Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016. 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze,  adottate  nell'ambito  della  cabina   di   coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre  2025,  n.  199,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il  quale
e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza  di  cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026; 
  Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025,  con
il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione
del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma
4, del decreto-legge n. 189 del  2016;  stabilendo  altresi'  che  le
previsioni  di  cui  agli  articoli  3,  50  e  50-bis   del   citato
decreto-legge n. 189 del 2016,  si  applicano  per  l'anno  2026  nel
limite di spesa di 59 milioni di euro; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n.  76
del 2020, secondo il  quale  «il  Commissario  straordinario  di  cui
all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  nei  comuni  di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189  del
2016, individua con propria  ordinanza  gli  interventi  e  le  opere
urgenti  e   di   particolare   criticita',   anche   relativi   alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma  2,
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco  di  tali  interventi  e  opere  e'
comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  che  puo'
impartire direttive. Per il coordinamento e  la  realizzazione  degli
interventi e delle opere di cui al  presente  comma,  il  Commissario
straordinario puo' nominare fino a due  sub-commissari,  responsabili
di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art.  15
del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore  competente,
che agisce  sulla  base  delle  ordinanze  commissariali  di  cui  al
presente comma»; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020,  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante  "Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale",  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il
1° luglio 2023; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  2024,  n.  209,  recante
«Disposizioni  integrative  e  correttive  al  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36»,  il
quale  ha  apportato  numerose  modifiche  al  codice  dei  contratti
pubblici vigente; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» ove applicabile ratione temporis; 
  Viste le ordinanze: 
    a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di
ricostruzione pubblica ai sensi  del  decreto  legislativo  31  marzo
2023, n. 36»; 
    b) n. 162 del 20  dicembre  2023,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; 
    c) n. 196  del  28  giugno  2024,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; 
    d) n. 214 del 23  dicembre  2024,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28  giugno  2023  e  disposizioni  in
materia di Building Information Modeling - BIM»; 
    e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia  di
ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in
vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; 
    f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia  di
qualificazione delle stazioni appaltanti per la  fase  di  esecuzione
dei contratti pubblici, Uffici speciali per  la  ricostruzione  e  di
Building information modeling - BIM»; 
    g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in  materia
di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione
dei contratti pubblici, Uffici speciali per  la  ricostruzione  e  di
Building information modeling - BIM»; 
  Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre  2022,  con  la  quale  e'
stato approvato il Testo unico della  ricostruzione  privata  (TURP),
nonche' tutte le successive ordinanze che  ne  hanno  disposto  delle
correzioni, modifiche e integrazioni; 
  Vista  l'ordinanza  n.  109   del   23   dicembre   2020,   recante
«Approvazione  elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche
nonche' disposizioni organizzative e definizione delle  procedure  di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
  Vista l'ordinanza  commissariale  n.  126  del  28  aprile  2022  e
successive modifiche e integrazioni, recante «Misure  in  materia  di
eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile; 
  Visto il  decreto  commissariale  n.  400  del  2022  e  successive
modificazioni e  integrazioni,  di  approvazione  di  linee  guida  e
indirizzi applicativi della Struttura  commissariale  in  materia  di
ricostruzione pubblica, per quanto compatibile; 
  Vista la circolare prot. CGRTS n. 2594 del  27  gennaio  2021,  con
specifico  riferimento  ai  criteri  di   imputazione   della   quota
privata/pubblica negli interventi a proprieta' mista; 
  Vista  la  nota  di  indirizzi  e   chiarimenti   del   Commissario
straordinario del Governo prot. CGRTS-0026177-P del 26 ottobre  2022,
per quanto rilevante; 
  Vista l'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 ex  art.  11,
comma 2,  del  decreto-legge  76  del  2020,  recante  il  «Programma
straordinario di  ricostruzione  e  definizione  delle  modalita'  di
attuazione degli interventi finalizzati al recupero  delle  strutture
scolastiche dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria», e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto, in particolare,  l'allegato  3  della  menzionata  ordinanza
speciale che prevede, al n. 37, l'intervento ID 373, denominato «Polo
scolastico infanzia, primaria, secondaria I grado  -  capoluogo»  nel
Comune  di  Cittaducale  (Provincia  di  Rieti),   per   un   importo
complessivo di euro 3.130.000,00; 
  Preso atto della nota  dell'Ufficio  speciale  ricostruzione  Lazio
prot. CGRTS-0001747-A del 16 gennaio 2026 (prot. 1747), con la  quale
e' stata trasmessa la determinazione del medesimo USR n.  A00053  del
15 gennaio 2026 di  approvazione  degli  elaborati  tecnico-economici
della perizia di variante relativa al citato  intervento,  esprimendo
parere favorevole in merito alla congruita'  economica  del  progetto
esecutivo in relazione alla documentazione istruttoria trasmessa  dal
Comune di Cittaducale (note acquisite  al  protocollo  USR  Lazio  n.
