IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del  costo
dei carburanti; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
adottare misure a sostegno dell'economia e delle imprese; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 maggio 2026; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese  e
del made in Italy,  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, del Ministro  per  gli  affari  europei,  il  PNRR  e  le
politiche di  coesione,  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e  del   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga del finanziamento in favore della  societa'  Ilva  S.p.A.  in
  amministrazione  straordinaria  nell'ambito  della   procedura   di
  cessione del compendio aziendale 
  1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025,  n.  180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  gennaio  2026,  n.  8,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Al fine di corrispondere alle  indifferibili  ed  urgenti
esigenze di preservare la funzionalita' degli impianti siderurgici di
proprieta'   della   societa'   ILVA   S.p.A.   in    amministrazione
straordinaria, nelle more della procedura di  vendita  in  corso,  il
Ministero delle  imprese  e  del  Made  in  Italy  e'  autorizzato  a
trasferire direttamente alla societa' Acciaierie d'Italia  S.p.A.  in
amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale
della medesima societa', in  una  soluzione,  sino  a  ulteriori  100
milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di  finanziamento  oneroso,
conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti  di  Stato,
sulla base di quanto gia' previsto dalla Decisione della  Commissione
europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 final (SA. 121569  2026/N).
Alla restituzione del  finanziamento  di  cui  al  primo  periodo  la
societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione  straordinaria
provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto
stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria o se  piu'
breve,  entro  6  mesi  dalla  vendita  dei  compendi  aziendali.  Si
applicano le disposizioni di cui al comma 2.». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.