IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare,  l'articolo
1, commi 857 e 858, concernenti, rispettivamente, l'effettuazione  di
apposite attivita' di verifica in materia di  utilizzo  da  parte  di
societa', enti, organismi e  fondazioni,  di  contributi  di  entita'
significativa a carico  dello  Stato  e  l'estensione  alle  predette
societa', enti, organismi e fondazioni delle misure  di  contenimento
della spesa di cui all'articolo 1, commi 591, 592, 593,  597,  598  e
599, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio
2025; 
  Considerato, in particolare, che il citato comma 857  dell'articolo
1 della legge n. 207 del 2024 demanda l'individuazione dei contributi
di   entita'   significativa,   ai   fini   dell'applicazione   della
disposizione, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  medesima
legge; 
  Ritenuto  di  dover,  pertanto,  procedere  all'individuazione  dei
contributi di entita'  significativa  e  alle  relative  disposizioni
attuative; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 ottobre 2025; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo  Mantovano,  e'  stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza  del
Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione  di  quelli  che
richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri  e
di quelli relativi alle attribuzioni  di  cui  all'articolo  5  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                      Definizione di contributo 
                      di entita' significativa 
 
  1. Ai fini dell'attuazione e ai sensi delle disposizioni richiamate
in premessa, si considerano di entita' significativa i  contributi  a
carico dello Stato, erogati da amministrazioni centrali dello Stato o
da   societa'   da   queste   direttamente   possedute,   in   misura
maggioritaria, con esclusione delle societa'  quotate  ai  sensi  del
testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di  cui
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e loro controllate,  o
da   enti   pubblici   non   economici   vigilati   dalle    predette
amministrazioni centrali, che, cumulativamente: 
    a) sono destinati alla realizzazione di finalita' o di  specifici
progetti  di  interesse  pubblico,  con  esclusione  dei   contributi
destinati a una generalita' di  soggetti,  di  quelli  aventi  natura
corrispettiva, retributiva, indennitaria o  risarcitoria,  di  quelli
concessi sotto  forma  di  credito  di  imposta,  nonche'  di  quelli
erogati, oltre che alle predette societa' quotate e loro controllate,
agli enti  del  terzo  settore  disciplinati  dal  codice  del  terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.  117,  alle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di  cui  al  decreto
legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,  iscritte  nella   relativa
anagrafe,  nonche'  a  favore  degli  enti  ecclesiastici  civilmente
riconosciuti e degli enti riconosciuti  delle  confessioni  religiose
che hanno sottoscritto intese con  lo  Stato.  Conseguentemente  alle
societa', alle organizzazioni e agli  enti  esclusi  ai  sensi  della
presente lettera non si applica l'articolo 1, comma 858, della  legge
30 dicembre 2024, n. 207; 
    b) sono di importo superiore a un milione di euro  annui  ovvero,
nel caso di importi  fino  a  un  milione  di  euro  annui,  sono  di
ammontare pari ad almeno il 50 per cento del totale delle  entrate  o
del valore della produzione del soggetto beneficiario. Ai fini di cui
alla presente lettera rilevano i contributi comunque percepiti, anche
in forma disgiunta. 
  2. Il presente decreto  si  applica  ai  contributi  percepiti  dai
soggetti beneficiari a partire dal 1° gennaio 2025. 
  3. Resta ferma la possibilita' di rinuncia del contributo da  parte
dei medesimi beneficiari. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri»: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti36 per la disciplina delle materie, non  coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per  le  quali  le  leggi  della  Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza elle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo dei commi 857 e 858 dell'articolo
          1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante  "Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2025  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»: 
              «Omissis. 