0747670 del 18 luglio 2025 e n.  1018065  del  15  ottobre  2025)  di
rimodulazione del  quadro  economico  per  un  importo  pari  a  euro
4.295.100,14, con contestuale richiesta di finanziamento del maggiore
importo congruito pari a euro 1.165.100,14; 
  Considerato che non sono disponibili economie a valere sul  plafond
a disposizione del vice Commissario che possano coprire integralmente
o  parzialmente  il  maggior  costo  tra  l'importo  del  progetto  e
l'importo programmato e che l'aumento  dei  costi  del  progetto  non
deriva dalla realizzazione di nuove opere  o  aggiuntive  rispetto  a
quelle preesistenti danneggiate dal sisma; 
  Ritenuto, pertanto, necessario incrementare l'importo stanziato per
euro 1.165.100,14 in  aumento  rispetto  all'importo  programmato  in
ordinanza speciale n.  31  del  2021,  a  carico  della  contabilita'
speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e, per
l'effetto, di modificare l'allegato 3, n. 37, ID 373; 
  Rilevato che l'art. 12 dell'ordinanza speciale n. 96 del 3 febbraio
2025, ha stabilito che: 
    «1. L'intervento in  Comune  di  Teramo  di  cui  all'allegato  1
dell'ordinanza speciale n. 31/2021  denominato  Scuola  dell'infanzia
"Arcobaleno", identificato con  ID  n.  35  -  CUP:  D41B21002700001,
importo stimato in euro 2.069.761,00 di cui il 30% a presunto  carico
del conto termico e la restante parte, pari  a  euro  1.448.833,00  a
carico della contabilita' speciale di cui all'art. 4,  comma  3,  del
decreto-legge  n.  189  del   2016,   e'   soppresso   e   sostituito
dall'intervento denominato "ex  sede  della  Scuola  dell'Infanzia  e
Primaria "Fornaci Cona", senza incremento di costi  e  con  eventuale
aggiornamento di CUP. 
    2. La sostituzione dell'intervento non comporta nuovi o  maggiori
oneri a carico della contabilita' speciale di cui all'art.  4,  comma
3, del decreto-legge n. 189 del 2016». 
