Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189
del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21;
Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale
e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;
Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con
il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione
del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma
4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le
previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel
limite di spesa di 59 milioni di euro;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76
del 2020, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui
all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del
2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere
urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2,
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e'
comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo'
impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli
interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario
straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili
di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15
del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente,
che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al
presente comma»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive
modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, recante
«Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata;
Vista l'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021 ex art. 11,
comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi di
salvaguardia geologico-idraulica nei Comune di Ussita,
Castelsantangelo sul Nera, Visso, nella zona epicentrale marchigiana
maggiormente colpita dagli eventi sismici del 2016» e successive
modifiche e integrazioni e, in particolare, le disposizioni relative
alla presentazione delle domande di contributo e alla concessione
dello stesso, come disciplinate dai commi 1 e 3 dell'art. 1-bis;
Vista in particolare l'ordinanza speciale n. 78 del 13 maggio 2024
ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante
«Procedure per la ricostruzione privata relative a interventi
ricadenti in aree a rischio idrogeologico. Modifiche e integrazioni
all'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021», che ha introdotto
l'art. 1-bis nell'ordinanza speciale n. 23 del 2021;
Considerato che il Comune di Visso ha comunicato, con nota
acquisita al prot. CGRTS-0008860-A-2 marzo 2026, che nel territorio
comunale risultano presenti fattispecie di concessione del contributo
per la ricostruzione privata antecedenti all'emanazione delle
disposizioni sopra richiamate e che, per tali interventi, e' prevista
l'ultimazione dei lavori nel breve periodo;
Considerato altresi' lo stato di avanzamento degli interventi di
mitigazione previsti nei soprarichiamati Comuni dell'Alto Nera, in
particolare nei Comuni di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso,
come attestato dalla nota del sub Commissario ing. Gianluca Loffredo
acquisita alla struttura commissaria con prot. CGRTS-0009155-A-3
marzo 2026;
Preso atto che, sulla base delle informazioni progettuali
attualmente disponibili, e' possibile valutare l'esclusione, in via
generale, di interferenze tra gli interventi di mitigazione
disciplinati dall'ordinanza speciale n. 23 del 2021 e taluni
interventi di ricostruzione privata nei Comuni interessati;
Ritenuto di favorire il tempestivo rientro dei soggetti privati
aventi titolo, nel rispetto delle disposizioni delle Norme tecniche
di attuazione (NTA) del PAI, del principio di non incremento
dell'esposizione al rischio e in un'ottica di contenimento della
spesa pubblica per il sostegno alla popolazione e al disagio
abitativo, previa valutazione istruttoria attestante la
compatibilita' dell'intervento, per gli edifici privati non
interferenti con le opere di mitigazione di cui all'ordinanza
speciale n. 23 del 2021 e per i quali sia attuato un intervento
conforme alle previsioni delle NTA del PAI, mediante concessione
dell'agibilita' anche in assenza del collaudo delle suddette opere di
mitigazione;
Ritenuto altresi' che, per gli interventi non conformi alle
disposizioni delle NTA del PAI, l'amministrazione comunale possa
concedere un'agibilita' provvisoria, per un periodo massimo di
trentasei mesi, subordinata all'adozione di specifiche misure di
salvaguardia della vita umana, da attuarsi in funzione dei livelli di
allerta per eventi meteorologici diramati dalla Protezione civile
regionale;
Ritenuto di dover conseguentemente modificare l'art. 1-bis
dell'ordinanza speciale n. 23 del 2021;
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste
dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art.
2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive
modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali
divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di non generare
soluzioni di continuita' nel completamento delle attivita' di
ricostruzione nei territori oggetto della menzionata ordinanza
speciale n. 23 del 2021, nonche' l'esigenza di favorire quanto prima
il rientro dei soggetti privati nei propri immobili evitando dubbi
interpretativi nel rapporto tra i regimi di ricostruzione privata e
la realizzazione delle opere di mitigazione del rischio
idrogeologico;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 5 marzo 2026
con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1
Modifiche all'art. 1-bis
dell'ordinanza speciale n. 23 del 2021
1. L'art. 1-bis (Procedure per la ricostruzione privata relative a
interventi ricadenti in aree a rischio idrogeologico) dell'ordinanza
speciale n. 23 del 2021 e' modificato come segue:
a) al comma 3, la parola «approvazione» e' sostituita dalla
parola «validazione»;
b) il comma 4 e' riformulato come segue: «4. L'utilizzo e
l'agibilita' dell'immobile oggetto di ricostruzione privata, la cui
tipologia d'intervento non risulti conforme con le disposizioni
vigenti delle Norme tecniche attuative del PAI, sono interdetti sino
al collaudo delle opere di mitigazione relative alla specifica area
di rischio in cui ricade l'immobile. La verifica della conformita'
dell'intervento di ricostruzione privata alle NTA del PAI e' di
stretta competenza dell'amministrazione comunale. Resta salva la
facolta' dell'amministrazione comunale di concedere una agibilita'
provvisoria, condizionandola all'adozione di specifiche misure di
salvaguardia della vita umana correlate al livello di allerta degli
eventi meteorici da parte della Protezione civile regionale. La
misura provvisoria di cui al precedente periodo resta efficace per un
periodo massimo di trentasei mesi dal suo rilascio.»;
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:
«4-bis. Al fine di favorire il tempestivo rientro dei soggetti
privati aventi titolo, e' consentita la concessione dell'agibilita'
anche in assenza del collaudo delle opere di mitigazione di cui alla
presente ordinanza per gli edifici non interferenti con le suddette
opere di mitigazione, previa valutazione istruttoria
dell'amministrazione comunale attestante la compatibilita'
dell'intervento con le disposizioni vigenti delle Norme tecniche
attuative del PAI.»;
«4-ter. L'amministrazione comunale, ai fini del rilascio del
nulla osta all'avvio dei lavori relativi agli interventi di
ricostruzione privata, verifica la compatibilita' dell'attestato di
cantierabilita' dell'intervento privato, redatto dal progettista
incaricato, con le opere previste nel progetto di mitigazione del
rischio idrogeologico e con il relativo stato di avanzamento. In
presenza di interferenze cantieristiche tra le opere di mitigazione e
i singoli interventi di ricostruzione privata, l'amministrazione
comunale provvede alla gestione preventiva delle medesime,
subordinando la cantierabilita' degli interventi privati al
monitoraggio dello stato di attuazione dell'opera pubblica, al fine
di evitare sovrapposizioni operative e criticita' logistiche.».