              857.  Gli  organi  di   controllo,   anche   in   forma
          monocratica,  gia'  costituiti  o  da  costituire  per   il
          rispetto di  quanto  previsto  dal  presente  comma,  delle
          societa', degli enti, degli organismi  e  delle  fondazioni
          che ricevono, anche in modo  indiretto  e  sotto  qualsiasi
          forma, un contributo  di  entita'  significativa  a  carico
          dello  Stato  stabilito  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, provvedono allo svolgimento dei compiti  e,  secondo
          le  responsabilita'  ad  essi  attribuiti  in   base   alla
          normativa vigente,  ad  effettuare  apposite  attivita'  di
          verifica intese ad accertare che  l'utilizzo  dei  predetti
          contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalita' per le
          quali  i  medesimi  sono  stati  concessi   e   a   inviare
          annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze  una
          relazione  contenente   le   risultanze   delle   verifiche
          effettuate. 
              858. A decorrere dal 1°  gennaio  2025,  l'applicazione
          delle misure di contenimento della spesa di  cui  ai  commi
          591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell'articolo 1  della  legge
          27 dicembre 2019, n. 160, e'  estesa  alle  societa',  agli
          enti, agli organismi e alle fondazioni di cui al comma  857
          del presente articolo. Conseguentemente, tali  soggetti,  a
          decorrere dall'anno 2025, non possono effettuare spese  per
          l'acquisto di beni e servizi per un  importo  superiore  al
          valore medio sostenuto  per  le  medesime  finalita'  negli
          esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante  dai
          relativi rendiconti o  bilanci  deliberati.  Con  esclusivo
          riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche e  ai  teatri
          di tradizione, gli esercizi finanziari di riferimento  sono
          limitati agli anni 2022 e 2023. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dei commi 591, 592, 593, 597, 598
          e 599 dell'articolo 1, della legge  27  dicembre  2019,  n.
          207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
          finanziario 2020 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2020-2022»: 
              «Omissis. 
              591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di  cui  al
          comma 590 non possono effettuare spese  per  l'acquisto  di
          beni e servizi per un importo  superiore  al  valore  medio
          sostenuto  per  le  medesime   finalita'   negli   esercizi
          finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai  relativi
          rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui  al
          presente comma non si applica alle agenzie fiscali  di  cui
          al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali
          resta fermo l'obbligo di versamento previsto  dall'articolo
          6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma  594.  A
          decorrere  dall'esercizio  2021,  alle  spese   di   natura
          corrente del settore informatico dell'INPS non si applicano
          i vincoli di spesa di cui al presente comma. 
              592. Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci  di  spesa
          per l'acquisto di  beni  e  servizi  sono  individuate  con
          riferimento: 
                a)  per  gli  enti  che  adottano   la   contabilita'
          finanziaria, alle corrispondenti voci,  rilevate  in  conto
          competenza, del piano  dei  conti  integrato  previsto  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132; 
                b) per gli enti  e  gli  organismi  che  adottano  la
          contabilita' civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7)
          e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto
          secondo lo schema di cui  all'allegato  1  al  decreto  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  27  marzo  2013,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 86 del 12 aprile  2013.  Le  universita',  che
          adottano gli schemi di  bilancio  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          n. 19  del  14  gennaio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di
          bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo  periodo
          della presente lettera. 
              593. Fermo restando  il  principio  dell'equilibrio  di
          bilancio,  compatibilmente   con   le   disponibilita'   di
          bilancio,  il  superamento  del  limite  delle  spese   per
          acquisto  di  beni  e  servizi  di  cui  al  comma  591  e'
          consentito in presenza di  un  corrispondente  aumento  dei
          ricavi o  delle  entrate  accertate  in  ciascun  esercizio
          rispetto al valore relativo ai  ricavi  conseguiti  o  alle
          entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi
          o delle entrate puo'  essere  utilizzato  per  l'incremento
          delle  spese  per  beni  e   servizi   entro   il   termine
          dell'esercizio successivo a  quello  di  accertamento.  Non
          concorrono alla quantificazione delle entrate o dei  ricavi
          di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in
          conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di
          legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori,  a
          spese diverse  dall'acquisizione  di  beni  e  servizi.  Il
          superamento del limite di cui  al  comma  591  e'  altresi'
          consentito per le spese per l'acquisto di  beni  e  servizi
          del settore informatico finanziate con  il  PNRR,  nonche',
          nei  limiti  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,    per    l'acquisizione    di    servizi    cloud
          infrastrutturali. 
