IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge del 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024»
e, in particolare, l'articolo 24;
Visto il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei
prodotti che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento
europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del
Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 che fissa le norme in materia
di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla
conformita' dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i
regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;
Vista la legge 4 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al
sistema penale»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
«Codice del consumo»;
Visto il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, recante
«Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema
di vigilanza del mercato»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 marzo 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione e del Ministro delle imprese e del made in
Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della
giustizia, dell'interno, della salute, del lavoro e delle politiche
sociali e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alle premesse del codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. Alle premesse del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il sesto Visto e' inserito
il seguente:
«Visto il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei
prodotti che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento
europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del
Consiglio;».
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12
settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013.
- Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 13
giugno 2025, n. 91, recante: «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25
giugno 2025:
«Art. 24 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti,
che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE)
2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che
abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) apportare le necessarie abrogazioni,
modificazioni e integrazioni al codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di
assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in
attuazione del regolamento (UE) 2023/988 ed effettuare il
coordinamento delle residue disposizioni anche con
riferimento al sistema RAPEX/Safety Gate e al Safety
Business Gateway ferme restando le competenze per categoria
di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a
ciascuna autorita' di vigilanza del mercato, cosi' come
individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n.
157;
b) garantire la coerenza con il quadro normativo
dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e
conformita' dei prodotti, di cui al decreto legislativo 12
ottobre 2022, n. 157;
c) aggiornare il sistema sanzionatorio per la
violazione delle disposizioni in materia di sicurezza
generale dei prodotti e integrare le nuove fattispecie
sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento
(UE) 2023/988, attraverso la previsione di sanzioni
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' e alla
durata delle relative violazioni, anche in relazione alle
diverse fasi della filiera commerciale e ai soggetti
coinvolti, ferme restando le competenze per categorie di
prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a
ciascuna autorita' di vigilanza del mercato, cosi' come
individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n.
157, nonche' garantire la celerita', l'economicita' e
l'efficacia dell'azione amministrativa anche nei
procedimenti sanzionatori;
d) individuare, nelle ipotesi di prodotti forniti
online o attraverso altri mezzi di vendite a distanza, i
soggetti responsabili della catena di fornitura nei
confronti dei quali possono essere irrogate le sanzioni e
imposte le altre misure amministrative per le violazioni
commesse;
e) prevedere una disciplina transitoria per
assicurare la commerciabilita' dei prodotti immessi sul
mercato prima del 13 dicembre 2024, conformemente alla
direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 dicembre 2001;
f) prevedere, previo versamento in apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la
riassegnazione delle somme introitate a seguito
dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative
pecuniarie di cui alla lettera c), agli appositi capitoli
di spesa delle autorita' di vigilanza del mercato ai sensi
del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, per essere
destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato. Per
le autorita' di vigilanza che non sono Amministrazioni
centrali la riassegnazione avviene in capo
all'Amministrazione centrale titolare delle attivita' di
indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo
trasferimento alle medesime autorita'.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le autorita' interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza
generale dei prodotti che modifica il regolamento (UE) n.
1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la
direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del
Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
87/357/CEE del Consiglio («regolamento sulla sicurezza
generale dei prodotti») e' pubblicata nella G.U.U.E. 23
maggio 2023 Serie L 135/1.
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le
norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento
(CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008
Serie L 218/30.
- Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del
mercato e sulla conformita' dei prodotti e che modifica la
direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e
(UE) n. 305/2011 e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno
2019 Serie L 169/1.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante:
«Modifiche al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante: «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 162 dell'8 ottobre 2005, n. 235.
- Il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157,
recante: «Adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e
semplificazione e riordino del relativo sistema di
vigilanza del mercato» e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 22 ottobre 2022, n. 248;
- Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 11 novembre 2022, n. 264 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto 6 settembre 2005, n. 206
si vedano le note alle premesse.