La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. La Repubblica riconosce il giorno 3 maggio di ciascun anno quale
Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi  a  causa  dello
svolgimento della loro professione, di seguito  denominata  «Giornata
nazionale». 
  2. La Giornata nazionale non determina gli effetti  civili  di  cui
alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 
  3. Al fine  di  celebrare  la  Giornata  nazionale,  lo  Stato,  le
regioni, le province, le citta'  metropolitane  e  i  comuni  possono
promuovere, nell'ambito  della  foro  autonomia  e  delle  rispettive
competenze,  iniziative  specifiche,  cerimonie,  convegni,  incontri
pubblici e altre attivita' finalizzati a valorizzare la  liberta'  di
stampa e il ruolo  svolto  dall'informazione.  Le  iniziative  e  gli
eventi pubblici di cui al primo periodo sono  organizzati  informando
l'ordine dei giornalisti, le associazioni sindacali dei giornalisti e
i singoli professionisti e professioniste del giornalismo che operano
in contesti difficili e pericolosi come i  teatri  di  guerra  o  che
svolgono inchieste sulla criminalita' organizzata. Il Ministero della
cultura, d'intesa con la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in  collaborazione  con
le  organizzazioni  di  categoria  piu'  rappresentative  a   livello
nazionale,  puo'  organizzare   altresi'   specifiche   campagne   di
comunicazione  e  sensibilizzazione  del  pubblico,  in   particolare
attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo. 
  4. Nel sito internet istituzionale della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri  -  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  e'
pubblicato l'elenco dei giornalisti uccisi a causa dello  svolgimento
della loro professione. L'elenco  e'  altresi'  pubblicato  nel  sito
internet istituzionale dell'Ordine  dei  giornalisti.  All'elenco  e'
data  ampia  diffusione  nell'ambito  delle  attivita'  ordinarie  di
comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  5.  Nella  Giornata  nazionale  le  universita',   le   scuole   di
giornalismo e  gli  istituti  scolastici  di  ogni  ordine  e  grado,
nell'ambito  della  loro  autonomia,  possono  promuovere  iniziative
didattiche volte a commemorare figure di giornalisti uccisi a seguito
della loro attivita' e ad approfondire la  conoscenza  dell'attivita'
professionale di giornalista nonche' dedicare una  lezione  specifica
all'articolo 21 della Costituzione. 
  6. Per la  Giornata  nazionale  possono  essere  promosse  campagne
istituzionali per contrastare  il  linguaggio  d'odio  e  le  minacce
rivolte contro le donne giornaliste, compresa ogni azione volta a far
vergognare una persona del suo aspetto fisico. Nelle stesse  campagne
si sottolinea che la violenza on line e gli attacchi sono  rivolti  a
indebolire il giornalismo d'inchiesta, la liberta' di espressione, la
critica e la fiducia che l'opinione pubblica ripone nella stampa; 
  7. Nell'ambito delle celebrazioni relative alla Giornata nazionale,
la  societa'  concessionaria  del  servizio   pubblico   radiofonico,
televisivo e  multimediale,  secondo  le  disposizioni  previste  dal
contratto di servizio,  puo'  dedicare  adeguati  spazi,  nell'ambito
della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale,  alla
divulgazione delle esperienze professionali  dei  giornalisti  uccisi
nell'esercizio della loro professione. 
  8. Le amministrazioni competenti  provvedono  all'attuazione  della
presente  legge  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 30 aprile 2026 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza 
              Il testo della nota qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante: «Disposizioni
          in materia di  ricorrenze  festive»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949. 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   21   della
          Costituzione: 
                «Art. 21. 
                Tutti hanno diritto  di  manifestare  liberamente  il
          proprio pensiero con la parola, lo  scritto  e  ogni  altro
          mezzo di diffusione). La stampa non puo' essere soggetta ad
          autorizzazioni o censure. 
                Si puo'  procedere  a  sequestro  soltanto  per  atto
          motivato dell'autorita' giudiziaria nel  caso  di  delitti,
          per  i  quali  la  legge  sulla  stampa  espressamente   lo
          autorizzi, o nel caso di  violazione  delle  norme  che  la
          legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. 
                In tali casi, quando vi sia assoluta  urgenza  e  non
          sia  possibile  il  tempestivo  intervento   dell'autorita'
          giudiziaria,  il  sequestro  della  stampa  periodica  puo'
          essere eseguito da ufficiali di  polizia  giudiziaria,  che
          devono immediatamente, e non mai  oltre  ventiquattro  ore,
          fare denunzia all'autorita' giudiziaria. Se questa  non  lo
          convalida nelle ventiquattro ore successive,  il  sequestro
          s'intende revocato e privo d'ogni effetto. 
                La legge  puo'  stabilire,  con  norme  di  carattere
          generale, che siano resi  noti  i  mezzi  di  finanziamento
          della stampa periodica. 
                Sono  vietate  le   pubblicazioni   a   stampa,   gli
          spettacoli e tutte le  altre  manifestazioni  contrarie  al
          buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati  a
          prevenire e a reprimere le violazioni.».