IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2024»  e,  in
particolare, l'allegato A, numero 10); 
  Vista la direttiva (UE) 2024/1233  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa  a  una  procedura  unica  di
domanda per  il  rilascio  di  un  permesso  unico  che  consente  ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio  di
uno Stato membro e a un insieme Comune di diritti per i lavoratori di
paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  40,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica
di domanda per il rilascio di  un  permesso  unico  che  consente  ai
cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio  di
uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di
Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione  del  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a  norma  dell'articolo  1,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2026; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 aprile 2026; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione, del Ministro dell'interno e del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro  della
giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di  cui
  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4-bis, comma  1-bis,  dopo  le  parole:  «di  cui
all'articolo 5, comma 8.1» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'
sulle condizioni di  ingresso  e  di  soggiorno  per  l'esercizio  di
attivita' lavorativa, su tutti i documenti richiesti per  la  domanda
di un permesso unico e  sugli  obblighi  e  le  garanzie  procedurali
previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari»; 
    b) all'articolo 5: 
      1) al comma 4, primo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»; 
      2) al comma 8.1: 
        2.1) dopo le parole: «"perm. unico lavoro"» sono aggiunte  le
seguenti: «e sono indicate le informazioni conformemente alla lettera
a), punti 12 e 16,  dell'allegato  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002»; 
        2.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano
comunque le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 9-bis.»; 
      3) dopo il comma 8.1 e' inserito il seguente: 
        «8.1-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 9-bis, il
permesso unico e' rilasciato dal questore entro il termine di  trenta
giorni dal completamento della domanda.»; 
      4) al comma 8.2: 
        4.1) alla lettera  c),  le  parole:  «all'articolo  26»  sono
sostituite dalle seguenti: 
          «agli articoli 26 e 26-bis»; 
        4.2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
          «d) agli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1, lettere
a), h), i), i-bis) e q-bis), r) limitatamente alle persone  collocate
"alla pari", 1-quinquies e 1-septies;»; 
        4.3) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
          «d-bis) agli stranieri di cui agli articoli 27-quinquies  e
27-sexies;»; 
        4.4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
          «e) agli stranieri che soggiornano a titolo  di  protezione
temporanea conformemente alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del
20 luglio 2001, ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno  a
tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro stato;»; 
        4.5) alla lettera g), dopo le parole: «studio  o  formazione»
sono aggiunte le  seguenti:  «di  cui  agli  articoli  39,  39-bis  e
39-bis.1»; 
        4.6) dopo la lettera g-bis) e' aggiunta la seguente: 
          «g-ter) agli  stranieri  che  soggiornano  ai  sensi  degli
articoli 18, 18-bis, 18-ter, o a titolo di protezione speciale  o  ai
sensi degli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 20-bis,  31,  comma
3,  e  36,  nonche'  per  motivi  religiosi,   per   acquisto   della
cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11,  comma
1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
1999, n. 394, o per residenza elettiva,  ovvero  hanno  richiesto  il
permesso di soggiorno per uno di tali titoli e sono in attesa di  una
decisione sulla richiesta.»; 
      5) al comma 9, le parole:  «sessanta  giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «novanta giorni»; 
      6) al comma 9-bis, le parole: «il termine di  sessanta  giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «il termine di novanta giorni»; 
    c) all'articolo 22, comma 5-quinquies, dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: «Il datore di lavoro informa tempestivamente il
cittadino straniero interessato di  ogni  comunicazione  ricevuta  in
relazione all'iter del nulla osta.». 
 
          NOTE 
          Avvertenza 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -   L'art.76   della   Costituzione   stabilisce    che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12
          settembre 1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante:  «Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 3 del 4 gennaio 2013: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
                «Art. 32. (Principi e criteri direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - La legge 13 giugno 2025, n. 91, recante:  «Delega  al
          Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
          l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -  legge  di
          delegazione europea 2024»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 145, del 25 giugno 2025: 
                «Allegato A 
                articolo 1, comma 1 
                1) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  24  febbraio  2022,  che  modifica  le
          direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto
          riguarda la tassazione a carico di  veicoli  per  l'uso  di
          alcune infrastrutture; 
                2) direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  13  settembre  2023,  sull'efficienza
          energetica e che  modifica  il  regolamento  (UE)  2023/955
          (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE); 
                3) direttiva (UE) 2023/2226  del  Consiglio,  del  17
          ottobre 2023, recante modifica della direttiva  2011/16/UE,
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale; 
                4) direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  18  ottobre  2023,  che  modifica  la
          direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE)  2018/1999  e
          la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la  promozione
          dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva
          (UE) 2015/652 del Consiglio; 
                5) direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  del  22  novembre  2023,  che  modifica  la
          direttiva  2009/148/CE  sulla  protezione  dei   lavoratori
          contro i rischi  connessi  con  un'esposizione  all'amianto
          durante il lavoro; 
                6) direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  7  febbraio  2024,  che  modifica  la
          direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il  riconoscimento
          delle    qualifiche    professionali    degli    infermieri
          responsabili dell'assistenza generale che hanno  completato
          la formazione in Romania (Testo rilevante ai fini del SEE); 
                7)   direttiva   delegata   (UE)    2024/782    della
          Commissione, del 4 marzo 2024, che  modifica  la  direttiva
          2005/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto riguarda i requisiti minimi  di  formazione  per  le
          professioni  di  infermiere  responsabile   dell'assistenza
          generale, dentista e farmacista; 
                8) direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  28  febbraio  2024,  che  modifica  le
          direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per  quanto  riguarda  la
          responsabilizzazione dei  consumatori  per  la  transizione
          verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche
          sleali e dell'informazione (Testo  rilevante  ai  fini  del
          SEE); 
                9)   direttiva   delegata   (UE)    2024/846    della
          Commissione, del 14  marzo  2024,  recante  modifica  della
          direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti  (CE)
          n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE
          relativi a disposizioni in materia sociale nel settore  dei
          trasporti su strada; 
                10) direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura
          unica di domanda per il rilascio di un permesso  unico  che
          consente ai cittadini  di  paesi  terzi  di  soggiornare  e
          lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un  insieme
