IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024»  e,  in
particolare, l'articolo 13, commi 1, 2 e 6; 
  Vista la direttiva (UE) 2024/2811  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica la direttiva  2014/65/UE
per  rendere  i  mercati  pubblici  dei  capitali  nell'Unione   piu'
attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle  piccole  e
medie imprese ai capitali, e che abroga la direttiva 2001/34/CE; 
  Visto il regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  23  ottobre  2024  che  modifica  i  regolamenti  (UE)
2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i  mercati
pubblici dei capitali nell'unione piu' attraenti per  le  societa'  e
facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2026; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 aprile 2026; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione e del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale e della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  di  recepimento  della  direttiva  (UE)  2024/2811  del
  Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 21, i commi 2-quinquies e 2-sexies sono abrogati; 
    b) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: 
      «Art. 21-bis (Ricerca in materia  di  investimenti).  -  1.  La
ricerca prodotta dai soggetti abilitati alla prestazione dei  servizi
e delle attivita'  di  investimento  o  da  terzi  e  utilizzata  dai
soggetti abilitati, dai loro clienti o dai loro potenziali clienti  o
a essi distribuita deve essere corretta, chiara e non fuorviante.  La
ricerca  e'  chiaramente  identificabile  come  tale  o  in   termini
analoghi, purche' siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nel
regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del  25  aprile
2016. 
      2. La fornitura di servizi di ricerca  da  parte  di  terzi  in
favore dei  soggetti  abilitati  alla  prestazione  del  servizio  di
gestione di portafogli o di altri servizi di investimento o accessori
soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 21, comma 1, qualora: 
        a) i soggetti abilitati e il prestatore terzo dei servizi  di
esecuzione e di ricerca hanno concluso un accordo  per  definire  una
metodologia di remunerazione,  compreso  il  modo  in  cui  si  tiene
generalmente conto del costo  totale  della  ricerca  al  momento  di
stabilire gli oneri complessivi per i servizi di investimento; 
        b) i soggetti abilitati informano i propri clienti della loro
scelta  di  pagare  congiuntamente  o  separatamente  i  servizi   di
esecuzione e di ricerca e mettono a  loro  disposizione  la  relativa
politica in materia di pagamenti  dei  servizi  di  esecuzione  e  di
ricerca, compresi il tipo di informazioni che possono essere  fornite
in funzione della scelta del metodo di pagamento e, se del  caso,  il
modo in cui i soggetti abilitati prevengono o gestiscono i  conflitti
di interesse ai sensi dell'articolo 21 quando applicano un metodo  di
pagamento congiunto per i servizi di esecuzione e di ricerca; 
        c) i soggetti abilitati valutano su base annuale la qualita',
l'utilizzabilita' e il valore della ricerca  utilizzata,  nonche'  la
capacita'  della  ricerca  utilizzata  di  contribuire   a   migliori
decisioni di investimento; 
        d)  qualora  i  soggetti   abilitati   scelgano   di   pagare
separatamente i servizi di esecuzione e di ricerca da parte di terzi,
la prestazione dei servizi di ricerca da parte di terzi  al  soggetto
abilitato e' ricevuta in cambio di uno dei seguenti elementi: 
          1) pagamenti diretti da parte del soggetto abilitato  sulla
base delle proprie risorse; 
          2) pagamenti effettuati da un conto  di  pagamento  per  la
ricerca separato controllato dal soggetto abilitato. 
      3. I soggetti abilitati che prestano servizi  di  gestione  del
portafoglio o altri  servizi  di  investimento  o  servizi  accessori
garantiscono che la  ricerca  che  distribuiscono  ai  clienti  o  ai
potenziali clienti pagata, in tutto o  in  parte,  dall'emittente  e'
qualificata come "ricerca sponsorizzata dall'emittente"  solo  se  e'
prodotta nel rispetto del codice di condotta dell'Unione europea  per
la ricerca  sponsorizzata  dall'emittente  di  cui  all'articolo  24,
paragrafo 3-quater, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 maggio 2014. 
      4. La Consob puo': 
        a) adottare tutte le misure necessarie per verificare  che  i
soggetti abilitati mettano in  atto  disposizioni  organizzative  per
assicurare che  la  ricerca  sponsorizzata  dall'emittente  che  esse
producono o distribuiscono sia conforme al codice di condotta dell'UE
per la ricerca sponsorizzata dall'emittente; 
        b)  sospendere  la  distribuzione  da  parte   dei   soggetti
abilitati  di  qualsiasi  ricerca  sponsorizzata  dall'emittente  non
prodotta nel rispetto del codice di condotta dell'Unione europea  per
la ricerca sponsorizzata dall'emittente; 
        c) emettere avvertenze per informare il pubblico nel caso  in
cui   una   ricerca   qualificata   come    "ricerca    sponsorizzata
dall'emittente" e  distribuita  da  un  soggetto  abilitato  non  sia
prodotta nel rispetto del codice di condotta dell'Unione europea  per
la ricerca sponsorizzata dall'emittente. 
