
                1. I decreti  legislativi  adottati  dal  Governo  ai
          sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati  dal
          Presidente  della  Repubblica  con  la   denominazione   di
          "decreto legislativo" e con l'indicazione,  nel  preambolo,
          della  legge  di  delegazione,  della   deliberazione   del
          Consiglio  dei  ministri  e  degli  altri  adempimenti  del
          procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9  della  legge  5
          agosto 2022, n. 119, recante:  "Disposizioni  di  revisione
          del modello di Forze armate interamente  professionali,  di
          proroga  del  termine  per  la  riduzione  delle  dotazioni
          dell'Esercito italiano, della Marina militare,  escluso  il
          Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  e   dell'Aeronautica
          militare,  nonche'  in   materia   di   avanzamento   degli
          ufficiali.  Delega  al  Governo  per  la  revisione   dello
          strumento militare nazionale",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2022: 
                «Art. 9 Delega legislativa  per  la  revisione  dello
          strumento militare nazionale - 1. Il Governo e' delegato ad
          adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
          revisione dello strumento militare nazionale,  disciplinato
          dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
          66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione
          delle professionalita' dei reparti operativi e  sulla  base
          della  rivalutazione  delle  esigenze  di   impiego   nelle
          operazioni nazionali e internazionali,  della  ripartizione
          delle   dotazioni   organiche   del   personale    militare
          dell'Esercito italiano, della Marina militare,  escluso  il
          Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  e   dell'Aeronautica
          militare, da conseguire  gradualmente  entro  l'anno  2033,
          nell'ambito delle dotazioni organiche  complessive  fissate
          dall'articolo 798, comma 1, del codice di  cui  al  decreto
          legislativo n. 66 del 2010; 
                  b)  revisione,  secondo  criteri  di  efficienza  e
          organicita', degli  strumenti  finalizzati  al  progressivo
          raggiungimento, entro il 2033,  delle  dotazioni  organiche
          complessive del personale militare dell'Esercito  italiano,
          della Marina militare, escluso il Corpo  delle  capitanerie
          di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui  all'articolo
          798, comma 1, del codice di cui al decreto  legislativo  n.
          66 del 2010; 
                  c)  previsione  di  un  incremento   organico,   da
          realizzare  compatibilmente  con   il   conseguimento   dei
          risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d),  della
          legge 31 dicembre 2012, n.  244,  non  superiore  a  10.000
          unita', di volontari in ferma prefissata  iniziale  nonche'
          di personale militare dell'Esercito italiano, della  Marina
          militare, escluso il Corpo delle capitanerie  di  porto,  e
          dell'Aeronautica  militare  ad  alta  specializzazione,  in
          particolare medici, personale delle professioni  sanitarie,
          tecnici di laboratorio,  ingegneri,  genieri,  logisti  dei
          trasporti e dei materiali,  informatici  e  commissari,  in
          servizio permanente,  per  corrispondere  alle  accresciute
          esigenze  in  circostanze  di  pubblica  calamita'   e   in
          situazioni di straordinaria necessita' e urgenza, adottando
          la necessaria disciplina di adeguamento; 
                  d) istituzione  di  una  riserva  ausiliaria  dello
          Stato,  non  superiore  a  10.000   unita'   di   personale
          volontario,  ripartito  in  nuclei  operativi  di   livello
          regionale posti alle dipendenze  delle  autorita'  militari
          individuate  con  decreto  del   Ministro   della   difesa,
          impiegabile nei casi previsti dall'articolo 887,  comma  2,
          del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del  2010  e
          dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui
          al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  ovvero  in
          forma complementare  e  in  attivita'  in  campo  logistico
          nonche' di cooperazione civile-militare, disciplinandone la
          struttura organizzativa,  le  modalita'  di  funzionamento,
          nonche' lo stato  giuridico  militare  e  le  modalita'  di
          reclutamento,  addestramento,  collocamento  in  congedo  e
          richiamo in servizio del relativo personale; 
                  e) previsione della possibilita', per  i  volontari