          comune di diritti per  i  lavoratori  di  paesi  terzi  che
          soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione); 
                11) direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il  recupero
          e la confisca dei beni; 
                12)   direttiva   delegata   (UE)   2024/1262   della
          Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica  la  direttiva
          2010/63/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e  per  la
          cura e la sistemazione degli animali e per quanto  riguarda
          i metodi di soppressione degli animali; 
                13) direttiva (UE) 2024/1265 del  Consiglio,  del  29
          aprile 2024, recante modifica  della  direttiva  2011/85/UE
          relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati
          membri; 
                14) direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  14  maggio  2024,  sulla  lotta  alla
          violenza contro le donne e alla violenza domestica; 
                15) direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  14  maggio  2024,  che  modifica   la
          direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente  il  miele,
          la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi
          di   frutta   e   altri   prodotti    analoghi    destinati
          all'alimentazione  umana,  la  direttiva  2001/113/CE   del
          Consiglio relativa alle confetture, gelatine  e  marmellate
          di   frutta   e   alla   crema   di    marroni    destinate
          all'alimentazione umana  e  la  direttiva  2001/114/CE  del
          Consiglio  relativa  a  taluni  tipi  di  latte  conservato
          parzialmente    o    totalmente    disidratato    destinato
          all'alimentazione umana; 
                16) direttiva (UE) 2024/1499  del  Consiglio,  del  7
          maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi  per  la
          parita' in materia di parita' di trattamento tra le persone
          indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le
          persone   in   materia    di    occupazione    e    impiego
          indipendentemente  dalla  religione  o  dalle   convinzioni
          personali, dalla disabilita', dall'eta' o dall'orientamento
          sessuale e  tra  le  donne  e  gli  uomini  in  materia  di
          sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni  e
          servizi e la loro fornitura, e che  modifica  le  direttive
          2000/43/CE e 2004/113/CE; 
                17) direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme  riguardanti
          gli organismi per la parita' nel settore della  parita'  di
          trattamento e delle pari opportunita' tra donne e uomini in
          materia  di  occupazione  e  impiego,  e  che  modifica  le
          direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE; 
                18) direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  13  giugno  2024,  che  modifica   le
          direttive  (UE)  2018/2001  e  (UE)  2019/944  per   quanto
          riguarda  il   miglioramento   dell'assetto   del   mercato
          dell'energia elettrica dell'Unione; 
                19) direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  13  giugno  2024,  che  modifica   la
          direttiva  2011/36/UE  concernente  la  prevenzione  e   la
          repressione della tratta di esseri umani  e  la  protezione
          delle vittime; 
                20) direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme  comuni
          per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale
          e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e
          che  abroga  la  direttiva  2009/73/CE  (rifusione)  (Testo
          rilevante ai fini del SEE); 
                21) direttiva (UE) 2024/3017 del Parlamento europeo e
          del Consiglio,  del  27  novembre  2024,  che  modifica  la
          direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          che  stabilisce  i  principi  fondamentali  in  materia  di
          inchieste  sugli  incidenti  nel  settore   del   trasporto
          marittimo e che abroga il  regolamento  (UE)  n.  1286/2011
          della Commissione.». 
              - La direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura
          unica di domanda per il rilascio di un permesso  unico  che
          consente ai cittadini  di  paesi  terzi  di  soggiornare  e
          lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un  insieme
          comune di diritti per  i  lavoratori  di  paesi  terzi  che
          soggiornano regolarmente in uno Stato membro, e' pubblicata
          nella G.U.U.E. 30 aprile 2024, Serie L. 
              - Il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
          recante: «Testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  191
          del 18 agosto 1998. 
              - Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40,  recante:
          «Attuazione  della  direttiva  2011/98/UE  relativa  a  una
          procedura unica di domanda per il rilascio di  un  permesso
          unico  che  consente  ai  cittadini  di  Paesi   terzi   di
          soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e
          a un insieme comune di diritti per i  lavoratori  di  Paesi
          terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  68  del  22  marzo
          2014. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1999,  n.  394,  recante:  «Regolamento  recante  norme  di
          attuazione del testo unico delle  disposizioni  concernenti
          la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione
          dello straniero, a norma  dell'articolo  1,  comma  6,  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4-bis, 5 e 22  del
          citato decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4-bis (Accordo di integrazione). - 1.  Ai  fini
          di cui al presente testo unico, si intende con integrazione
          quel processo finalizzato a promuovere  la  convivenza  dei
          cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto  dei
          valori  sanciti  dalla  Costituzione   italiana,   con   il
          reciproco  impegno  a  partecipare  alla  vita   economica,
          sociale e culturale della societa'. 
                1-bis. Nell'ambito delle attivita'  preordinate  alla
          realizzazione del processo di integrazione di cui al  comma
          1, sono fornite le informazioni sui diritti conferiti  allo
          straniero con il permesso di soggiorno di cui  all'articolo
          5, comma 8.1., nonche' sulle condizioni di  ingresso  e  di
          soggiorno per l'esercizio di attivita' lavorativa, su tutti
          i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e
          sugli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore
          dei lavoratori e dei loro familiari. 
                2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore del presente articolo, con regolamento, adottato  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio  dei
          ministri e del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          e il Ministro del lavoro, della salute  e  delle  politiche
          sociali, sono stabiliti i criteri e  le  modalita'  per  la
          sottoscrizione, da parte dello  straniero,  contestualmente
          alla presentazione della domanda di rilascio  del  permesso
          di soggiorno ai sensi dell'articolo 5,  di  un  Accordo  di
          integrazione,  articolato  per  crediti,  con  l'impegno  a
          sottoscrivere  specifici  obiettivi  di  integrazione,   da
          conseguire  nel  periodo  di  validita'  del  permesso   di
          soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione, con  le
          modalita' di cui  all'articolo  22,  comma  6,  rappresenta
          condizione necessaria  per  il  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno. La perdita integrale dei  crediti  determina  la
          revoca del  permesso  di  soggiorno  e  l'espulsione  dello
          straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore
          secondo le modalita' di cui all'articolo 13,  comma  4,  ad
          eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno
          per asilo, per protezione sussidiaria, per i motivi di  cui
          all'articolo  32,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25, per motivi familiari, di  permesso  di
          soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di
          soggiorno per familiare straniero di cittadino  dell'Unione
          europea, nonche' dello straniero titolare di altro permesso
          di   soggiorno   che   ha   esercitato   il   diritto    al
          ricongiungimento familiare. 
