IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126,  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»; 
  Visti, in particolare, gli allegati n. 4/2 e 4/3 al citato  decreto
legislativo  n.  118  del  2011,  riguardanti,  rispettivamente,   il
principio   contabile   applicato   concernente    la    contabilita'
finanziaria,  e  il  principio  contabile  applicato  concernente  la
contabilita'  economico-patrimoniale  degli  enti   in   contabilita'
finanziaria; 
  Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, concernente  il  «Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2026  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028» (Legge di bilancio 2026); 
  Visto, in particolare, il comma 638 dell'articolo  1  della  citata
legge  n.  199  del  2025,  che  prevede,  dal  1°  gennaio  2026  la
cancellazione del debito delle  regioni  nei  confronti  dello  Stato
riguardante le anticipazioni di liquidita'  di  cui  all'articolo  2,
comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli  articoli
2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
e  successivi  rifinanziamenti,   di   cui   all'articolo   116   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e di cui all'articolo 1, comma 833,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
  Visto, il comma 639 del citato articolo 1, che prevede che: 
    dal 1° gennaio 2026, il debito contratto  dalle  regioni  con  la
Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere, in tutto o in parte,
le anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 2, comma 46, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui  all'articolo  2,  comma  98,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' posto a carico del  bilancio
dello Stato; 
    il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al  pagamento
delle rate di ammortamento del predetto debito alle  scadenze  e  per
gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi
contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.
con le regioni; 
    le disposizioni di cui al medesimo comma 639 e al comma  638  non
operano in assenza della richiesta della Conferenza delle  regioni  e
delle province autonome di cui al comma 642  e  per  le  regioni  che
entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero  dell'economia
e delle finanze la delibera di cui al citato comma 642; 
  Visto il comma 640 del medesimo articolo  1,  che  dispone  per  le
regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti  di  cui
al comma 638 e dell'accollo da parte dello Stato del loro  debito  di
cui al comma 639, il  versamento  annuale  all'entrata  del  bilancio
dello Stato, in ciascuno degli anni dal 2026 al 2051,  degli  importi
complessivi indicati nell'allegato VII alla citata legge n.  199  del
2025 e che stabilisce che, entro il 28 febbraio 2026, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i predetti
importi, ripartiti tra le regioni, in misura pari  ai  minori  oneri,
per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 638  e  639,  le
modalita' di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun  ente,
la quota da riassegnare annualmente al Fondo per  l'ammortamento  dei
titoli di Stato; 
  Visto il comma 641 del medesimo  articolo  1  che  dispone  che  le
regioni versano gli importi di  cui  al  comma  640  all'entrata  del
bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascuno  degli  anni  dal
2026 al 2051 e che, qualora tale versamento non sia effettuato  entro
il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato provvede al recupero  a  valere  sulle  giacenze  depositate  a
qualsiasi titolo nei conti aperti presso  la  Tesoreria  dello  Stato
intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti  riguardanti  la
sanita'; 
  Visto il comma 642 del medesimo  articolo  1  che  dispone  che  le
regioni che intendono beneficiare della cancellazione dei  debiti  di
cui al comma 638 e dell'accollo da parte dello Stato del loro  debito
di cui al comma 639, con  delibera  del  consiglio  regionale  o  con
delibera  dell'assemblea  regionale  per  la  Regione  Siciliana,  si
impegnano ad applicare al proprio bilancio di previsione, dal 2026 al
2051,  un  risultato  di  amministrazione  non  superiore  ai  limiti
puntualmente individuati dalle lettere da a) a e) del medesimo  comma
642, determinati con riferimento ai risultati del rendiconto 2024; 
  Visto il comma 643 del  medesimo  articolo  1  che  dispone  che  a
decorrere  dal  rendiconto  relativo  all'esercizio  2025,  il  fondo
anticipazioni di liquidita'  non  e'  accantonato  nel  risultato  di
amministrazione delle regioni; 
  Visto l'allegato VII alla citata legge n. 199 del 2025  che  indica
gli  importi  complessivi  del  versamento  annuale  all'entrata  del
bilancio dello Stato cui sono tenute le regioni se si  avvalgono  dei
commi 638 e 639; 
  Visto il comma  12-quater  dell'articolo  4  del  decreto-legge  31
dicembre 2025, n. 200, convertito nella legge 27  febbraio  2026,  n.