      5. La ricerca e' intesa come i servizi o i materiali di ricerca
riguardanti uno o piu' strumenti finanziari o  altri  attivi,  ovvero
gli emittenti o i potenziali emittenti  di  strumenti  finanziari,  o
come i servizi o i materiali di ricerca strettamente correlati  a  un
settore o a un mercato specifico in modo tale da delineare  una  base
di valutazione  degli  strumenti,  degli  attivi  o  degli  emittenti
finanziari all'interno del settore o del  mercato  in  questione.  La
ricerca comprende, altresi', i materiali o i servizi che raccomandano
o propongono,  esplicitamente  o  implicitamente,  una  strategia  di
investimento e formulano un parere  motivato  sul  valore  attuale  o
futuro o sul prezzo di attivi o di strumenti finanziari, o altrimenti
contengono analisi e informazioni originali  e  traggono  conclusioni
sulla base di informazioni nuove o esistenti  che  potrebbero  essere
impiegate per elaborare  una  strategia  di  investimento  ed  essere
pertinenti e in grado di apportare  valore  aggiunto  alle  decisioni
assunte dai soggetti abilitati per  conto  dei  clienti  a  cui  tale
ricerca e' addebitata. 
      6. Le  osservazioni  sulla  negoziazione  e  altri  servizi  di
consulenza sulla  negoziazione  su  misura  intrinsecamente  connessi
all'esecuzione di un'operazione  su  strumenti  finanziari  non  sono
considerati ricerca. Se un soggetto abilitato  alla  prestazione  dei
servizi di investimento riceve servizi di ricerca da un prestatore di
servizi di ricerca che non e' coinvolto in servizi  di  esecuzione  e
non fa parte di un gruppo di servizi finanziari in cui  sia  compreso
un  soggetto  abilitato  che  offre  servizi  di  esecuzione   o   di
intermediazione,  la  prestazione  di  tali  servizi  di  ricerca  e'
considerata adempiente in relazione agli obblighi di cui all'articolo
21, comma 1. In tali casi, il soggetto abilitato deve  soddisfare  il
requisito di cui al comma 2, lettera c). 
      7. La Consob detta con regolamento disposizioni  di  attuazione
del presente articolo, riguardanti in particolare: 
        a)    la    disciplina    della    "ricerca     sponsorizzata
dall'emittente"; 
        b)  gli  obblighi  di  conservazione  in  capo  ai   soggetti
abilitati.»; 
    c) all'articolo 61, comma 1, lettera  g),  dopo  le  parole:  «di
negoziazione» sono aggiunte le seguenti: «, o un suo segmento,»; 
    d) all'articolo 66, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le regole di cui al comma 1, lettera a), prevedono  che
il gestore del mercato regolamentato possa respingere la  domanda  di
ammissione di uno strumento finanziario alla quotazione  ove  ritenga
che la situazione dell'emittente sia tale  che  l'ammissione  sarebbe
contraria all'interesse degli investitori.»; 
    e) dopo l'articolo 66 e' inserito il seguente: 
      «Art. 66.1 (Condizioni particolari relative  all'ammissione  di
azioni alla negoziazione). - 1. I gestori dei  mercati  regolamentati
stabiliscono che la capitalizzazione  di  mercato  prevedibile  della
societa' le cui azioni sono oggetto  della  richiesta  di  ammissione
alla negoziazione o, qualora questa non sia valutabile, il capitale e
le  riserve  di  tale  societa',  compresi  l'utile  e  la   perdita,
dell'ultimo esercizio siano pari ad almeno 1 milione  di  euro  o  un
importo equivalente in una valuta nazionale diversa dall'euro. 
      2. Il comma 1 non si applica all'ammissione  alla  negoziazione
di azioni fungibili con azioni gia' ammesse alla negoziazione. 
      3. La Consob disciplina con regolamento gli obblighi a cui sono
tenuti  i  mercati  regolamentati  relativamente  alle   domande   di
ammissione alla  negoziazione  di  azioni  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 51-bis, paragrafi 3, 4 e  5,  della  direttiva
2014/65/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15  maggio
2014.» 