                3. All'attuazione del presente articolo  si  provvede
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica.». 
                «Art.  5  (Permesso  di  soggiorno).  -  1.   Possono
          soggiornare  nel  territorio  dello  Stato  gli   stranieri
          entrati regolarmente ai sensi dell'articolo  4,  che  siano
          muniti di carta di soggiorno o  di  permesso  di  soggiorno
          rilasciati, e in corso di validita', a norma  del  presente
          testo unico o che siano in possesso della proroga del visto
          ai sensi dell'articolo 4-ter o di permesso di  soggiorno  o
          titolo equipollente rilasciato dalla  competente  autorita'
          di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed
          alle condizioni previsti da specifici accordi. 
                1-bis. Nei casi di cui all'articolo  38-bis,  possono
          soggiornare  nel  territorio  dello  Stato   gli   studenti
          stranieri che sono entrati  secondo  le  modalita'  e  alle
          condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in  possesso
          del visto per motivi  di  studio  rilasciato  per  l'intera
          durata del corso di studio e della  relativa  dichiarazione
          di presenza. 
                2. Il permesso di soggiorno  deve  essere  richiesto,
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
          si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso  nel
          territorio dello Stato ed e' rilasciato  per  le  attivita'
          previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
          Il  regolamento  di  attuazione  puo'  prevedere   speciali
          modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi  per
          motivi di turismo, di giustizia, di attesa  di  emigrazione
          in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
          di culto nonche' ai soggiorni in case  di  cura,  ospedali,
          istituti civili e religiosi e altre convivenze. 
                2-bis. Lo  straniero  che  richiede  il  permesso  di
          soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 
                2-ter. La richiesta di  rilascio  e  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un
          contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
          un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del
          versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della
          disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma  2.  Non  e'
          richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed
          il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per
          richiesta di asilo, per protezione  sussidiaria,  per  cure
          mediche nonche' dei  permessi  di  soggiorno  di  cui  agli
          articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,
          e  del  permesso   di   soggiorno   rilasciato   ai   sensi
          dell'articolo 32,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25. 
                3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato
          per  motivi  di  lavoro  e'  quella  prevista   dal   visto
          d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
          in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni
          internazionali in  vigore.  La  durata  non  puo'  comunque
          essere: 
                  a) superiore a  tre  mesi,  per  visite,  affari  e
          turismo; 
                  b) superiore a sei mesi, per lavoro  stagionale,  o
          nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono
          tale estensione; 
                  c)  inferiore  al  periodo  di   frequenza,   anche
          pluriennale,  di  un  corso  di   studio   di   istituzioni
          scolastiche,  istituti   tecnici   superiori,   istituzioni
          universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale  e
          coreutica o per formazione debitamente  certificata,  fatta
          salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni
          del regolamento di  attuazione.  Il  permesso  puo'  essere
          prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il  termine  del
          percorso  formativo  compiuto,  secondo   quanto   disposto
          dall'articolo 39-bis.1; 
                  d) superiore a due anni, per lavoro  autonomo,  per
          lavoro   subordinato   a   tempo   indeterminato   e    per
          ricongiungimenti familiari; 
                  e)   superiore   alle   necessita'   specificamente
          documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
          unico o dal regolamento di attuazione. 
                3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di  lavoro
          e' rilasciato a seguito  della  stipula  del  contratto  di
          soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis.  La  durata
          del relativo permesso di soggiorno  per  lavoro  e'  quella
          prevista dal contratto di soggiorno  e  comunque  non  puo'
          superare: 
                  a) in relazione ad uno o piu' contratti  di  lavoro
          stagionale, la durata complessiva di nove mesi; 
                  b)  in  relazione  ad  un   contratto   di   lavoro
          subordinato a tempo determinato, la durata di un anno; 
                  c)  in  relazione  ad  un   contratto   di   lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, la durata di  due  anni.
          Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni. 
                3-ter. Allo straniero che dimostri di  essere  venuto
          in Italia almeno una volta nei cinque anni  precedenti  per
          prestare lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti
          di impieghi ripetitivi, un  permesso  pluriennale,  a  tale
          titolo, fino a tre annualita', con indicazione del  periodo
          di validita' per ciascun  anno.  Il  predetto  permesso  di
          soggiorno e' revocato  se  lo  straniero  non  si  presenta
          all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita'
          annuale e alla data prevista dal visto di ingresso  per  il
          rientro nel territorio  nazionale.  Il  relativo  visto  di
          ingresso e' rilasciato sulla base del nullaosta  rilasciato
          ai sensi dell'articolo 24, comma 11. 
                3-quater. Possono inoltre soggiornare nel  territorio
          dello Stato gli stranieri muniti di permesso  di  soggiorno
          per   lavoro   autonomo   rilasciato   sulla   base   della
          certificazione della competente rappresentanza  diplomatica
          o  consolare  italiana  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti dall'articolo 26  del  presente  testo  unico.  Il
          permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
          un periodo di due anni. Ciascun rinnovo non  puo'  superare
          la durata di tre anni. 
                3-quinquies.   La   rappresentanza   diplomatica    o
          consolare italiana che rilascia il visto  di  ingresso  per
          motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4,
          ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo,  ai  sensi
          del comma 5 dell'articolo 26, ne da' comunicazione anche in
          via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonche'
          all'INAIL  per  l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal
          comma  9  dell'articolo  22   entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento della documentazione. Uguale  comunicazione  e'
          data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso  per
          ricongiungimento familiare di  cui  all'articolo  29  entro
          trenta giorni dal ricevimento della documentazione. 
                3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare,  ai
          sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
          non puo' essere superiore a due anni. Ciascun  rinnovo  non
          puo' superare la durata di tre anni. 
