Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze,  adottate  nell'ambito  della  cabina   di   coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre  2025,  n.  199,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il  quale
e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza  di  cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026; 
  Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025,  con
il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione
del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma
4, del decreto-legge n. 189 del  2016;  stabilendo  altresi'  che  le
previsioni  di  cui  agli  articoli  3,  50  e  50-bis   del   citato
decreto-legge n. 189 del 2016,  si  applicano  per  l'anno  2026  nel
limite di spesa di 59 milioni di euro; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n.  76
del 2020, secondo il  quale  «il  Commissario  straordinario  di  cui
all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  nei  comuni  di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189  del
2016, individua con propria  ordinanza  gli  interventi  e  le  opere
urgenti  e   di   particolare   criticita',   anche   relativi   alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma  2,
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco  di  tali  interventi  e  opere  e'
comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  che  puo'
impartire direttive. Per il coordinamento e  la  realizzazione  degli
interventi e delle opere di cui al  presente  comma,  il  Commissario
straordinario puo' nominare fino a due  sub-commissari,  responsabili
di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art.  15
del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore  competente,
che agisce  sulla  base  delle  ordinanze  commissariali  di  cui  al
presente comma»; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020,  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante  "Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale",  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il
1° luglio 2023; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  2024,  n.  209,  recante
«Disposizioni  integrative  e  correttive  al  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36»,  il
quale  ha  apportato  numerose  modifiche  al  Codice  dei  contratti
pubblici vigente; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» ove applicabile ratione temporis; 
  Viste le ordinanze: 
    a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di
ricostruzione pubblica ai sensi  del  decreto  legislativo  31  marzo
2023, n. 36»; 
    b. n. 162 del 20  dicembre  2023,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; 
    c. n. 196  del  28  giugno  2024,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; 
    d. n. 214 del 23  dicembre  2024,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28  giugno  2023  e  disposizioni  in
materia di Building information modeling - BIM»; 
    e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia  di
ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in
vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; 
    f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia  di
qualificazione delle stazioni appaltanti per la  fase  di  esecuzione
dei contratti pubblici, Uffici speciali per  la  ricostruzione  e  di
Building information modeling - BIM»; 
    g. n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in  materia
di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione
dei contratti pubblici, Uffici speciali per  la  ricostruzione  e  di
Building information modeling - BIM»; 
  Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre  2022,  con  la  quale  e'
stato approvato il Testo unico della  ricostruzione  privata  (TURP),
nonche' tutte le successive ordinanze che  ne  hanno  disposto  delle
correzioni, modifiche ed integrazioni; 
  Vista  l'ordinanza  n.  109   del   23   dicembre   2020,   recante
«Approvazione  elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche
nonche' disposizioni organizzative e definizione delle  procedure  di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
  Vista l'ordinanza  commissariale  n.  126  del  28  aprile  2022  e
successive modifiche ed integrazioni, recante «Misure in  materia  di
eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile; 
  Visto il  decreto  commissariale  n.  400  del  2022  e  successive
modificazioni e  integrazioni,  di  approvazione  di  linee  guida  e
indirizzi applicativi della struttura  commissariale  in  materia  di
ricostruzione pubblica, per quanto compatibile; 
  Vista l'ordinanza speciale n. 40 del  30  dicembre  2022,  recante:
«Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di  Pretare,
Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in
Comune di Arquata del Tronto»; 
  Dato atto, in particolare, che  la  citata  ordinanza  speciale  n.