          in ferma prefissata, di  partecipare  ai  concorsi  per  il
          reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze
          armate ovvero introduzione o incremento  delle  riserve  di
          posti a loro favore nei medesimi concorsi; 
                  f)  previsione  di  iniziative,  nell'ambito  delle
          risorse  umane  e  strumentali  assegnate  a   legislazione
          vigente, per ridefinire  la  formazione  dei  volontari  in
          ferma prefissata  triennale,  associando  all'addestramento
          militare di base e specialistico, compreso quello  relativo
          a  operazioni  cibernetiche,  attivita'  di  studio  e   di
          qualificazione  professionale  volte  all'acquisizione   di
          competenze polifunzionali utilizzabili  anche  nel  mercato
          del lavoro, nonche' mediante l'ottimizzazione  dell'offerta
          formativa del catalogo dei corsi della Difesa; 
                  g)  revisione  della  struttura   organizzativa   e
          ordinativa del Servizio sanitario militare secondo  criteri
          interforze e di specializzazione, prevedendo: 
                    1) l'adeguamento delle strutture e delle  risorse
          strumentali  anche  per  l'utilizzazione  a  supporto   del
          Servizio sanitario nazionale, definendone le modalita'; 
                    2) la possibilita', per i medici  militari  e  il
          personale  militare   delle   professioni   sanitarie,   di
          esercitare  l'attivita'  libero-professionale  intramuraria
          sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero  della
          difesa,   il   Ministero   della   salute,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze e le regioni; 
                  h) istituzione di fascicoli sanitari relativi  agli
          accertamenti  sanitari  effettuati   nell'ambito   di   una
          procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata, prevedendo
          che ad essi sia riconosciuta  validita'  in  riferimento  a
          ulteriori procedure concorsuali della  stessa  o  di  altra
          Forza armata,  per  un  arco  temporale  prestabilito,  nel
          rispetto della normativa in materia di protezione dei  dati
          personali e  senza  alcuna  esplicita  richiesta  da  parte
          dell'interessato. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e del Ministro della difesa, di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze nonche',  per  i  profili  di
          rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il
          Ministro dell'istruzione e con il  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e  del  parere
          del  Consiglio  di  Stato   e   sentite   le   associazioni
          professionali   a   carattere   sindacale   tra    militari
          rappresentative ai sensi  dell'articolo  1478  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le  materie  di  loro
          competenza. Gli schemi dei decreti  legislativi,  corredati
          di  relazione  tecnica  che  dia  conto  della  neutralita'
          finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori  oneri
          da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di  copertura,
          sono trasmessi alle Camere  per  l'espressione  del  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i  profili  finanziari,  le  quali  si  pronunciano   entro
          sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale
          termine,  i  decreti  possono  essere  adottati  anche   in
          mancanza del parere. Se il termine  per  l'espressione  del
          parere parlamentare scade nei trenta giorni  che  precedono
          la  scadenza  del  termine   previsto   dal   comma   1   o
          successivamente,  quest'ultimo  termine  e'  prorogato   di
          novanta giorni. 
                3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
          Governo   puo'   adottare   disposizioni   integrative    e
          correttive, con le modalita' e nel rispetto dei principi  e
          criteri direttivi di cui al presente articolo. 
                4. In conformita' all'art. 17, comma 2,  della  legge
          31 dicembre 2009,  n.  196,  qualora  uno  o  piu'  decreti
          legislativi  adottati  ai  sensi  del   presente   articolo
          determinino  nuovi  o  maggiori  oneri  che   non   trovino
          compensazione al  loro  interno,  essi  sono  emanati  solo
          successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse finanziarie. 
                5.   Gli   interventi   normativi   previsti    dalle
          disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi  del
          presente articolo sono effettuati apportando le  necessarie
          modificazioni al codice di cui al  decreto  legislativo  15
          marzo 2010, n. 66. 