  Richiamato, altresi', l'art. 9 dell'ordinanza speciale n.  140  del
29 dicembre 2025, con il quale, con riguardo all'intervento in Comune
di Teramo di cui all'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del  31
dicembre  2021,  ID  OC  35,  denominato  «ex   sede   della   Scuola
dell'infanzia e primaria "Fornaci Cona"» gia'  «Scuola  dell'infanzia
Arcobaleno», per l'importo complessivo di euro 2.069.761,00,  di  cui
euro 1.448.833,00,  a  valere  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del  2016  e  l'importo
restante  a  carico  del  conto  termico,  e'  stata   autorizza   la
rimodulazione  dell'intervento  medesimo  in  «Polo  scolastico  Luca
Tancredi», ad invarianza di spesa; 
  Presto atto dei chiarimenti forniti dalla  Struttura  commissariale
alla Corte  dei  Conti,  anche  in  riferimento  alla  necessita'  di
procedere   alla   correzione    dell'errore    materiale    presente
nell'ordinanza  speciale  n.  140  del  29  dicembre  2025,  ed  alla
conseguente registrazione pervenuta con nota acquista  al  protocollo
CGRTS-0008851-A-02/03/2026; 
  Preso atto che, con nota del Comune di Teramo prot. 49727/PROT  del
18 luglio 2025, acquisita al protocollo della Struttura commissariale
con prot. CGRTS-0028465-A del  21  luglio  2025,  avente  ad  oggetto
«Nuova richiesta di  finanziamento  dell'intervento  complementare  e
dell'intervento supplementare previsti  sull'edificio  scolastico  ex
sede della Scuola dell'infanzia  e  primaria  "Luca  Tancredi"  (gia'
"Fornaci Cona")», e' stata formalmente rappresentata la necessita' di
definanziare l'intervento «Scuola primaria San Berardo»  e  destinare
le relative  risorse  al  completamento  del  Polo  scolastico  «Luca
Tancredi» - gia' Fornaci Cona, illustrando le ragioni di urgenza e di
interesse pubblico, nonche'  le  attivita'  istruttorie  al  riguardo
svolte; 
  Preso atto della  nota  dell'Ufficio  speciale  ricostruzione  post
sisma 2016 - Regione Abruzzo prot. CGRTS-0045016-A  del  14  novembre
2025,  recante  l'istruttoria  e  la  valutazione  favorevole   della
richiesta del Comune di Teramo; 
  Ritenuto di accogliere  la  richiesta  di  modificare  l'intervento
attualmente previsto dall'ordinanza speciale 31 del 2021  come  sopra
e, per l'effetto, di modificare altresi' l'allegato 1  dell'ordinanza
speciale  n.  31  del  2021  -  ID  OC  35  rimodulando  l'intervento
denominato Polo scolastico «Luca Tancredi», ad invarianza di spesa; 
  Rilevato, altresi', che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31
dicembre 2021 prevede all'allegato 3, n. 12, l'intervento  ID  OC  18
«Istituto scolastico I.T.C.  "G.  Marconi  -  Palazzo  De  Sterlich"»
finanziato per un importo di euro 2.100.000,00 nel  Comune  di  Penne
(PE); 
  Vista la nota dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 -
Regione Abruzzo prot. n. 46592 del 25 novembre 2025 e  la  successiva
nota prot. n. 48230 del 4 dicembre 2025,  con  le  quali  sono  stati
trasmessi gli esiti istruttori e, in particolare,  la  determinazione
del dirigente del  servizio  ricostruzione  pubblica  n.  158  del  3
dicembre 2025, rappresentando  che,  a  seguito  della  progettazione
esecutiva   e    dell'istruttoria    USR,    l'importo    complessivo
dell'intervento risulta pari a euro 5.745.062,81, a  fronte  di  euro
2.100.000,00  inizialmente  previsti  in  programmazione,  esprimendo
parere favorevole in merito alla congruita'  economica  del  progetto
esecutivo,   come   rimodulato,   con   contestuale   richiesta    di
finanziamento del maggiore importo congruito; 
  Considerato che l'intervento riguarda  un  edificio  di  proprieta'
mista pubblico-privata con prevalenza della parte pubblica e  che  ai
fini  della   copertura   finanziaria   complessiva,   risultano   la
compartecipazione della Provincia  di  Pescara  per  euro  35.903,45,
quale quota di spese ritenute non  ammissibili  a  contributo  ed  il
cofinanziamento   garantito   dal    Conto    termico    (GSE)    per
l'efficientamento  energetico,   attualmente   approvato   per   euro
31.555,40; 
  Considerato che conseguentemente il maggiore onere da assicurare e'
pari ad euro 3.577.603,96, di cui  euro  935.299,56  riferibili  alle
porzioni di proprieta' privata ed euro 2.642.304,40  riferibili  alla
parte pubblica; 
  Ritenuto  pertanto  di   incrementare   l'importo   stanziato   per
l'intervento in questione per euro 3.577.603,96 in  aumento  rispetto
all'importo programmato in ordinanza  speciale  n.  31  del  2021,  a
valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4,  comma  3,  del
decreto-legge n.  189  del  2016  e,  per  l'effetto,  di  modificare
l'allegato 3, n. 12, ID OC 18; 
  Rilevato, altresi', che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31
dicembre 2021 prevede all'allegato 2,  l'intervento  «Scuola  materna
paritaria "Ancelle Sacro Cuore di Gesu' Agonizzante"», Id n. 503  (Id
SismAPP n. 507) - CUP H68E18000190001, finanziato per un  importo  di
euro 1.435.292,05,  a  valere  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 nel Comune  di
Montelupone (MC); 
  Vista la nota acquisita  alla  Struttura  commissariale  con  prot.
