La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche al  codice  penale  a  tutela  del  commercio  di  prodotti
                             alimentari 
 
  1. Al  titolo  VIII  del  libro  secondo  del  codice  penale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Dei  delitti  contro
l'economia  pubblica,  l'industria,  il  commercio  e  il  patrimonio
agroalimentare»; 
    b) al capo II, gli articoli 516 e 517-bis sono abrogati; 
    c) all'articolo 517-quater e' premessa  la  seguente  partizione:
«Capo II-bis - Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare»; 
    d) al capo II-bis,  introdotto  dalla  lettera  c)  del  presente
comma: 
      1) all'articolo 517-quater: 
        1.1) al primo comma, le parole: «fino a due  anni  e  con  la
multa fino a euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «da  uno  a
quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000»; 
        1.2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
          «Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto,
introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea  o
in deposito  doganale,  spedisce  in  transito,  esporta,  trasporta,
detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica  o
denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata»; 
        1.3) il terzo comma e' abrogato; 
        1.4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Contraffazione
dei segni di indicazione geografica e di denominazione  protetta  dei
prodotti agroalimentari»; 
      2) dopo l'articolo 517-quinquies sono aggiunti i seguenti: 
        «Art. 517-sexies (Frode alimentare). - Fuori dei casi di  cui
all'articolo 517-septies, chiunque, al fine di indurre in  errore  il
compratore e  di  trarne  profitto,  nell'esercizio  di  un'attivita'
agricola, commerciale, industriale  o  di  intermediazione,  importa,
esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o  in
deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce  o  mette
altrimenti in circolazione, anche con  tecniche  di  comunicazione  a
distanza o con strumenti digitali nelle reti  telematiche,  alimenti,
acque  e  bevande  che  sa  essere  non  genuini  o,   per   origine,
provenienza, qualita' o quantita', sostanzialmente difformi da quelli
indicati, dichiarati o  pattuiti  e'  punito,  se  il  fatto  non  e'
previsto come piu' grave reato, con la reclusione da due  mesi  a  un
anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. 
        La  punibilita'  e'  esclusa  quando  la  condotta,  per   le
quantita' o il valore economico esiguo del prodotto  o  l'assenza  di
effettivo pregiudizio per il consumatore o  per  il  mercato,  e'  di
lieve entita'. 
        Art. 517-septies (Commercio di alimenti con segni mendaci). -
Chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di  un'attivita'
agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione,
di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale  ovvero
di intermediazione di  alimenti,  acque  e  bevande,  utilizza  segni
distintivi o indicazioni, ancorche' figurative, che sa essere falsi o
ingannevoli al fine di indurre in errore  il  compratore,  anche  con
tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti  digitali  nelle
reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla  qualita'  o
sulla quantita' degli alimenti o degli ingredienti e' punito  con  la
reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000. 
        Art. 517-octies (Pena accessoria e circostanze aggravanti). -
Nei casi di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies il giudice, se
il fatto e' di particolare gravita' o in caso di recidiva  specifica,
puo' disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni  a  tre  mesi,
dello  stabilimento  o  dell'esercizio  in  cui  il  fatto  e'  stato
commesso. 
        Le pene stabilite dagli  articoli  517-sexies  e  517-septies
sono aumentate se: 
          1) le condotte attengono alla denominazione  di  origine  o
all'indicazione  geografica  degli  alimenti  o   degli   ingredienti
protette dalle norme vigenti; 
          2) i  fatti  sono  commessi  mediante  falsi  documenti  di
trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza; 
          3) i fatti sono di particolare gravita'  in  ragione  della
quantita' dell'alimento oggetto dell'illecito; 
          4) le condotte hanno  ad  oggetto  alimenti  indicati  come
biologici in assenza della relativa certificazione. 
        Se concorrono due  o  piu'  delle  circostanze  previste  dal
secondo comma, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. 
        Le pene stabilite dagli  articoli  517-sexies  e  517-septies
sono aumentate da un terzo alla meta' se le condotte ivi previste, al
di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate
con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e  attivita'
continuative organizzate diretti a commettere tali reati»; 
      3)  all'articolo  517-quinquies,  le  parole:  «e  517-quater»,
ovunque ricorrono, sono sostituite  dalle  seguenti:  «,  517-quater,
517-sexies e 517-septies»; 
    e) al capo III: 
      1) all'articolo 518, le parole: «516  e  517»  sono  sostituite
dalle seguenti: «517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies ovvero per
i reati di cui agli articoli  416  e  416-bis  se  l'associazione  e'
diretta alla commissione dei delitti previsti  dal  capo  II-bis  del
presente titolo»; 
      2) dopo l'articolo 518 sono aggiunti i seguenti: 
        «Art. 518.1 (Ulteriori pene accessorie). -  La  condanna  nel
caso di cui all'articolo 517-octies, quarto comma, ovvero per i reati
di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione e' diretta  alla
commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente  titolo
importa l'applicazione della pena accessoria  prevista  dall'articolo
30 e il divieto, per la durata indicata dal medesimo articolo 30,  di
ottenere: 
          1)  iscrizioni  o  provvedimenti,  comunque  denominati,  a
contenuto  autorizzatorio,   concessorio   o   abilitativo   per   lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali; 
          2) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui  agevolati
o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o
erogati da parte dello Stato, di altri enti  pubblici  o  dell'Unione
europea per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali. 