                6.  Il  Governo  apporta   al   testo   unico   delle
          disposizioni  regolamentari  in  materia   di   ordinamento
          militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          15 marzo 2010,  n.  90,  le  modificazioni  occorrenti  per
          l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi  del
          presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  1,  della
          legge 28 novembre 2023, n. 201  recante:  "Disposizioni  in
          materia di associazioni professionali a carattere sindacale
          tra militari, delega al  Governo  per  la  revisione  dello
          strumento  militare  nazionale,  nonche'  disposizioni   in
          materia di termini legislativi", pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023:  
                «Art. 2 Delega al  Governo  per  la  revisione  dello
          strumento militare nazionale 
                1.  Il  Governo  e'  delegato  ad   adottare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  la
          revisione dello strumento militare nazionale,  disciplinato
          dal codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi
          e criteri direttivi stabiliti  dall'articolo  9,  comma  1,
          lettere b), d), e), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022,
          n. 119. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e del Ministro della difesa, di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze nonche',  per  i  profili  di
          rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il
          Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previa  acquisizione
          dell'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, relativamente all'attuazione dei  principi  e  criteri
          direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere  d),  f),
          g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119,  e  del  parere
          del Consiglio di Stato, sentito, per le sole materie di sua
          competenza,  il  Consiglio   centrale   di   rappresentanza
          militare. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati  di
          relazione  tecnica  che   da'   conto   della   neutralita'
          finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori  oneri
          da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di  copertura,
          sono trasmessi alle Camere  per  l'espressione  del  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i  profili  finanziari,  le  quali  si  pronunciano   entro
          sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale
          termine,  i  decreti  possono  essere  adottati  anche   in
          mancanza del parere. Se il termine  per  l'espressione  del
          parere parlamentare scade nei trenta giorni  che  precedono
          la  scadenza  del  termine   previsto   dal   comma   1   o
          successivamente,  quest'ultimo  termine  e'  prorogato   di
          novanta giorni. 
                3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
          Governo   puo'   adottare   disposizioni   integrative    e
          correttive, con le modalita' e nel rispetto dei principi  e
          criteri direttivi di cui al presente articolo. 
                4. In conformita' all'articolo  17,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu'  decreti
          legislativi adottati ai sensi  del  presente  articolo,  in
          particolare  quelli  attuativi  dei  principi   e   criteri
          direttivi di cui alle lettere b),  d)  e  g)  del  comma  1
          dell'articolo 9 della legge n. 119  del  2022,  determinino
          nuovi o maggiori oneri che  non  trovino  compensazione  al
          loro interno, essi  sono  emanati  solo  successivamente  o
          contestualmente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 
                5.   Gli   interventi   normativi   previsti    dalle
          disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi  del
          presente articolo sono effettuati apportando le  necessarie
          modificazioni al codice di cui al  decreto  legislativo  15
          marzo 2010, n. 66. 
                6.  Il  Governo  apporta   al   testo   unico   delle
          disposizioni  regolamentari  in  materia   di   ordinamento
          militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          15 marzo 2010,  n.  90,  le  modificazioni  occorrenti  per
          l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi  del
          presente articolo.». 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  8-quater  e
          8-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          502  recante:  "Riordino  della   disciplina   in   materia
          sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge  23  ottobre
          1992, n. 421", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  305
          del 30 dicembre 1992: 
                «Art. 8-quater Accreditamento istituzionale 
                1. L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla
          regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private  ed
          ai professionisti che ne facciano richiesta,  nonche'  alle
          organizzazioni  pubbliche   e   private   autorizzate   per
          l'erogazione di  cure  domiciliari,  subordinatamente  alla
          loro rispondenza ai requisiti ulteriori di  qualificazione,
          alla  loro  funzionalita'  rispetto   agli   indirizzi   di
          programmazione   regionale   e   alla   verifica   positiva
          dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di
          individuare i criteri per la verifica  della  funzionalita'
          rispetto alla  programmazione  nazionale  e  regionale,  la
          regione definisce il fabbisogno di  assistenza  secondo  le
          funzioni  sanitarie   individuate   dal   Piano   sanitario
          regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di
          assistenza,  nonche'  gli  eventuali  livelli   integrativi
          locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di
          cui all'articolo 9. 
                La regione provvede al  rilascio  dell'accreditamento
          ai professionisti, nonche' a tutte le  strutture  pubbliche
          ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al  primo
          periodo del presente  comma,  alle  strutture  private  non
          lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture
          private lucrative. 
