Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189
del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21;
Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale
e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;
Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con
il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione
del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma
4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le
previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel
limite di spesa di 59 milioni di euro;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76
del 2020, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui
all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del
2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere
urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2,
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e'
comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo'
impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli
interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario
straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili
di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15
del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente,
che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al
presente comma»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il
1° luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante
«Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il
quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti
pubblici vigente;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» ove applicabile ratione temporis;
Vista l'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni
in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36»;
Vista l'ordinanza n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni
in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n.
209»;
Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante
«Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche
nonche' disposizioni organizzative e definizione delle procedure di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante
«Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione Urbana
connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere
pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonche' dell'elenco
degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle
aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei
deputati per la Regione Abruzzo»;
Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante «Approvazione
del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma
e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la
Regione Marche nonche' dell'elenco degli interventi per il recupero
del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati
con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme
di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022»;
Vista l'ordinanza speciale n. 36 del 20 maggio 2022, recante
«Interventi di ricostruzione nei Comuni di Force, Rotella,
Sant'Angelo in Pontano e disposizioni di modifica delle ordinanze
speciali»;
Visto, in particolare, l'art. 7 (Modalita' di esecuzione degli
interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e
autorizzative), ai sensi del quale:
«1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire
l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento
della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma,
ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure
previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n.
76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109
del 2020 e 110 del 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli
interventi di cui all'art. 1 secondo le modalita' semplificate di cui
ai successivi commi e nel rispetto dei principi richiamati dagli
articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei
principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei
lavoratori.
2. Per quanto riguarda l'intervento in Comune di Force, al
soggetto attuatore:
a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie
di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e'
consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a), del decreto
legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il
rispetto del principio di rotazione;
b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito
ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. d), del decreto
legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di
cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno
tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e nel
rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei
contratti pubblici e dei principi di tutela della salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori. L'avviso riportante
l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche
dei soggetti invitati;
c) per l'affidamento dei lavori e dei servizi tecnici afferenti
alla direzione lavori e la sicurezza relativo all'intervento sulla
Chiesa di San Biagio e' consentito l'accorpamento con le rispettive
attivita' relative all'intervento sul palazzo comunale, di cui alla
programmazione dell'ordinanza n. 109 del 2020, al fine di consentire
l'esecuzione congiunta dei lavori.
3. Per quanto riguarda l'intervento in Comune di Rotella, al
soggetto attuatore:
a) e' consentito, quale modalita' accelerata di realizzazione
dell'intervento, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore
agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del
codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
b) e' consentito operare in deroga ai regolamenti di polizia
mortuaria, nei limiti di quanto necessario all'espletamento delle
operazioni sopra descritte entro le tempistiche previste;
c) e' consentita altresi' l'occupazione temporanea di spazi in
concessione ai privati.
4. Per quanto riguarda l'intervento in Comune di Sant'Angelo in
Pontano, al soggetto attuatore:
a) e' consentito, quale modalita' accelerata di realizzazione
dell'intervento, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore
agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del
codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito
ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. d), del decreto
legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di
cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno
tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e nel
rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei
contratti pubblici e dei principi di tutela della salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori. L'avviso riportante
l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche
dei soggetti invitati;
c) di consentire altresi' l'occupazione temporanea di spazi di
proprieta' dei privati necessari ai fini dell'accantieramento.
5. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di
espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei
capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine
di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti
inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione
deve essere inserito nell'offerta economica.
6. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi
programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica
fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.
7. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1,
dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' intesa anche
ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei
lavori.
8. Per quanto non espressamente derogato dalla presente
ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si
applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con
decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge
11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77
del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n.
108, ove applicabili e piu' favorevoli.
9. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario,
individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione
della sostenibilita' degli edifici in conformita' a protocolli
energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali,
avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni
di sostenibilita'.
10. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59, comma 1, quarto
periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i
lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso,
entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il
soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto
di contratto sotto riserva di legge.
11. Nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria
e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle
opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di
partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e
funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi
inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono
la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di
recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente
fruibile in tempi piu' rapidi.
12. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e'
facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti
anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9,
decreto legislativo n. 50 del 2016.
13. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del
2019, il soggetto attuatore puo' decidere che le offerte saranno
esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti
applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza
bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e
oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo'
essere esercitata se specificamente prevista negli inviti.
14. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di
modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da
quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti n. 560 del 2017.
15. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara
la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le
esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate
congiuntamente al sub Commissario.»;
Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023, «Disposizioni
urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle
ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e
n. 137 del 29 marzo 2023»;
Visto, in particolare, l'art. 1 («Semplificazioni procedurali per
l'affidamento dei contratti»), comma 2-bis, introdotto dall'ordinanza
speciale n. 91 del 27 dicembre 2024, ai sensi del quale:
«2-bis. Ai fini di cui al primo comma, i soggetti responsabili
degli interventi di attuazione delle citate ordinanze, possono
procedere all'affidamento diretto dei contratti di lavori ai sensi
dell'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, sino a
un importo massimo di euro 400.000 e fermo il rispetto del principio
di rotazione.»;
Vista, altresi', l'ordinanza n. 250 del 22 dicembre 2025, recante
«Approvazione del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere
pubbliche localizzate nei territori della Regione Abruzzo e della
Regione Lazio»;
Visto, in particolare, l'art. 4 («Disposizioni acceleratorie e
deroghe normative») il quale stabilisce, inter alia, che:
2. I soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente
ordinanza, possono procedere all'affidamento diretto: [...] (ii) dei
contratti di lavori sino a un importo massimo di 400.000 euro, con le
modalita' previste dall'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n.
36 del 2023 e fermo il rispetto del principio di rotazione»;
Considerato che non sussistono ragioni sostanziali per applicare un
regime diversificato per le procedure da seguire per l'affidamento
dei contratti di lavori per la realizzazione degli interventi di
ricostruzione delle opere pubbliche inseriti nelle ordinanze nn. 109
del 2020, 129 del 2022, 137 del 2023 e 250 del 2025, rispetto a
quelle previste per analoghi interventi ricompresi nell'ambito di
applicazione dell'ordinanza speciale n. 36 del 2022 quanto ai Comuni
di Force, Rotella e Sant'Angelo in Pontano;
Considerato che l'uniformazione delle previsioni applicative
agevolerebbe e semplificherebbe l'operativita' dei diversi soggetti
attuatori e dello stesso Ufficio speciale per la ricostruzione delle
Marche;
Ritenuto, pertanto, nell'esercizio dei poteri di deroga prescritti
dalla normativa vigente, di integrare di conseguenza l'articolato
dell'ordinanza speciale n. 36 del 2022 introducendo una disposizione
analoga a quella prevista dall'art. 1, comma 2-bis, dell'ordinanza
speciale n. 49 del 2023 e dall'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 250
del 2025;
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste
dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art.
2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive
modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali
divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di implementare e
accelerando, semplificando le procedure amministrative a monte, gli
interventi di ricostruzione nelle realta' territoriali marchigiane
oggetto dell'ordinanza speciale n. 36 del 2022;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 5 marzo 2026
con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1
Modifiche all'ordinanza speciale n. 36
del 20 maggio 2022
1. Dopo l'art. 7 dell'ordinanza speciale n. 36 del 20 maggio 2022
e' inserito il seguente articolo:
«Art. 7-bis (Ulteriore disposizioni di semplificazione per
l'affidamento dei contratti di lavori pubblici). - 1. In alternativa
a quanto previsto dal precedente articolo 7, i soggetti attuatori
degli interventi possono procedere all'affidamento diretto dei
contratti di lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sino a un importo massimo di euro
400.000 e fermo il rispetto del principio di rotazione.».