IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»; 
  Visto, in  particolare,  l'articolo  112  del  citato  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  18  del  1967,  che  disciplina  il
procedimento negoziale tra la delegazione  di  parte  pubblica  e  la
delegazione  sindacale,  composta  dalle   organizzazioni   sindacali
rappresentative del personale diplomatico, per la regolamentazione di
alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale  della  carriera
diplomatica, relativamente al servizio prestato in  Italia,  ai  fini
della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in  un
decreto del Presidente della Repubblica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n.
85, recante «Recepimento  dell'Accordo  sindacale  per  il  personale
della carriera diplomatica, relativamente  al  servizio  prestato  in
Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
5 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  227  del  28
settembre 2022, recante «Individuazione della  delegazione  sindacale
che  partecipa  al  procedimento   negoziale   per   la   definizione
dell'accordo per il triennio 2022 - 2024,  riguardante  il  personale
della carriera diplomatica, relativamente  al  servizio  prestato  in
Italia»; 
  Vista  l'ipotesi  di  accordo  sindacale  per  il  personale  della
carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato  in  Italia,
per il triennio 2022-2024, sottoscritta il 4 marzo 2026, ai sensi del
citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18
del 1967, dalla delegazione di parte pubblica  e  dall'Organizzazione
sindacale SNDMAE rappresentativa sul piano  nazionale  del  personale
della carriera diplomatica; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, n.  2754,  adottato  in
attuazione del citato articolo 112 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 18 del 1967; 
  Visto l'articolo 1, comma 609, della legge  30  dicembre  2021,  n.
234; 
  Visto l'articolo 3, del decreto-legge  18  ottobre  2023,  n.  145,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191; 
  Visto l'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
che  dispone  in  ordine  al  finanziamento  del   predetto   accordo
sindacale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 marzo 2026,  con  la  quale  e'  stata  approvata  la
predetta ipotesi di accordo,  previa  verifica  delle  compatibilita'
finanziarie, ai  sensi  del  citato  articolo  112  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro  degli  affari
esteri  e  della   cooperazione   internazionale   e   del   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 112  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18  e  successive  modificazioni,  il
presente decreto si applica al personale della carriera  diplomatica,
relativamente al servizio prestato in Italia. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'articolo  87,  quinto  comma,  della  Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 112 del decreto del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante:
          «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari  esteri»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del  18  febbraio
          1967: 
                «Art. 112 (Procedimento negoziale per  la  disciplina
          di alcuni aspetti del rapporto di impiego).  -  I  seguenti
          aspetti  del  rapporto  di  impiego  del  personale   della
          carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
          Italia, sono disciplinati sulla  base  di  un  procedimento
          negoziale tra una delegazione di parte  pubblica,  composta
          dal Ministro per la funzione pubblica, che la  presiede,  e
          dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio
          e della programmazione economica, o dai  Sottosegretari  di
          Stato rispettivamente delegati, ed  una  delegazione  delle
          organizzazioni  sindacali  rappresentative  del   personale
          diplomatico, con  cadenza  triennale  tanto  per  la  parte
          economica che normativa, i cui contenuti sono recepiti  con
          decreto del Presidente della Repubblica: 
                  a) il trattamento economico, strutturato sulla base
          dei criteri indicati nei commi seguenti; 
                  b) l'orario di lavoro; 
                  c) il congedo ordinario e straordinario; 
                  d) la reperibilita'; 
                  e)  l'aspettativa  per  motivi  di  salute   e   di
          famiglia; 
                  f) i permessi brevi per esigenze personali; 
                  g) aspettative ed i permessi sindacali. 
                 Ai  fini  dell'applicazione  del  primo  comma   del
          presente  articolo  si  considerano   rappresentative   del
          personale  diplomatico  le  organizzazioni  sindacali   che
          abbiano una rappresentativita' non inferiore al cinque  per
          cento, calcolata sulla base del dato  associativo  espresso
          dalla percentuale  delle  deleghe  per  il  versamento  dei
          contributi  sindacali  rispetto  al  totale  delle  deleghe
          rilasciate nell'ambito considerato. 
