IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure
per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo
dei carburanti;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
adottare misure a sostegno dell'economia e delle imprese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 maggio 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e
del made in Italy, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione, del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga del finanziamento in favore della societa' Ilva S.p.A. in
amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di
cessione del compendio aziendale
1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di corrispondere alle indifferibili ed urgenti
esigenze di preservare la funzionalita' degli impianti siderurgici di
proprieta' della societa' ILVA S.p.A. in amministrazione
straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il
Ministero delle imprese e del Made in Italy e' autorizzato a
trasferire direttamente alla societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in
amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale
della medesima societa', in una soluzione, sino a ulteriori 100
milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso,
conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato,
sulla base di quanto gia' previsto dalla Decisione della Commissione
europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/N).
Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la
societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria
provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto
stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria o se piu'
breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 2.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.