Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016.
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189
del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21;
Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale
e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;
Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con
il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione
del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma
4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le
previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel
limite di spesa di 59 milioni di euro;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76
del 2020, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui
all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del
2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere
urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2,
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e'
comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo'
impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli
interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario
straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili
di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15
del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente,
che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al
presente comma»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il
1° luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante
«Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il
quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti
pubblici vigente;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» ove applicabile ratione temporis;
Viste le ordinanze:
a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di
ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36»;
b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime
transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime
transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
d) n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime
transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in
materia di Building Information Modeling - BIM»;
e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di
ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in
vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;
f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di
qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione
dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di
Building information modeling - BIM»;
g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia
di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione
dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di
Building information modeling - BIM»;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, con la quale e'
stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP),
nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle
correzioni, modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante
«Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche
nonche' disposizioni organizzative e definizione delle procedure di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e
successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di
eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;
Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive
modificazioni e integrazioni, di approvazione di linee guida e
indirizzi applicativi della Struttura commissariale in materia di
ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;
Vista la circolare prot. CGRTS n. 2594 del 27 gennaio 2021, con
specifico riferimento ai criteri di imputazione della quota
privata/pubblica negli interventi a proprieta' mista;
Vista la nota di indirizzi e chiarimenti del Commissario
straordinario del Governo prot. CGRTS-0026177-P del 26 ottobre 2022,
per quanto rilevante;
Vista l'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 ex art. 11,
comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante il «Programma
straordinario di ricostruzione e definizione delle modalita' di
attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture
scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria», e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l'allegato 3 della menzionata ordinanza
speciale che prevede, al n. 37, l'intervento ID 373, denominato «Polo
scolastico infanzia, primaria, secondaria I grado - capoluogo» nel
Comune di Cittaducale (Provincia di Rieti), per un importo
complessivo di euro 3.130.000,00;
Preso atto della nota dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio
prot. CGRTS-0001747-A del 16 gennaio 2026 (prot. 1747), con la quale
e' stata trasmessa la determinazione del medesimo USR n. A00053 del
15 gennaio 2026 di approvazione degli elaborati tecnico-economici
della perizia di variante relativa al citato intervento, esprimendo
parere favorevole in merito alla congruita' economica del progetto
esecutivo in relazione alla documentazione istruttoria trasmessa dal
Comune di Cittaducale (note acquisite al protocollo USR Lazio n.
0747670 del 18 luglio 2025 e n. 1018065 del 15 ottobre 2025) di
rimodulazione del quadro economico per un importo pari a euro
4.295.100,14, con contestuale richiesta di finanziamento del maggiore
importo congruito pari a euro 1.165.100,14;
Considerato che non sono disponibili economie a valere sul plafond
a disposizione del vice Commissario che possano coprire integralmente
o parzialmente il maggior costo tra l'importo del progetto e
l'importo programmato e che l'aumento dei costi del progetto non
deriva dalla realizzazione di nuove opere o aggiuntive rispetto a
quelle preesistenti danneggiate dal sisma;
Ritenuto, pertanto, necessario incrementare l'importo stanziato per
euro 1.165.100,14 in aumento rispetto all'importo programmato in
ordinanza speciale n. 31 del 2021, a carico della contabilita'
speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e, per
l'effetto, di modificare l'allegato 3, n. 37, ID 373;
Rilevato che l'art. 12 dell'ordinanza speciale n. 96 del 3 febbraio
2025, ha stabilito che:
«1. L'intervento in Comune di Teramo di cui all'allegato 1
dell'ordinanza speciale n. 31/2021 denominato Scuola dell'infanzia
"Arcobaleno", identificato con ID n. 35 - CUP: D41B21002700001,
importo stimato in euro 2.069.761,00 di cui il 30% a presunto carico
del conto termico e la restante parte, pari a euro 1.448.833,00 a
carico della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del
decreto-legge n. 189 del 2016, e' soppresso e sostituito
dall'intervento denominato "ex sede della Scuola dell'Infanzia e
Primaria "Fornaci Cona", senza incremento di costi e con eventuale
aggiornamento di CUP.