                4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e'  richiesto
          dallo straniero al questore della provincia in cui  dimora,
          almeno  novanta  giorni  prima  della   scadenza,   ed   e'
          sottoposto alla verifica delle condizioni previste  per  il
          rilascio e delle diverse condizioni previste  dal  presente
          testo unico. Fatti salvi i  diversi  termini  previsti  dal
          presente testo unico e dal regolamento  di  attuazione,  il
          permesso di soggiorno  e'  rinnovato  per  una  durata  non
          superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. 
                4-bis. Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo  del
          permesso  di  soggiorno  e'  sottoposto  a   rilievi   foto
          dattiloscopici. 
                5. Il permesso di soggiorno o  il  suo  rinnovo  sono
          rifiutati  e,  se  il  permesso  di  soggiorno   e'   stato
          rilasciato, esso e' revocato, quando mancano  o  vengono  a
          mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
          nel territorio dello Stato,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo  22,  comma  9,  e  sempre  che   non   siano
          sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
          che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
          Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio,  di
          revoca o di diniego di rinnovo del  permesso  di  soggiorno
          dello  straniero  che   ha   esercitato   il   diritto   al
          ricongiungimento    familiare    ovvero    del    familiare
          ricongiunto, ai sensi  dell'articolo  29,  si  tiene  anche
          conto  della  natura  e  della  effettivita'  dei   vincoli
          familiari  dell'interessato  e  dell'esistenza  di   legami
          familiari e sociali con il suo  Paese  d'origine,  nonche',
          per lo straniero gia' presente  sul  territorio  nazionale,
          anche  della  durata  del  suo   soggiorno   nel   medesimo
          territorio nazionale. 
                5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello  straniero
          per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o  di  uno
          dei Paesi con i quali l'Italia abbia  sottoscritto  accordi
          per la soppressione dei controlli alle frontiere interne  e
          la libera circolazione delle persone ai fini  dell'adozione
          del provvedimento di revoca o di  diniego  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene  conto
          anche di eventuali condanne  per  i  reati  previsti  dagli
          articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a),  del
          codice di procedura penale,  ovvero  per  i  reati  di  cui
          all'articolo 12, commi 1 e 3. 
                5-ter.  Il  permesso  di  soggiorno  e'  rifiutato  o
          revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui
          all'articolo 29, comma 1-ter. 
                5-quater. Nei casi di condanna per i reati in materia
          di contraffazione previsti dall'articolo 4,  comma  3,  nel
          valutare la  pericolosita'  dello  straniero  per  l'ordine
          pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con
          i  quali  l'Italia   ha   sottoscritto   accordi   per   la
          soppressione dei controlli  alle  frontiere  interne  e  la
          libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del
          provvedimento di  revoca  o  di  diniego  del  rinnovo  del
          permesso di soggiorno, si tiene conto della  collaborazione
          prestata  dallo  straniero  all'autorita'  di   polizia   o
          all'autorita' giudiziaria, durante la fase  delle  indagini
          ovvero anche dopo la condanna, ai fini  della  raccolta  di
          elementi  decisivi  per  l'identificazione   dei   soggetti
          implicati nella produzione e distribuzione dei  prodotti  o
          dei servizi che costituiscono  violazione  dei  diritti  di
          proprieta' industriale  nonche'  per  l'individuazione  dei
          beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione
          dei diritti di proprieta' industriale. 
                6. Il rifiuto o la revoca del permesso  di  soggiorno
          possono essere altresi' adottati sulla base di  convenzioni
          o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia,  quando
          lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
          applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto  salvo  il
          rispetto degli  obblighi  costituzionali  o  internazionali
          dello Stato italiano. 
                7. Gli stranieri muniti del permesso di  soggiorno  o
          di  altra  autorizzazione  che  conferisce  il  diritto   a
          soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato  membro
          dell'Unione europea e validi per il  soggiorno  in  Italia,
          sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro
          il termine di cui al comma 2.  Agli  stessi  e'  rilasciata
          idonea  ricevuta  della  dichiarazione  di  soggiorno.   Ai
          contravventori si applica la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 103 a euro 309. 
                7-bis. Allo straniero di cui al comma 7,  che  si  e'
          trattenuto  nel  territorio  nazionale  oltre  i  tre  mesi
          dall'ingresso,    il    questore    intima    di    recarsi
          immediatamente, e comunque non  oltre  sette  giorni  dalla
          notifica dell'intimazione, nello Stato  membro  dell'Unione
          europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o  altra
          autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in
          corso di validita'. 
                7-ter. Nei confronti dello straniero che  ha  violato
          l'intimazione  di  cui  al  comma  7-bis  e'  adottato   il
          provvedimento di  espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,
          comma 2. In presenza di accordi  o  intese  bilaterali  con
          altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
          data anteriore al  13  gennaio  2009,  l'allontanamento  e'
          eseguito  verso  lo  Stato  membro  che  ha  rilasciato  il
          permesso di soggiorno o altra autorizzazione al  soggiorno.
          Qualora  sussistano  i  presupposti  per   l'adozione   del
          provvedimento di  espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,
          comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
          27 luglio 2005,  n.  144,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 31 luglio 2005, n.  155,  il  provvedimento  di
          espulsione e' adottato  sentito  lo  Stato  membro  che  ha
          rilasciato il permesso di soggiorno o altra  autorizzazione
          e l'allontanamento e' eseguito con destinazione  fuori  del
          territorio dell'Unione europea. 
                7-quater.  E'   autorizzata   la   riammissione   nel
          territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato
          membro dell'Unione europea, in possesso di un  permesso  di
          soggiorno o  di  altra  autorizzazione  che  conferisca  il
          diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di
          validita', a condizione che non costituisca un pericolo per
          l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. 
