IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO PER LO SPORT 
                             E I GIOVANI 
 
  Visto il decreto  legislativo  14  aprile  1948,  n.  496,  recante
«Disciplina delle attivita' di giuoco»; 
  Visto l'articolo 17, comma 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401,  recante  «Interventi  nel
settore del giuoco e  delle  scommesse  clandestini  e  tutela  della
correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»; 
  Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio  1994,  n.  20,
recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e  controllo  della
Corte dei conti»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre  2001,  n.
383, concernente il riordino delle funzioni  statali  in  materia  di
organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei  concorsi
a premi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  gennaio  2002,
n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del
2001, nonche' il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  2002,  n.  178,  concernenti
l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (ora
Agenzia delle dogane e dei monopoli) di tutte le funzioni statali  in
materia di  organizzazione  ed  esercizio  dei  giochi,  scommesse  e
concorsi pronostici; 
  Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 15, concernente
i principi e i criteri direttivi per il riordino  delle  disposizioni
vigenti in materia di giochi pubblici; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  marzo  2024,  n.  41,  recante
«Disposizioni in materia  di  riordino  del  settore  dei  giochi,  a
partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9
agosto 2023, n. 111»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 3, del  citato  decreto
legislativo 25 marzo 2024, n. 41; 
  Ritenuto di dover procedere alla disciplina  dell'organizzazione  e
del funzionamento della Consulta, del numero dei  suoi  componenti  e
della loro designazione in rappresentanza del Governo, delle regioni,
degli enti locali,  dei  concessionari,  nonche'  delle  associazioni
nazionali di categoria e dei consumatori; 
  Acquisita la proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
  Acquisito il concerto del Ministro della salute e del Ministro  per
lo sport e i giovani, resi con nota prot. 4304 del 18 settembre  2025
e con nota prot. 2909 del 29 settembre 2025; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  n.  816,  espresso  dalla
sezione consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  di  Sezione
del 22 luglio 2025; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400  del  1988,
effettuata con nota prot. 54798 dell'11 novembre 2025; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
               Consulta Permanente dei Giochi Pubblici 
                          ammessi in Italia 
 
  1. La Consulta prevista dall'articolo  14,  comma  3,  del  decreto
legislativo 25 marzo 2024, n. 41, e' istituita presso l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il  decreto  legislativo  14  aprile  1948,  n.  496,
          recante:  «Disciplina  delle  attivita'  di   giuoco»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1948,  n.
          118. 
              - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c)le materie in cui manchi la disciplina  da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
              Tali regolamenti, per materie  di  competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              -  La  legge  13  dicembre  1989,  n.   401,   recante:
          «Interventi  nel  settore  del  giuoco  e  delle  scommesse
          clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di
          manifestazioni  sportive»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 1989. 
              Si riporta l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.  20
          recante:  «Disposizioni  in  materia  di  giurisdizione   e
          controllo della Corte dei Conti», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994: 
                «Art. 3 (Norme in materia di  controllo  della  Corte
          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                  a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                  b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                  c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                  c-bis); 
                  d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                  e). 
                  f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del
          patrimonio immobiliare; 
                  f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
                  f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'art.  1,  comma  9,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                  g)   decreti   che   approvano   contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;
          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in
          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                  h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,
          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                  i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito
          l'ordine scritto del Ministro; 
                  l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
              5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
              7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,  n.
          453. Puo' richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
              9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si
          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della
          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico
          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio
          decreto   12   luglio   1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni. 
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di
          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati
          assegnati agli uffici di controllo. La sezione e' ripartita
          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi
          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per
          materia e deliberano  con  un  numero  minimo  di  quindici
          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente
          della Corte dei conti ed  e'  composta  dai  presidenti  di
          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque
          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati
          annualmente dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione  di
          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per
          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni
          delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
          di Trento e Bolzano. L'adunanza plenaria  delibera  con  un
          numero minimo di ventuno votanti. 
              10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
              11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21  marzo
          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
          caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
          circa la legittimita' di atti. Del collegio viene  chiamato
          a far parte in  qualita'  di  relatore  il  magistrato  che
          deferisce la questione alla sezione. 
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che
          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone
          notizia alla sezione del controllo. 
