IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                    DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE  
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani  strategici  che
gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica  agricola
comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) e dal  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n.  1305/2013
e (UE) 1307/2013 e, in particolare, gli articoli da 57 a 60; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7
dicembre  2021,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/2115   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  con  requisiti  aggiuntivi  per
taluni  tipi  di  intervento  specificati  dagli  Stati  membri   nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento,  nonche'  per  le  norme  relative  alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA); 
  Visto, in particolare, l'articolo 40, paragrafo 3, lettera  c)  del
regolamento delegato (UE)  2022/126,  che  recita  «Un  organismo  di
diritto pubblico non puo' beneficiare del  sostegno  nell'ambito  dei
tipi di intervento  nel  settore  vitivinicolo.  Tuttavia  gli  Stati
membri possono consentire a  un  organismo  di  diritto  pubblico  di
beneficiare del sostegno  per  interventi  di  cui  all'articolo  58,
paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  2021/2115  attuati  da  scuole
pubbliche di vitivinicoltura che sono anche viticoltori.». 
  Visto il  piano  strategico  nazionale  2023/2027  presentato  alla
Commissione UE il 31 dicembre 2021 (PSP); 
  Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2024, n.  635212,  recante
«Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo  1,
lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio e successive modificazioni ed  integrazioni per  quanto
riguarda  l'applicazione  dell'intervento   settoriale   vitivinicolo
investimenti.». 
  Vista la nota n. 64288 del 10 febbraio 2026 con la quale la Regione
Veneto ha richiesto di adeguare il decreto  ministeriale  2  dicembre
2024, n. 635212, nel senso di inserire tra  i  possibili  beneficiari
dell'intervento  settoriale  vitivinicolo  «Investimenti»  anche   le
scuole pubbliche di vitivinicoltura che sono anche viticoltori,  come
previsto all'articolo 40, paragrafo 3,  lettera  c)  del  regolamento
delegato (UE) 2022/126; 
  Ritenuto opportuno procedere alla modifica del decreto ministeriale
in  parola  al  fine  di  estendere   la   platea   dei   beneficiari
dell'intervento settoriale vitivinicolo «Investimenti»; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
sancita nella seduta del 18 marzo 2026; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Modifica beneficiari intervento 
 
  1. L'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 2 dicembre 2024,
n. 635212, e' sostituito dal seguente: 
    2.   Beneficiano,   altresi',   dell'aiuto   le    organizzazioni
interprofessionali, come definite all'articolo  157  del  regolamento
(UE)  n.  1308/2013  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,
compresi i consorzi  di  tutela  riconosciuti  autorizzati  ai  sensi
dell'articolo 41 della  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  per  la
registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni,  nonche'  le
scuole pubbliche di vitivinicoltura che sono anche viticoltori,  come
previsto dall'articolo 40, paragrafo 3, lettera  c)  del  regolamento
delegato (UE) 2022/126.