                2.  La   qualita'   di   soggetto   accreditato   non
          costituisce vincolo per le aziende e gli enti del  servizio
          sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione  delle
          prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali
          di cui all'articolo 8-  quinquies.  I  requisiti  ulteriori
          costituiscono presupposto per  l'accreditamento  e  vincolo
          per la definizione delle prestazioni previste nei programmi
          di  attivita'  delle  strutture  accreditate,  cosi'   come
          definiti dall'articolo 8-quinquies. 
                3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato,  ai
          sensi dell'articolo 8 della legge 15  marzo  1997,  n.  59,
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto legislativo 19 giugno  1999,  n.  229,  sentiti
          l'Agenzia per i servizi sanitari  regionali,  il  Consiglio
          superiore di sanita', e,  limitatamente  all'accreditamento
          dei professionisti, la  Federazione  nazionale  dell'ordine
          dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono  definiti  i
          criteri generali uniformi per: 
                  a)  la  definizione  dei  requisiti  ulteriori  per
          l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  per   conto   del
          Servizio  sanitario  nazionale  da  parte  delle  strutture
          sanitarie  e  dei  professionisti,  nonche'   la   verifica
          periodica di tali attivita'; 
                  b) la valutazione della rispondenza delle strutture
          al fabbisogno , tenendo  conto  anche  del  criterio  della
          soglia minima di efficienza  che,  compatibilmente  con  le
          risorse regionali disponibili,  deve  esser  conseguita  da
          parte   delle   singole   strutture   sanitarie,   e   alla
          funzionalita' della programmazione  regionale,  inclusa  la
          determinazione dei  limiti  entro  i  quali  sia  possibile
          accreditare quantita' di prestazioni in eccesso rispetto al
          fabbisogno programmato, in modo da  assicurare  un'efficace
          competizione tra le strutture accreditate; 
                  c) le procedure ed i termini  per  l'accreditamento
          delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa  la
          possibilita' di un riesame dell'istanza, in caso  di  esito
          negativo  e  di  prescrizioni   contestate   dal   soggetto
          richiedente nonche' la  verifica  periodica  dei  requisiti
          ulteriori e le procedure da adottarsi in caso  di  verifica
          negativa. 
                4. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato nel
          rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: 
                  a) garantire l'eguaglianza fra tutte  le  strutture
          relativamente  ai  requisiti  ulteriori  richiesti  per  il
          rilascio  dell'accreditamento  e  per   la   sua   verifica
          periodica; 
                  b)  garantire  il  rispetto  delle  condizioni   di
          incompatibilita'  previste  dalla  vigente  normativa   nel
          rapporto di lavoro con il personale comunque  impegnato  in
          tutte le strutture; 
                  c) assicurare che tutte  le  strutture  accreditate
          garantiscano   dotazioni   strumentali    e    tecnologiche
          appropriate per  quantita',  qualita'  e  funzionalita'  in
          relazione alla tipologia  delle  prestazioni  erogabili  ed
          alle  necessita'  assistenziali  degli   utilizzatori   dei
          servizi; 
                  d) garantire che  tutte  le  strutture  accreditate
          assicurino adeguate condizioni di  organizzazione  interna,
          con specifico riferimento  alla  dotazione  quantitativa  e
          alla    qualificazione    professionale    del    personale
          effettivamente impiegato; 
                  e) prevedere la partecipazione  della  struttura  a
          programmi di accreditamento professionale tra pari; 
                  f) prevedere la partecipazione  degli  operatori  a
          programmi  di  valutazione   sistematica   e   continuativa
          dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della  loro
          qualita', interni alla struttura e interaziendali; 
                  g)  prevedere   l'accettazione   del   sistema   di
          controlli esterni sulla  appropriatezza  e  sulla  qualita'
          delle prestazioni erogate, definito dalla regione ai  sensi
          dell'articolo 8-octies; 
                  h) prevedere forme di partecipazione dei  cittadini