26, il quale prevede che il termine del  28  febbraio  2026,  di  cui
all'articolo 1, comma 639, terzo periodo,  e  640,  secondo  periodo,
della citata legge n. 199 del 2025, e' prorogato al  30  aprile  2026
per le sole regioni nelle quali le  elezioni  per  il  rinnovo  degli
organi elettivi si sono svolte nei quattro mesi antecedenti  la  data
del 31 dicembre 2025; 
  Vista la nota n. 0263/C2FIN del 15 gennaio 2026, con  la  quale  la
Conferenza delle regioni e delle province  autonome  ha  chiesto,  ai
sensi dell'articolo 1, commi 639 e 642 della citata legge n. 199  del
2025, che le regioni che intendono avvalersi della cancellazione  dei
debiti riguardanti le  anticipazioni  di  liquidita'  previste  dalla
legge di bilancio 2026 applichino  le  limitazioni  all'utilizzo  del
risultato di amministrazione di cui al richiamato comma 642; 
  Viste le delibere di cui al comma 642 della legge n. 199 del  2025,
trasmesse dalle Regioni Abruzzo, Calabria, Campania,  Emilia-Romagna,
Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria  e
Veneto, riguardanti l'impegno ad applicare al proprio  bilancio,  dal
2026 al 2051, un risultato di amministrazione non superiore ai limiti
previsti dal medesimo comma 642; 
  Visti i piani di ammortamento  delle  anticipazioni  di  liquidita'
contratte dalle regioni in  attuazione  dell'articolo  2,  comma  46,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli articoli 2 e 3, comma  1,
lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti, dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e dell'articolo 1, comma 833, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, aggiornati alle rinegoziazioni e alle estinzioni anticipate alla
data del 31 dicembre 2025; 
  Vista la nota n. 2008740 del 22 gennaio  2026,  con  cui  la  Cassa
depositi e prestiti  S.p.a  ha  trasmesso  i  piani  di  ammortamento
allegati ai contratti stipulati con le  regioni  per  estinguere,  in
tutto o in parte, le anticipazioni di liquidita' di cui  all'articolo
1, commi 638 e 639, della legge n. 199 del 2025; 
  Considerato che la Regione Marche non e' compresa nell'elenco della
citata nota n. 2008740 del 22 gennaio 2026  della  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a. e che, in data 1°  febbraio  2026,  ha  effettuato  i
versamenti  al  bilancio  dello  Stato   riguardanti   la   rata   di
ammortamento dell'anticipazione di liquidita' di cui  all'articolo  2
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con  modificazioni
dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,  stipulata  con  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze  in  data  19  novembre  2013,  avente
capitale iniziale di euro 11.581.247,45 e  scadenza  al  1°  febbraio
2034, evidenziando la volonta' di non avvalersi  della  cancellazione
dei  debiti  riguardanti  le  anticipazioni  di  liquidita'  prevista
dall'articolo 1, comma 638, della legge n. 199 del 2025 (quietanza n.
1015211850281253  del  30  gennaio  2026  per  la  parte  capitale  e
quietanza n. 1016251850275952  del  30  gennaio  2026  per  la  parte
interessi); 
  Ritenuto,  nelle  more  della  trasmissione  delle  delibere  delle
regioni di cui al comma  642  del  medesimo  articolo  1,  di  dover,
comunque, adempiere a quanto stabilito dal  citato  comma  640  e  di
procedere alla definizione del decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze che, entro il 28 febbraio 2026, stabilisca,  attraverso
il riparto dell'allegato VII alla citata legge n. 199 del  2025,  gli
importi dei versamenti al bilancio dello Stato  cui  sono  tenute  le
regioni che intendono avvalersi dei commi  638  e  639,  le  relative
modalita' dei versamenti e, per ciascun ente, la quota da riassegnare
annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
sancita nella seduta del 18 marzo 2026; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Riparto dei versamenti delle regioni al bilancio dello Stato 
 
  1. Le regioni  che  intendono  avvalersi  della  cancellazione  dei
debiti di cui all'articolo 1, comma  638,  della  legge  30  dicembre
2025, n. 199 e dell'accollo da parte dello Stato del debito di cui al
comma 639 del medesimo articolo, versano  annualmente,  dal  2026  al
2051, all'entrata del bilancio dello Stato gli importi indicati nelle
tabelle di cui all'allegato n. 1, che  costituisce  parte  integrante
del presente provvedimento. 
  2. Le tabelle di cui all'allegato n.  1  ripartiscono  gli  importi
indicati nell'allegato VII alla legge 30 dicembre 2025,  n.  199,  in
misura  pari   ai   minori   oneri   derivanti,   per   le   regioni,
dall'applicazione dell'articolo 1, commi 638 e 639 della legge n. 199
del 2025, rappresentati dalla sommatoria: 
    a) dei piani di ammortamento delle  anticipazioni  di  liquidita'
contratte dalle regioni in  attuazione  dell'articolo  2,  comma  46,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli articoli 2 e 3, comma  1,
lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti, dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e dell'articolo 1, comma 833, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, aggiornati alle rinegoziazioni e alle estinzioni anticipate alla
data del 31 dicembre 2025; 
    b) dei piani di  ammortamento  allegati  ai  contratti  stipulati
dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere,
in  tutto  o  in  parte,  le  anticipazioni  di  liquidita'  di   cui
all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  e  di
cui all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  3. Il riparto di cui ai commi 1 e 2 non opera per  le  regioni  che
non  trasmettono  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  la
delibera di cui all'articolo 1, comma 642, della  legge  n.  199  del
2025 entro il 28 febbraio 2026 e per la Regione Marche  che,  con  il
versamento  al  bilancio  dello  Stato  di   rate   di   ammortamento
dell'anticipazioni di liquidita' di cui al comma 638, ha  evidenziato
l'intenzione di non avvalersi della cancellazione dei debiti. Per  le
regioni nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi  elettivi
si sono svolte nei quattro mesi antecedenti la data del  31  dicembre
2025, il termine di cui al primo periodo e' prorogato  al  30  aprile
2026.