        Negli stessi casi di cui al primo comma, il  giudice,  se  il
fatto e' di particolare gravita' o in  caso  di  recidiva  specifica,
puo' disporre la chiusura temporanea, da uno  a  dodici  mesi,  dello
stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato  commesso.  Se
ricorrono entrambe le condizioni di cui al primo periodo, il  giudice
puo'  disporre  la  revoca  di  autorizzazioni,  licenze  o  analoghi
provvedimenti    amministrativi    che     consentono     l'esercizio
dell'attivita' nonche' la chiusura definitiva  dello  stabilimento  o
dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso. 
        In caso di  condanna  per  il  delitto  di  cui  all'articolo
517-quater si applicano le pene accessorie indicate  al  primo  comma
del presente articolo se e' ritenuta la sussistenza di  taluna  delle
circostanze aggravanti previste dall'articolo 517-octies. 
        Art. 518.2 (Confisca obbligatoria e per equivalente).  -  Nei
casi di cui agli articoli 517-quater,  517-sexies  e  517-septies  e'
sempre  ordinata,  salvi  i  diritti  della   persona   offesa   alle
restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose  che
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle  cose  che
ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il  profitto,  salvo  che
siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 474-bis, secondo e quarto comma»; 
      3) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Disposizioni
comuni ai capi precedenti». 
        2. All'articolo 25-bis.1, comma 1, lettera  a),  del  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le  parole:  «e  517-quater»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  517-quater  e  517-octies,   quarto
comma,». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura della disposizione  di  legge  modificata  e  della
          quale restano invariati il valore e l'efficacia. 
              Per gli atti dell'Unione Europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - L'articolo 516  del  Codice  Penale,  abrogato  dalla
          presente legge, recava: «Vendita di sostanze alimentari non
          genuine come genuine». 
              - L'articolo 517-bis del Codice Penale, abrogato  dalla
          presente legge, recava: «Circostanze aggravante». 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  517-quater,
          517-quinquies, 518 del codice penale, come modificati dalla
          presente legge: 
                «Art.  517-quater  (Contraffazione   dei   segni   di
          indicazione geografica  e  di  denominazione  protetta  dei
          prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffa' o  comunque
          altera indicazioni geografiche o denominazioni  di  origine
          di prodotti agroalimentari, artigianali  e  industriali  e'
          punito con la reclusione da uno a quattro  anni  e  con  la
          multa da euro 10.000 a euro 50.000. 
                Alla stessa pena soggiace  chi,  al  fine  di  trarne
          profitto, introduce nel territorio dello  Stato,  anche  in
          custodia temporanea o in  deposito  doganale,  spedisce  in
          transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre
          o pone  in  vendita  o  mette  altrimenti  in  circolazione
          prodotti agroalimentari la  cui  indicazione  geografica  o
          denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata. 
                I delitti previsti dai commi  primo  e  secondo  sono
          punibili a condizione che siano state  osservate  le  norme
          delle leggi interne, dei  regolamenti  comunitari  e  delle
          convenzioni  internazionali  in  materia  di  tutela  delle
          indicazioni geografiche e delle  denominazioni  di  origine
          dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali.».  
                «Art. 517-quinquies (Circostanza  attenuante).  -  Le
          pene   previste   dagli   articoli   517-ter,   517-quater,
          517-sexies e 517-septies sono diminuite dalla meta'  a  due
          terzi nei  confronti  del  colpevole  che  si  adopera  per
          aiutare concretamente l'autorita' di polizia o  l'autorita'
          giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui  ai
          predetti  articoli  517-ter,   517-quater,   517-sexies   e
          517-septies nonche' nella raccolta di elementi decisivi per
          la ricostruzione dei fatti  e  per  l'individuazione  o  la
          cattura  dei  concorrenti  negli  stessi,  ovvero  per   la
          individuazione   degli   strumenti   occorrenti   per    la
          commissione dei delitti medesimi o  dei  profitti  da  essi
          derivanti.». 
                «Art.  518  (Pubblicazione  della  sentenza).  -   La
          condanna per alcuno dei delitti  preveduti  dagli  articoli
          501, 514, 515, 517, 517-quater,  517-sexies  e  517-septies
          ovvero per i reati di cui agli articoli 416  e  416-bis  se
          l'associazione e'  diretta  alla  commissione  dei  delitti
          previsti dal capo II-bis del  presente  titolo  importa  la
          pubblicazione della sentenza.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  25-bis.1  del
          decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.   231   recante:
          «Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche   prive   di   personalita'   giuridica,   a    norma
          dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140  del  19  giugno
          2001, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  25-bis.1  (Delitti  contro  l'industria  e  il
          commercio). - 1. In relazione alla commissione dei  delitti
          contro l'industria  e  il  commercio  previsti  dal  codice
          penale,  si  applicano  all'ente   le   seguenti   sanzioni
          pecuniarie: 
                  a) per i delitti di cui  agli  articoli  513,  515,
          517, 517-ter, 517-quater e  517-octies,  quarto  comma,  la
          sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 
                  b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514
          la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 
                2. Nel caso di condanna per i  delitti  di  cui  alla
          lettera b) del comma 1 si applicano  all'ente  le  sanzioni
          interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».