Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze,  adottate  nell'ambito  della  cabina   di   coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre  2025,  n.  199,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il  quale
e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza  di  cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026; 
  Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025,  con
il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione
del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma
4, del decreto-legge n. 189 del  2016;  stabilendo  altresi'  che  le
previsioni  di  cui  agli  articoli  3,  50  e  50-bis   del   citato
decreto-legge n. 189 del 2016,  si  applicano  per  l'anno  2026  nel
limite di spesa di 59 milioni di euro; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n.  76
del 2020, secondo il  quale  «il  Commissario  straordinario  di  cui
all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  nei  comuni  di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189  del
2016, individua con propria  ordinanza  gli  interventi  e  le  opere
urgenti  e   di   particolare   criticita',   anche   relativi   alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma  2,
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco  di  tali  interventi  e  opere  e'
comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  che  puo'
impartire direttive. Per il coordinamento e  la  realizzazione  degli
interventi e delle opere di cui al  presente  comma,  il  Commissario
straordinario puo' nominare fino a due  sub-commissari,  responsabili
di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art.  15
del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore  competente,
che agisce  sulla  base  delle  ordinanze  commissariali  di  cui  al
presente comma»; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020,  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante  "Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale",  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il
1° luglio 2023; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  2024,  n.  209,  recante
«Disposizioni  integrative  e  correttive  al  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36»,  il
quale  ha  apportato  numerose  modifiche  al  Codice  dei  contratti
pubblici vigente; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» ove applicabile ratione temporis; 
  Vista l'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante  «Disposizioni
in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36»; 
  Vista l'ordinanza n. 227 del 9 aprile 2025,  recante  «Disposizioni
in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici  a  seguito
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre  2024,  n.
209»; 
  Vista  l'ordinanza  n.  109   del   23   dicembre   2020,   recante
«Approvazione  elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche
nonche' disposizioni organizzative e definizione delle  procedure  di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
  Vista  l'ordinanza  n.  129   del   13   dicembre   2022,   recante
«Approvazione del Programma  straordinario  di  rigenerazione  Urbana
connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di  altre  opere
pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonche'  dell'elenco
degli interventi per il recupero del  tessuto  socio-economico  delle
aree colpite dal sisma  finanziati  con  i  fondi  della  Camera  dei
deputati per la Regione Abruzzo»; 
  Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023,  recante  «Approvazione
del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma
e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere  pubbliche  per  la
Regione Marche nonche' dell'elenco degli interventi per  il  recupero
del tessuto socio-economico delle aree colpite dal  sisma  finanziati
con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche  e  norme
di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022»; 
  Vista l'ordinanza speciale  n.  36  del  20  maggio  2022,  recante
«Interventi  di  ricostruzione  nei   Comuni   di   Force,   Rotella,
Sant'Angelo in Pontano e disposizioni  di  modifica  delle  ordinanze
speciali»; 
  Visto, in particolare, l'art.  7  (Modalita'  di  esecuzione  degli
interventi.    Disposizioni    organizzative,    procedimentali     e
autorizzative), ai sensi del quale: 
    «1. Per i motivi di cui in premessa e allo  scopo  di  consentire
l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e  l'adeguamento
della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma,
ferma  restando  la  possibilita'  di  fare  ricorso  alle  procedure
previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n.
76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario  straordinario  n.  109
del 2020 e 110 del 2020, il soggetto attuatore  puo'  realizzare  gli
interventi di cui all'art. 1 secondo le modalita' semplificate di cui
ai successivi commi e nel  rispetto  dei  principi  richiamati  dagli
articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del  2016  e  dei
principi di tutela  della  salute,  dell'ambiente,  dei  diritti  dei
lavoratori. 
    2. Per quanto  riguarda  l'intervento  in  Comune  di  Force,  al
soggetto attuatore: 
      a) per i contratti di  servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i
servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie
di cui all'art. 35  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  e'
consentito, in deroga all'art. 36, comma 2,  lett.  a),  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando  il
rispetto del principio di rotazione; 
      b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016,  e'  consentito
ricorrere, in deroga all'art. 36, comma  2,  lett.  d),  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di
cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del  2016,  con  almeno
tre operatori  economici,  ove  esistenti,  individuati  in  base  ad
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori  economici  e  nel
rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei
contratti  pubblici  e  dei  principi   di   tutela   della   salute,
dell'ambiente,  dei  diritti  dei  lavoratori.  L'avviso   riportante
l'esito della procedura di affidamento contiene  l'indicazione  anche
dei soggetti invitati; 
      c) per l'affidamento dei lavori e dei servizi tecnici afferenti
alla direzione lavori e la sicurezza  relativo  all'intervento  sulla
Chiesa di San Biagio e' consentito l'accorpamento con  le  rispettive
attivita' relative all'intervento sul palazzo comunale, di  cui  alla
programmazione dell'ordinanza n. 109 del 2020, al fine di  consentire
l'esecuzione congiunta dei lavori. 