CGRTS-0007165-A-18/02/2026, con la quale l'Ufficio  speciale  per  la
ricostruzione della Regione Marche  comunica  che,  con  decreto  del
direttore del Dipartimento USR n. 728 del 17 febbraio 2026, e'  stato
approvato  il  progetto  esecutivo  dell'intervento   trasmesso   dal
soggetto attuatore Comune di Montelupone (MC), che prevede un importo
complessivo di euro  2.248.258,14,  in  aumento  di  euro  812.966,09
rispetto all'importo complessivo gia' programmato (euro 1.435.292,05,
di cui euro 1.000.000,00 a valere sull'O.C.S.R. n. 109/2020  ed  euro
435.292,05 a valere sull'incremento riconosciuto dall'O.S. n. 31/2021
- Allegato 2), a carico della contabilita' speciale ex art. 4,  comma
3, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  richiedendo  la  copertura
finanziaria per il fabbisogno aggiuntivo; 
  Considerato che non sono disponibili economie a valere sul  plafond
a disposizione del vice Commissario che possano coprire integralmente
o  parzialmente  il  maggior  costo  tra  l'importo  del  progetto  e
l'importo programmato e che l'aumento  dei  costi  del  progetto  non
deriva dalla realizzazione di nuove opere  o  aggiuntive  rispetto  a
quelle preesistenti danneggiate dal sisma; 
  Ritenuto, pertanto, necessario incrementare l'importo stanziato per
euro  812.966,09  in  aumento  rispetto  all'importo  programmato  in
ordinanza speciale n.  31  del  2021,  a  carico  della  contabilita'
speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 e,  per
l'effetto, di modificare l'allegato 2, Id n. 503 (Id SismAPP n. 507); 
  Rilevato, altresi', che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31
dicembre 2021 prevede all'allegato 1, l'intervento «Scuola materna» -
CUP I41B21003690002 (Codice Inframob P23.0088-0055)  per  un  importo
euro 1.600.000,00 (integralmente finanziato con  altri  fondi  non  a
carico della contabilita'  speciale  sisma)  e  l'intervento  «Scuola
elementare» - CUP I43H19000260001  (Codice  Inframob  P23.0088-0031),
finanziato per un  importo  di  euro  3.000.000,00,  a  valere  sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge
n. 189 del 2016, nel Comune di Montopoli Sabina (RI); 
  Richiamate le note istruttorie dell'Ufficio speciale  ricostruzione
Lazio e, in particolare, la nota CGRTS-0043505-A-06/11/2025,  con  la
quale l'USR ha prospettato il possibile subentro del medesimo USR  in
qualita'  di  soggetto  attuatore  in  sostituzione  del  Comune   di
Montopoli di Sabina (RI); 
  Richiamata la comunicazione  della  Struttura  commissariale  prot.