2. La sostituzione dell'intervento non comporta nuovi o maggiori
oneri a carico della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma
3, del decreto-legge n. 189 del 2016».
Richiamato, altresi', l'art. 9 dell'ordinanza speciale n. 140 del
29 dicembre 2025, con il quale, con riguardo all'intervento in Comune
di Teramo di cui all'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31
dicembre 2021, ID OC 35, denominato «ex sede della Scuola
dell'infanzia e primaria "Fornaci Cona"» gia' «Scuola dell'infanzia
Arcobaleno», per l'importo complessivo di euro 2.069.761,00, di cui
euro 1.448.833,00, a valere sulla contabilita' speciale di cui
all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'importo
restante a carico del conto termico, e' stata autorizza la
rimodulazione dell'intervento medesimo in «Polo scolastico Luca
Tancredi», ad invarianza di spesa;
Presto atto dei chiarimenti forniti dalla Struttura commissariale
alla Corte dei Conti, anche in riferimento alla necessita' di
procedere alla correzione dell'errore materiale presente
nell'ordinanza speciale n. 140 del 29 dicembre 2025, ed alla
conseguente registrazione pervenuta con nota acquista al protocollo
CGRTS-0008851-A-02/03/2026;
Preso atto che, con nota del Comune di Teramo prot. 49727/PROT del
18 luglio 2025, acquisita al protocollo della Struttura commissariale
con prot. CGRTS-0028465-A del 21 luglio 2025, avente ad oggetto
«Nuova richiesta di finanziamento dell'intervento complementare e
dell'intervento supplementare previsti sull'edificio scolastico ex
sede della Scuola dell'infanzia e primaria "Luca Tancredi" (gia'
"Fornaci Cona")», e' stata formalmente rappresentata la necessita' di
definanziare l'intervento «Scuola primaria San Berardo» e destinare
le relative risorse al completamento del Polo scolastico «Luca
Tancredi» - gia' Fornaci Cona, illustrando le ragioni di urgenza e di
interesse pubblico, nonche' le attivita' istruttorie al riguardo
svolte;
Preso atto della nota dell'Ufficio speciale ricostruzione post
sisma 2016 - Regione Abruzzo prot. CGRTS-0045016-A del 14 novembre
2025, recante l'istruttoria e la valutazione favorevole della
richiesta del Comune di Teramo;
Ritenuto di accogliere la richiesta di modificare l'intervento
attualmente previsto dall'ordinanza speciale 31 del 2021 come sopra
e, per l'effetto, di modificare altresi' l'allegato 1 dell'ordinanza
speciale n. 31 del 2021 - ID OC 35 rimodulando l'intervento
denominato Polo scolastico «Luca Tancredi», ad invarianza di spesa;
Rilevato, altresi', che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31
dicembre 2021 prevede all'allegato 3, n. 12, l'intervento ID OC 18
«Istituto scolastico I.T.C. "G. Marconi - Palazzo De Sterlich"»
finanziato per un importo di euro 2.100.000,00 nel Comune di Penne
(PE);
Vista la nota dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 -
Regione Abruzzo prot. n. 46592 del 25 novembre 2025 e la successiva
nota prot. n. 48230 del 4 dicembre 2025, con le quali sono stati
trasmessi gli esiti istruttori e, in particolare, la determinazione
del dirigente del servizio ricostruzione pubblica n. 158 del 3
dicembre 2025, rappresentando che, a seguito della progettazione
esecutiva e dell'istruttoria USR, l'importo complessivo
dell'intervento risulta pari a euro 5.745.062,81, a fronte di euro
2.100.000,00 inizialmente previsti in programmazione, esprimendo
parere favorevole in merito alla congruita' economica del progetto
esecutivo, come rimodulato, con contestuale richiesta di
finanziamento del maggiore importo congruito;
Considerato che l'intervento riguarda un edificio di proprieta'
mista pubblico-privata con prevalenza della parte pubblica e che ai
fini della copertura finanziaria complessiva, risultano la
