La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Repubblica riconosce il 20 ottobre quale «Giorno del ricordo
dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di
tutte le guerre», nel giorno della strage dei piccoli martiri di
Gorla, al fine di conservare, rinnovare e diffondere la memoria delle
bambine e dei bambini martiri delle guerre e di rafforzare l'impegno
per la pace.
2. In occasione della celebrazione del Giorno di cui al comma 1,
nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro
autonomia, possono essere organizzati manifestazioni pubbliche,
cerimonie, studi, convegni e momenti comuni di ricordo e di
riflessione sui fatti di cui al medesimo comma 1, con particolare
riferimento alla promozione di una cultura della pace.
3. Il Giorno di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di
cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 maggio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
N O T E
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante:
«Disposizioni in materia di ricorrenze festive», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio
1949.