IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»;
Visti, in particolare, gli allegati n. 4/2 e 4/3 al citato decreto
legislativo n. 118 del 2011, riguardanti, rispettivamente, il
principio contabile applicato concernente la contabilita'
finanziaria, e il principio contabile applicato concernente la
contabilita' economico-patrimoniale degli enti in contabilita'
finanziaria;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, concernente il «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028» (Legge di bilancio 2026);
Visto, in particolare, il comma 638 dell'articolo 1 della citata
legge n. 199 del 2025, che prevede, dal 1° gennaio 2026 la
cancellazione del debito delle regioni nei confronti dello Stato
riguardante le anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 2,
comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli articoli
2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e di cui all'articolo 1, comma 833,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Visto, il comma 639 del citato articolo 1, che prevede che:
dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle regioni con la
Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere, in tutto o in parte,
le anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 2, comma 46, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 2, comma 98,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' posto a carico del bilancio
dello Stato;
il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento
delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per
gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi
contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
con le regioni;
le disposizioni di cui al medesimo comma 639 e al comma 638 non
operano in assenza della richiesta della Conferenza delle regioni e
delle province autonome di cui al comma 642 e per le regioni che
entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero dell'economia
e delle finanze la delibera di cui al citato comma 642;
Visto il comma 640 del medesimo articolo 1, che dispone per le
regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui
al comma 638 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di
cui al comma 639, il versamento annuale all'entrata del bilancio
dello Stato, in ciascuno degli anni dal 2026 al 2051, degli importi
complessivi indicati nell'allegato VII alla citata legge n. 199 del
2025 e che stabilisce che, entro il 28 febbraio 2026, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i predetti
importi, ripartiti tra le regioni, in misura pari ai minori oneri,
per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 638 e 639, le
modalita' di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente,
la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato;
Visto il comma 641 del medesimo articolo 1 che dispone che le
regioni versano gli importi di cui al comma 640 all'entrata del
bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal
2026 al 2051 e che, qualora tale versamento non sia effettuato entro
il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a
qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato
intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la
sanita';
Visto il comma 642 del medesimo articolo 1 che dispone che le
regioni che intendono beneficiare della cancellazione dei debiti di
cui al comma 638 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito
di cui al comma 639, con delibera del consiglio regionale o con
delibera dell'assemblea regionale per la Regione Siciliana, si
impegnano ad applicare al proprio bilancio di previsione, dal 2026 al
2051, un risultato di amministrazione non superiore ai limiti
puntualmente individuati dalle lettere da a) a e) del medesimo comma
642, determinati con riferimento ai risultati del rendiconto 2024;
Visto il comma 643 del medesimo articolo 1 che dispone che a
decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo
anticipazioni di liquidita' non e' accantonato nel risultato di
amministrazione delle regioni;
Visto l'allegato VII alla citata legge n. 199 del 2025 che indica
gli importi complessivi del versamento annuale all'entrata del
bilancio dello Stato cui sono tenute le regioni se si avvalgono dei
commi 638 e 639;
Visto il comma 12-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 31
dicembre 2025, n. 200, convertito nella legge 27 febbraio 2026, n.