                8. Il permesso di soggiorno e la carta  di  soggiorno
          di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo  di
          mezzi   a   tecnologia   avanzata    con    caratteristiche
          anticontraffazione conformi ai  modelli  da  approvare  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  in  attuazione
          del regolamento (CE) n. 1030/2002  del  Consiglio,  del  13
          giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello  uniforme
          per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
          terzi. Il permesso di soggiorno e  la  carta  di  soggiorno
          rilasciati  in  conformita'  ai  predetti  modelli   recano
          inoltre  i  dati  personali  previsti,  per  la  carta   di
          identita' e gli altri documenti elettronici,  dall'articolo
          36  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
                8.1.  Nel  permesso  di   soggiorno   che   autorizza
          l'esercizio di attivita' lavorativa secondo  le  norme  del
          presente testo unico e del  regolamento  di  attuazione  e'
          inserita la dicitura: «perm. unico lavoro» e sono  indicate
          le informazioni conformemente alla lettera a), punti  12  e
          16, dell'allegato di cui al regolamento (CE)  n.  1030/2002
          del Consiglio, del 13 giugno 2002. Si applicano comunque le
          disposizioni di cui ai commi 2-ter e 9-bis. 
                8.1-bis. In deroga a quanto previsto dai  commi  9  e
          9-bis, il permesso unico e' rilasciato dal  questore  entro
          il  termine  di  trenta  giorni  dal  completamento   della
          domanda. 
                8.2. La disposizione di  cui  al  comma  8.1  non  si
          applica: 
                  a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter; 
                  b) agli stranieri di cui all'articolo 24; 
                  c) agli stranieri di cui agli articoli 26 e 26-bis; 
                  d) agli stranieri di cui all'articolo 27, commi  1,
          lettere a), h), i), i-bis) e q-bis), r) limitatamente  alle
          persone collocate "alla pari", 1-quinquies e 1-septies; 
                  d-bis)  agli  stranieri  di   cui   agli   articoli
          27-quinquies e 27-sexies; 
                  e) agli  stranieri  che  soggiornano  a  titolo  di
          protezione   temporanea   conformemente   alla    direttiva
          2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, ovvero  hanno
          chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e  sono
          in attesa di una decisione sul loro stato; 
                  f) agli  stranieri  che  soggiornano  a  titolo  di
          protezione internazionale come  definita  dall'articolo  2,
          comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  19  novembre
          2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento  della
          protezione e sono  in  attesa  di  una  decisione  su  tale
          richiesta; 
                  g) agli stranieri che  soggiornano  per  motivi  di
          studio o formazione di  cui  agli  articoli  39,  39-bis  e
          39-bis.1; 
                  g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis; 
                  g-ter) agli  stranieri  che  soggiornano  ai  sensi
          degli articoli 18, 18-bis, 18-ter, o a titolo di protezione
          speciale o ai sensi degli articoli  19,  comma  2,  lettera
          d-bis), 20-bis, 31, comma  3,  e  36,  nonche'  per  motivi
          religiosi, per acquisto della cittadinanza o dello stato di
          apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera  c),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394, o per residenza elettiva, ovvero  hanno  richiesto  il
          permesso di soggiorno per uno di  tali  titoli  e  sono  in
          attesa di una decisione sulla richiesta. 
                8-bis. Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto  di
          ingresso o reingresso, la  comunicazione  del  rilascio  di
          un'autorizzazione ai viaggi,  una  proroga  del  visto,  un
          permesso di soggiorno, un  contratto  di  soggiorno  o  una
          carta di soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al
          fine di determinare il rilascio di un visto di  ingresso  o
          di  reingresso,  di  un'autorizzazione  ai  viaggi,   della
          proroga del visto, di  un  permesso  di  soggiorno,  di  un
          contratto di soggiorno o di una carta di  soggiorno  oppure
          utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati,  e'
          punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la  falsita'
          concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino  a
          querela di falso la reclusione e' da tre a dieci  anni.  La
          pena e' aumentata se il fatto e' commesso  da  un  pubblico
          ufficiale. 
                9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato,  rinnovato
          o convertito entro novanta giorni  dalla  data  in  cui  e'
          stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
          condizioni  previsti  dal  presente  testo  unico   e   dal
          regolamento di attuazione  per  il  permesso  di  soggiorno
          richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo  di
          permesso da rilasciare in applicazione del  presente  testo
          unico. 
                9-bis. In attesa del rilascio, del  rinnovo  o  della
          conversione del permesso di soggiorno, anche ove non  venga
          rispettato il termine di novanta giorni di cui al comma  9,
          lo straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio
          dello   Stato   e   svolgere   temporaneamente    attivita'
          lavorativa, in  presenza  degli  altri  requisiti  previsti
          dalla legge, fino a eventuale comunicazione  dell'Autorita'
          di pubblica sicurezza, da notificare  anche  al  datore  di
          lavoro,  con  l'indicazione   dell'esistenza   dei   motivi
          ostativi al rilascio, al rinnovo  o  alla  conversione  del
          permesso di soggiorno. L'attivita'  di  lavoro  di  cui  al
          primo periodo puo' svolgersi a  condizione  che  sia  stata
          rilasciata dal competente ufficio  la  ricevuta  attestante
          l'avvenuta presentazione della richiesta  di  rilascio,  di
          rinnovo o di conversione del permesso di  soggiorno  e  nel
          rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.» 
                «Art. 22 (Lavoro subordinato a  tempo  determinato  e
          indeterminato). - 1. In ogni provincia e' istituito  presso
          la  prefettura-ufficio   territoriale   del   Governo   uno
          sportello   unico    per    l'immigrazione,    responsabile
          dell'intero   procedimento   relativo   all'assunzione   di
          lavoratori subordinati stranieri  a  tempo  determinato  ed
          indeterminato. 
