La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Repubblica riconosce il 20 ottobre quale «Giorno del  ricordo
dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime  di
tutte le guerre», nel giorno della  strage  dei  piccoli  martiri  di
Gorla, al fine di conservare, rinnovare e diffondere la memoria delle
bambine e dei bambini martiri delle guerre e di rafforzare  l'impegno
per la pace. 
  2. In occasione della celebrazione del Giorno di cui  al  comma  1,
nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  nell'ambito  della   loro
autonomia,  possono  essere  organizzati  manifestazioni   pubbliche,
cerimonie,  studi,  convegni  e  momenti  comuni  di  ricordo  e   di
riflessione sui fatti di cui al medesimo  comma  1,  con  particolare
riferimento alla promozione di una cultura della pace. 
  3. Il Giorno di cui al comma 1 non determina gli effetti civili  di
cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 
  4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
competenti  provvedono  ai  relativi  adempimenti  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 6 maggio 2026 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo della nota qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  La  legge  27  maggio   1949,   n.   260,   recante:
          «Disposizioni  in  materia  di  ricorrenze   festive»,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124  del  31  maggio
          1949.