40/2022  individua  l'Ufficio  speciale  ricostruzione  Marche   (USR
Marche) quale soggetto attuatore per gli interventi ivi  disciplinati
e prevede un finanziamento per la frazione Capodacqua  pari  ad  euro
6.463.591,55   di   cui   euro   3.915.645,00   per   interventi   di
riconfigurazione morfologica  dei  suoli  fondali  dell'abitato -  1°
stralcio,  euro   682.496,65   per   interventi   di   ripristino   e
realizzazione della rete viaria - 1° stralcio, euro 1.607.102,80  per
interventi  di  realizzazione  delle  reti  dei   sottoservizi -   1°
stralcio,  euro  150.000,00  per  interventi  di  consolidamento  dei
dissesti  interessanti  il  nucleo  abitato -  1°  stralcio,  ed   un
finanziamento di euro 108.347,10 per  «Acquisizione  delle  aree  ove
previste nuove localizzazioni»; 
  Visti la  richiesta  di  indizione  della  Conferenza  dei  servizi
speciale, trasmessa dall'USR Marche per l'approvazione  del  Progetto
di fattibilita' tecnico-economica-PFTE relativo agli interventi nella
frazione Capodacqua e gli esiti della stessa,  con  acquisizione  dei
pareri e delle prescrizioni degli enti competenti; 
  Visto il parere di congruita' economica  espresso  dalla  Struttura
commissariale sull'importo complessivo risultante dal Quadro  tecnico
economico del  PFTE  pari  a  euro  8.200.000,00,  con  evidenza  del
relativo incremento rispetto alle previsioni dell'ordinanza  speciale
n. 40/2022; 
  Vista la relazione istruttoria del  sub-commissario  sugli  aumenti
per la frazione di Capodacqua a valle della  progettazione  esecutiva
(nota prot. CGRTS-0007881-A-24/02/2026), dalla quale  emerge  che,  a
valle  della  progettazione  esecutiva  e   del   recepimento   delle
prescrizioni,   nonche'    dell'aggiornamento    prezzi    e    degli
approfondimenti  tecnici,   l'importo   complessivo   dell'intervento
risulta  pari  a  euro  10.300.000,00,   con   incremento   di   euro
2.100.000,00 rispetto al PFTE e con necessita' di ricomprendere anche
la componente IVA non contabilizzata nel  QTE  del  PFTE  per  errore
materiale; 
  Considerato che dalla  citata  relazione  emerge  che  l'incremento
registrato   in   fase   PFTE   e'   riconducibile,   tra    l'altro,
all'adeguamento dei prezzi, alla definizione di soluzioni progettuali
maggiormente idonee e all'attribuzione di rilevanza  strategica  alle
opere,  come  rappresentato  negli  atti   istruttori;   l'incremento
ulteriore in fase di progettazione  esecutiva  deriva  principalmente
dall'aggiornamento prezzi, dal recepimento delle prescrizioni e dagli
approfondimenti   tecnici   conseguenti   al   passaggio   dal   PFTE
all'esecutivo, nonche' dalla necessita'  di  includere  correttamente
l'IVA sui lavori e le  somme  a  disposizione  parametrate  ai  nuovi
importi non contabilizzata nel quadro tecnico economico del PFTE  per
errore materiale; 
  Rilevato che, dalla citata relazione istruttoria,  emerge  che,  in
esito  alla  progettazione  esecutiva  ed  anche  in  ragione   delle
prescrizioni fornite dai pareri espressi in  Conferenza  dei  servizi
speciale, nonche' dell'aggiornamento prezzi e  degli  approfondimenti
tecnici effettuati, e' sorta la necessita' di un ulteriore incremento
pari ad euro 2.100.000,00, imputabile  anche  all'adeguamento  prezzi
associato all'aggiornamento delle voci di computo rispetto  al  nuovo
prezzario  regionale,  con  necessita'  di  ricomprendere  anche   la
componente IVA non contabilizzata nel quadro  tecnico  economico  del
PFTE per errore materiale; 
  Considerato che gli interventi nella frazione Capodacqua  attengono
alla messa in sicurezza e riconfigurazione morfologica dei suoli,  al
ripristino e  realizzazione  della  viabilita',  al  rifacimento  dei
sottoservizi  (reti   idriche,   fognarie,   energia,   illuminazione
pubblica, gas e  telecomunicazioni)  nonche'  al  consolidamento  dei
dissesti  insistenti   sul   nucleo   abitato,   con   finalita'   di
ricostruzione pubblica essenziale e funzionale alla piena fruibilita'
dell'abitato e al rientro in sicurezza; 
  Ritenuto necessario, per assicurare la completa realizzazione degli
interventi e la coerenza tra copertura finanziaria e quadro economico
dell'opera, procedere all'incremento del finanziamento gia'  disposto
dall'ordinanza speciale n. 40/2022 per la frazione  Capodacqua,  fino
alla concorrenza dell'importo  complessivo  risultante  dal  progetto
esecutivo; 
  Ritenuto che l'incremento di risorse sia coerente con i presupposti
e le finalita' dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge  n.  76/2020,
in quanto strettamente funzionale alla conclusione dell'intervento ed
alla  rimozione  di   condizioni   ostative   al   pieno   ripristino
dell'abitato; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  incrementare  l'importo   stanziato   per
l'intervento in oggetto per euro 3.944.755,55,  in  aumento  rispetto
all'importo  di  euro  6.355.244,45  programmato   per   gli   stessi
interventi in ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022  ex  art.