              13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999  n.  300,
          recante: «La riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,  n.  59»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203  del  30  agosto
          1999. 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 della  legge  n.  18
          ottobre 2001, n. 383, recante «I primi  interventi  per  il
          rilancio   dell'economia»,   pubblicato   nella    Gazzetta
          Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248: 
                «Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in
          materia di giochi, formazione del personale e trasferimento
          ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il
          gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali
          in materia di organizzazione e gestione dei  giochi,  delle
          scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono
          riordinate con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  della
          Repubblica, da emanare ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti
          criteri direttivi: 
                  a) eliminazione di duplicazioni  e  sovrapposizione
          di competenze, con attribuzione delle predette funzioni  ad
          una struttura unitaria; 
                  b) individuazione della predetta  struttura  in  un
          organismo esistente, ovvero da  istituire  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300. 
              2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di  cui
          al  comma  1  sono   disciplinati   tenendo   anche   conto
          dell'esigenza  di  razionalizzare  i  sistemi   informatici
          esistenti,  con   uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare   ai   sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400.
          Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo,
          terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
          La posta unitaria di partecipazione a scommesse,  giochi  e
          concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze. Le  modalita'  tecniche  dei
          giochi,  delle  scommesse  e  dei  concorsi  a  premi  sono
          comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data
          di entrata in vigore  dei  decreti  emanati  ai  sensi  del
          presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni  di
          legge e regolamentari vigenti 
              3. Il  personale  addetto  alla  gestione  dell'imposta
          sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del  capo
          VI della presente legge, e' prioritariamente  addetto  alla
          realizzazione del piano straordinario  di  accertamento  di
          cui  all'art.  1,  comma  7,  previa  adeguata  ed   idonea
          formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore
          dell'economia e delle finanze, senza oneri  finanziari  per
          l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore  dell'economia
          e delle finanze puo'  stipulare  apposite  convenzioni  con
          universita'  degli   studi,   nonche'   avvalersi,   previa
          autorizzazione, per un periodo non  superiore  a  due  anni
          suscettibile   di    rinnovo,    di    personale    docente
          universitario, anche in posizione di  aspettativa  o  fuori
          ruolo. 
              4. Con le modalita' previste dal comma 4  dell'art.  19
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi  2
          e 3 dell'art. 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300, e dai regolamenti  di  amministrazione  delle  agenzie
          fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti
          appartenenti  alle  strutture  interessate   dal   riordino
          previsto  dal  presente  articolo  puo'   essere   disposto
          unilateralmente  il  passaggio  ad  altro  incarico,  fermo
          restando, fino alla scadenza del contratto, il  trattamento
          economico previsto. 
              5. L'art. 2-quinquies  del  decreto-legge  27  dicembre
          2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 2001, n.  26,  si  interpreta  nel  senso  che  le
          relative disposizioni si applicano a tutti i beni  immobili
          compresi nelle  saline  gia'  in  uso  dell'Amministrazione
          autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  e  dell'Ente   tabacchi
          italiani, non destinati, alla data  di  entrata  in  vigore
          della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.». 
              - Il decreto del Presidente delle Repubblica 24 gennaio
          2002,   n.   33,    recante:    «Regolamento    concernente
          l'affidamento delle attribuzioni in  materia  di  giochi  e
          scommesse  all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della  legge  n.  383
          del 2001», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del
          15 marzo 2002. 
              - Il decreto-legge 8  luglio  2002,  n.  138,  recante:
          «Interventi   urgenti    in    materia    tributaria,    di
          privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
          per   il   sostegno   dell'economia   anche   nelle    aree
          svantaggiate», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  dell'8
          luglio 2002, n. 158, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          187 del 10 agosto 2002,  e'  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. 
              - Si riporta l'art. 15 della legge 9  agosto  2023,  n.
          111, recante «Delega al Governo per  la  riforma  fiscale»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189  del  14  agosto
          2023: 
                «Art.  15  (Principi  e  criteri  direttivi  per   il
          riordino delle disposizioni vigenti in  materia  di  giochi
          pubblici). - 1. Il Governo e' delegato ad  attuare,  con  i
          decreti legislativi di cui all'art. 1,  il  riordino  delle
          disposizioni vigenti in materia di giochi  pubblici,  fermo
          restando  il  modello  organizzativo  dei  giochi  pubblici
          fondato sul  regime  concessorio  e  autorizzatorio,  quale
          garanzia  di  tutela  della  fede,  dell'ordine   e   della
          sicurezza pubblici,  del  contemperamento  degli  interessi
          pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul
          regolare afflusso  del  prelievo  tributario  gravante  sui
          giochi,  nonche'  della  prevenzione  del  riciclaggio  dei
          proventi di attivita' criminose. 