compartecipazione della Provincia di Pescara per euro 35.903,45,
quale quota di spese ritenute non ammissibili a contributo ed il
cofinanziamento garantito dal Conto termico (GSE) per
l'efficientamento energetico, attualmente approvato per euro
31.555,40;
Considerato che conseguentemente il maggiore onere da assicurare e'
pari ad euro 3.577.603,96, di cui euro 935.299,56 riferibili alle
porzioni di proprieta' privata ed euro 2.642.304,40 riferibili alla
parte pubblica;
Ritenuto pertanto di incrementare l'importo stanziato per
l'intervento in questione per euro 3.577.603,96 in aumento rispetto
all'importo programmato in ordinanza speciale n. 31 del 2021, a
valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del
decreto-legge n. 189 del 2016 e, per l'effetto, di modificare
l'allegato 3, n. 12, ID OC 18;
Rilevato, altresi', che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31
dicembre 2021 prevede all'allegato 2, l'intervento «Scuola materna
paritaria "Ancelle Sacro Cuore di Gesu' Agonizzante"», Id n. 503 (Id
SismAPP n. 507) - CUP H68E18000190001, finanziato per un importo di
euro 1.435.292,05, a valere sulla contabilita' speciale di cui
all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 nel Comune di
Montelupone (MC);
Vista la nota acquisita alla Struttura commissariale con prot.
CGRTS-0007165-A-18/02/2026, con la quale l'Ufficio speciale per la
ricostruzione della Regione Marche comunica che, con decreto del
direttore del Dipartimento USR n. 728 del 17 febbraio 2026, e' stato
approvato il progetto esecutivo dell'intervento trasmesso dal
soggetto attuatore Comune di Montelupone (MC), che prevede un importo
complessivo di euro 2.248.258,14, in aumento di euro 812.966,09
rispetto all'importo complessivo gia' programmato (euro 1.435.292,05,
di cui euro 1.000.000,00 a valere sull'O.C.S.R. n. 109/2020 ed euro
435.292,05 a valere sull'incremento riconosciuto dall'O.S. n. 31/2021
- Allegato 2), a carico della contabilita' speciale ex art. 4, comma
3, del decreto-legge n. 189 del 2016, richiedendo la copertura
finanziaria per il fabbisogno aggiuntivo;
Considerato che non sono disponibili economie a valere sul plafond
a disposizione del vice Commissario che possano coprire integralmente
o parzialmente il maggior costo tra l'importo del progetto e
l'importo programmato e che l'aumento dei costi del progetto non
deriva dalla realizzazione di nuove opere o aggiuntive rispetto a
quelle preesistenti danneggiate dal sisma;
Ritenuto, pertanto, necessario incrementare l'importo stanziato per
euro 812.966,09 in aumento rispetto all'importo programmato in
ordinanza speciale n. 31 del 2021, a carico della contabilita'
speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 e, per
l'effetto, di modificare l'allegato 2, Id n. 503 (Id SismAPP n. 507);
Rilevato, altresi', che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31
dicembre 2021 prevede all'allegato 1, l'intervento «Scuola materna» -
CUP I41B21003690002 (Codice Inframob P23.0088-0055) per un importo
euro 1.600.000,00 (integralmente finanziato con altri fondi non a
carico della contabilita' speciale sisma) e l'intervento «Scuola
elementare» - CUP I43H19000260001 (Codice Inframob P23.0088-0031),
finanziato per un importo di euro 3.000.000,00, a valere sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
n. 189 del 2016, nel Comune di Montopoli Sabina (RI);
Richiamate le note istruttorie dell'Ufficio speciale ricostruzione
Lazio e, in particolare, la nota CGRTS-0043505-A-06/11/2025, con la
quale l'USR ha prospettato il possibile subentro del medesimo USR in
qualita' di soggetto attuatore in sostituzione del Comune di
Montopoli di Sabina (RI);
Richiamata la comunicazione della Struttura commissariale prot.