    3. Per quanto riguarda l'intervento  in  Comune  di  Rotella,  al
soggetto attuatore: 
      a) e' consentito, quale modalita' accelerata  di  realizzazione
dell'intervento, l'affidamento diretto di servizi  e  forniture,  ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore
agli importi di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.  50  del
2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e  30  del
codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della  salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; 
      b) e' consentito operare in deroga ai  regolamenti  di  polizia
mortuaria, nei limiti di  quanto  necessario  all'espletamento  delle
operazioni sopra descritte entro le tempistiche previste; 
      c) e' consentita altresi' l'occupazione temporanea di spazi  in
concessione ai privati. 
    4. Per quanto riguarda l'intervento in Comune di  Sant'Angelo  in
Pontano, al soggetto attuatore: 
      a) e' consentito, quale modalita' accelerata  di  realizzazione
dell'intervento, l'affidamento diretto di servizi  e  forniture,  ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore
agli importi di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.  50  del
2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e  30  del
codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della  salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; 
      b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016,  e'  consentito
ricorrere, in deroga all'art. 36, comma  2,  lett.  d),  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di
cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del  2016,  con  almeno
tre operatori  economici,  ove  esistenti,  individuati  in  base  ad
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori  economici  e  nel
rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei
contratti  pubblici  e  dei  principi   di   tutela   della   salute,
dell'ambiente,  dei  diritti  dei  lavoratori.  L'avviso   riportante
l'esito della procedura di affidamento contiene  l'indicazione  anche
dei soggetti invitati; 
      c) di consentire altresi' l'occupazione temporanea di spazi  di
proprieta' dei privati necessari ai fini dell'accantieramento. 
    5. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in  fase  di
espletamento dei lavori, il  soggetto  attuatore  puo'  inserire  nei
capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai  limiti
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL),  al  fine
di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando  i  diritti
inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione
deve essere inserito nell'offerta economica. 
    6.  Al  fine  di  portare  a  compimento  i  lavori   nei   tempi
programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76  del  2020  si  applica
fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 
    7. La  progettazione,  oltre  a  quanto  previsto  dal  comma  1,
dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' intesa anche
ad assicurare la massima contrazione dei tempi di  realizzazione  dei
lavori. 
    8.  Per  quanto  non  espressamente   derogato   dalla   presente
ordinanza,  agli  interventi  di  cui  alla  presente  ordinanza   si
applicano le norme del codice dei contratti pubblici,  approvato  con
decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla  legge
11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del  decreto-legge  n.  77
del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29  luglio  2021,  n.
108, ove applicabili e piu' favorevoli. 
    9. Il  soggetto  attuatore,  d'intesa  con  il  sub  Commissario,
individua le opere per cui applicare i  processi  di  rendicontazione
della  sostenibilita'  degli  edifici  in  conformita'  a  protocolli
energetico ambientali,  rating  system  nazionali  o  internazionali,
avendo ad obiettivo il raggiungimento delle  relative  certificazioni
di sostenibilita'. 
    10. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59, comma 1, quarto
periodo, del decreto legislativo n. 50  del  2016,  puo'  affidare  i
lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo.  In  tal  caso,
entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione  dei  progetti,  il
soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle  prestazioni  oggetto
di contratto sotto riserva di legge. 
    11. Nei limiti della  soglia  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria
e architettura per la ricostruzione, riparazione e  ripristino  delle
opere di cui alla  presente  ordinanza,  possono  essere  oggetto  di
partizione  qualora,  pur  avendo  piu'  omogeneita'  tipologiche   e
funzionali, siano relativi ad attivita' autonome  e  separabili,  ivi
inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono
la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi  di
recupero modulare di un  unico  edificio  per  renderlo  parzialmente
fruibile in tempi piu' rapidi. 
    12. Per gli affidamenti di contratti di  importo  inferiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  e'
facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei  contratti
anche in deroga al termine dilatorio di cui  all'art.  32,  comma  9,
decreto legislativo n. 50 del 2016. 