11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del  2020,  avente  per  oggetto
«Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di  Pretare,
Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in
Comune di Arquata del Tronto»; 
  Ritenuto, pertanto, di modificare nei termini indicati  l'ordinanza
speciale n. 40 del  30  dicembre  2022  ex  art.  11,  comma  2,  del
decreto-legge 76 del 2020; 
  Verificati  la  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie   nella
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge
n. 189 del 2016 che, alla data del 1° marzo 2026,  e'  pari  ad  euro
1.553.929.025,04 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova
programmazione  che,  alla   medesima   data,   e'   pari   ad   euro
646.154.677,30; 
  Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte  le  condizioni  previste
dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020  e  dall'art.
2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo  di  dare  immediato
impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione della frazione  di
Capodacqua nel Comune di Arquata del Tronto; 
  Ritenuta,  pertanto,  sussistente  la  necessita'   di   dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza; 
  Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 5  marzo  2026
con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica  dell'ordinanza  speciale  n.  40  del  30  dicembre   2022.
  Incremento del finanziamento per gli interventi di ripristino delle
  opere di urbanizzazione  nella  frazione  Capodacqua  -  Comune  di
  Arquata del Tronto 
 
  1. Per l'intervento nel  Comune  di  Arquata  del  Tronto,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera f) dell'ordinanza speciale n. 40 del  30
dicembre  2022  «Ripristino  delle  opere  di  urbanizzazione   nelle
frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara  del  Tronto,  Tufo,
Capodacqua,  Trisungo  in  Comune  di  Arquata  del  Tronto»  -  CUP:
F21I22000560005, e' autorizzato un incremento del contributo pari  ad
euro 3.944.755,55,  a  valere  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
all'art. 4,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016  cosi'
distribuito: 
    interventi di  riconfigurazione  morfologica  dei  suoli  fondali
dell'abitato - 1° stralcio: importo aggiuntivo di  euro  1.178.613,49
rispetto all'importo programmato di euro 3.915.645,00, per un importo
complessivo aggiornato di euro 5.094.258,49; 
    interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria  -  1°
stralcio: importo aggiuntivo di euro 97.048,25  rispetto  all'importo
programmato di euro 682.496,65, per un importo complessivo aggiornato
di euro 779.544,90; 
    interventi di realizzazione delle  reti  dei  sottoservizi  -  1°
stralcio:  importo   aggiuntivo   di   euro   1.659.364,67   rispetto
all'importo programmato di euro 1.607.102,80 per un  importo  per  un
importo complessivo aggiornato di euro 3.266.467,47; 
    interventi di consolidamento dei dissesti interessanti il  nucleo
abitato -  1°  stralcio:  importo  aggiuntivo  di  euro  1.009.729,14
rispetto all'importo programmato di euro 150.000,00  per  un  importo
complessivo aggiornato di euro 1.159.729,14. 
  2. In conseguenza dell'incremento, l'art. 1, comma 1,  lettera  f),
della citata ordinanza speciale n. 40  del  2022  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «f) in frazione di Capodacqua: 
      16)  Interventi  di  riconfigurazione  morfologica  dei   suoli
fondali dell'abitato - 1° stralcio, per un importo  stimato  di  euro
5.094.258,49; 
      17)  Interventi  di  ripristino  e  realizzazione  della   rete
viaria - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 779.544,90; 
      18) Interventi di realizzazione delle reti  dei  sottoservizi -
1° stralcio, per un importo stimato di euro 3.266.467,47; 
      19) Interventi di consolidamento dei dissesti  interessanti  il
nucleo abitato  -  1°  stralcio,  per  un  importo  stimato  di  euro
1.159.729,14». 
  3. Resta invariato l'importo di euro 108.347,10 stanziato dall'art.
5, comma 1, lettera f), n. 28  della  citata  ordinanza  speciale  n.
40/2022,  per  l'acquisizione   delle   aree   ove   previste   nuove
localizzazioni.