IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»;
Visto, in particolare, l'articolo 112 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che disciplina il
procedimento negoziale tra la delegazione di parte pubblica e la
delegazione sindacale, composta dalle organizzazioni sindacali
rappresentative del personale diplomatico, per la regolamentazione di
alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera
diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini
della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un
decreto del Presidente della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n.
85, recante «Recepimento dell'Accordo sindacale per il personale
della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
5 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28
settembre 2022, recante «Individuazione della delegazione sindacale
che partecipa al procedimento negoziale per la definizione
dell'accordo per il triennio 2022 - 2024, riguardante il personale
della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
Italia»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale della
carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia,
per il triennio 2022-2024, sottoscritta il 4 marzo 2026, ai sensi del
citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18
del 1967, dalla delegazione di parte pubblica e dall'Organizzazione
sindacale SNDMAE rappresentativa sul piano nazionale del personale
della carriera diplomatica;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, n. 2754, adottato in
attuazione del citato articolo 112 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967;
Visto l'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n.
234;
Visto l'articolo 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;
Visto l'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
che dispone in ordine al finanziamento del predetto accordo
sindacale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 marzo 2026, con la quale e' stata approvata la
predetta ipotesi di accordo, previa verifica delle compatibilita'
finanziarie, ai sensi del citato articolo 112 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro
dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, il
presente decreto si applica al personale della carriera diplomatica,
relativamente al servizio prestato in Italia.
N O T E
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 112 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante:
«Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio
1967:
«Art. 112 (Procedimento negoziale per la disciplina
di alcuni aspetti del rapporto di impiego). - I seguenti
aspetti del rapporto di impiego del personale della
carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento
negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta
dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e
dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative del personale
diplomatico, con cadenza triennale tanto per la parte
economica che normativa, i cui contenuti sono recepiti con
decreto del Presidente della Repubblica:
a) il trattamento economico, strutturato sulla base
dei criteri indicati nei commi seguenti;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilita';
e) l'aspettativa per motivi di salute e di
famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) aspettative ed i permessi sindacali.
Ai fini dell'applicazione del primo comma del
presente articolo si considerano rappresentative del
personale diplomatico le organizzazioni sindacali che
abbiano una rappresentativita' non inferiore al cinque per
cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso
dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei
contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate nell'ambito considerato.
La delegazione sindacale e' individuata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
Ministro degli affari esteri.
Il procedimento negoziale si svolge secondo le
seguenti modalita':
a) a procedura negoziale e' avviata del Ministro
per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della
scadenza dei termini di cui al primo comma del presente
articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione
di un'ipotesi di accordo;
b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
c) l'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio;
d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri,
verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le
eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede,
approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti
con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale
si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
Il procedimento negoziale di cui al primo comma del
presente articolo, in relazione alla specificita' ed
unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica, assicura,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in
tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del
trattamento economico del personale della carriera
diplomatica. Il trattamento economico e' onnicomprensivo,
con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale,
ed e' articolato in una componente stipendiale di base,
nonche' in altre due componenti, correlate la prima alle
posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle
responsabilita' esercitati e la seconda ai risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
La componente stipendiale di base verra' determinata
tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato
rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno
dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte
dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in
Italia, sulla base dei livelli di responsabilita' e di
rilevanza degli incarichi assegnati, e' effettuata con
decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le
organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del
presente articolo. La componente del trattamento economico
correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli
incarichi e alle responsabilita' esercitati, verra'
attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al
primo comma del presente articolo, a tutto il personale
della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato
rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali
e gli incarichi del livello piu' elevato.
La componente del trattamento economico correlata ai
risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi
disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verra'
attribuita tenendo conto della efficacia, della
tempestivita' e della produttivita' del lavoro svolto dai
funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli
affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui
al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla
individuazione delle modalita' per la valutazione dei
risultati conseguiti dai singoli funzionari.
Per il finanziamento delle componenti retributive di
posizione e di risultato, e' costituito un apposito fondo,
nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie,
diverse da quelle destinate allo stipendio di base,
individuate a tale scopo tramite il procedimento
negoziale.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
2018, n. 85, recante: «Recepimento dell'Accordo sindacale
per il personale della carriera diplomatica, relativamente
al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo
ed economico 2016-2018», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2018.
- Si riporta il testo del comma 609, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021:
«609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
per i miglioramenti economici del personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni
di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si
da' luogo, nelle more della definizione dei citati
contratti collettivi nazionali di lavoro e dei
provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di
diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle
disposizioni vigenti in materia, all'erogazione
dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi
trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella
misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello
0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello
0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi,
comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di
cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge
31 dicembre 2009, n. 196.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
18 ottobre 2023, n. 145, recante: «Misure urgenti in
materia economica e fiscale, in favore degli enti
territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244
del 18 ottobre 2023, convertito con modificazioni dalla
legge 15 dicembre 2023, n. 191:
«Art. 3 (Anticipo rinnovo contratti pubblici). - 1.
Nelle more della definizione del quadro finanziario
complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il
triennio 2022-2024, per il personale con contratto di
lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle
amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento
di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023
e' incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a
6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato,
salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto
incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del
beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in
2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi
dell'articolo 23.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono
erogare al proprio personale dipendente a tempo
indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le
modalita' e nella misura di cui al medesimo comma 1 con
oneri a carico dei propri bilanci.
3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
il primo periodo e' sostituito dal seguente: «in caso di
concessione di prestiti si assume il 50 per cento della
differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di
ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di
concessione del prestito e l'importo degli interessi
calcolato al tasso applicato sugli stessi».
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.».
- Si riporta il testo del comma 27, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023:
«27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli
oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in
aggiunta a quanto gia' previsto dall'articolo 3 del
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di
3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui
al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai
fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo
massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 112 del citato decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, si vedano le note alle
premesse.