IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che
gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola
comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013
e (UE) 1307/2013 e, in particolare, gli articoli da 57 a 60;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7
dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per
taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA);
Visto, in particolare, l'articolo 40, paragrafo 3, lettera c) del
regolamento delegato (UE) 2022/126, che recita «Un organismo di
diritto pubblico non puo' beneficiare del sostegno nell'ambito dei
tipi di intervento nel settore vitivinicolo. Tuttavia gli Stati
membri possono consentire a un organismo di diritto pubblico di
beneficiare del sostegno per interventi di cui all'articolo 58,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 attuati da scuole
pubbliche di vitivinicoltura che sono anche viticoltori.».
Visto il piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla
Commissione UE il 31 dicembre 2021 (PSP);
Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2024, n. 635212, recante
«Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1,
lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e
del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni per quanto
riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo
investimenti.».
Vista la nota n. 64288 del 10 febbraio 2026 con la quale la Regione
Veneto ha richiesto di adeguare il decreto ministeriale 2 dicembre
2024, n. 635212, nel senso di inserire tra i possibili beneficiari
dell'intervento settoriale vitivinicolo «Investimenti» anche le
scuole pubbliche di vitivinicoltura che sono anche viticoltori, come
previsto all'articolo 40, paragrafo 3, lettera c) del regolamento
delegato (UE) 2022/126;
Ritenuto opportuno procedere alla modifica del decreto ministeriale
in parola al fine di estendere la platea dei beneficiari
dell'intervento settoriale vitivinicolo «Investimenti»;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
sancita nella seduta del 18 marzo 2026;
Decreta:
Art. 1
Modifica beneficiari intervento
1. L'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 2 dicembre 2024,
n. 635212, e' sostituito dal seguente:
2. Beneficiano, altresi', dell'aiuto le organizzazioni
interprofessionali, come definite all'articolo 157 del regolamento
(UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni,
compresi i consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi
dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la
registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni, nonche' le
scuole pubbliche di vitivinicoltura che sono anche viticoltori, come
previsto dall'articolo 40, paragrafo 3, lettera c) del regolamento
delegato (UE) 2022/126.