    f) all'articolo 69: 
      1) al comma 1 dopo le parole: «un sistema  multilaterale»  sono
inserite le seguenti: «, o di un suo  segmento,»  e  le  parole:  «al
comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»; 
      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Fermo restando il rispetto degli altri  obblighi  del
presente decreto relativi alla gestione di un  sistema  multilaterale
di negoziazione, ai fini della registrazione di cui al  comma  1,  il
segmento pertinente del sistema multilaterale di negoziazione dispone
di regole, sistemi e procedure efficaci, atti a garantire  che  siano
soddisfatte le condizioni di cui al  comma  2  e  tutte  le  seguenti
condizioni: 
          a) il segmento del sistema  multilaterale  di  negoziazione
registrato come "mercato di crescita per le piccole e medie  imprese"
e' chiaramente separato dagli  altri  segmenti  del  mercato  gestiti
dall'impresa di investimento o dal gestore del mercato  che  gestisce
il sistema  multilaterale  di  negoziazione;  tale  circostanza  deve
essere indicata, tra l'altro, da un nome diverso,  da  un  corpus  di
norme diverso, da  una  strategia  di  marketing  diversa  e  da  una
pubblicita' diversa, nonche' dall'assegnazione specifica di un codice
di identificazione del mercato al segmento registrato come mercato di
crescita per le piccole e medie imprese; 
          b) le operazioni effettuate sul  segmento  del  mercato  di
crescita per le piccole e medie imprese interessato sono  chiaramente
distinte da  altre  attivita'  di  mercato  all'interno  degli  altri
segmenti del sistema multilaterale di negoziazione; 
          c) il sistema multilaterale di negoziazione,  su  richiesta
della Consob, fornisce un elenco completo degli strumenti quotati sul
segmento interessato registrato  come  mercato  di  crescita  per  le
piccole e medie imprese, nonche' tutte le informazioni che la  Consob
puo' richiedere sul funzionamento di tale segmento.»; 
      3) al comma 3 le parole: «dal comma 2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dai commi 2 e 2-bis»; 
      4) al comma 4 dopo le parole: «un sistema  multilaterale»  sono
inserite le seguenti: «, o di un suo segmento,»  e  le  parole:  «dal
comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2 e 2-bis»; 
      5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Uno strumento finanziario di un  emittente  ammesso  alla
negoziazione su un mercato di crescita per le piccole e medie imprese
puo' essere negoziato anche in un'altra sede di negoziazione solo  se
l'emittente e' stato informato  e  non  ha  sollevato  obiezioni.  Se
l'altra sede di negoziazione e' un altro mercato di crescita  per  le
piccole e medie imprese o un segmento di un mercato di  crescita  per
le piccole e medie imprese, l'emittente  non  e'  soggetto  ad  alcun
obbligo relativo al governo societario  o  all'informativa  iniziale,
continuativa o ad hoc riguardo a quest'altro mercato di crescita  per
le piccole e medie imprese. Se l'altra sede di negoziazione non e' un
mercato di crescita per le piccole e medie  imprese,  l'emittente  e'
informato di qualsiasi obbligo relativo alla governance societaria  o
all'informativa iniziale, continuativa o ad  hoc  riguardo  all'altra
sede di negoziazione cui sara' soggetto.»; 
    g) all'articolo 190, comma 1, dopo le parole: «21;» sono inserite
le seguenti: «21-bis;». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
                
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante:  «Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 3 del 4 gennaio 2013: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13, commi da 1 a 6,
          della legge 13 giugno  2025,  n.  91  recante:  «Delega  al
          Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
          l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di
          delegazione  europea  2024»,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025: 
                «Art. 13 (Delega al Governo per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2024/2809 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23
          ottobre 2024, che modifica i  regolamenti  (UE)  2017/1129,
          (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere  i  mercati
          pubblici dei capitali nell'Unione  piu'  attraenti  per  le
          societa' e  facilitare  l'accesso  delle  piccole  e  medie
          imprese ai capitali, per  il  recepimento  della  direttiva
          (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto  plurimo
          nelle societa' che chiedono l'ammissione alla  negoziazione
          delle  loro  azioni  in   un   sistema   multilaterale   di
          negoziazione,  per  il  recepimento  della  direttiva  (UE)
          2024/2811 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23
          ottobre 2024, che  modifica  la  direttiva  2014/65/UE  per
          rendere i mercati pubblici dei  capitali  nell'Unione  piu'
          attraenti per le imprese e per facilitare  l'accesso  delle
          piccole e medie  imprese  ai  capitali,  e  che  abroga  la
          direttiva 2001/34/CE, per il  recepimento  della  direttiva
          (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 novembre 2024, che  modifica  le  direttive  2009/65/CE,
          2013/36/UE  e  (UE)  2019/2034  per  quanto   concerne   il
          trattamento del rischio di concentrazione  derivante  dalle
          esposizioni nei confronti delle controparti centrali e  del
          rischio di controparte  per  le  operazioni  con  strumenti
          derivati compensate a livello centrale, e per l'adeguamento
          della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
          (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 novembre  2024,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
          648/2012, (UE) n. 575/2013  e  (UE)  2017/1131  per  quanto
          concerne  le  misure  volte  ad  attenuare  le  esposizioni
          eccessive nei confronti di controparti  centrali  di  paesi
          terzi  e  a  migliorare  l'efficienza  dei  mercati   della
          compensazione  dell'Unione,  per   il   recepimento   della
          direttiva  (UE)  2024/790  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la  direttiva
          2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari,
          e  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2024/791  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica
          il regolamento (UE) n.  600/2014  per  quanto  riguarda  il
          miglioramento della trasparenza  dei  dati,  l'eliminazione
          degli  ostacoli  all'emergere  di  sistemi  consolidati  di
          pubblicazione,   l'ottimizzazione   degli    obblighi    di
          negoziazione e il divieto  di  ricevere  pagamenti  per  il
          flusso degli ordini, per  il  recepimento  della  direttiva
          (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          13 marzo 2024,  che  modifica  le  direttive  2011/61/UE  e
          2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi  di  delega,  la
          gestione del rischio di liquidita', le segnalazioni a  fini
          di vigilanza, la fornitura dei servizi  di  custodia  e  di
