La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione della Giornata della ristorazione
1. La Repubblica riconosce il terzo sabato del mese di maggio di
ogni anno quale Giornata della ristorazione, al fine di valorizzare e
rafforzare il ruolo della ristorazione italiana nelle sue diverse
forme e tipologie, perseguendo i valori della relazione, della
condivisione, del convivio e della comunita' e ispirandosi ai
seguenti principi:
a) inclusione e sostenibilita' ambientale, economica, sociale,
generazionale e imprenditoriale;
b) qualificazione dell'offerta attraverso la promozione delle
tradizioni gastronomiche e dell'utilizzo dei prodotti agroalimentari
sostenibili e di qualita';
c) sicurezza e legalita' attraverso il rispetto delle regole,
l'adozione dei comportamenti utili a favorire la salubrita'
alimentare, la trasparenza e la tracciabilita' nonche' il contrasto
dei comportamenti lesivi della dignita' del settore;
d) promozione di un sistema alimentare piu' equo, sano e
rispettoso del lavoro e dell'ecosistema;
e) promozione dell'immagine della ristorazione, valorizzando la
tradizione gastronomica italiana quale eccellenza riconosciuta nello
scenario internazionale.
2. La Giornata di cui al comma 1 costituisce un evento diffuso che
coinvolge i pubblici esercizi della ristorazione situati in Italia e
all'estero, quali agenzie culturali del territorio e del made in
Italy.
3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili
di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante
«Disposizioni in materia di ricorrenze festive», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.