              2. Il riordino di cui al  comma  1  e'  effettuato  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  introduzione  di  misure  tecniche  e   normative
          finalizzate a garantire la piena tutela dei  soggetti  piu'
          vulnerabili  nonche'  a  prevenire  i  disturbi  da   gioco
          d'azzardo e il gioco minorile, quali: 
                  1) diminuzione dei limiti di giocata e di vincita; 
                  2) obbligo della formazione continua dei gestori  e
          degli esercenti; 
                  3) rafforzamento dei meccanismi  di  autoesclusione
          dal gioco, anche sulla base di  un  registro  nazionale  al
          quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di  essere
          esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma  ai  giochi
          con vincita in denaro; 
                  4) previsione di caratteristiche minime che  devono
          possedere le sale e gli altri luoghi in  cui  si  offre  il
          gioco; 
                  5)  certificazione  di  ciascun  apparecchio,   con
          passaggio  graduale,   tenendo   conto   del   periodo   di
          ammortamento degli investimenti effettuati,  ad  apparecchi
          che consentono il gioco solo da  ambiente  remoto,  facenti
          parte di sistemi di gioco non alterabili; 
                  6) divieto di  raccogliere  gioco  su  competizioni
          sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori
          di anni diciotto; 
                  7) impiego di  forme  di  comunicazione  del  gioco
          legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti  piu'
          vulnerabili; 
                b) disciplina di adeguate forme di concertazione  tra
          lo Stato, le regioni e  gli  enti  locali  in  ordine  alla
          pianificazione della dislocazione territoriale  dei  luoghi
          fisici  di  offerta  di  gioco,  nonche'  del   conseguente
          procedimento di abilitazione all'erogazione della  relativa
          offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso  apposite
          selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare
          agli  investitori  la  prevedibilita'   nel   tempo   della
          dislocazione dei  predetti  luoghi  nell'intero  territorio
          nazionale e  la  loro  predeterminata  distanza  da  luoghi
          sensibili uniformemente individuati; 
                c) riordino delle reti di raccolta del  gioco  sia  a
          distanza   sia   in   luoghi   fisici,   al   fine    della
          razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici
          di offerta di gioco secondo criteri di  specializzazione  e
          progressiva concentrazione  della  raccolta  del  gioco  in
          ambienti   sicuri   e    controllati,    con    contestuale
          identificazione dei parametri  soggettivi  e  oggettivi  di
          relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti  dei
          concessionari della raccolta del gioco a distanza  possano,
          sotto la loro diretta responsabilita',  comprendere  luoghi
          fisici   per   l'erogazione   di   servizi   esclusivamente
          accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del  gioco
          a distanza e il pagamento delle relative vincite; 
                d) per potenziare il contrasto del gioco  illegale  e
          delle   infiltrazioni   delle   organizzazioni    criminali
          nell'offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla
          trasparenza e sui requisiti soggettivi  e  di  onorabilita'
          dei soggetti che, direttamente o indirettamente,  detengono
          il controllo  o  partecipano  al  capitale  delle  societa'
          concessionarie dei giochi pubblici,  nonche'  dei  relativi
          esponenti aziendali, prevedendo altresi'  specifiche  cause
          di decadenza dalle concessioni e di esclusione  dalle  gare
          per il rilascio delle concessioni, anche  nei  riguardi  di
          societa' fiduciarie, fondi  di  investimento  e  trust  che
          detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale
          o  al  patrimonio  di  societa'  concessionarie  di  giochi
          pubblici  e  che  risultino  non  rispettare  l'obbligo  di
          dichiarazione dell'identita'  del  soggetto  indirettamente
          partecipante;   individuazione   di   limiti   massimi   di
          concentrazione,  per  ciascun  concessionario  e   relativi
          soggetti proprietari  o  controllanti,  della  gestione  di
          luoghi fisici di offerta di gioco; estensione dei requisiti
          previsti  dalla  normativa  antimafia  a  tutti  i  partner
          contrattuali  dei  concessionari,  in   analogia   con   la
          disciplina  del  subappalto  di  opere  e  forniture   alla
          pubblica   amministrazione,   intendendo    per    «partner
          contrattuali» tutti i soggetti d'impresa concorrenti  nella
          cosiddetta filiera, tra cui i produttori,  i  distributori,
          gli  installatori  di  apparecchiature   e   strumenti   di
