La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti
alimentari
1. Al titolo VIII del libro secondo del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro
l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio
agroalimentare»;
b) al capo II, gli articoli 516 e 517-bis sono abrogati;
c) all'articolo 517-quater e' premessa la seguente partizione:
«Capo II-bis - Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare»;
d) al capo II-bis, introdotto dalla lettera c) del presente
comma:
1) all'articolo 517-quater:
1.1) al primo comma, le parole: «fino a due anni e con la
multa fino a euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a
quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000»;
1.2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto,
introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o
in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta,
detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o
denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata»;
1.3) il terzo comma e' abrogato;
1.4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Contraffazione
dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei
prodotti agroalimentari»;
2) dopo l'articolo 517-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«Art. 517-sexies (Frode alimentare). - Fuori dei casi di cui
all'articolo 517-septies, chiunque, al fine di indurre in errore il
compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attivita'
agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa,
esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in
deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette
altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a
distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti,
acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine,
provenienza, qualita' o quantita', sostanzialmente difformi da quelli
indicati, dichiarati o pattuiti e' punito, se il fatto non e'
previsto come piu' grave reato, con la reclusione da due mesi a un
anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La punibilita' e' esclusa quando la condotta, per le
quantita' o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di
effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, e' di
lieve entita'.
Art. 517-septies (Commercio di alimenti con segni mendaci). -
Chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attivita'
agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione,
di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero
di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni
distintivi o indicazioni, ancorche' figurative, che sa essere falsi o
ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con
tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle
reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualita' o
sulla quantita' degli alimenti o degli ingredienti e' punito con la
reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000.
Art. 517-octies (Pena accessoria e circostanze aggravanti). -
Nei casi di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies il giudice, se
il fatto e' di particolare gravita' o in caso di recidiva specifica,
puo' disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi,
dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato
commesso.
Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies
sono aumentate se:
1) le condotte attengono alla denominazione di origine o
all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti
protette dalle norme vigenti;
2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di
trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;
3) i fatti sono di particolare gravita' in ragione della
quantita' dell'alimento oggetto dell'illecito;
4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come
biologici in assenza della relativa certificazione.
Se concorrono due o piu' delle circostanze previste dal
secondo comma, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies
sono aumentate da un terzo alla meta' se le condotte ivi previste, al
di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate
con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita'
continuative organizzate diretti a commettere tali reati»;
3) all'articolo 517-quinquies, le parole: «e 517-quater»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater,
517-sexies e 517-septies»;
e) al capo III:
1) all'articolo 518, le parole: «516 e 517» sono sostituite
dalle seguenti: «517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies ovvero per
i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione e'
diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del
presente titolo»;
2) dopo l'articolo 518 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 518.1 (Ulteriori pene accessorie). - La condanna nel
caso di cui all'articolo 517-octies, quarto comma, ovvero per i reati
di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione e' diretta alla
commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo
importa l'applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo
30 e il divieto, per la durata indicata dal medesimo articolo 30, di
ottenere:
1) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a
contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali;
2) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati
o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o
erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione
europea per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali.
Negli stessi casi di cui al primo comma, il giudice, se il
fatto e' di particolare gravita' o in caso di recidiva specifica,
puo' disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello
stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso. Se
ricorrono entrambe le condizioni di cui al primo periodo, il giudice
puo' disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi
provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio
dell'attivita' nonche' la chiusura definitiva dello stabilimento o
dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso.
In caso di condanna per il delitto di cui all'articolo
517-quater si applicano le pene accessorie indicate al primo comma
del presente articolo se e' ritenuta la sussistenza di taluna delle
circostanze aggravanti previste dall'articolo 517-octies.
Art. 518.2 (Confisca obbligatoria e per equivalente). - Nei
casi di cui agli articoli 517-quater, 517-sexies e 517-septies e'
sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle
restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che
ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che
siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 474-bis, secondo e quarto comma»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni
comuni ai capi precedenti».
2. All'articolo 25-bis.1, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 517-quater» sono
sostituite dalle seguenti: «, 517-quater e 517-octies, quarto
comma,».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge modificata e della
quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Per gli atti dell'Unione Europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note all'art. 1:
- L'articolo 516 del Codice Penale, abrogato dalla
presente legge, recava: «Vendita di sostanze alimentari non
genuine come genuine».
- L'articolo 517-bis del Codice Penale, abrogato dalla
presente legge, recava: «Circostanze aggravante».
- Si riporta il testo degli articoli 517-quater,
517-quinquies, 518 del codice penale, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 517-quater (Contraffazione dei segni di
indicazione geografica e di denominazione protetta dei
prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffa' o comunque
altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine
di prodotti agroalimentari, artigianali e industriali e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la
multa da euro 10.000 a euro 50.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne
profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in
custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in
transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre
o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione
prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o
denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono
punibili a condizione che siano state osservate le norme
delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle
convenzioni internazionali in materia di tutela delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine
dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali.».
«Art. 517-quinquies (Circostanza attenuante). - Le
pene previste dagli articoli 517-ter, 517-quater,
517-sexies e 517-septies sono diminuite dalla meta' a due
terzi nei confronti del colpevole che si adopera per
aiutare concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai
predetti articoli 517-ter, 517-quater, 517-sexies e
517-septies nonche' nella raccolta di elementi decisivi per
la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la
cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la
individuazione degli strumenti occorrenti per la
commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi
derivanti.».
«Art. 518 (Pubblicazione della sentenza). - La
condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli
501, 514, 515, 517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies
ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se
l'associazione e' diretta alla commissione dei delitti
previsti dal capo II-bis del presente titolo importa la
pubblicazione della sentenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25-bis.1 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante:
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno
2001, come modificato dalla presente legge:
«Art. 25-bis.1 (Delitti contro l'industria e il
commercio). - 1. In relazione alla commissione dei delitti
contro l'industria e il commercio previsti dal codice
penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515,
517, 517-ter, 517-quater e 517-octies, quarto comma, la
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514
la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla
lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».