                2.  Il  datore  di  lavoro   italiano   o   straniero
          regolarmente soggiornante in Italia che intende  instaurare
          in  Italia  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          determinato o indeterminato  con  uno  straniero  residente
          all'estero  deve  trasmettere  in  via  telematica,  previa
          verifica, presso il centro per l'impiego competente,  della
          indisponibilita' di un lavoratore presente  sul  territorio
          nazionale, idoneamente documentata,  allo  sportello  unico
          per l'immigrazione della provincia di residenza  ovvero  di
          quella in cui ha sede legale l'impresa,  ovvero  di  quella
          ove avra' luogo la prestazione lavorativa: 
                  a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; 
                  b) idonea documentazione relativa alle modalita' di
          sistemazione  alloggiativa  per  il  lavoratore  straniero,
          sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro
          tipo di firma elettronica qualificata. Nell'ipotesi in  cui
          l'alloggio sia  rappresentato  dai  dormitori  stabili  del
          cantiere     e'     ammessa     la     presentazione     di
          un'autocertificazione del datore di lavoro  che  attesti  i
          requisiti di cui all'allegato XIII del decreto  legislativo
          9 aprile 2008, n. 81. Nell'ipotesi in  cui  l'alloggio  sia
          rappresentato da  una  struttura  alberghiera  o  struttura
          ricettiva  comunque  denominata,  ai  fini   dell'idoneita'
          dell'alloggio e' sufficiente l'indicazione della  struttura
          ospitante, ferme restando le  eventuali  responsabilita'  a
          carico  della  medesima  struttura  in  caso   di   mancata
          osservanza della normativa di settore; 
                  c)  la  proposta  di  contratto  di  soggiorno  con
          specificazione  delle  relative   condizioni,   comprensiva
          dell'impegno al pagamento da parte dello stesso  datore  di
          lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese  di
          provenienza; 
                  d)  dichiarazione  di  impegno  a  comunicare  ogni
          variazione concernente il rapporto di lavoro; 
                  d-bis) asseverazione di  cui  all'articolo  24-bis,
          comma  2,  sottoscritta  mediante  apposizione   di   firma
          digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; 
                  d-ter) indicazione del domicilio digitale  inserito
          in uno degli  indici  nazionali  istituiti  dagli  articoli
          6-bis e 6-quater del codice dell'amministrazione  digitale,
          di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                2-bis. La previa  verifica  di  cui  al  comma  2  si
          intende esperita  con  esito  negativo  se  il  centro  per
          l'impiego non  comunica  la  disponibilita'  di  lavoratori
          presenti sul territorio nazionale entro otto  giorni  dalla
          richiesta del datore di lavoro  interessato  all'assunzione
          di lavoratori stranieri residenti all'estero. 
                2-bis.1. I datori di lavoro ovvero le  organizzazioni
          dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis,  comma  3,
          che intendono presentare, nei giorni indicati  nei  decreti
          del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   di   cui
          all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro
          subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi
          previsti   dai    medesimi    decreti,    procedono    alla
          precompilazione dei moduli di domanda, tramite  il  portale
          informatico   messo   a    disposizione    dal    Ministero
          dell'interno. Le  amministrazioni  effettuano  i  controlli
          sulla veridicita' delle dichiarazioni fornite dagli  utenti
          contestualmente all'accesso alla  precompilazione,  secondo
          le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo  71  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445. L'Ispettorato nazionale del lavoro puo' effettuare,
          anche  in  via  anticipata,  le  verifiche   ispettive   di
          competenza  sui  moduli  di  domanda   precompilati,   resi
          disponibili   dal   Ministero   dell'interno,    ai    fini
          dell'eventuale esclusione dei  datori  di  lavoro  o  delle
          organizzazioni dei datori di  lavoro  di  cui  all'articolo
          24-bis,   comma   3,   dalla   procedura   informatica   di
          presentazione della domanda nei giorni indicati nei decreti
          del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   di   cui
          all'articolo 3, comma 4. 
                2-bis.2. I datori di lavoro di cui al  comma  2-bis.1
          possono presentare come utenti  privati  non  piu'  di  tre
          richieste di nulla osta al lavoro subordinato per  ciascuna
          delle annualita' di  cui  ai  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri  di  cui  al  medesimo  comma.  Tale
          limite non si applica alle richieste presentate tramite  le
          organizzazioni di categoria dei datori  di  lavoro  di  cui
          all'articolo 24-bis nonche' tramite i soggetti abilitati  o
          autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio
          1979, n. 12, e dalle agenzie di somministrazione di  lavoro
          di cui all'articolo 4,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del
          decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  iscritte
          nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito  ai  sensi
          del medesimo articolo 4, comma 1, del  decreto  legislativo
          n. 276 del 2003, i quali garantiscono che il  numero  delle
          richieste  di  nulla  osta   al   lavoro   presentate   sia
          proporzionale  al  volume  degli  affari  o  dei  ricavi  o
          compensi  dichiarati  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito,
          ponderato in funzione  del  numero  dei  dipendenti  e  del
          settore di attivita' dell'impresa. 
                2-ter. E' irricevibile  la  richiesta  presentata  ai
          sensi del comma 2 dal datore di lavoro  che,  nel  triennio
          antecedente  la  presentazione,   avendo   presentato   una
          precedente richiesta di nulla  osta  al  lavoro,  all'esito
          della  relativa  procedura  non   abbia   sottoscritto   il
          contratto  di  soggiorno  di  cui  all'articolo  5-bis.  La
          disposizione di cui al primo periodo non si applica  se  il
          datore di lavoro prova che  la  mancata  sottoscrizione  e'
          dovuta  a  causa  a  lui  non   imputabile.   E'   altresi'
          irricevibile la richiesta presentata dal datore  di  lavoro
          nei cui confronti, al  momento  della  presentazione  della
          stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio  per
          i reati di cui agli articoli 600, 601, 602  e  603-bis  del
          codice penale o emessa  sentenza  di  condanna,  anche  non
          definitiva, per i predetti reati. 
                3. Nei casi in cui non abbia una  conoscenza  diretta
          dello straniero, il datore di lavoro italiano  o  straniero
          regolarmente  soggiornante  in  Italia   puo'   richiedere,
          presentando la documentazione di cui alle lettere b)  e  c)
          del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu'  persone
          iscritte nelle liste  di  cui  all'articolo  21,  comma  5,
          selezionate secondo criteri  definiti  nel  regolamento  di
          attuazione. 
                4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica  le
          richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego  di
          cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  23  dicembre
          1997, n. 469, competente in  relazione  alla  provincia  di
          residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego
          provvede a diffondere le offerte per  via  telematica  agli
          altri centri ed a renderle disponibili su sito  INTERNET  o
          con ogni altro mezzo  possibile  ed  attiva  gli  eventuali
          interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo
          21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che  sia
          stata presentata alcuna  domanda  da  parte  di  lavoratore
          nazionale o  comunitario,  anche  per  via  telematica,  il
          centro  trasmette  allo  sportello  unico  richiedente  una
          certificazione  negativa,  ovvero  le   domande   acquisite
          comunicandole  altresi'  al  datore  di  lavoro.  Ove  tale
          termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia
          fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi  del
          comma 5. 