          qualsiasi natura nonche' gli incaricati della manutenzione,
          della raccolta e del versamento degli  incassi  (cosiddetto
          «trasporto valori»); 
                e) estensione della disciplina  sulla  trasparenza  e
          sui requisiti soggettivi e  di  onorabilita'  di  cui  alla
          lettera d) a tutti  i  soggetti,  costituiti  in  qualsiasi
          forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle
          filiere di offerta attivate dalle  societa'  concessionarie
          di  giochi  pubblici,  integrando,   ove   necessario,   le
          discipline settoriali vigenti; 
                f) previsione  di  una  disciplina  generale  per  la
          gestione dei  casi  di  crisi  irreversibile  del  rapporto
          concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente  se
          derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza; 
                g) in materia di imposizione tributaria  sui  giochi,
          riserva alla legge ordinaria o agli atti  aventi  forza  di
          legge  ordinaria,   nel   rispetto   dell'art.   23   della
          Costituzione,  delle  materie  riguardanti  le  fattispecie
          imponibili,  i  soggetti  passivi  e  la   misura   massima
          dell'imposta; riparto tra la fonte regolamentare  e  l'atto
          amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi
          e delle condizioni generali di gioco nonche' delle relative
          regole tecniche, anche di infrastruttura;  definizione  del
          contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro
          punti di offerta del  gioco,  da  sottoporre  a  preventiva
          approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
                h)  adeguamento  delle  disposizioni  in  materia  di
          prelievo  erariale  sui  singoli  giochi,  assicurando   il
          riequilibrio   del   prelievo   fiscale   e    distinguendo
          espressamente quello  di  natura  tributaria,  in  funzione
          delle diverse tipologie  di  gioco  pubblico,  al  fine  di
          armonizzare altresi' le percentuali  di  aggio  o  compenso
          riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti,
          nonche'  le  percentuali  destinate  a  vincita   (payout);
          adeguamento delle disposizioni in materia  di  obblighi  di
          rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera
          durata delle  concessioni  attribuite  a  seguito  di  gare
          pubbliche   e   previsione   di   specifici   obblighi   di
          investimenti periodici da parte dei  concessionari  per  la
          sicurezza del gioco e la realizzazione  di  costanti  buone
          pratiche nella gestione delle concessioni; 
                i) definizione di regole trasparenti e  uniformi  per
          l'intero  territorio  nazionale  in   materia   di   titoli
          abilitativi  all'esercizio  dell'offerta   di   gioco,   di
          autorizzazioni  e  di  controlli,   garantendo   forme   di
          partecipazione   dei   comuni   alla    pianificazione    e
          all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco  che  tenga
          conto  di  parametri  di  distanza  da   luoghi   sensibili
          determinati con validita' per l'intero territorio nazionale
          e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti
          di vendita in cui si  esercita  come  attivita'  principale
          l'offerta di scommesse su eventi sportivi e  non  sportivi,
          nonche' in materia di installazione degli apparecchi idonei
          per il gioco lecito, di cui all'art. 110, comma 6,  lettere
          a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18  giugno
          1931,  n.  773,  comunque  con  riserva  allo  Stato  della
          definizione delle regole necessarie per esigenze di  ordine
          e sicurezza pubblica,  assicurando  la  salvaguardia  delle
          discipline regolatorie  nel  frattempo  emanate  a  livello
          locale, in quanto compatibili con i  principi  delle  norme
          adottate in attuazione della presente lettera; 
                l)  revisione  e  semplificazione  della   disciplina
          riguardante i titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta
          di gioco e divieto di rilascio di tali titoli  abilitativi,
          nonche' simmetrica nullita'  assoluta  di  tali  titoli  se
          rilasciati,  in  ambiti  territoriali  diversi  da   quelli
          pianificati, ai sensi  delle  precedenti  lettere,  per  la
          dislocazione di sale da gioco e  di  punti  di  vendita  di
          gioco nonche' per l'installazione degli apparecchi  di  cui
          all'art. 110, comma 6, lettera a), del citato  testo  unico
          di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ferme restando  le
          competenze del Ministero dell'interno in  materia,  di  cui
          agli articoli 16 e 88 del medesimo testo unico; 
                m)  revisione  della  disciplina  dei   controlli   e
          dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per  una