26, il quale prevede che il termine del 28 febbraio 2026, di cui
all'articolo 1, comma 639, terzo periodo, e 640, secondo periodo,
della citata legge n. 199 del 2025, e' prorogato al 30 aprile 2026
per le sole regioni nelle quali le elezioni per il rinnovo degli
organi elettivi si sono svolte nei quattro mesi antecedenti la data
del 31 dicembre 2025;
Vista la nota n. 0263/C2FIN del 15 gennaio 2026, con la quale la
Conferenza delle regioni e delle province autonome ha chiesto, ai
sensi dell'articolo 1, commi 639 e 642 della citata legge n. 199 del
2025, che le regioni che intendono avvalersi della cancellazione dei
debiti riguardanti le anticipazioni di liquidita' previste dalla
legge di bilancio 2026 applichino le limitazioni all'utilizzo del
risultato di amministrazione di cui al richiamato comma 642;
Viste le delibere di cui al comma 642 della legge n. 199 del 2025,
trasmesse dalle Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna,
Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e
Veneto, riguardanti l'impegno ad applicare al proprio bilancio, dal
2026 al 2051, un risultato di amministrazione non superiore ai limiti
previsti dal medesimo comma 642;
Visti i piani di ammortamento delle anticipazioni di liquidita'
contratte dalle regioni in attuazione dell'articolo 2, comma 46,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli articoli 2 e 3, comma 1,
lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi
rifinanziamenti, dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, e dell'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, aggiornati alle rinegoziazioni e alle estinzioni anticipate alla
data del 31 dicembre 2025;
Vista la nota n. 2008740 del 22 gennaio 2026, con cui la Cassa
depositi e prestiti S.p.a ha trasmesso i piani di ammortamento
allegati ai contratti stipulati con le regioni per estinguere, in
tutto o in parte, le anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo
1, commi 638 e 639, della legge n. 199 del 2025;
Considerato che la Regione Marche non e' compresa nell'elenco della
citata nota n. 2008740 del 22 gennaio 2026 della Cassa depositi e
prestiti S.p.a. e che, in data 1° febbraio 2026, ha effettuato i
versamenti al bilancio dello Stato riguardanti la rata di
ammortamento dell'anticipazione di liquidita' di cui all'articolo 2
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, stipulata con il Ministero
dell'economia e delle finanze in data 19 novembre 2013, avente
capitale iniziale di euro 11.581.247,45 e scadenza al 1° febbraio
2034, evidenziando la volonta' di non avvalersi della cancellazione
dei debiti riguardanti le anticipazioni di liquidita' prevista
dall'articolo 1, comma 638, della legge n. 199 del 2025 (quietanza n.
1015211850281253 del 30 gennaio 2026 per la parte capitale e
quietanza n. 1016251850275952 del 30 gennaio 2026 per la parte
interessi);
Ritenuto, nelle more della trasmissione delle delibere delle
regioni di cui al comma 642 del medesimo articolo 1, di dover,
comunque, adempiere a quanto stabilito dal citato comma 640 e di
procedere alla definizione del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze che, entro il 28 febbraio 2026, stabilisca, attraverso
il riparto dell'allegato VII alla citata legge n. 199 del 2025, gli
importi dei versamenti al bilancio dello Stato cui sono tenute le
regioni che intendono avvalersi dei commi 638 e 639, le relative
modalita' dei versamenti e, per ciascun ente, la quota da riassegnare
annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
sancita nella seduta del 18 marzo 2026;
Decreta:
Art. 1
Riparto dei versamenti delle regioni al bilancio dello Stato
1. Le regioni che intendono avvalersi della cancellazione dei
debiti di cui all'articolo 1, comma 638, della legge 30 dicembre
2025, n. 199 e dell'accollo da parte dello Stato del debito di cui al
comma 639 del medesimo articolo, versano annualmente, dal 2026 al
2051, all'entrata del bilancio dello Stato gli importi indicati nelle
tabelle di cui all'allegato n. 1, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento.
2. Le tabelle di cui all'allegato n. 1 ripartiscono gli importi
indicati nell'allegato VII alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, in
misura pari ai minori oneri derivanti, per le regioni,
dall'applicazione dell'articolo 1, commi 638 e 639 della legge n. 199
del 2025, rappresentati dalla sommatoria:
a) dei piani di ammortamento delle anticipazioni di liquidita'
contratte dalle regioni in attuazione dell'articolo 2, comma 46,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli articoli 2 e 3, comma 1,
lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi
rifinanziamenti, dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, e dell'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, aggiornati alle rinegoziazioni e alle estinzioni anticipate alla
data del 31 dicembre 2025;
b) dei piani di ammortamento allegati ai contratti stipulati
dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere,
in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidita' di cui
all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di
cui all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
3. Il riparto di cui ai commi 1 e 2 non opera per le regioni che
non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la
delibera di cui all'articolo 1, comma 642, della legge n. 199 del
2025 entro il 28 febbraio 2026 e per la Regione Marche che, con il
versamento al bilancio dello Stato di rate di ammortamento
dell'anticipazioni di liquidita' di cui al comma 638, ha evidenziato
l'intenzione di non avvalersi della cancellazione dei debiti. Per le
regioni nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi
si sono svolte nei quattro mesi antecedenti la data del 31 dicembre
2025, il termine di cui al primo periodo e' prorogato al 30 aprile
2026.