                5.  Lo  sportello  unico  per   l'immigrazione,   nel
          complessivo termine massimo di sessanta giorni  dalla  data
          di imputazione della richiesta alle quote  di  ingresso  di
          cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo,  a  condizione
          che siano state rispettate le prescrizioni di cui al  comma
          2 e le prescrizioni  del  contratto  collettivo  di  lavoro
          applicabile  alla  fattispecie,  rilascia,  in  ogni  caso,
          acquisite le informazioni  dalla  questura  competente,  il
          nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
          qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
          dell'articolo 21, e, a  richiesta  del  datore  di  lavoro,
          trasmette  la  documentazione,  ivi  compreso   il   codice
          fiscale,  agli  uffici  consolari,  ove  possibile  in  via
          telematica.  Il  nulla  osta  al  lavoro   subordinato   ha
          validita' per un periodo non superiore  a  sei  mesi  dalla
          data del rilascio. 
                5.01. Il  nulla  osta  e'  rilasciato  in  ogni  caso
          qualora, nel termine indicato al comma 5,  non  sono  state
          acquisite dalla  questura  le  informazioni  relative  agli
          elementi ostativi di cui al presente articolo. 
                5.1 Le istanze  di  nulla  osta  sono  esaminate  nei
          limiti  numerici  stabiliti   con   il   decreto   di   cui
          all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti  tali  limiti
          possono essere esaminate nell'ambito  delle  quote  che  si
          rendono successivamente disponibili  tra  quelle  stabilite
          con il medesimo decreto. 
                5-bis. Il nulla osta al lavoro  e'  rifiutato  se  il
          datore di lavoro risulti  condannato  negli  ultimi  cinque
          anni, anche con sentenza non  definitiva,  compresa  quella
          adottata a seguito di applicazione della pena su  richiesta
          ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
          per: 
                  a)  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina
          verso l'Italia e dell'emigrazione  clandestina  dall'Italia
          verso altri Stati o per reati diretti  al  reclutamento  di
          persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
          della prostituzione o di minori da impiegare  in  attivita'
          illecite; 
                  b)  intermediazione  illecita  e  sfruttamento  del
          lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; 
                  c) reato previsto dal comma 12. 
                5-ter.  Il  nulla  osta  al  lavoro   e',   altresi',
          rifiutato  ovvero,  nel  caso  sia  stato  rilasciato,   e'
          revocato se i  documenti  presentati  sono  stati  ottenuti
          mediante frode o  sono  stati  falsificati  o  contraffatti
          ovvero  qualora  il   contratto   di   soggiorno   di   cui
          all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui al
          comma  6,  non  sia  trasmesso  allo  sportello  unico  per
          l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma,  salvo
          che il ritardo sia dipeso da  cause  di  forza  maggiore  o
          comunque non imputabili al lavoratore. La revoca del  nulla
          osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite
          i collegamenti telematici. 
                5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi
          ostativi di cui al presente articolo, anche a  seguito  dei
          controlli effettuati ai sensi dell'articolo  24-bis,  comma
          4, conseguono la revoca del nulla  osta  e  del  visto,  la
          risoluzione di diritto del contratto di soggiorno,  nonche'
          la revoca del permesso di soggiorno. 
                5-quater.1. Il termine massimo per  il  rilascio  del
          nulla osta di cui al comma 5 e' ridotto a trenta giorni per
          l'ingresso e il  soggiorno  per  lavoro  subordinato  degli
          stranieri  che  partecipano  ai  programmi  di   formazione
          professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, di
          cui all'articolo 23. 
                5-quinquies.  Il  datore  di  lavoro  e'   tenuto   a
          confermare la  richiesta  di  nulla  osta  al  lavoro  allo
          sportello unico per l'immigrazione  entro  quindici  giorni
          dalla   comunicazione   di   avvenuta   conclusione   degli
          accertamenti di rito sulla domanda  di  visto  di  ingresso
          presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro  il
          suddetto termine, la richiesta si intende  rifiutata  e  il
          nulla osta, ove gia' rilasciato, e' revocato. Il datore  di
          lavoro  informa  tempestivamente  il  cittadino   straniero
          interessato di ogni  comunicazione  ricevuta  in  relazione
          all'iter del nulla osta. In  caso  di  conferma,  l'ufficio
          consolare presso il Paese di residenza o di  origine  dello
          straniero rilascia il visto di ingresso.  Le  comunicazioni
          tra  l'ufficio  consolare  e   lo   sportello   unico   per
          l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il  portale
          informatico per la  gestione  delle  domande  di  visto  di
          ingresso in Italia. 
                6. Entro quindici giorni dalla data di  ingresso  del
          lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di
          lavoro e il lavoratore  straniero  sottoscrivono,  mediante
          apposizione  di  firma  digitale  o  altro  tipo  di  firma
          elettronica qualificata, il contratto di soggiorno  di  cui
          all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi' firmare  il
          contratto in forma  autografa.  L'apposizione  della  firma
          digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata  del
          datore di lavoro  sulla  copia  informatica  del  contratto
          firmato  in  forma  autografa  dal  lavoratore  costituisce
          dichiarazione ai sensi dell'articolo  47  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa, di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  in
          ordine alla sottoscrizione autografa del  lavoratore.  Tale
          documento,  nel  termine  di  cui  al  primo  periodo,   e'
          trasmesso in via telematica a cura  del  datore  di  lavoro
          allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti
          concernenti  la  richiesta  di  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno. 
                6-bis. Nelle more della sottoscrizione del  contratto
          di  soggiorno  il  nulla  osta  consente   lo   svolgimento
          dell'attivita' lavorativa nel territorio nazionale. 
                7. Il datore di lavoro che omette di comunicare  allo
          sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del
          rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, e'  punito
          con la sanzione amministrativa da 500  a  2.500  euro.  Per
          l'accertamento e l'irrogazione della sanzione e' competente
          il prefetto. 
