La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Repubblica riconosce il giorno 3 maggio di ciascun anno quale
Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello
svolgimento della loro professione, di seguito denominata «Giornata
nazionale».
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui
alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le
regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni possono
promuovere, nell'ambito della foro autonomia e delle rispettive
competenze, iniziative specifiche, cerimonie, convegni, incontri
pubblici e altre attivita' finalizzati a valorizzare la liberta' di
stampa e il ruolo svolto dall'informazione. Le iniziative e gli
eventi pubblici di cui al primo periodo sono organizzati informando
l'ordine dei giornalisti, le associazioni sindacali dei giornalisti e
i singoli professionisti e professioniste del giornalismo che operano
in contesti difficili e pericolosi come i teatri di guerra o che
svolgono inchieste sulla criminalita' organizzata. Il Ministero della
cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in collaborazione con
le organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello
nazionale, puo' organizzare altresi' specifiche campagne di
comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare
attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo.
4. Nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e'
pubblicato l'elenco dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento
della loro professione. L'elenco e' altresi' pubblicato nel sito
internet istituzionale dell'Ordine dei giornalisti. All'elenco e'
data ampia diffusione nell'ambito delle attivita' ordinarie di
comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Nella Giornata nazionale le universita', le scuole di
giornalismo e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative
didattiche volte a commemorare figure di giornalisti uccisi a seguito
della loro attivita' e ad approfondire la conoscenza dell'attivita'
professionale di giornalista nonche' dedicare una lezione specifica
all'articolo 21 della Costituzione.
6. Per la Giornata nazionale possono essere promosse campagne
istituzionali per contrastare il linguaggio d'odio e le minacce
rivolte contro le donne giornaliste, compresa ogni azione volta a far
vergognare una persona del suo aspetto fisico. Nelle stesse campagne
si sottolinea che la violenza on line e gli attacchi sono rivolti a
indebolire il giornalismo d'inchiesta, la liberta' di espressione, la
critica e la fiducia che l'opinione pubblica ripone nella stampa;
7. Nell'ambito delle celebrazioni relative alla Giornata nazionale,
la societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal
contratto di servizio, puo' dedicare adeguati spazi, nell'ambito
della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alla
divulgazione delle esperienze professionali dei giornalisti uccisi
nell'esercizio della loro professione.
8. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della
presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
NOTE
Avvertenza
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante: «Disposizioni
in materia di ricorrenze festive», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.
- Si riporta il testo dell'articolo 21 della
Costituzione:
«Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione). La stampa non puo' essere soggetta ad
autorizzazioni o censure.
Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell'autorita' giudiziaria nel caso di delitti,
per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non
sia possibile il tempestivo intervento dell'autorita'
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo'
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,
fare denunzia all'autorita' giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge puo' stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli
spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al
buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a
prevenire e a reprimere le violazioni.».