          maggiore  efficacia  preventiva  e  repressiva  della  loro
          evasione o elusione,  nonche'  delle  altre  violazioni  in
          materia,   comprese   quelle   concernenti   il    rapporto
          concessorio; riordino del  vigente  sistema  sanzionatorio,
          penale e amministrativo, al fine di aumentarne  l'efficacia
          dissuasiva e l'effettivita', prevedendo sanzioni  aggravate
          per le violazioni concernenti il gioco a distanza; 
                n) riordino,  secondo  criteri  di  maggiore  rigore,
          specificita' e trasparenza, tenuto conto della normativa di
          settore adottata dall'Unione europea, della  disciplina  in
          materia di qualificazione degli organismi di certificazione
          degli apparecchi da intrattenimento e divertimento  nonche'
          della disciplina riguardante  le  responsabilita'  di  tali
          organismi  e  quelle  dei  concessionari  per  i  casi   di
          certificazioni  non  veritiere  ovvero   di   utilizzo   di
          apparecchi non conformi ai  modelli  certificati;  riordino
          della disciplina degli obblighi,  delle  responsabilita'  e
          delle garanzie, in particolare  patrimoniali,  proprie  dei
          produttori o dei distributori di programmi informatici  per
          la gestione delle  attivita'  di  gioco  e  della  relativa
          raccolta; 
                o)   definizione,   con    decreto    del    Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli, di  concerto  con  il  Comando
          generale del Corpo  della  guardia  di  finanza,  di  piani
          annuali di controlli volti al contrasto della  pratica  del
          gioco, in qualunque sua forma,  svolto  con  modalita'  non
          conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del
          gioco lecito; 
                p) previsione dell'accesso,  da  parte  dei  soggetti
          pubblici e privati che svolgono attivita' di prevenzione  e
          cura  della  patologia  da   gioco   d'azzardo,   ai   dati
          concernenti la diffusione  territoriale,  la  raccolta,  la
          spesa e la tassazione dei giochi autorizzati  di  qualsiasi
          tipologia e classificazione; 
                q)  previsione  di  una  relazione  alle  Camere  sul
          settore  del  gioco  pubblico,  presentata   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di  ogni
          anno, contenente tra  l'altro  i  dati  sullo  stato  delle
          concessioni,  sui  volumi  della  raccolta,  sui  risultati
          economici della gestione e  sui  progressi  in  materia  di
          tutela dei consumatori di giochi e della legalita'». 
              - Si riporta l'art. 14 del decreto legislativo 25 marzo
          2024, n. 41, recante: «Disposizioni in materia di  riordino
          del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza,  ai
          sensi dell'art. 15 della legge  9  agosto  2023,  n.  111»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile  2024,  n.
          78. 
                «Art. 14 (Tutela della salute del  giocatore).  -  1.
          Obiettivo primario della  disciplina  dei  giochi  pubblici
          ammessi  in  Italia  e'  quello  di  perseguire   piena   e
          affidabile protezione della salute del giocatore attraverso
          misure idonee a prevenire ogni modalita' di gioco che possa
          generare disturbi patologici del comportamento o  forme  di
          gioco d'azzardo patologico. 
              2. Per perseguire  effettivamente  i  suddetti  criteri
          generali l'offerta di gioco  e  le  relative  modalita'  di
          svolgimento dovranno essere supportate da idonei  strumenti
          di tecnologia avanzata, con particolare riguardo anche agli
          strumenti dell'intelligenza artificiale. 
              3. E' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica, una Consulta permanente dei  giochi
          pubblici ammessi in  Italia  con  lo  scopo  di  monitorare
          l'andamento  delle  attivita'  di  gioco,  incluse   quelle
          illecite e non autorizzate, i loro effetti sulla salute dei
          giocatori,  nonche'  di  proporre  al  Governo   misure   e
          interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo  di
          gioco d'azzardo patologico. Con  regolamento,  adottato  di
          concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per
          lo sport e i giovani, sono disciplinati l'organizzazione  e
          il  funzionamento  della  Consulta,  il  numero  dei   suoi
          componenti, la  loro  designazione  in  rappresentanza  del
          Governo,   delle   regioni,   degli   enti   locali,    dei
          concessionari,  nonche'  delle  associazioni  nazionali  di
          categoria e dei consumatori,  prevedendo  altresi'  che  ai
          componenti non  spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,
          rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti all'art. 14 del decreto legislativo
          25 marzo 2024, n. 41, si vedano le note alle premesse.