          e   degli   utilizzatori   dei   servizi   alla    verifica
          dell'attivita'  svolta  e  alla  formulazione  di  proposte
          rispetto all'accessibilita' dei  servizi  offerti,  nonche'
          l'adozione e l'utilizzazione sistematica  della  carta  dei
          servizi per la comunicazione con i  cittadini,  inclusa  la
          diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di  cui
          alle lettere e) ed f); 
                  i)  disciplinare  l'esternalizzazione  dei  servizi
          sanitari direttamente connessi all'assistenza al  paziente,
          prevedendola esclusivamente verso soggetti  accreditati  in
          applicazione dei medesimi criteri  o  di  criteri  comunque
          equivalenti a quelli adottati per i  servizi  interni  alla
          struttura, secondo quanto previsto  dal  medesimo  atto  di
          indirizzo e coordinamento; 
                  l)   indicare    i    requisiti    specifici    per
          l'accreditamento di funzioni di particolare  rilevanza,  in
          relazione  alla  complessita'  organizzativa  e  funzionale
          della struttura, alla  competenza  e  alla  esperienza  del
          personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie
          o in relazione all'attuazione degli,  obiettivi  prioritari
          definiti dalla programmazione nazionale; 
                  m)  definire  criteri  per   la   selezione   degli
          indicatori  relativi  all'attivita'  svolta  ed   ai   suoi
          risultati  finali  dalle   strutture   e   dalle   funzioni
          accreditate,   in   base   alle    evidenze    scientifiche
          disponibili; 
                  n)  definire   i   termini   per   l'adozione   dei
          provvedimenti  attuativi  regionali  e  per   l'adeguamento
          organizzativo delle strutture gia' autorizzate; 
                  o)  indicare  i  requisiti   per   l'accreditamento
          istituzionale dei professionisti, anche in  relazione  alla
          specifica esperienza professionale maturata  e  ai  crediti
          formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione
          continua di cui all'articolo 16-ter; 
                  p)  individuare   l'organizzazione   dipartimentale
          minima e le unita' operative e le altre strutture complesse
          delle aziende di cui agli articoli 3  e  4,  in  base  alla
          consistenza   delle   risorse   umane,    tecnologiche    e
          finanziarie, al  grado  di  autonomia  finanziaria  e  alla
          complessita' dell'organizzazione interna; 
                  q) prevedere l'estensione delle  norme  di  cui  al
          presente   comma   alle   attivita'   e   alle    strutture
          sociosanitarie, ove compatibili. 
                5. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore dell'atto di indirizzo e  coordinamento  di  cui  al
          comma 3, le regioni definiscono, in conformita' ai  criteri
          generali   uniformi   ivi   previsti,   i   requisiti   per
          l'accreditamento,  nonche'  il  procedimento  per  la  loro
          verifica, prevedendo, per quanto riguarda  l'accreditamento
          dei professionisti, adeguate forme di partecipazione  degli
          Ordini e dei Collegi professionali interessati. 
                6. Entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore dell'atto di indirizzo e  coordinamento  di  cui  al
          comma 3, le regioni avviano il processo  di  accreditamento
          delle  strutture  temporaneamente  accreditate   ai   sensi
          dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994,  n.
          724, e delle altre gia' operanti. 
                7. Nel caso di richiesta di accreditamento  da  parte
          di nuove strutture o per  l'avvio  di  nuove  attivita'  in
          strutture  preesistenti,   l'accreditamento   puo'   essere
          concesso in base alla qualita' e ai volumi dei  servizi  da
          erogare, nonche' sulla base  dei  risultati  dell'attivita'
          eventualmente gia'  svolta,  tenuto  altresi'  conto  degli
          obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e  degli
          esiti   delle   attivita'   di   controllo,   vigilanza   e
          monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate  in
          termini di qualita', sicurezza ed  appropriatezza,  le  cui
          modalita' sono definite  con  decreto  del  Ministro  della
          salute, da adottare entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della  legge  5
          giugno 2003, n. 131. 
