Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze,  adottate  nell'ambito  della  cabina   di   coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre  2025,  n.  199,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il  quale
e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza  di  cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026; 
  Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025,  con
il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione
del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma
4, del decreto-legge n. 189 del  2016;  stabilendo  altresi'  che  le
previsioni  di  cui  agli  articoli  3,  50  e  50-bis   del   citato
decreto-legge n. 189 del 2016,  si  applicano  per  l'anno  2026  nel
limite di spesa di 59 milioni di euro; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n.  76
del 2020, secondo il  quale  «il  Commissario  straordinario  di  cui
all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  nei  comuni  di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189  del
2016, individua con propria  ordinanza  gli  interventi  e  le  opere
urgenti  e   di   particolare   criticita',   anche   relativi   alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma  2,
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco  di  tali  interventi  e  opere  e'
comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  che  puo'
impartire direttive. Per il coordinamento e  la  realizzazione  degli
interventi e delle opere di cui al  presente  comma,  il  Commissario
straordinario puo' nominare fino a due  sub-commissari,  responsabili
di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art.  15
del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore  competente,
che agisce  sulla  base  delle  ordinanze  commissariali  di  cui  al
presente comma»; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020,  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante  "Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale",  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Vista  l'ordinanza  n.  130   del   15   dicembre   2022,   recante
«Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata; 
  Vista l'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto  2021  ex  art.  11,
comma 2, del  decreto-legge  76  del  2020,  recante  «Interventi  di
salvaguardia    geologico-idraulica    nei    Comune    di    Ussita,
Castelsantangelo sul Nera, Visso, nella zona epicentrale  marchigiana
maggiormente colpita dagli eventi  sismici  del  2016»  e  successive
modifiche e integrazioni e, in particolare, le disposizioni  relative
alla presentazione delle domande di  contributo  e  alla  concessione
dello stesso, come disciplinate dai commi 1 e 3 dell'art. 1-bis; 
  Vista in particolare l'ordinanza speciale n. 78 del 13 maggio  2024
ex art. 11, comma 2,  del  decreto-legge  n.  76  del  2020,  recante
«Procedure  per  la  ricostruzione  privata  relative  a   interventi
ricadenti in aree a rischio idrogeologico. Modifiche  e  integrazioni
all'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021», che  ha  introdotto
l'art. 1-bis nell'ordinanza speciale n. 23 del 2021; 
  Considerato  che  il  Comune  di  Visso  ha  comunicato,  con  nota
acquisita al prot. CGRTS-0008860-A-2 marzo 2026, che  nel  territorio
comunale risultano presenti fattispecie di concessione del contributo
per  la  ricostruzione  privata  antecedenti   all'emanazione   delle
disposizioni sopra richiamate e che, per tali interventi, e' prevista
l'ultimazione dei lavori nel breve periodo; 
  Considerato altresi' lo stato di avanzamento  degli  interventi  di
mitigazione previsti nei soprarichiamati Comuni  dell'Alto  Nera,  in
particolare nei Comuni di Ussita, Castelsantangelo sul  Nera,  Visso,
come attestato dalla nota del sub Commissario ing. Gianluca  Loffredo
acquisita alla  struttura  commissaria  con  prot.  CGRTS-0009155-A-3
marzo 2026; 
  Preso  atto  che,  sulla  base   delle   informazioni   progettuali
attualmente disponibili, e' possibile valutare l'esclusione,  in  via
generale,  di  interferenze  tra  gli   interventi   di   mitigazione
disciplinati  dall'ordinanza  speciale  n.  23  del  2021  e   taluni
interventi di ricostruzione privata nei Comuni interessati; 
  Ritenuto di favorire il tempestivo  rientro  dei  soggetti  privati
aventi titolo, nel rispetto delle disposizioni delle  Norme  tecniche
di  attuazione  (NTA)  del  PAI,  del  principio  di  non  incremento
dell'esposizione al rischio e  in  un'ottica  di  contenimento  della
spesa  pubblica  per  il  sostegno  alla  popolazione  e  al  disagio
abitativo,   previa    valutazione    istruttoria    attestante    la
compatibilita'  dell'intervento,  per   gli   edifici   privati   non
interferenti  con  le  opere  di  mitigazione  di  cui  all'ordinanza
speciale n. 23 del 2021 e per  i  quali  sia  attuato  un  intervento
conforme alle previsioni delle  NTA  del  PAI,  mediante  concessione
dell'agibilita' anche in assenza del collaudo delle suddette opere di
mitigazione; 
  Ritenuto  altresi'  che,  per  gli  interventi  non  conformi  alle
disposizioni delle NTA  del  PAI,  l'amministrazione  comunale  possa
concedere  un'agibilita'  provvisoria,  per  un  periodo  massimo  di
trentasei mesi, subordinata  all'adozione  di  specifiche  misure  di
salvaguardia della vita umana, da attuarsi in funzione dei livelli di
allerta per eventi meteorologici  diramati  dalla  Protezione  civile
regionale; 
  Ritenuto  di  dover  conseguentemente   modificare   l'art.   1-bis
dell'ordinanza speciale n. 23 del 2021; 
  Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte  le  condizioni  previste
dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020  e  dall'art.
