IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Vista la legge del 13  giugno  2025,  n.  91,  recante  «Delega  al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione  di
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione  europea  2024»
e, in particolare, l'articolo 24; 
  Visto il regolamento (UE) 2023/988 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza  generale  dei
prodotti che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, e che abroga  la  direttiva  2001/95/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio  e  la  direttiva  87/357/CEE  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 che fissa le norme in materia
di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del  mercato  e  sulla
conformita' dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE  e  i
regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011; 
  Vista la legge 4 novembre  1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
«Codice del consumo»; 
  Visto il decreto legislativo  12  ottobre  2022,  n.  157,  recante
«Adeguamento  della  normativa  nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema
di vigilanza del mercato»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 marzo 2026; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione e del Ministro delle  imprese  e  del  made  in
Italy, di concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, dell'economia  e  delle  finanze,  della
giustizia, dell'interno, della salute, del lavoro e  delle  politiche
sociali e delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche alle premesse del codice del consumo, di cui 
           al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 
 
  1. Alle  premesse  del  codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il sesto Visto e' inserito
il seguente: 
    «Visto il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza  generale  dei
prodotti che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, e che abroga  la  direttiva  2001/95/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio  e  la  direttiva  87/357/CEE  del
Consiglio;». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12
          settembre 1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante:  «Norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 3 del 4 gennaio 2013. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24 della  legge  13
          giugno 2025, n. 91, recante:  «Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  145  del  25
          giugno 2025: 
                «Art. 24 (Delega al Governo per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2023/988 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  10
          maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti,
          che  modifica  il  regolamento  (UE)   n.   1025/2012   del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  e  la  direttiva  (UE)
          2020/1828 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  e  che
          abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio). - 1. Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla  data
          di entrata in vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi  per  l'adeguamento  della   normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2023/988
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
          specifici: 
                  a)    apportare    le    necessarie    abrogazioni,
          modificazioni e integrazioni al codice del consumo, di  cui
          al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di
          assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate  in
          attuazione del regolamento (UE) 2023/988 ed  effettuare  il
          coordinamento  delle   residue   disposizioni   anche   con
          riferimento  al  sistema  RAPEX/Safety  Gate  e  al  Safety
          Business Gateway ferme restando le competenze per categoria
          di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a
          ciascuna autorita' di vigilanza  del  mercato,  cosi'  come
          individuata dal decreto legislativo  12  ottobre  2022,  n.
          157; 
                  b) garantire la coerenza con  il  quadro  normativo
          dell'Unione europea in materia di vigilanza del  mercato  e
          conformita' dei prodotti, di cui al decreto legislativo  12
          ottobre 2022, n. 157; 
                  c)  aggiornare  il  sistema  sanzionatorio  per  la
          violazione  delle  disposizioni  in  materia  di  sicurezza
          generale dei prodotti  e  integrare  le  nuove  fattispecie
          sanzionatorie  derivanti  dall'attuazione  del  regolamento
          (UE)  2023/988,  attraverso  la  previsione   di   sanzioni
          efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita'  e  alla
          durata delle relative violazioni, anche in  relazione  alle
          diverse  fasi  della  filiera  commerciale  e  ai  soggetti
          coinvolti, ferme restando le competenze  per  categorie  di
          prodotti, non coperti dalle norme armonizzate,  in  capo  a
          ciascuna autorita' di vigilanza  del  mercato,  cosi'  come
          individuata dal decreto legislativo  12  ottobre  2022,  n.
          157,  nonche'  garantire  la  celerita',  l'economicita'  e
          l'efficacia   dell'azione    amministrativa    anche    nei
          procedimenti sanzionatori; 
                  d) individuare, nelle ipotesi di  prodotti  forniti
          online o attraverso altri mezzi di vendite  a  distanza,  i
          soggetti  responsabili  della  catena  di   fornitura   nei
          confronti dei quali possono essere irrogate le  sanzioni  e
          imposte le altre misure amministrative  per  le  violazioni
          commesse; 
                  e)  prevedere  una   disciplina   transitoria   per
          assicurare la commerciabilita'  dei  prodotti  immessi  sul
          mercato prima del  13  dicembre  2024,  conformemente  alla
          direttiva  2001/95/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 3 dicembre 2001; 
                  f)  prevedere,  previo   versamento   in   apposito
          capitolo  di  entrata  del   bilancio   dello   Stato,   la
          riassegnazione   delle   somme   introitate    a    seguito
          dell'irrogazione  delle   nuove   sanzioni   amministrative
          pecuniarie di cui alla lettera c), agli  appositi  capitoli
          di spesa delle autorita' di vigilanza del mercato ai  sensi
          del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, per essere
          destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato. Per
          le autorita' di  vigilanza  che  non  sono  Amministrazioni
          centrali    la    riassegnazione    avviene     in     capo
          all'Amministrazione centrale titolare  delle  attivita'  di
          indirizzo,  vigilanza  e  controllo   per   il   successivo
          trasferimento alle medesime autorita'. 
                3. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.    Le    autorita'     interessate     provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - Il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla  sicurezza
          generale dei prodotti che modifica il regolamento  (UE)  n.
          1025/2012 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  la
          direttiva (UE)  2020/1828  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  e  che  abroga  la  direttiva  2001/95/CE   del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   e   la   direttiva
          87/357/CEE  del  Consiglio  («regolamento  sulla  sicurezza
          generale dei prodotti») e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  23
          maggio 2023 Serie L 135/1. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,  che  fissa  le
          norme in materia di accreditamento e abroga il  regolamento
          (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008
          Serie L 218/30. 
              - Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 20 giugno 2019,  sulla  vigilanza  del
          mercato e sulla conformita' dei prodotti e che modifica  la
          direttiva 2004/42/CE e i regolamenti  (CE)  n.  765/2008  e
          (UE) n. 305/2011 e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  25  giugno
          2019 Serie L 169/1. 
              -  La  legge  24  novembre  1981,  n.   689,   recante:
          «Modifiche al sistema penale» e' pubblicata nella  Gazzetta
          ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981. 
              - Il decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,
          recante: «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della
          legge 29 luglio 2003, n. 229» e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 162 dell'8 ottobre 2005, n. 235. 
              - Il decreto  legislativo  12  ottobre  2022,  n.  157,
          recante:  «Adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,   del   20   giugno   2019,   e
          semplificazione  e  riordino  del   relativo   sistema   di
          vigilanza  del  mercato»  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          ufficiale 22 ottobre 2022, n. 248; 
              - Il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  recante:
          «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni  dei  Ministeri»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          ufficiale 11  novembre  2022,  n.  264  e  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al decreto 6 settembre 2005, n. 206
          si vedano le note alle premesse.