    13. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge  n.  32  del
2019, il soggetto attuatore puo'  decidere  che  le  offerte  saranno
esaminate  prima  della  verifica  dell'idoneita'   degli   offerenti
applicando la procedura di cui all'art. 133,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 anche per le  procedure  negoziate,  senza
bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e
oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale  facolta'  puo'
essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. 
    14. Il  soggetto  attuatore  puo'  ricorrere  agli  strumenti  di
modellazione elettronica dei processi anche per  importi  diversi  da
quelli di cui al decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 560 del 2017. 
    15. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di  gara
la gestione e consegna dei lavori per  parti  funzionali  secondo  le
esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma  ravvisate
congiuntamente al sub Commissario.»; 
  Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023,  «Disposizioni
urgenti per la semplificazione degli interventi in  attuazione  delle
ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022  e
n. 137 del 29 marzo 2023»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1 («Semplificazioni  procedurali  per
l'affidamento dei contratti»), comma 2-bis, introdotto dall'ordinanza
speciale n. 91 del 27 dicembre 2024, ai sensi del quale: 
    «2-bis. Ai fini di cui al primo comma,  i  soggetti  responsabili
degli  interventi  di  attuazione  delle  citate  ordinanze,  possono
procedere all'affidamento diretto dei contratti di  lavori  ai  sensi
dell'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, sino a
un importo massimo di euro 400.000 e fermo il rispetto del  principio
di rotazione.»; 
  Vista, altresi', l'ordinanza n. 250 del 22 dicembre  2025,  recante
«Approvazione  del  Nuovo  Piano  di  ricostruzione  di  altre  opere
pubbliche localizzate nei territori della  Regione  Abruzzo  e  della
Regione Lazio»; 
  Visto, in particolare,  l'art.  4  («Disposizioni  acceleratorie  e
deroghe normative») il quale stabilisce, inter alia, che: 
    2. I soggetti attuatori degli interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza, possono procedere all'affidamento diretto: [...] (ii)  dei
contratti di lavori sino a un importo massimo di 400.000 euro, con le
modalita' previste dall'art. 50, comma 1, del decreto legislativo  n.
36 del 2023 e fermo il rispetto del principio di rotazione»; 
  Considerato che non sussistono ragioni sostanziali per applicare un
regime diversificato per le procedure da  seguire  per  l'affidamento
dei contratti di lavori per  la  realizzazione  degli  interventi  di
ricostruzione delle opere pubbliche inseriti nelle ordinanze nn.  109
del 2020, 129 del 2022, 137 del 2023  e  250  del  2025,  rispetto  a
quelle previste per analoghi  interventi  ricompresi  nell'ambito  di
applicazione dell'ordinanza speciale n. 36 del 2022 quanto ai  Comuni
di Force, Rotella e Sant'Angelo in Pontano; 
  Considerato  che  l'uniformazione  delle   previsioni   applicative
agevolerebbe e semplificherebbe l'operativita' dei  diversi  soggetti
attuatori e dello stesso Ufficio speciale per la ricostruzione  delle
Marche; 
  Ritenuto, pertanto, nell'esercizio dei poteri di deroga  prescritti
dalla normativa vigente, di  integrare  di  conseguenza  l'articolato
dell'ordinanza speciale n. 36 del 2022 introducendo una  disposizione
analoga a quella prevista dall'art. 1,  comma  2-bis,  dell'ordinanza
speciale n. 49 del 2023 e dall'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 250
del 2025; 
  Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte  le  condizioni  previste
dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020  e  dall'art.
2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo  di  implementare  e
accelerando, semplificando le procedure amministrative a  monte,  gli
interventi di ricostruzione nelle  realta'  territoriali  marchigiane
oggetto dell'ordinanza speciale n. 36 del 2022; 
  Ritenuta,  pertanto,  sussistente  la  necessita'   di   dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza; 
  Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 5  marzo  2026
con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
               Modifiche all'ordinanza speciale n. 36 
                         del 20 maggio 2022 
 
  1. Dopo l'art. 7 dell'ordinanza speciale n. 36 del 20  maggio  2022
e' inserito il seguente articolo: 
    «Art.  7-bis  (Ulteriore  disposizioni  di  semplificazione   per
l'affidamento dei contratti di lavori pubblici). - 1. In  alternativa
a quanto previsto dal precedente articolo  7,  i  soggetti  attuatori
degli  interventi  possono  procedere  all'affidamento  diretto   dei
contratti di lavori ai sensi  dell'art.  50,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sino a un importo massimo  di  euro
400.000 e fermo il rispetto del principio di rotazione.».