CGRTS-0005303-P-06/02/2026, rimasta priva di riscontro, effettuata ai
sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis («Disposizioni in materia di
poteri sostitutivi») dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020;
Ritenuto, pertanto, di modificare nei termini indicati l'allegato 1
dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, atteso che la
sostituzione del soggetto attuatore risponde all'interesse pubblico
concreto ed attuale di assicurare la celere attuazione degli
interventi di ricostruzione di edifici scolastici, che presenta
caratteri di criticita' ed urgenza, anche in ragione dell'elevata
specializzazione e competenza qualificata richiesta dalla vigente
normativa in materia di appalti pubblici;
Rilevato, altresi', che la medesima ordinanza speciale n. 31 del
2021 prevede all'allegato 1, l'intervento «Scuola elementare di Santa
Lucia» - CUP B61B21003360001 (Codice Inframob P23.0088-0029) e
l'intervento «Scuola media di Santa Lucia» - CUP B61B21003350001
(Codice Inframob P23.0088-0028), finanziati, rispettivamente, per un
importo di euro 790.875,00 e di euro 3.690.750,00, a valere sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
n. 189 del 2016, nel Comune di Fiamignano;
Richiamate le note istruttorie dell'Ufficio speciale ricostruzione
Lazio e, in particolare, la nota CGRTS-0044896-A-14/11/2025, con la
quale l'USR ha richiesto al Commissario straordinario di voler
autorizzare formalmente il subentro del medesimo USR in qualita' di
soggetto attuatore in sostituzione del Comune di Fiamignano;
Viste la comunicazione della Struttura commissariale prot.
CGRTS-0005304-P-06/02/2026 effettuata ai sensi e per gli effetti
dell'art. 6-bis («Disposizioni in materia di poteri sostitutivi»)
dell'ordinanza n. 110 del 2020, nonche' la nota di riscontro del
Comune di Fiamignano CGRTS-0005938-A-11/02/2026, con la quale
l'amministrazione comunale ha ricostruito lo stato attuativo degli
interventi e condiviso la modifica del soggetto attuatore;
Ritenuto, pertanto, di modificare nei termini indicati l'allegato 1
dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, atteso che la
sostituzione del soggetto attuatore risponde all'interesse pubblico
concreto ed attuale di assicurare la celere attuazione degli
interventi di ricostruzione di edifici scolastici, che presenta
caratteri di criticita' ed urgenza, anche in ragione dell'elevata
specializzazione e competenza qualificata richiesta dalla vigente
normativa in materia di appalti pubblici;
Verificati la disponibilita' delle risorse finanziarie nella
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
n. 189 del 2016 che, alla data del 1° marzo 2026, e' pari ad euro
1.553.929.025,04 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova
programmazione che, alla medesima data, e' pari ad euro
646.154.677,30;
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste
dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art.
2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive
modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali
divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato
impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione del patrimonio
scolastico nei comuni sopramenzionati che rivestono caratteri di
criticita' ed urgenza;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 5 marzo 2026
con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1
Modifiche ed incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre
2021 con riguardo al Comune di Cittaducale.
1. Con riguardo all'intervento nel Comune di Cittaducale (RI) di
cui all'allegato 3, dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre
2021, denominato «Polo scolastico infanzia, primaria, secondaria I
grado - capoluogo» ID 373, gia' finanziato per euro 3.130.000,00
nell'ambito dell'ordinanza commissariale n. 109 del 2020 e confluito
nell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, e' autorizzato un incremento
del contributo per un importo pari a euro 1.165.100,14, a valere
sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del
decreto-legge n. 189 del 2016.
2. All'allegato 3 - ID 373 «Polo scolastico infanzia, primaria,
secondaria I grado - capoluogo» dell'ordinanza speciale n. 31 del 31
dicembre 2021, l'importo e' rideterminato, come da previsione di cui
al comma 1, in euro 4.295.100,14.