              Omissis. 
              597. La relazione degli organi deliberanti degli enti e
          degli organismi di cui al comma 590, presentata in sede  di
          approvazione del bilancio consuntivo,  deve  contenere,  in
          un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalita'
          attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600. 
              598.  Ferma  restando  la  disciplina  in  materia   di
          responsabilita' amministrativa e contabile,  l'inosservanza
          di  quanto  disposto  dai  commi  591,  593,  594   e   595
          costituisce  illecito  disciplinare  del  responsabile  del
          servizio    amministrativo-finanziario.    In    caso    di
          inadempienza per piu'  di  un  esercizio,  i  compensi,  le
          indennita' ed i gettoni di presenza corrisposti agli organi
          di amministrazione sono ridotti, per  il  restante  periodo
          del mandato, del 30 per cento rispetto all'ammontare  annuo
          risultante alla data del 30 giugno 2019 e i risparmi  sulla
          spesa per gli organi sono acquisiti al bilancio dell'ente. 
              599. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni
          previsti dai commi da 590 a 598 e' verificato e  asseverato
          dai rispettivi organi di controllo. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  5  della  citata
          legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              «Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio  dei
          ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri  a
          nome del Governo: 
                a) comunica alle Camere la composizione del Governo e
          ogni mutamento in essa intervenuto; 
                b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui  alla
          lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente
          o  a  mezzo  di  un  Ministro  espressamente  delegato,  la
          questione di fiducia; 
                c) sottopone al Presidente della Repubblica le  leggi
          per la promulgazione; in  seguito  alla  deliberazione  del
          Consiglio  dei  ministri,  i  disegni  di  legge   per   la
          presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi  dei
          decreti aventi valore o forza  di  legge,  dei  regolamenti
          governativi e degli altri atti indicati dalle leggi; 
                d) controfirma gli atti di promulgazione delle  leggi
          nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione
          del Consiglio dei ministri, gli atti  che  hanno  valore  o
          forza di legge e, insieme con il Ministro  proponente,  gli
          altri atti indicati dalla legge; 
                e)  presenta  alle  Camere  i  disegni  di  legge  di
          iniziativa governativa  e,  anche  attraverso  il  Ministro
          espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
          cui all'articolo 72 della Costituzione; 
                f) esercita le attribuzioni  di  cui  alla  legge  11
          marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza
          governativa  conseguenti   alle   decisioni   della   Corte
          costituzionale.   Riferisce   inoltre   periodicamente   al
          Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
          sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando  le
          linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
          nei giudizi  dinanzi  alla  Corte  costituzionale.  Segnala
          altresi', anche su  proposta  dei  ministri  competenti,  i
          settori della legislazione nei  quali,  in  relazione  alle
          questioni  di  legittimita'  costituzionale  pendenti,  sia
          utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
          Governo. 
