La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
            Istituzione della Giornata della ristorazione 
 
  1. La Repubblica riconosce il terzo sabato del mese  di  maggio  di
ogni anno quale Giornata della ristorazione, al fine di valorizzare e
rafforzare il ruolo della ristorazione  italiana  nelle  sue  diverse
forme e  tipologie,  perseguendo  i  valori  della  relazione,  della
condivisione,  del  convivio  e  della  comunita'  e  ispirandosi  ai
seguenti principi: 
    a) inclusione e sostenibilita'  ambientale,  economica,  sociale,
generazionale e imprenditoriale; 
    b) qualificazione dell'offerta  attraverso  la  promozione  delle
tradizioni gastronomiche e dell'utilizzo dei prodotti  agroalimentari
sostenibili e di qualita'; 
    c) sicurezza e legalita' attraverso  il  rispetto  delle  regole,
l'adozione  dei  comportamenti  utili  a   favorire   la   salubrita'
alimentare, la trasparenza e la tracciabilita' nonche'  il  contrasto
dei comportamenti lesivi della dignita' del settore; 
    d)  promozione  di  un  sistema  alimentare  piu'  equo,  sano  e
rispettoso del lavoro e dell'ecosistema; 
    e) promozione dell'immagine della ristorazione,  valorizzando  la
tradizione gastronomica italiana quale eccellenza riconosciuta  nello
scenario internazionale. 
  2. La Giornata di cui al comma 1 costituisce un evento diffuso  che
coinvolge i pubblici esercizi della ristorazione situati in Italia  e
all'estero, quali agenzie culturali del  territorio  e  del  made  in
Italy. 
  3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli  effetti  civili
di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  La  legge  27   maggio   1949,   n.   260,   recante
          «Disposizioni  in  materia  di  ricorrenze   festive»,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.