          depositario e la concessione di prestiti da parte di  fondi
          di investimento alternativi,  nonche'  per  il  recepimento
          della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la  direttiva
          2009/138/CE, per quanto concerne  la  proporzionalita',  la
          qualita' della vigilanza, l'informativa, le misure relative
          alle   garanzie   a   lungo    termine,    gli    strumenti
          macroprudenziali, i rischi di sostenibilita' e la vigilanza
          transfrontaliera e di gruppo, e le direttive  2002/87/CE  e
          2013/34/UE). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, uno o piu'  decreti  legislativi  per  l'adeguamento
          della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
          (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2024. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1  del
          presente articolo, il Governo osserva, oltre ai principi  e
          criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1,  anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                  a) apportare al testo unico delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  modifiche  e  le
          integrazioni   necessarie   per   dare   attuazione    alle
          disposizioni del regolamento (UE)  2024/2809,  nonche'  dei
          pertinenti atti delegati o di esecuzione, che richiedono un
          intervento  normativo  da   parte   degli   Stati   membri,
          garantendo il  coordinamento  con  la  disciplina  generale
          dell'appello al  pubblico  risparmio  e  con  le  ulteriori
          disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale; 
                  b) coordinare le disposizioni nazionali vigenti  in
          materia di poteri di vigilanza, di indagine, di  intervento
          e di sanzioni amministrative, irrogabili dalla  Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)  in  coerenza
          con quanto gia' previsto dal testo unico di cui al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  in  attuazione  del
          regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio,  del  16  aprile  2014,  tenendo   conto   delle
          circostanze, dei limiti e  dei  criteri  di  alternativita'
          previsti dall'articolo 2, punti 14) e 15), del  regolamento
          (UE) 2024/2809; 
                  c) attribuire alla CONSOB il  potere  di  ricorrere
          alla disciplina secondaria, nel rispetto  delle  competenze
          alla stessa spettanti e  nell'ambito  e  per  le  finalita'
          specificamente previsti  dal  regolamento  (UE)  2024/2809,
          prevedendo che la  CONSOB  stessa  adotti  tale  disciplina
          entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1; 
                  d) non avvalersi della facolta' di cui all'articolo
          3, paragrafo 2-bis,  del  regolamento  (UE)  2017/1129  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  14  giugno  2017,
          come introdotto dall'articolo 1, punto 3), del  regolamento
          (UE) 2024/2809, che consente agli Stati membri di  esentare
          un'offerta pubblica di titoli dall'obbligo di pubblicazione
          del prospetto di cui al paragrafo 1 del  medesimo  articolo
          3, a  condizione  che  il  corrispettivo  aggregato  totale
          nell'Unione dei titoli offerti sia inferiore a 5.000.000 di
          euro per emittente o offerente, calcolato su un periodo  di
          dodici mesi; 
                  e) stabilire gli eventuali obblighi informativi per
          le offerte pubbliche di titoli in esenzione dall'obbligo di
          pubblicazione  del  prospetto  ai  sensi  dell'articolo  3,
          paragrafo 2-quinquies, del regolamento (UE) 2017/1129, come
          introdotto dall'articolo 1, punto 3), del regolamento  (UE)
          2024/2809, avendo comunque riguardo al controvalore di tali
          offerte; 
                  f) confermare l'attribuzione alla CONSOB del potere
          di  stabilire  in  via  regolamentare  le  disposizioni  in
          materia  di  regime  linguistico  del  prospetto   di   cui
          all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1129; 
                  g) attribuire alla CONSOB il potere di disporre  in
          via regolamentare le modalita' e i termini di  trasmissione
          della  documentazione  comprovante   l'assolvimento   delle
          condizioni previste per il ritardo della  comunicazione  al
          pubblico   delle   informazioni   privilegiate,   di    cui
          all'articolo 17,  paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)  n.
          596/2014,  come  introdotto  dall'articolo  2,  punto   6),
          lettera c), del regolamento (UE) 2024/2809; 
                  h)  attribuire   alla   CONSOB   la   facolta'   di
          partecipare al dispositivo istituito ai sensi dell'articolo
          25-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, come
          introdotto dall'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE)
          2024/2809, anche qualora nessuna delle sedi di negoziazione
          sotto la vigilanza di detta autorita' abbia una  dimensione
          transfrontaliera significativa. 
                3. Il Governo e' delegato  ad  adottare  uno  o  piu'
          decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE)
          2024/2810 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23
          ottobre 2024. 
                4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3,  il
          Governo osserva, oltre ai principi e criteri  direttivi  di
          cui all'articolo 1, comma 1, anche i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi specifici: 
                  a) apportare alla normativa vigente le modifiche  e
          le  integrazioni  necessarie  per  dare   attuazione   alle
          disposizioni della direttiva (UE)  2024/2810,  nonche'  dei
          pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono  un
          intervento normativo da parte degli Stati membri; 
                  b) al fine di garantire  un'adeguata  tutela  degli
          interessi degli azionisti che non detengono azioni  a  voto
          plurimo, valutare, ove opportuno, l'adozione  delle  misure
          previste dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE)
          2024/2810; 
                  c) prevedere misure di trasparenza in conformita' a
          quanto  previsto  dall'articolo  5  della  direttiva   (UE)
          2024/2810; 
                  d)  prevedere  la  possibilita'  di  estendere   le
          disposizioni dell'articolo 127-sexies del  testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  alle
          societa'   emittenti   azioni    negoziate    in    sistemi
          multilaterali di negoziazione; 
                  e) attribuire alla CONSOB il  potere  di  ricorrere
          alla disciplina secondaria, nel rispetto  delle  competenze
          alla stessa spettanti e  nell'ambito  e  per  le  finalita'
          specificamente previsti  dalla  direttiva  (UE)  2024/2810,
          prevedendo che  la  CONSOB  adotti  tale  disciplina  entro
          centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 3. 