2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Considerata l'urgenza di provvedere  allo  scopo  di  non  generare
soluzioni  di  continuita'  nel  completamento  delle  attivita'   di
ricostruzione  nei  territori  oggetto  della  menzionata   ordinanza
speciale n. 23 del 2021, nonche' l'esigenza di favorire quanto  prima
il rientro dei soggetti privati nei propri  immobili  evitando  dubbi
interpretativi nel rapporto tra i regimi di ricostruzione  privata  e
la   realizzazione   delle   opere   di   mitigazione   del   rischio
idrogeologico; 
  Ritenuta,  pertanto,  sussistente  la  necessita'   di   dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza; 
  Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 5  marzo  2026
con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche all'art. 1-bis 
               dell'ordinanza speciale n. 23 del 2021 
 
  1. L'art. 1-bis (Procedure per la ricostruzione privata relative  a
interventi ricadenti in aree a rischio idrogeologico)  dell'ordinanza
speciale n. 23 del 2021 e' modificato come segue: 
    a) al comma 3,  la  parola  «approvazione»  e'  sostituita  dalla
parola «validazione»; 
    b) il comma  4  e'  riformulato  come  segue:  «4.  L'utilizzo  e
l'agibilita' dell'immobile oggetto di ricostruzione privata,  la  cui
tipologia d'intervento  non  risulti  conforme  con  le  disposizioni
vigenti delle Norme tecniche attuative del PAI, sono interdetti  sino
al collaudo delle opere di mitigazione relative alla  specifica  area
di rischio in cui ricade l'immobile. La  verifica  della  conformita'
dell'intervento di ricostruzione privata  alle  NTA  del  PAI  e'  di
stretta competenza  dell'amministrazione  comunale.  Resta  salva  la
facolta' dell'amministrazione comunale di  concedere  una  agibilita'
provvisoria, condizionandola all'adozione  di  specifiche  misure  di
salvaguardia della vita umana correlate al livello di  allerta  degli
eventi meteorici da  parte  della  Protezione  civile  regionale.  La
misura provvisoria di cui al precedente periodo resta efficace per un
periodo massimo di trentasei mesi dal suo rilascio.»; 
      c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: 
      «4-bis. Al fine di favorire il tempestivo rientro dei  soggetti
privati aventi titolo, e' consentita la  concessione  dell'agibilita'
anche in assenza del collaudo delle opere di mitigazione di cui  alla
presente ordinanza per gli edifici non interferenti con  le  suddette
opere    di    mitigazione,    previa     valutazione     istruttoria
dell'amministrazione   comunale    attestante    la    compatibilita'
dell'intervento con le  disposizioni  vigenti  delle  Norme  tecniche
attuative del PAI.»; 
      «4-ter. L'amministrazione comunale, ai fini  del  rilascio  del
nulla  osta  all'avvio  dei  lavori  relativi  agli   interventi   di
ricostruzione privata, verifica la compatibilita'  dell'attestato  di
cantierabilita'  dell'intervento  privato,  redatto  dal  progettista
incaricato, con le opere previste nel  progetto  di  mitigazione  del
rischio idrogeologico e con il  relativo  stato  di  avanzamento.  In
presenza di interferenze cantieristiche tra le opere di mitigazione e
i singoli  interventi  di  ricostruzione  privata,  l'amministrazione
comunale  provvede   alla   gestione   preventiva   delle   medesime,
subordinando  la  cantierabilita'   degli   interventi   privati   al
monitoraggio dello stato di attuazione dell'opera pubblica,  al  fine
di evitare sovrapposizioni operative e criticita' logistiche.».