              2. Il Presidente del Consiglio dei ministri,  ai  sensi
          dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione: 
                a) indirizza ai ministri le  direttive  politiche  ed
          amministrative  in  attuazione  delle   deliberazioni   del
          Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
          responsabilita' di direzione della  politica  generale  del
          Governo; 
                b) coordina e promuove l'attivita'  dei  ministri  in
          ordine agli atti che riguardano la  politica  generale  del
          Governo; 
                c) puo' sospendere l'adozione di atti  da  parte  dei
          ministri competenti  in  ordine  a  questioni  politiche  e
          amministrative, sottoponendoli al  Consiglio  dei  ministri
          nella riunione immediatamente successiva; 
                c-bis) puo' deferire al Consiglio  dei  ministri,  ai
          fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
          interessi pubblici coinvolti,  la  decisione  di  questioni
          sulle  quali  siano  emerse  valutazioni  contrastanti  tra
          amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine  alla
          definizione di atti e provvedimenti; 
                d) concorda con i ministri interessati  le  pubbliche
          dichiarazioni che essi intendano  rendere  ogni  qualvolta,
          eccedendo la normale responsabilita' ministeriale,  possano
          impegnare la politica generale del Governo; 
                e)    adotta    le    direttive    per     assicurare
          l'imparzialita', il  buon  andamento  e  l'efficacia  degli
          uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
          di  particolare  rilevanza  puo'  richiedere  al   Ministro
          competente relazioni e verifiche amministrative; 
                f) promuove l'azione dei ministri per assicurare  che
          le aziende e gli enti pubblici svolgano la  loro  attivita'
          secondo  gli  obiettivi  indicati  dalle   leggi   che   ne
          definiscono l'autonomia e in  coerenza  con  i  conseguenti
          indirizzi politici e amministrativi del Governo; 
                g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla  legge
          in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato; 
                h) puo' disporre, con proprio decreto,  l'istituzione
          di particolari Comitati di  ministri,  con  il  compito  di
          esaminare  in   via   preliminare   questioni   di   comune
          competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
          del Governo  e  su  problemi  di  rilevante  importanza  da
          sottoporre  al  Consiglio   dei   ministri,   eventualmente
          avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
          amministrazione; 10 
                i) puo' disporre la costituzione di gruppi di  studio
          e di lavoro composti in modo da assicurare la  presenza  di
          tutte   le   competenze   dicasteriali    interessate    ed
          eventualmente  di  esperti  anche  non  appartenenti   alla
          pubblica amministrazione. 
              3.  Il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
          direttamente o conferendone delega ad un Ministro: 
                a) promuove e coordina l'azione del Governo  relativa
          alle politiche comunitarie e  assicura  la  coerenza  e  la
          tempestivita'  dell'azione  di  Governo  e  della  pubblica
          amministrazione     nell'attuazione     delle     politiche
          comunitarie,  riferendone   periodicamente   alle   Camere;
          promuove  gli   adempimenti   di   competenza   governativa
          conseguenti alle pronunce della Corte  di  giustizia  delle
          Comunita' europee, cura la  tempestiva  comunicazione  alle
          Camere dei procedimenti normativi in corso nelle  Comunita'
          europee,  informando  il  Parlamento  delle  iniziative   e
          posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie; 
                a-bis)  promuove  gli   adempimenti   di   competenza
          governativa conseguenti alle pronunce della  Corte  europea
          dei diritti dell'uomo emanate  nei  confronti  dello  Stato
          italiano; comunica tempestivamente alle Camere le  medisime
          pronunce ai  fini  dell'esame  da  parte  delle  competenti
          Commissioni parlamentari permanenti e presenta  annualmente
          al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
          suddette pronunce; 
                b) promuove  e  coordina  l'azione  del  Governo  per
          quanto attiene ai rapporti con le  regioni  e  le  province
          autonome  di   Trento   e   di   Bolzano   e   sovraintende
          all'attivita' dei commissari del Governo; 
                b-bis) promuove,  indirizza,  coordina  l'azione  del
          Governo   nelle   materie   dell'innovazione   tecnologica,
          dell'attuazione dell'agenda digitale italiana  ed  europea,
          della strategia italiana per  la  banda  ultralarga,  della
          digitalizzazione delle pubbliche  amministrazioni  e  delle
          imprese,   nonche'   della   trasformazione,   crescita   e
          transizione  digitale  del  Paese,  in  ambito  pubblico  e
          privato,   dell'accesso   ai   servizi   in   rete,   della
          connettivita', delle infrastrutture  digitali  materiali  e
          immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici. 
              4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le
          altre attribuzioni conferitegli dalla legge.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,
          recante   «Testo   unico   in   materia   di   societa'   a
          partecipazione  pubblica»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016. 
              - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 177, recante
          «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma
          2, lettera b), della  legge  6  giugno  2016,  n.  106»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  179  del  2  agosto
          2017. 
              - Per il riferimento all'articolo 1, comma  858,  della
          legge 30 dicembre 2024, n. 207, si  veda  nelle  note  alle
          premesse.