                5. Il Governo e' delegato  ad  adottare  uno  o  piu'
          decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE)
          2024/2811 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23
          ottobre 2024. 
                6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5,  il
          Governo osserva, oltre ai principi e criteri  direttivi  di
          cui all'articolo 1, comma 1, anche i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi specifici: 
                  a) apportare alla normativa vigente le modifiche  e
          le  integrazioni  necessarie  per  dare   attuazione   alle
          disposizioni della direttiva (UE)  2024/2811,  nonche'  dei
          pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono  un
          intervento normativo da parte degli Stati membri; 
                  b)   mantenere,   nell'ambito   degli    interventi
          necessari  per  dare   attuazione   alla   direttiva   (UE)
          2024/2811,  il  riferimento  all'ammissione  a   quotazione
          attualmente contenuto nel testo unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le  finalita'  ivi
          previste; 
                  c) prevedere il ricorso alla disciplina  secondaria
          da parte della CONSOB, per l'attuazione delle  disposizioni
          emanate nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  5,
          attribuendo alla medesima potere di: 
                    1)  ricorrere  alla  disciplina  secondaria   per
          assicurare l'obbligo previsto dall'articolo  24,  paragrafo
          3-quater, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo
          e del  Consiglio,  del  15  maggio  2014,  come  modificato
          dall'articolo 1, punto 2), della direttiva (UE)  2024/2811,
          che impone agli Stati membri  di  provvedere  affinche'  le
          imprese di  investimento  che  producono  o  distribuiscono
          ricerca  sponsorizzata  dall'emittente  mettano   in   atto
          disposizioni organizzative per assicurare che tale  ricerca
          sia  prodotta  nel  rispetto   del   codice   di   condotta
          dell'Unione europea, elaborato dall'Autorita' europea degli
          strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e adottato  dalla
          Commissione europea con norme tecniche di  regolamentazione
          ai  sensi  del  medesimo  articolo   24   della   direttiva
          2014/65/UE; 
                    2) prevedere, in via regolamentare, che i mercati
          regolamentati prescrivano che  al  momento  dell'ammissione
          alla negoziazione almeno  il  10  per  cento  del  capitale
          sottoscritto  rappresentato  dalla  categoria   di   azioni
          oggetto della domanda di ammissione alla  negoziazione  sia
          detenuto dal pubblico, ovvero in alternativa che i suddetti
          mercati    regolamentati    stabiliscano     al     momento
          dell'ammissione almeno uno dei requisiti per la domanda  di
          ammissione   alla   negoziazione   di    azioni    previsti
          dall'articolo  51-bis,   paragrafo   5,   della   direttiva
          2014/65/UE, come  introdotto  dall'articolo  1,  punto  4),
          della direttiva (UE) 2024/2811. 
                Omissis.». 
              - La direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2024,  che  modifica  la
          direttiva 2014/65/UE per rendere  i  mercati  pubblici  dei
          capitali nell'Unione piu' attraenti per le  imprese  e  per
          facilitare l'accesso  delle  piccole  e  medie  imprese  ai
          capitali,  e  che  abroga  la   direttiva   2001/34/CE   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 14 novembre 2024, Serie L. 
              - Il regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio  del  23  ottobre  2024  che  modifica  i
          regolamenti (UE) 2017/1129, (UE)  n.  596/2014  e  (UE)  n.
          600/2014  per  rendere  i  mercati  pubblici  dei  capitali
          nell'unione piu' attraenti per  le  societa'  e  facilitare
          l'accesso delle piccole e  medie  imprese  ai  capitali  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2024, Serie L. 
              - Il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58
          recante: «Testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n.  52»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, n. 71. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 21, 61, 66,  69  e
          190 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
          come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 21 (Criteri generali). - 1.  Nella  prestazione
          dei servizi e delle attivita' di investimento e accessori i
          soggetti abilitati devono: 
                  a)  comportarsi  con   diligenza,   correttezza   e
          trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei  clienti
          e per l'integrita' dei mercati; 
                  b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti
          e operare in  modo  che  essi  siano  sempre  adeguatamente
          informati; 
                  c)   utilizzare   comunicazioni   pubblicitarie   e
          promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; 
                  d)  disporre  di  risorse  e  procedure,  anche  di
          controllo  interno,  idonee  ad   assicurare   l'efficiente
          svolgimento dei servizi e delle attivita'. 