                La delegazione sindacale e' individuata  con  decreto
          del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Ministro degli affari esteri. 
                Il  procedimento  negoziale  si  svolge  secondo   le
          seguenti modalita': 
                  a) a procedura negoziale e'  avviata  del  Ministro
          per la funzione pubblica almeno quattro  mesi  prima  della
          scadenza dei termini di cui al  primo  comma  del  presente
          articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione
          di un'ipotesi di accordo; 
                  b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
          trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed  ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro osservazioni entro il termine di cinque  giorni  dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo; 
                  c) l'ipotesi di accordo e' corredata  da  prospetti
          contenenti l'individuazione del  personale  interessato,  i
          costi  unitari  e  gli  oneri  riflessi   del   trattamento
          economico, nonche'  la  quantificazione  complessiva  della
          spesa,  diretta  ed  indiretta,  con  l'indicazione   della
          copertura finanziaria complessiva per l'intero  periodo  di
          validita'. L'ipotesi di  accordo  non  puo'  in  ogni  caso
          comportare, direttamente o indirettamente, anche  a  carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a  quanto  stabilito  nel   documento   di   programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria e  nel  provvedimento  collegato,  nonche'  nel
          bilancio; 
                  d)  entro  quindici  giorni  dalla   sottoscrizione
          dell'ipotesi  di  accordo  il   Consiglio   dei   Ministri,
          verificate le compatibilita' finanziarie  ed  esaminate  le
          eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che  precede,
          approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti
          con decreto del Presidente della Repubblica, per  il  quale
          si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. 
                Il procedimento negoziale di cui al primo  comma  del
          presente  articolo,  in  relazione  alla  specificita'   ed
          unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica,  assicura,
          nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
          omogenei e proporzionati  secondo  appositi  parametri,  in
          tale sede definiti, rapportati  alla  figura  apicale,  del
          trattamento  economico   del   personale   della   carriera
          diplomatica. Il trattamento economico  e'  onnicomprensivo,
          con soppressione di ogni forma di automatismo  stipendiale,
          ed e' articolato in una  componente  stipendiale  di  base,
          nonche' in altre due componenti, correlate  la  prima  alle
          posizioni funzionali ricoperte  e  agli  incarichi  e  alle
          responsabilita'  esercitati  e  la  seconda  ai   risultati
          conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. 
                La componente stipendiale di base verra'  determinata
          tenendo conto dell'esigenza di realizzare un  proporzionato
          rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di  ciascuno
          dei rimanenti gradi della carriera diplomatica. 
                La graduazione delle posizioni  funzionali  ricoperte
          dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato  in
          Italia, sulla base dei  livelli  di  responsabilita'  e  di
          rilevanza degli  incarichi  assegnati,  e'  effettuata  con
          decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri,  sentite  le
          organizzazioni  sindacali  di  cui  al  secondo  comma  del
          presente articolo. La componente del trattamento  economico
          correlata  alle  posizioni  funzionali  ricoperte  ed  agli
          incarichi  e  alle   responsabilita'   esercitati,   verra'
          attribuita, tramite il procedimento  negoziale  di  cui  al
          primo comma del presente articolo,  a  tutto  il  personale
          della carriera  diplomatica,  mantenendo  un  proporzionato
          rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali
          e gli incarichi del livello piu' elevato. 
                La componente del trattamento economico correlata  ai
          risultati conseguiti, con  le  risorse  umane  ed  i  mezzi
          disponibili,  rispetto  agli  obiettivi  assegnati,  verra'
          attribuita   tenendo   conto   della    efficacia,    della
          tempestivita' e della produttivita' del lavoro  svolto  dai
          funzionari diplomatici.  Con  decreto  del  Ministro  degli
          affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali  di  cui
          al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla
          individuazione  delle  modalita'  per  la  valutazione  dei
          risultati conseguiti dai singoli funzionari. 