                8. In presenza di una capacita' produttiva  superiore
          al fabbisogno determinato in base  ai  criteri  di  cui  al
          comma 3, lettera b),  le  regioni  e  le  unita'  sanitarie
          locali  attraverso  gli   accordi   contrattuali   di   cui
          all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico  del
          Servizio  sanitario  nazionale  un  volume   di   attivita'
          comunque non superiore a quello  previsto  dagli  indirizzi
          della programmazione nazionale. In caso di  superamento  di
          tale limite, ed in assenza  di  uno  specifico  e  adeguato
          intervento  integrativo  ai  sensi  dell'articolo  13,   si
          procede, con le modalita' di cui all'articolo 28, commi 9 e
          seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n.448, alla  revoca
          dell'accreditamento della capacita' produttiva in  eccesso,
          in misura proporzionale  al  concorso  a  tale  superamento
          apportato dalle strutture pubbliche  ed  equiparate,  dalle
          strutture private non lucrative e dalle  strutture  private
          lucrative.  
                Art. 8-quinquies Accordi contrattuali 
                1. Le regioni, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del decreto legislativo 19  giugno  1999,
          n. 229, definiscono l'ambito di applicazione degli  accordi
          contrattuali ed individuano  i  soggetti  interessati,  con
          specifico riferimento ai seguenti aspetti: 
                  a) individuazione delle  responsabilita'  riservate
          alla regione e di quelle attribuite alle  unita'  sanitarie
          locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
          verifica del loro rispetto; 
                  b) indirizzi per la formulazione dei  programmi  di
          attivita' delle strutture  interessate,  con  l'indicazione
          delle  funzioni  e  delle  attivita'  da  potenziare  e  da
          depotenziare,  secondo  le   linee   della   programmazione
          regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
          sanitario nazionale; 
                  c)  determinazione  del   piano   delle   attivita'
          relative alle alte specialita' ed alla rete dei servizi  di
          emergenza; 
                  d)   criteri   per    la    determinazione    della
          remunerazione delle strutture ove  queste  abbiano  erogato
          volumi di prestazioni  eccedenti  il  programma  preventivo
          concordato,  tenuto  conto  del   volume   complessivo   di
          attivita' e del concorso allo stesso da parte  di  ciascuna
          struttura. 
                1-bis. I soggetti privati di  cui  al  comma  1  sono
          individuati,  ai   fini   della   stipula   degli   accordi
          contrattuali, mediante procedure trasparenti,  eque  e  non
          discriminatorie,  previa  pubblicazione  da   parte   delle
          regioni  di  un  avviso  contenente  criteri  oggettivi  di
          selezione, che  valorizzino  prioritariamente  la  qualita'
          delle  specifiche  prestazioni  sanitarie  da  erogare.  La
          selezione  di  tali   soggetti   deve   essere   effettuata
          periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria
          regionale  e  sulla  base  di  verifiche  delle   eventuali
          esigenze    di    razionalizzazione    della    rete     in
          convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
          contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini  si  tiene
          conto  altresi'  dell'effettiva  alimentazione  in  maniera
          continuativa   e   tempestiva   del   fascicolo   sanitario
          elettronico   (FSE)   ai   sensi   dell'articolo   12   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          secondo le modalita' definite ai  sensi  del  comma  7  del
          medesimo articolo 12, nonche' degli esiti  delle  attivita'
          di controllo, vigilanza e monitoraggio per  la  valutazione
          delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con
          il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7. 
                2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e con
          le modalita' di cui al comma 1-bis, la regione e le  unita'
          sanitarie locali, anche attraverso valutazioni  comparative
          della qualita' e dei  costi,  definiscono  accordi  con  le
          strutture pubbliche  ed  equiparate,  comprese  le  aziende
          ospedaliero universitarie, e stipulano contratti con quelle
          private e con i professionisti accreditati, nonche' con  le
          organizzazioni  pubbliche   e   private   accreditate   per
          l'erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con
          le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
          che indicano: (62) 
                  a)  gli  obiettivi  di  salute  e  i  programmi  di
          integrazione dei servizi; 
                  b)  il  volume  massimo  di  prestazioni   che   le
          strutture presenti nell'ambito territoriale della  medesima
          unita'  sanitaria  locale,  si  impegnano  ad   assicurare,
          distinto per tipologia e per modalita'  di  assistenza.  Le
          regioni  possono  individuare  prestazioni  o   gruppi   di
          prestazioni   per   i   quali   stabilire   la   preventiva
          autorizzazione,  da  parte  dell'azienda  sanitaria  locale
          competente,  alla  fruizione  presso  le  strutture   o   i
          professionisti accreditati; 
                  c)  i  requisiti  del  servizio  da  rendere,   con
          particolare  riguardo  ad  accessibilita',   appropriatezza
          clinica ed organizzativa, tempi  di  attesa  e  continuita'
          assistenziale; 
                  d) il corrispettivo  preventivato  a  fronte  delle
          attivita'   concordate,   globalmente   risultante    dalla
          applicazione dei valori  tariffari  e  della  remunerazione
          extra-tariffaria delle funzioni  incluse  nell'accordo,  da
          verificare a consuntivo sulla base dei risultati  raggiunti
          e  delle  attivita'  effettivamente   svolte   secondo   le
          indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); 
                  e) il debito informativo delle strutture erogatrici
          per il monitoraggio degli accordi pattuiti e  le  procedure
          che dovranno essere seguite per il controllo esterno  della
          appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
          delle   prestazioni   rese,   secondo    quanto    previsto
          dall'articolo 8-octies. 