CGRTS-0005303-P-06/02/2026, rimasta priva di riscontro, effettuata ai
sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis («Disposizioni in materia  di
poteri sostitutivi») dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020; 
  Ritenuto, pertanto, di modificare nei termini indicati l'allegato 1
dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre  2021,  atteso  che  la
sostituzione del soggetto attuatore risponde  all'interesse  pubblico
concreto  ed  attuale  di  assicurare  la  celere  attuazione   degli
interventi di  ricostruzione  di  edifici  scolastici,  che  presenta
caratteri di criticita' ed urgenza,  anche  in  ragione  dell'elevata
specializzazione e competenza  qualificata  richiesta  dalla  vigente
normativa in materia di appalti pubblici; 
  Rilevato, altresi', che la medesima ordinanza speciale  n.  31  del
2021 prevede all'allegato 1, l'intervento «Scuola elementare di Santa
Lucia»  -  CUP  B61B21003360001  (Codice  Inframob  P23.0088-0029)  e
l'intervento «Scuola media di  Santa  Lucia»  -  CUP  B61B21003350001
(Codice Inframob P23.0088-0028), finanziati, rispettivamente, per  un
importo di euro 790.875,00 e di euro  3.690.750,00,  a  valere  sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge
n. 189 del 2016, nel Comune di Fiamignano; 
  Richiamate le note istruttorie dell'Ufficio speciale  ricostruzione
Lazio e, in particolare, la nota CGRTS-0044896-A-14/11/2025,  con  la
quale l'USR  ha  richiesto  al  Commissario  straordinario  di  voler
autorizzare formalmente il subentro del medesimo USR in  qualita'  di
soggetto attuatore in sostituzione del Comune di Fiamignano; 
  Viste  la  comunicazione  della   Struttura   commissariale   prot.
CGRTS-0005304-P-06/02/2026 effettuata ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 6-bis («Disposizioni in  materia  di  poteri  sostitutivi»)
dell'ordinanza n. 110 del 2020, nonche'  la  nota  di  riscontro  del
Comune  di  Fiamignano  CGRTS-0005938-A-11/02/2026,  con   la   quale
l'amministrazione comunale ha ricostruito lo  stato  attuativo  degli
interventi e condiviso la modifica del soggetto attuatore; 
  Ritenuto, pertanto, di modificare nei termini indicati l'allegato 1
dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre  2021,  atteso  che  la
sostituzione del soggetto attuatore risponde  all'interesse  pubblico
concreto  ed  attuale  di  assicurare  la  celere  attuazione   degli
interventi di  ricostruzione  di  edifici  scolastici,  che  presenta
caratteri di criticita' ed urgenza,  anche  in  ragione  dell'elevata
specializzazione e competenza  qualificata  richiesta  dalla  vigente
normativa in materia di appalti pubblici; 
  Verificati  la  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie   nella
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge
n. 189 del 2016 che, alla data del 1° marzo 2026,  e'  pari  ad  euro
1.553.929.025,04 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova
programmazione  che,  alla   medesima   data,   e'   pari   ad   euro
646.154.677,30; 
  Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte  le  condizioni  previste
dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020  e  dall'art.
2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo  di  dare  immediato
impulso alle attivita' connesse  alla  ricostruzione  del  patrimonio
scolastico nei comuni  sopramenzionati  che  rivestono  caratteri  di
criticita' ed urgenza; 
  Ritenuta,  pertanto,  sussistente  la  necessita'   di   dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza; 
  Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 5  marzo  2026
con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche ed incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre
  2021 con riguardo al Comune di Cittaducale. 
  1. Con riguardo all'intervento nel Comune di  Cittaducale  (RI)  di
cui all'allegato 3, dell'ordinanza speciale n.  31  del  31  dicembre
2021, denominato «Polo scolastico infanzia,  primaria,  secondaria  I
grado - capoluogo» ID 373,  gia'  finanziato  per  euro  3.130.000,00
nell'ambito dell'ordinanza commissariale n. 109 del 2020 e  confluito
nell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, e' autorizzato un  incremento
del contributo per un importo pari  a  euro  1.165.100,14,  a  valere
sulla  contabilita'  speciale  di  cui  all'art.  4,  comma  3,   del
decreto-legge n. 189 del 2016. 
  2. All'allegato 3 - ID 373  «Polo  scolastico  infanzia,  primaria,
secondaria I grado - capoluogo» dell'ordinanza speciale n. 31 del  31
dicembre 2021, l'importo e' rideterminato, come da previsione di  cui
al comma 1, in euro 4.295.100,14.