                1-bis.  Nella  prestazione  dei   servizi   e   delle
          attivita' di investimento e dei servizi accessori, le  Sim,
          le imprese di paesi terzi autorizzate  in  Italia,  le  Sgr
          autorizzate, i GEFIA non  UE  autorizzati  in  Italia,  gli
          intermediari   finanziari   iscritti   nell'albo   previsto
          dall'articolo 106 del Testo  Unico  bancario  e  le  banche
          italiane: 
                  a) adottano ogni misura idonea  ad  identificare  e
          prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero
          insorgere  tra  tali  soggetti,  inclusi  i  dirigenti,   i
          dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente
          o indirettamente connesse  e  i  loro  clienti  o  tra  due
          clienti al momento della prestazione di qualunque  servizio
          di investimento o servizio accessorio o di una combinazione
          di tali servizi; 
                  b)    mantengono    e    applicano     disposizioni
          organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare
          tutte  le  misure  ragionevoli  volte  ad  evitare  che   i
          conflitti  di  interesse   incidano   negativamente   sugli
          interessi dei loro clienti; 
                  c)   quando   le   disposizioni   organizzative   e
          amministrative adottate a norma della lettera b)  non  sono
          sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il
          rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia  evitato,
          informano chiaramente i clienti, prima di  agire  per  loro
          conto, della natura generale e/o delle fonti dei  conflitti
          di interesse nonche' delle misure adottate per  mitigare  i
          rischi connessi; 
                  d)  svolgono  una  gestione  indipendente,  sana  e
          prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti
          dei clienti sui beni affidati. 
                1-ter. Le disposizioni di cui alle lettere a),  b)  e
          c) del comma 1-bis  si  applicano  anche  ai  conflitti  di
          interesse determinati dalla percezione  da  parte  di  Sim,
          imprese  di  paesi  terzi  autorizzate   in   Italia,   Sgr
          autorizzate,  GEFIA   non   UE   autorizzati   in   Italia,
          intermediari   finanziari   iscritti   nell'albo   previsto
          dall'articolo  106  del  Testo  Unico  bancario  e   banche
          italiane di  incentivi  corrisposti  da  soggetti  terzi  o
          determinati  dalle  politiche  di  remunerazione  e   dalle
          strutture di incentivazione da loro adottate. 
                1-quater. I soggetti abilitati alla  prestazione  dei
          servizi e delle attivita'  di  investimento  forniscono  ai
          clienti  o  potenziali  clienti   tutte   le   informazioni
          richieste ai sensi della presente Parte  e  delle  relative
          disposizioni di attuazione in formato  elettronico,  tranne
          nel caso in cui il cliente  o  potenziale  cliente  sia  un
          investitore al dettaglio che  ha  chiesto  di  ricevere  le
          informazioni su supporto cartaceo. In tale ultimo caso,  le
          informazioni sono fornite su carta  a  titolo  gratuito.  I
          soggetti abilitati informano i clienti o potenziali clienti
          al dettaglio che questi ultimi  hanno  la  possibilita'  di
          ricevere le informazioni su supporto cartaceo. 
                2. Nello svolgimento dei servizi e delle attivita' di
          investimento e' possibile agire in nome proprio e per conto
          del cliente previo consenso scritto di quest'ultimo. 
                2-bis. Quando realizzano strumenti finanziari per  la
          vendita  alla  clientela,   i   soggetti   abilitati   alla
          prestazione dei servizi e delle attivita'  di  investimento
          fanno si' che tali prodotti siano concepiti per  soddisfare
          le esigenze di un determinato  mercato  di  riferimento  di
          clienti finali  individuato  all'interno  della  pertinente
          categoria di clienti e che la  strategia  di  distribuzione
          degli strumenti finanziari sia compatibile  con  i  clienti
          target. I  soggetti  di  cui  al  presente  comma  adottano
          inoltre misure ragionevoli per assicurare che lo  strumento
          finanziario sia  distribuito  ai  clienti  all'interno  del
          mercato target. 
                2-ter.  Il  soggetto  abilitato  deve  conoscere  gli
          strumenti finanziari offerti o raccomandati,  valutarne  la
          compatibilita' con le esigenze della clientela cui fornisce
          servizi  di  investimento  tenendo  conto  del  mercato  di
          riferimento di clienti finali di cui al comma 2-bis, e fare
          in modo  che  gli  strumenti  finanziari  siano  offerti  o
          raccomandati  solo  quando  cio'  sia  nell'interesse   del
          cliente. 
                2-quater. I commi 2-bis e 2-ter e le disposizioni  di
          attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero
          1), lettera a), non si  applicano  quando  il  servizio  di
          investimento prestato riguarda  obbligazioni  con  clausola
          make-whole che  non  hanno  altri  derivati  incorporati  o
          quando gli strumenti  finanziari  sono  commercializzati  o
          distribuiti esclusivamente a controparti qualificate. 
                2-quinquies. (abrogato) 
                2-sexies.(abrogato).». 