                  e-bis)  la  modalita'  con   cui   viene   comunque
          garantito il rispetto del  limite  di  remunerazione  delle
          strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai
          sensi  della  lettera  d),  prevedendo  che  in   caso   di
          incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute
          nel corso  dell'anno,  dei  valori  unitari  dei  tariffari
          regionali  per  la  remunerazione  delle   prestazioni   di
          assistenza ospedaliera,  delle  prestazioni  di  assistenza
          specialistica   ambulatoriale,    nonche'    delle    altre
          prestazioni  comunque  remunerate  a  tariffa,  il   volume
          massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera  b),
          si  intende  rideterminato  nella  misura   necessaria   al
          mantenimento dei limiti indicati  alla  lettera  d),  fatta
          salva la possibile  stipula  di  accordi  integrativi,  nel
          rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato. 
                2-bis. 
                2-ter. 
                2-quater.  Le  regioni  stipulano  accordi   con   le
          fondazioni  istituti  di  ricovero  e  cura   a   carattere
          scientifico e  con  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
          di ricovero e cura a  carattere  scientifico  privati,  che
          sono definiti con le modalita' di cui all'articolo 10 comma
          2 del decreto legislativo  16  ottobre  2003,  n.  288.  Le
          regioni stipulano altresi' accordi con gli  istituti,  enti
          ed ospedali di cui agli articoli 41 e  43,  secondo  comma,
          della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e   successive
          modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale,
          attuata  in  coerenza  con  la   programmazione   sanitaria
          regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di
          spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati  annualmente
          dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli  di
          bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
          regioni, tenendo conto  nella  remunerazione  di  eventuali
          risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
          dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
          412,  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni.   Ai
          predetti accordi e ai predetti contratti  si  applicano  le
          disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c),  e)  ed
          e-bis. 
                2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi
          di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
          di  cui  all'articolo  8-quater  delle  strutture   e   dei
          professionisti eroganti prestazioni per conto del  Servizio
          sanitario nazionale interessati e' sospeso.».  
              -  Il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368
          recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CEE  in  materia
          di  libera  circolazione  dei   medici   e   di   reciproco
          riconoscimento  dei  loro  diplomi,  certificati  ed  altri
          titoli e delle direttive  97/50/CE,  98/21/CE,  98/63/CE  e
          99/46/CE  che  modificano  la   direttiva   93/16/CEE"   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del  23  ottobre
          1999. 
              - Il decreto legislativo 16 marzo 2010, n. 66  recante:
          "Codice  dell'ordinamento  militare"  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  19,  comma  5-bis,
          del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  recante:  "Misure
          urgenti per la semplificazione e  l'innovazione  digitale",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178  del  16  luglio
          2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre
          2020, n. 120: 
                «Art. 19 Misure  di  semplificazione  in  materia  di
          organizzazione del sistema universitario 
                - 1. - 5. (Omissis). 