                8. Salvo quanto previsto dall'articolo  23,  ai  fini
          dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
          extracomunitario deve essere munito  del  visto  rilasciato
          dal consolato italiano presso lo  Stato  di  origine  o  di
          stabile residenza del lavoratore. 
                9.  Le  questure  forniscono  all'INPS  e  all'INAIL,
          tramite   collegamenti    telematici,    le    informazioni
          anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
          e' concesso il permesso di soggiorno per motivi di  lavoro,
          o comunque idoneo per l'accesso  al  lavoro,  e  comunicano
          altresi' il rilascio dei permessi concernenti  i  familiari
          ai sensi delle disposizioni di cui al  titolo  IV;  l'INPS,
          sulla base  delle  informazioni  ricevute,  costituisce  un
          "Archivio anagrafico dei  lavoratori  extracomunitari",  da
          condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio
          delle informazioni avviene in base  a  convenzione  tra  le
          amministrazioni interessate. Le  stesse  informazioni  sono
          trasmesse,  in  via  telematica,  a  cura  delle  questure,
          all'ufficio    finanziario    competente    che    provvede
          all'attribuzione del codice fiscale. 
                10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
          il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
          adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. 
                11. La perdita del posto di  lavoro  non  costituisce
          motivo di revoca del permesso di  soggiorno  al  lavoratore
          extracomunitario   ed   ai   suoi   familiari    legalmente
          soggiornanti.  Il  lavoratore  straniero  in  possesso  del
          permesso di soggiorno per lavoro subordinato che  perde  il
          posto  di  lavoro,  anche  per  dimissioni,  puo'   rendere
          dichiarazione  di  immediata  disponibilita'   al   sistema
          informativo unitario delle politiche del  lavoro  ai  sensi
          dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa  correlati  per
          il periodo di residua validita' del permesso di  soggiorno,
          e comunque, salvo che si tratti di  permesso  di  soggiorno
          per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore  ad  un
          anno  ovvero  per  tutto  il  periodo   di   durata   della
          prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore
          straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui  al
          secondo   periodo,   trovano   applicazione   i   requisiti
          reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b).  Il
          regolamento  di  attuazione  stabilisce  le  modalita'   di
          comunicazione ai centri per l'impiego, anche  ai  fini  del
          rilascio, da parte del lavoratore, della  dichiarazione  di
          immediata disponibilita' con  priorita'  rispetto  a  nuovi
          lavoratori extracomunitari. 
                11-bis. Lo straniero che ha conseguito in  Italia  il
          dottorato  o  il  master  universitario  ovvero  la  laurea
          triennale o la  laurea  specialistica,  alla  scadenza  del
          permesso di soggiorno per motivi  di  studio,  puo'  essere
          iscritto nell'elenco anagrafico  previsto  dall'articolo  4
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 luglio  2000,  n.  442,  per  un  periodo  non
          superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei  requisiti
          previsti  dal  presente  testo  unico,  puo'  chiedere   la
          conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 
                12. Il datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie
          dipendenze  lavoratori  stranieri  privi  del  permesso  di
          soggiorno previsto dal presente  articolo,  ovvero  il  cui
          permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
          termini di legge, il  rinnovo,  revocato  o  annullato,  e'
          punito con la reclusione da sei mesi a tre anni  e  con  la
          multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. 
                12-bis. Le pene per il fatto previsto  dal  comma  12
          sono aumentate da un terzo alla meta': 
                  a)  se  i  lavoratori  occupati  sono   in   numero
          superiore a tre; 
                  b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non
          lavorativa; 
                  c) se i lavoratori occupati  sono  sottoposti  alle
          altre  condizioni  lavorative  di  cui   al   terzo   comma
          dell'articolo 603-bis del codice penale 
                12-ter.  Con  la  sentenza  di  condanna  il  giudice
          applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento
          del costo  medio  di  rimpatrio  del  lavoratore  straniero
          assunto illegalmente. 
                12-quater. Nelle ipotesi di particolare  sfruttamento
          lavorativo di  cui  al  comma  12-bis,  e'  rilasciato  dal
          questore, su  proposta  o  con  il  parere  favorevole  del
          procuratore della  Repubblica,  allo  straniero  che  abbia
          presentato  denuncia  e  cooperi  nel  procedimento  penale
          instaurato nei confronti del datore di lavoro, un  permesso
          di soggiorno. 
                12-quinquies. Il permesso  di  soggiorno  di  cui  al
          comma 12-quater ha la durata di  sei  mesi  e  puo'  essere
          rinnovato per un anno o per il maggior  periodo  occorrente
          alla definizione del procedimento penale.  Il  permesso  di
          soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con
          le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore  della
          Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano
          meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 
                12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui  ai  commi
          12-quater e 12-quinquies reca la dicitura"  casi  speciali,
          consente lo svolgimento  di  attivita'  lavorativa  e  puo'
          essere convertito, alla scadenza, in permesso di  soggiorno
          per lavoro subordinato o autonomo. 
                13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
          dall'articolo  25,  comma  5,  in  caso  di  rimpatrio   il
          lavoratore    extracomunitario    conserva    i     diritti
          previdenziali  e  di  sicurezza  sociale  maturati  e  puo'
          goderne indipendentemente dalla vigenza di  un  accordo  di
          reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti
          previsti  dalla  normativa  vigente,  al   compimento   del
          sessantacinquesimo  anno  di  eta',  anche  in  deroga   al
          requisito contributivo  minimo  previsto  dall'articolo  1,
          comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
                14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e  di
          assistenza sociale, di cui alla legge  30  marzo  2001,  n.
          152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
          regolare attivita' di lavoro in Italia. 
                15. I lavoratori italiani ed extracomunitari  possono
          chiedere  il  riconoscimento  di   titoli   di   formazione
          professionale acquisiti all'estero; in assenza  di  accordi
          specifici,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle   politiche
          sociali, sentita la  commissione  centrale  per  l'impiego,
          dispone condizioni  e  modalita'  di  riconoscimento  delle
          qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
          puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
          a  tutti  i  corsi  di  formazione  e  di  riqualificazione
          programmati nel territorio della Repubblica. 
                16. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si
          applicano alle regioni a statuto speciale e  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  degli  statuti  e
          delle relative norme di attuazione.».