                Per il finanziamento delle componenti retributive  di
          posizione e di risultato, e' costituito un apposito  fondo,
          nel  quale  confluiscono  tutte  le  risorse   finanziarie,
          diverse  da  quelle  destinate  allo  stipendio  di   base,
          individuate  a   tale   scopo   tramite   il   procedimento
          negoziale.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  maggio
          2018, n. 85, recante: «Recepimento  dell'Accordo  sindacale
          per il personale della carriera diplomatica,  relativamente
          al servizio prestato in Italia, per il  triennio  normativo
          ed  economico  2016-2018»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2018. 
              - Si riporta il testo del comma 609,  dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021: 
                «609. Per il triennio 2022-2024  gli  oneri  posti  a
          carico  del  bilancio   statale   per   la   contrattazione
          collettiva  nazionale  in  applicazione  dell'articolo  48,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          per i miglioramenti  economici  del  personale  statale  in
          regime di diritto pubblico sono determinati in 310  milioni
          di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi  si
          da'  luogo,  nelle  more  della  definizione   dei   citati
          contratti   collettivi   nazionali   di   lavoro   e    dei
          provvedimenti negoziali relativi al personale in regime  di
          diritto pubblico, in deroga alle procedure  previste  dalle
          disposizioni    vigenti    in    materia,    all'erogazione
          dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi
          trattamenti  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  nella
          misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello
          0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e  dello
          0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi,
          comprensivi degli oneri contributivi ai fini  previdenziali
          e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  (IRAP)
          di cui al decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
          concorrono a costituire l'importo  complessivo  massimo  di
          cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e),  della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          18 ottobre  2023,  n.  145,  recante:  «Misure  urgenti  in
          materia  economica  e  fiscale,  in   favore   degli   enti
          territoriali,  a  tutela  del   lavoro   e   per   esigenze
          indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  244
          del 18 ottobre 2023,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 15 dicembre 2023, n. 191: 
                «Art. 3 (Anticipo rinnovo contratti pubblici).  -  1.
          Nelle  more  della  definizione  del   quadro   finanziario
          complessivo  relativo  ai  rinnovi  contrattuali   per   il
          triennio 2022-2024,  per  il  personale  con  contratto  di
          lavoro   a    tempo    indeterminato    dipendente    dalle
          amministrazioni statali, in via  eccezionale,  l'emolumento
          di cui all'articolo 1, comma 609,  secondo  periodo,  della
          legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di  dicembre  2023
          e' incrementato, a valere sul 2024, di un  importo  pari  a
          6,7 volte il relativo valore annuale  attualmente  erogato,
          salvi   eventuali   successivi   conguagli.   Il   predetto
          incremento  non  rileva  ai  fini   dell'attribuzione   del
          beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge  29
          dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del
          decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. 
                2. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  valutati  in
          2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi
          dell'articolo 23. 
                3. Le amministrazioni di cui all'articolo  48,  comma
          2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  possono
          erogare   al   proprio   personale   dipendente   a   tempo
          indeterminato  l'incremento  di  cui  al  comma  1  con  le
          modalita' e nella misura di cui al  medesimo  comma  1  con
          oneri a carico dei propri bilanci. 
                3-bis. All'articolo 51,  comma  4,  lettera  b),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «in  caso  di
          concessione di prestiti si assume il  50  per  cento  della
          differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso
          ufficiale di riferimento vigente alla data di  scadenza  di
          ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di
          concessione  del  prestito  e  l'importo  degli   interessi
          calcolato al tasso applicato sugli stessi». 
                3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a
          decorrere dal periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto.». 
              - Si riporta il testo del comma  27,  dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023: 
                «27. Per  il  triennio  contrattuale  2022-2024,  gli
          oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1,  comma  609,
          della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in
          aggiunta  a  quanto  gia'  previsto  dall'articolo  3   del
          decreto-legge 18 ottobre  2023,  n.  145,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2023,  n.  191,  di
          3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di
          euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi  di  cui
          al primo periodo, comprensivi degli oneri  contributivi  ai
          fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre
          1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo
          massimo di cui all'articolo 21, comma  1-ter,  lettera  e),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo  112  del  citato  decreto
          legislativo 19 maggio 2000, n. 139, si vedano le note  alle
          premesse.