                5-bis. I medici della Polizia  di  Stato,  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle
          Forze armate e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza  in
          servizio permanente effettivo con almeno  quattro  anni  di
          anzianita' di  servizio,  sono  ammessi  a  domanda,  fuori
          contingente e senza borsa di studio, ai corsi di formazione
          specifica in medicina generale. Le ore di attivita'  svolte
          dai suddetti medici  in  favore  delle  amministrazioni  di
          appartenenza sono considerate a  tutti  gli  effetti  quali
          attivita' pratiche, da computare nel monte ore complessivo,
          previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo
          17 agosto 1999, n. 368. Le amministrazioni di  appartenenza
          certificano l'attivita' di servizio prestata dai medici  in
          formazione presso le strutture dalle stesse  individuate  e
          ne validano i contenuti ai fini del richiamato articolo 26,
          fermo  restando  l'obbligo  di   frequenza   dell'attivita'
          didattica di natura  teorica.  I  predetti  medici,  previo
          conseguimento del titolo, su richiesta  delle  aziende  del
          Servizio sanitario  nazionale,  limitatamente  ai  casi  di
          riscontrata carenza dei medici di medicina generale,  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica   e
          compatibilmente con  le  esigenze  operative  e  funzionali
          delle amministrazioni  interessate  nonche'  con  i  doveri
          attinenti  al  servizio,  possono  svolgere  attivita'   di
          medicina generale, subordinatamente all' espletamento delle
          procedure  per  l'assegnazione  degli  incarichi   previsti
          dall'Accordo Collettivo  Nazionale  -  Medici  di  Medicina
          Generale- del 23 marzo 2005,  e  successive  modificazioni,
          prioritariamente in favore  del  personale  delle  medesime
          amministrazioni  e  dei  relativi  familiari,   secondo   i
          criteri, le modalita' e i limiti stabiliti con decreto  del
          Ministro della salute, di concerto con  il  Ministro  della
          difesa,   il   Ministro   dell'interno   e   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
                6. - 6-quinquies. (Omissis).».   
              - Si riporta il testo dell'articolo 51, commi  8-ter  e
          8-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,  recante:
          "Misure  urgenti  in  materia  di   politiche   energetiche
          nazionali, produttivita' delle imprese e  attrazione  degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  114
          del 17 maggio 2022, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2022, n. 91: 
                «Art.  51  Disposizioni  in   materia   di   pubblica
          amministrazione 
                - 1. - 8-bis. (Omissis). 
                8-ter. Tenuto conto delle  specifiche  e  particolari
          circostanze che caratterizzano le operazioni  svolte  dalle
          forze speciali delle Forze armate  e  della  necessita'  di
          garantire l'immediatezza e la continuita' degli  interventi
          di soccorso, e' istituita la  qualifica  del  "soccorritore
          militare per le forze  speciali",  in  possesso  di  titolo
          conseguito all'esito della frequentazione di appositi corsi
          di formazione, il quale  puo'  effettuare  manovre  per  il
          sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per  il
          supporto  di  base  e  avanzato  nella  fase  di   gestione
          pre-ospedaliera del traumatizzato. 
                8-quater. Con decreto del Ministro della  difesa,  di
          concerto con il Ministro della salute,  da  adottare  entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
          criteri e i percorsi di formazione, da attivare nell'ambito
          delle risorse disponibili a  legislazione  vigente  per  le
          finalita' formative, per l'accesso alla qualifica di cui al
          comma 8-ter, nonche' i limiti e le modalita' di  intervento
          dei soccorritori militari per le forze speciali. 
                9. - 11. (Omissis).».  
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010,  n.  90  recante:  "Testo  unico  delle  disposizioni
          regolamentari in materia di ordinamento militare,  a  norma
          dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.  246"  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  140  dell'8  giugno
          2010. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: "Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -
          citta' ed  autonomie  locali",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997: 
                «Art. 8 Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
          e Conferenza unificata 
                1. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' unificata per le  materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province, dei  comuni  e  delle
          comunita' montane, con la Conferenza Stato - regioni. 
                2. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o,
          per sua delega, dal Ministro dell'interno  o  dal  Ministro
          per  gli  affari  regionali  nella  materia  di  rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque  in  tutti  i
          casi il presidente ne ravvisi la necessita'  o  qualora  ne
          faccia  richiesta  il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI   o
          dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 9  della  legge  5  agosto
          2022, n. 119, si vedano le note alle premesse.