                «Art. 61 (Definizioni). - 1. Nella presente parte  si
          intendono per: 
                  a) "strategia di  market  making":  ai  fini  degli
          articoli 65-sexies e 67-ter, la strategia perseguita da chi
          svolge negoziazioni algoritmiche quando, operando per conto
          proprio in qualita' di membro o partecipante di una o  piu'
          sedi di negoziazione, la strategia comporta l'immissione di
          quotazioni irrevocabili  e  simultanee  di  acquisto  e  di
          vendita, di misura  comparabile  e  a  prezzi  competitivi,
          relative a uno o piu' strumenti finanziari su un'unica sede
          di negoziazione o su diverse sedi di negoziazione,  con  il
          risultato  di  fornire  liquidita'  in  modo   regolare   e
          frequente al mercato; 
                  b)  "fondi  indicizzati  quotati"  (exchange-traded
          funds - ETF): gli Oicr con almeno una particolare categoria
          di azioni o quote negoziata per tutta la giornata in almeno
          una sede di negoziazione, nell'ambito della quale almeno un
          market-maker interviene per assicurare che il prezzo  delle
          sue azioni o  quote  nella  sede  di  negoziazione  non  si
          discosti in maniera  significativa  dal  rispettivo  valore
          netto di inventario ne', se del caso, da quello  indicativo
          calcolato in tempo reale (indicative net asset value); 
                  c)  "certificates":  i  titoli  negoziabili   quali
          definiti  all'articolo  2,  paragrafo  1,  punto  27),  del
          regolamento (UE) n. 600/2014; 
                  d)   "strumenti   finanziari   strutturati":    gli
          strumenti    finanziari    strutturati    quali    definiti
          all'articolo 2, paragrafo 1,  punto  28),  del  regolamento
          (UE) n. 600/2014; 
                  e) "sedi di negoziazione all'ingrosso": le sedi  di
          negoziazione di titoli di Stato o di titoli  obbligazionari
          privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche'  di
          strumenti del mercato monetario e di  strumenti  finanziari
          derivati su titoli pubblici, su tassi  di  interesse  e  su
          valute che, in base alle regole adottate dal gestore  della
          sede,  consentono  esclusivamente   le   negoziazioni   tra
          operatori che impegnano posizioni proprie ovvero, nel  caso
          dei soggetti abilitati, quelle nelle  quali  gli  operatori
          eseguono in contropartita diretta, con  posizioni  proprie,
          ordini di clienti professionali; 
                  f)  "operatore  principale":  i  soggetti  indicati
          nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n),  del  regolamento
          (UE) n. 236/2012, relativo alle vendite allo scoperto  e  a
          taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto  la
          copertura  del  rischio  di  inadempimento   dell'emittente
          (credit default swap); 
                  g) "mercato di crescita  per  le  piccole  e  medie
          imprese": un sistema multilaterale di  negoziazione,  o  un
          suo segmento, registrato come un mercato di crescita per le
          piccole e medie imprese in conformita' all'articolo 69; 
                  h)  "piccola  o  media  impresa":  un'impresa  come
          definita dall'articolo 2, paragrafo  1,  lettera  (f),  del
          regolamento (UE) 2017/1129.». 
                «Art. 69 (Mercati di crescita per le piccole e  medie
          imprese). - 1. La Consob, su  domanda  del  gestore  di  un
          sistema  multilaterale,  o   di   un   suo   segmento,   di
          negoziazione, registra un sistema come mercato di  crescita
          per le piccole  e  medie  imprese  se  sono  soddisfatti  i
          requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis. 
                2. Fermo restando il rispetto  degli  altri  obblighi
          del presente decreto relativi alla gestione di  un  sistema
          multilaterale di negoziazione, ai fini della  registrazione
          di cui al comma 1, il sistema multilaterale di negoziazione
          dispone di regole, sistemi e  procedure  efficaci,  atti  a
          garantire che siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
                  a) almeno il 50 per cento  degli  emittenti  i  cui
          strumenti finanziari sono  ammessi  alla  negoziazione  sul
          sistema sono piccole e medie imprese, sia al momento  della
          registrazione come mercato di crescita  per  le  piccole  e
          medie  imprese  sia  successivamente,  con  riferimento   a
          ciascun anno civile; 
                  b)   sono   stabiliti   criteri   appropriati   per
          l'ammissione  e  la  permanenza  alla  negoziazione   degli
          strumenti finanziari sul sistema; 
                  c) al momento dell'ammissione alla negoziazione  di
          uno strumento finanziario sul mercato sono state pubblicate
          informazioni sufficienti per permettere agli investitori di
          effettuare    una    scelta    consapevole    in     merito
          all'investimento. Tali informazioni possono  consistere  in
          un appropriato documento di ammissione o in un prospetto se
          i  requisiti  di  cui  al  regolamento  2017/1129/UE   sono
          applicabili con riguardo a un'offerta  pubblica  presentata
          insieme all'ammissione alla  negoziazione  dello  strumento
          finanziario sul sistema multilaterale di negoziazione; 
                  d)  sul  mercato  esiste  un'adeguata   informativa
          finanziaria periodica, messa a disposizione  dall'emittente
          o da altri per  suo  conto,  che  comprenda  quantomeno  la
          relazione finanziaria annuale sottoposta a revisione; 
                  e)  gli  emittenti,  le  persone   che   esercitano
          responsabilita'  di  direzione  e  le   persone   ad   esse
          strettamente legate, come individuati  rispettivamente  dai
          punti 21), 25) e 26)  dell'articolo  3,  paragrafo  1,  del
          regolamento (UE) n. 596/2014, rispettano i  requisiti  loro
          applicabili dettati dal citato regolamento; 
                  f) le informazioni  regolamentate  riguardanti  gli
          emittenti sono conservate e divulgate pubblicamente; 
                  g) esistono sistemi e  controlli  efficaci  tesi  a
          prevenire e individuare gli abusi di mercato secondo quanto
          prescritto dal regolamento (UE) n. 596/2014. 
                2-bis.  Fermo  restando  il  rispetto   degli   altri
          obblighi del presente decreto relativi alla gestione di  un
          sistema  multilaterale  di  negoziazione,  ai  fini   della
          registrazione di cui al comma 1, il segmento pertinente del
          sistema multilaterale di negoziazione  dispone  di  regole,
          sistemi e procedure efficaci, atti a  garantire  che  siano
          soddisfatte le condizioni di cui al  comma  2  e  tutte  le
          seguenti condizioni: 
                  a)  il  segmento  del  sistema   multilaterale   di
          negoziazione registrato come "mercato di  crescita  per  le
          piccole e medie  imprese"  e'  chiaramente  separato  dagli
          altri  segmenti  del  mercato   gestiti   dall'impresa   di
          investimento o dal gestore  del  mercato  che  gestisce  il
          sistema multilaterale  di  negoziazione;  tale  circostanza
          deve essere indicata, tra l'altro, da un nome  diverso,  da
          un corpus di norme diverso, da una strategia  di  marketing
          diversa   e   da   una   pubblicita'    diversa,    nonche'
          dall'assegnazione specifica di un codice di identificazione
          del mercato al segmento registrato come mercato di crescita
          per le piccole e medie imprese; 
                  b)  le  operazioni  effettuate  sul  segmento   del
          mercato  di  crescita  per  le  piccole  e  medie   imprese
          interessato sono chiaramente distinte da altre attivita' di
          mercato  all'interno  degli  altri  segmenti  del   sistema
          multilaterale di negoziazione; 
                  c) il sistema  multilaterale  di  negoziazione,  su
          richiesta della Consob, fornisce un elenco  completo  degli
          strumenti quotati sul segmento interessato registrato  come
          mercato di crescita per le piccole e medie imprese, nonche'
          tutte le informazioni che la  Consob  puo'  richiedere  sul
          funzionamento di tale segmento. 
                3. Il gestore  di  un  mercato  di  crescita  per  le
          piccole e medie imprese puo' prevedere requisiti aggiuntivi
          a quelli previsti dai commi 2 e 2-bis. 
                4. La Consob puo' revocare  la  registrazione  di  un
          sistema  multilaterale,  o   di   un   suo   segmento,   di
          negoziazione come mercato di  crescita  per  le  piccole  e
          medie imprese su richiesta del  gestore  ovvero  quando  il
          sistema non rispetta i requisiti previsti  dai  commi  2  e
          2-bis. 
                5. Uno strumento finanziario di un emittente  ammesso
          alla negoziazione su un mercato di crescita per le  piccole
          e medie imprese puo' essere  negoziato  anche  in  un'altra
          sede di negoziazione solo se l'emittente e' stato informato
          e  non  ha  sollevato  obiezioni.  Se   l'altra   sede   di
          negoziazione e' un altro mercato di crescita per le piccole
          e medie imprese o un segmento di un mercato di crescita per
          le piccole e medie imprese, l'emittente non e' soggetto  ad
          alcun   obbligo   relativo   al   governo   societario    o
          all'informativa iniziale, continuativa o ad hoc riguardo  a
          quest'altro mercato di crescita  per  le  piccole  e  medie
          imprese. Se l'altra sede di negoziazione non e' un  mercato
          di crescita per le piccole e medie imprese, l'emittente  e'
          informato di qualsiasi  obbligo  relativo  alla  governance
          societaria o all'informativa iniziale,  continuativa  o  ad
          hoc riguardo  all'altra  sede  di  negoziazione  cui  sara'
          soggetto.». 
                «Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema
          di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il  fatto
          costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti
          dei soggetti abilitati, delle holding di investimento  come
          definite  all'articolo  4,  paragrafo  1,  punto  23,   del
          regolamento   (UE)    2019/2033,    delle    societa'    di
          partecipazione finanziaria mista come definite all'articolo
          4, paragrafo 1, punto 40,  del  medesimo  regolamento,  dei
          depositari   e   dei   soggetti   ai   quali   sono   state
          esternalizzate funzioni operative essenziali  o  importanti
          si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai
          sensi  dell'articolo  195,  comma  1-bis,  per  la  mancata
          osservanza degli articoli 6;  6-bis;  6-ter;  7,  commi  2,
          2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9;  11-bis;
          12; 12-bis; 13, comma 3; 21; 21-bis;  22;  23,  commi  1  e
          4-bis; 24, commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis;  26,  commi
          1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29;  29-bis,  comma
          1; 29-ter, comma 4; 30, comma 5; 31,  commi  1,  2,  2-bis,
          3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33,  commi  4  e  4-bis;  34,
          comma 2-bis; 35-bis, comma  6;  35-novies;  35-decies;  36,
          commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5;
          40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4;  41,  commi  2,  3  e  4;
          41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi  1,  3  e  4;  42-bis,
          commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10, 43, commi 2, 3, 4,  7,  7-bis,
          7-ter, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3, 4, lettera b) e 5; 45; 46,
          commi 1, 3 e  4;  46-bis,  commi  1-bis,  1-ter,  1-quater,
          1-quinquies e 1-sexies, primo periodo; 46-ter, commi 2 e 3;
          47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter;  55-quater;  55-quinquies;
          ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in
          base ai medesimi articoli. 
                Omissis.».